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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1618/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno 11 settembre 2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Corigliano-Rossano (CS), alla Via Santo Parte_1
Stefano snc, presso lo studio dell'Avv. Andrea Salcina, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Luigina Maria Caruso ed elettivamente domiciliato in – a.u. Controparte_1
Rossano, alla Piazza Santi Anargiri, giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma dell'appellata sentenza ed in accoglimento del presente gravame, contrariis reiectis:
1) Accertare e dichiarare, anche per quanto esposto al punto sub c) che precede, la procedibilità della domanda formulata dall'appellante;
2) In conseguenza della declaratoria che precede, accertare e dichiarare che quanto accaduto all'appellante, per come compiutamente descritto, con le conseguenze a carattere permanente residuate, è addebitabile a responsabilità esclusiva dell'Ente appellato;
1 3) Accertare e dichiarare, in conseguenza della declaratoria di cui al punto che precede, che i danni subiti dall'appellante per tale accadimento, per come indicato in premessa, ammontano a complessivi € 173.731,20, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma complessiva dal dovuto al soddisfo, o a quella diversa somma che l'On.le Corte di Appello adita, in sua giustizia, dovesse ritenere;
4) Condannare, in conseguenza, l'appellato Ente al pagamento nei confronti dell'appellante della somma di € 173.731,20 o a quella diversa somma che l'On.le Corte di Appello adita, in sua giustizia, dovesse ritenere, oltre interessi legali sulla somma complessiva rivalutata dal giorno del sinistro fino al soddisfo,
5) In via gradata, accertare una condotta concorrente delle parti in causa nella causazione del sinistro oggetto di essa, con tutte le determinazioni che ne conseguono in termini di condanna al risarcimento del danno;
6) Condannare l'Ente appellato al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
1) Confermare la Sentenza n. 89/2021 del Tribunale di Castrovillari ex Rossano – sez. Civile –
NRG 951/2010 – G.U. Dott. Prato, depositata in data 03/05/2021 e non notificata, per tutti i motivi esposti nella presente comparsa;
2) Condannare parte appellante alle spese, competenze ed onorari in favore del
[...]
”. Controparte_1
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Rossano, il assumendo che in data 18 gennaio 2006 – Controparte_2 mentre alla guida del motociclo Skyliner MBK targato BC45136 percorreva via Cristoforo Colombo sul Lungomare di Schavonea, con direzione Porto – era incappato in una grossa buca non segnalata, ricoperta di sabbia e da scivoloso terriccio, che ne aveva determinato la rovinosa caduta, così procurandosi lesioni consistenti in numerose lacerazioni multiple e contusioni, per le quali si rese necessario il trasporto presso il locale nosocomio ed il successivo intervento chirurgico di asportazione completa della milza.
Ritenendo che la causazione del sinistro de quo fosse da ascrivere a responsabilità esclusiva CP_ dell convenuto in ragione dell'asserito difetto di manutenzione del tratto stradale in questione e della mancanza di ogni opportuna segnalazione della situazione di pericolo, concludeva invocando l'integrale ristoro dei danni patrimoniali (sub specie di danno da perdita di capacità lavorativa) e non patrimoniali (sub specie di danno biologico e morale) asseritamente patiti, oltre
2 interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze di causa da distrarre a beneficio del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in cancelleria il 13 ottobre 2010 si costituiva in giudizio il , il quale – preliminarmente – eccepiva Controparte_2
l'intervenuta prescrizione dell'altrui diritto;
quanto al merito, contestava in fatto ed in diritto la domanda attorea, di cui chiedeva l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite.
Il giudizio – istruito a mezzo produzione documentale, espletamento di consulenza tecnica d'ufficio e prova per testi – è stato deciso con sentenza n. 89/2021 resa il 3 maggio 2021 e pubblicata in pari data, con cui il Tribunale di Castrovillari (ex Rossano), ha dichiarato la improponibilità della domanda formulata da e ha compensato integralmente tra le parti le spese e Parte_1 competenze di lite, ponendo, altresì, gli esborsi della CTU definitivamente a carico di
[...]
