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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 04/04/2024, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
-SEZIONE CIVILE-
VERBALE DI UDIENZA CON DECISIONE EX ART. 281-SEXIES CPC
Il giorno 04/04/2024 alle ore 12.10 innanzi alla giudice dott.ssa Tiziana Lottini, chiamata la causa iscritta nel r.g. al n. 1431/2020 sono comparsi:
- per la parte attrice l'avv. Alberto Russo e l'avv.to Agostino PAe_1
Luca Cesareo;
- per la parte convenuta 'avv. Cristina Ferrari;
Controparte_1
- per la parte intervenuta l'avv.to Alberto Russo e l'avv.to CP_2
Agostino Luca Cesareo
I difensori discutono la causa e così precisano le rispettive conclusioni: conclusioni dell'attore:
Piaccia al Tribunale LL.mo , contrariis reiectis;
Previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso;
-A1) Accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale della società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti per cui è causa occorsi CP_1 al conchiudente;
-A2) Accertare la responsabilità ex art. 2049 c.c. e 185 c.p. della società
[...] per i fatti commessi dai propri dipendenti e dichiarare la responsabilità CP_1 extracontrattuale della medesima società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti per cui è causa occorsi al conchiudente;
-B) Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la stessa società al risarcimento dei danni tutti, diretti Controparte_1
e/o indiretti, subiti dal conchiudente per i fatti medesimi, da quantificarsi: -b1) in misura pari alla differenza tra il valore reale dei diamanti al momento dell'acquisto e l'importo effettivamente corrisposto, a titolo di danno emergente;
-b2) in misura pari alla differenza tra il valore effettivamente corrisposto al momento dell'acquisto dei diamanti e l'ultimo valore comunicato Pa da quale ammontare dell'investimento ovvero, in subordine, al corrispettivo derivante dal possibile investimento del capitale in forme di investimento congrue rispetto al profilo di acquisto del risparmiatore, a titolo di lucro cessante;
-b3) infine, al pagamento di un importo pari alla rifusione integrale del valore reale dei diamanti al momento dell'acquisto, a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito, ovvero in misura diversa, meglio vista in corso di causa, alla luce dell'espletata istruttoria;
il tutto oltre rivalutazione ed interessi sui suddetti importi, ovvero del diverso importo derivante in corso di causa, alla luce dell'istruttoria da espletarsi, e comunque di ogni altra somma dovuta al conchiudente stesso a qualsiasi altro eventuale titolo. -C) Porre a carico di chi di ragione, in ossequio al criterio della soccombenza, le spese, competenze ed onorari di lite e di mediazione civile obbligatoria, oltre C.P.A., con distrazione in favore degli scriventi difensori
conclusioni della convenuta: Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione: in via principale: -rigettare tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti di
[...]
[...] [...]
poiché generiche e inammissibili, in parte prescritte e comunque infondate in fatto CP_1
e in diritto per tutti le ragioni esposte;
- dichiarare inammissibile l'intervento di CP_3 per i motivi esposti in atti;
in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare il concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. e, per l'effetto, ridurre l'entità del risarcimento dovuto dalla banca nella diversa misura ritenuta giusta e opportuna, anche in via di equità; in ogni caso: - condannare l'attore a rifondere a favore di le spese di lite;
- condannare Controparte_1
a rifondere a favore di le spese di lite anche ai sensi degli artt. CP_3 Controparte_1
92 e 88 c.p.c
conclusioni dell'intervenuta: Piaccia al Tribunale LL.mo, contrariis reiectis: Previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso;
-A) In via preliminare, dichiarare l'ammissibilità del dispiegato intervento adesivo dipendente di
nel presente giudizio;
-B) In via principale e nel merito, accogliere per quanto di CP_3 ragione le conclusioni precisate dal signor da intendersi qui integralmente PAe_1 trascritte e fatte proprie;
-C) Porre a carico di chi di ragione, in virtù del principio della soccombenza, le spese, le competenze e gli onorari del presente giudizio, anche in favore della parte interveniente, con distrazione in favore degli scriventi difensori
La Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio pronunzia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale. Verbale chiuso alle ore 12.33 La Spezia, il 4 aprile 2024
LA GIUDICE Tiziana Lottini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale della Spezia, Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini, pronunzia mediante lettura del dispositivo e di contestuali motivi ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia RG 2020/1431
tra nato il [...] a [...] (c.f. PAe_1
), rappresentato e difeso per procura dagli avv. ti Rosanna C.F._1 Stifano e Luca Cesareo ed elettivamente domiciliato presso l'avv.to Alberto Russo;
parte attrice
contro
la società (c.f. ), rappresentata e difesa per CP_1 P.IVA_1 procura dagli avvocati Nicola Scopsi, Roberta Caprioli e Cristina Lydie Ferrari ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi;
parte convenuta
con l'intervento
dell'associazione rappresentata e difesa per procura dagli CP_3 avv. Agostino Luca Cesareo e Rosanna Stifano;
parte intervenuta
avente a oggetto: contratti bancari (cod. 146231)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 31 agosto gennaio 2020, PAe_1 ha convenuto in giudizio in relazione all'acquisto, effettuato ad Controparte_1 agosto 2012 e ottobre 2015, di 5 (cinque) diamanti da investimento forniti dalla società
per il prezzo complessivo € 41.437,00. PAe_3
In particolare, allegava che: Pt_1
- egli era titolare di un rapporto di conto corrente bancario e di un conto deposito titoli presso l'Agenzia di Levanto del;
CP_1
- l'acquisto dei diamanti gli era stato ripetutamente proposto e consigliato dai funzionari dalla Banca come una forma di investimento “sicura” (p. 13, atto di citazione), sia in riferimento alla capacità di conservazione di valore del bene, sia in termini di un'agevole possibilità di rivendita dello stesso sul mercato;
- il aveva, infatti, sottoscritto con la società Organizzazione_1
PA (in seguito, anche solo “ ”) un PAe_4 accordo commerciale volto a promuovere il commercio di diamanti grazie alla propria rete territoriale di agenzie del gruppo;
- soltanto a seguito di inchieste giornalistiche che ricostruivano il modus operandi delle società coinvolte nell'attività di vendita dei cd. diamanti da investimento, egli si sarebbe accorto di essere stato tratto in inganno circa il reale valore del prezioso acquistato;
infatti, come accertato dall'Autorità Garante per la
Concorrenza ed il Mercato (in seguito ) nella decisione n.10677 del 20 Org_2 settembre 2017, il prezzo di acquisto dei diamanti proposti ai clienti del gruppo on corrispondeva in alcun modo ai prezzi internazionali di vendita CP_1 degli stessi, bensì era il frutto di una precisa scelta di marketing delle società di intermediazione.
