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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3488 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 26500/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VIII SEZIONE CIVILE Verbale di udienza
Il giorno 07/04/2025, alle ore 12.30, nella 8 SEZIONE civile del Tribu- nale di Napoli, all'udienza del Giudice monocratico Dott. Giovanni
D'Istria, è chiamata la causa
TRA
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02/05/1950, residente in [...];
, C.F. , nata a [...], il CP_1 C.F._2
15/12/1956, ivi residente a[...]; CP_2
C.F. , nato a [...], il [...], ivi
[...] C.F._3
residente a[...]; , C.F. Controparte_3 [...]
, nata a [...], il [...], residente in [...]C.F._4
vecchia alla via Benci e Gatti n. 13/B; in proprio e quali eredi del sig.
, nato a [...] il [...] e dece- Persona_1
duto in Napoli in data 05.09.2011, tutti rapp. e dif., in virtù di manda- to in calce all'atto di citazione, dall'Avv. CAPO LILIA, C.F. CPAL-
, e dall'Avv. LAUDANNO VINCENZO, C.F. C.F._5
con loro elettivamente domiciliati ai seguenti C.F._6
indirizzi P.E.C. e Email_1 Email_2
Ai sensi degli articoli 133, 134 e 176 c.p.c., dichiarano di
[...]
1
voler ricevere le comunicazioni della Cancelleria al numero di fax
[. 08119935452 o agli indirizzi di posta elettronica
Email_3 Email_4
ATTORI
CONTRO
, C.F. E P.IVA , in persona del Di- Controparte_4 P.IVA_1
rettore Generale l.r.p.t., Ing. , con sede legale in Napoli CP_5
alla Via Comunale del Principe n.13/A, rapp. e dif., in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata in ga- ranzia, dall'Avv. PETRAIO ELENA, C.F. con stu- C.F._7
dio alla VIA F.LLI BANDIERA N. 1, in GIUGLIANO CAMPANIA. La procu- ratrice dichiara che, ai sensi degli artt. 125, comma 1 c.p.c. ed art.16 comma 1 bis del D.Lgs. n. 546/1992, le comunicazioni di Cancelleria devono essere inviate all'indirizzo PEC
[...]
e/o al numero di fax 0815065025; Email_5
CONVENUTA
E
, C.F. , nata a [...] il Controparte_6 C.F._8
05/03/1971 ed ivi residente al Vico Zuroli n. 6, rapp. e dif., in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., II termine, dall'Avv. MONTANO ROS-
SELLA, C.F. con studio alla VIA A. DIAZ N. 109, C.F._9
in ACERRA. La procuratrice dichiara, ai sensi degli artt. 125, comma 1
c.p.c. ed art.16 comma 1 bis del D.Lgs. n. 546/1992, di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo PEC
[...]
e/o al n. di fax 08119503398 Email_6
CONVENUTA
E
Controparte_7
, P. IVA , C.F. , Via Clerici, n. 14,
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
2
20121 Milano, in persona del procuratore speciale della società
sig. nato a [...] il [...], rapp. e CP_8 Controparte_9
dif., giusta procura rilasciata su foglio separato in atti, dall'Avv. MU-
GNANO ANNA, C.F. presso la quale è elett.te C.F._10
domiciliata presso il suo studio in NAPOLI, VIA DEI FIORENTINI, n. 61
e la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c. al n. di fax 0814421412 ovvero, in alter- nativa, all'indirizzo P.E.C. Email_7
TERZA CHIAMATA
Sono presenti: per gli attori , , Parte_1 CP_1 [...]
e , anche per delega dell'Avv. Laudan- Parte_2 Controparte_3
no Vincenzo, l'Avv. Capo Lilia. È presente per l' l'Avv. Pe- CP_4
traio Elena. È presente per , per delega dell'Avv. Controparte_6
Montano Rossella, l'Avv. Leone Melillo. Per l è presente CP_7
l'Avv. Antonio Ferronetti per delega dell'Avv. Anna Mugnano.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si ripor- tano ai propri atti ed impugnano le avverse memorie.
Il Giudice alle ore 12.33, dopo ampia discussione autorizza le parti ad allontanarsi e si ritira in Camera di Consiglio.
Alle ore 16,40 all'esito della Camera di Consiglio decide la causa dan- do lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della deci- sione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinar- lo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di co- pia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
3
N.R.G. 26500/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
D'Istria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N.R.G. 26500/2019 avente ad oggetto: ri- sarcimento danni da responsabilità professionale degli esercenti la professione medica e vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02/05/1950, residente in [...];
, C.F. , nata a [...], il CP_1 C.F._2
15/12/1956, ivi residente a[...]; CP_2
C.F. , nato a [...], il [...], ivi
[...] C.F._3
residente a[...]; , C.F. Controparte_3 [...]
, nata a [...], il [...], residente in [...]C.F._4
vecchia alla via Benci e Gatti n. 13/B; in proprio e quali eredi del sig.
, nato a [...] il [...] e dece- Persona_1
duto in Napoli in data 05.09.2011, tutti rapp. e dif., in virtù di manda- to in calce all'atto di citazione, dall'Avv. CAPO LILIA, C.F. CPAL-
, e dall'Avv. LAUDANNO VINCENZO, C.F. C.F._5
4
con loro elettivamente domiciliati ai seguenti C.F._6
indirizzi P.E.C. e Email_1 Email_2
Ai sensi degli articoli 133, 134 e 176 c.p.c., dichiarano di
[...]
voler ricevere le comunicazioni della Cancelleria al numero di fax
[. 08119935452 o agli indirizzi di posta elettronica
Email_3 Email_4
ATTORI
CONTRO
, C.F. E P.IVA , in persona del Di- Controparte_4 P.IVA_1
rettore Generale l.r.p.t., Ing. , con sede legale in Napoli CP_5
alla Via Comunale del Principe n.13/A, rapp. e dif., in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata in ga- ranzia, dall'Avv. PETRAIO ELENA, C.F. con stu- C.F._7
dio alla VIA F.LLI BANDIERA N. 1, in GIUGLIANO CAMPANIA. La procu- ratrice dichiara che, ai sensi degli artt. 125, comma 1 c.p.c. ed art.16 comma 1 bis del D.Lgs. n. 546/1992, le comunicazioni di Cancelleria devono essere inviate all'indirizzo PEC
[...]
e/o al numero di fax 0815065025; Email_5
CONVENUTA
E
, C.F. , nata a [...] il Controparte_6 C.F._8
05/03/1971 ed ivi residente al Vico Zuroli n. 6, rapp. e dif., in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., II termine, dall'Avv. MONTANO ROS-
SELLA, C.F. con studio alla VIA A. DIAZ N. 109, C.F._9
in ACERRA. La procuratrice dichiara, ai sensi degli artt. 125, comma 1
c.p.c. ed art.16 comma 1 bis del D.Lgs. n. 546/1992, di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo PEC
[...]
e/o al n. di fax 08119503398 Email_6
CONVENUTA
5
E
Controparte_7
, P. IVA , C.F. , Via Clerici, n. 14,
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
20121 Milano, in persona del procuratore speciale della società
l.r.p.t., sig. nato a [...] il [...], rapp. e Controparte_9
dif., giusta procura rilasciata su foglio separato in atti, dall'Avv. MU-
GNANO ANNA, C.F. presso la quale è elett.te C.F._10
domiciliata presso il suo studio in NAPOLI, VIA DEI FIORENTINI, n. 61
e la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c. al n. di fax 0814421412 ovvero, in alter- nativa, all'indirizzo P.E.C. Email_7
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in applicazione del nuo- vo testo dell'art. 132, comma 2°, n. 4), c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17°, L. n. 69/2009, la cui immediata operatività anche per i giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vi- gore della “novella” (4/7/2009) è espressamente sancita dalle dispo- sizioni transitorie dettate dall'art. 58, comma 2°, L. cit. di conseguen- za, i riferimenti specifici alla vicenda processuale in questione saran- no limitati ai soli profili rilevanti ai fini della presente decisione.
Ciò posto con atto di citazione i sig.ri , Parte_1 Parte_3
, , , in proprio e nella qualità di
[...] Controparte_2 Controparte_3
eredi del defunto convenivano in giudizio l' Persona_1 [...]
e la dottoressa al fine di sentire ac- CP_10 Controparte_6
cogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare, che essi, in proprio e nella qualità di eredi del defunto aveva- Persona_1
6
no subito danni di natura patrimoniale e non patrimoniale a causa della condotta del personale medico e sanitario dell'
[...]
e in particolare della dottoressa Controparte_11 Persona_2
per l'effetto condannare l' in persona del suo
[...] Controparte_12
l.r.p.t., alla quale appartiene l' , e la dottoressa Controparte_11
, anche in solido tra loro, al risarcimento a favore Controparte_6
degli attori dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e da quan- tificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c..
Il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto e fino all'effettivo soddisfo.
In subordine, nell'ipotesi in cui fosse accertato in corso di causa che la corretta esecuzione della prestazione medica da parte della dotto- ressa non avrebbe impedito il verificarsi Controparte_6
dell'evento morte, ma solo ridotto il rischio dell'evento letale, si ri- chiedeva il risarcimento, iure proprio, a favore degli attori, in via equitativa, per il danno da perdita della chance di poter ancora con- vivere con la vittima, con conseguente condanna, anche in solido, di tutti i convenuti, al pagamento di una somma quantificata, in via equitativa, dal Giudice, nonché, iure hereditatis, il risarcimento del danno in via equitativa provocato dall'illecita condotta del personale medico-sanitario dell' e in particolare Controparte_11
della dottoressa e sofferto dal sig. Controparte_6 Parte_4
per la perdita di chance di vivere per un periodo temporale
[...]
maggiore rispetto a quello vissuto.
Assumevano gli istanti che:
i signori , Parte_1 CP_1 Controparte_13
e erano, rispettivamente, il padre, la ma-
[...] Controparte_3
dre, il fratello e la sorella del defunto nato Persona_1
a Piano di Sorrento il 15/08/1985 e deceduto in Napoli il
5/9/2011;
7
a partire dai primi giorni del mese di marzo dell'anno 2008 il sig. manifestava sintomi di schizofrenia e di Persona_1
malattia mentale e, nonostante un netto rifiuto originario del- le cure, si convinceva gradualmente a sottoporsi a queste;
inizialmente, il ragazzo veniva affidato alle cure del dottor
, dirigente responsabile del servizio di psi- Controparte_14
chiatria del P.O. di Napoli, il quale, a seguito di CP_11
visita privata del 22 marzo 2008 presso la sua abitazione con prescrizione di farmaci all'esito (HA gtt. 5 gtt. mattino, 5 gtt. pranzo e 10 gtt. sera - Akineton R 4 mg 1 cpr all'occorren- za), invitava il paziente a presentarsi a visita successiva (il
25/3/2008) presso il P.O. di Napoli, laddove ve- CP_11
niva diagnosticata BO delirante acuta" e prescritta cura farmacologica per 30 giorni (Risperdal so 2 ml al mattino, 2 ml
a pranzo e 2 ml a sera - Akineton fiale all'occorrenza);
in data 28/7/2008 la dell'Ospedale Per_3 CP_11
di Napoli formulava la diagnosi di BO delirante (con pre- scrizione di terapia farmacologica Rispedal gtt. 8 mg/die per sei mesi), diagnosi confermata successivamente dalla stessa
UOSD SPCD dell' di Napoli in data Controparte_11
17/4/2009 (con prescrizione di terapia farmacologica: Rispe- dal gtt. 9mg/die per tre mesi);
in data 4/7/2011, affidato in cura all'UOSM Distretto Sanitario
27, quale Dipartimento di Salute Mentale di competenza terri- toriale, veniva visitato dalla dottoressa che emet- Persona_4
teva diagnosi di "bouffee delirante" e prescriveva terapia far- macologica;
in data 11/7/2011 l'UOSM Distretto Sanitario 27 emetteva diagnosi di Disturbo dell'umore (con prescrizione di terapia farmacologica: Rispedal 3 mg cpr 3mg/die per tre mesi);
8
nel suddetto lasso temporale (2008/2011), la situazione clinica di registrava un netto miglioramento, lega- Persona_1
to alle cure mediche e alle terapie farmacologiche praticate, sebbene si ripresentassero periodicamente fenomeni di riacu- tizzazione della malattia, tenuti sotto controllo dai familiari e dai medici curanti;
in data 4/9/2011 alle ore 22 e 30 circa, di ritorno dalle vacan- ze estive - trascorse con i familiari in Agropoli (SA) -
[...]
si trovava nell'abitazione della residenza familiare Persona_1
(in Napoli, alla via D. Fontana n. 135) in compagnia di alcuni membri della sua famiglia nucleare e dei suoi amici ( CP_15
, , e ),
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_7
con i quali si intratteneva sul balcone del soggiorno a giocare
a carte, allorquando manifestava evidenti segni di squilibrio In particolare si estraniava dal gruppo e cominciava a confabula- re, a parlare tra sé, a rimuginare su cose inesistenti. Successi- vamente abbandonava il gruppo di amici e si portava in cucina dai genitori, ai quali si mostrava agitato, accennava a proble- mi e a cose inesistenti e soprattutto parlava di suicidio;
il sig. padre di , nell'immediatezza Parte_1 Per_1
dei fatti contattava telefonicamente il presidio di salute men- tale di Napoli alla via Cavone delle Noci allo , cui Pt_5 [...]
era stato assegnato per competenza territoriale il Pt_6
4/7/2011, esponendo al suo interlocutore la situazione con- tingente, preliminarmente rendendolo edotto della malattia che affliggeva suo figlio e del fatto che lo stesso fosse stato seguito precedentemente dal dottor Controparte_14
presso l'Ospedale di Napoli. Il medico consultato CP_11
raccomandava di portare immediatamente il ragazzo al Pron-
9
to Soccorso dell' di Napoli per un rico- CP_11 CP_11
vero;
affermava che il ricovero non avrebbe scongiurato il Per_1
suo proposito suicidario ma, su insistenza dei genitori, accet- tava di recarsi in ospedale e di sottoporsi alle cure;
recatosi al pronto soccorso dell' , in CP_11 CP_11
compagnia di suo padre e di suo fratello , il ragazzo CP_2
veniva affidato alle cure della dottoressa , Controparte_6
alla quale il padre di forniva tutte le notizie relative al- Per_1
la malattia di suo figlio e raccontava altresì degli accadimenti della serata e soprattutto delle manifestazioni della volontà suicidaria di suo figlio;
la dottoressa sembrava però soffermarsi Controparte_6
su una sola delle circostanze del racconto, ossia sul fatto che i medici del presidio di igiene mentale di Napoli, consultati tele- fonicamente, avevano indirizzato il paziente presso l'
[...]
; CP_11
la dottoressa alla presenza di e dei suoi CP_6 Per_1
accompagnatori, manifestava apertamente il proprio disap- punto riguardo al ricovero e con tono alterato cominciava a inveire contro i colleghi del presidio di igiene mentale e suc- cessivamente telefonava agli stessi per informarli che non
c'era posto;
chiusa la conversazione telefonica, la suddetta dottoressa, confermata la non disponibilità al ricovero, intratteneva un breve colloquio con il paziente, sempre in presenza dei suoi familiari. Anche in questa occasione confermava la Per_1
propria determinazione al suicidio;
nonostante ciò (e contro le richieste del padre che insisteva per il ricovero), la dottoressa decideva di dimettere il paziente,
10
dopo una blanda somministrazione di farmaci e senza attivarsi per il ricovero presso altra struttura ospedaliera. Formulava poi la seguente consulenza psichiatrica: “L'assistito accede vo- lentieri e poco collaborativamente al colloquio. È lucido, ben orientato nei parametri fondamentali. Emerge ideazione deli- rante di tipo persecutorio incentrata soprattutto sui familiari.
Pertanto mette in scena dei tentativi di auto nocumento a scopo dimostrativo. Inoltre ha sospeso il trattamento psico- farmacologico da circa un mese, a base di Dopo un Pt_7
lungo colloquio si convince ad accettare la terapia, dopo aver effettuato un ECG, risultato nella norma, quindi pratica HA
5 mg fl: una fl im e EN 2 mg fl: 2 fl im e si rinvia, sentito il CSM di competenza territoriale, in accordo con i familiari, al CSM
27 per la presa in carico”;
faceva rientro a casa con i suoi familiari alle ore 01. 00 Per_1
circa del 5/9/2011 e dichiarava di voler trascorrere la notte al- trove. Prendeva quindi con sé il suo sacco a pelo e si dirigeva verso la porta d'ingresso dell'appartamento per uscire, nono- stante suo padre tentava di dissuaderlo;
sembrava essersi convinto, ma all'improvviso correva Per_1
verso la cucina, usciva sul balcone, scavalcava la ringhiera e si lanciava nel vuoto, dal quarto piano, sotto gli occhi increduli dei suoi familiari. moriva sul colpo, come veniva con- Per_1
statato, nell'immediatezza dei fatti, dal dottor _1
, il quale fu il primo a soccorrerlo, invano;
[...]
dalla perizia del dottor si evinceva che la morte CP_17
di era causalmente legata alla condotta del Persona_1
personale medico-sanitario dell' Controparte_18
e in particolare al comportamento negligente, imperito e
[...]
imprudente della dottoressa;
Controparte_6
11
i signori , Parte_1 CP_1 Controparte_13
e stretti congiunti del defunto e
[...] Controparte_3 Per_1
con lo stesso da sempre conviventi avevano subito notevoli danni non patrimoniali a causa del comportamento illecito
(responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale) tenuto dal personale medico-sanitario dell'Ospedale Controparte_18
al quale chiedevano il risarcimento;
[...]
il sig. aveva subito un ulteriore inadempi- Persona_1
mento del contratto di spedalità, da parte del personale medi- co in servizio presso l' Controparte_19
per mancata acquisizione del suo consenso pieno e in-
[...]
condizionato al trattamento diagnostico e terapeutico ricevu- to e ciò aveva comportato sia il danno alla salute denunciato che la lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente;
erano risultati vani i tentativi di bonario componimento della vicenda nonché l'esperimento del tentativo obbligatorio di Con conciliazione, per la mancata partecipazione dell' e dell'Ospedale convenuti e per mancanza della volontà conci- liativa della lite da parte della dottoressa . Controparte_6
Si costituiva in giudizio l' chiedendo al Giudice di Controparte_4
fissare una nuova udienza ex art. 269 c.p.c. allo scopo di consentire la chiamata in garanzia della nel rispetto dei Controparte_7
termini dell'art. 163 bis cpc. In via principale chiedeva di: rigettare la domanda attorea perché prescritta nonché inammissibile ed infonda- ta, in quanto non provata nella sua sequenza causale e né dimostrata in ordine al nesso eziologico, tenuto conto della mancata dimostrabi- lità del danno nei confronti dell'Ente-struttura sanitaria;
dichiarare in- fondata la domanda attorea, in quanto nessuna colpa per la verifica- zione del danno poteva essere eventualmente imputata all'
[...]
, in quanto, la colpa dell'evento morte era da ricerca- Controparte_20
12
re nel caso fortuito o meglio nell'imprevedibilità del fatto, stante an- che la mancata assunzione di farmaci da parte del Sig. per Persona_1
oltre un mese, insistendo per il difetto di legittimazione.
In via subordinata, nell'ipotesi di condanna, chiedeva di: riconoscere il mero concorso di colpa dei sanitari e/o della dott.ssa CP_6
effettivamente responsabili nel fatto lesivo con consequenziale ridu- zione della pretesa risarcitoria a favore della convenuta e comunque sempre nei limiti del quantum di assicurazione;
nell'ipotesi di acco- glimento, anche solo parziale della domanda attorea, in accoglimento della domanda di garanzia spiegata dalla comparente, condannare la soc. , in persona del legale rapp.te p.t., giusta Controparte_7
polizza assicurativa vigente al momento del sinistro de quo, a garanti- re e manlevare la per sorta, capitale, interessi, Controparte_4
Con spese e qualsiasi altro pregiudizio dovesse derivare alla dalla emananda sentenza;
nel merito rigettare la domanda per genericità e comunque per la evidente sproporzione del quantum richiesto.