. Parte_1
In particolare, il Giudice di prime cure ha dichiarato la improponibilità della domanda risarcitoria proposta dal non essedo giustificabile la disarticolazione della tutela giurisdizionale posta in Pt_1 essere da , avendo costui – pur a fronte di un danno già verificatosi nella sua Parte_1 completezza – dapprima invocato e conseguito il solo ristoro del danno al motociclo Skyliner MBK targato BC45136 nel giudizio con la sentenza n. 926/09 del Giudice di Pace di , Controparte_2 per poi intraprendere un nuovo e separato procedimento (ovvero quello che ci occupa in questa sede) preordinato al conseguimento del risarcimento del danno biologico, morale e da perdita della capacità lavorativa, patito sempre in occasione del medesimo sinistro stradale verificatosi in data
18 gennaio 2006 in Schiavonea. Il Tribunale ha censurato “la chiara condotta speculativa e abusiva dello strumento processuale perpetrata dal danneggiato”, stante la “totale insussistenza della benché minima ragione giustificativa dell'avvenuta parcellizzazione dell'unitaria categoria del danno, avendo il nominato Ctu Dott. – con valutazione condivisibile, coerente ed Persona_1 immune da profili di contraddittorietà in quanto frutto di un procedimento esente da vizi logici ed errori fattuali – affermato che “in assenza di documentate complicanze da ricollegare causalmente alla splenectomia, in data 24/04/2009, i postumi potevano dirsi ormai da anni stabilizzati, essendo il sinistro avvenuto in data 18/01/06” (cfr. sentenza, pag. 2). Si tratta – ha ancora aggiunto il
Tribunale – di condotta evidentemente lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, che si risolve in un abuso dello strumento processuale incompatibile con i valori avvertiti come preminenti ai fini di un efficace ed equo funzionamento del servizio della giustizia, da cui non può che seguire la declaratoria di improponibilità della domanda introdotta per seconda, atteso che – alla data di redazione dell'atto introduttivo del giudizio incardinato dal innanzi all'Ufficio del Pt_1
Giudice di Pace di (atto di citazione datato 24.4.2009 e notificato il 29.4.2009) – Controparte_2 si era già verificato, nella sua completezza, il danno ulteriore di cui il medesimo ha evocato Pt_1
3 il ristoro nell'odierno giudizio, è non è stata adeguatamente prospettata l'esistenza in capo all'attore di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
§ 2. L'appello
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 8 ottobre 2021, Parte_1 ha interposto appello avverso la sentenza in parola per i motivi che si esamineranno.
Si è costituito in giudizio il , in persona del Sindaco pro tempore, con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta depositata, telematicamente, il 22 gennaio 2022, chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto.
Acquisito il fascicolo del primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Disposta una serie di rinvii, è stata fissata, infine, l'udienza del giorno 11 settembre 2024, poi sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note scritte – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 16 settembre 2024, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 18 settembre 2024.
L'appellante ha depositato la comparsa conclusionale.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 Con unico motivo di gravame articolato in più punti, l'appellante si duole della statuizione di improponibilità della domanda risarcitoria adottata dal Tribunale facendo “cattivo uso”, in punto di conseguenze sul piano processuale, del consolidato orientamento giurisprudenziale che vuole come infrazionabile un credito derivante da unico fatto illecito. Il Tribunale di Castrovillari, motivando attraverso il richiamo letterale a siffatta giurisprudenza di legittimità, punisce con la sanzione di improcedibilità il comportamento del reo di aver richiesto (dinanzi al Giudice di Pace di Pt_1
) i danni materiali derivatigli dal fatto illecito occorsogli e, in un secondo momento, Controparte_2 quando asseritamente (dal Tribunale di Castrovillari) i postumi si potevano considerare stabilizzati già alla data di introduzione del primo giudizio, i danni per le lesioni fisiche patite dallo stesso fatto illecito che lo aveva visto vittima. Così argomentando, il Tribunale avrebbe però omesso di considerare che la giurisprudenza più recente ha definito sproporzionata la sanzione dell'improcedibilità della domanda, rispetto ad una condotta (quella dell'attore che ha frazionato il suo credito) che ha rilievo solamente sul piano procedurale, ma che mai potrà condurre alla soppressione di un diritto sostanziale. Ne consegue che “il rimedio agli effetti speculativi dell'atteggiamento conseguente la generazione di cause autonomamente introdotte dal creditore deve individuarsi, in applicazione di istituti processuali ordinari, o nella riunione delle medesime, oppure sul piano della liquidazione delle spese di lite, da intendersi come se il procedimento fosse stato unico fin dall'origine” (cfr. citazione in appello, pag. 7).