Pertanto, l'attore chiedeva l'accertamento della responsabilità precontrattuale, contrattuale e/o extracontrattuale della e la condanna CP_4 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
In data 24 novembre 2020, si costituiva -tempestivamente- la parte convenuta che resisteva alla domanda, chiedendo il rigetto della medesima: Controparte_1
- eccependo la prescrizione dell'azione delle pretese risarcitorie a titolo di responsabilità extracontrattuale;
- affermando la propria l'assoluta estraneità agli acquisti di diamanti PA conclusi esclusivamente tra l'attrice, da un lato, e la , dall'altro;
- allegando l'accordo intercorso tra la stessa e , in cui alla Banca veniva chiesto unicamente di segnalare i clienti interessati all'acquisto dei diamanti e di mostrare loro il materiale divulgativo predisposto da PA
, senza mai svolgere un'attività di promozione o di sollecitazione all'investimento;
- affermando, in sostanza, di aver svolto un ruolo di “mero tramite”, tale da far escludere ogni responsabilità in merito all'operazione di acquisto e anche ala veridicità delle informazioni sul valore dei diamanti fornite PA e predisposte da .
In data 13 gennaio 2022 interveniva in giudizio ad adiuvandum l'associazione . CP_3
Nel corso dell'istruttoria veniva disposta CTU al fine di determinare il valore del diamante alla data dell'acquisto per poter definire eventualmente la somma versata in eccesso dall'acquirente.
Il Consulente, nella relazione depositata in data 17 marzo 2023 acclarava che il valore dei diamanti al momento dell'acquisto era pari a € 18.290,00, con una differenza quindi di €. 23.147,00 rispetto a quanto pagato dall'attore, e cioè 41.437,00.
All'odierna udienza le parti precisavano le proprie conclusioni, come sopra indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risarcitoria di è fondata è deve essere accolta PAe_1 nei termini e nei limiti di seguito illustrati.
Deve, preliminarmente, essere sottolineato che i provvedimenti dell' in Org_2 materia di pratiche commerciali scorrette hanno carattere di cosiddetta “prova privilegiata”, stante l'autorevolezza dell'organo dal quale promanano e considerati gli strumenti di indagine a disposizione della medesima Autorità nell'espletamento del suo ruolo pubblicistico di tutela della concorrenza e del mercato, in posizione di indipendenza, al solo scopo di dare attuazione alle norme regolatrici del mercato, in posizione;
i provvedimenti hanno, pertanto, elevata attitudine probatoria, in primis quanto all'accertamento di fatti storici rilevanti anche ai fini della decisione del giudice civile.
Dal provvedimento dell'AGCM1 e dagli atti del fascicolo del procedimento, prodotti nella presente causa dall'attrice) si evince, per quanto ora di interesse:
- che la società (in seguito, PAe_4
PA anche solo ”), esercitante attività di commercio di diamanti e 1 allegato alla citazione -
-
l'istituto creditizio (in seguito, anche ” o Controparte_1 CP_1
”) hanno tenuto pratiche commerciali scorrette ai sensi CP_1 degli artt. 20 e 21 comma 1, lettere b), c), d) e f), 22, nonché 23, comma
1, lettera t), del Codice del Consumo;
che tali pratiche consistevano nei comportamenti messi in atto da
[...]
nell'offerta di diamanti da investimento, poiché, in Org_3 particolare:
• , sia direttamente sia tramite (e , ha CP_1 Org_4
offerto l'acquisto di diamanti da investimento diffondendo informazioni omissive ed ingannevoli in merito alle caratteristiche dell'investimento proposto, al prezzo dei diamanti e alla convenienza economica di tale acquisto;
nel materiale PA promozionale e illustrativo di e in quello utilizzato dal personale delle banche alle quali si rivolgeva il consumatore interessato all'acquisto, si rappresentavano in modo ingannevole ed omissivo: a) il prezzo di vendita dei diamanti, - autonomamente fissato dal professionista e comprendente costi e margini di importo complessivamente superiore al valore della pietra - presentato come quotazione di mercato e pubblicato a pagamento su giornali economici;
b) l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, attraverso grafici costruiti sull'andamento dei propri prezzi di vendita presentati come “quotazioni”, messe a confronto con indici ufficiali e quotazioni di titoli stabilite in mercati regolamentati;
c) la facile liquidabilità e rivendibilità del diamante, quando invece l'unico canale di rivendita attraverso il quale avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati è rappresentato dagli stessi professionisti;
d) la qualifica di leader di mercato, impiegata senza ulteriori precisazioni, al fine di conferire un maggiore affidamento alla propria offerta;
che tali pratiche di IDB sono state favorite dai canale di vendita -
-
-
-
utilizzati dalla società e, in particolare, dagli Istituti di Credito, tra i quali proprio (cioè l'odierna convenuta); CP_1
che dall'istruttoria espletata da è emerso che le banche – con Org_2
tutte le loro agenzie- rappresentavano il principale canale attraverso il PA quale i diamanti di venivano offerti ai consumatori finali, avendo PA
stipulato appositi accordi commerciali con (e CP_1 Org_4 che prevedevano un ritorno economico per queste ultime parametrato al volume di vendita;
che aveva interesse all'attività di collocamento dei diamanti -sia CP_1
per il ritorno economico derivante dall'accordo con sia per Pt_2 fidelizzare la clientela ampliando i servizi offerti ai propri clienti;
che i funzionari di deputati ai servizi di consulenza ai clienti per CP_1
gli investimenti proponevano alla clientela, qualora ricorressero alcuni requisiti patrimoniali e l'inclinazione ad investire, l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa;
nel far ciò, utilizzavano il PA materiale divulgativo (brochures e leaflets) predisposto da per illustrare l'investimento, come loro indicato nelle circolari operative interne (citate da come comunicazione 2011P176, norma di Org_2 processo 2015CNP232)– e come previsto dai contratti stipulati con PA
(indicati come contratto del 23 settembre 2011 tra e integrazione del 28 aprile 2014); nel materiale divulgativo l'acquisto di diamanti veniva proposto come un bene rifugio idoneo a conservare il valore dei risparmi, sottolineando la facilità di controllo dell'andamento dell'investimento, in virtù della periodica pubblicazione delle quotazioni IDB su quotidiani economico-finanziari; che i funzionari di , sempre in ossequio agli accordi CP_1
PA contrattuali, curavano la compilazione e l'invio a del modulo d'ordine di acquisto delle pietre sottoscritto dal cliente, informavano il cliente stesso dell'esatto importo dell'investimento, organizzavano e PA presenziavano ad eventuali incontri tra cliente e , nonché alla consegna della pietra, che avveniva nei locali della filiale laddove il PA cliente non avesse richiesto la custodia presso i caveaux di .
