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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 13/10/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 773/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 773/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “responsabilità professionale”, vertente
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), anche nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui figli C.F._2
( ) e Persona_1 C.F._3 Parte_3
( ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Enrico Monti e Laura Roncada presso il C.F._4 cui studio – e domicilio digitale: Email_1
– sono elettivamente domiciliati in Rimini, via Sigismondo, n. Email_2
75, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTORI
E
( , in persona del Direttore generale e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Marlisa Blardi e Controparte_2 dall'avv. Michela Gurioli, domiciliata presso la sua sede legale in Ravenna alla via A. De Gasperi n. 8, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI per gli attori: “previa remissione della causa in istruttoria al fine di darsi corso alle prove tutte dedotte nelle memorie ex art. 183 c.p.c., anche quelle non ammesse con il provvedimento della dott.ssa Per_2
del 5 aprile 2024, modificando il predetto provvedimento, con l'audizione degli ulteriori
[...]
pagina 1 di 7 testimoni da sentirsi sui capitoli già indicati, nonché con ammissione delle istanze istruttorie sopravvenute dedotte con il presente atto, nonché alle CTU richieste;
accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta , in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via De Gasperi n. 8, 48121 Ravenna, C.F. e P.I.
, pec per i fatti per cui è causa e conseguentemente P.IVA_1 Email_3 condannare la stessa, per le ragioni e causali esposte in premessa, a risarcire i danni tutti subiti dagli attori nato a [...], il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 Pt_2 nata a [...], l'[...], C.F. , in proprio e nella loro qualità di
[...] C.F._2 genitori dei loro figli minorenni nata a [...], il [...], Parte_3
e nato a [...], il [...], C.F. CodiceFiscale_5 Persona_1
e, segnatamente, a risarcire i danni tutti patrimoniali e non patrimoniali subiti C.F._3
e subendi da ciascuna delle parti attrici, ed a ciascuna di esse nella misura a ciascuno dovuta per le proprie ragioni e causali esposte nelle premesse dell'atto di citazione, quantificati nella misura di cui all'atto di citazione o nella diversa misura che verrà ritenuta equa e di giustizia, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al pagamento.
Con vittoria di spese ed onorari di lite”; per “- nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'assoluta Controparte_1 assenza dell'an debeatur e, quindi, l'infondatezza di tutto quanto ex adverso sostenuto e, per l'effetto, rigettare qualsivoglia domanda avanzata dagli attori, non ravvisandosi nella condotta dei sanitari dell'Ausl della alcun elemento di responsabilità o di obbligazione in relazione ai danni CP_1 lamentati dagli attori, dichiarando la medesima esente da ogni obbligazione;
CP_1
- nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse avvisare una responsabilità dell' e, al contempo, dovesse accertare Controparte_1 un'obbligazione risarcitoria in capo alla medesima in relazione fatti occorsi, mantenersi
l'obbligazione risarcitoria dell' , in via strettamente proporzionale al grado Controparte_1 accertato della colpa dell' , limitatamente ai reali danni subiti dagli attori e Controparte_1 tenuto conto della condotta dei sigg.ri e in quanto conseguenza immediata e diretta Pt_2 Pt_1 della denegatamente accertata condotta colposa dei sanitari dell' , elementi Controparte_1 entrambi da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi;
In ogni caso, riservata ogni azione di regresso nei confronti di chiunque risulti responsabile o corresponsabile dei danni lamentati dagli attori per le somme che denegatamente l' Controparte_1 si vedesse condannata a corrispondere all'esito del giudizio.
