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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2120/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati:
dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere
dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2120/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. PIERACCI PAOLO, per procura in Parte_1 atti;
APPELLANTE
nei confronti di
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
nonché
e e, per entrambe, quale mandataria Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, con il patrocinio dell'Avv. RANCHINO TOMMASO, per procura in atti;
[...]
INTERVENTRICI avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze n. 1966/2022, pubblicata il 28/06/2022
pagina 1 di 9 In data 26.9.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“L'Avv. PAOLO PIERACCI difensore della , visto il provvedimento di Parte_1 trattazione scritta dell'udienza precisa le conclusioni come segue:
accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1966/22, resa inter partes dal Tribunale di Firenze in persona del Giudice Unico dott.ssa
Francesca Romana Bisegna - R.G. n. 2857/19, pubblicata in data 28.06.2022 notificata in data 19.10.2022, rigettare tutte le domande svolte dalla ricorrente, con vittoria di spese e Controparte_5 compensi del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte interventrice:
“La scrivente difesa, nell'interesse di , quale mandataria di e Controparte_4 Controparte_2 CP_3 si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio
[...]
d'appello, ed ivi “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione In via principale - rigettare l'appello proposto dalla per l'effetto confermare Parte_1 la sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio, oltre accessori”, facendo proprie altresì tutte le difese della Cedente contenute nella comparsa di quest'ultima Controparte_6 per la fase inibitoria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1966/2022 pubblicata il 28/06/2022, il Tribunale di Firenze ha così deciso: - in accoglimento della domanda di parte attrice e, per effetto dell'intervenuta risoluzione di diritto in data
22.2.2018, ex art. 21 delle condizioni generali del contratto e art. 1456 c.c., del contratto di locazione finanziaria concluso tra le parti (contratto n. 5543737/001), condanna al rilascio Parte_2 immediato, in favore di , liberi e vuoti di persone e cose, delle seguenti unità immobiliari Controparte_1 site in Via Norvegia – Cascina (PI) (c/o Centro Commerciale Direzione Galileo) identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Cascina con il foglio 43:
- particella 758, sub. 19, categoria C/1, fondo commerciale (Piano T)
- particella 758, sub. 20, categoria C/1, fondo commerciale (Piano T)
- particella 758, sub. 36, categoria A/10, ufficio (Piano 1)
- particella 758, sub. 37, categoria A/10, ufficio (Piano 1)
- particella 758, sub. 49, categoria C/6, posti auto (Piano S1)
così come meglio descritto nell'atto di compravendita dell'8.04.2009 (Rep. 94.068 – Racc. 15.003) ai rogiti
pagina 2 di 9 del Notaio di Cascina;
Persona_1
- condanna la parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese processuali che liquida nella somma di euro 7.795,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15
%, oltre IVA e CPA come per legge”.
Dispositivo, recante errore materiale, successivamente corretto con ordinanza del 21.9.2022, come di seguito: “A correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza del Tribunale di
Firenze n. 1966 emessa e pubblicata il 28.06.2022 (RG n. 2857/2019), dispone che ove, nel dispositivo, a pag. 5 è scritto ” sia invece correttamente letto: Parte_2 Parte_1
(P.I. – C.F. )”. P.IVA_1 P.IVA_2
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda, promossa da: già Controparte_5 [...]
già e delle cui ragioni sono oggi cessionarie CP_7 Controparte_1 Controparte_2
e , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., innanzi al Tribunale di Firenze, al fine di ottenere Controparte_3 la riconsegna del complesso di immobili, posti nel Centro Commerciale Direzione Galileo, via Norvegia in Cascina (PI), identificati catastalmente in atti, previo accertamento dell' intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing intercorso originariamente tra e Controparte_7 Parte_1 del 26 marzo 2009, avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 21 delle CGC e dell'art. 1456 c.c..
Incardinato il contraddittorio si costituiva l'utilizzatrice deducendo che era pacifico che il complesso immobiliare in parola era stato concesso in locazione finanziaria ad essa - di aver riscattato Parte_1
in data 22.9.2011 una parte di tale complesso immobiliare, poi ceduto a terzi;
- che il contratto di locazione finanziaria in data 23.2.2016 era stato rinegoziato con proroga della durata fino al 01.04.2028; - che era altresì pacifico che dal 01.02.2017 la conduttrice non aveva corrisposto i canoni di locazione, motivo per cui aveva comunicato, in data 22.02.2018, la volontà di avvalersi della clausola Controparte_5
risolutiva di cui all'art. 21 delle condizioni generali di contratto. Sosteneva pertanto l'appellante l'impossibilità della restituzione sia perché , dopo l'intervenuto recesso aveva tenuto un CP_5
comportamento non conforme al diritto e profondamente scorretto avendo agito in dispregio di quanto previsto dalla legge 124/17 all'art. 1 commi 136-140, applicabile al caso, per non avere l'Istituto di credito, preliminarmente provveduto, a riallocare il bene sul mercato nei 20 giorni dalla dichiarata risoluzione del
22 febbraio 2018, sia perché il residuo complesso immobiliare era stato locato a terzi per cui era legittimamente occupato da quattro conduttori, non morosi.