Peraltro, , negli atti difensivi ammetteva esplicitamente: CP_1
PA
- di aver segnalato i prodotti di , dopo che il cliente aveva richiesto informazioni, espressamente e specificamente;
- di aver consegnato al copia delle brochure informative Pt_5
PA predisposte da e informato la società dell'interesse manifestato dal cliente;
- di aver dato disponibilità a fare da referente per le successive comunicazioni;
PA
- che la convenuta era legata a da accordi di collaborazione, e, in PA particolare che e alcune banche appartenenti all'ex Organizzazione_5
(confluito dal 1° gennaio 2017 nel nuovo ) intercorrevano “accordi Org_1 di collaborazione”.
Per inciso, non vengono, invece, presi in considerazione e valutati i documenti allegati dall'intervenuta ASSOUTENTI, atteso che l'intervento è sopravvenuto dopo ampiamente dopo il maturare delle preclusioni istruttorie- e senza che sia stata avanzata istanza di rimessione in termini-.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio, nella relazione depositata il 17 marzo 2023, riferiva che il diamante acquistato dall'attrice ha oggettivamente un valore di €.
18.290,00, con una differenza quindi di €. 23.147,00 rispetto a quanto pagato dall'attore, e cioè 41.437,00
Le valutazioni espresse dal consulente appaiono attendibili, rese all'esito di accertamenti approfonditi, supportate da documentazione fotografica e bibliografia, ed esposte in modo chiaro, logico e senza contraddizioni. Il CTU ha, inoltre, replicato in modo adeguato e puntuale alle osservazioni dei CTP (cfr allegato alla relazione denominato REPLICA CTU) spiegando, in modo convincente, come abbia individuato il ricarico da praticare rispetto al valore del listino e precisando Org_6
PA come esulasse dal suo incarico valutare gli oneri accessori che avrebbe applicato per determinare il prezzo di vendita.
In definitiva, pertanto, può ritenersi accertato, sulla base dei precisi e concordanti elementi di prova sopra esposti, che:
- il prezzo di acquisto del diamante pagato dall'attore non corrispondeva ai prezzi internazionali di vendita, essendo invece il frutto di una scelta PA di marketing delle società ;
- le procedure di offerta dei diamanti da investimento da parte di
[...]
e degli istituti di credito con cui operava, tra i quali la convenuta Pt_4 possono considerarsi gravemente ingannevoli e omissive;
- il danno cagionato all'attore deve essere risarcito dalla convenuta, ricorrendo una responsabilità contrattuale (da contatto sociale) di poiché l'attività posta in essere dalla banca Controparte_1 convenuta nelle operazioni di investimento dei diamanti -la segnalazione e la consegna di materiale divulgativo da parte dei funzionari bancari, ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sugli investimenti, l'utilizzo dei locali della banca, PA garantivano la riuscita dell'operazione di , la quale poteva contare sul rapporto di fiducia instaurato tra il risparmiatore e la banca;
- il ruolo della banca, dunque, può essere ritenuto -come in effetti ritenuto anche da on di “mero segnalatore”, ma di “sollecitazione Org_2 all'investimento”, poiché i funzionari addetti utilizzavano il materiale PA divulgativo predisposto da per illustrare la vantaggiosità dell'investimento, mettevano a disposizione della clientela, all'interno delle filiali della Banca, il materiale divulgativo e informativo di
[...]
e di facevano da tramite per l'invio dell'ordine d'acquisto, Pt_4 mettendolo così in contatto i clienti, e nella specie , Persona_1 con la società venendo poi, per l'attività in parola, PAe_4 PA remunerata proprio dalla medesima .
La responsabilità della banca da contatto sociale, consegue alla circostanza che tra i funzionari della predetta e il cliente, si è instaurato un rapporto e che a Pt_5 costoro si era affidato.
Invero:
- l'art. 1173 c.c. prevede che le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico;
- la dottrina e la giurisprudenza hanno da tempo individuato fonte atipica di obbligazione, riconducibile all'art. 1173 c.c., proprio nel c.d. «contatto sociale»2, dal quale sorge un rapporto contrattuale in senso lato, avente fonte non in un atto negoziale, ma in un evento che porta due soggetti ad entrare in relazione due soggetti, facendo sorgere in capo all'uno o all'altro l'obbligo di eseguire una prestazione;
Nel caso di specie, sussistono, infatti:
- da un lato, il rapporto tra l'attore, cliente, e la convenuta, soggetto CP_4
qualificato, con la quale la prima aveva da tempo instaurato un rapporto di fiducia: l'attore (già correntista da tempo), faceva affidamento sulla correttezza dei funzionari a lui noti, contava sul fatto che i medesimi fossero diligenti nell'adempiere ai doveri di informazione e protezione nei confronti dei propri clienti;
- dall'altro, la condotta della banca, la segnalazione dell'operazione di acquisto dei diamanti, in mancanza di qualsiasi basilare informazione in merito alla reale natura della stessa, alle alte provvigioni e commissioni, alla intrinseca rischiosità dell'operazione: circostanze, tutte, note alla Org banca (a causa dei rapporti della medesima con , dalla quale veniva remunerata); 2 Sentenza n. 24071 del 13/10/2017, Cass. Sentenza n. 11642 del 11/07/2012, Cass. n. 9320 del 09/05/2016, Cass. Ordinanza n. 29711 del 29/12/2020 Nella fattispecie, pertanto, è configurabile, una situazione atta ad essere ricondotta al paradigma di cui all'art. 1173 c.c., perché:
- sussiste una relazione tra due soggetti determinati, tale per cui, una parte faccia affidamento sull'adempimento da parte dell'altra di obblighi di protezione ed informazione, in ossequio al dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., in ragione della qualità rivestita da uno di essi;
- la infatti, è senz'altro, un soggetto qualificato al quali i clienti si CP_4
rivolge con fiducia, confidando che i funzionari espletino i propri compiti, con trasparenza e con serietà, con competenza e avendo accesso -a differenza, in genere, dei clienti-di ad informazioni tali da consentire valutazioni più accorte, di individuare eventuali aspetti critici: ad esempio, la banca avrebbe potuto, senza difficoltà consultare le quotazioni internazionali dei diamanti e accorgersi che il prezzo PA d'acquisto proposto, fissato da , era assai più alto delle predette quotazioni e che, in nessun modo, veniva presa in considerazione la Cont reale liquidabilità dei preziosi. Peraltro, sapeva che il prezzo d'acquisto non era determinato solo in base alla quotazione (dunque al valore oggettivo), ma anche da commissioni, non fosse altro che per il PA fatto che essa stessa percepiva una lucrosa commissione da . Cont La responsabilità da contatto sociale– a differenza di quanto sostenuto da – non è esclusa dal fatto che nella proposta di acquisto3 sia contenuta la frase del diamante il cliente abbia sottoscritto di essere “consapevole che la banca stessa non assume PA alcuna responsabilità in merito al contratto, che intercorre solo tra il proponente e ” (doc. 1, pag. 2, punto 6, comparsa di costituzione). Da essa può desumersi, solo, che il cliente fosse stata informata che il contratto di acquisto dei diamanti intercorreva tra la PA medesima e : la responsabilità della banca, infatti, sorge per il contatto sociale - nei termini sopra rappresentati- con il cliente, stante la posizione di professionista qualificato della banca. Deve, pertanto, essere disattesa la prospettazione della 3 ] Vd comparsa di costituzione pagina 8 e doc.allegato 1, pag.2, sub § 6. convenuta, che vorrebbe veder esclusa la propria responsabilità per il mero fatto di non essere stata parte negoziale dell'operazione: nonostante l'assenza di un rapporto contrattuale tra il cliente e la nell'acquisto del diamante, l'affidamento CP_4 ingenerato nel primo è tale da far sorgere nei confronti della degli obblighi di CP_4 protezione e di informazione il cui contenuto è del tutto analogo a quello che sarebbe sorto se tra le parti fosse intercorso un contratto. Il cliente era indotto a fidarsi perché
l'acquisto era stato proposto dal personale della Banca -a lei, tra l'altro. da tempo PA noto-, perché informazioni contenute nel materiale promozionale di le venivano prospettate dalla banca, o comunque, nei locali della medesima, sicché l'acquisto veniva percepito come vantaggioso, come un prodotto del quale anche la banca non Cont aveva ragione di diffidare. Si sottolinea, altresì, che non ha neppure asserito di aver rappresentato al cliente il proprio ruolo e le proprie provvigioni (circa il 18%).