[...]
pagina 2 di 7 in via istruttoria: respingersi la richiesta di CTU medico legale, in quanto superflua, non essendo nemmeno configurabile l'an debeatur, nonché respingersi qualsivoglia ulteriore istanza istruttoria avversa. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e , anche nella loro Parte_1 Parte_2 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui figli e , hanno Persona_1 Parte_3 convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l' ed hanno esposto Controparte_1 di essersi rivolti al reparto di genetica medica dell' sin dal tempo della Parte_4 gravidanza della figlia primogenita, dichiarandosi disponibile a sottoporsi ad Parte_2 amniocentesi e villocentesi, pur nella consapevolezza del rischio di aborto spontaneo correlato a questi esami, per la propria ritenuta inadeguatezza e contrarietà all'avere un figlio disabile, essendo Parte_1
portatore sano di una traslocazione bilanciata dei cromosomi 1 e 4; che, infatti, nel corso
[...] della gravidanza della figlia primogenita, si sottopose a villocentesi;
che, dopo la Parte_2 nascita della figlia , essi coniugi si rivolsero nuovamente al reparto di genetica medica e, per Pt_3 evitare il rischio di malformazioni del feto, si sottopose a gravidanza assistita mediante Parte_2 apposito impianto, effettuando anche una consulenza in data 18/4/2019 presso l'UO di genetica medica dell' che, poco tempo dopo, rimase incinta naturalmente ed essi Parte_4 Parte_2 coniugi si rivolsero nuovamente al dipartimento di genetica, ed in particolare al dott. che Per_3 rappresentò ad essi esponenti la possibilità di effettuare accertamenti in relazione alla problematica della traslocazione genetica presso il centro medico Ames Group, mediante analisi del sangue;
che, a fronte della esigenza manifestata da di optare per l'esame che garantisse il più Parte_1 possibile delle certezze circa la insussistenza di problematiche genetiche del feto, il dott. lo Per_3 rassicurò circa la maggiore capacità di approfondimento del nuovo esame rispetto alla villocentesi;
che, effettuato il test con esito negativo e richiesto al dott. se fosse il caso di fare ulteriori Per_3 accertamenti a fronte della necessità di evitare il rischio della nascita di un figlio con disabilità, il
Professionista tranquillizzò essi coniugi circa la sicurezza dell'esame svolto;
che, in data 10 giugno
2020, nacque il figlio affetto da traslocazione sbilanciata dei cromosomi 1 e 4, come essi Per_1 genitori dovettero tragicamente apprendere dal dott. a seguito degli accertamenti svolti;
che Per_3 al Bambino fu riconosciuta una invalidità grave ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104/92, con conseguenti danni, patrimoniali e non patrimoniali per tutta la famiglia, quali conseguenze della lesione del diritto all'autodeterminazione di essi genitori.
Tanto premesso e , in proprio e nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sui figli minori e hanno chiesto di accertare e dichiarare la Pt_3 Per_1
pagina 3 di 7 responsabilità della convenuta e di condannarla a risarcire i danni, Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali, subiti da ciascuno di essi attori, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoriale delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'1/9/2023 si è costituita l' che Parte_4 ha eccepito l'assenza di un rapporto contrattuale tra essa deducente e i coniugi e nel Pt_1 Pt_2 corso della gravidanza che precedette la nascita del figlio la piena consapevolezza dei Per_1 coniugi circa la scarsa attendibilità dello screening sanguigno effettuato, nonché l'infondatezza della domanda anche in punto di quantum debeatur.
Tanto premesso l' ha chiesto di rigettare la domanda attorea, perché infondata, Parte_4 con vittoria delle spese di lite.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., escussi i testimoni ammessi, acquisita documentazione varia, entro il termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, come indicate in epigrafe, dinanzi allo scrivente giudice monocratico subentrato a quello precedentemente titolare del procedimento e la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 29/5/2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Preliminarmente, va rigettata l'istanza di rimessione in termini degli attori circa la produzione dei documenti recuperati a seguito di “intervento tecnico e successivo aggiornamento di un telefono cellulare di proprietà di che appariva irrimediabilmente danneggiato” e circa la prova Parte_2 per testi richiesta, atteso che non v'è prova in atti che l'intervento di recupero di tali files non fosse possibile prima della scadenza del termine previsto per le preclusioni alle attività asseverative delle parti (art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.). Inoltre i capitoli di prova testimoniale 8,9,10 prescindono dal recupero dei predetti documenti, ben potendo essere posti al teste indicato (dott.ssa a Tes_1 prescindere dai “documenti venuti ad esistenza solo all'inizio di quest'anno 2025”.