In data 14.01.2020, il Giudice, dott. Marcello Amura, letta l'istanza di differimento della prima udienza, ritualmente e tempestivamente Con formulata da parte della convenuta ai sensi dell'art. 269 c.p.c., disponeva lo spostamento della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., per consentire alla predetta parte di chiamare in causa il terzo indicato nella comparsa di costituzione e risposta.
Si costituiva la richiedendo al Giudice: in via Controparte_7
principale, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicu- rativa n. ITOMM1202054 e n. ITO 008 e, per l'effetto, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di con Controparte_7
estromissione immediata dal giudizio;
in via gradata, accertare e di- chiarare, comunque, l'inoperatività della garanzia assicurativa n.
13
ITOMM1202054 e n. ITO 008 e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva dell'ente; in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabili- tà aggravata dell' e, per l'effetto, condannarla ad una CP_10
somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in su- bordine, accertare e dichiarare la prescrizione ex art. 2947 c.c. e, co- munque, l'infondatezza delle avverse domande e, per l'effetto, riget- tarle integralmente.
Successivamente, in data 16.06.2021 si costituiva in giudizio la dott.ssa la quale richiedeva al Giudice di: in via Controparte_6
preliminare, dichiarare la prescrizione;
dichiarare la nullità assoluta della citazione per mancanza di petitum e causa petendi; nel merito, in via principale dichiarare la carenza di legittimazione passiva della dott.ssa rigettare la domanda attorea perché prescritta, CP_6
nonché inammissibile ed infondata, in quanto non provata nella sua sequenza causale e né dimostrata in ordine al nesso eziologico, tenu- to anche conto della mancata dimostrabilità del danno nei confronti dell'Ente - struttura sanitaria;
dichiarare infondata la domanda atto- rea, in quanto nessuna colpa per la verificazione del danno poteva essere eventualmente imputata ai convenuti, in quanto, la colpa dell'evento morte era da ricercare nel caso fortuito o meglio nell'imprevedibilità del fatto insistendo per il difetto di legittimazio- ne;
accertare e dichiarare totalmente infondato, in fatto ed in diritto, il quantum richiesto;
in via subordinata, nell'ipotesi di condanna, ri- conoscere il mero concorso di colpa dei sanitari e/o della dott.ssa effettivamente responsabili nel fatto lesivo con conse- CP_6
quenziale riduzione della pretesa risarcitoria a favore della convenu- ta, da determinare in corso di causa, visto il comportamento dei fami- liari;
in via sempre subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda attorea, in accoglimento della domanda di garanzia spiegata dalla comparente, condannare l' CP_21
[...]
[...] [...]
ed in solido la soc. , giusta polizza as-
[...] Controparte_7
sicurativa vigente al momento del sinistro de quo, per sorta, capitale, interessi, spese e qualsiasi altro pregiudizio dovesse derivare all'Asl dall'emananda sentenza.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., espletata la Con- sulenza Tecnica Medico Legale, il Giudice, in data 02.12.2024, il Giu- dice rinviava per all'udienza del 07.04.2025, invitando le parti alla di- scussione orale ex art.281 sexies c.p.c..
Così riassunti i termini della controversia e passando alla disamina della "res controversa", la domanda giudiziale è infondata e deve, pertanto, essere rigettata, nei sensi che vengono di seguito precisati.
Prima di passare all'esame della fattispecie oggetto di controversia, appare opportuno premettere che la presente controversia è sottrat- ta all'applicazione della Legge n.17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli
Bianco), ciò in conformità a quanto affermato di recente dalla Cassa- zione civile, Sez. III, che con la sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, nell'affrontare la natura e il regime della responsabilità medico- sanitaria successiva alla riforma del 2017, avuto particolare riguardo al diritto intertemporale, aderisce all'indirizzo interpretativo espresso dai giudici di merito, affermando il principio di diritto per cui le nor- me sostanziali contenute nella Legge n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca ante- cedente alla loro entrata in vigore.
Ciò detto, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurispru- denza, in ipotesi di danni riportati a seguito di intervento chirurgico, il titolo della responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria (nonché al medico operante) è di natura contrattuale, che si origina grazie al contatto che si instaura tra medico e paziente.
Con sentenza 1 luglio 2002, n. 9556, in particolare, la Corte di Cassa- zione a Sezioni Unite ha definitivamente sposato l'orientamento alla
15
stregua del quale, in ipotesi di intervento chirurgico non corretta- mente eseguito, quella della (ovvero dell'ente ospedalie- CP_22
ro) è ascrivibile al novero della responsabilità contrattuale per ina- dempimento dell'obbligazione che la stessa assume, di- CP_22
rettamente con i pazienti, di prestare la propria organizzazione aziendale per l'esecuzione dell'intervento richiesto: ed infatti, all'adempimento dell'obbligazione predetta è collegata la rimunera- zione della prestazione promessa, in essa incluso anche il costo inteso come rischio dell'esercizio dell'attività di impresa della . CP_22
In particolare, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del ) in- Controparte_23
sorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo al- berghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale parame- dico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez.
Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio
2009, n. 10473; si vedano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n.
13593, Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio
2004, n. 13066).
La struttura sanitaria risponde quindi, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alber- ghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secon- do lo schema proprio dell'art. 1228 c.c. (cfr. motivazione della sen- tenza n. 9556/2002: “la coscienza sociale, prima ancora che l'ordina- mento giuridico, non si limita a chiedere un non facere e cioè il puro
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rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando nella sua professionalità, ma giustappunto quel facere nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento (l'abili- tazione all'attività, rilasciatagli dall'ordinamento, infatti, prescinde dal punto fattuale se detta attività sarà conseguenza di un contratto o meno). In altri termini la prestazione (usando il termine in modo ge- nerico) sanitaria del medico nei confronti del paziente non può che essere sempre la stessa, vi sia o meno alla base un contratto d'opera professionale tra i due. Ciò è dovuto al fatto che, trattandosi dell'e- sercizio di un servizio di pubblica necessità, che non può svolgersi senza una speciale abilitazione dello Stato, da parte di soggetti di cui il "pubblico è obbligato per legge a valersi" (art. 359 c.p.), e quindi trattandosi di una professione protetta, l'esercizio di detto servizio non può essere diverso a seconda se esista o meno un contratto”).
Va poi osservato che non rileva la circostanza per cui il medico che eseguì l'intervento chirurgico fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n.
13593; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura (ovvero all'ospedale) per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nes- so di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 11 maggio 1995, n. 5150; si vedano anche Cass., sez. III, 8 gennaio 1999, n. 103 e Cass., S.U., n. 9556/2002, cit.).
In conclusione, in ipotesi di danno conseguente ad intervento, la struttura sanitaria risponde a titolo di responsabilità contrattuale, sia per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., laddove vengano inadempiu-
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te obbligazioni connesse al contratto di spedalità e direttamente a carico dell'ente debitore (assistenza post - operatoria;
sicurezza delle attrezzature e degli ambienti;
custodia dei pazienti, tenuta della car- tella clinica;
vitto ed alloggio), sia per fatto dei dipendenti ovvero de- gli ausiliari, ex art. 1228 cod. civ., con riferimento all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta dal sanitario.
È bene precisare, a questo punto, che non incide sui principi giuri- sprudenziali sin qui esposti, elaborati dalla Suprema Corte, il disposto dell'art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189; ed invero, come chia- rito dalla Suprema Corte, l'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre
2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre
2012, n. 189, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lie- ve (così Cass., sez. VI-III, ord. 17 aprile 2014, n. 8940; in senso con- forme, Cass., sez. VI-III, ord. 24 dicembre 2014, n. 27391; nella giuri- sprudenza di merito, si veda, nello stesso senso, Trib. Milano, 18 no- vembre 2014, n. 13574: in tema di responsabilità civile sanitaria il te- nore letterale dell'art. 3, comma 1, d.l. 158/2012, conv. in l. 189/2012
(c.d. decreto Balduzzi) anche alla luce dell'esame dell'intenzione del legislatore non consente di ritenere che la responsabilità del medico, per condotte interne ad una struttura sanitaria pubblica o privata, sussista solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano perché tale distinzione non è ricavabile dal tenore della
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norma che ha ad oggetto esclusivo, in punto di delimitazione della re- sponsabilità, l'esimente penale colpa lieve per tutti gli esercenti le professioni sanitarie senza distinzione tra sanità pubblica e privata;
si veda anche Trib. Milano, 23 luglio 2014, n. 9693: l'art. 3, comma 1, della legge Balduzzi non incide né sul regime di responsabilità civile della struttura sanitaria (pubblica o privata), né su quello del medico che ha concluso con il paziente un contratto d'opera professionale
(anche se nell'ambito della cosiddetta attività libero professionale svolta dal medico dipendente pubblico): in tali casi sia la responsabili- tà della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assi- stenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c., ed è indifferente che il creditore/danneggiato agi- sca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi. Il richiamo nella norma sud- detta all'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. per l'esercente la professione sanitaria che non risponde penalmente (per essersi attenuto alle li- nee guida), ma la cui condotta evidenzia una colpa lieve, non ha nes- sun riflesso sulla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, che ha concluso un contratto atipico con il paziente (o, se si preferi- sce, è comunque tenuta ex lege ad adempiere determinate presta- zioni perché inserita nel Ssn) ed è chiamata a rispondere ex art. 1218
c.c. dell'inadempimento riferibile direttamente alla struttura anche quando derivi dall'operato dei suoi dipendenti e/o degli ausiliari di cui si è avvalsa;
la medesima pronuncia ha ritenuto che la responsabi- lità del medico per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d'opera (diverso dal contratto concluso con la struttura) venga ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. e che, dunque, l'obbligazione risarcitoria del
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medico possa scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (che il danneggiato ha l'onere di provare).