La banca è -dunque- tenuta a risarcire all'attore il danno patito, a titolo di responsabilità da contatto sociale ex art. 1173 c.c.
La commisurazione del danno.
Il danno consiste nella differenza tra il valore reale del diamante acquistato -al momento dell'acquisto- e il prezzo d'acquisto pagato, con le precisazioni di seguito illustrate.
Il Consulente Tecnico indicava il valore reale del diamante (sulla base di quanto indicato nel listino internazionale - quale parametro di riferimento per il Org_6 prezzo dei brillanti di qualità eccelsa al momento dell'acquisto fosse oggettivamente stimabile in €. 18.290,00, con una differenza quindi di €. 23.147,00 rispetto a quanto pagato dall'attore, e cioè 41.437,00
Il CTU, oltre a consultare il listino ha valutato lo sconto che un venditore Org_6 all'ingrosso, poteva ottenere (considerando IDB inquadrabile come negozio di buona qualità, cioè non marginali (vale a dire di piccoli centri con un numero limitato di vendite di brillanti da investimento) ma nemmeno di quelli top level, che hanno accesso diretto al mercato dei preziosi di Anversa con la possibilità di saltare un passaggio nella catena di approvvigionamento dei preziosi); inoltre, aggiungeva un ricarico del quale remunerazione del venditore (con valutazione prudenziale i linea con i ricarichi al tempo applicati).
A tale importo deve essere aggiunta solo l'IVA -pari al 22%- (€ 4.023,80), ottenendo così un prezzo congruo d'acquisto lordo pari a 22.313,80.
Il danno patito, dunque -la differenza tra il prezzo di mercato al dettaglio al momento dell'acquisto e il prezzo pagato da parte attrice- è pari a € 19.133.20: tale somma, trattandosi di debito di valore, deve essere rivalutata-. Sono dovuti, inoltre, gli interessi in misura legale, sulla somma via via rivalutata. zione monetaria dalla data dell'investimento.
La parte attrice non ha, invece, provato di aver patito danni ulteriori;
in particolare non ha fornito prova del danno preteso quale lucro cessante, degli elementi necessari per far ritenere che le somme sarebbero state diversamente investite e con quale guadagno.
L'intervento di Assoutenti e le spese di lite
L'intervento di Assoutenti appare ammissibile.
Le associazioni esponenziali di interessi diffusi, riconosciute altresì dal
[...]
e inserite nell'elenco di quelle legittimate ad agire a tutela Controparte_5 degli interessi collettivi, soano legittimate ad intervenire ad adiuvandum nei giudizi proposti individualmente dai singoli consumatori.
Dalla lettura delle previsioni dello Statuto4 dell'intervenuta emerge che essa può essere ritenuta effettivamente rappresentativa rispetto agli interessi diffusi di cui quest'ultima si afferma portatrice, tra i quali, in particolare, la promozione e la tutela dei diritti del risparmiatore in ogni sede giudiziale e stragiudiziale;
essa ha prodotto anche il decreto di conferma del MISE dell'iscrizione nell'elenco delle associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale;
l'attrice è associata di CP_3
L'intervento di , avvenuto dopo il maturare delle preclusioni CP_3 istruttorie, non ha, però, apportato alcun elemento utile alla ricostruzione dei fatti 4 Doc. b allegato a intervento oggetto del processo è causa;
pertanto, le spese tra la parte convenuta e l'intervenuta devono essere integralmente compensate. CP_3
Non è invece, configurabile, la violazione di un dovere di lealtà tale da imporre l'applicazione dell'art. 92 c.p.c., stante l'ammissibilità dell'intervento.
Quanto ai rapporti tra l'attrice e la convenuta, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate e la durata del procedimento nonché l pregio delle difese. Anche la spesa per la CTU, come già liquidata dalla G,I., dovrà essere sopportata dalla convenuta, stanti gli esiti degli accertamenti.
Responsabilità extracontrattuale
L'attore chiede anche che gli venga riconosciuto il risarcimento del danno conseguente al fatto illecito della Banca, ex art. 2043 c.c. per la violazione di norme poste a tutela dei consumatori, del risparmio e della concorrenza, dalle quali scaturiscono diritti fondamentali – quali il diritto del consumatore ad essere correttamente informato-.
Tuttavia, la lesione di un diritto inviolabile, seppur provata, non sarebbe sufficiente, tuttavia, per far ritenere sussistente il danno, in merito al quale non è stata offerta prova alcuna dall'attore. La domanda deve essere, pertanto, sotto tale profilo, respinta.
Ogni altro profilo deve ritenersi assorbito, in ossequio al principio della ragione più liquida.
PQM
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza e domanda, così provvede: - condanna la società in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a pagare a la PAe_1 somma di € 19.123,20, oltre rivalutazione dalla data dell'acquisto e interessi legali sulla somma via via rivalutata, al tasso legale;
- dichiara integralmente compensate le spese processuali tra la parte convenuta e la parte intervenuta;
Controparte_1 CP_3
- condanna la società in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore a rimborsare a le PAe_1 spese di lite, determinate in euro 6.000,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari- nonché al rimborso del contributo unificato-; dispone che la spesa per la CTU venga integralmente sopportata dalla parte convenuta.
