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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/06/2024, n. 4352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4352 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Carmelo Barbieri Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6110 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 28 marzo 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in misura ridotta, vertente
TRA
(c.f. ), difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
COSENTINO GIUSEPPE (c.f. ) C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_1
), difesa dall'Avv. BOTTAI LUIGI AMERIGO (c.f. P.IVA_2
) C.F._2
APPELLATA
E
(c.f. Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATA - CONTUMACE
E
(c.f. ) difesa Controparte_3 P.IVA_4 dall'Avv. COPPACCHIOLI CLAUDIO (c.f. ) C.F._3
APPELLANTE INCIDENTALE
E
(c.f. ) Controparte_4 P.IVA_5
APPELLATA – CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 14697 emessa dal Tribunale di Roma in data 21 settembre 2021.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma accoglieva l'azione revocatoria ordinaria esperita dal appellato e, per l'effetto: - dichiarava inefficaci nei CP_1 confronti della procedura concorsuale: il contratto di compravendita a rogito del notaio di Roma del 15 dicembre 2005, stipulato da venditore, e Per_1 Controparte_4 il contratto di compravendita del 24 novembre 2005 Controparte_2 stipulato tra la venditore, e Controparte_4 Controparte_3
- condannava le parti acquirenti dei contratti dichiarati inefficaci e le loro
[...]
r.g. n. 1 aventi causa a restituire i complessi industriali oggetto dei medesimi atti dispositivi in favore del . CP_1
Costituiva premessa del provvedimento impugnato la sentenza non definitiva resa dal medesimo Tribunale il 13 luglio 2012 con la quale era stata dichiarata, in accoglimento della domanda proposta dalla Curatela fallimentare ai sensi dell'art. 64 L.F., l'inefficacia del contratto stipulato, a monte, tra la e Controparte_1 la con il quale la prima aveva ceduto, pochi mesi prima del Controparte_4 fallimento, il suo intero patrimonio immobiliare costituito da tre complessi industriali.
I contratti revocati, ai sensi dell'art. 2901 c.c., con la decisione in questa sede appellata si ponevano a valle della cessione dichiarata inefficace, in quanto atto a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 L.F. e risultavano contrassegnati, a parere del Giudice di primo grado, da uno stato soggettivo di malafede dei sub-acquirenti, intesa in termini di consapevolezza che l'atto di cessione a monte fosse revocabile ex art. 67 L.F.. Avverso tale sentenza propongono appello, in via principale e incidentale, la
[...] avente causa della Parte_1 Controparte_3
e la stessa muovendo i seguenti analoghi e generici rilievi: - che il
[...] CP_3
Fallimento agente non aveva comprovato la malafede del sub-acquirente A.R.M.A. stante l'insussistenza e l'inadeguatezza degli elementi indiziari valorizzati dal Tribunale;
- che tale prova si atteggiava come essenziale, dal momento che la domanda revocatoria era stata trascritta nei registri immobiliari in data successiva alla trascrizione dell'atto di acquisto di - che non erano emersi indici di incongruità del CP_3 prezzo convenuto nell'atto di acquisto della effettivamente corrisposto, come CP_3 attestato dalla quietanza contenuta nell'atto, con mezzi normali di pagamento;
- che diversamente da quanto premesso dal Giudice di primo grado nel provvedimento impugnato, la sentenza non definitiva del 2012 aveva disatteso l'azione di nullità della Curatela;
- che la non avrebbe potuto essere condannata a restituire al Controparte_3
il compendio immobiliare acquistato avendolo pacificamente ceduto alla CP_1
Parte_1
Il costituitosi, Controparte_1 ha chiesto il rigetto del gravame rilevando l'assoluta correttezza della decisione di primo grado.