Per quanto concerne, poi, il riparto dell'onere della prova nelle con- troversie concernenti la responsabilità professionale del medico, un risalente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte distin- gueva tra intervento di semplice esecuzione (in cui la dimostrazione, da parte del paziente, dell'aggravamento della propria situazione pa- tologica o l'insorgenza di nuove patologie era ritenuta idonea a fon- dare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, spettando al medico fornire la prova che la prestazione professionale era stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peg- giorativi erano stati determinati da un evento imprevisto ed impre- vedibile) e interventi di difficile esecuzione (in cui spettava al pazien- te allegare dimostrare quali erano state le inidonee modalità di ese- cuzione: cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 21 dicembre 1978, n. 6141).
Dopo la nota sentenza delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte del 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di riparto dell'onere della pro- va in ipotesi di inadempimento ovvero inesatto adempimento di un contratto, tuttavia, tre pronunce della Suprema Corte (cfr. Cass., sez.
III, 19 maggio 2004, n. 9471; Cass., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297;
Cass., sez. III, 21 giugno 2004, n. 11488) hanno chiarito che, in appli- cazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova dettati dalle
Sezioni Unite con la suddetta pronuncia, il paziente che agisce in giu- dizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempi- mento.
Con la conseguenza per cui la distinzione tra interventi di facile ese- cuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non rileva più quale criterio di distribuzione
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dell'onere della prova, ma deve essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà.
In buona sostanza, al paziente è richiesto di provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove malattie, senza dover provare specifici e pecu- liari aspetti di responsabilità professionale;
il medico (ovvero l'ente ospedaliero o la struttura sanitaria) deve dimostrare che la prestazio- ne fu eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi furono determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. sul punto
Cass., sez. III, 18 aprile 2005, n. 7997).
Da ultimo, tale impostazione è stata recepita dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (cfr. sentenza 11 gennaio 2008, n. 577), che hanno al- tresì affrontato la questione della dimostrazione del nesso di causali- tà, rilevando che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così det- te comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimen- to, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, quali- ficato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno.
Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno.
Con specifico riguardo a tale ultimo profilo, del nesso di causalità tra condotta del medico (ovvero della struttura sanitaria) ed evento
(danno riportato all'esito dell'operazione ovvero del trattamento sa- nitario), va premesso, sul piano generale, che la valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41
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c.p. (secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosi- mili) presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime pro- batorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra respon- sabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige la rego- la della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass., sez. III, 11 maggio 2009, n. 10741; si veda anche Corte di Appello di Bari, sez. III, 13 marzo 2012, n. 274).
In sede civile, in particolare, nell'imputazione di un evento dannoso per omissione colposa il giudizio causale assume come termine inizia- le la condotta omissiva del comportamento dovuto;
il giudice, per- tanto, è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione
(causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se
(causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta dove- rosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi. L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato "con- trofattuale", che pone al posto dell'omissione il comportamento al- ternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato (cfr. Cass., sez. III, 18 lu- glio 2011, n. 15709), il tutto secondo un criterio di “credibilità razio- nale” o “probabilità logica”, in base alle effettive circostanze fattuali
(cfr. sul punto Cass. Pen., Sez. IV, 12 novembre 2013, n. 8073). La giu- risprudenza più recente, in particolare, ha valorizzato, rispetto al cri- terio dell'alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità lo- gica, quello del “più probabile che non”, quale regola che presiede il giudizio qualificatorio del nesso eziologico (cfr., da ultimo, Cass., sez.
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III, 16 ottobre 2007, n. 21619; Cass., sez. Un. 10 gennaio 2008, n. 576;
Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 582; Cass., sez. Un., 11 gennaio
2008, n. 584; Cass., n. 10741/2009, cit.; Cass., sez. III, 8 luglio 2010, n.
16123).
Conseguentemente, con specifico riguardo alla responsabilità del medico, essendo quest'ultimo tenuto ad espletare l'attività profes- sionale secondo canoni di diligenza e perizia scientifica, il giudice, ac- certata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fat- tori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (cfr. Cass., sez. III, 8 luglio 2010, n. 16123).
In tema di riparto dell'onere probatorio in tema di causalità materia- le, si evidenzia come la Suprema Corte di Cassazione anche di recente abbia in più occasioni ribadito il principio secondo cui in tema di re- sponsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul pa- ziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patolo- gia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ. (cfr. in tal senso Cass. Ordinanza n.20812 del 2018). In particolare con la sentenza n. 28991 del 2019 si è affermato il condi- visibile principio secondo cui in tema di inadempimento di obbliga- zioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è prepo- sta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'in- teresse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario
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presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia de- dotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la le- sione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della si- tuazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il cre- ditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibi- le ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della presta- zione.
Prima di affrontare il merito della controversia, in via preliminare, in relazione alla eccezione di nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e
164 c.p.c., sono mutuabili in questa sede i principi espressi dalla giuri- sprudenza di legittimità.
Più precisamente, è stato chiarito come la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postuli una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ra- gione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immedia- tamente la controparte nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, inve- ce, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predi- sporre una precisa linea difensiva. La nullità dell'atto si produce, per- tanto, a norma della disciplina processuale richiamata solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppu- re quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragio- ni della domanda (cfr. amplius Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del
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21/11/2008 e conforme Corte Appello Napoli n. 462/2018 e Trib.
Roma n. 4525/2018).
Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164
c.p.c. innanzi richiamate, che l'atto di citazione sia intellegibile ed idoneo alla propria funzione, le relative doglianze devono essere ri- gettate.
Nel merito la domanda è infondata e merita il rigetto.
Occorre a tale fine , esaminare le risultanze della ctu disposta in corso di causa, affidata alla Dott.ssa ed al Prof. Persona_8 Persona_9
e depositata in Cancelleria in data 18.01.2024.
[...]
La consulenza tecnica d'ufficio disposta dall'intestato Tribunale, le cui conclusioni sono condivise, ha escluso la responsabilità del personale medico e della struttura convenuta nella produzione del danno iatro- geno.
Sul punto i CCTTUU hanno ricostruito la vicenda clinica che ci occupa, osservando, che «Il Sig. , 26enne, in quanto affetto Persona_1
da sindrome psicotica con ideazione delirante, nel periodo compreso tra marzo 2008 e luglio 2011, espletò saltuari controlli clinici di natura psichiatrica, sia presso strutture pubbliche quali l'ASL Napoli 1 Centro
Distretto 27 ed il Presidio Ospedaliero San Gennaro, sia presso specia- listi privati. Per tale quadro patologico, in particolare, i sanitari del
Presidio Ospedaliero San Gennaro di Napoli approntarono trattamen- to medico con farmaci antipsicotici (Risperdal), benché questo non fu eseguito in maniera continuativa, stante talora il rifiuto del paziente ad assumere i farmaci medesimi. Peraltro, durante tale lungo perio- do, si verificarono sporadiche riacutizzazioni di siffatta patologia psi- chiatrica (bouffee deliranti), sempre controllate mediante terapia medica. In occasione di ulteriore bouffee delirante, durante la notte del 5/9/11, il paziente comunicò, ai propri genitori, l'intenzione a compiere atti autolesionistici. Da ciò, furono allertati i sanitari reperi-
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bili dell'Unità Operativa di Salute Mentale dell' , i Controparte_4
quali ne consigliarono il trasporto presso il Pronto Soccorso dell' di Napoli. Controparte_11
In tale ambiente, fu sottoposto a valutazione psichiatrica mediante modalità del libero colloquio, in esito alla quale fu messa in evidenza la sospensione volontaria del trattamento farmacologico domiciliare
e posta diagnosi di ideazione delirante di tipo persecutorio. Pertanto, fu approntata terapia medica mediante somministrazione di psico- farmaci (HA e EN) per via intramuscolare, avendo convinto il pa- ziente ad accettare siffatta terapia. Seguì, quindi, regolare dimissione, previo contatto telefonico con il di Salute Mentale territorial- CP_4
mente competente e in accordo con i genitori.
Si ha, poi, notizia che il paziente, una volta rientrato presso la propria abitazione, avrebbe posto in essere la volontà di determinarsi auto- nocumento mediante defenestrazione, cui ne sarebbe conseguito
l'exitus. Di tanto non se ne ha specifica documentazione (vi è un'annotazione di un riferito), né si dispone degli accertamenti medi- co-legali che generalmente, in questi casi, vengono disposti dall'Autorità Giudiziaria. ».
I CCTTUU, in merito alla qualità della condotta assistenziale alla tera- pia effettuata dal personale sanitario hanno affermato che «La tera- pia psicofarmacologica praticata dai sanitari (dott.ssa ha CP_6
previsto: HA 5 mg fl;
1 fl i.m. e En 2mg fl: 2 fl im.
L' HA (LO) è un Neurolettico - Soluzione iniettabile per uso intramuscolare prevede le seguenti indicazioni terapeutiche: Forme resistenti di eccitamento psicomotorio, psicosi acute deliranti e/o al- lucinatorie, psicosi croniche.
L'EN (Clordiazepossido) è una benzodiazepina che agisce legandosi ad alcuni recettori del neurotrasmettitore GABA (acido gamma aminobu-
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tirrico) presenti nel sistema nervoso centrale, esercitando così un ef- fetto anticonvulsivante, sedativo e amnesico.
Appare evidente che la scelta terapeutica dei sanitari ha seguito le in- dicazioni per quella specifica condizione clinica manifesta, valutata hic et nunc, immediatamente dopo l'arrivo del paziente al P.S. dell'Ospedale . Infatti, il paziente giungeva al Pronto CP_11
Soccorso dell' alle ore 0,45 e veniva visitato al- Controparte_11
le 0,50 dalla psichiatra. Riteniamo, dunque, corretta la scelta dei far- maci e la posologia, nonché la via di somministrazione (iniezione i.m. che ne garantisce la maggiore rapidità di azione). Preliminarmente al- la somministrazione dei farmaci il sig. effettuò un tracciato Persona_1
elettrocardiografico (ECG), accertamento necessario prima di effet- tuare una somministrazione di neurolettico come l'HA alle dosi di
5 mg i. m. La terapia prescritta al sig. nell'occasione appare Persona_1
indicata per i disturbi psicopatologici manifestati dal paziente e non risulta associata ad un incremento scientificamente apprezzabile del rischio suicidario. Anzi, in questo importante studio di Gibbons, R., Pe Hur, , J., Wang, J., & Mann, J. J. (2019). Medications and Per_11
Suicide: High Dimensional Empirical Bayes Screening (iDEAS).Harvard
Data Science Review, 1(2). sono stati classificati i farmaci associati a riduzione significativa di suicidio, 44 farmaci hanno superato la prova
e tra questi ritroviamo anche l'HA (LO) utilizzato dai sani- tari la tragica notte del 5 settembre 2011».