Nel corso del giudizio, subentrava alla ricorrente in Controparte_1 Controparte_5 quanto incorporante per fusione.
Disposto il mutamento di rito e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., co. VI, la causa, senza pagina 3 di 9 ulteriore istruttoria, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., veniva decisa come innanzi.
Il Tribunale, ha deciso come da motivazione, che per comodità di esposizione, si riporta testualmente, per quanto ancora rileva i fini del giudizio:
“[…] Si osserva che, in via principale, è stata proposta solo domanda di restituzione dell'immobile avanzata dalla società senza alcuna richiesta di condanna al pagamento dei Controparte_5 canoni di locazione non versati. A fronte di tale domanda, pur avendo confermato che già dal 2017 essa è rimasta inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni, la convenuta ha invocato il rigetto della domanda di parte attrice per difetto di buona fede, consistito anche nel non essersi attivata per riallocare il bene, nonché per difetto di accoglimento della domanda di risoluzione, essendo stati i beni concessi in locazione a terzi.
Parte ricorrente ha eccepito la inammissibilità per tardività della costituzione della resistente, ma tale eccezione non può essere accolta, dal momento che non risultano proposte domande riconvenzionali da parte di Parte_1
Giova quindi osservarsi innanzitutto che non vi è stata contestazione sulla circostanza del mancato pagamento dei canoni di locazione da parte dell'utilizzatrice che dall'estratto conto (doc. n. 6 fascicolo di parte attrice) risulta risalire a 2017 ed ammontava ad euro 90.656,83 al giugno 2018.
Nel febbraio 2018 è pacifico che la concedente si sia avvalsa della clausola risolutiva espressa, prevista dall'art. 21 delle condizioni generali di contratto, mediante la comunicazione datata febbraio 2018 (v. doc. 7 di parte attrice) e la cui ricezione a mezzo pec (doc. 11 di parte attrice) non è stata contestata da parte convenuta.
Ciò posto, le parti, in effetti, hanno convenuto, per il caso di inadempimento totale o parziale, anche ad una sola delle obbligazioni assunte dall'utilizzatore, tra le altre, con l'art. 4 delle condizioni generali di contratto, relativo al pagamento del corrispettivo della locazione finanziaria, che la concedente aveva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (v. art. 21 condizioni generali contratto di locazione finanziaria prodotto da entrambe le parti).
Inoltre, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez. Un. N. 13533/2001; Cass. 3373/2010). Fatta tale premessa, deve anche aggiungersi che il principio espresso dall'art. 2697 c.c. va coordinato con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. che, nel presente giudizio, assume un rilievo specifico rispetto al mancato adempimento, da parte della utilizzatrice, della obbligazione dell'obbligo di pagamento dei canoni mensili, come da documentazione di parte attrice non contestata.
In assenza di contestazioni o di eccezioni ex art. 1460 c.c., quindi, deve rilevarsi che la domanda di parte attrice di condanna alla restituzione dell'immobile è fondata e deve essere accolta: difatti, sino alla conclusione del giudizio ed al deposito degli scritti difensivi conclusionali, parte convenuta non ha neppure dedotto di aver restituito l'immobile.
A tale mancata restituzione pur in presenza di valida risoluzione del contratto, per quanto fin qui indicato, consegue altresì il rigetto della eccezione di parte convenuta secondo cui la concedente avrebbe dovuto attivarsi per la immediata riallocazione del bene sul mercato, atteso che la allocazione presuppone la disponibilità del bene oggetto del contratto di leasing, disponibilità pacificamente assente in capo alla concedente.
Parimenti infondata è risultata, anche dopo il mutamento del rito, la ulteriore eccezione di parte convenuta, avente ad oggetto la inattuabilità della semplice restituzione del bene in quanto il compendio pagina 4 di 9 è legittimamente occupato da quattro conduttori che pagano regolarmente i canoni.
Al riguardo, resta assorbita ogni questione in ordine alla inammissibilità di tale attività di concessione in locazione da parte di sol che si rilevi come neppure dopo il disposto Parte_2 mutamento di rito la convenuta ha provveduto a depositare i contratti di locazioni richiamati negli scritti difensivi: in assenza di prova documentale delle locazioni solo richiamate e in assenza di indicazione del contratto, sua data di stipula e nominativo del conduttore, neppure può operare il principio di non contestazione invocato dalla convenuta, trattandosi di principio destinato ad operare solo in presenza di precise deduzioni in ordine ai fatti di cui si chiede di ritenere operato il riconoscimento per non contestazione.
Peraltro, come già rilevato, la ricorrente ha agito ex art. 702 bis c.p.c. per Controparte_5 la sola restituzione dell'immobile oggetto del contratto, posto che gli aspetti economici potranno essere definiti soltanto al momento in cui l'immobile oggetto del contratto verrà riconsegnato e poi venduto: in assenza di consegna, in altri termini, non vi è spazio neppure in via astratta per l'accoglimento della eccezione svolta.
