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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5854/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 5854 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, avverso la sentenza del tribunale di Napoli, X Sezione civile, n. 4144 pubblicata il
30.04.2018, con oggetto contributi ex lege 488/1992 pendente
TRA
(p.iva: ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
in virtù di procura in atti nel fascicolo telematico, dall'avv. Massimiliano Cosomati
(c.f.: ), presso il cui studio in Napoli, alla via Nuova San C.F._1
Rocco, elettivamente domicilia
AP P E L L A N T E
E
subentrata in Controparte_1 Controparte_2
tutti i rapporti a e con sede Controparte_3 Controparte_4
in Milano Corso Europa 16, in forza e per effetto di atto di fusione in data 29 aprile
2013 n. 96.098/31.905 di rep. a rogito Dott. Notaio in Brescia, Persona_1 con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, (c.f.: n. , in P.IVA_2
persona del Dott. nella sua qualità di Dirigente Responsabile munito dei Controparte_5
necessari poteri in forza di procura del 22.12.2017 Rep. n. 5376/3349 a rogito del Dott.
, Notaio in Gambara, rappresentata e difesa, come da procura allegata Persona_2
alla comparsa, dagli avv.ti Anna Baldini (c.f.: ) e Francesco C.F._2
Criscoli (c.f.: ), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di C.F._3 quest'ultimo in Napoli, Via dei Mille,
(c.f.: ), in persona del Ministro pro Controparte_6 P.IVA_3 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.:
), presso cui ope legis domicilia alla Via Diaz n.11, P.IVA_4
nella qualità di incorporante di (P. IVA Controparte_7 Controparte_8
n. ) con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, in persona del P.IVA_5
procuratore Dott. , rappresentata e difesa, giusta procura allegata Controparte_9
alla comparsa di costituzione, dall'avv. Simone Cadeddu (c.f.: ) C.F._4
AP P E L L AT I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio al tribunale di Napoli la ha esposto di essere Parte_1
beneficiaria di un contributo pubblico ex lege 19 dicembre 1992, n. 488, assegnato dal
(già Ministero delle Attività Produttive) con CP_6 Controparte_6
decreto ministeriale del 27 novembre 2003, n. 130611, da erogarsi in tre quote da euro
32.409,00 ciascuna, che è stato provvisoriamente concesso alla società dal , CP_6
con la finalità di ristrutturare e acquistare beni relativi all'unità produttiva ubicata in
Napoli, in via Lepanto.
Infatti, la (allora) , in data 13.05.2003, ai Parte_2
sensi della L. 488 del 1992, presentava, in relazione al Bando “Settore Commercio”, domanda di agevolazione relativamente al progetto n. 89658-12, per la realizzazione, in
Napoli, di un ampliamento di un'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari.
La domanda veniva presentata al competente Ministero delle Attività Produttive per il tramite della banca concessionaria Controparte_8
All'esito positivo dell'istruttoria preliminare compiuta da con Controparte_8
Decreto Ministeriale di Concessione Provvisoria n. 130611 in data 27.11.2003, a fronte
R.G. 5854/2018 Sentenza Pagina 2 di un programma approvato per l'importo complessivo di € 290.000,00, a
[...]
era concesso in via provvisoria un contributo in conto impianti di € Parte_1
97.227,00, da erogarsi in tre quote di € 32.409,00 ciascuna, secondo le modalità indicate nel medesimo D.M n. 130611 del 27.11.2003, nonché nelle norme generali da quest'ultimo richiamate all'art. 4.
In data 27.03.2006 l'impresa riceveva l'erogazione della prima quota di contributo. afferma di aver terminato regolarmente il programma di cui Parte_1 all'agevolazione e, tuttavia, di non aver mai ricevuto, ingiustificatamente, nonostante i suoi solleciti, le rimanenti due quote di contributo.
Ha rivendicato il credito residuo di importo pari a euro 64.818,00, corrispondente alla II
e III quota del contributo pubblico, avendo ricevuto il solo pagamento della I quota;
sul presupposto che al procedimento di concessione del contributo ha partecipato il RTI formato da e rispettivamente nella qualità di "banca CP_8 CP_10 mandante" e "banca mandataria" e che – anziché il – avesse la CP_1 CP_6
titolarità e disponibilità delle quote non ancora erogate, ha Parte_1
richiesto ed ottenuto dal Tribunale il decreto ingiuntivo nei confronti della banca.
§§§
Avverso il decreto ingiuntivo n. 5024/2013 ha proposto opposizione dinanzi al tribunale di Napoli sollevando preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione CP_1
e di competenza del giudice adito;
nel merito ha dedotto che l'attività svolta dalle banche ha contenuto meramente istruttorio ed è di natura endoprocedimentale, senza alcun valore vincolante per il , nonché esclusivamente di service ai fini CP_6 dell'erogazione delle quote di contributo.
Instaurato il contradditorio si sono costituiti tempestivamente il e CP_6 CP_8
chiedendo il rigetto delle domande di . Si è costituita, poi,
[...] Parte_1
tardivamente, l'odierna appellante, formulando istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sollevando le eccezioni di prescrizione e decadenza.
Il Tribunale di Napoli, rigettate le eccezioni preliminari di rito, respinte sia le prove orali per testi articolate dall'opposta, poiché formulate in merito a capitoli vertenti su circostanze nuove mai dedotte in giudizio, sia la richiesta, sempre di parte opposta, di esibizione documentale, in quanto ugualmente volta a provare circostanze non tempestivamente dedotte, ha accolto l'opposizione, dichiarando la carenza di legittimazione passiva degli Istituti di credito;
ha altresì ritenuto che non Parte_1
R.G. 5854/2018 Sentenza Pagina 3 avesse provato la regolare realizzazione del programma e, quindi, l'esistenza delle condizioni per vantare un diritto al pagamento neppure nei riguardi del;
ha CP_6
revocato il decreto ingiuntivo e respinto le domande di nei riguardi di Parte_1
tutte le parti, condannando l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite.
