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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/05/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Liborio Fazzi -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3006 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 12/04/2025, promosso da
(cod. fisc.: Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...]), e Parte_2
(cod. fisc.: nato a [...] il CodiceFiscale_2
30/11/1975), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. SAPONE CATERINA, giuste procure in atti, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, CORSO GARIBALDI
458, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 25/10/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 26/04/2014; -considerato che con decreto dell'11.12.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 18.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 13.03.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-rilevato che con provvedimento di variazione tabellare del 10.01.2025 il presente procedimento è stato assegnato al Giudice dott. Flavio Tovani;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 26/04/2014; b) dal matrimonio non sono nati figli;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
12.12.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 25/10/2024 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli Parte_2
atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 21, parte II, serie A, u. 1, anno 2014, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto. 2) La casa coniugale, sita in Reggio Calabria via Pio XI Tv. I D. Tortorella n. 19, di proprietà del IG. , resterà a questi assegnata. Gli arredi presenti presso la Pt_2
casa coniugale sono e resteranno di proprietà della IG.ra , la quale Pt_1
provvederà a ritirarli non appena avrà reperito una nuova abitazione.
3) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
I coniugi dichiarano di non aver pendenze economiche e/o beni in comune che debbano essere oggetto di divisione o regolamentazione”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 09/05/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Flavio Tovani dott. Liborio Fazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Liborio Fazzi -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3006 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 12/04/2025, promosso da
(cod. fisc.: Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...]), e Parte_2
(cod. fisc.: nato a [...] il CodiceFiscale_2
30/11/1975), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. SAPONE CATERINA, giuste procure in atti, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, CORSO GARIBALDI
458, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 25/10/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 26/04/2014; -considerato che con decreto dell'11.12.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 18.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 13.03.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-rilevato che con provvedimento di variazione tabellare del 10.01.2025 il presente procedimento è stato assegnato al Giudice dott. Flavio Tovani;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 26/04/2014; b) dal matrimonio non sono nati figli;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
12.12.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 25/10/2024 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli Parte_2
atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 21, parte II, serie A, u. 1, anno 2014, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto. 2) La casa coniugale, sita in Reggio Calabria via Pio XI Tv. I D. Tortorella n. 19, di proprietà del IG. , resterà a questi assegnata. Gli arredi presenti presso la Pt_2
casa coniugale sono e resteranno di proprietà della IG.ra , la quale Pt_1
provvederà a ritirarli non appena avrà reperito una nuova abitazione.
3) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
I coniugi dichiarano di non aver pendenze economiche e/o beni in comune che debbano essere oggetto di divisione o regolamentazione”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 09/05/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Flavio Tovani dott. Liborio Fazzi