Rileva ancora l'appellante che, per ciò che attiene all'aspetto del frazionamento del credito derivante da fatto illecito, più di un decennio fa, le Sezioni Unite (richiama Cass., Sez. Un., Sentenza 15
4 novembre 2007) avevano qualificato come comportamento contrario a buona fede e come abuso dello strumento processuale la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria. Siffatto principio, enunciato per le obbligazioni negoziali, è stato esteso al sistema della responsabilità civile. Ebbene, prosegue l'appellante, “tale inversione di tendenza dei giudici di legittimità avviene in un momento (la prima pronuncia è del 22/12/2011) in cui l'appellante aveva già iniziato il presente giudizio, il cui atto di citazione reca la data del 27/04/2010. Quindi,
l'azione proposta con il presente giudizio, tesa ad ottenere il ristoro dei danni patiti nel sinistro stradale dedotto in atti, viene proposta con il legittimo affidamento circa la proponibilità della stessa, senza che si potesse incorrere nella violazione cosiddetta di “abuso del diritto” che troverà affermazione giurisprudenziale solo in un secondo momento” (cfr. citazione in appello, pag. 9). In ogni caso, il certificato medico di data 10/02/2014, smentisce gli assunti del CTU dott. circa Per_1 la stabilizzazione dei postumi invalidanti sulla persona del Pt_1
Rappresenta infine l'appellante che la rilevabilità d'ufficio del frazionamento della domanda è ammissibile entro la prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., da intendersi sicuramente in senso sostanziale e non formale, con la conseguenza che il rilievo potrà essere effettuato, nel caso in cui la prima udienza si sa articolata, formalmente, in più udienze, anche dopo la prima, ma con l'intrinseco limite della rilevabilità fino al momento in cui il Giudice possa porre alle parti, ex art. 183, comma 4, le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione stimolando il contraddittorio. Pertanto, “concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. o ammessi i mezzi istruttori, non potrà più effettuarsi il rilievo officioso” (cfr. citazione in appello, pag. 11). Ebbene, nel caso in ispecie, “… il rilievo è avvenuto ben oltre la prima udienza di trattazione, nonostante la documentazione circa l'esistenza di un ulteriore procedimento era già a conoscenza delle parti e del giudice” (cfr. citazione in appello, pag. 11). Donde la tardività sia del successivo rilievo del
Giudice, che di tutte le successive posizioni generiche assunte dal convenuto nelle note autorizzate e di cui non si deve tenere conto nella valutazione della controversia.
3.1.1 L'appello è complessivamente infondato e va, pertanto, rigettato.
Come noto, la Suprema Corte, con le Sezioni Unite 23726 del 15 novembre 2007, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “è contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, e si risolve in abuso del processo (ostativo all'esame della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario”.
Dopo le Sez. Un. 23726 del 2007, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente esteso il principio dell'abuso del diritto all'ipotesi di frazionamento della domanda di risarcimento davanti a distinti giudici. Più in particolare, con Sentenza n. 28286 del 22 dicembre 2011, si è affermato che
“In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già
5 verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l'azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e distinte voci di danno in altro procedimento, in quanto tale disarticolazione dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l'aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale”.
Il principio, che il Collegio condivide ed a cui intende dare continuità, si è consolidato in molteplici pronunce (Cass. civ., 21 ottobre 2015, n. 21318; Cass. civ., 9 marzo 2015, n. 4702; Cass. civ., 28 giugno 2018, n. 17019; cfr., da ultimo, Cass. civ., 6 maggio 2020, n. 8530: “In definitiva, il danneggiato, a fronte di un unico fatto illecito, lesivo di cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente innanzi a giudici diversi – se del caso in ragione delle rispettive competenze per valore – e neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, poiché tanto integra una condotta che aggrava senza motivo la posizione del danneggiante-debitore (Cass. 21/10/2015, n. 6 rg 20064/18 21318; Cass. ord. 04/11/2011, n.
22503; Cass. ord. 04/11/2016, n. 22503; Cass. ord. 28/06/2018, n. 17019; Cass. 29/01/2019, n.
2330); ed integrando la non necessaria proliferazione delle azioni giudiziarie contro il debitore un illecito deontologico per l'avvocato (Cass. 30/04/2014, n. 9488; Cass. Sez. U. 17/01/2017, n. 961).”).
Si aggiunga che il principio in parola è stato rifermato dalla giurisprudenza di legittimità in epoca successiva alla sentenza 16 febbraio 2017, n. 4090 – espressamente richiamata dall'appellante – con cui le Sezioni Unite hanno riconosciuto, a determinate condizioni, la ammissibilità di un frazionamento di crediti afferenti ad un unitario rapporto di durata. In tal senso, il Supremo Collegio ha affermato il principio di diritto secondo cui “anche dopo il riconoscimento, a determinate condizioni, dell'ammissibilità di un frazionamento di crediti afferenti ad un unitario rapporto di durata, il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito lesivo di cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo in tempi separati e distinti per il risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali, poiché tanto integra una condotta che aggrava la posizione del danneggiante-debitore e causa ingiustificato aggravio del sistema giudiziario;
né integra un interesse oggettivamente valutabile, idoneo a giustificare quel frazionamento e di per sé sola considerata, la prospettata maggiore speditezza del procedimento dinanzi ad uno anziché ad altro dei giudici aditi in ragione della competenza per valore sulle domande risultanti dal frazionamento, dinanzi all'aggravio di costi ed oneri della controparte e a detrimento della funzionalità del sistema giudiziario;
mentre l'imposizione di presupposti processuali più gravosi per le azioni per una delle componenti del danno non giustifica, di per sé sola e soprattutto in caso di intervalli temporali modesti, l'attivazione separata della tutela giudiziaria” (cfr. Cass. civ., 6 maggio 2020, n. 8530, cit.).
6 Del resto, in tema di rapporto tra giudizi pendenti davanti al giudice di pace e al tribunale, il principio della necessaria unicità del giudizio davanti al tribunale è, dall'art. 40, ult. comma c.p.c. proclamato in modo espresso, anche per le domande solo connesse tra loro.
Nel caso in esame, i criteri identificativi della domanda erano gli stessi, il rapporto era identico, il fatto illecito generatore del danno era unico e le sue conseguenze dannose si erano definitivamente verificate, sia in rapporto alle conseguenze materiali, sia a quelle personali, delle quali l'originario attore chiedeva il risarcimento.
Emerge, infatti, dagli atti che, al momento della proposizione della domanda davanti al primo giudice, l'odierno appellante fosse pienamente consapevole anche dei danni personali conseguenti al fatto illecito, siccome emerso anche dalla consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona del avendo il nominato Ctu Dott. affermato che “in assenza di Pt_1 Persona_1 documentate complicanze da ricollegare causalmente alla splenectomia, in data 24/04/2009, i postumi potevano dirsi ormai da anni stabilizzati, essendo il sinistro avvenuto in data 18/01/06”.
L'obiezione dell'appellante, a cui dire il certificato medico di data 10/02/2014, smentisce gli assunti del CTU dott. circa la stabilizzazione dei postumi invalidanti sulla persona del è Per_1 Pt_1 destituita di qualsivoglia fondamento.
La certificazione in parola si riferisce, invero, a diagnosi di “Polimisite con fenomeno di Raynaud secondario”, patologia che, siccome pure evidenziata nella relazione a firma del Dott. era Per_1 addirittura preesistente al sinistro per cui è controversia (che, si rammenta, si sarebbe verificato il
18/01/2006), e non in nesso causale con il medesimo (cfr. relazione peritale, pag. 8: “Lo studio della documentazione allegata in atti accerta che , classe 1984, già dal 2002 risultava Parte_1 essere affetto da “Polimisite con fenomeno di Raynaud secondario e splenomegalia”).
Il dunque, era in grado di formulare una unitaria domanda anche per i danni fisici già al Pt_1 momento della instaurazione del giudizio per i soli danni materiali e, quindi, di strutturare fin da detta instaurazione la domanda risarcitoria per tutte le componenti di danno (patrimoniali alla vettura e non patrimoniali per le lesioni personali patite) in modo non frazionato.
In tale situazione, dunque, non è giustificabile la disarticolazione della tutela giurisdizionale richiesta mediante la proposizione di distinte domande.
La strumentalità di tale, evidente, condotta frazionata non è consentita dall'ordinamento, concretandosi la proposizione della seconda domanda, in un abuso della tutela processuale, ostativa al suo esame.
Correttamente, pertanto, il Giudice di prime cure ha dichiarato improponibile la domanda.
L'appellante sostiene l'erroneità della sentenza impugnata, per avere il Tribunale di Castrovillari ricavato la improponibilità della domanda, da una mutata interpretazione dei principi giuridici in tema di frazionamento del credito derivante da fatto illecito intervenuta in un momento in cui l'appellante aveva già iniziato il presente giudizio, il cui atto di citazione reca la data del 27/04/2010. Quindi, in
7 tesi, l'azione proposta con il presente giudizio, tesa ad ottenere il ristoro dei danni patiti nel sinistro stradale dedotto in atti, viene proposta con il legittimo affidamento circa la proponibilità della stessa, senza che si potesse incorrere nella violazione cosiddetta di “abuso del diritto” che troverà affermazione giurisprudenziale solo in un secondo momento.
In realtà, al contrario di quanto opinato dall'appellante, la Suprema Corte, con la già citata decisione n. 28286 del 2011, si è posta la questione della modifica intertemporale della interpretazione nomofilattica in ordine al principio del frazionamento della domanda avente ad oggetto il credito risarcitorio, nelle sue diverse componenti patrimoniali e non patrimoniali, derivante dal medesimo illecito, ritenendo tuttavia estranea alla fattispecie l'applicazione dell'istituto del “prospective overruling”, alla stregua dei seguenti argomenti:
- l'arresto delle Sezioni Unite n. 23726 del 2007 non riguardava le ipotesi esaminate dalla giurisprudenza formatasi in tema di overruling concernenti la interpretazione di norme cui si ricollegavano effetti processuali sfavorevoli alla parte, come decadenze e preclusioni relative al compimento di atti del processo;
- difettava in ogni caso la esigenza di tutela di un “affidamento incolpevole” della parte sulla applicazione di una regola processuale, atteso che il principio costituzionale del “giusto processo”, inteso come affermazione della tendenziale esigenza che la parte faccia valere un interesse meritevole di tutela ha diritto di ottenere una pronuncia sul merito, non può neppure astrattamente profilarsi in relazione ad una “abusiva” richiesta di tutela giudiziaria, atteso che il principio del giusto processo, espresso dall'art. 111, comma 1, Cost., non consente più di utilizzare, per l'accesso alla tutela giudiziaria, metodi divenuti incompatibili con valori avvertiti come preminenti ai fini di un efficace ed equo funzionamento del servizio giustizia, e impedisce, perciò, di accordare protezione ad una pretesa priva di meritorietà e caratterizzata per l'uso strumentale del processo.
La giurisprudenza di legittimità successiva ne ha quindi tratto la conclusione che “La proposizione di separate azioni risarcitorie per danni diversi nascenti dallo stesso fatto illecito, avvenuta anteriormente all'arresto delle Sezioni Unite che ha affermato il principio dell'infrazionabilità della domanda giudiziale per crediti derivanti da un unico rapporto, si sottrae all'applicazione del
“prospective overruling”, secondo cui restano salvi gli effetti degli atti processuali compiuti dalla parte che abbia fatto colpevole affidamento sulla stabilità di una previgente interpretazione giurisprudenziale, atteso che quella decisione non ha comportato il mutamento dell'interpretazione di una regola del processo che preveda una preclusione o una decadenza, ma ha sancito
l'improponibilità delle domande successive alla prima in ragione del difetto di una situazione giuridica sostanziale tutelabile, per contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che non consente di accordare protezione ad una pretesa caratterizzata dall'uso strumentale del diritto di azione” (cfr. Cass. civ., 17 gennaio 2017, n. 929).
8 L'abuso del processo, infine, è rilevabile d'ufficio in giudizio, purché sia garantito alle parti il diritto di contraddire sul punto (Cass., 19 ottobre 2012, n. 17949).
Nell'ordinamento processuale civile vigente, l'omessa indicazione alle parti, ad opera del giudice, di una questione di fatto, ovvero mista di fatto e diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, comporta la nullità della sentenza (cd. “della terza via”, o “a sorpresa”) per violazione del diritto di difesa delle parti, private dell'esercizio del contraddittorio e delle connesse facoltà d modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione decisiva ai fini della deliberazione, allorché la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. Il principio, direttamente ricavabile dagli artt. 24 e 111 Cost., e già recepito negli artt. 183, quarto comma, e 384, terzo comma, c.p.c., ha poi assunto portata generale con il secondo comma dell'art. 101 del codice medesimo, comma aggiunto dall'art. 45 della legge n. 69 del 2009, in forza del quale il giudice non può decidere la lite in base ad una questione rilevata d'ufficio senza averla previamente sottoposta alle parti, al fine di provocare sulla stessa il contraddittorio e consentire lo svolgimento delle difese in relazione al mutato quadro della materia del contendere, risultando, altrimenti, violati i diritti di difesa per mancata realizzazione del contraddittorio e dovendosi prevedere che i rilievi d'ufficio devono avvenire in modo da provocare il contraddittorio sulla relativa questione e, quindi, mai ‹‹a sorpresa›› (cioè solo nella motivazione della sentenza).
Va, tuttavia, precisato che l'ambito delle questioni rilevabili d'ufficio per le quali si pone l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, ovvero per le quali esiste il divieto della sentenza della ‹‹terza via››, si estende solo a questioni di fatto, o miste di fatto e diritto, od eccezioni rilevabili d'ufficio, non anche ad una diversa valutazione del materiale probatorio. Difatti, l'obbligo del giudice di suscitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dal secondo comma all'art. 101 c.p.c., riguarda le questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese (Cass. civ., 19 maggio 2016, n. 10353; Cass. civ., 8 giugno 2018, n. 15037; Cass. civ., 12 settembre 2019, n.
22778; Cass. civ., 5 maggio 2021, n. 11724).
Pur volendosi convenire con la tesi secondo cui la improponibilità della domanda per violazione del divieto di frazionamento del credito, è questione mista di fatto e diritto, vi è che, nel caso in esame, il Giudice di prime cure ha correttamente provocato il contraddittorio delle parti sul punto.
Risulta infatti dagli atti che, a seguito dell'ordinanza ammissiva delle prove, il difensore del Pt_1 ne chiedeva la revoca, sul presupposto che la responsabilità del in Controparte_2 merito al sinistro oggetto di lite, era stata definitivamente accertata dal Giudice di Pace di CP_2
, preventivamente adito per il risarcimento dei soli danni materiali.
[...]
9 Il G.I., con ordinanza del 21 luglio 2011, disponeva l'acquisizione del fascicolo del procedimento iscritto al numero d'ordine 619/2009 di R.G. dell'Ufficio del Giudice di Pace d , Controparte_2 riservando all'esito ulteriori provvedimenti.
Acquisito suddetto fascicolo, il G.I., con ordinanza del 14-15 febbraio 2012, invitava le parti a prendere posizione “in merito all'ammissibilità di distinti e separati giudizi per chiedere il risarcimento danni patiti dal medesimo soggetto in relazione al medesimo evento lesivo alla luce dei principi del divieto di abuso del diritto, dell'infrazionabilità del credito e del ne bis in idem”. Indi, “visto l'art. 101
c.p.c.”, fissava udienza disponendo il deposito, a cura delle parti, di memorie scritte prendendo posizione in merito alle questioni entro venti giorni prima della fissata udienza, riservando all'esito ogni decisione.
È dunque evidente che, il Tribunale, ritenuto di dover porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, ha, correttamente, stimolato il contraddittorio, assegnando alle parti un termine per le rispettive osservazioni, così dando piena attuazione al principio del contraddittorio, in ossequio al disposto dell'art. 101, comma 2, c.p.c.
L'appello è, dunque, rigettato.
§ 4. Le spese processuali
4.1 Le spese di lite del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 (considerato il valore della causa indicato in atti e la non particolare complessità delle questioni trattate), e per tutte le fasi.
4.2 Stante il tenore della pronuncia (declaratoria di rigetto dell'appello), va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012, e tanto a prescindere dalla ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte appellante. Sul tema la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 4315/2020 ha, invero, precisato che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato)”. In detto caso - precisano le SU - compete esclusivamente all'Amministrazione (cancelleria) valutare se la doppia contribuzione, avente natura tributaria, spetti
“in concreto”, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio d'impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti del , in Parte_1 Controparte_1
10 persona del Sindaco protempore, con atto di citazione notificato in data 8 ottobre 2021, e avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. n. 89/2021 resa il 3 maggio 2021 e pubblicata in pari data, non notificata, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma interamente la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore del , Parte_1 Controparte_1 della spese di lite del giudizio che liquida in € 7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012, se dovuto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Carmela Ruberto
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