§§§
Avverso detta sentenza con atto di appello ritualmente notificato a tutti gli appellati, ha censurato la decisione del tribunale per aver erroneamente Parte_1
ritenuto il difetto di legittimazione di e di e per non aver CP_1 CP_8
considerato che le somme sarebbero giacenti sul conto corrente del e che CP_6
l'investimento sarebbe stato correttamente realizzato;
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
In riforma della impugnata sentenza “Decidere ed accogliere integralmente l'appello fondato sia in fatto che in diritto;
per tutte le motivazioni in fatto e diritto di cui sopra, rigettare l'opposizione a DI 5024/2013, emesso dal Tribunale di Napoli Sez. 10 in data
12/09/2013 e confermarne la piena validità ed efficacia con condanna di parti convenute al pagamento doppio delle competenze di lite, oltre spese generali del 15%, oltre iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto avvocato anticipatario;
accertare, dichiarare e confermare, per tutte le motivazioni in fatto e diritto di cui sopra la piena legittimazione passiva della società parte opponente/appellata
[...]
succeduta nei rapporti a e/o degli altri convenuti CP_1 Controparte_11
e , confermando comunque la Controparte_6 Controparte_8
piena validità ed efficacia del decreto ingiuntivo n.5024/2013 emesso dal Tribunale di
Napoli Sezione 10, con condanna dei convenuti e/o dei terzi chiamati in causa anche in solido tra loro al pagamento delle competenze di lite, spese generali del 15% oltre iva e cpa come per legge con distrazione a favore del sottoscritto avvocato anticipatario;
In via istruttoria, nel merito, per tutte le motivazioni in fatto e diritto di cui sopra, rigettare la proposta opposizione a DI 5024/2013, emesso dal Tribunale di Napoli
Sez.10 in data 12/09/2013, della società succeduta nei rapporti a Controparte_1
e/o la e domande proposte da tutti i convenuti in giudizio, e/o di chi Controparte_11
per essi, confermando comunque la piena validità ed efficacia del decreto ingiuntivo
n.5024/2013 su indicato emesso dal Tribunale di Napoli Sezione 10 in data 12/09/2013 con condanna dei convenuti e/o dei terzi convenuti chiamati in causa anche in solido
R.G. 5854/2018 Sentenza Pagina 4 tra loro al pagamento delle somme dovute di cui al detto D.I.5024/2013 e con condanna al pagamento, anche in via solidale, delle competenze di lite, spese generali del 15% oltre iva e cpa come per legge con distrazione a favore del sottoscritto avvocato anticipatario;
in via gradata e sempre nel merito, superate, per tutte le motivazioni di cui sopra.
l'eccezione pregiudiziale e preliminare di cui sopra, qualora anche all'esito dell'attività istruttoria si accertasse e confermasse comunque l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento di cui al D.M. n. 13061 1 del 27/1 1/2003 in atti da parte del convenuto
e/o di entrambe, Io si Controparte_6 Controparte_8
ricorda, convenute nel giudizio di primo grado direttamente ad opera di parte opponente/appellata si voglia condannare la medesima Controparte_1 CP_1
e/o il e/o anche in
[...] Controparte_12 Controparte_8
solido tra loro, al pagamento in favore della Parte_1
(già ) parte opposta della somma di euro Parte_2
64.818,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, così come già chiesta e liquidata nel decreto ingiuntivo n.5024/2013, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, con la conferma della piena validità ed efficacia dello stesso di n.5024/13, oltre al pagamento delle spese, compensi professionali, rimborso spese generali 15% oltre iva e cpa relativi al doppio grado di giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art 96 cpc,
4) Ammettere i mezzi istruttori e le richieste di esibizione ai convenuti es art 210 cpc;
5) in subordine, nella denegata in cui l'On Corte d'Appello non ritenesse di accogliere
l'appello o di accoglierlo parzialmente, ridurre o compensare le condanne alle spese in favore dei convenuti anche in considerazione che il Controparte_6
e la sono stati chiamati nel giudizio di primo grado dalla
[...] Controparte_8
Contr
6) riformare la sentenza e condannare in ogni caso le parti convenute essendo stata rigettata la loro eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito e di eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario”.
Instaurato il copntraddittorio si sono costituiti il , Controparte_6
nella qualità di incorporante di Controparte_7 Controparte_8 CP_13
resistendo all'appello con molteplici argomentazioni, in fatto e in diritto.
[...]
R.G. 5854/2018 Sentenza Pagina 5 Fissata la comparizione per il 3.7.2019, su richiesta delle parti che hanno dedotto trattative di bonario componimento la causa è stata rinviata all'udienza del 16.10.2019; quindi è stata rinviata più volte d'ufficio per esigenze di ruolo.
All'esito di trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il 2.10.2024, la causa è stata riservata in decisione, con ordinanza pubblicata e comunicata in data
3.10.2024, con cui sono stati concessi termini ordinari di giorni 60 + 20 per il deposito e lo scambio degli scritti difensivi finali.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, anche in replica.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria in grado di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la contesta che non sia Parte_1 CP_1
legittimata passiva e impugna il seguente punto di motivazione della sentenza:
Cont
“Il decreto ingiuntivo, emesso nei confronti di deve essere revocato, atteso che il
è l'unico soggetto in astratto titolare della posizione passiva del rapporto CP_6
giuridico dedotto in giudizio, mentre le banche convenzionate hanno un ruolo di supporto, confinato all'istruzione delle singole pratiche di finanziamento, all'esecuzione dei controlli e alla materiale erogazione del denaro. A sostegno di quanto precede vi è, in primis, il dato normativo. Secondo l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 123 del 1998 -
Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59, "Ferma restando la concessione da parte del soggetto competente, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o di erogazione, tenuto conto della complessità degli adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle predette attività, selezionati tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157". In linea con la suddetta previsione di rango primario, vi sono le disposizioni del decreto ministeriale n. 27 del 1995 (Regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese). In base all'art. 1, alle banche concessionarie sono affidati gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione. A mente dell'art. 7, comma 1, “L'importo dell'agevolazione concessa è
R.G. 5854/2018 Sentenza Pagina 6 impegnato dal con il decreto Controparte_14
di concessione provvisoria ed è reso disponibile, alle condizioni di cui al comma 2, in tre quote annuali di pari ammontare e alla stessa data di ogni anno”. Il secondo comma della suddetta disposizione precisa che le quote sono erogate dalla banca concessionaria "subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti". Il quinto comma prevede che "La banca concessionaria richiede periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
l'erogazione delle corrispondenti quote e le versa alle imprese beneficiarie".