Così deciso in La Spezia, il 4 aprile 2024
LA GIUDICE dott.ssa Tiziana Lottini
-SEZIONE CIVILE-
VERBALE DI UDIENZA CON DECISIONE EX ART. 281-SEXIES CPC
Il giorno 04/04/2024 alle ore 12.10 innanzi alla giudice dott.ssa Tiziana Lottini, chiamata la causa iscritta nel r.g. al n. 1431/2020 sono comparsi:
- per la parte attrice l'avv. Alberto Russo e l'avv.to Agostino PAe_1
Luca Cesareo;
- per la parte convenuta 'avv. Cristina Ferrari;
Controparte_1
- per la parte intervenuta l'avv.to Alberto Russo e l'avv.to CP_2
Agostino Luca Cesareo
I difensori discutono la causa e così precisano le rispettive conclusioni: conclusioni dell'attore:
Piaccia al Tribunale LL.mo , contrariis reiectis;
Previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso;
-A1) Accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale della società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti per cui è causa occorsi CP_1 al conchiudente;
-A2) Accertare la responsabilità ex art. 2049 c.c. e 185 c.p. della società
[...] per i fatti commessi dai propri dipendenti e dichiarare la responsabilità CP_1 extracontrattuale della medesima società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti per cui è causa occorsi al conchiudente;
-B) Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la stessa società al risarcimento dei danni tutti, diretti Controparte_1
e/o indiretti, subiti dal conchiudente per i fatti medesimi, da quantificarsi: -b1) in misura pari alla differenza tra il valore reale dei diamanti al momento dell'acquisto e l'importo effettivamente corrisposto, a titolo di danno emergente;
-b2) in misura pari alla differenza tra il valore effettivamente corrisposto al momento dell'acquisto dei diamanti e l'ultimo valore comunicato Pa da quale ammontare dell'investimento ovvero, in subordine, al corrispettivo derivante dal possibile investimento del capitale in forme di investimento congrue rispetto al profilo di acquisto del risparmiatore, a titolo di lucro cessante;
-b3) infine, al pagamento di un importo pari alla rifusione integrale del valore reale dei diamanti al momento dell'acquisto, a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito, ovvero in misura diversa, meglio vista in corso di causa, alla luce dell'espletata istruttoria;
il tutto oltre rivalutazione ed interessi sui suddetti importi, ovvero del diverso importo derivante in corso di causa, alla luce dell'istruttoria da espletarsi, e comunque di ogni altra somma dovuta al conchiudente stesso a qualsiasi altro eventuale titolo. -C) Porre a carico di chi di ragione, in ossequio al criterio della soccombenza, le spese, competenze ed onorari di lite e di mediazione civile obbligatoria, oltre C.P.A., con distrazione in favore degli scriventi difensori
conclusioni della convenuta: Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione: in via principale: -rigettare tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti di
[...]
[...] [...]
poiché generiche e inammissibili, in parte prescritte e comunque infondate in fatto CP_1
e in diritto per tutti le ragioni esposte;
- dichiarare inammissibile l'intervento di CP_3 per i motivi esposti in atti;
in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare il concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. e, per l'effetto, ridurre l'entità del risarcimento dovuto dalla banca nella diversa misura ritenuta giusta e opportuna, anche in via di equità; in ogni caso: - condannare l'attore a rifondere a favore di le spese di lite;
- condannare Controparte_1
a rifondere a favore di le spese di lite anche ai sensi degli artt. CP_3 Controparte_1
92 e 88 c.p.c
conclusioni dell'intervenuta: Piaccia al Tribunale LL.mo, contrariis reiectis: Previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso;
-A) In via preliminare, dichiarare l'ammissibilità del dispiegato intervento adesivo dipendente di
nel presente giudizio;
-B) In via principale e nel merito, accogliere per quanto di CP_3 ragione le conclusioni precisate dal signor da intendersi qui integralmente PAe_1 trascritte e fatte proprie;
-C) Porre a carico di chi di ragione, in virtù del principio della soccombenza, le spese, le competenze e gli onorari del presente giudizio, anche in favore della parte interveniente, con distrazione in favore degli scriventi difensori
La Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio pronunzia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale. Verbale chiuso alle ore 12.33 La Spezia, il 4 aprile 2024
LA GIUDICE Tiziana Lottini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale della Spezia, Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini, pronunzia mediante lettura del dispositivo e di contestuali motivi ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia RG 2020/1431
tra nato il [...] a [...] (c.f. PAe_1
), rappresentato e difeso per procura dagli avv. ti Rosanna C.F._1 Stifano e Luca Cesareo ed elettivamente domiciliato presso l'avv.to Alberto Russo;
parte attrice
contro
la società (c.f. ), rappresentata e difesa per CP_1 P.IVA_1 procura dagli avvocati Nicola Scopsi, Roberta Caprioli e Cristina Lydie Ferrari ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi;
parte convenuta
con l'intervento
dell'associazione rappresentata e difesa per procura dagli CP_3 avv. Agostino Luca Cesareo e Rosanna Stifano;
parte intervenuta
avente a oggetto: contratti bancari (cod. 146231)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 31 agosto gennaio 2020, PAe_1 ha convenuto in giudizio in relazione all'acquisto, effettuato ad Controparte_1 agosto 2012 e ottobre 2015, di 5 (cinque) diamanti da investimento forniti dalla società
per il prezzo complessivo € 41.437,00. PAe_3
In particolare, allegava che: Pt_1
- egli era titolare di un rapporto di conto corrente bancario e di un conto deposito titoli presso l'Agenzia di Levanto del;
CP_1
- l'acquisto dei diamanti gli era stato ripetutamente proposto e consigliato dai funzionari dalla Banca come una forma di investimento “sicura” (p. 13, atto di citazione), sia in riferimento alla capacità di conservazione di valore del bene, sia in termini di un'agevole possibilità di rivendita dello stesso sul mercato;
- il aveva, infatti, sottoscritto con la società Organizzazione_1
PA (in seguito, anche solo “ ”) un PAe_4 accordo commerciale volto a promuovere il commercio di diamanti grazie alla propria rete territoriale di agenzie del gruppo;
- soltanto a seguito di inchieste giornalistiche che ricostruivano il modus operandi delle società coinvolte nell'attività di vendita dei cd. diamanti da investimento, egli si sarebbe accorto di essere stato tratto in inganno circa il reale valore del prezioso acquistato;
infatti, come accertato dall'Autorità Garante per la
Concorrenza ed il Mercato (in seguito ) nella decisione n.10677 del 20 Org_2 settembre 2017, il prezzo di acquisto dei diamanti proposti ai clienti del gruppo on corrispondeva in alcun modo ai prezzi internazionali di vendita CP_1 degli stessi, bensì era il frutto di una precisa scelta di marketing delle società di intermediazione.