2. Circa l'onere della prova gravante sugli attori in relazione all'an debeatur, va premesso in diritto, limitatamente a quanto rileva nella vicenda in esame quale assorbente ragione del decidere, che ai sensi dell'art. 7, l. 24/2017, la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. delle loro condotte dolose o colpose (comma 1) e tale disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria (comma 2).
Dalla qualificazione come contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria che, nell'adempimento della sua obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria o al cui interno, comunque, vengano svolte prestazioni sanitarie in regime di libera professione pagina 4 di 7 intramuraria, discende l'applicazione del relativo regime giuridico in termini di distribuzione dell'onere probatorio: il paziente danneggiato dovrà, infatti, provare – innanzitutto e per quanto qui interessa -
l'esistenza del rapporto contrattuale con la struttura sanitaria e dunque del c.d. contratto di spedalità concluso tra il paziente e la struttura (vale a dire l'avvenuta accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, implicante la conclusione di un contratto: cfr., in tali termini, tra diverse, Cass. sent. n. 577/2008) o lo svolgimento di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria in proprio favore.
Orbene nel caso di specie deve ritenersi che gli attori non abbiano offerto prova dei presupposti per la nascita della responsabilità contrattuale dell' convenuta. Pt_4
e , anche nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui Parte_1 Parte_2 figli minori, hanno dedotto, infatti, che in ragione della problematiche genetiche da cui era affetto
, quale portatore sano di una traslocazione bilanciata dei cromosomi 1 e 4, essi Parte_1 coniugi furono presi in carico dall' u.o. di genetica medica, sin dal 2016, dal Parte_4 tempo cioè della gravidanza che portò alla nascita della figlia primogenita , successivamente, Pt_3 nel 2018, per un percorso di fecondazione assistita, effettuando anche una consulenza il 18/4/2019 e, infine, in relazione alla gravidanza che portò alla nascita del figlio affetto da una invalidità in Per_1 condizioni di gravità perché portatore di una “trisomia parziale del braccio lungo del cromosoma 1 e monosomia parziale del braccio lungo del cromosoma 4, con associato ritardo nello sviluppo psicofisico, RGE in terapia, residuo shunt sn-dx, criptorchidismo con anomalia del pene” (cfr. verbale della commissione medica per l'accertamento dell'handicap del 29/6/2021, che ha riconosciuto come portatore di handicap in situazione di gravità, doc. 5 di parte attrice). Persona_1
Tuttavia, se per un verso la documentazione acquisita al giudizio comprova i rapporti - pacifici - intercorsi tra e l'u.o. Genetica Medica nel dicembre 2016, nel marzo 2017, nel dicembre Parte_2
2018, nei mesi di marzo ed aprile 2019 (ultima “data erogazione” 18/4/2019) e, successivamente, il
14/12/2020 ed il 18/1/2021 (cfr. doc. 4 di parte convenuta, la cui rispondenza ai fatti è pacifica), per altro verso non risulta che, nel corso della gravidanza al cui esito nacque il figlio Per_1 Pt_2 effettuò un accesso all'u.o. di genetica medica dell' convenuta previa prenotazione con
[...] Pt_4 impegnativa del servizio sanitario nazionale redatta da un medico di medicina generale o da uno specialista e neppure che prenotò e ricevette, previo pagamento di un ticket, prestazioni in regime di attività intramuraria presso locali dell' nel periodo dal 18/4/2019 fino al Parte_4
14/12/2020. Non v'è prova, in sostanza, di una presa in carico di da parte dell' Parte_2 [...] nel periodo dall'aprile 2019 al dicembre 2020 (cioè della conclusione di un c.d. Parte_4 contratto di spedalità tra e l' – poiché tale rapporto contrattuale Parte_2 Parte_4
pagina 5 di 7 avrebbe implicato che l'accesso all'u.o. di genetica medica dell' convenuta da parte di Pt_4 Pt_2 fosse preceduto da una prenotazione con impegnativa del servizio sanitario nazionale e seguito
[...] da una relazione attestante il percorso suggerito, che non risultano esistenti nel caso di specie - e neppure che ricevette prestazioni intramurarie presso i locali dell'ente convenuto, ai Parte_2 sensi dell'art. 7, comma 2, legge n. 24/2017 – poiché, in tal caso, vi sarebbe stata una prenotazione, il pagamento di un ticket e una relazione del professionista, che parimenti non risultano esistenti -.