Dunque, la banca svolge un ruolo meramente esecutivo, che, per quanto riguarda la materiale erogazione del denaro, può essere inquadrato nell'ambito della delegazione di pagamento (cfr. art. 1269 cod. civ.), che non comporta l'assunzione di obblighi nei confronti del creditore da parte del delegato”.
Inoltre le conclusioni secondo cui “soggetto titolare del lato passivo del rapporto è il solo Ministero dello Sviluppo Economico…Poiché unico soggetto debitore è il
, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e le domande proposte dalla CP_6 [...]
Cont
nei confronti di della devono essere rigettate”. Pt_3 CP_8
A riguardo la società appellante deduce che il non Controparte_6
è l'unico legitimato passivo, nè unico debitore;
che è passivamente Controparte_1
legittimata al giudizio de quo essendo ad oggi debitrice per tutte le motivazioni di cui agli scritti e difese della ”. Parte_1
In parte qua il motivo è palesemente inammissibile in quanto è generico e non si traduce in una censura della sentenza impugnata.
Evidenzia poi la – nell'ambito di questo motivo - che è agli atti del Parte_1
fascicolo monitorio il D.M. 130611 del 27/11/2003 con cui lo stesso Ministero delle
Attività Produttive aveva a suo tempo reso disponibili le somme oggetto delle agevolazioni e concessioni di cui alla legge 488/1992; insiste che se con lo stesso D.M.
n. 130611 del 27/1/2003 il delle Attività Produttive le aveva già concesso il CP_6
contributo economico ex L. 488/92, della somma complessiva di euro 97.227,00, rendendo disponibile tale somma presso la Banca Concessionaria, che provvedeva al pagamento della prima quota nei termini previsti e rimaneva inadempiente al pagamento della seconda e della terza quota, allora era evidente che anche la banca era debitrice del saldo del contributo.
R.G. 5854/2018 Sentenza Pagina 7 Deduce, anche, che era venuta meno la ragione impeditiva all'erogazione, costituita dall'obbligo di restituzione di precedente contributo, in particolare, il n. 151093 del
14/06/2006, già erogato su di un diverso progetto (n. 68202/12) e totalmente revocato;
allega che essa appellante aveva regolarmente restituito quel diverso contributo totalmente revocato dal , che tale pagamento avveniva già nell'anno 2007 per CP_6
il tramite della società Atradius Credit Insurance con la quale aveva stipulato apposito contratto fideiussorio. Illustra che di conseguenza lo stesso Ministero aveva comunicato, con apposita nota prot. n.0032163 del 1°/10/2013, anticipata via fax e trasmessa al suo precedente avvocato, anche con lettera raccomandata ricevuta in data successiva alla emissione e alla notifica del D.I. 5024/2013, nonché alla banca erogatrice ( oggi che “non sussistono blocchi per Controparte_11 CP_1
situazioni debitorie. Dalla consultazione del database di risulta, infatti CP_15
interamente riscosso il carico iscritto a ruolo per euro 32.659,56, relativo ad interessi e rivalutazione sulla prima quota di agevolazioni a suo tempo erogata”.
Il motivo è infondato nella misura in cui assume che la legittimazione passiva di
[...]
è provata dalla erogazione del contributo da parte del Ministero, a suo dire CP_1 avvenuta per l'intero importo del contributo stesso.
In primo luogo, il decreto di riconoscimento del contributo (cf., in atti) prevede espressamente e senza possibilità di equivoco alcuno che la concessione del contributo è
“provvisoria”, stabilisce la ripartizione in 3 tranche e prevede che la pagherà alle CP_1 condizioni stabilite nell'art. 7 del regolamento.
Quindi rimane del tutto irrilevante se l'intera somma sia stata messa a disposizione di dal , atteso che anche la dazione alla beneficiaria è inzialmente CP_1 CP_6
fatta in via provvisoria.
In ogni caso, il complesso di disposizioni che regolano la materia, anche regolamentari e pattizie (cf, in atti) dimostrano che gli istituti di credito non sono legittimati passivi, perché semplicemente incaricati dell'istruttoria e dei pagamenti, ma non per questo diventano titolari del diritto in contesa.
Il ruolo meramente istruttorio degli Istituti bancari trova conferma nella convenzione stipulata tra di essi e il , per l'adempimento degli Controparte_6
atti istruttori propri del procedimento agevolativo (cf doc. 11 allegato alle difese introduttive in primo grado, ridepositato in appello), in cui si stabilisce in più punti che
R.G. 5854/2018 Sentenza Pagina 8 la banca deve fornire tutte le informazioni istruttorie utili in ogni fase, anche per l'emanazione dei decreti di concessione definitiva o per la loro revoca.
E' poi dirimente che il comma 2 dell'art. 7 del Regolamento - DM 527 del 20 ottobre
1995 - richiamato nel decreto di concessione per le modalità di erogazione del contributo stabilisca quanto segue: “Ciascuna delle due o tre quote è erogata dalla banca concessionaria subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti, eccezion fatta per la prima che può anche essere erogata titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare”.
Ciò si aggiunge alle precedenti considerazioni, per smentire la tesi dell'appellante che le somme dell'intero finanziamento pubblico le siano dovute dalla per il solo fatto CP_1
che ne è stato previsto lo stanziamento da parte del Controparte_6
.
[...]
Inoltre, seppur vi fosse la prova di un effettivo trasferimento degli importi in contesa dal all'istituto bancario, ciò non sarebbe stato sufficiente a consentire a CP_6 [...]
la materiale erogazione alla società, in difetto della prova di aver realizzato il CP_1
progetto nei termini assentiti con il provvedimento concessorio.
Non trova alcuna smentità la documentata affermazione di che la CP_1
comunicazione datata 26 febbraio 2013 con cui erano stati chiesti documenti integrativi non era stata consegnata all'appellante in quanto risultava quale destinataria trasferita;
né l'ulteriore contestazione che con quella lettera si insisteva perché l'impresa consentisse l'accesso per i necessari controlli ad architetto all'uopo incaricato da CP_8
infine entrambi gli istituti di credito appellati hanno contestato alla
[...] [...]
l'inadempimento dell'obbligo di comunicare ogni cambio di sede (cf Parte_1
comunicazioni in atti, doc. 7, 16 e 21 della produzione di parte).