Pertanto, l'attore chiedeva l'accertamento della responsabilità precontrattuale, contrattuale e/o extracontrattuale della e la condanna CP_4 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
In data 24 novembre 2020, si costituiva -tempestivamente- la parte convenuta che resisteva alla domanda, chiedendo il rigetto della medesima: Controparte_1
- eccependo la prescrizione dell'azione delle pretese risarcitorie a titolo di responsabilità extracontrattuale;
- affermando la propria l'assoluta estraneità agli acquisti di diamanti PA conclusi esclusivamente tra l'attrice, da un lato, e la , dall'altro;
- allegando l'accordo intercorso tra la stessa e , in cui alla Banca veniva chiesto unicamente di segnalare i clienti interessati all'acquisto dei diamanti e di mostrare loro il materiale divulgativo predisposto da PA
, senza mai svolgere un'attività di promozione o di sollecitazione all'investimento;
- affermando, in sostanza, di aver svolto un ruolo di “mero tramite”, tale da far escludere ogni responsabilità in merito all'operazione di acquisto e anche ala veridicità delle informazioni sul valore dei diamanti fornite PA e predisposte da .
In data 13 gennaio 2022 interveniva in giudizio ad adiuvandum l'associazione . CP_3
Nel corso dell'istruttoria veniva disposta CTU al fine di determinare il valore del diamante alla data dell'acquisto per poter definire eventualmente la somma versata in eccesso dall'acquirente.
Il Consulente, nella relazione depositata in data 17 marzo 2023 acclarava che il valore dei diamanti al momento dell'acquisto era pari a € 18.290,00, con una differenza quindi di €. 23.147,00 rispetto a quanto pagato dall'attore, e cioè 41.437,00.
All'odierna udienza le parti precisavano le proprie conclusioni, come sopra indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risarcitoria di è fondata è deve essere accolta PAe_1 nei termini e nei limiti di seguito illustrati.
Deve, preliminarmente, essere sottolineato che i provvedimenti dell' in Org_2 materia di pratiche commerciali scorrette hanno carattere di cosiddetta “prova privilegiata”, stante l'autorevolezza dell'organo dal quale promanano e considerati gli strumenti di indagine a disposizione della medesima Autorità nell'espletamento del suo ruolo pubblicistico di tutela della concorrenza e del mercato, in posizione di indipendenza, al solo scopo di dare attuazione alle norme regolatrici del mercato, in posizione;
i provvedimenti hanno, pertanto, elevata attitudine probatoria, in primis quanto all'accertamento di fatti storici rilevanti anche ai fini della decisione del giudice civile.
Dal provvedimento dell'AGCM1 e dagli atti del fascicolo del procedimento, prodotti nella presente causa dall'attrice) si evince, per quanto ora di interesse:
- che la società (in seguito, PAe_4
PA anche solo ”), esercitante attività di commercio di diamanti e 1 allegato alla citazione -
-
l'istituto creditizio (in seguito, anche ” o Controparte_1 CP_1
”) hanno tenuto pratiche commerciali scorrette ai sensi CP_1 degli artt. 20 e 21 comma 1, lettere b), c), d) e f), 22, nonché 23, comma
1, lettera t), del Codice del Consumo;
che tali pratiche consistevano nei comportamenti messi in atto da
[...]
nell'offerta di diamanti da investimento, poiché, in Org_3 particolare:
• , sia direttamente sia tramite (e , ha CP_1 Org_4
offerto l'acquisto di diamanti da investimento diffondendo informazioni omissive ed ingannevoli in merito alle caratteristiche dell'investimento proposto, al prezzo dei diamanti e alla convenienza economica di tale acquisto;
nel materiale PA promozionale e illustrativo di e in quello utilizzato dal personale delle banche alle quali si rivolgeva il consumatore interessato all'acquisto, si rappresentavano in modo ingannevole ed omissivo: a) il prezzo di vendita dei diamanti, - autonomamente fissato dal professionista e comprendente costi e margini di importo complessivamente superiore al valore della pietra - presentato come quotazione di mercato e pubblicato a pagamento su giornali economici;
b) l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, attraverso grafici costruiti sull'andamento dei propri prezzi di vendita presentati come “quotazioni”, messe a confronto con indici ufficiali e quotazioni di titoli stabilite in mercati regolamentati;
c) la facile liquidabilità e rivendibilità del diamante, quando invece l'unico canale di rivendita attraverso il quale avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati è rappresentato dagli stessi professionisti;
d) la qualifica di leader di mercato, impiegata senza ulteriori precisazioni, al fine di conferire un maggiore affidamento alla propria offerta;
che tali pratiche di IDB sono state favorite dai canale di vendita -
-
-
-
utilizzati dalla società e, in particolare, dagli Istituti di Credito, tra i quali proprio (cioè l'odierna convenuta); CP_1
che dall'istruttoria espletata da è emerso che le banche – con Org_2
tutte le loro agenzie- rappresentavano il principale canale attraverso il PA quale i diamanti di venivano offerti ai consumatori finali, avendo PA
stipulato appositi accordi commerciali con (e CP_1 Org_4 che prevedevano un ritorno economico per queste ultime parametrato al volume di vendita;
che aveva interesse all'attività di collocamento dei diamanti -sia CP_1
per il ritorno economico derivante dall'accordo con sia per Pt_2 fidelizzare la clientela ampliando i servizi offerti ai propri clienti;
che i funzionari di deputati ai servizi di consulenza ai clienti per CP_1
gli investimenti proponevano alla clientela, qualora ricorressero alcuni requisiti patrimoniali e l'inclinazione ad investire, l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa;
nel far ciò, utilizzavano il PA materiale divulgativo (brochures e leaflets) predisposto da per illustrare l'investimento, come loro indicato nelle circolari operative interne (citate da come comunicazione 2011P176, norma di Org_2 processo 2015CNP232)– e come previsto dai contratti stipulati con PA
(indicati come contratto del 23 settembre 2011 tra e integrazione del 28 aprile 2014); nel materiale divulgativo l'acquisto di diamanti veniva proposto come un bene rifugio idoneo a conservare il valore dei risparmi, sottolineando la facilità di controllo dell'andamento dell'investimento, in virtù della periodica pubblicazione delle quotazioni IDB su quotidiani economico-finanziari; che i funzionari di , sempre in ossequio agli accordi CP_1
PA contrattuali, curavano la compilazione e l'invio a del modulo d'ordine di acquisto delle pietre sottoscritto dal cliente, informavano il cliente stesso dell'esatto importo dell'investimento, organizzavano e PA presenziavano ad eventuali incontri tra cliente e , nonché alla consegna della pietra, che avveniva nei locali della filiale laddove il PA cliente non avesse richiesto la custodia presso i caveaux di .
