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19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
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29 febbraio 2004
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22 marzo 2023
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Art. 2473.
(Recesso del socio).
L'atto costitutivo determina quando il socio puo' recedere dalla societa' e le relative modalita'. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di societa', alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione ((...)) alla eliminazione di una o piu' cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della societa' determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le societa' soggette ad attivita' di direzione e coordinamento.
Nel caso di societa' contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e puo' essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo puo' prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purche' non superiore ad un anno.
I soci che recedono dalla societa' hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine e' determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione e' compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte piu' diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.
Il rimborso delle partecipazioni per cui e' stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla societa'. Esso puo' avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora cio' non avvenga, il rimborso e' effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la societa' viene posta in liquidazione.
Il recesso non puo' essere esercitato e, se gia' esercitato, e' privo di efficacia, se la societa' revoca la delibera che lo legittima ovvero se e' deliberato lo scioglimento della societa'.
(Recesso del socio).
L'atto costitutivo determina quando il socio puo' recedere dalla societa' e le relative modalita'. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di societa', alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione ((...)) alla eliminazione di una o piu' cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della societa' determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le societa' soggette ad attivita' di direzione e coordinamento.
Nel caso di societa' contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e puo' essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo puo' prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purche' non superiore ad un anno.
I soci che recedono dalla societa' hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine e' determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione e' compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte piu' diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.
Il rimborso delle partecipazioni per cui e' stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla societa'. Esso puo' avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora cio' non avvenga, il rimborso e' effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la societa' viene posta in liquidazione.
Il recesso non puo' essere esercitato e, se gia' esercitato, e' privo di efficacia, se la societa' revoca la delibera che lo legittima ovvero se e' deliberato lo scioglimento della societa'.
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- 1. recesso socio srlhttps://www.brocardi.it/ · 280.22397
[…] nonché sugli argomenti che uno o...» Quesito Q202545150 (Articolo 2479 Codice Civile - Decisioni dei soci) «Vorrei approfondire la domanda che ho fatto a Brocardi AI: Chat ID: 10074 URL: https://ai.brocardi.it/chat/10074/ Sono socio( 33,3%) e direttore tecnico di una...» Consulenza legale Q202544184 (Articolo 2473 Codice Civile - Recesso del socio) «Per rispondere ai quesiti posti, occorrono alcune premesse di carattere normativo. L' art. 2473 del c.c. , al secondo comma, […] in quanto pienamente...» Consulenza legale Q201719715 (Articolo 2473 Codice Civile - Recesso del socio) «In primo luogo va osservato che, come previsto dal primo comma dell'art. 2473 c.c., […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Catania, sentenza 11/06/2024, n. 952Provvedimento: […] dopo il decorso del termine legale di preavviso di 180 giorni previsto dall'art. 2473 co. 2 c.c. […] può rendere privo di efficacia il recesso legittimamente esercitato dal socio vada individuato in quello massimo di gg.180 (pari al termine di preavviso previsto dal II comma dell'art.2473 cc) + ulteriori gg.180 (pari al termine massimo previsto dal IV comma dell'art.2473 cc entro cui deve essere eseguito il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso). […] sia sul piano patrimoniale che della composizione della compagine sociale ed esercitare consapevolmente la scelta tra le opzioni previste dai commi 4 e 5 dell'art. 2473 cod. civ.. […] tempestiva e produttiva dell'effetto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2473 c.c.Leggi di più...
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