*****
Gli appelli principale e incidentale rispettivamente svolti dalla
[...]
e da articolano Parte_1 Controparte_3 motivi di gravame generici che, nei limiti dei rilievi che è possibile cogliere, sono infondati per le ragioni che seguono. Il provvedimento impugnato muove dall'accertamento, passato in giudicato, di cui alla sentenza del 13 luglio 2012 che, in accoglimento della domanda della Curatela, dichiarava inefficace, ai sensi dell'art. 64 L.F. e previa qualificazione in termini di atto a titolo gratuito, il contratto di compravendita concluso in data 22 aprile 2005 tra la e la mediante il quale la Controparte_1 Controparte_4 prima, pochi mesi prima del suo fallimento, cedeva a quest'ultima società di capitali il suo intero patrimonio immobiliare per un prezzo complessivo di euro 15.000.000, mai corrisposto.
Tale atto dispositivo si poneva a monte di una sequenza di atti di cessione posti in essere dalla prima acquirente, con la - della Controparte_4 Controparte_3 quale erano successivi aventi causa, in forza di operazioni di scissione e fusione societaria, la la – e Controparte_5 Parte_1 con la Controparte_2
r.g. n. 2 L'appello in esame ha ad oggetto esclusivamente il capo della sentenza di primo grado che ha revocato l'atto concluso con la non essendo stato oggetto di Controparte_3 gravame la pronuncia di inefficacia dell'altro atto dispositivo descritto. A fondamento della decisione impugnata è posto un ragionamento inferenziale che muove da elementi di fatto in alcun modo scalfiti dai rilievi articolati nelle impugnazioni.
Il Tribunale ha correttamente ricondotto il rimedio esperito dal nei confronti CP_1 del sub-acquirente il cui atto di acquisto risultava trascritto Controparte_3 anteriormente rispetto alla domanda giudiziale, all'actio pauliana di cui all'art. 2901 c.c., di talché, a fronte di quanto disposto dal quarto comma del predetto articolo
“L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvo gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione". Per pregiudicare i diritti acquistati dalla società con l'atto di Controparte_3 compravendita immobiliare da essa stipulato con la occorre, Controparte_4 pertanto, provare la sua mala fede in rapporto all'evento pregiudizievole per i creditori consistito nella gratuità e, comunque, nella revocabilità della prima compravendita (cfr. Cass. n. 2772 del 2012).
Lo stato soggettivo di malafede del sub-acquirente si desume Controparte_3 chiaramente, per via inferenziale, dai seguenti elementi di fatto già adeguatamente valorizzati nel provvedimento impugnato: - il contratto era stato concluso quindi giorni dopo la dichiarazione di fallimento dell'originaria dante causa e ventuno giorni prima del diverso atto di cessione concluso con la Controparte_2 definitivamente revocato;
- il prezzo convenuto in euro 1.800.000, oltre i.v.a., era cumulativo (senza che fosse ricostruibile il valore attribuito ai singoli cespiti) nonché notevolmente inferiore rispetto a quello oggetto del contratto di cessione originario concluso soltanto sette mesi prima;
- la trascrizione del contratto aveva luogo sei giorni dopo la notificazione da parte della Curatela dell'atto di citazione introduttivo dell'azione ex art. 64 L.F. nei confronti della prima acquirente (PRIMA C.M.); - la parte venditrice aveva dichiarato nell'atto di aver in precedenza ricevuto il corrispettivo stabilito, rilasciando quietanza con rinuncia all'ipoteca legale, senza però che il compratore-appellante abbia fornito in giudizio prova documentale dell'esborso, pur trattandosi di un importo assoggettato, per la sua entità, ai divieti dettati dalla normativa antiriciclaggio;
- la società acquirente, presentava un oggetto sociale Controparte_3 del tutto diverso dalla compravendita e gestione di immobili, svolgendo attività di
“installazione, manutenzione, riparazione e commercio al minuto e all'ingrosso di impianti termoidraulici e di irrigazione e affini di qualsiasi genere, montaggio di impianti vari, commercio all'ingrosso di materiali e articoli idrotermici e sanitari”; - il capitale della società acquirente ammontava in soli euro 35.000,00, un importo radicalmente inadeguato ad assicurare l'adempimento della vendita (cfr. visura camerale allegata alla citazione in primo grado); - i due soci , accomandatario, Controparte_3
e accomandante, rivestivano cariche sociali e detenevano CP_6 partecipazioni in diverse imprese nessuna delle quali attiva nel settore immobiliare (doc. 25 dell'attore in primo grado); - le successive vicende circolatorie relative ai beni interessanti la posizione della che poi si fondeva con la Controparte_5 dando luogo alla COMECU IMMOBILIARE S.R.L., si verificavano CP_7 cinque anni dopo la trascrizione dell'originaria domanda proposta dalla Curatela ai sensi dell'art. 64 L.F. e, come tali, erano a quest'ultima non opponibili. La condanna restitutoria veniva pronunciata, cumulativamente, sia nei confronti di che delle società alla stessa succedute nei rapporti attivi e passivi in Controparte_3 forza di operazioni di scissione e di fusione societaria, sottraendosi pertanto alle censure contenute nell'appello incidentale.
