Ordinanza collegiale 20 aprile 2023
Ordinanza collegiale 15 giugno 2023
Ordinanza cautelare 31 luglio 2023
Sentenza 15 luglio 2025
Ordinanza collegiale 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 15/07/2025, n. 5352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5352 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05352/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00427/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 427 del 2023, proposto da RE De LU, rappresentata e difesa dall’Avv. Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito ed Ufficio Scolastico Regionale per Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., nonché rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz 11, domiciliano ex lege ;
nei confronti
CI CI FE, NY YO HE LA e NA SA NS HE, non costituite in giudizio;
RT OR RT HE, rappresentata e difesa dall’Avv. Silvio Di Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IL GU BL SE e MO EN ER FE, rappresentate e difese dall’Avv. Giuseppe Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
UI IN, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianfranco D’Angelo e dall’Avv. Giuseppe Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
a) del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0029314 del 20 luglio 2022, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale si dispone l’approvazione e la pubblicazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la classe di concorso BC02 “CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)” per la Regione Campania, nella parte in cui dispone l’inserimento nella graduatoria di merito dei candidati FE CI CI, HE LA NY YO, TC UI, RT HE RT OR, NS HE NA SA, BL SE IL GU e ER FE MO EN;
b) della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la classe di concorso BC02 “CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)” per la Regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub a), nella parte in cui include i candidati FE CI CI, HE LA NY YO, TC UI, RT HE RT OR, NS HE NA SA, BL SE IL GU e ER FE MO EN;
c) dei verbali della Commissione giudicatrice, ignoti data e numero, con i quali la stessa ha proceduto ad effettuare le verifiche in merito al possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati partecipanti alla procedura;
d) una agli atti preordinati, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e dei controinteressati RT OR RT HE, IL GU BL SE, MO EN ER FE e UI IN;
Viste le ordinanze di questo Collegio n. 2411 del 20 aprile 2023, n. 3639 del 15 giugno 2023 e n. 1321 del 31 luglio 2023;
Viste le memorie depositate da parte ricorrente il 21 novembre 2024 ed il 20 giugno 2025;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso notificato il 19 gennaio 2023 e depositato il successivo 26 gennaio, la ricorrente ha impugnato la graduatoria del concorso di cui al D.D.D. 21 aprile 2020, n. 499 (classe BCO2 – conversazione in lingua straniera), lamentando l’omessa esclusione dei controinteressati, tutti collocati in posizione più favorevole ai fini dell’assunzione (CI CI FE, NY YO HE LA, NA SA NS HE, RT OR RT HE, IL GU BL SE, MO EN ER FE e UI IN), in ragione della ritenuta carenza dei requisiti di partecipazione (in particolare, il riconoscimento del titolo conseguito all’estero);
- l’Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio con atto di mero stile (27 febbraio 2023), salvo fornire documentati chiarimenti in esito alle ordinanze istruttorie di questo Collegio n. 2411 del 20 aprile 2023 e n. 3639 del 15 giugno 2023 (20 giugno 2023);
- in data 7 marzo 2023, 13 e 14 aprile 2023, si sono costituiti in giudizio i controinteressati RT OR RT HE, IL GU BL SE, MO EN ER FE e UI IN;
- in vista della camera di consiglio del 27 luglio 2023, le parti hanno depositato memorie, quindi con ordinanza n. 1321 del 31 luglio 2023 era respinta la domanda di tutela cautelare;
- il 21 novembre 2024, la ricorrente, premesso che “nelle more del giudizio, ha ottenuto l’immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato stipulato con l’Amm.ne scolastica in data 4 settembre 2024”, ha dichiarato la propria sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il giudizio, chiedendo, per l’effetto, dichiararsi l’improcedibilità del gravame;
- in vista dell’udienza pubblica i controinteressati IL GU BL SE, MO EN ER FE e UI IN, preso atto di quanto dichiarato da parte ricorrente hanno eccepito, comunque, l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione del decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, U.S.R. per la Campania in data 26.4.2023, prot. n. 18846, recante l’approvazione della nuova graduatoria concorsuale;
- con memoria depositata il 20 giugno 2025, parte ricorrente ha confermato la propria sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame;
- all’udienza pubblica del 25 giugno 2025, il ricorso, previa discussione, è stato introitato per la decisione;
Rilevato che:
- preso atto di quanto dichiarato da parte ricorrente nelle memorie del 21 novembre 2024 e del 20 giugno 2025, deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi e per gli effetti di cui all’art. l’art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm.;
- la natura formale della presente decisione giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa, con espressa statuizione di irripetibilità del contributo unificato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO