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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/12/2024, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio) iscritto al n. 3924/2024 V.G. promosso da
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'Avv. Roberta Parigiani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via dei Montanini n. 5, Siena
PARTE RICORRENTE
e da
), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 giusta procura in atti dall'Avv. Enrico Cipriani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via San Francesco d'Assisi n. 52, Pesaro
PARTE RICORRENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La IG.ra continuerà a vivere e risiedere nella casa familiare, ove Pt_1 ella cura altresì la propria attività lavorativa, quale mezzo di sostentamento per ella e per i figli.
3. I figli sono affidati ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre.
I figli dimoreranno dal padre e dalla madre a settimane alterne così da condividere con i genitori un tempo equivalente e paritario. Le festività, le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi e nel rispetto dell'interesse dei minori.
4. Eventuali disaccordi nella gestione dei figli e nell'individuazione dei loro interessi, anche ai fini dell'affidamento condiviso paritario di cui al punto 3), verranno sciolti con la mediazione di un coordinatore genitoriale terzo, individuato congiuntamente dai genitori.
5. Atteso l'affidamento paritario tra la madre ed il padre, non saranno dovute somme per il mantenimento della prole, di cui si farà carico in via diretta ogni genitore, fatto comunque salvo ogni diritto nell'ipotesi in cui l'anzidetto mantenimento non sia concretamente esercitato paritariamente.
6. Le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
7. I coniugi danno atto, per espressa pattuizione, che l'assegno unico universale relativo ai figli minori verrà equamente suddiviso tra i genitori stessi nella misura del 50%, in funzione dell'effettiva proporzione con cui verrà dato seguito all'affidamento paritario.
8. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti l'uno dall'altro e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento.
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9. Sin da ora i coniugi si rilasciano consenso reciproco all'espatrio ed a che i minori espatrino a seguito dell'uno o dell'altro genitore;
conseguentemente, si rilasciano l'un l'altro l'autorizzazione per il rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
10. I ricorrenti si danno reciprocamente atto di avere definito ogni altro aspetto di natura patrimoniale ed economica tra gli stessi intercorsa durante la vita matrimoniale, anche con riguardo all'azienda agricola, e di non avere pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
11. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
RAGIONI di FATTO di DIRITTO
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nati i figli
(20/02/2011), (03/07/2014) e (25/09/2016) e che le Pt_2 Per_1 Per_2
3 condizioni inerenti agli stessi appaiono rispondenti al loro interesse morale e materiale;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di Fano per l'anno 2014 al n. 52 parte II Serie C;
osservato che le parti hanno contestualmente proposto anche la domanda di divorzio e che, pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Istruttore, ai fini della relativa pronuncia, come da separata ordinanza. il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000,
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1 il 03/04/1983 a RHO (MI) e , nato il [...] a Parte_2
Tricarico (MT), che si sono uniti in matrimonio in data 10/09/2014, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fano per l'anno
2014 al n. 52 parte II Serie C alle condizioni di cui in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Fano in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 29/11/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott.ssa Marianna Serrao)
4 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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