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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/07/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
- SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona giudice, dott.
Emanuele Deidda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 197/2024 R.G.A.C., promossa
DA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Ruva ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- ATTORE -
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Bavasso;
- CONVENUTA -
E
(C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria;
- CONVENUTO -
OGGETTO: Opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
11080202400010154000.
CONCLUSIONI: formulate in atti, precisate mediante deposito telematico di memoria ex art 189 cpc;
la causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza del
11 giugno 2025 a mezzo di trattazione scritta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO:
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
11080202400010154000, notificatagli in data 12.02.2024, con la quale l'
[...]
(di seguito, preannunciava l'iscrizione del fermo Controparte_1 CP_3 su un proprio autoveicolo a fronte di un debito complessivo di euro 103.851,66.
L'opposizione è stata limitata alla sola cartella di pagamento n.
11020170015390182000, per un importo di euro 434,41, relativa a sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro (anno di riferimento 2014), irrogate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino (di seguito, ITL), e asseritamente notificata in data 16.05.2017.
A fondamento della propria domanda, l'opponente ha eccepito:
- La prescrizione quinquennale del credito, ai sensi dell'art. 28 della L. 689/1981, essendo decorso un lasso temporale superiore a cinque anni tra la data di presunta notifica della cartella (16.05.2017) e la notifica della comunicazione di fermo
(12.02.2024), in assenza di validi atti interruttivi.
- L'omessa notifica del verbale di accertamento presupposto alla cartella esattoriale, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi per inesistenza del titolo.
Si sono costituiti in giudizio entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L' ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità per tardività della CP_3 doglianza relativa all'omessa notifica della cartella. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, deducendo di aver notificato atti interruttivi, segnatamente gli avvisi di intimazione n. 11020199026765456000 in data 03.12.2019 e n. 11020229013084600000 in data 06.09.2022. Ha, inoltre, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla contestata omessa notifica del verbale presupposto, da ascriversi alla esclusiva responsabilità dell'ente creditore.
L'ITL, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato , ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia
Tributaria, l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di autonomia dell'atto opposto e la tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. Nel merito, ha dedotto la decadenza dell'opponente dalla possibilità di far valere vizi relativi all'atto presupposto, stante la mancata impugnazione della prodromica ordinanza- ingiunzione n. 1296/2014, ritualmente notificata. Ha infine contestato la fondatezza delle domande, ricostruendo l'iter procedimentale e producendo la relativa documentazione.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
11.06.2025, con concessione dei termini ex art. 189 cpc.
DIRITTO
1. SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI E PREGIUDIZIALI
Le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dall'ITL sono infondate e devono essere disattese.
1.1. Sulla giurisdizione.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, la giurisdizione sulla presente controversia appartiene al giudice ordinario. L'oggetto del contendere è un'opposizione a un atto di riscossione coattiva (comunicazione di fermo) fondato su una cartella esattoriale emessa per sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro. In tali ipotesi, la giurisdizione è devoluta al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro o, come nel caso di specie, in funzione di giudice ordinario, a seconda della natura della sanzione. La competenza del giudice tributario è limitata ai crediti di natura, appunto, tributaria. La giurisprudenza è pacifica nell'affermare che per le sanzioni amministrative, anche se irrogate in materia di lavoro ma non connesse a omissioni contributive, la giurisdizione spetta al giudice ordinario (Tribunale Ordinario Reggio di Calabria, sez. 1, sentenza n.
65/2019 [Tribunale Ordinario Reggio di Calabria, sez. 1, sentenza n. 65/2019];
Tribunale Ordinario Reggio di Calabria, sez. 1, sentenza n. 1641/2016 [Tribunale
Ordinario Reggio di Calabria, sez. 1, sentenza n. 1641/2016]).