Rispetto a tale deficit probatorio non assumono rilevanza i rapporti intercorsi tra il dott. Per_4
– medico genetista dipendente dell' - e , come emersi
[...] Parte_4 Parte_2 dall'istruttoria di causa (cfr., in particolare, a) testimonianza di e , Tes_2 Testimone_3 secondo cui, avuta la certezza della gravidanza, notiziò il dott. il Parte_2 Persona_4 quale si “fece carico” della coppia invitando a contattarlo per ogni necessità, mettendosi Parte_2
a disposizione e fornendo il proprio numero di telefono cellulare e b) testimonianza di Tes_2 che ha affermato, in particolare, di aver accompagnato sua figlia dal dott. in Parte_2 Per_3 più occasioni, nei mesi da aprile ed ottobre 2019, per colloqui con il medico, all'ospedale sia di Rimini sia di . Pt_5
I “colloqui” di con il dott. non provano, infatti, la presa in carico di Parte_2 Persona_4
da parte dell' (i.e.: la conclusione del c.d. contratto di spedalità tra Parte_2 Parte_4 loro), né lo svolgimento di un'attività c.d. intramuraria da parte del Professionista sanitario come sostenuto negli scritti conclusivi dalla difesa degli attori - atteso che, in tale ultimo caso, si ripete, vi sarebbe stata una prenotazione delle consulenze ed il pagamento di un ticket da parte della paziente -, ma, al più, in ipotesi, l'esecuzione di prestazioni di consulenza da parte del predetto medico genetista, in favore di , come libero professionista. Parte_2
Del pari non può attribuirsi rilievo al fatto che prima e dopo la gravidanza per cui è causa Pt_2 fosse seguita dal reparto di genetica medica dell' atteso che ciò non prova
[...] Parte_4 in modo alcuno, come invece dedotto dagli attori negli scritti conclusivi, a) la “presa in carico” della paziente da parte dell'ente ospedaliero in relazione alla gravidanza del figlio o b) lo Per_1 svolgimento di un'attività intramuraria del dott. presupponendo la prima una prenotazione Per_3 con impegnativa del SSN redatta dal medico di medicina generale o da uno specialista e l'attività intramuraria una prenotazione ed il pagamento di un ticket, che non risultano.
Pertanto, in mancanza della prova a) della presa in carico di da parte dell' Parte_2 Parte_4 nell'occasione specifica della gravidanza terminata con la nascita del figlio e cioè
[...] Per_1 dell'esistenza di un rapporto contrattuale tra e l' convenuta, nell'adempimento del Parte_2 Pt_4 quale l'Ente si fosse avvalso dell'opera del dott. e b) dello svolgimento Persona_4
pagina 6 di 7 dell'attività di consulenza da parte del dott. in regime di libera professione Persona_4 intramuraria, la domanda degli attori deve ritenersi infondata e, pertanto, va rigettata.
3. Le spese di lite vanno compensate, per la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni da ravvisarsi nella drammaticità che ha connotato i fatti, che giustifica il desiderio dei congiunti di richiedere un accertamento giudiziale delle cause e delle responsabilità (cfr., in senso similare, in relazione a fattispecie diversa ma analogamente drammatica, Corte d'appello di Bologna, sent. n. 1938/2024 pubbl. il 15/10/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 773/2023
R.G., ogni contraria domanda ed istanza rigettata o disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da e , anche nella loro qualità di Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sui figli e , nei confronti Persona_1 Parte_3 dell' Parte_4
2. compensa le spese di lite.