I CCTTUU, inoltre hanno aggiunto che «Per quanto riguarda la tema- tica della indispensabilità del ricovero del sig. i sanitari op- Persona_1
pongono che il giovane non fu ricoverato in regime ordina- Persona_1
rio o di Trattamento Sanitario Obbligatorio in quanto la notte del set- tembre 2011 la dott.ssa , psichiatra in servizio Controparte_6
presso il Diagnosi e Cura dell'Ospedale S. Gennaro, ricevette accetta- zione del paziente alla terapia farmacologica. Il sig. Persona_12
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li, peraltro, dopo il colloquio e le cure fu affidato ai familiari che avrebbero, il giorno dopo, accompagnato il loro congiunto presso il centro di salute mentale competente per territorio alla via Pietravalle in Napoli, presso il quale il paziente era già seguito e con il quale la dott.ssa si era accordata per il controllo clinico program- CP_6
mato per il giorno successivo».
Pertanto, sulla base di queste premesse, i CCTTUU hanno osservato che «Possiamo, dunque, affermare, alla luce della documentazione agli atti e della ricostruzione anamnestica che il quadro clinico pre- sente al momento della dimissione del sig. non in- Persona_1
tegrava i requisiti per un ricovero né tanto meno per un ricovero coat- to. Il sig. non presentava nella sua storia clinica Persona_1
precedenti tentativi di suicidio e pertanto non poteva essere definito
“soggetto ad alto rischio”, posto che nessuna esperienza di tentativo di suicidio era stata messa in atto in precedenza».
Inoltre, i CCTTUU hanno aggiunto che «Stante tutto quanto sopra non
è condivisibile che “laddove la dott.ssa avesse assicurato CP_6
una stretta e continua sorveglianza del paziente, l'evento lesivo…non si sarebbe verificato con certezza, secondo una valutazione progno- stica ex ante condotta in coerenza”. I sanitari risultano aver effettua- to tutto quanto era possibile eseguire per garantire al paziente ade- guata assistenza;
si può ritenere che, per tutto il tempo dell'intervento sanitario al Pronto Soccorso dell' S. Gennaro, CP_11
il giovane abbia ricevuto assistenza idonea, come si evince Persona_1
dalla documentazione agli atti e dalla terapia psicofarmacologica praticata. Il suicidio è un evento multifattoriale, multideterminato, come tanti nel più ampio settore della medicina, ma diversamente dagli stessi in psichiatria si inserisce in un ambito dove la scienza spesso incontra dei limiti. Le cause sono molteplici (biologiche, psico- logiche, psichiatriche, sociali, subculturali), queste interagiscono inte-
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grandosi in uno stesso individuo in modo dinamico nel tempo, quindi variabile. Nel paziente affetto da schizofrenia l'atto suicidario assume più che in altre patologie, le caratteristiche di irrazionalità ed impre- vedibilità assumendo aspetti difficilmente prevedibili rispetto al de- corso ed alla evoluzione del quadro clinico. Pertanto, dobbiamo con- siderare che il rischio suicidario può variare come qualità e quantità rapidamente nel tempo per la mutevolezza dei sintomi del disturbo psichiatrico nel tempo.».
Partendo da queste considerazioni, i CCTTUU hanno concluso la loro relazione affermando che «Dalla documentazione agli atti e dalla ri- costruzione anamnestica nel caso in discussione: -Non risulta storia familiare di suicidio;
-Non risultano precedenti tentativi di suicidio;
-
Non risultano precedenti comportamenti autolesionistici;
-Non si regi- strano precedenti ricoveri in SPDC né volontari né in Trattamento Sa- nitario Obbligatorio;
Il sig. ha accettato la terapia e non presentava al Persona_1
momento della visita uno stato di agitazione psicomotoria. Inoltre, il paziente viveva in famiglia, seguito dai genitori e aveva relazioni so- ciali (amici).
Alla luce di quanto analizzato sembra corretta e condivisibile la scelta di non ricoverare il sig. nella notte del settembre Persona_1
2011, avendo il paziente effettuato un'adeguata terapia psicofarma- cologica ed essendo stato affidato nell'immediatezza ai familiari e in- viato ai Sanitari del Centro di Salute Mentale territorialmente compe- tente, presso il quale era già in cura. Non sussistendo le condizioni per un Trattamento Sanitario Obbligatorio essendo il sig. “luci- Persona_1
do e ben orientato nei parametri fondamentali” e avendo accettato le cure prescritte, non era necessario un ricovero solo sulla base della prevenzione di un rischio suicidario, che poteva essere aleatorio voler tentare di contenere con una ospedalizzazione del paziente. Il tratta-
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mento farmacologico effettuato e l'affidamento ai familiari e alle
Strutture Psichiatriche territoriali rappresentano misure idonee alla prevenzione di tale rischio, naturalmente valutando il caso in esame nella dimensione medico-legale del criterio ex ante senza lasciarsi fuorviare dal “senno del poi”, in base al quale e in maniera semplici- stica si tende ad affermare che la stretta correlazione cronologica tra il non ricovero del paziente e il suicidio esprima una sottovalutazione del rischio suicidario da parte dei sanitari che non ritennero opportu- no ricoverarlo. È opportuno, infine, sottolineare che anche
l'istituzionalizzazione del paziente non elimina il rischio suicidario (cfr.
i numerosi gesti anticonservativi che si verificano in detenuti e pazien- ti ospedalizzati)».
Trattasi di conclusioni cui i CCTTUU sono arrivati dopo un'analisi det- tagliata dei dati e non sono emersi elementi atti a minare le valuta- zioni degli ausiliari del Giudice.
Da detta Consulenza Tecnica d'Ufficio i cui contenuti si intendono in- tegralmente riportati, è rimasta accertata l'insussistenza del nesso di causalità tra il trattamento sanitario nei termini sopra descritti ed il danno di cui chiede il ristoro, paventato come iatrogeno.
Sul punto le conclusioni dei CCTTUU appaiono pienamente rispon- denti ai criteri che orientano l'accertamento del nesso di causalità in campo medico legale ed appaiono congruamente e puntualmente motivate anche a mezzo di richiami alla letteratura scientifica ed alle linee guida operanti nel settore di riferimento.
In data 13.10.2014, inoltre veniva disposta l'archiviazione del giudizio penale istaurato a carico della Dott.ssa (R.G.N.R. CP_6
31894/2012) in quanto, nella richiesta di archiviazione del procedi- mento ex art. 408 c.p.p. del Sostituto Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Anna Frasca emergeva che “Orbene, alla luce degli accerta- menti investigativi svolti, in particolare la verifica del CT nominato da
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questa A. G., non emergono profili di responsabilità dell'indagata, in quanto corretta e diligente appare la scelta di non ricoverare il p.o.
Infatti, non sussistendo le condizioni per un T.S.O., correttamente venne effettuato un trattamento farmacologico adeguato con affi- damento “protetto” ai familiari per quella sera e successivo pro- grammato ricovero presso Struttura Psichiatrica nei giorni seguenti.
Non appaiono sussistere, quindi, elementi per poter ritenere la con- dotta della colposa per non aver previsto e, quindi, evita- CP_6
to il rischio suicidario. Infatti, come chiaramente esplicato nella rela- zione tecnica del C.T., il rischio suicidiario può variare per qualità e quantità rapidamente nel tempo, con variazioni del rischio suicidiario complesso e mutevolezza dei sintomi del disturbo mentale;
in tal contesto lo psichiatra non può prevedere tutte le mutevolezze del ri- schio suicidiario dato che non esistono metodologie obiettive per una sicura previsione del gesto insano. Pertanto, nel caso in esame la condotta dell'indagata tesa a stratificare correttamente tale tipo di rischio ed impostare la adeguata terapia psichiatrica, non appare as- solutamente collegata eziologicamente all'exitus che risulta, pertan- to, avvenuto per cause indipendenti da condotte colpose di terzi”.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra la domanda risarcitoria co- me originariamente proposta va rigettata.
Il rigetto della domanda principale rende superfluo l'esame della do- manda di manleva e garanzia proposta nei confronti della terza chia- mata . Controparte_7
Sussistono giusti motivi per la particolarità della fattispecie in esame per la compensazione delle spese tra le pari del giudizio , stante la inesegibilità della individuazione “ex ante” di specifici elementi tecni- co scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una C.T.U., per accertare l'esistenza di profili di responsabilità anche diversi da quelli ipotizzati.
31
Le spese di C.T.U. liquidate in favore dei CC.TT.UU. Dott.ssa
[...]
ed al Prof. si pongono in via definitiva a Per_8 Persona_13
carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronun- ciando sulla domanda proposta da , Parte_1 [...]
, , , in proprio e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
quali eredi del sig. contro Persona_1 Controparte_24
, in persona del l.r.p.t., e
[...] Controparte_6 [...]
, in persona Controparte_25
del l.r.p.t., così provvede,
1. Rigetta la domanda di parte attrice;
2. Compensa tra le parti le spese di giudizio;
3. Pone definitivamente a carico degli attori le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
4. Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso Napoli 07/04/2025 ore 16,40
IL GIUDICE MONOCRATICO
DOTT. GIOVANNI D'ISTRIA
L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto me- diante cd. “ firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209
32
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VIII SEZIONE CIVILE Verbale di udienza
Il giorno 07/04/2025, alle ore 12.30, nella 8 SEZIONE civile del Tribu- nale di Napoli, all'udienza del Giudice monocratico Dott. Giovanni
D'Istria, è chiamata la causa
TRA
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02/05/1950, residente in [...];
, C.F. , nata a [...], il CP_1 C.F._2
15/12/1956, ivi residente a[...]; CP_2
C.F. , nato a [...], il [...], ivi
[...] C.F._3
residente a[...]; , C.F. Controparte_3 [...]