1.2. Sull'autonoma impugnabilità della comunicazione di fermo.
È del pari infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per difetto di autonoma impugnabilità dell'atto. Secondo un orientamento ormai consolidato, il preavviso di fermo amministrativo è un atto autonomamente impugnabile, in quanto costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della specifica pretesa dell'amministrazione, facendo sorgere in capo al medesimo l'interesse, ex art. 100 c.p.c., a un controllo giurisdizionale sulla legittimità sostanziale di tale pretesa (Tribunale Di Napoli, Sentenza n.105 del 7 Gennaio
2025 - Tribunale di Reggio Calabria, sentenza n. 222/2017).
1.3. Sulla qualificazione della domanda e sulla tempestività.
L'opposizione in esame cumula diverse doglianze, che devono essere qualificate distintamente. La censura relativa all'omessa notifica dell'atto presupposto (il verbale di accertamento) e quella relativa alla prescrizione del credito attengono al diritto dell'ente di procedere ad esecuzione forzata. Tali doglianze configurano un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., in quanto con esse si contesta l'esistenza stessa del diritto di credito o, comunque, il diritto di agire 'in executivis'. Tale tipo di opposizione non è soggetta ad alcun termine di decadenza e può essere proposta in ogni tempo, fino alla conclusione della procedura esecutiva (Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, sentenza n.
1262/2019 – e sentenza n. 222/2017. Pertanto, l'eccezione di tardività sollevata dall'ITL, fondata sulla presunta violazione del termine di 20 giorni di cui all'art. 617
c.p.c., è inconferente e va rigettata.
2. NEL MERITO
L'opposizione è infondata nel merito.
2.1. Sull'omessa notifica del verbale presupposto e sulla decadenza.
L'opponente lamenta la mancata notifica del verbale di accertamento che ha dato origine alla pretesa creditoria. Tale doglianza è, tuttavia, inammissibile per intervenuta decadenza. Come documentato dall'ITL, la pretesa sanzionatoria è stata formalizzata nell'ordinanza-ingiunzione n. 1296/2014, notificata al Sig. Pt_1 in data 23.10.2014. Tale atto, costituendo titolo esecutivo, doveva essere impugnato nei termini di legge (all'epoca, 30 giorni ex art. 22 L. 689/81). La mancata opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ha reso il credito in essa contenuto definitivo e irretrattabile, sanando eventuali vizi del procedimento di formazione della pretesa, inclusa la dedotta omissione della notifica dell'atto prodromico. Ne consegue che ogni contestazione relativa al merito della pretesa e alla regolarità degli atti antecedenti l'ordinanza-ingiunzione è ormai preclusa (Cass.
Sez. Unite n. 22082/2017).
2.2. Sulla prescrizione del credito.
L'eccezione di prescrizione, pur ammissibile, è infondata. Il diritto alla riscossione delle somme dovute per sanzioni amministrative si prescrive, ai sensi dell'art. 28 della L. 689/1981, nel termine di cinque anni. Tale termine, tuttavia, è suscettibile di interruzione mediante la notifica di atti della riscossione.
Nel caso di specie, la sequenza degli atti, come provata documentalmente in giudizio dall' dimostra la costante interruzione del termine prescrizionale. CP_3
L'ordinanza-ingiunzione è stata notificata il 23.10.2014.
La cartella di pagamento n. 11020170015390182000 è stata notificata in data
16.05.2017, e quindi ben prima del decorso del quinquennio dalla notifica dell'ordinanza. Tale atto ha validamente interrotto la prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine quinquennale.
Successivamente, l' ha notificato l'avviso di intimazione n. CP_3
11020199026765456000 in data 03.12.2019, ancora una volta entro il quinquennio dalla notifica della cartella. Anche tale atto ha prodotto effetto interruttivo.
Infine, risulta notificato un ulteriore avviso di intimazione (n.
11020229013084600000) in data 06.09.2022, entro i cinque anni dal precedente avviso.
