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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 3899/2024 ed instaurata da
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Padovani, per procura congiunta al ricorso;
e
, Parte_2 rappresentato e difeso dagli Avv.i Mirka Piccirilli e Barbara Pellegrini, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione consensuale – domanda congiunta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione personale secondo le condizioni espresse nel ricorso, cumulando la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla separazione.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio concordatario a Torre Cajetani (FR), il 15.06.2002; che dalla relazione matrimoniale nascevano due figli, e , rispettivamente nelle date del 6.05.2004 e Per_1 Per_2 del 20.09.2009; che la casa coniugale, sita in Fiuggi (FR), alla via Prenestina Antica n. 16/C, era di proprietà comune dei coniugi;
che il marito era agente di Polizia Penitenziaria, in servizio presso il Nucleo Provinciale di Frosinone – Traduzione e Piantonamenti, e percepiva redditi mensili pari a circa euro 1.600,00; che la moglie lavorava alle dipendenze della società Nova Host c/o Hotel Belsito di Fiuggi, con mansioni di operaia, e percepiva redditi mensili pari a circa euro 800,00; che l'affectio coniugalis veniva meno a causa di incompatibilità caratteriali;
che gli stessi non si erano più conciliati e non intendevano riconciliarsi.
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da esse concordate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. e di cui all'art. 473 bis.51. c.p.c.
D'altronde, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime contemplato nel ricorso, per come integrato/modificato nell'udienza dell'11.03.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 96 d.p.r. 396/2000.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torre Cajetani (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge per l'annotazione ai sensi dell'art. 96 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2002, n. 1, parte II, serie A);
− conferma il regime stabilito nel ricorso, per come modificato/integrato all'udienza dell'11.03.2025, su cui le parti hanno prestato consenso;
− compensa le spese di lite;
− rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato alla trattazione per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Frosinone, 14.03.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F. Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 3899/2024 ed instaurata da
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Padovani, per procura congiunta al ricorso;
e
, Parte_2 rappresentato e difeso dagli Avv.i Mirka Piccirilli e Barbara Pellegrini, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione consensuale – domanda congiunta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione personale secondo le condizioni espresse nel ricorso, cumulando la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla separazione.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio concordatario a Torre Cajetani (FR), il 15.06.2002; che dalla relazione matrimoniale nascevano due figli, e , rispettivamente nelle date del 6.05.2004 e Per_1 Per_2 del 20.09.2009; che la casa coniugale, sita in Fiuggi (FR), alla via Prenestina Antica n. 16/C, era di proprietà comune dei coniugi;
che il marito era agente di Polizia Penitenziaria, in servizio presso il Nucleo Provinciale di Frosinone – Traduzione e Piantonamenti, e percepiva redditi mensili pari a circa euro 1.600,00; che la moglie lavorava alle dipendenze della società Nova Host c/o Hotel Belsito di Fiuggi, con mansioni di operaia, e percepiva redditi mensili pari a circa euro 800,00; che l'affectio coniugalis veniva meno a causa di incompatibilità caratteriali;
che gli stessi non si erano più conciliati e non intendevano riconciliarsi.
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da esse concordate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. e di cui all'art. 473 bis.51. c.p.c.
D'altronde, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime contemplato nel ricorso, per come integrato/modificato nell'udienza dell'11.03.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 96 d.p.r. 396/2000.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torre Cajetani (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge per l'annotazione ai sensi dell'art. 96 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2002, n. 1, parte II, serie A);
− conferma il regime stabilito nel ricorso, per come modificato/integrato all'udienza dell'11.03.2025, su cui le parti hanno prestato consenso;
− compensa le spese di lite;
− rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato alla trattazione per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Frosinone, 14.03.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F. Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini