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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6994/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Claudia Spotorno;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Cacioppo;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 02/04/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 12 luglio 2022 ha chiesto, previo accertamento Parte_1 del carattere professionale della sua malattia (“enfisema polmonare, placche pleuriche, noduli calcifici, addensamenti polmonari e/o (…) qualsiasi altra tecnopatia” ) del possesso di un grado di menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente compreso tra il 6% ed il
20%, la condanna dell' alla corresponsione nella qualità di vedova superstite CP_1
dell'indennizzo in rendita (nel caso di menomazione accertata pari al 16%) ovvero in capitale (nel caso di menomazione accertata tra il 6% e il 15%) per il danno biologico e/o patrimoniale patito a causa dell'attività lavorativa svolta, oltre rivalutazione monetaria ed
1 interessi come per legge. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha dedotto di essere affetto da malattia professionale (cfr. ricorso per una compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 4 maggio 2023 l' ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso, contestando la sussistenza di una malattia professionale indennizzabile
(cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, occorre dare atto che al fine di accertare la patologia da cui è affetto il lavoratore e l'eventuale consequenziale menomazione dell'integrità psicofisica unitamente all'eventuale riconducibilità causale della malattia rispetto all'attività lavorativa svolta, si è reso indispensabile disporre una c.t.u. (cfr. ordinanza del 26 maggio 2023).
Ciò detto, il ricorso va respinto perché il c.t.u. nominato in corso di causa, con valutazione immune da censure, ha concluso per l'insussistenza di una malattia professionale riconducibile all'esposizione all'amianto avvenuta nel corso dell'attività lavorativa (cfr. relazione depositata l'8 novembre 2024).
Rigettato il ricorso, l , nonostante la soccombenza, in base alla dichiarazione Pt_1 resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va esentato dal pagamento delle spese di lite avversarie e da quelle di c.t.u. liquidate con separato decreto (che, dunque, vanno poste definitivamente a carico del convenuto).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di;
CP_1 Parte_2
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 02/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6994/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Claudia Spotorno;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Cacioppo;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 02/04/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 12 luglio 2022 ha chiesto, previo accertamento Parte_1 del carattere professionale della sua malattia (“enfisema polmonare, placche pleuriche, noduli calcifici, addensamenti polmonari e/o (…) qualsiasi altra tecnopatia” ) del possesso di un grado di menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente compreso tra il 6% ed il
20%, la condanna dell' alla corresponsione nella qualità di vedova superstite CP_1
dell'indennizzo in rendita (nel caso di menomazione accertata pari al 16%) ovvero in capitale (nel caso di menomazione accertata tra il 6% e il 15%) per il danno biologico e/o patrimoniale patito a causa dell'attività lavorativa svolta, oltre rivalutazione monetaria ed
1 interessi come per legge. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha dedotto di essere affetto da malattia professionale (cfr. ricorso per una compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 4 maggio 2023 l' ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso, contestando la sussistenza di una malattia professionale indennizzabile
(cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, occorre dare atto che al fine di accertare la patologia da cui è affetto il lavoratore e l'eventuale consequenziale menomazione dell'integrità psicofisica unitamente all'eventuale riconducibilità causale della malattia rispetto all'attività lavorativa svolta, si è reso indispensabile disporre una c.t.u. (cfr. ordinanza del 26 maggio 2023).
Ciò detto, il ricorso va respinto perché il c.t.u. nominato in corso di causa, con valutazione immune da censure, ha concluso per l'insussistenza di una malattia professionale riconducibile all'esposizione all'amianto avvenuta nel corso dell'attività lavorativa (cfr. relazione depositata l'8 novembre 2024).
Rigettato il ricorso, l , nonostante la soccombenza, in base alla dichiarazione Pt_1 resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va esentato dal pagamento delle spese di lite avversarie e da quelle di c.t.u. liquidate con separato decreto (che, dunque, vanno poste definitivamente a carico del convenuto).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di;
CP_1 Parte_2
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 02/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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