Conclusivamente, sul punto, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che alla
Banca erogatrice non era stata consegnata alcuna documentazione a riprova dell'effettiva realizzazione del programma di investimenti finanziato.
§§§
Con il secondo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che non possono esaminarsi nel merito le eccezioni di decadenza e di prescrizione a motivo della sua tardiva costituzione in giudizio, con la conseguenza che è incorsa nelle
R.G. 5854/2018 Sentenza Pagina 9 preclusioni di cui al combinato disposto degli artt. 166, 167 e 171 c.p.c., 2938, 2969
c.c..
Il motivo è palesemente inammissibile, atteso che nulla viene aggiunto alla valutazione di tardività fatta dal giudice, del resto risultante per tabulas dalla data di costituzione in giudizio.
Dopo aver più volte insistito che essa impresa beneficairia del contributo aveva realizzato interamente il programma e che dunque illegittimamente la Controparte_1
aveva trattenuto la seconda e terza rata del contributo spettante, ha argomentato che gli appellati sono incorsi nelle decadenze e prescrizioni di legge anche in ordine all'avvio della procedura di risoluzione per presunto inadempimento di essa impresa beneficiaria, essendo decorsi oltre 5 anni dall'avvio della procedura e comunque 10 anni dalla emissione del detto D.M. n. 130611 del 27/1/2003.
Ha insistito in appello di aver rispettato ed applicato i termini del progetto e realizzato il programma di investimento.
Ferma l'inammissibilità di ogni censura sulle questioni di decadenza e prescrizione, eccepite tardivamente in primo grado, l'appellante introduce insieme alla pretesa decadenza del il vaglio sul merito della fondatezza del suo diritto all'intero CP_6
contributo stanziato.
Quanto alla pretesa mverso il , deve aggiungersi, alle osservazioni che CP_6
precedono, che nessuna censura di merito è formulata avverso il punto di motivazione circa il totale difetto di prova dell'effettiva realizzazione degli investimenti e della loro regolare documentazione alla banca.
Non può pertanto che condividersi e ribadirsi, a riguardo, l'esaustiva ed esplicita motivazione del giudice di prime cure, il quale ha ritenuto che, a mente dell'art. 7 commi 2, 3 e 4 del Regolamento contenuto nel DM 527/1995, la seconda e la terza quota di contributo sono erogate “subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti”, che “ai fini di ciascuna erogazione, le imprese beneficiarie trasmettono alla banca concessionaria la documentazione individuata dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare, per
l'accertamento, da parte della banca medesima, della vigenza delle imprese stesse, della completezza e della pertinenza ai programmi agevolati della documentazione medesima, nonché, al di fuori dell'anticipazione, della corrispondenza degli investimenti realizzati, così come dichiarati, alle erogazioni richieste”, infine, che
R.G. 5854/2018 Sentenza Pagina 10 l'erogazione dell'ultima quota è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa, della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni di cui all'art. 9 del D.M. n.
527 del 1995.
Ad avviso del Tribunale, l'impresa opposta non ha assolto l'onere probatorio a suo carico, in quanto non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver eseguito il programma di investimenti e di aver sostenuto le relative spese.
Si tratta di una valutazione articolata, ampiamente motivata, che nessuna difesa dell'appello è idonea a scalfire.
§§§
Infine è infondato il terzo motivo con cui si impugna la pronuncia di inammissibilità delle prove testimoniali articolate nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c..
Effettivamente i capi di prova indicati nelle memorie istruttorie riguardano circostanze nuove rispetto a quanto dedotto nell'atto di costituzione in giudizio e sono inammissibili;
parimenti è inammissibile in quanto generico il capo 8 delle memorie istruttorie.
Deve doverosamente soggiungersi che la richiesta riceve scrutinio negativo - dovendosene rimarcare l'inammissibilità e l'irrilevanza - anche sotto altri profili: si tratta di circostanze, quelle relative al presunto accesso da parte di incaricato della banca e di smarrimento dei verbali in tale occasione stilato, che introducono un tema irrilevante ai fini che occupa, quello dell'eventuale responsabilità della banca per aver infedelmente svolto l'istruttoria, che non è oggetto del presente giudizio;
tanto senza trascurare il dirimente rilievo che la dimostrazione di aver regolarmente e compiutamente realizzato l'investimento finanziato doveva essere data dalla Parte_1
alla banca incaricata dell'istruttoria e delle verifiche per tabulas, con i propri
[...]
documenti volti alla rendicontazione, peraltro nei termini stabiliti nel decreto di concessione, ben prima rispetto all'inizio del giudizio di primo grado;
non pare alla
Corte che la più volte rilevata carenza di documentazione possa recuperarsi mercè siffatta prova per testimoni.
L'appello è respinto per tutti i motivi esposti;
la sentenza di primo grado è confermata, anche nella statuizione sulle spese, rilevandosi, per completezza, che la censura della società appellante sulle spese è infondata nella parte in cui ritiene di far discendere dal rigetto delle eccezioni di rito la soccombenza di e del , vittoriosi in CP_1 CP_6
primo grado;
è inammissibile nella parte in cui invoca una riduzione del quantum senza
R.G. 5854/2018 Sentenza Pagina 11 nemmeno indicare se ed in che misura sono stati violati nella liquidazione i parametri di cui alle tariffe forensi.
§§§
Il governo delle spese segue la soccombenza, pertanto l'appellante è condannata a pagare le spese di lite ad ognuno degli appellati.
Il compenso è determinato in dispositivo, in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 147/2022, tenuto conto, per il valore della controversia, della misura del credito in contesa, quindi dello scaglione di valore compreso tra Euro
52.001,00 ed euro 260.000,00.
La liquidazione degli onorari spetta per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria;
nulla può essere riconosciuto per quella istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività di tal genere in appello;
il tutto come da liquidazione in dispositivo.
Devono altresì dichiararsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 4144/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 30.04.2018, così provvede:
--respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
--condanna l'appellante al pagamento, in favore di ognuno degli appellati, delle spese di lite, che liquida per ognuno di essi in euro 2.500,00 per onorario, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP se dovuti.
--Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12.02.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
R.G. 5854/2018 Sentenza Pagina 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 5854 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, avverso la sentenza del tribunale di Napoli, X Sezione civile, n. 4144 pubblicata il
30.04.2018, con oggetto contributi ex lege 488/1992 pendente
TRA
(p.iva: ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
in virtù di procura in atti nel fascicolo telematico, dall'avv. Massimiliano Cosomati
(c.f.: ), presso il cui studio in Napoli, alla via Nuova San C.F._1
Rocco, elettivamente domicilia
AP P E L L A N T E
E
subentrata in Controparte_1 Controparte_2
tutti i rapporti a e con sede Controparte_3 Controparte_4
in Milano Corso Europa 16, in forza e per effetto di atto di fusione in data 29 aprile
2013 n. 96.098/31.905 di rep. a rogito Dott. Notaio in Brescia, Persona_1 con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, (c.f.: n. , in P.IVA_2
persona del Dott. nella sua qualità di Dirigente Responsabile munito dei Controparte_5
necessari poteri in forza di procura del 22.12.2017 Rep. n. 5376/3349 a rogito del Dott.
, Notaio in Gambara, rappresentata e difesa, come da procura allegata Persona_2
alla comparsa, dagli avv.ti Anna Baldini (c.f.: ) e Francesco C.F._2
Criscoli (c.f.: ), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di C.F._3 quest'ultimo in Napoli, Via dei Mille,
(c.f.: ), in persona del Ministro pro Controparte_6 P.IVA_3 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.:
), presso cui ope legis domicilia alla Via Diaz n.11, P.IVA_4
nella qualità di incorporante di (P. IVA Controparte_7 Controparte_8
n. ) con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, in persona del P.IVA_5
procuratore Dott. , rappresentata e difesa, giusta procura allegata Controparte_9
alla comparsa di costituzione, dall'avv. Simone Cadeddu (c.f.: ) C.F._4
AP P E L L AT I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio al tribunale di Napoli la ha esposto di essere Parte_1
beneficiaria di un contributo pubblico ex lege 19 dicembre 1992, n. 488, assegnato dal
(già Ministero delle Attività Produttive) con CP_6 Controparte_6
decreto ministeriale del 27 novembre 2003, n. 130611, da erogarsi in tre quote da euro
32.409,00 ciascuna, che è stato provvisoriamente concesso alla società dal , CP_6
con la finalità di ristrutturare e acquistare beni relativi all'unità produttiva ubicata in
Napoli, in via Lepanto.
Infatti, la (allora) , in data 13.05.2003, ai Parte_2
sensi della L. 488 del 1992, presentava, in relazione al Bando “Settore Commercio”, domanda di agevolazione relativamente al progetto n. 89658-12, per la realizzazione, in
Napoli, di un ampliamento di un'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari.
La domanda veniva presentata al competente Ministero delle Attività Produttive per il tramite della banca concessionaria Controparte_8
All'esito positivo dell'istruttoria preliminare compiuta da con Controparte_8
Decreto Ministeriale di Concessione Provvisoria n. 130611 in data 27.11.2003, a fronte
R.G. 5854/2018 Sentenza Pagina 2 di un programma approvato per l'importo complessivo di € 290.000,00, a
[...]
era concesso in via provvisoria un contributo in conto impianti di € Parte_1
97.227,00, da erogarsi in tre quote di € 32.409,00 ciascuna, secondo le modalità indicate nel medesimo D.M n. 130611 del 27.11.2003, nonché nelle norme generali da quest'ultimo richiamate all'art. 4.
In data 27.03.2006 l'impresa riceveva l'erogazione della prima quota di contributo. afferma di aver terminato regolarmente il programma di cui Parte_1 all'agevolazione e, tuttavia, di non aver mai ricevuto, ingiustificatamente, nonostante i suoi solleciti, le rimanenti due quote di contributo.
Ha rivendicato il credito residuo di importo pari a euro 64.818,00, corrispondente alla II
e III quota del contributo pubblico, avendo ricevuto il solo pagamento della I quota;
sul presupposto che al procedimento di concessione del contributo ha partecipato il RTI formato da e rispettivamente nella qualità di "banca CP_8 CP_10 mandante" e "banca mandataria" e che – anziché il – avesse la CP_1 CP_6
titolarità e disponibilità delle quote non ancora erogate, ha Parte_1
richiesto ed ottenuto dal Tribunale il decreto ingiuntivo nei confronti della banca.
§§§
Avverso il decreto ingiuntivo n. 5024/2013 ha proposto opposizione dinanzi al tribunale di Napoli sollevando preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione CP_1
e di competenza del giudice adito;
nel merito ha dedotto che l'attività svolta dalle banche ha contenuto meramente istruttorio ed è di natura endoprocedimentale, senza alcun valore vincolante per il , nonché esclusivamente di service ai fini CP_6 dell'erogazione delle quote di contributo.
Instaurato il contradditorio si sono costituiti tempestivamente il e CP_6 CP_8
chiedendo il rigetto delle domande di . Si è costituita, poi,
[...] Parte_1
tardivamente, l'odierna appellante, formulando istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sollevando le eccezioni di prescrizione e decadenza.
Il Tribunale di Napoli, rigettate le eccezioni preliminari di rito, respinte sia le prove orali per testi articolate dall'opposta, poiché formulate in merito a capitoli vertenti su circostanze nuove mai dedotte in giudizio, sia la richiesta, sempre di parte opposta, di esibizione documentale, in quanto ugualmente volta a provare circostanze non tempestivamente dedotte, ha accolto l'opposizione, dichiarando la carenza di legittimazione passiva degli Istituti di credito;
ha altresì ritenuto che non Parte_1
R.G. 5854/2018 Sentenza Pagina 3 avesse provato la regolare realizzazione del programma e, quindi, l'esistenza delle condizioni per vantare un diritto al pagamento neppure nei riguardi del;
ha CP_6
revocato il decreto ingiuntivo e respinto le domande di nei riguardi di Parte_1
tutte le parti, condannando l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite.