In conclusione, la domanda attorea è fondata e le eccezioni non possono essere condivise […].
Con atto di citazione, regolarmente notificato, , (di seguito Parte_1 anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, Controparte_1
(di seguito anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza con un unico motivo di appello:
1. Erroneità della decisione per non avere il Giudice di primo grado correttamente interpretato e applicato quanto previsto dalla legge 124/17 all'art. 1 commi 136-140, in ordine alla risoluzione contrattuale intervenuta.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata.
Radicatosi il contraddittorio, , pur ritualmente citata restava contumace. Controparte_1
Interveniva nel giudizio, quale mandataria di Controparte_4 Controparte_2 in qualità di cessionaria di e ) e Controparte_1 Controparte_8 CP_3
[(in forza degli impegni previsti da un contratto di cessione di rapporti giuridici e beni concluso in data
[...]
2 dicembre 2022 ( "Contratto di Cessione Rapporti") tra la la e le Controparte_2 Controparte_3 ed ] che ha contestato, perché infondate, le Controparte_9 Controparte_10 censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
Con ordinanza del 24.01.2023, questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 26.09.2024 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 5 di 9 ***
Rilevasi, prima di scrutinare i motivi d'appello, che la sentenza è stata impugnata solo parzialmente per cui si è formato un giudicato interno, per intervenuta acquiescenza, sull'accertato inadempimento della per mancato pagamento dei canoni di locazione e sull'accertata legittimità della Parte_1 risoluzione del contratto di leasing ex art 21 CGC.
L'appellante, sostanzialmente, si limitata a censurare un'erronea interpretazione e applicazione della legge n. 124/2017, laddove il primo Giudice avrebbe considerato prioritaria la riconsegna del bene rispetto alla procedura di valutazione e allocazione del bene sul mercato, disciplinata dall' art. 1 di detta legge al comma 139.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
L'appellante ha impugnato la decisione laddove si afferma ( a pag. 4\5 sent.) “In assenza di contestazioni o di eccezioni ex art. 1460 c.c., quindi, deve rilevarsi che la domanda di parte attrice di condanna alla restituzione dell'immobile è fondata e deve essere accolta: difatti, sino alla conclusione del giudizio ed al deposito degli scritti difensivi conclusionali, parte convenuta non ha neppure dedotto di aver restituito l'immobile. A tale mancata restituzione pur in presenza di valida risoluzione del contratto, per quanto fin qui indicato, consegue altresì il rigetto della eccezione di parte convenuta secondo cui la concedente avrebbe dovuto attivarsi per la immediata riallocazione del bene sul mercato, atteso che la allocazione presuppone la disponibilità del bene oggetto del contratto di leasing, disponibilità pacificamente assente in capo alla concedente”.
Il costrutto argomentativo dell'appellante sull'errore del Tribunale è incentrato quindi all'interpretazione dei due commi, 138 e 139, dell'art.1, ove sostiene (cfr. pagg 8\9 atto di appello) che
:” Il Giudice di prime cure ha ritenuto, errando nella prospettiva di chi scrive, che il comma 139 dell'art. 1 della L. 124/17 non si applichi in quanto vi sarebbe in primis il diritto alla restituzione previsto al comma
138, ma sbaglia perché il comma 139 esordisce dicendo che: “ai fini di cui al comma 138 ….” e quindi anche
e quindi anche ai fini della corretta restituzione occorre mettere in atto la procedura per la ricollocazione sul mercato del bene ai corretti valori. La stessa legge prevede un termine molto ristretto di venti giorni dalla data di risoluzione per avviare tale procedura, termine evidentemente incompatibile con la prioritaria restituzione del bene. Per non dire poi delle problematiche connesse ai contratti di locazione in essere che impongono di gestire l'immobile in termini di rapporti con i conduttori che, come specificato nel corso del processo di primo grado, legittimamente svolgono le proprie attività all'interno del complesso immobiliare”.
Il motivo è infondato;
le censure mosse alla decisione dall'appellante non scalfiscono la correttezza logico-giuridica del nucleo argomentativo della stessa che non ha censurato quanto affermato dal
Tribunale in modo esaustivo e preliminare sull'accertato grave inadempimento dell'utilizzatrice, sulla pagina 6 di 9 legittimità della risoluzione del contratto di leasing prima ancora della mancata riconsegna dell'immobile.
Rilevasi ulteriormente che l'impugnazione risulta incongrua rispetto alla decisione anche laddove non tiene in conto quanto affermato dal primo Giudice a pag. 5 della sentenza laddove ha evidenziato che l'oggetto della controversia atteneva alla sola restituzione dell'immobile oggetto del contratto di leasing.
Ragion per cui gli aspetti economici (e quindi la valutazione economica del complesso immobiliare) non sono stati oggetto del giudizio instaurato dalla proprio perché tali aspetti si sarebbero potuti CP_11 definire soltanto al momento in cui l'immobile oggetto del contratto fosse stato riconsegnato e poi venduto, per cui il Tribunale ha affermato che neppure in via astratta avrebbe potuto accogliere l'eccezione formulata dall'utilizzatrice, mancando la riconsegna del bene.