, nata a [...], il [...], residente in [...]C.F._4
vecchia alla via Benci e Gatti n. 13/B; in proprio e quali eredi del sig.
, nato a [...] il [...] e dece- Persona_1
duto in Napoli in data 05.09.2011, tutti rapp. e dif., in virtù di manda- to in calce all'atto di citazione, dall'Avv. CAPO LILIA, C.F. CPAL-
, e dall'Avv. LAUDANNO VINCENZO, C.F. C.F._5
con loro elettivamente domiciliati ai seguenti C.F._6
indirizzi P.E.C. e Email_1 Email_2
Ai sensi degli articoli 133, 134 e 176 c.p.c., dichiarano di
[...]
1
voler ricevere le comunicazioni della Cancelleria al numero di fax
[. 08119935452 o agli indirizzi di posta elettronica
Email_3 Email_4
ATTORI
CONTRO
, C.F. E P.IVA , in persona del Di- Controparte_4 P.IVA_1
rettore Generale l.r.p.t., Ing. , con sede legale in Napoli CP_5
alla Via Comunale del Principe n.13/A, rapp. e dif., in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata in ga- ranzia, dall'Avv. PETRAIO ELENA, C.F. con stu- C.F._7
dio alla VIA F.LLI BANDIERA N. 1, in GIUGLIANO CAMPANIA. La procu- ratrice dichiara che, ai sensi degli artt. 125, comma 1 c.p.c. ed art.16 comma 1 bis del D.Lgs. n. 546/1992, le comunicazioni di Cancelleria devono essere inviate all'indirizzo PEC
[...]
e/o al numero di fax 0815065025; Email_5
CONVENUTA
E
, C.F. , nata a [...] il Controparte_6 C.F._8
05/03/1971 ed ivi residente al Vico Zuroli n. 6, rapp. e dif., in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., II termine, dall'Avv. MONTANO ROS-
SELLA, C.F. con studio alla VIA A. DIAZ N. 109, C.F._9
in ACERRA. La procuratrice dichiara, ai sensi degli artt. 125, comma 1
c.p.c. ed art.16 comma 1 bis del D.Lgs. n. 546/1992, di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo PEC
[...]
e/o al n. di fax 08119503398 Email_6
CONVENUTA
E
Controparte_7
, P. IVA , C.F. , Via Clerici, n. 14,
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
2
20121 Milano, in persona del procuratore speciale della società
sig. nato a [...] il [...], rapp. e CP_8 Controparte_9
dif., giusta procura rilasciata su foglio separato in atti, dall'Avv. MU-
GNANO ANNA, C.F. presso la quale è elett.te C.F._10
domiciliata presso il suo studio in NAPOLI, VIA DEI FIORENTINI, n. 61
e la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c. al n. di fax 0814421412 ovvero, in alter- nativa, all'indirizzo P.E.C. Email_7
TERZA CHIAMATA
Sono presenti: per gli attori , , Parte_1 CP_1 [...]
e , anche per delega dell'Avv. Laudan- Parte_2 Controparte_3
no Vincenzo, l'Avv. Capo Lilia. È presente per l' l'Avv. Pe- CP_4
traio Elena. È presente per , per delega dell'Avv. Controparte_6
Montano Rossella, l'Avv. Leone Melillo. Per l è presente CP_7
l'Avv. Antonio Ferronetti per delega dell'Avv. Anna Mugnano.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si ripor- tano ai propri atti ed impugnano le avverse memorie.
Il Giudice alle ore 12.33, dopo ampia discussione autorizza le parti ad allontanarsi e si ritira in Camera di Consiglio.
Alle ore 16,40 all'esito della Camera di Consiglio decide la causa dan- do lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della deci- sione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinar- lo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di co- pia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
3
N.R.G. 26500/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
D'Istria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N.R.G. 26500/2019 avente ad oggetto: ri- sarcimento danni da responsabilità professionale degli esercenti la professione medica e vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02/05/1950, residente in [...];
, C.F. , nata a [...], il CP_1 C.F._2
15/12/1956, ivi residente a[...]; CP_2
C.F. , nato a [...], il [...], ivi
[...] C.F._3
residente a[...]; , C.F. Controparte_3 [...]
, nata a [...], il [...], residente in [...]C.F._4
vecchia alla via Benci e Gatti n. 13/B; in proprio e quali eredi del sig.
, nato a [...] il [...] e dece- Persona_1
duto in Napoli in data 05.09.2011, tutti rapp. e dif., in virtù di manda- to in calce all'atto di citazione, dall'Avv. CAPO LILIA, C.F. CPAL-
, e dall'Avv. LAUDANNO VINCENZO, C.F. C.F._5
4
con loro elettivamente domiciliati ai seguenti C.F._6
indirizzi P.E.C. e Email_1 Email_2
Ai sensi degli articoli 133, 134 e 176 c.p.c., dichiarano di
[...]
voler ricevere le comunicazioni della Cancelleria al numero di fax
[. 08119935452 o agli indirizzi di posta elettronica
Email_3 Email_4
ATTORI
CONTRO
, C.F. E P.IVA , in persona del Di- Controparte_4 P.IVA_1
rettore Generale l.r.p.t., Ing. , con sede legale in Napoli CP_5
alla Via Comunale del Principe n.13/A, rapp. e dif., in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata in ga- ranzia, dall'Avv. PETRAIO ELENA, C.F. con stu- C.F._7
dio alla VIA F.LLI BANDIERA N. 1, in GIUGLIANO CAMPANIA. La procu- ratrice dichiara che, ai sensi degli artt. 125, comma 1 c.p.c. ed art.16 comma 1 bis del D.Lgs. n. 546/1992, le comunicazioni di Cancelleria devono essere inviate all'indirizzo PEC
[...]
e/o al numero di fax 0815065025; Email_5
CONVENUTA
E
, C.F. , nata a [...] il Controparte_6 C.F._8
05/03/1971 ed ivi residente al Vico Zuroli n. 6, rapp. e dif., in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., II termine, dall'Avv. MONTANO ROS-
SELLA, C.F. con studio alla VIA A. DIAZ N. 109, C.F._9
in ACERRA. La procuratrice dichiara, ai sensi degli artt. 125, comma 1
c.p.c. ed art.16 comma 1 bis del D.Lgs. n. 546/1992, di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo PEC
[...]
e/o al n. di fax 08119503398 Email_6
CONVENUTA
5
E
Controparte_7
, P. IVA , C.F. , Via Clerici, n. 14,
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
20121 Milano, in persona del procuratore speciale della società
l.r.p.t., sig. nato a [...] il [...], rapp. e Controparte_9
dif., giusta procura rilasciata su foglio separato in atti, dall'Avv. MU-
GNANO ANNA, C.F. presso la quale è elett.te C.F._10
domiciliata presso il suo studio in NAPOLI, VIA DEI FIORENTINI, n. 61
e la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c. al n. di fax 0814421412 ovvero, in alter- nativa, all'indirizzo P.E.C. Email_7
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in applicazione del nuo- vo testo dell'art. 132, comma 2°, n. 4), c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17°, L. n. 69/2009, la cui immediata operatività anche per i giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vi- gore della “novella” (4/7/2009) è espressamente sancita dalle dispo- sizioni transitorie dettate dall'art. 58, comma 2°, L. cit. di conseguen- za, i riferimenti specifici alla vicenda processuale in questione saran- no limitati ai soli profili rilevanti ai fini della presente decisione.
Ciò posto con atto di citazione i sig.ri , Parte_1 Parte_3
, , , in proprio e nella qualità di
[...] Controparte_2 Controparte_3
eredi del defunto convenivano in giudizio l' Persona_1 [...]
e la dottoressa al fine di sentire ac- CP_10 Controparte_6
cogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare, che essi, in proprio e nella qualità di eredi del defunto aveva- Persona_1
6
no subito danni di natura patrimoniale e non patrimoniale a causa della condotta del personale medico e sanitario dell'
[...]
e in particolare della dottoressa Controparte_11 Persona_2
per l'effetto condannare l' in persona del suo
[...] Controparte_12
l.r.p.t., alla quale appartiene l' , e la dottoressa Controparte_11
, anche in solido tra loro, al risarcimento a favore Controparte_6
degli attori dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e da quan- tificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c..
Il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto e fino all'effettivo soddisfo.
In subordine, nell'ipotesi in cui fosse accertato in corso di causa che la corretta esecuzione della prestazione medica da parte della dotto- ressa non avrebbe impedito il verificarsi Controparte_6
dell'evento morte, ma solo ridotto il rischio dell'evento letale, si ri- chiedeva il risarcimento, iure proprio, a favore degli attori, in via equitativa, per il danno da perdita della chance di poter ancora con- vivere con la vittima, con conseguente condanna, anche in solido, di tutti i convenuti, al pagamento di una somma quantificata, in via equitativa, dal Giudice, nonché, iure hereditatis, il risarcimento del danno in via equitativa provocato dall'illecita condotta del personale medico-sanitario dell' e in particolare Controparte_11
della dottoressa e sofferto dal sig. Controparte_6 Parte_4
per la perdita di chance di vivere per un periodo temporale
[...]
maggiore rispetto a quello vissuto.