§§§
Avverso detta sentenza con atto di appello ritualmente notificato a tutti gli appellati, ha censurato la decisione del tribunale per aver erroneamente Parte_1
ritenuto il difetto di legittimazione di e di e per non aver CP_1 CP_8
considerato che le somme sarebbero giacenti sul conto corrente del e che CP_6
l'investimento sarebbe stato correttamente realizzato;
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
In riforma della impugnata sentenza “Decidere ed accogliere integralmente l'appello fondato sia in fatto che in diritto;
per tutte le motivazioni in fatto e diritto di cui sopra, rigettare l'opposizione a DI 5024/2013, emesso dal Tribunale di Napoli Sez. 10 in data
12/09/2013 e confermarne la piena validità ed efficacia con condanna di parti convenute al pagamento doppio delle competenze di lite, oltre spese generali del 15%, oltre iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto avvocato anticipatario;
accertare, dichiarare e confermare, per tutte le motivazioni in fatto e diritto di cui sopra la piena legittimazione passiva della società parte opponente/appellata
[...]
succeduta nei rapporti a e/o degli altri convenuti CP_1 Controparte_11
e , confermando comunque la Controparte_6 Controparte_8
piena validità ed efficacia del decreto ingiuntivo n.5024/2013 emesso dal Tribunale di
Napoli Sezione 10, con condanna dei convenuti e/o dei terzi chiamati in causa anche in solido tra loro al pagamento delle competenze di lite, spese generali del 15% oltre iva e cpa come per legge con distrazione a favore del sottoscritto avvocato anticipatario;
In via istruttoria, nel merito, per tutte le motivazioni in fatto e diritto di cui sopra, rigettare la proposta opposizione a DI 5024/2013, emesso dal Tribunale di Napoli
Sez.10 in data 12/09/2013, della società succeduta nei rapporti a Controparte_1
e/o la e domande proposte da tutti i convenuti in giudizio, e/o di chi Controparte_11
per essi, confermando comunque la piena validità ed efficacia del decreto ingiuntivo
n.5024/2013 su indicato emesso dal Tribunale di Napoli Sezione 10 in data 12/09/2013 con condanna dei convenuti e/o dei terzi convenuti chiamati in causa anche in solido
R.G. 5854/2018 Sentenza Pagina 4 tra loro al pagamento delle somme dovute di cui al detto D.I.5024/2013 e con condanna al pagamento, anche in via solidale, delle competenze di lite, spese generali del 15% oltre iva e cpa come per legge con distrazione a favore del sottoscritto avvocato anticipatario;
in via gradata e sempre nel merito, superate, per tutte le motivazioni di cui sopra.
l'eccezione pregiudiziale e preliminare di cui sopra, qualora anche all'esito dell'attività istruttoria si accertasse e confermasse comunque l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento di cui al D.M. n. 13061 1 del 27/1 1/2003 in atti da parte del convenuto
e/o di entrambe, Io si Controparte_6 Controparte_8
ricorda, convenute nel giudizio di primo grado direttamente ad opera di parte opponente/appellata si voglia condannare la medesima Controparte_1 CP_1
e/o il e/o anche in
[...] Controparte_12 Controparte_8
solido tra loro, al pagamento in favore della Parte_1
(già ) parte opposta della somma di euro Parte_2
64.818,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, così come già chiesta e liquidata nel decreto ingiuntivo n.5024/2013, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, con la conferma della piena validità ed efficacia dello stesso di n.5024/13, oltre al pagamento delle spese, compensi professionali, rimborso spese generali 15% oltre iva e cpa relativi al doppio grado di giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art 96 cpc,
4) Ammettere i mezzi istruttori e le richieste di esibizione ai convenuti es art 210 cpc;
5) in subordine, nella denegata in cui l'On Corte d'Appello non ritenesse di accogliere
l'appello o di accoglierlo parzialmente, ridurre o compensare le condanne alle spese in favore dei convenuti anche in considerazione che il Controparte_6
e la sono stati chiamati nel giudizio di primo grado dalla
[...] Controparte_8
Contr
6) riformare la sentenza e condannare in ogni caso le parti convenute essendo stata rigettata la loro eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito e di eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario”.
Instaurato il copntraddittorio si sono costituiti il , Controparte_6
nella qualità di incorporante di Controparte_7 Controparte_8 CP_13
resistendo all'appello con molteplici argomentazioni, in fatto e in diritto.
[...]
R.G. 5854/2018 Sentenza Pagina 5 Fissata la comparizione per il 3.7.2019, su richiesta delle parti che hanno dedotto trattative di bonario componimento la causa è stata rinviata all'udienza del 16.10.2019; quindi è stata rinviata più volte d'ufficio per esigenze di ruolo.
All'esito di trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il 2.10.2024, la causa è stata riservata in decisione, con ordinanza pubblicata e comunicata in data
3.10.2024, con cui sono stati concessi termini ordinari di giorni 60 + 20 per il deposito e lo scambio degli scritti difensivi finali.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, anche in replica.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria in grado di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la contesta che non sia Parte_1 CP_1
legittimata passiva e impugna il seguente punto di motivazione della sentenza:
Cont
“Il decreto ingiuntivo, emesso nei confronti di deve essere revocato, atteso che il
è l'unico soggetto in astratto titolare della posizione passiva del rapporto CP_6
giuridico dedotto in giudizio, mentre le banche convenzionate hanno un ruolo di supporto, confinato all'istruzione delle singole pratiche di finanziamento, all'esecuzione dei controlli e alla materiale erogazione del denaro. A sostegno di quanto precede vi è, in primis, il dato normativo. Secondo l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 123 del 1998 -
Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59, "Ferma restando la concessione da parte del soggetto competente, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o di erogazione, tenuto conto della complessità degli adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle predette attività, selezionati tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157". In linea con la suddetta previsione di rango primario, vi sono le disposizioni del decreto ministeriale n. 27 del 1995 (Regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese). In base all'art. 1, alle banche concessionarie sono affidati gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione. A mente dell'art. 7, comma 1, “L'importo dell'agevolazione concessa è
R.G. 5854/2018 Sentenza Pagina 6 impegnato dal con il decreto Controparte_14
di concessione provvisoria ed è reso disponibile, alle condizioni di cui al comma 2, in tre quote annuali di pari ammontare e alla stessa data di ogni anno”. Il secondo comma della suddetta disposizione precisa che le quote sono erogate dalla banca concessionaria "subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti". Il quinto comma prevede che "La banca concessionaria richiede periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
l'erogazione delle corrispondenti quote e le versa alle imprese beneficiarie".