Ravenna, 13/10/2025
Il Giudice
dott. Pierpaolo Galante
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 773/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “responsabilità professionale”, vertente
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), anche nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui figli C.F._2
( ) e Persona_1 C.F._3 Parte_3
( ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Enrico Monti e Laura Roncada presso il C.F._4 cui studio – e domicilio digitale: Email_1
– sono elettivamente domiciliati in Rimini, via Sigismondo, n. Email_2
75, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTORI
E
( , in persona del Direttore generale e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Marlisa Blardi e Controparte_2 dall'avv. Michela Gurioli, domiciliata presso la sua sede legale in Ravenna alla via A. De Gasperi n. 8, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI per gli attori: “previa remissione della causa in istruttoria al fine di darsi corso alle prove tutte dedotte nelle memorie ex art. 183 c.p.c., anche quelle non ammesse con il provvedimento della dott.ssa Per_2
del 5 aprile 2024, modificando il predetto provvedimento, con l'audizione degli ulteriori
[...]
pagina 1 di 7 testimoni da sentirsi sui capitoli già indicati, nonché con ammissione delle istanze istruttorie sopravvenute dedotte con il presente atto, nonché alle CTU richieste;
accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta , in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via De Gasperi n. 8, 48121 Ravenna, C.F. e P.I.
, pec per i fatti per cui è causa e conseguentemente P.IVA_1 Email_3 condannare la stessa, per le ragioni e causali esposte in premessa, a risarcire i danni tutti subiti dagli attori nato a [...], il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 Pt_2 nata a [...], l'[...], C.F. , in proprio e nella loro qualità di
[...] C.F._2 genitori dei loro figli minorenni nata a [...], il [...], Parte_3
e nato a [...], il [...], C.F. CodiceFiscale_5 Persona_1
e, segnatamente, a risarcire i danni tutti patrimoniali e non patrimoniali subiti C.F._3
e subendi da ciascuna delle parti attrici, ed a ciascuna di esse nella misura a ciascuno dovuta per le proprie ragioni e causali esposte nelle premesse dell'atto di citazione, quantificati nella misura di cui all'atto di citazione o nella diversa misura che verrà ritenuta equa e di giustizia, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al pagamento.
Con vittoria di spese ed onorari di lite”; per “- nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'assoluta Controparte_1 assenza dell'an debeatur e, quindi, l'infondatezza di tutto quanto ex adverso sostenuto e, per l'effetto, rigettare qualsivoglia domanda avanzata dagli attori, non ravvisandosi nella condotta dei sanitari dell'Ausl della alcun elemento di responsabilità o di obbligazione in relazione ai danni CP_1 lamentati dagli attori, dichiarando la medesima esente da ogni obbligazione;
CP_1
- nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse avvisare una responsabilità dell' e, al contempo, dovesse accertare Controparte_1 un'obbligazione risarcitoria in capo alla medesima in relazione fatti occorsi, mantenersi
l'obbligazione risarcitoria dell' , in via strettamente proporzionale al grado Controparte_1 accertato della colpa dell' , limitatamente ai reali danni subiti dagli attori e Controparte_1 tenuto conto della condotta dei sigg.ri e in quanto conseguenza immediata e diretta Pt_2 Pt_1 della denegatamente accertata condotta colposa dei sanitari dell' , elementi Controparte_1 entrambi da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi;
In ogni caso, riservata ogni azione di regresso nei confronti di chiunque risulti responsabile o corresponsabile dei danni lamentati dagli attori per le somme che denegatamente l' Controparte_1 si vedesse condannata a corrispondere all'esito del giudizio.