La comunicazione preventiva di fermo, notificata il 12.02.2024, è stata quindi emessa quando il termine quinquennale, decorrente dall'ultimo atto interruttivo
(06.09.2022), non era affatto spirato. L'onere della prova della regolare notifica degli atti interruttivi, gravante sull'agente della riscossione, è stato assolto mediante produzione documentale non specificamente e ritualmente contestata dall'opponente. Come statuito dalla giurisprudenza, “l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi (e le ragioni) della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Tribunale di Reggio di Calabria, sentenza n. 65/2019). Nel caso di specie, le contestazioni dell'opponente sono rimaste generiche.
In conclusione, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
3. SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e dovrebbero, in linea di principio, essere poste a carico dell'attore. Tuttavia, si ravvisano giusti motivi per disporne una parziale riduzione. In primo luogo, la complessità delle questioni giuridiche trattate, relative all'intreccio tra diverse forme di opposizione, termini di prescrizione e decadenza, e questioni di giurisdizione, ha reso non del tutto ingiustificata l'iniziativa giudiziaria dell'opponente. In secondo luogo, si deve tener conto della condotta processuale dell' la quale, come eccepito dall'attore, ha inizialmente CP_3 depositato documentazione non pertinente alla causa in oggetto, ingenerando confusione e un'inutile attività difensiva di controparte. Tali circostanze, valutate nel loro complesso, giustificano una riduzione delle spese liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento (cause di valore indeterminabile di bassa complessità).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sig. nei confronti dell' Parte_1 [...]
e dell' , ogni Controparte_1 Controparte_2 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione in quanto infondata.
2) Condanna il Sig. al pagamento delle spese di lite in favore delle Parte_1 parti convenute, che liquida, già operata la riduzione per i motivi esposti, in:
- € 1.200,00 per compensi professionali in favore dell' Controparte_4
, oltre rimborso spese forfettario (10%), IVA e CPA come per legge.
[...]
- € 1.200,00 per compensi professionali in favore dell'
[...]
, oltre rimborso spese forfettario (10%), IVA e CPA Controparte_2 come per legge.
Così deciso in Locri, il 15 luglio 2025.
Il Giudice
Emanuele Deidda
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
- SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona giudice, dott.
Emanuele Deidda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 197/2024 R.G.A.C., promossa
DA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Ruva ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- ATTORE -
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Bavasso;
- CONVENUTA -
E
(C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria;
- CONVENUTO -
OGGETTO: Opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
11080202400010154000.
CONCLUSIONI: formulate in atti, precisate mediante deposito telematico di memoria ex art 189 cpc;
la causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza del
11 giugno 2025 a mezzo di trattazione scritta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO:
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
11080202400010154000, notificatagli in data 12.02.2024, con la quale l'
[...]
(di seguito, preannunciava l'iscrizione del fermo Controparte_1 CP_3 su un proprio autoveicolo a fronte di un debito complessivo di euro 103.851,66.
L'opposizione è stata limitata alla sola cartella di pagamento n.
11020170015390182000, per un importo di euro 434,41, relativa a sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro (anno di riferimento 2014), irrogate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino (di seguito, ITL), e asseritamente notificata in data 16.05.2017.
A fondamento della propria domanda, l'opponente ha eccepito:
- La prescrizione quinquennale del credito, ai sensi dell'art. 28 della L. 689/1981, essendo decorso un lasso temporale superiore a cinque anni tra la data di presunta notifica della cartella (16.05.2017) e la notifica della comunicazione di fermo
(12.02.2024), in assenza di validi atti interruttivi.
- L'omessa notifica del verbale di accertamento presupposto alla cartella esattoriale, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi per inesistenza del titolo.
Si sono costituiti in giudizio entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L' ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità per tardività della CP_3 doglianza relativa all'omessa notifica della cartella. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, deducendo di aver notificato atti interruttivi, segnatamente gli avvisi di intimazione n. 11020199026765456000 in data 03.12.2019 e n. 11020229013084600000 in data 06.09.2022. Ha, inoltre, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla contestata omessa notifica del verbale presupposto, da ascriversi alla esclusiva responsabilità dell'ente creditore.