Dunque, la banca svolge un ruolo meramente esecutivo, che, per quanto riguarda la materiale erogazione del denaro, può essere inquadrato nell'ambito della delegazione di pagamento (cfr. art. 1269 cod. civ.), che non comporta l'assunzione di obblighi nei confronti del creditore da parte del delegato”.
Inoltre le conclusioni secondo cui “soggetto titolare del lato passivo del rapporto è il solo Ministero dello Sviluppo Economico…Poiché unico soggetto debitore è il
, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e le domande proposte dalla CP_6 [...]
Cont
nei confronti di della devono essere rigettate”. Pt_3 CP_8
A riguardo la società appellante deduce che il non Controparte_6
è l'unico legitimato passivo, nè unico debitore;
che è passivamente Controparte_1
legittimata al giudizio de quo essendo ad oggi debitrice per tutte le motivazioni di cui agli scritti e difese della ”. Parte_1
In parte qua il motivo è palesemente inammissibile in quanto è generico e non si traduce in una censura della sentenza impugnata.
Evidenzia poi la – nell'ambito di questo motivo - che è agli atti del Parte_1
fascicolo monitorio il D.M. 130611 del 27/11/2003 con cui lo stesso Ministero delle
Attività Produttive aveva a suo tempo reso disponibili le somme oggetto delle agevolazioni e concessioni di cui alla legge 488/1992; insiste che se con lo stesso D.M.
n. 130611 del 27/1/2003 il delle Attività Produttive le aveva già concesso il CP_6
contributo economico ex L. 488/92, della somma complessiva di euro 97.227,00, rendendo disponibile tale somma presso la Banca Concessionaria, che provvedeva al pagamento della prima quota nei termini previsti e rimaneva inadempiente al pagamento della seconda e della terza quota, allora era evidente che anche la banca era debitrice del saldo del contributo.
R.G. 5854/2018 Sentenza Pagina 7 Deduce, anche, che era venuta meno la ragione impeditiva all'erogazione, costituita dall'obbligo di restituzione di precedente contributo, in particolare, il n. 151093 del
14/06/2006, già erogato su di un diverso progetto (n. 68202/12) e totalmente revocato;
allega che essa appellante aveva regolarmente restituito quel diverso contributo totalmente revocato dal , che tale pagamento avveniva già nell'anno 2007 per CP_6
il tramite della società Atradius Credit Insurance con la quale aveva stipulato apposito contratto fideiussorio. Illustra che di conseguenza lo stesso Ministero aveva comunicato, con apposita nota prot. n.0032163 del 1°/10/2013, anticipata via fax e trasmessa al suo precedente avvocato, anche con lettera raccomandata ricevuta in data successiva alla emissione e alla notifica del D.I. 5024/2013, nonché alla banca erogatrice ( oggi che “non sussistono blocchi per Controparte_11 CP_1
situazioni debitorie. Dalla consultazione del database di risulta, infatti CP_15
interamente riscosso il carico iscritto a ruolo per euro 32.659,56, relativo ad interessi e rivalutazione sulla prima quota di agevolazioni a suo tempo erogata”.
Il motivo è infondato nella misura in cui assume che la legittimazione passiva di
[...]
è provata dalla erogazione del contributo da parte del Ministero, a suo dire CP_1 avvenuta per l'intero importo del contributo stesso.
In primo luogo, il decreto di riconoscimento del contributo (cf., in atti) prevede espressamente e senza possibilità di equivoco alcuno che la concessione del contributo è
“provvisoria”, stabilisce la ripartizione in 3 tranche e prevede che la pagherà alle CP_1 condizioni stabilite nell'art. 7 del regolamento.
Quindi rimane del tutto irrilevante se l'intera somma sia stata messa a disposizione di dal , atteso che anche la dazione alla beneficiaria è inzialmente CP_1 CP_6
fatta in via provvisoria.
In ogni caso, il complesso di disposizioni che regolano la materia, anche regolamentari e pattizie (cf, in atti) dimostrano che gli istituti di credito non sono legittimati passivi, perché semplicemente incaricati dell'istruttoria e dei pagamenti, ma non per questo diventano titolari del diritto in contesa.
Il ruolo meramente istruttorio degli Istituti bancari trova conferma nella convenzione stipulata tra di essi e il , per l'adempimento degli Controparte_6
atti istruttori propri del procedimento agevolativo (cf doc. 11 allegato alle difese introduttive in primo grado, ridepositato in appello), in cui si stabilisce in più punti che
R.G. 5854/2018 Sentenza Pagina 8 la banca deve fornire tutte le informazioni istruttorie utili in ogni fase, anche per l'emanazione dei decreti di concessione definitiva o per la loro revoca.
E' poi dirimente che il comma 2 dell'art. 7 del Regolamento - DM 527 del 20 ottobre
1995 - richiamato nel decreto di concessione per le modalità di erogazione del contributo stabilisca quanto segue: “Ciascuna delle due o tre quote è erogata dalla banca concessionaria subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti, eccezion fatta per la prima che può anche essere erogata titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare”.
Ciò si aggiunge alle precedenti considerazioni, per smentire la tesi dell'appellante che le somme dell'intero finanziamento pubblico le siano dovute dalla per il solo fatto CP_1
che ne è stato previsto lo stanziamento da parte del Controparte_6
.
[...]
Inoltre, seppur vi fosse la prova di un effettivo trasferimento degli importi in contesa dal all'istituto bancario, ciò non sarebbe stato sufficiente a consentire a CP_6 [...]
la materiale erogazione alla società, in difetto della prova di aver realizzato il CP_1
progetto nei termini assentiti con il provvedimento concessorio.
Non trova alcuna smentità la documentata affermazione di che la CP_1
comunicazione datata 26 febbraio 2013 con cui erano stati chiesti documenti integrativi non era stata consegnata all'appellante in quanto risultava quale destinataria trasferita;
né l'ulteriore contestazione che con quella lettera si insisteva perché l'impresa consentisse l'accesso per i necessari controlli ad architetto all'uopo incaricato da CP_8
infine entrambi gli istituti di credito appellati hanno contestato alla
[...] [...]
l'inadempimento dell'obbligo di comunicare ogni cambio di sede (cf Parte_1
comunicazioni in atti, doc. 7, 16 e 21 della produzione di parte).