r.g. n. 3 Le parti appellanti, soccombenti, devono essere condannate, ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia, a rimborsare allo Stato le spese processuali, risultando il Fallimento appellato ammesso al patrocinio ai sensi dell'art. 144 T.U. spese di giustizia, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...] Controparte_2 Controparte_3
contro la sentenza n. 14697 emessa dal Tribunale di
[...] Controparte_4
Roma in data 21 settembre 2021, nonché sull'appello incidentale spiegato da
[...] ogni altra conclusione disattesa, così Controparte_3 provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_3
[...]
3) condanna la e la Parte_1 [...] in solido tra loro, a rimborsare allo Controparte_3
Stato le spese processuali, che si liquidano in euro 10.000,00 per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Controparte_3
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...] dovuto per l'impugnazione incidentale. Così deciso in Roma il giorno 14 maggio 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Carmelo Barbieri Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Carmelo Barbieri Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6110 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 28 marzo 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in misura ridotta, vertente
TRA
(c.f. ), difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
COSENTINO GIUSEPPE (c.f. ) C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_1
), difesa dall'Avv. BOTTAI LUIGI AMERIGO (c.f. P.IVA_2
) C.F._2
APPELLATA
E
(c.f. Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATA - CONTUMACE
E
(c.f. ) difesa Controparte_3 P.IVA_4 dall'Avv. COPPACCHIOLI CLAUDIO (c.f. ) C.F._3
APPELLANTE INCIDENTALE
E
(c.f. ) Controparte_4 P.IVA_5
APPELLATA – CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 14697 emessa dal Tribunale di Roma in data 21 settembre 2021.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma accoglieva l'azione revocatoria ordinaria esperita dal appellato e, per l'effetto: - dichiarava inefficaci nei CP_1 confronti della procedura concorsuale: il contratto di compravendita a rogito del notaio di Roma del 15 dicembre 2005, stipulato da venditore, e Per_1 Controparte_4 il contratto di compravendita del 24 novembre 2005 Controparte_2 stipulato tra la venditore, e Controparte_4 Controparte_3
- condannava le parti acquirenti dei contratti dichiarati inefficaci e le loro
[...]
r.g. n. 1 aventi causa a restituire i complessi industriali oggetto dei medesimi atti dispositivi in favore del . CP_1
Costituiva premessa del provvedimento impugnato la sentenza non definitiva resa dal medesimo Tribunale il 13 luglio 2012 con la quale era stata dichiarata, in accoglimento della domanda proposta dalla Curatela fallimentare ai sensi dell'art. 64 L.F., l'inefficacia del contratto stipulato, a monte, tra la e Controparte_1 la con il quale la prima aveva ceduto, pochi mesi prima del Controparte_4 fallimento, il suo intero patrimonio immobiliare costituito da tre complessi industriali.