Assumevano gli istanti che:
i signori , Parte_1 CP_1 Controparte_13
e erano, rispettivamente, il padre, la ma-
[...] Controparte_3
dre, il fratello e la sorella del defunto nato Persona_1
a Piano di Sorrento il 15/08/1985 e deceduto in Napoli il
5/9/2011;
7
a partire dai primi giorni del mese di marzo dell'anno 2008 il sig. manifestava sintomi di schizofrenia e di Persona_1
malattia mentale e, nonostante un netto rifiuto originario del- le cure, si convinceva gradualmente a sottoporsi a queste;
inizialmente, il ragazzo veniva affidato alle cure del dottor
, dirigente responsabile del servizio di psi- Controparte_14
chiatria del P.O. di Napoli, il quale, a seguito di CP_11
visita privata del 22 marzo 2008 presso la sua abitazione con prescrizione di farmaci all'esito (HA gtt. 5 gtt. mattino, 5 gtt. pranzo e 10 gtt. sera - Akineton R 4 mg 1 cpr all'occorren- za), invitava il paziente a presentarsi a visita successiva (il
25/3/2008) presso il P.O. di Napoli, laddove ve- CP_11
niva diagnosticata BO delirante acuta" e prescritta cura farmacologica per 30 giorni (Risperdal so 2 ml al mattino, 2 ml
a pranzo e 2 ml a sera - Akineton fiale all'occorrenza);
in data 28/7/2008 la dell'Ospedale Per_3 CP_11
di Napoli formulava la diagnosi di BO delirante (con pre- scrizione di terapia farmacologica Rispedal gtt. 8 mg/die per sei mesi), diagnosi confermata successivamente dalla stessa
UOSD SPCD dell' di Napoli in data Controparte_11
17/4/2009 (con prescrizione di terapia farmacologica: Rispe- dal gtt. 9mg/die per tre mesi);
in data 4/7/2011, affidato in cura all'UOSM Distretto Sanitario
27, quale Dipartimento di Salute Mentale di competenza terri- toriale, veniva visitato dalla dottoressa che emet- Persona_4
teva diagnosi di "bouffee delirante" e prescriveva terapia far- macologica;
in data 11/7/2011 l'UOSM Distretto Sanitario 27 emetteva diagnosi di Disturbo dell'umore (con prescrizione di terapia farmacologica: Rispedal 3 mg cpr 3mg/die per tre mesi);
8
nel suddetto lasso temporale (2008/2011), la situazione clinica di registrava un netto miglioramento, lega- Persona_1
to alle cure mediche e alle terapie farmacologiche praticate, sebbene si ripresentassero periodicamente fenomeni di riacu- tizzazione della malattia, tenuti sotto controllo dai familiari e dai medici curanti;
in data 4/9/2011 alle ore 22 e 30 circa, di ritorno dalle vacan- ze estive - trascorse con i familiari in Agropoli (SA) -
[...]
si trovava nell'abitazione della residenza familiare Persona_1
(in Napoli, alla via D. Fontana n. 135) in compagnia di alcuni membri della sua famiglia nucleare e dei suoi amici ( CP_15
, , e ),
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_7
con i quali si intratteneva sul balcone del soggiorno a giocare
a carte, allorquando manifestava evidenti segni di squilibrio In particolare si estraniava dal gruppo e cominciava a confabula- re, a parlare tra sé, a rimuginare su cose inesistenti. Successi- vamente abbandonava il gruppo di amici e si portava in cucina dai genitori, ai quali si mostrava agitato, accennava a proble- mi e a cose inesistenti e soprattutto parlava di suicidio;
il sig. padre di , nell'immediatezza Parte_1 Per_1
dei fatti contattava telefonicamente il presidio di salute men- tale di Napoli alla via Cavone delle Noci allo , cui Pt_5 [...]
era stato assegnato per competenza territoriale il Pt_6
4/7/2011, esponendo al suo interlocutore la situazione con- tingente, preliminarmente rendendolo edotto della malattia che affliggeva suo figlio e del fatto che lo stesso fosse stato seguito precedentemente dal dottor Controparte_14
presso l'Ospedale di Napoli. Il medico consultato CP_11
raccomandava di portare immediatamente il ragazzo al Pron-
9
to Soccorso dell' di Napoli per un rico- CP_11 CP_11
vero;
affermava che il ricovero non avrebbe scongiurato il Per_1
suo proposito suicidario ma, su insistenza dei genitori, accet- tava di recarsi in ospedale e di sottoporsi alle cure;
recatosi al pronto soccorso dell' , in CP_11 CP_11
compagnia di suo padre e di suo fratello , il ragazzo CP_2
veniva affidato alle cure della dottoressa , Controparte_6
alla quale il padre di forniva tutte le notizie relative al- Per_1
la malattia di suo figlio e raccontava altresì degli accadimenti della serata e soprattutto delle manifestazioni della volontà suicidaria di suo figlio;
la dottoressa sembrava però soffermarsi Controparte_6
su una sola delle circostanze del racconto, ossia sul fatto che i medici del presidio di igiene mentale di Napoli, consultati tele- fonicamente, avevano indirizzato il paziente presso l'
[...]
; CP_11
la dottoressa alla presenza di e dei suoi CP_6 Per_1
accompagnatori, manifestava apertamente il proprio disap- punto riguardo al ricovero e con tono alterato cominciava a inveire contro i colleghi del presidio di igiene mentale e suc- cessivamente telefonava agli stessi per informarli che non
c'era posto;
chiusa la conversazione telefonica, la suddetta dottoressa, confermata la non disponibilità al ricovero, intratteneva un breve colloquio con il paziente, sempre in presenza dei suoi familiari. Anche in questa occasione confermava la Per_1
propria determinazione al suicidio;
nonostante ciò (e contro le richieste del padre che insisteva per il ricovero), la dottoressa decideva di dimettere il paziente,
10
dopo una blanda somministrazione di farmaci e senza attivarsi per il ricovero presso altra struttura ospedaliera. Formulava poi la seguente consulenza psichiatrica: “L'assistito accede vo- lentieri e poco collaborativamente al colloquio. È lucido, ben orientato nei parametri fondamentali. Emerge ideazione deli- rante di tipo persecutorio incentrata soprattutto sui familiari.
Pertanto mette in scena dei tentativi di auto nocumento a scopo dimostrativo. Inoltre ha sospeso il trattamento psico- farmacologico da circa un mese, a base di Dopo un Pt_7
lungo colloquio si convince ad accettare la terapia, dopo aver effettuato un ECG, risultato nella norma, quindi pratica HA
5 mg fl: una fl im e EN 2 mg fl: 2 fl im e si rinvia, sentito il CSM di competenza territoriale, in accordo con i familiari, al CSM
27 per la presa in carico”;
faceva rientro a casa con i suoi familiari alle ore 01. 00 Per_1
circa del 5/9/2011 e dichiarava di voler trascorrere la notte al- trove. Prendeva quindi con sé il suo sacco a pelo e si dirigeva verso la porta d'ingresso dell'appartamento per uscire, nono- stante suo padre tentava di dissuaderlo;
sembrava essersi convinto, ma all'improvviso correva Per_1
verso la cucina, usciva sul balcone, scavalcava la ringhiera e si lanciava nel vuoto, dal quarto piano, sotto gli occhi increduli dei suoi familiari. moriva sul colpo, come veniva con- Per_1
statato, nell'immediatezza dei fatti, dal dottor _1
, il quale fu il primo a soccorrerlo, invano;
[...]
dalla perizia del dottor si evinceva che la morte CP_17
di era causalmente legata alla condotta del Persona_1
personale medico-sanitario dell' Controparte_18
e in particolare al comportamento negligente, imperito e
[...]
imprudente della dottoressa;
Controparte_6
11
i signori , Parte_1 CP_1 Controparte_13
e stretti congiunti del defunto e
[...] Controparte_3 Per_1
con lo stesso da sempre conviventi avevano subito notevoli danni non patrimoniali a causa del comportamento illecito
(responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale) tenuto dal personale medico-sanitario dell'Ospedale Controparte_18
al quale chiedevano il risarcimento;
[...]
il sig. aveva subito un ulteriore inadempi- Persona_1
mento del contratto di spedalità, da parte del personale medi- co in servizio presso l' Controparte_19
per mancata acquisizione del suo consenso pieno e in-
[...]
condizionato al trattamento diagnostico e terapeutico ricevu- to e ciò aveva comportato sia il danno alla salute denunciato che la lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente;
erano risultati vani i tentativi di bonario componimento della vicenda nonché l'esperimento del tentativo obbligatorio di Con conciliazione, per la mancata partecipazione dell' e dell'Ospedale convenuti e per mancanza della volontà conci- liativa della lite da parte della dottoressa . Controparte_6
Si costituiva in giudizio l' chiedendo al Giudice di Controparte_4
fissare una nuova udienza ex art. 269 c.p.c. allo scopo di consentire la chiamata in garanzia della nel rispetto dei Controparte_7
termini dell'art. 163 bis cpc. In via principale chiedeva di: rigettare la domanda attorea perché prescritta nonché inammissibile ed infonda- ta, in quanto non provata nella sua sequenza causale e né dimostrata in ordine al nesso eziologico, tenuto conto della mancata dimostrabi- lità del danno nei confronti dell'Ente-struttura sanitaria;
dichiarare in- fondata la domanda attorea, in quanto nessuna colpa per la verifica- zione del danno poteva essere eventualmente imputata all'
[...]
, in quanto, la colpa dell'evento morte era da ricerca- Controparte_20
12
re nel caso fortuito o meglio nell'imprevedibilità del fatto, stante an- che la mancata assunzione di farmaci da parte del Sig. per Persona_1
oltre un mese, insistendo per il difetto di legittimazione.
In via subordinata, nell'ipotesi di condanna, chiedeva di: riconoscere il mero concorso di colpa dei sanitari e/o della dott.ssa CP_6
effettivamente responsabili nel fatto lesivo con consequenziale ridu- zione della pretesa risarcitoria a favore della convenuta e comunque sempre nei limiti del quantum di assicurazione;
nell'ipotesi di acco- glimento, anche solo parziale della domanda attorea, in accoglimento della domanda di garanzia spiegata dalla comparente, condannare la soc. , in persona del legale rapp.te p.t., giusta Controparte_7
polizza assicurativa vigente al momento del sinistro de quo, a garanti- re e manlevare la per sorta, capitale, interessi, Controparte_4
Con spese e qualsiasi altro pregiudizio dovesse derivare alla dalla emananda sentenza;
nel merito rigettare la domanda per genericità e comunque per la evidente sproporzione del quantum richiesto.
