Art. 8.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito un Albo professionale nazionale nel quale vengono iscritti i privi della vista in possesso del diploma di massaggiatore o di massofisioterapista conseguito presso una scuola di massaggio o di massofisioterapia speciale per ciechi, autorizzata, dal Ministero della sanita'.
L'iscrizione nell'Albo professionale nazionale 6 condizione necessaria per ottenere il collocamento in base alla presente legge.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito un Albo professionale nazionale nel quale vengono iscritti i privi della vista in possesso del diploma di massaggiatore o di massofisioterapista conseguito presso una scuola di massaggio o di massofisioterapia speciale per ciechi, autorizzata, dal Ministero della sanita'.
L'iscrizione nell'Albo professionale nazionale 6 condizione necessaria per ottenere il collocamento in base alla presente legge.