I contratti revocati, ai sensi dell'art. 2901 c.c., con la decisione in questa sede appellata si ponevano a valle della cessione dichiarata inefficace, in quanto atto a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 L.F. e risultavano contrassegnati, a parere del Giudice di primo grado, da uno stato soggettivo di malafede dei sub-acquirenti, intesa in termini di consapevolezza che l'atto di cessione a monte fosse revocabile ex art. 67 L.F.. Avverso tale sentenza propongono appello, in via principale e incidentale, la
[...] avente causa della Parte_1 Controparte_3
e la stessa muovendo i seguenti analoghi e generici rilievi: - che il
[...] CP_3
Fallimento agente non aveva comprovato la malafede del sub-acquirente A.R.M.A. stante l'insussistenza e l'inadeguatezza degli elementi indiziari valorizzati dal Tribunale;
- che tale prova si atteggiava come essenziale, dal momento che la domanda revocatoria era stata trascritta nei registri immobiliari in data successiva alla trascrizione dell'atto di acquisto di - che non erano emersi indici di incongruità del CP_3 prezzo convenuto nell'atto di acquisto della effettivamente corrisposto, come CP_3 attestato dalla quietanza contenuta nell'atto, con mezzi normali di pagamento;
- che diversamente da quanto premesso dal Giudice di primo grado nel provvedimento impugnato, la sentenza non definitiva del 2012 aveva disatteso l'azione di nullità della Curatela;
- che la non avrebbe potuto essere condannata a restituire al Controparte_3
il compendio immobiliare acquistato avendolo pacificamente ceduto alla CP_1
Parte_1
Il costituitosi, Controparte_1 ha chiesto il rigetto del gravame rilevando l'assoluta correttezza della decisione di primo grado.
*****
Gli appelli principale e incidentale rispettivamente svolti dalla
[...]
e da articolano Parte_1 Controparte_3 motivi di gravame generici che, nei limiti dei rilievi che è possibile cogliere, sono infondati per le ragioni che seguono. Il provvedimento impugnato muove dall'accertamento, passato in giudicato, di cui alla sentenza del 13 luglio 2012 che, in accoglimento della domanda della Curatela, dichiarava inefficace, ai sensi dell'art. 64 L.F. e previa qualificazione in termini di atto a titolo gratuito, il contratto di compravendita concluso in data 22 aprile 2005 tra la e la mediante il quale la Controparte_1 Controparte_4 prima, pochi mesi prima del suo fallimento, cedeva a quest'ultima società di capitali il suo intero patrimonio immobiliare per un prezzo complessivo di euro 15.000.000, mai corrisposto.
Tale atto dispositivo si poneva a monte di una sequenza di atti di cessione posti in essere dalla prima acquirente, con la - della Controparte_4 Controparte_3 quale erano successivi aventi causa, in forza di operazioni di scissione e fusione societaria, la la – e Controparte_5 Parte_1 con la Controparte_2
r.g. n. 2 L'appello in esame ha ad oggetto esclusivamente il capo della sentenza di primo grado che ha revocato l'atto concluso con la non essendo stato oggetto di Controparte_3 gravame la pronuncia di inefficacia dell'altro atto dispositivo descritto. A fondamento della decisione impugnata è posto un ragionamento inferenziale che muove da elementi di fatto in alcun modo scalfiti dai rilievi articolati nelle impugnazioni.
Il Tribunale ha correttamente ricondotto il rimedio esperito dal nei confronti CP_1 del sub-acquirente il cui atto di acquisto risultava trascritto Controparte_3 anteriormente rispetto alla domanda giudiziale, all'actio pauliana di cui all'art. 2901 c.c., di talché, a fronte di quanto disposto dal quarto comma del predetto articolo
“L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvo gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione". Per pregiudicare i diritti acquistati dalla società con l'atto di Controparte_3 compravendita immobiliare da essa stipulato con la occorre, Controparte_4 pertanto, provare la sua mala fede in rapporto all'evento pregiudizievole per i creditori consistito nella gratuità e, comunque, nella revocabilità della prima compravendita (cfr. Cass. n. 2772 del 2012).
Lo stato soggettivo di malafede del sub-acquirente si desume Controparte_3 chiaramente, per via inferenziale, dai seguenti elementi di fatto già adeguatamente valorizzati nel provvedimento impugnato: - il contratto era stato concluso quindi giorni dopo la dichiarazione di fallimento dell'originaria dante causa e ventuno giorni prima del diverso atto di cessione concluso con la Controparte_2 definitivamente revocato;
- il prezzo convenuto in euro 1.800.000, oltre i.v.a., era cumulativo (senza che fosse ricostruibile il valore attribuito ai singoli cespiti) nonché notevolmente inferiore rispetto a quello oggetto del contratto di cessione originario concluso soltanto sette mesi prima;
- la trascrizione del contratto aveva luogo sei giorni dopo la notificazione da parte della Curatela dell'atto di citazione introduttivo dell'azione ex art. 64 L.F. nei confronti della prima acquirente (PRIMA C.M.); - la parte venditrice aveva dichiarato nell'atto di aver in precedenza ricevuto il corrispettivo stabilito, rilasciando quietanza con rinuncia all'ipoteca legale, senza però che il compratore-appellante abbia fornito in giudizio prova documentale dell'esborso, pur trattandosi di un importo assoggettato, per la sua entità, ai divieti dettati dalla normativa antiriciclaggio;
- la società acquirente, presentava un oggetto sociale Controparte_3 del tutto diverso dalla compravendita e gestione di immobili, svolgendo attività di
“installazione, manutenzione, riparazione e commercio al minuto e all'ingrosso di impianti termoidraulici e di irrigazione e affini di qualsiasi genere, montaggio di impianti vari, commercio all'ingrosso di materiali e articoli idrotermici e sanitari”; - il capitale della società acquirente ammontava in soli euro 35.000,00, un importo radicalmente inadeguato ad assicurare l'adempimento della vendita (cfr. visura camerale allegata alla citazione in primo grado); - i due soci , accomandatario, Controparte_3
e accomandante, rivestivano cariche sociali e detenevano CP_6 partecipazioni in diverse imprese nessuna delle quali attiva nel settore immobiliare (doc. 25 dell'attore in primo grado); - le successive vicende circolatorie relative ai beni interessanti la posizione della che poi si fondeva con la Controparte_5 dando luogo alla COMECU IMMOBILIARE S.R.L., si verificavano CP_7 cinque anni dopo la trascrizione dell'originaria domanda proposta dalla Curatela ai sensi dell'art. 64 L.F. e, come tali, erano a quest'ultima non opponibili. La condanna restitutoria veniva pronunciata, cumulativamente, sia nei confronti di che delle società alla stessa succedute nei rapporti attivi e passivi in Controparte_3 forza di operazioni di scissione e di fusione societaria, sottraendosi pertanto alle censure contenute nell'appello incidentale.
r.g. n. 3 Le parti appellanti, soccombenti, devono essere condannate, ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia, a rimborsare allo Stato le spese processuali, risultando il Fallimento appellato ammesso al patrocinio ai sensi dell'art. 144 T.U. spese di giustizia, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...] Controparte_2 Controparte_3
contro la sentenza n. 14697 emessa dal Tribunale di
[...] Controparte_4
Roma in data 21 settembre 2021, nonché sull'appello incidentale spiegato da
[...] ogni altra conclusione disattesa, così Controparte_3 provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_3
[...]
3) condanna la e la Parte_1 [...] in solido tra loro, a rimborsare allo Controparte_3
Stato le spese processuali, che si liquidano in euro 10.000,00 per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Controparte_3
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...] dovuto per l'impugnazione incidentale. Così deciso in Roma il giorno 14 maggio 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Carmelo Barbieri Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4