La mancata richiesta dei canoni scaduti e ancora da scadere rende la questione della ricollocazione del bene riproposta dall'appellante, come motivo d'impugnazione, alquanto ultronea, difettando un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di essa appellante.
In ogni caso anche volendo ritenere l'impugnazione ammissibile, la stessa risulta comunque infondata nel merito.
Che l'interpretazione della norma data da parte appellante non sia condivisibile emerge da quanto disposto dall'art. 1 comma 138 L. n. 124/2017: “In caso di risoluzione del contratto per
l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonche' le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene e' inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore
a norma del periodo precedente.
Quindi il Legislatore tutela, a ben vedere, due interessi diversi: - quello del concedente all'integrale recupero del finanziamento nei limiti del proprio credito previo la restituzione del bene da ricollocare sul mercato;
- quello dell'utilizzatore a che il concedente medesimo non consegua un'indebita locupletazione per effetto del suo inadempimento, in modo che il concedente stesso non ottenga un ricavo maggiore rispetto a quello che avrebbe conseguito dalla regolare esecuzione del rapporto.
Orbene, appare quindi di estrema evidenza che il presupposto di cui al comma 139, laddove si prevede un procedimento celere per la vendita del bene e se ne disciplina le modalità, sia comunque pagina 7 di 9 subordinato alla preventiva restituzione del bene stesso per quanto chiaramente espresso dal precedente comma 138.
Si aggiunga che il Legislatore non ha previsto alcuna sanzione ove non venga rispettato il termine di cui al predetto comma: semmai in futuro l' autonomia le parti potrà prevedere una penale per il ritardo della collocazione del bene, ma si evidenzia sempre che la causa del ritardo, come nella fattispecie, non dipenda da causa imputabile all'utilizzatore stesso.
Il Legislatore con le previsioni del comma 139 non ha creato alcuna sorta di diritto di ritenzione sul bene da parte dell'utilizzatore in caso di risoluzione del contratto, come vorrebbe far intendere la Pt_1
.
[...]
La previsione di cui comma 139 dell'art. 1 della L. n. 124/2017 disponendo che, in via generale, nella procedura di vendita o ricollocazione del bene il concedente si dovrà attenere a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità, adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore, non detta sanzioni, né regolamenta i casi in cui la vendita o la diversa collocazione del bene, conseguente alla risoluzione del contratto di leasing, non intervenga per un lasso considerevole di tempo, ovvero ancora sia di fatto inattuabile o del tutto diseconomica.
Partendo da tale inevitabile premessa, è evidente che la mancata restituzione del bene e quindi la sua mancata ricollocazione sul mercato è ascrivibile unicamente a responsabilità della Controparte_12
Quanto alla sola accennata problematica sostenuta da connessa ai contratti di Parte_1 locazione in essere, che secondo l'appellante, renderebbero inattuabile la consegna del bene, si ritiene che il Tribunale abbia motivato in modo corretto il rigetto di tale eccezione, laddove ha sottolineato che neppure in seguito al mutamento di rito la aveva provato documentalmente tale Parte_1 situazione, solo allegata;
ragion per cui mancando dati certi quali la data della stipula dei contratti e i nominativi dei conduttori sicuramente l'invocato principio della non contestazione sollevato dalla Pt_1
non poteva trovare ingresso.
[...]
Orbene, rispetto a tale corretta ratio decidendi l'appellante omette qualsiasi specifica motivazione volta a scalfire la decisione rendendo così l'impugnazione infondata.
In sintesi e conclusione per quanto dichiarato da il bene allo stato non risulta CP_13 ancora consegnato, per cui persistendo il grave inadempimento la sentenza va confermata e l'appello respinto.
In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio, che riveste complessità lieve, le spese processuali del presente grado devono essere poste a carico di
[...]
, e in favore di quale mandataria di Controparte_14 Controparte_4 Controparte_2
pagina 8 di 9 e nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al Controparte_3 valore effettivo della controversia ( indeterminabile complessità bassa) e all'attività svolta, con applicazione delle aliquote medie, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio .
Sussistono altresì i presupposti per il raddoppio, a carico di parte appellante, del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto , nei confronti di Parte_1 con l'intervento quale mandataria di Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2
e di avverso la sentenza n. 1966/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e
[...] Controparte_3 pubblicata il 28/06/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- Respinge l'appello e conferma la sentenza gravata.
- Condanna al pagamento delle spese processuali del grado a favore di Parte_1 [...]
(quale mandataria di e liquidate in complessivi CP_4 Controparte_2 Controparte_3
€ 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre 15% per spese forfettarie ed accessori di legge;
- Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante;
- Dispone infine che in caso di divulgazione della presente sentenza fuori dell'ambito strettamente processuale siano eliminati i dati identificativi personali ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, camera di consiglio del 9.01.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati:
dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere
dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2120/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. PIERACCI PAOLO, per procura in Parte_1 atti;
APPELLANTE
nei confronti di
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
nonché
e e, per entrambe, quale mandataria Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, con il patrocinio dell'Avv. RANCHINO TOMMASO, per procura in atti;
[...]
INTERVENTRICI avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze n. 1966/2022, pubblicata il 28/06/2022
pagina 1 di 9 In data 26.9.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“L'Avv. PAOLO PIERACCI difensore della , visto il provvedimento di Parte_1 trattazione scritta dell'udienza precisa le conclusioni come segue:
accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1966/22, resa inter partes dal Tribunale di Firenze in persona del Giudice Unico dott.ssa
Francesca Romana Bisegna - R.G. n. 2857/19, pubblicata in data 28.06.2022 notificata in data 19.10.2022, rigettare tutte le domande svolte dalla ricorrente, con vittoria di spese e Controparte_5 compensi del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte interventrice:
“La scrivente difesa, nell'interesse di , quale mandataria di e Controparte_4 Controparte_2 CP_3 si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio
[...]
d'appello, ed ivi “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione In via principale - rigettare l'appello proposto dalla per l'effetto confermare Parte_1 la sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio, oltre accessori”, facendo proprie altresì tutte le difese della Cedente contenute nella comparsa di quest'ultima Controparte_6 per la fase inibitoria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1966/2022 pubblicata il 28/06/2022, il Tribunale di Firenze ha così deciso: - in accoglimento della domanda di parte attrice e, per effetto dell'intervenuta risoluzione di diritto in data
22.2.2018, ex art. 21 delle condizioni generali del contratto e art. 1456 c.c., del contratto di locazione finanziaria concluso tra le parti (contratto n. 5543737/001), condanna al rilascio Parte_2 immediato, in favore di , liberi e vuoti di persone e cose, delle seguenti unità immobiliari Controparte_1 site in Via Norvegia – Cascina (PI) (c/o Centro Commerciale Direzione Galileo) identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Cascina con il foglio 43:
- particella 758, sub. 19, categoria C/1, fondo commerciale (Piano T)
- particella 758, sub. 20, categoria C/1, fondo commerciale (Piano T)
- particella 758, sub. 36, categoria A/10, ufficio (Piano 1)
- particella 758, sub. 37, categoria A/10, ufficio (Piano 1)
- particella 758, sub. 49, categoria C/6, posti auto (Piano S1)
così come meglio descritto nell'atto di compravendita dell'8.04.2009 (Rep. 94.068 – Racc. 15.003) ai rogiti
pagina 2 di 9 del Notaio di Cascina;
Persona_1
- condanna la parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese processuali che liquida nella somma di euro 7.795,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15
%, oltre IVA e CPA come per legge”.
Dispositivo, recante errore materiale, successivamente corretto con ordinanza del 21.9.2022, come di seguito: “A correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza del Tribunale di
Firenze n. 1966 emessa e pubblicata il 28.06.2022 (RG n. 2857/2019), dispone che ove, nel dispositivo, a pag. 5 è scritto ” sia invece correttamente letto: Parte_2 Parte_1
(P.I. – C.F. )”. P.IVA_1 P.IVA_2
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda, promossa da: già Controparte_5 [...]
già e delle cui ragioni sono oggi cessionarie CP_7 Controparte_1 Controparte_2
e , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., innanzi al Tribunale di Firenze, al fine di ottenere Controparte_3 la riconsegna del complesso di immobili, posti nel Centro Commerciale Direzione Galileo, via Norvegia in Cascina (PI), identificati catastalmente in atti, previo accertamento dell' intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing intercorso originariamente tra e Controparte_7 Parte_1 del 26 marzo 2009, avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 21 delle CGC e dell'art. 1456 c.c..
Incardinato il contraddittorio si costituiva l'utilizzatrice deducendo che era pacifico che il complesso immobiliare in parola era stato concesso in locazione finanziaria ad essa - di aver riscattato Parte_1
in data 22.9.2011 una parte di tale complesso immobiliare, poi ceduto a terzi;
- che il contratto di locazione finanziaria in data 23.2.2016 era stato rinegoziato con proroga della durata fino al 01.04.2028; - che era altresì pacifico che dal 01.02.2017 la conduttrice non aveva corrisposto i canoni di locazione, motivo per cui aveva comunicato, in data 22.02.2018, la volontà di avvalersi della clausola Controparte_5
risolutiva di cui all'art. 21 delle condizioni generali di contratto. Sosteneva pertanto l'appellante l'impossibilità della restituzione sia perché , dopo l'intervenuto recesso aveva tenuto un CP_5
comportamento non conforme al diritto e profondamente scorretto avendo agito in dispregio di quanto previsto dalla legge 124/17 all'art. 1 commi 136-140, applicabile al caso, per non avere l'Istituto di credito, preliminarmente provveduto, a riallocare il bene sul mercato nei 20 giorni dalla dichiarata risoluzione del
22 febbraio 2018, sia perché il residuo complesso immobiliare era stato locato a terzi per cui era legittimamente occupato da quattro conduttori, non morosi.
