Articolo 8 della Legge 21 luglio 1961, n. 686
Articolo 7Articolo 9
Versione
18 agosto 1961
Art. 8.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito un Albo professionale nazionale nel quale vengono iscritti i privi della vista in possesso del diploma di massaggiatore o di massofisioterapista conseguito presso una scuola di massaggio o di massofisioterapia speciale per ciechi, autorizzata, dal Ministero della sanita'.
L'iscrizione nell'Albo professionale nazionale 6 condizione necessaria per ottenere il collocamento in base alla presente legge.
Entrata in vigore il 18 agosto 1961
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente