Ordinanza presidenziale 29 settembre 2022
Ordinanza presidenziale 21 ottobre 2024
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 29/05/2025, n. 10422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10422 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10422/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02205/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2205 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , Sedente in Cassano Allo Ionio, C.Da Corsi Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, 6;
contro
ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della nota dell'ANAC del 26.01.2021 – Fasc. Anac n. 2444/2021, con la quale viene comunicata l'avvenuta segnalazione e l'inserimento nel Casellario della relativa annotazione integrativa relativa al Decreto decisorio del Tribunale di Catanzaro di rigetto della richiesta di ammissione al controllo giudiziario della ricorrente;
-dell'inserimento nel casellario informatico di detta segnalazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Prefetto di Cosenza, con nota prot. n. 33837 del 6 aprile 2021, acquisita al prot. Anac n. 28189 in pari data, ha trasmesso all’Autorità, ai sensi dell'art. 91, comma 7 bis del d.lgs. 159/2011, l’informazione interdittiva antimafia prot. 52463 del 10 maggio 2021, emesso nei confronti di parte ricorrente.
Con nota del 8 giugno 2021, l’Anac ha comunicato alla odierna ricorrente l’avvenuta iscrizione nel Casellario informatico della seguente annotazione: “ Il Prefetto di Cosenza, con nota prot. n. 33837 del 6 aprile 2021, acquisita al prot. Anac n. 28189 in pari data, ha trasmesso all’Autorità, ai sensi dell'art. 91, comma 7 bis del d.lgs. 159/2011, l’informazione interdittiva antimafia prot. 52463 del 10.5.2021, emesso nei confronti della società -OMISSIS- – Contrada Corsi n.c. -87011 Cassano allo Jonio (CS) – c.f. /p.i. -OMISSIS- con il quale si informa, per le motivazioni riportate nel medesimo provvedimento, che sussiste nei confronti della suddetta società, la presenza di situazioni che evidenziano l’esistenza del pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionarne gli indirizzi e le scelte. La presente annotazione è iscritta nel casellario informatico ai sensi dell'art. 213, comma 10 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ”.
Con ricorso depositato il 2 marzo 2022 l’odierna ricorrente ha domandato l’annullamento del provvedimento depositato in epigrafe per i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per illogicità. Irragionevolezza. Difetto di istruttoria giacché il provvedimento impugnato risulterebbe basato sulla nota della Prefettura di comunicazione del Decreto decisorio del Tribunale Penale di rigetto dell’istanza di ammissione al controllo giudiziario. Epperò detto decreto
risulta impugnato dinnanzi la Corte d’Appello di Catanzaro, con atto del 16.12.2021 e attualmente pendente.
2) Illegittimita’ derivata per i medesimi motivi di ricorso esposti avverso l’interdittiva.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo e domandando il rigetto del ricorso.
Con atto depositato l’8 aprile 2024 parte ricorrente ha depositato il Decreto di sequestro preventivo con il quale il GIP presso il Tribunale ordinario di Catanzaro ha disposto, fra l’altro, il sequestro preventivo del 100% del capitale sociale della società ricorrente.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ebbene occorre all’uopo osservare, come dedotto dall’Amministrazione resistente, che l’inserzione nel Casellario informatico dell’informativa antimafia interdittiva e sue integrazioni costituisce, per ANAC, un atto dovuto ex art. 213 comma 10 d.lgs. 50/2016 (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 30/08/2019, n. 2102; T.A.R. Catanzaro, Calabria, sez. I, 01/08/2018, n. 1472; Consiglio di Stato, sez. III, 13/04/2018, n. 2234; T.A.R. Bari, Puglia, sez. I, 21/09/2017, n. 979).
La doverosità di tale comportamento, inoltre, è espressamente prevista dall’art. 91, co. 7 bis, del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che dispone: « Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, è tempestivamente comunicata anche in via telematica: […] f) all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel Casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ».
D’altra parte, stante il mancato annullamento dei provvedimenti a monte ( rectius della nota prot. n. 52506 del 10.05.2021, con cui la Prefettura di Cosenza comunicava il provvedimento n. prot. 52463 del 10.05.2021, avente ad oggetto la comunicazione informazione antimafia interdittiva nei confronti della società -OMISSIS-) il provvedimento di annotazione risulta atto vincolato e legittimo.
D’altra parte, anche l’ulteriore documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente, ossia il decreto di sequestro preventivo del 100% del capitale sociale emesso dal Tribunale ordinario di Catanzaro nei confronti della ricorrente (assieme ad altri soggetti) rafforza il giudizio di doverosità e legittimità dell’annotazione oggetto del presente ricorso.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali possono ugualmente essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Giuseppe Licheri, Referendario
Virginia Arata, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.