[...]
pagina 2 di 7 in via istruttoria: respingersi la richiesta di CTU medico legale, in quanto superflua, non essendo nemmeno configurabile l'an debeatur, nonché respingersi qualsivoglia ulteriore istanza istruttoria avversa. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e , anche nella loro Parte_1 Parte_2 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui figli e , hanno Persona_1 Parte_3 convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l' ed hanno esposto Controparte_1 di essersi rivolti al reparto di genetica medica dell' sin dal tempo della Parte_4 gravidanza della figlia primogenita, dichiarandosi disponibile a sottoporsi ad Parte_2 amniocentesi e villocentesi, pur nella consapevolezza del rischio di aborto spontaneo correlato a questi esami, per la propria ritenuta inadeguatezza e contrarietà all'avere un figlio disabile, essendo Parte_1
portatore sano di una traslocazione bilanciata dei cromosomi 1 e 4; che, infatti, nel corso
[...] della gravidanza della figlia primogenita, si sottopose a villocentesi;
che, dopo la Parte_2 nascita della figlia , essi coniugi si rivolsero nuovamente al reparto di genetica medica e, per Pt_3 evitare il rischio di malformazioni del feto, si sottopose a gravidanza assistita mediante Parte_2 apposito impianto, effettuando anche una consulenza in data 18/4/2019 presso l'UO di genetica medica dell' che, poco tempo dopo, rimase incinta naturalmente ed essi Parte_4 Parte_2 coniugi si rivolsero nuovamente al dipartimento di genetica, ed in particolare al dott. che Per_3 rappresentò ad essi esponenti la possibilità di effettuare accertamenti in relazione alla problematica della traslocazione genetica presso il centro medico Ames Group, mediante analisi del sangue;
che, a fronte della esigenza manifestata da di optare per l'esame che garantisse il più Parte_1 possibile delle certezze circa la insussistenza di problematiche genetiche del feto, il dott. lo Per_3 rassicurò circa la maggiore capacità di approfondimento del nuovo esame rispetto alla villocentesi;
che, effettuato il test con esito negativo e richiesto al dott. se fosse il caso di fare ulteriori Per_3 accertamenti a fronte della necessità di evitare il rischio della nascita di un figlio con disabilità, il
Professionista tranquillizzò essi coniugi circa la sicurezza dell'esame svolto;
che, in data 10 giugno
2020, nacque il figlio affetto da traslocazione sbilanciata dei cromosomi 1 e 4, come essi Per_1 genitori dovettero tragicamente apprendere dal dott. a seguito degli accertamenti svolti;
che Per_3 al Bambino fu riconosciuta una invalidità grave ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104/92, con conseguenti danni, patrimoniali e non patrimoniali per tutta la famiglia, quali conseguenze della lesione del diritto all'autodeterminazione di essi genitori.
Tanto premesso e , in proprio e nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sui figli minori e hanno chiesto di accertare e dichiarare la Pt_3 Per_1
pagina 3 di 7 responsabilità della convenuta e di condannarla a risarcire i danni, Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali, subiti da ciascuno di essi attori, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoriale delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'1/9/2023 si è costituita l' che Parte_4 ha eccepito l'assenza di un rapporto contrattuale tra essa deducente e i coniugi e nel Pt_1 Pt_2 corso della gravidanza che precedette la nascita del figlio la piena consapevolezza dei Per_1 coniugi circa la scarsa attendibilità dello screening sanguigno effettuato, nonché l'infondatezza della domanda anche in punto di quantum debeatur.
Tanto premesso l' ha chiesto di rigettare la domanda attorea, perché infondata, Parte_4 con vittoria delle spese di lite.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., escussi i testimoni ammessi, acquisita documentazione varia, entro il termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, come indicate in epigrafe, dinanzi allo scrivente giudice monocratico subentrato a quello precedentemente titolare del procedimento e la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 29/5/2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Preliminarmente, va rigettata l'istanza di rimessione in termini degli attori circa la produzione dei documenti recuperati a seguito di “intervento tecnico e successivo aggiornamento di un telefono cellulare di proprietà di che appariva irrimediabilmente danneggiato” e circa la prova Parte_2 per testi richiesta, atteso che non v'è prova in atti che l'intervento di recupero di tali files non fosse possibile prima della scadenza del termine previsto per le preclusioni alle attività asseverative delle parti (art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.). Inoltre i capitoli di prova testimoniale 8,9,10 prescindono dal recupero dei predetti documenti, ben potendo essere posti al teste indicato (dott.ssa a Tes_1 prescindere dai “documenti venuti ad esistenza solo all'inizio di quest'anno 2025”.
2. Circa l'onere della prova gravante sugli attori in relazione all'an debeatur, va premesso in diritto, limitatamente a quanto rileva nella vicenda in esame quale assorbente ragione del decidere, che ai sensi dell'art. 7, l. 24/2017, la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. delle loro condotte dolose o colpose (comma 1) e tale disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria (comma 2).
Dalla qualificazione come contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria che, nell'adempimento della sua obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria o al cui interno, comunque, vengano svolte prestazioni sanitarie in regime di libera professione pagina 4 di 7 intramuraria, discende l'applicazione del relativo regime giuridico in termini di distribuzione dell'onere probatorio: il paziente danneggiato dovrà, infatti, provare – innanzitutto e per quanto qui interessa -
l'esistenza del rapporto contrattuale con la struttura sanitaria e dunque del c.d. contratto di spedalità concluso tra il paziente e la struttura (vale a dire l'avvenuta accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, implicante la conclusione di un contratto: cfr., in tali termini, tra diverse, Cass. sent. n. 577/2008) o lo svolgimento di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria in proprio favore.
Orbene nel caso di specie deve ritenersi che gli attori non abbiano offerto prova dei presupposti per la nascita della responsabilità contrattuale dell' convenuta. Pt_4
e , anche nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui Parte_1 Parte_2 figli minori, hanno dedotto, infatti, che in ragione della problematiche genetiche da cui era affetto
, quale portatore sano di una traslocazione bilanciata dei cromosomi 1 e 4, essi Parte_1 coniugi furono presi in carico dall' u.o. di genetica medica, sin dal 2016, dal Parte_4 tempo cioè della gravidanza che portò alla nascita della figlia primogenita , successivamente, Pt_3 nel 2018, per un percorso di fecondazione assistita, effettuando anche una consulenza il 18/4/2019 e, infine, in relazione alla gravidanza che portò alla nascita del figlio affetto da una invalidità in Per_1 condizioni di gravità perché portatore di una “trisomia parziale del braccio lungo del cromosoma 1 e monosomia parziale del braccio lungo del cromosoma 4, con associato ritardo nello sviluppo psicofisico, RGE in terapia, residuo shunt sn-dx, criptorchidismo con anomalia del pene” (cfr. verbale della commissione medica per l'accertamento dell'handicap del 29/6/2021, che ha riconosciuto come portatore di handicap in situazione di gravità, doc. 5 di parte attrice). Persona_1
Tuttavia, se per un verso la documentazione acquisita al giudizio comprova i rapporti - pacifici - intercorsi tra e l'u.o. Genetica Medica nel dicembre 2016, nel marzo 2017, nel dicembre Parte_2
2018, nei mesi di marzo ed aprile 2019 (ultima “data erogazione” 18/4/2019) e, successivamente, il
14/12/2020 ed il 18/1/2021 (cfr. doc. 4 di parte convenuta, la cui rispondenza ai fatti è pacifica), per altro verso non risulta che, nel corso della gravidanza al cui esito nacque il figlio Per_1 Pt_2 effettuò un accesso all'u.o. di genetica medica dell' convenuta previa prenotazione con
[...] Pt_4 impegnativa del servizio sanitario nazionale redatta da un medico di medicina generale o da uno specialista e neppure che prenotò e ricevette, previo pagamento di un ticket, prestazioni in regime di attività intramuraria presso locali dell' nel periodo dal 18/4/2019 fino al Parte_4
14/12/2020. Non v'è prova, in sostanza, di una presa in carico di da parte dell' Parte_2 [...] nel periodo dall'aprile 2019 al dicembre 2020 (cioè della conclusione di un c.d. Parte_4 contratto di spedalità tra e l' – poiché tale rapporto contrattuale Parte_2 Parte_4
pagina 5 di 7 avrebbe implicato che l'accesso all'u.o. di genetica medica dell' convenuta da parte di Pt_4 Pt_2 fosse preceduto da una prenotazione con impegnativa del servizio sanitario nazionale e seguito
[...] da una relazione attestante il percorso suggerito, che non risultano esistenti nel caso di specie - e neppure che ricevette prestazioni intramurarie presso i locali dell'ente convenuto, ai Parte_2 sensi dell'art. 7, comma 2, legge n. 24/2017 – poiché, in tal caso, vi sarebbe stata una prenotazione, il pagamento di un ticket e una relazione del professionista, che parimenti non risultano esistenti -.