L'ITL, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato , ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia
Tributaria, l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di autonomia dell'atto opposto e la tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. Nel merito, ha dedotto la decadenza dell'opponente dalla possibilità di far valere vizi relativi all'atto presupposto, stante la mancata impugnazione della prodromica ordinanza- ingiunzione n. 1296/2014, ritualmente notificata. Ha infine contestato la fondatezza delle domande, ricostruendo l'iter procedimentale e producendo la relativa documentazione.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
11.06.2025, con concessione dei termini ex art. 189 cpc.
DIRITTO
1. SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI E PREGIUDIZIALI
Le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dall'ITL sono infondate e devono essere disattese.
1.1. Sulla giurisdizione.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, la giurisdizione sulla presente controversia appartiene al giudice ordinario. L'oggetto del contendere è un'opposizione a un atto di riscossione coattiva (comunicazione di fermo) fondato su una cartella esattoriale emessa per sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro. In tali ipotesi, la giurisdizione è devoluta al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro o, come nel caso di specie, in funzione di giudice ordinario, a seconda della natura della sanzione. La competenza del giudice tributario è limitata ai crediti di natura, appunto, tributaria. La giurisprudenza è pacifica nell'affermare che per le sanzioni amministrative, anche se irrogate in materia di lavoro ma non connesse a omissioni contributive, la giurisdizione spetta al giudice ordinario (Tribunale Ordinario Reggio di Calabria, sez. 1, sentenza n.
65/2019 [Tribunale Ordinario Reggio di Calabria, sez. 1, sentenza n. 65/2019];
Tribunale Ordinario Reggio di Calabria, sez. 1, sentenza n. 1641/2016 [Tribunale
Ordinario Reggio di Calabria, sez. 1, sentenza n. 1641/2016]).
1.2. Sull'autonoma impugnabilità della comunicazione di fermo.
È del pari infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per difetto di autonoma impugnabilità dell'atto. Secondo un orientamento ormai consolidato, il preavviso di fermo amministrativo è un atto autonomamente impugnabile, in quanto costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della specifica pretesa dell'amministrazione, facendo sorgere in capo al medesimo l'interesse, ex art. 100 c.p.c., a un controllo giurisdizionale sulla legittimità sostanziale di tale pretesa (Tribunale Di Napoli, Sentenza n.105 del 7 Gennaio
2025 - Tribunale di Reggio Calabria, sentenza n. 222/2017).
1.3. Sulla qualificazione della domanda e sulla tempestività.
L'opposizione in esame cumula diverse doglianze, che devono essere qualificate distintamente. La censura relativa all'omessa notifica dell'atto presupposto (il verbale di accertamento) e quella relativa alla prescrizione del credito attengono al diritto dell'ente di procedere ad esecuzione forzata. Tali doglianze configurano un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., in quanto con esse si contesta l'esistenza stessa del diritto di credito o, comunque, il diritto di agire 'in executivis'. Tale tipo di opposizione non è soggetta ad alcun termine di decadenza e può essere proposta in ogni tempo, fino alla conclusione della procedura esecutiva (Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, sentenza n.
1262/2019 – e sentenza n. 222/2017. Pertanto, l'eccezione di tardività sollevata dall'ITL, fondata sulla presunta violazione del termine di 20 giorni di cui all'art. 617
c.p.c., è inconferente e va rigettata.
2. NEL MERITO
L'opposizione è infondata nel merito.
2.1. Sull'omessa notifica del verbale presupposto e sulla decadenza.
L'opponente lamenta la mancata notifica del verbale di accertamento che ha dato origine alla pretesa creditoria. Tale doglianza è, tuttavia, inammissibile per intervenuta decadenza. Come documentato dall'ITL, la pretesa sanzionatoria è stata formalizzata nell'ordinanza-ingiunzione n. 1296/2014, notificata al Sig. Pt_1 in data 23.10.2014. Tale atto, costituendo titolo esecutivo, doveva essere impugnato nei termini di legge (all'epoca, 30 giorni ex art. 22 L. 689/81). La mancata opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ha reso il credito in essa contenuto definitivo e irretrattabile, sanando eventuali vizi del procedimento di formazione della pretesa, inclusa la dedotta omissione della notifica dell'atto prodromico. Ne consegue che ogni contestazione relativa al merito della pretesa e alla regolarità degli atti antecedenti l'ordinanza-ingiunzione è ormai preclusa (Cass.