Nel corso del giudizio, subentrava alla ricorrente in Controparte_1 Controparte_5 quanto incorporante per fusione.
Disposto il mutamento di rito e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., co. VI, la causa, senza pagina 3 di 9 ulteriore istruttoria, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., veniva decisa come innanzi.
Il Tribunale, ha deciso come da motivazione, che per comodità di esposizione, si riporta testualmente, per quanto ancora rileva i fini del giudizio:
“[…] Si osserva che, in via principale, è stata proposta solo domanda di restituzione dell'immobile avanzata dalla società senza alcuna richiesta di condanna al pagamento dei Controparte_5 canoni di locazione non versati. A fronte di tale domanda, pur avendo confermato che già dal 2017 essa è rimasta inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni, la convenuta ha invocato il rigetto della domanda di parte attrice per difetto di buona fede, consistito anche nel non essersi attivata per riallocare il bene, nonché per difetto di accoglimento della domanda di risoluzione, essendo stati i beni concessi in locazione a terzi.
Parte ricorrente ha eccepito la inammissibilità per tardività della costituzione della resistente, ma tale eccezione non può essere accolta, dal momento che non risultano proposte domande riconvenzionali da parte di Parte_1
Giova quindi osservarsi innanzitutto che non vi è stata contestazione sulla circostanza del mancato pagamento dei canoni di locazione da parte dell'utilizzatrice che dall'estratto conto (doc. n. 6 fascicolo di parte attrice) risulta risalire a 2017 ed ammontava ad euro 90.656,83 al giugno 2018.
Nel febbraio 2018 è pacifico che la concedente si sia avvalsa della clausola risolutiva espressa, prevista dall'art. 21 delle condizioni generali di contratto, mediante la comunicazione datata febbraio 2018 (v. doc. 7 di parte attrice) e la cui ricezione a mezzo pec (doc. 11 di parte attrice) non è stata contestata da parte convenuta.
Ciò posto, le parti, in effetti, hanno convenuto, per il caso di inadempimento totale o parziale, anche ad una sola delle obbligazioni assunte dall'utilizzatore, tra le altre, con l'art. 4 delle condizioni generali di contratto, relativo al pagamento del corrispettivo della locazione finanziaria, che la concedente aveva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (v. art. 21 condizioni generali contratto di locazione finanziaria prodotto da entrambe le parti).
Inoltre, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez. Un. N. 13533/2001; Cass. 3373/2010). Fatta tale premessa, deve anche aggiungersi che il principio espresso dall'art. 2697 c.c. va coordinato con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. che, nel presente giudizio, assume un rilievo specifico rispetto al mancato adempimento, da parte della utilizzatrice, della obbligazione dell'obbligo di pagamento dei canoni mensili, come da documentazione di parte attrice non contestata.
In assenza di contestazioni o di eccezioni ex art. 1460 c.c., quindi, deve rilevarsi che la domanda di parte attrice di condanna alla restituzione dell'immobile è fondata e deve essere accolta: difatti, sino alla conclusione del giudizio ed al deposito degli scritti difensivi conclusionali, parte convenuta non ha neppure dedotto di aver restituito l'immobile.
A tale mancata restituzione pur in presenza di valida risoluzione del contratto, per quanto fin qui indicato, consegue altresì il rigetto della eccezione di parte convenuta secondo cui la concedente avrebbe dovuto attivarsi per la immediata riallocazione del bene sul mercato, atteso che la allocazione presuppone la disponibilità del bene oggetto del contratto di leasing, disponibilità pacificamente assente in capo alla concedente.
Parimenti infondata è risultata, anche dopo il mutamento del rito, la ulteriore eccezione di parte convenuta, avente ad oggetto la inattuabilità della semplice restituzione del bene in quanto il compendio pagina 4 di 9 è legittimamente occupato da quattro conduttori che pagano regolarmente i canoni.
Al riguardo, resta assorbita ogni questione in ordine alla inammissibilità di tale attività di concessione in locazione da parte di sol che si rilevi come neppure dopo il disposto Parte_2 mutamento di rito la convenuta ha provveduto a depositare i contratti di locazioni richiamati negli scritti difensivi: in assenza di prova documentale delle locazioni solo richiamate e in assenza di indicazione del contratto, sua data di stipula e nominativo del conduttore, neppure può operare il principio di non contestazione invocato dalla convenuta, trattandosi di principio destinato ad operare solo in presenza di precise deduzioni in ordine ai fatti di cui si chiede di ritenere operato il riconoscimento per non contestazione.
Peraltro, come già rilevato, la ricorrente ha agito ex art. 702 bis c.p.c. per Controparte_5 la sola restituzione dell'immobile oggetto del contratto, posto che gli aspetti economici potranno essere definiti soltanto al momento in cui l'immobile oggetto del contratto verrà riconsegnato e poi venduto: in assenza di consegna, in altri termini, non vi è spazio neppure in via astratta per l'accoglimento della eccezione svolta.
In conclusione, la domanda attorea è fondata e le eccezioni non possono essere condivise […].
Con atto di citazione, regolarmente notificato, , (di seguito Parte_1 anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, Controparte_1
(di seguito anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza con un unico motivo di appello:
1. Erroneità della decisione per non avere il Giudice di primo grado correttamente interpretato e applicato quanto previsto dalla legge 124/17 all'art. 1 commi 136-140, in ordine alla risoluzione contrattuale intervenuta.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata.
Radicatosi il contraddittorio, , pur ritualmente citata restava contumace. Controparte_1
Interveniva nel giudizio, quale mandataria di Controparte_4 Controparte_2 in qualità di cessionaria di e ) e Controparte_1 Controparte_8 CP_3
[(in forza degli impegni previsti da un contratto di cessione di rapporti giuridici e beni concluso in data
[...]
2 dicembre 2022 ( "Contratto di Cessione Rapporti") tra la la e le Controparte_2 Controparte_3 ed ] che ha contestato, perché infondate, le Controparte_9 Controparte_10 censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
Con ordinanza del 24.01.2023, questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 26.09.2024 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Rilevasi, prima di scrutinare i motivi d'appello, che la sentenza è stata impugnata solo parzialmente per cui si è formato un giudicato interno, per intervenuta acquiescenza, sull'accertato inadempimento della per mancato pagamento dei canoni di locazione e sull'accertata legittimità della Parte_1 risoluzione del contratto di leasing ex art 21 CGC.
L'appellante, sostanzialmente, si limitata a censurare un'erronea interpretazione e applicazione della legge n. 124/2017, laddove il primo Giudice avrebbe considerato prioritaria la riconsegna del bene rispetto alla procedura di valutazione e allocazione del bene sul mercato, disciplinata dall' art. 1 di detta legge al comma 139.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
L'appellante ha impugnato la decisione laddove si afferma ( a pag. 4\5 sent.) “In assenza di contestazioni o di eccezioni ex art. 1460 c.c., quindi, deve rilevarsi che la domanda di parte attrice di condanna alla restituzione dell'immobile è fondata e deve essere accolta: difatti, sino alla conclusione del giudizio ed al deposito degli scritti difensivi conclusionali, parte convenuta non ha neppure dedotto di aver restituito l'immobile. A tale mancata restituzione pur in presenza di valida risoluzione del contratto, per quanto fin qui indicato, consegue altresì il rigetto della eccezione di parte convenuta secondo cui la concedente avrebbe dovuto attivarsi per la immediata riallocazione del bene sul mercato, atteso che la allocazione presuppone la disponibilità del bene oggetto del contratto di leasing, disponibilità pacificamente assente in capo alla concedente”.
Il costrutto argomentativo dell'appellante sull'errore del Tribunale è incentrato quindi all'interpretazione dei due commi, 138 e 139, dell'art.1, ove sostiene (cfr. pagg 8\9 atto di appello) che
:” Il Giudice di prime cure ha ritenuto, errando nella prospettiva di chi scrive, che il comma 139 dell'art. 1 della L. 124/17 non si applichi in quanto vi sarebbe in primis il diritto alla restituzione previsto al comma
138, ma sbaglia perché il comma 139 esordisce dicendo che: “ai fini di cui al comma 138 ….” e quindi anche
e quindi anche ai fini della corretta restituzione occorre mettere in atto la procedura per la ricollocazione sul mercato del bene ai corretti valori. La stessa legge prevede un termine molto ristretto di venti giorni dalla data di risoluzione per avviare tale procedura, termine evidentemente incompatibile con la prioritaria restituzione del bene. Per non dire poi delle problematiche connesse ai contratti di locazione in essere che impongono di gestire l'immobile in termini di rapporti con i conduttori che, come specificato nel corso del processo di primo grado, legittimamente svolgono le proprie attività all'interno del complesso immobiliare”.
Il motivo è infondato;
le censure mosse alla decisione dall'appellante non scalfiscono la correttezza logico-giuridica del nucleo argomentativo della stessa che non ha censurato quanto affermato dal
Tribunale in modo esaustivo e preliminare sull'accertato grave inadempimento dell'utilizzatrice, sulla pagina 6 di 9 legittimità della risoluzione del contratto di leasing prima ancora della mancata riconsegna dell'immobile.
Rilevasi ulteriormente che l'impugnazione risulta incongrua rispetto alla decisione anche laddove non tiene in conto quanto affermato dal primo Giudice a pag. 5 della sentenza laddove ha evidenziato che l'oggetto della controversia atteneva alla sola restituzione dell'immobile oggetto del contratto di leasing.
Ragion per cui gli aspetti economici (e quindi la valutazione economica del complesso immobiliare) non sono stati oggetto del giudizio instaurato dalla proprio perché tali aspetti si sarebbero potuti CP_11 definire soltanto al momento in cui l'immobile oggetto del contratto fosse stato riconsegnato e poi venduto, per cui il Tribunale ha affermato che neppure in via astratta avrebbe potuto accogliere l'eccezione formulata dall'utilizzatrice, mancando la riconsegna del bene.