Peraltro, , negli atti difensivi ammetteva esplicitamente: CP_1
PA
- di aver segnalato i prodotti di , dopo che il cliente aveva richiesto informazioni, espressamente e specificamente;
- di aver consegnato al copia delle brochure informative Pt_5
PA predisposte da e informato la società dell'interesse manifestato dal cliente;
- di aver dato disponibilità a fare da referente per le successive comunicazioni;
PA
- che la convenuta era legata a da accordi di collaborazione, e, in PA particolare che e alcune banche appartenenti all'ex Organizzazione_5
(confluito dal 1° gennaio 2017 nel nuovo ) intercorrevano “accordi Org_1 di collaborazione”.
Per inciso, non vengono, invece, presi in considerazione e valutati i documenti allegati dall'intervenuta ASSOUTENTI, atteso che l'intervento è sopravvenuto dopo ampiamente dopo il maturare delle preclusioni istruttorie- e senza che sia stata avanzata istanza di rimessione in termini-.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio, nella relazione depositata il 17 marzo 2023, riferiva che il diamante acquistato dall'attrice ha oggettivamente un valore di €.
18.290,00, con una differenza quindi di €. 23.147,00 rispetto a quanto pagato dall'attore, e cioè 41.437,00
Le valutazioni espresse dal consulente appaiono attendibili, rese all'esito di accertamenti approfonditi, supportate da documentazione fotografica e bibliografia, ed esposte in modo chiaro, logico e senza contraddizioni. Il CTU ha, inoltre, replicato in modo adeguato e puntuale alle osservazioni dei CTP (cfr allegato alla relazione denominato REPLICA CTU) spiegando, in modo convincente, come abbia individuato il ricarico da praticare rispetto al valore del listino e precisando Org_6
PA come esulasse dal suo incarico valutare gli oneri accessori che avrebbe applicato per determinare il prezzo di vendita.
In definitiva, pertanto, può ritenersi accertato, sulla base dei precisi e concordanti elementi di prova sopra esposti, che:
- il prezzo di acquisto del diamante pagato dall'attore non corrispondeva ai prezzi internazionali di vendita, essendo invece il frutto di una scelta PA di marketing delle società ;
- le procedure di offerta dei diamanti da investimento da parte di
[...]
e degli istituti di credito con cui operava, tra i quali la convenuta Pt_4 possono considerarsi gravemente ingannevoli e omissive;
- il danno cagionato all'attore deve essere risarcito dalla convenuta, ricorrendo una responsabilità contrattuale (da contatto sociale) di poiché l'attività posta in essere dalla banca Controparte_1 convenuta nelle operazioni di investimento dei diamanti -la segnalazione e la consegna di materiale divulgativo da parte dei funzionari bancari, ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sugli investimenti, l'utilizzo dei locali della banca, PA garantivano la riuscita dell'operazione di , la quale poteva contare sul rapporto di fiducia instaurato tra il risparmiatore e la banca;
- il ruolo della banca, dunque, può essere ritenuto -come in effetti ritenuto anche da on di “mero segnalatore”, ma di “sollecitazione Org_2 all'investimento”, poiché i funzionari addetti utilizzavano il materiale PA divulgativo predisposto da per illustrare la vantaggiosità dell'investimento, mettevano a disposizione della clientela, all'interno delle filiali della Banca, il materiale divulgativo e informativo di
[...]
e di facevano da tramite per l'invio dell'ordine d'acquisto, Pt_4 mettendolo così in contatto i clienti, e nella specie , Persona_1 con la società venendo poi, per l'attività in parola, PAe_4 PA remunerata proprio dalla medesima .
La responsabilità della banca da contatto sociale, consegue alla circostanza che tra i funzionari della predetta e il cliente, si è instaurato un rapporto e che a Pt_5 costoro si era affidato.
Invero:
- l'art. 1173 c.c. prevede che le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico;
- la dottrina e la giurisprudenza hanno da tempo individuato fonte atipica di obbligazione, riconducibile all'art. 1173 c.c., proprio nel c.d. «contatto sociale»2, dal quale sorge un rapporto contrattuale in senso lato, avente fonte non in un atto negoziale, ma in un evento che porta due soggetti ad entrare in relazione due soggetti, facendo sorgere in capo all'uno o all'altro l'obbligo di eseguire una prestazione;
Nel caso di specie, sussistono, infatti:
- da un lato, il rapporto tra l'attore, cliente, e la convenuta, soggetto CP_4
qualificato, con la quale la prima aveva da tempo instaurato un rapporto di fiducia: l'attore (già correntista da tempo), faceva affidamento sulla correttezza dei funzionari a lui noti, contava sul fatto che i medesimi fossero diligenti nell'adempiere ai doveri di informazione e protezione nei confronti dei propri clienti;
- dall'altro, la condotta della banca, la segnalazione dell'operazione di acquisto dei diamanti, in mancanza di qualsiasi basilare informazione in merito alla reale natura della stessa, alle alte provvigioni e commissioni, alla intrinseca rischiosità dell'operazione: circostanze, tutte, note alla Org banca (a causa dei rapporti della medesima con , dalla quale veniva remunerata); 2 Sentenza n. 24071 del 13/10/2017, Cass. Sentenza n. 11642 del 11/07/2012, Cass. n. 9320 del 09/05/2016, Cass. Ordinanza n. 29711 del 29/12/2020 Nella fattispecie, pertanto, è configurabile, una situazione atta ad essere ricondotta al paradigma di cui all'art. 1173 c.c., perché:
- sussiste una relazione tra due soggetti determinati, tale per cui, una parte faccia affidamento sull'adempimento da parte dell'altra di obblighi di protezione ed informazione, in ossequio al dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., in ragione della qualità rivestita da uno di essi;
- la infatti, è senz'altro, un soggetto qualificato al quali i clienti si CP_4
rivolge con fiducia, confidando che i funzionari espletino i propri compiti, con trasparenza e con serietà, con competenza e avendo accesso -a differenza, in genere, dei clienti-di ad informazioni tali da consentire valutazioni più accorte, di individuare eventuali aspetti critici: ad esempio, la banca avrebbe potuto, senza difficoltà consultare le quotazioni internazionali dei diamanti e accorgersi che il prezzo PA d'acquisto proposto, fissato da , era assai più alto delle predette quotazioni e che, in nessun modo, veniva presa in considerazione la Cont reale liquidabilità dei preziosi. Peraltro, sapeva che il prezzo d'acquisto non era determinato solo in base alla quotazione (dunque al valore oggettivo), ma anche da commissioni, non fosse altro che per il PA fatto che essa stessa percepiva una lucrosa commissione da . Cont La responsabilità da contatto sociale– a differenza di quanto sostenuto da – non è esclusa dal fatto che nella proposta di acquisto3 sia contenuta la frase del diamante il cliente abbia sottoscritto di essere “consapevole che la banca stessa non assume PA alcuna responsabilità in merito al contratto, che intercorre solo tra il proponente e ” (doc. 1, pag. 2, punto 6, comparsa di costituzione). Da essa può desumersi, solo, che il cliente fosse stata informata che il contratto di acquisto dei diamanti intercorreva tra la PA medesima e : la responsabilità della banca, infatti, sorge per il contatto sociale - nei termini sopra rappresentati- con il cliente, stante la posizione di professionista qualificato della banca. Deve, pertanto, essere disattesa la prospettazione della 3 ] Vd comparsa di costituzione pagina 8 e doc.allegato 1, pag.2, sub § 6. convenuta, che vorrebbe veder esclusa la propria responsabilità per il mero fatto di non essere stata parte negoziale dell'operazione: nonostante l'assenza di un rapporto contrattuale tra il cliente e la nell'acquisto del diamante, l'affidamento CP_4 ingenerato nel primo è tale da far sorgere nei confronti della degli obblighi di CP_4 protezione e di informazione il cui contenuto è del tutto analogo a quello che sarebbe sorto se tra le parti fosse intercorso un contratto. Il cliente era indotto a fidarsi perché
l'acquisto era stato proposto dal personale della Banca -a lei, tra l'altro. da tempo PA noto-, perché informazioni contenute nel materiale promozionale di le venivano prospettate dalla banca, o comunque, nei locali della medesima, sicché l'acquisto veniva percepito come vantaggioso, come un prodotto del quale anche la banca non Cont aveva ragione di diffidare. Si sottolinea, altresì, che non ha neppure asserito di aver rappresentato al cliente il proprio ruolo e le proprie provvigioni (circa il 18%).