Sez. Unite n. 22082/2017).
2.2. Sulla prescrizione del credito.
L'eccezione di prescrizione, pur ammissibile, è infondata. Il diritto alla riscossione delle somme dovute per sanzioni amministrative si prescrive, ai sensi dell'art. 28 della L. 689/1981, nel termine di cinque anni. Tale termine, tuttavia, è suscettibile di interruzione mediante la notifica di atti della riscossione.
Nel caso di specie, la sequenza degli atti, come provata documentalmente in giudizio dall' dimostra la costante interruzione del termine prescrizionale. CP_3
L'ordinanza-ingiunzione è stata notificata il 23.10.2014.
La cartella di pagamento n. 11020170015390182000 è stata notificata in data
16.05.2017, e quindi ben prima del decorso del quinquennio dalla notifica dell'ordinanza. Tale atto ha validamente interrotto la prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine quinquennale.
Successivamente, l' ha notificato l'avviso di intimazione n. CP_3
11020199026765456000 in data 03.12.2019, ancora una volta entro il quinquennio dalla notifica della cartella. Anche tale atto ha prodotto effetto interruttivo.
Infine, risulta notificato un ulteriore avviso di intimazione (n.
11020229013084600000) in data 06.09.2022, entro i cinque anni dal precedente avviso.
La comunicazione preventiva di fermo, notificata il 12.02.2024, è stata quindi emessa quando il termine quinquennale, decorrente dall'ultimo atto interruttivo
(06.09.2022), non era affatto spirato. L'onere della prova della regolare notifica degli atti interruttivi, gravante sull'agente della riscossione, è stato assolto mediante produzione documentale non specificamente e ritualmente contestata dall'opponente. Come statuito dalla giurisprudenza, “l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi (e le ragioni) della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Tribunale di Reggio di Calabria, sentenza n. 65/2019). Nel caso di specie, le contestazioni dell'opponente sono rimaste generiche.
In conclusione, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
3. SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e dovrebbero, in linea di principio, essere poste a carico dell'attore. Tuttavia, si ravvisano giusti motivi per disporne una parziale riduzione. In primo luogo, la complessità delle questioni giuridiche trattate, relative all'intreccio tra diverse forme di opposizione, termini di prescrizione e decadenza, e questioni di giurisdizione, ha reso non del tutto ingiustificata l'iniziativa giudiziaria dell'opponente. In secondo luogo, si deve tener conto della condotta processuale dell' la quale, come eccepito dall'attore, ha inizialmente CP_3 depositato documentazione non pertinente alla causa in oggetto, ingenerando confusione e un'inutile attività difensiva di controparte. Tali circostanze, valutate nel loro complesso, giustificano una riduzione delle spese liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento (cause di valore indeterminabile di bassa complessità).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sig. nei confronti dell' Parte_1 [...]
e dell' , ogni Controparte_1 Controparte_2 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione in quanto infondata.
2) Condanna il Sig. al pagamento delle spese di lite in favore delle Parte_1 parti convenute, che liquida, già operata la riduzione per i motivi esposti, in:
- € 1.200,00 per compensi professionali in favore dell' Controparte_4
, oltre rimborso spese forfettario (10%), IVA e CPA come per legge.
[...]
- € 1.200,00 per compensi professionali in favore dell'
[...]
, oltre rimborso spese forfettario (10%), IVA e CPA Controparte_2 come per legge.
Così deciso in Locri, il 15 luglio 2025.
Il Giudice
Emanuele Deidda