La mancata richiesta dei canoni scaduti e ancora da scadere rende la questione della ricollocazione del bene riproposta dall'appellante, come motivo d'impugnazione, alquanto ultronea, difettando un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di essa appellante.
In ogni caso anche volendo ritenere l'impugnazione ammissibile, la stessa risulta comunque infondata nel merito.
Che l'interpretazione della norma data da parte appellante non sia condivisibile emerge da quanto disposto dall'art. 1 comma 138 L. n. 124/2017: “In caso di risoluzione del contratto per
l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonche' le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene e' inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore
a norma del periodo precedente.
Quindi il Legislatore tutela, a ben vedere, due interessi diversi: - quello del concedente all'integrale recupero del finanziamento nei limiti del proprio credito previo la restituzione del bene da ricollocare sul mercato;
- quello dell'utilizzatore a che il concedente medesimo non consegua un'indebita locupletazione per effetto del suo inadempimento, in modo che il concedente stesso non ottenga un ricavo maggiore rispetto a quello che avrebbe conseguito dalla regolare esecuzione del rapporto.
Orbene, appare quindi di estrema evidenza che il presupposto di cui al comma 139, laddove si prevede un procedimento celere per la vendita del bene e se ne disciplina le modalità, sia comunque pagina 7 di 9 subordinato alla preventiva restituzione del bene stesso per quanto chiaramente espresso dal precedente comma 138.
Si aggiunga che il Legislatore non ha previsto alcuna sanzione ove non venga rispettato il termine di cui al predetto comma: semmai in futuro l' autonomia le parti potrà prevedere una penale per il ritardo della collocazione del bene, ma si evidenzia sempre che la causa del ritardo, come nella fattispecie, non dipenda da causa imputabile all'utilizzatore stesso.
Il Legislatore con le previsioni del comma 139 non ha creato alcuna sorta di diritto di ritenzione sul bene da parte dell'utilizzatore in caso di risoluzione del contratto, come vorrebbe far intendere la Pt_1
.
[...]
La previsione di cui comma 139 dell'art. 1 della L. n. 124/2017 disponendo che, in via generale, nella procedura di vendita o ricollocazione del bene il concedente si dovrà attenere a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità, adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore, non detta sanzioni, né regolamenta i casi in cui la vendita o la diversa collocazione del bene, conseguente alla risoluzione del contratto di leasing, non intervenga per un lasso considerevole di tempo, ovvero ancora sia di fatto inattuabile o del tutto diseconomica.
Partendo da tale inevitabile premessa, è evidente che la mancata restituzione del bene e quindi la sua mancata ricollocazione sul mercato è ascrivibile unicamente a responsabilità della Controparte_12
Quanto alla sola accennata problematica sostenuta da connessa ai contratti di Parte_1 locazione in essere, che secondo l'appellante, renderebbero inattuabile la consegna del bene, si ritiene che il Tribunale abbia motivato in modo corretto il rigetto di tale eccezione, laddove ha sottolineato che neppure in seguito al mutamento di rito la aveva provato documentalmente tale Parte_1 situazione, solo allegata;
ragion per cui mancando dati certi quali la data della stipula dei contratti e i nominativi dei conduttori sicuramente l'invocato principio della non contestazione sollevato dalla Pt_1
non poteva trovare ingresso.
[...]
Orbene, rispetto a tale corretta ratio decidendi l'appellante omette qualsiasi specifica motivazione volta a scalfire la decisione rendendo così l'impugnazione infondata.
In sintesi e conclusione per quanto dichiarato da il bene allo stato non risulta CP_13 ancora consegnato, per cui persistendo il grave inadempimento la sentenza va confermata e l'appello respinto.
In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio, che riveste complessità lieve, le spese processuali del presente grado devono essere poste a carico di
[...]
, e in favore di quale mandataria di Controparte_14 Controparte_4 Controparte_2
pagina 8 di 9 e nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al Controparte_3 valore effettivo della controversia ( indeterminabile complessità bassa) e all'attività svolta, con applicazione delle aliquote medie, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio .
Sussistono altresì i presupposti per il raddoppio, a carico di parte appellante, del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto , nei confronti di Parte_1 con l'intervento quale mandataria di Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2
e di avverso la sentenza n. 1966/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e
[...] Controparte_3 pubblicata il 28/06/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- Respinge l'appello e conferma la sentenza gravata.
- Condanna al pagamento delle spese processuali del grado a favore di Parte_1 [...]
(quale mandataria di e liquidate in complessivi CP_4 Controparte_2 Controparte_3
€ 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre 15% per spese forfettarie ed accessori di legge;
- Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante;
- Dispone infine che in caso di divulgazione della presente sentenza fuori dell'ambito strettamente processuale siano eliminati i dati identificativi personali ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, camera di consiglio del 9.01.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
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