Rispetto a tale deficit probatorio non assumono rilevanza i rapporti intercorsi tra il dott. Per_4
– medico genetista dipendente dell' - e , come emersi
[...] Parte_4 Parte_2 dall'istruttoria di causa (cfr., in particolare, a) testimonianza di e , Tes_2 Testimone_3 secondo cui, avuta la certezza della gravidanza, notiziò il dott. il Parte_2 Persona_4 quale si “fece carico” della coppia invitando a contattarlo per ogni necessità, mettendosi Parte_2
a disposizione e fornendo il proprio numero di telefono cellulare e b) testimonianza di Tes_2 che ha affermato, in particolare, di aver accompagnato sua figlia dal dott. in Parte_2 Per_3 più occasioni, nei mesi da aprile ed ottobre 2019, per colloqui con il medico, all'ospedale sia di Rimini sia di . Pt_5
I “colloqui” di con il dott. non provano, infatti, la presa in carico di Parte_2 Persona_4
da parte dell' (i.e.: la conclusione del c.d. contratto di spedalità tra Parte_2 Parte_4 loro), né lo svolgimento di un'attività c.d. intramuraria da parte del Professionista sanitario come sostenuto negli scritti conclusivi dalla difesa degli attori - atteso che, in tale ultimo caso, si ripete, vi sarebbe stata una prenotazione delle consulenze ed il pagamento di un ticket da parte della paziente -, ma, al più, in ipotesi, l'esecuzione di prestazioni di consulenza da parte del predetto medico genetista, in favore di , come libero professionista. Parte_2
Del pari non può attribuirsi rilievo al fatto che prima e dopo la gravidanza per cui è causa Pt_2 fosse seguita dal reparto di genetica medica dell' atteso che ciò non prova
[...] Parte_4 in modo alcuno, come invece dedotto dagli attori negli scritti conclusivi, a) la “presa in carico” della paziente da parte dell'ente ospedaliero in relazione alla gravidanza del figlio o b) lo Per_1 svolgimento di un'attività intramuraria del dott. presupponendo la prima una prenotazione Per_3 con impegnativa del SSN redatta dal medico di medicina generale o da uno specialista e l'attività intramuraria una prenotazione ed il pagamento di un ticket, che non risultano.
Pertanto, in mancanza della prova a) della presa in carico di da parte dell' Parte_2 Parte_4 nell'occasione specifica della gravidanza terminata con la nascita del figlio e cioè
[...] Per_1 dell'esistenza di un rapporto contrattuale tra e l' convenuta, nell'adempimento del Parte_2 Pt_4 quale l'Ente si fosse avvalso dell'opera del dott. e b) dello svolgimento Persona_4
pagina 6 di 7 dell'attività di consulenza da parte del dott. in regime di libera professione Persona_4 intramuraria, la domanda degli attori deve ritenersi infondata e, pertanto, va rigettata.
3. Le spese di lite vanno compensate, per la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni da ravvisarsi nella drammaticità che ha connotato i fatti, che giustifica il desiderio dei congiunti di richiedere un accertamento giudiziale delle cause e delle responsabilità (cfr., in senso similare, in relazione a fattispecie diversa ma analogamente drammatica, Corte d'appello di Bologna, sent. n. 1938/2024 pubbl. il 15/10/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 773/2023
R.G., ogni contraria domanda ed istanza rigettata o disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da e , anche nella loro qualità di Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sui figli e , nei confronti Persona_1 Parte_3 dell' Parte_4
2. compensa le spese di lite.
Ravenna, 13/10/2025
Il Giudice
dott. Pierpaolo Galante
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