Conclusivamente, sul punto, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che alla
Banca erogatrice non era stata consegnata alcuna documentazione a riprova dell'effettiva realizzazione del programma di investimenti finanziato.
§§§
Con il secondo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che non possono esaminarsi nel merito le eccezioni di decadenza e di prescrizione a motivo della sua tardiva costituzione in giudizio, con la conseguenza che è incorsa nelle
R.G. 5854/2018 Sentenza Pagina 9 preclusioni di cui al combinato disposto degli artt. 166, 167 e 171 c.p.c., 2938, 2969
c.c..
Il motivo è palesemente inammissibile, atteso che nulla viene aggiunto alla valutazione di tardività fatta dal giudice, del resto risultante per tabulas dalla data di costituzione in giudizio.
Dopo aver più volte insistito che essa impresa beneficairia del contributo aveva realizzato interamente il programma e che dunque illegittimamente la Controparte_1
aveva trattenuto la seconda e terza rata del contributo spettante, ha argomentato che gli appellati sono incorsi nelle decadenze e prescrizioni di legge anche in ordine all'avvio della procedura di risoluzione per presunto inadempimento di essa impresa beneficiaria, essendo decorsi oltre 5 anni dall'avvio della procedura e comunque 10 anni dalla emissione del detto D.M. n. 130611 del 27/1/2003.
Ha insistito in appello di aver rispettato ed applicato i termini del progetto e realizzato il programma di investimento.
Ferma l'inammissibilità di ogni censura sulle questioni di decadenza e prescrizione, eccepite tardivamente in primo grado, l'appellante introduce insieme alla pretesa decadenza del il vaglio sul merito della fondatezza del suo diritto all'intero CP_6
contributo stanziato.
Quanto alla pretesa mverso il , deve aggiungersi, alle osservazioni che CP_6
precedono, che nessuna censura di merito è formulata avverso il punto di motivazione circa il totale difetto di prova dell'effettiva realizzazione degli investimenti e della loro regolare documentazione alla banca.
Non può pertanto che condividersi e ribadirsi, a riguardo, l'esaustiva ed esplicita motivazione del giudice di prime cure, il quale ha ritenuto che, a mente dell'art. 7 commi 2, 3 e 4 del Regolamento contenuto nel DM 527/1995, la seconda e la terza quota di contributo sono erogate “subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti”, che “ai fini di ciascuna erogazione, le imprese beneficiarie trasmettono alla banca concessionaria la documentazione individuata dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare, per
l'accertamento, da parte della banca medesima, della vigenza delle imprese stesse, della completezza e della pertinenza ai programmi agevolati della documentazione medesima, nonché, al di fuori dell'anticipazione, della corrispondenza degli investimenti realizzati, così come dichiarati, alle erogazioni richieste”, infine, che
R.G. 5854/2018 Sentenza Pagina 10 l'erogazione dell'ultima quota è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa, della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni di cui all'art. 9 del D.M. n.
527 del 1995.
Ad avviso del Tribunale, l'impresa opposta non ha assolto l'onere probatorio a suo carico, in quanto non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver eseguito il programma di investimenti e di aver sostenuto le relative spese.
Si tratta di una valutazione articolata, ampiamente motivata, che nessuna difesa dell'appello è idonea a scalfire.
§§§
Infine è infondato il terzo motivo con cui si impugna la pronuncia di inammissibilità delle prove testimoniali articolate nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c..
Effettivamente i capi di prova indicati nelle memorie istruttorie riguardano circostanze nuove rispetto a quanto dedotto nell'atto di costituzione in giudizio e sono inammissibili;
parimenti è inammissibile in quanto generico il capo 8 delle memorie istruttorie.
Deve doverosamente soggiungersi che la richiesta riceve scrutinio negativo - dovendosene rimarcare l'inammissibilità e l'irrilevanza - anche sotto altri profili: si tratta di circostanze, quelle relative al presunto accesso da parte di incaricato della banca e di smarrimento dei verbali in tale occasione stilato, che introducono un tema irrilevante ai fini che occupa, quello dell'eventuale responsabilità della banca per aver infedelmente svolto l'istruttoria, che non è oggetto del presente giudizio;
tanto senza trascurare il dirimente rilievo che la dimostrazione di aver regolarmente e compiutamente realizzato l'investimento finanziato doveva essere data dalla Parte_1
alla banca incaricata dell'istruttoria e delle verifiche per tabulas, con i propri
[...]
documenti volti alla rendicontazione, peraltro nei termini stabiliti nel decreto di concessione, ben prima rispetto all'inizio del giudizio di primo grado;
non pare alla
Corte che la più volte rilevata carenza di documentazione possa recuperarsi mercè siffatta prova per testimoni.
L'appello è respinto per tutti i motivi esposti;
la sentenza di primo grado è confermata, anche nella statuizione sulle spese, rilevandosi, per completezza, che la censura della società appellante sulle spese è infondata nella parte in cui ritiene di far discendere dal rigetto delle eccezioni di rito la soccombenza di e del , vittoriosi in CP_1 CP_6
primo grado;
è inammissibile nella parte in cui invoca una riduzione del quantum senza
R.G. 5854/2018 Sentenza Pagina 11 nemmeno indicare se ed in che misura sono stati violati nella liquidazione i parametri di cui alle tariffe forensi.
§§§
Il governo delle spese segue la soccombenza, pertanto l'appellante è condannata a pagare le spese di lite ad ognuno degli appellati.
Il compenso è determinato in dispositivo, in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 147/2022, tenuto conto, per il valore della controversia, della misura del credito in contesa, quindi dello scaglione di valore compreso tra Euro
52.001,00 ed euro 260.000,00.
La liquidazione degli onorari spetta per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria;
nulla può essere riconosciuto per quella istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività di tal genere in appello;
il tutto come da liquidazione in dispositivo.
Devono altresì dichiararsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 4144/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 30.04.2018, così provvede:
--respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
--condanna l'appellante al pagamento, in favore di ognuno degli appellati, delle spese di lite, che liquida per ognuno di essi in euro 2.500,00 per onorario, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP se dovuti.
--Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12.02.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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