La banca è -dunque- tenuta a risarcire all'attore il danno patito, a titolo di responsabilità da contatto sociale ex art. 1173 c.c.
La commisurazione del danno.
Il danno consiste nella differenza tra il valore reale del diamante acquistato -al momento dell'acquisto- e il prezzo d'acquisto pagato, con le precisazioni di seguito illustrate.
Il Consulente Tecnico indicava il valore reale del diamante (sulla base di quanto indicato nel listino internazionale - quale parametro di riferimento per il Org_6 prezzo dei brillanti di qualità eccelsa al momento dell'acquisto fosse oggettivamente stimabile in €. 18.290,00, con una differenza quindi di €. 23.147,00 rispetto a quanto pagato dall'attore, e cioè 41.437,00
Il CTU, oltre a consultare il listino ha valutato lo sconto che un venditore Org_6 all'ingrosso, poteva ottenere (considerando IDB inquadrabile come negozio di buona qualità, cioè non marginali (vale a dire di piccoli centri con un numero limitato di vendite di brillanti da investimento) ma nemmeno di quelli top level, che hanno accesso diretto al mercato dei preziosi di Anversa con la possibilità di saltare un passaggio nella catena di approvvigionamento dei preziosi); inoltre, aggiungeva un ricarico del quale remunerazione del venditore (con valutazione prudenziale i linea con i ricarichi al tempo applicati).
A tale importo deve essere aggiunta solo l'IVA -pari al 22%- (€ 4.023,80), ottenendo così un prezzo congruo d'acquisto lordo pari a 22.313,80.
Il danno patito, dunque -la differenza tra il prezzo di mercato al dettaglio al momento dell'acquisto e il prezzo pagato da parte attrice- è pari a € 19.133.20: tale somma, trattandosi di debito di valore, deve essere rivalutata-. Sono dovuti, inoltre, gli interessi in misura legale, sulla somma via via rivalutata. zione monetaria dalla data dell'investimento.
La parte attrice non ha, invece, provato di aver patito danni ulteriori;
in particolare non ha fornito prova del danno preteso quale lucro cessante, degli elementi necessari per far ritenere che le somme sarebbero state diversamente investite e con quale guadagno.
L'intervento di Assoutenti e le spese di lite
L'intervento di Assoutenti appare ammissibile.
Le associazioni esponenziali di interessi diffusi, riconosciute altresì dal
[...]
e inserite nell'elenco di quelle legittimate ad agire a tutela Controparte_5 degli interessi collettivi, soano legittimate ad intervenire ad adiuvandum nei giudizi proposti individualmente dai singoli consumatori.
Dalla lettura delle previsioni dello Statuto4 dell'intervenuta emerge che essa può essere ritenuta effettivamente rappresentativa rispetto agli interessi diffusi di cui quest'ultima si afferma portatrice, tra i quali, in particolare, la promozione e la tutela dei diritti del risparmiatore in ogni sede giudiziale e stragiudiziale;
essa ha prodotto anche il decreto di conferma del MISE dell'iscrizione nell'elenco delle associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale;
l'attrice è associata di CP_3
L'intervento di , avvenuto dopo il maturare delle preclusioni CP_3 istruttorie, non ha, però, apportato alcun elemento utile alla ricostruzione dei fatti 4 Doc. b allegato a intervento oggetto del processo è causa;
pertanto, le spese tra la parte convenuta e l'intervenuta devono essere integralmente compensate. CP_3
Non è invece, configurabile, la violazione di un dovere di lealtà tale da imporre l'applicazione dell'art. 92 c.p.c., stante l'ammissibilità dell'intervento.
Quanto ai rapporti tra l'attrice e la convenuta, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate e la durata del procedimento nonché l pregio delle difese. Anche la spesa per la CTU, come già liquidata dalla G,I., dovrà essere sopportata dalla convenuta, stanti gli esiti degli accertamenti.
Responsabilità extracontrattuale
L'attore chiede anche che gli venga riconosciuto il risarcimento del danno conseguente al fatto illecito della Banca, ex art. 2043 c.c. per la violazione di norme poste a tutela dei consumatori, del risparmio e della concorrenza, dalle quali scaturiscono diritti fondamentali – quali il diritto del consumatore ad essere correttamente informato-.
Tuttavia, la lesione di un diritto inviolabile, seppur provata, non sarebbe sufficiente, tuttavia, per far ritenere sussistente il danno, in merito al quale non è stata offerta prova alcuna dall'attore. La domanda deve essere, pertanto, sotto tale profilo, respinta.
Ogni altro profilo deve ritenersi assorbito, in ossequio al principio della ragione più liquida.
PQM
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza e domanda, così provvede: - condanna la società in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a pagare a la PAe_1 somma di € 19.123,20, oltre rivalutazione dalla data dell'acquisto e interessi legali sulla somma via via rivalutata, al tasso legale;
- dichiara integralmente compensate le spese processuali tra la parte convenuta e la parte intervenuta;
Controparte_1 CP_3
- condanna la società in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore a rimborsare a le PAe_1 spese di lite, determinate in euro 6.000,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari- nonché al rimborso del contributo unificato-; dispone che la spesa per la CTU venga integralmente sopportata dalla parte convenuta.
Così deciso in La Spezia, il 4 aprile 2024
LA GIUDICE dott.ssa Tiziana Lottini