In data 14.01.2020, il Giudice, dott. Marcello Amura, letta l'istanza di differimento della prima udienza, ritualmente e tempestivamente Con formulata da parte della convenuta ai sensi dell'art. 269 c.p.c., disponeva lo spostamento della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., per consentire alla predetta parte di chiamare in causa il terzo indicato nella comparsa di costituzione e risposta.
Si costituiva la richiedendo al Giudice: in via Controparte_7
principale, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicu- rativa n. ITOMM1202054 e n. ITO 008 e, per l'effetto, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di con Controparte_7
estromissione immediata dal giudizio;
in via gradata, accertare e di- chiarare, comunque, l'inoperatività della garanzia assicurativa n.
13
ITOMM1202054 e n. ITO 008 e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva dell'ente; in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabili- tà aggravata dell' e, per l'effetto, condannarla ad una CP_10
somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in su- bordine, accertare e dichiarare la prescrizione ex art. 2947 c.c. e, co- munque, l'infondatezza delle avverse domande e, per l'effetto, riget- tarle integralmente.
Successivamente, in data 16.06.2021 si costituiva in giudizio la dott.ssa la quale richiedeva al Giudice di: in via Controparte_6
preliminare, dichiarare la prescrizione;
dichiarare la nullità assoluta della citazione per mancanza di petitum e causa petendi; nel merito, in via principale dichiarare la carenza di legittimazione passiva della dott.ssa rigettare la domanda attorea perché prescritta, CP_6
nonché inammissibile ed infondata, in quanto non provata nella sua sequenza causale e né dimostrata in ordine al nesso eziologico, tenu- to anche conto della mancata dimostrabilità del danno nei confronti dell'Ente - struttura sanitaria;
dichiarare infondata la domanda atto- rea, in quanto nessuna colpa per la verificazione del danno poteva essere eventualmente imputata ai convenuti, in quanto, la colpa dell'evento morte era da ricercare nel caso fortuito o meglio nell'imprevedibilità del fatto insistendo per il difetto di legittimazio- ne;
accertare e dichiarare totalmente infondato, in fatto ed in diritto, il quantum richiesto;
in via subordinata, nell'ipotesi di condanna, ri- conoscere il mero concorso di colpa dei sanitari e/o della dott.ssa effettivamente responsabili nel fatto lesivo con conse- CP_6
quenziale riduzione della pretesa risarcitoria a favore della convenu- ta, da determinare in corso di causa, visto il comportamento dei fami- liari;
in via sempre subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda attorea, in accoglimento della domanda di garanzia spiegata dalla comparente, condannare l' CP_21
[...]
[...] [...]
ed in solido la soc. , giusta polizza as-
[...] Controparte_7
sicurativa vigente al momento del sinistro de quo, per sorta, capitale, interessi, spese e qualsiasi altro pregiudizio dovesse derivare all'Asl dall'emananda sentenza.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., espletata la Con- sulenza Tecnica Medico Legale, il Giudice, in data 02.12.2024, il Giu- dice rinviava per all'udienza del 07.04.2025, invitando le parti alla di- scussione orale ex art.281 sexies c.p.c..
Così riassunti i termini della controversia e passando alla disamina della "res controversa", la domanda giudiziale è infondata e deve, pertanto, essere rigettata, nei sensi che vengono di seguito precisati.
Prima di passare all'esame della fattispecie oggetto di controversia, appare opportuno premettere che la presente controversia è sottrat- ta all'applicazione della Legge n.17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli
Bianco), ciò in conformità a quanto affermato di recente dalla Cassa- zione civile, Sez. III, che con la sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, nell'affrontare la natura e il regime della responsabilità medico- sanitaria successiva alla riforma del 2017, avuto particolare riguardo al diritto intertemporale, aderisce all'indirizzo interpretativo espresso dai giudici di merito, affermando il principio di diritto per cui le nor- me sostanziali contenute nella Legge n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca ante- cedente alla loro entrata in vigore.
Ciò detto, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurispru- denza, in ipotesi di danni riportati a seguito di intervento chirurgico, il titolo della responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria (nonché al medico operante) è di natura contrattuale, che si origina grazie al contatto che si instaura tra medico e paziente.
Con sentenza 1 luglio 2002, n. 9556, in particolare, la Corte di Cassa- zione a Sezioni Unite ha definitivamente sposato l'orientamento alla
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stregua del quale, in ipotesi di intervento chirurgico non corretta- mente eseguito, quella della (ovvero dell'ente ospedalie- CP_22
ro) è ascrivibile al novero della responsabilità contrattuale per ina- dempimento dell'obbligazione che la stessa assume, di- CP_22
rettamente con i pazienti, di prestare la propria organizzazione aziendale per l'esecuzione dell'intervento richiesto: ed infatti, all'adempimento dell'obbligazione predetta è collegata la rimunera- zione della prestazione promessa, in essa incluso anche il costo inteso come rischio dell'esercizio dell'attività di impresa della . CP_22
In particolare, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del ) in- Controparte_23
sorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo al- berghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale parame- dico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez.
Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio
2009, n. 10473; si vedano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n.
13593, Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio
2004, n. 13066).
La struttura sanitaria risponde quindi, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alber- ghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secon- do lo schema proprio dell'art. 1228 c.c. (cfr. motivazione della sen- tenza n. 9556/2002: “la coscienza sociale, prima ancora che l'ordina- mento giuridico, non si limita a chiedere un non facere e cioè il puro
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rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando nella sua professionalità, ma giustappunto quel facere nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento (l'abili- tazione all'attività, rilasciatagli dall'ordinamento, infatti, prescinde dal punto fattuale se detta attività sarà conseguenza di un contratto o meno). In altri termini la prestazione (usando il termine in modo ge- nerico) sanitaria del medico nei confronti del paziente non può che essere sempre la stessa, vi sia o meno alla base un contratto d'opera professionale tra i due. Ciò è dovuto al fatto che, trattandosi dell'e- sercizio di un servizio di pubblica necessità, che non può svolgersi senza una speciale abilitazione dello Stato, da parte di soggetti di cui il "pubblico è obbligato per legge a valersi" (art. 359 c.p.), e quindi trattandosi di una professione protetta, l'esercizio di detto servizio non può essere diverso a seconda se esista o meno un contratto”).
Va poi osservato che non rileva la circostanza per cui il medico che eseguì l'intervento chirurgico fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n.
13593; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura (ovvero all'ospedale) per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nes- so di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 11 maggio 1995, n. 5150; si vedano anche Cass., sez. III, 8 gennaio 1999, n. 103 e Cass., S.U., n. 9556/2002, cit.).
In conclusione, in ipotesi di danno conseguente ad intervento, la struttura sanitaria risponde a titolo di responsabilità contrattuale, sia per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., laddove vengano inadempiu-
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te obbligazioni connesse al contratto di spedalità e direttamente a carico dell'ente debitore (assistenza post - operatoria;
sicurezza delle attrezzature e degli ambienti;
custodia dei pazienti, tenuta della car- tella clinica;
vitto ed alloggio), sia per fatto dei dipendenti ovvero de- gli ausiliari, ex art. 1228 cod. civ., con riferimento all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta dal sanitario.
È bene precisare, a questo punto, che non incide sui principi giuri- sprudenziali sin qui esposti, elaborati dalla Suprema Corte, il disposto dell'art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189; ed invero, come chia- rito dalla Suprema Corte, l'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre
2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre
2012, n. 189, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lie- ve (così Cass., sez. VI-III, ord. 17 aprile 2014, n. 8940; in senso con- forme, Cass., sez. VI-III, ord. 24 dicembre 2014, n. 27391; nella giuri- sprudenza di merito, si veda, nello stesso senso, Trib. Milano, 18 no- vembre 2014, n. 13574: in tema di responsabilità civile sanitaria il te- nore letterale dell'art. 3, comma 1, d.l. 158/2012, conv. in l. 189/2012
(c.d. decreto Balduzzi) anche alla luce dell'esame dell'intenzione del legislatore non consente di ritenere che la responsabilità del medico, per condotte interne ad una struttura sanitaria pubblica o privata, sussista solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano perché tale distinzione non è ricavabile dal tenore della
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norma che ha ad oggetto esclusivo, in punto di delimitazione della re- sponsabilità, l'esimente penale colpa lieve per tutti gli esercenti le professioni sanitarie senza distinzione tra sanità pubblica e privata;
si veda anche Trib. Milano, 23 luglio 2014, n. 9693: l'art. 3, comma 1, della legge Balduzzi non incide né sul regime di responsabilità civile della struttura sanitaria (pubblica o privata), né su quello del medico che ha concluso con il paziente un contratto d'opera professionale
(anche se nell'ambito della cosiddetta attività libero professionale svolta dal medico dipendente pubblico): in tali casi sia la responsabili- tà della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assi- stenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c., ed è indifferente che il creditore/danneggiato agi- sca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi. Il richiamo nella norma sud- detta all'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. per l'esercente la professione sanitaria che non risponde penalmente (per essersi attenuto alle li- nee guida), ma la cui condotta evidenzia una colpa lieve, non ha nes- sun riflesso sulla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, che ha concluso un contratto atipico con il paziente (o, se si preferi- sce, è comunque tenuta ex lege ad adempiere determinate presta- zioni perché inserita nel Ssn) ed è chiamata a rispondere ex art. 1218
c.c. dell'inadempimento riferibile direttamente alla struttura anche quando derivi dall'operato dei suoi dipendenti e/o degli ausiliari di cui si è avvalsa;
la medesima pronuncia ha ritenuto che la responsabi- lità del medico per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d'opera (diverso dal contratto concluso con la struttura) venga ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. e che, dunque, l'obbligazione risarcitoria del
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medico possa scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (che il danneggiato ha l'onere di provare).
Per quanto concerne, poi, il riparto dell'onere della prova nelle con- troversie concernenti la responsabilità professionale del medico, un risalente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte distin- gueva tra intervento di semplice esecuzione (in cui la dimostrazione, da parte del paziente, dell'aggravamento della propria situazione pa- tologica o l'insorgenza di nuove patologie era ritenuta idonea a fon- dare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, spettando al medico fornire la prova che la prestazione professionale era stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peg- giorativi erano stati determinati da un evento imprevisto ed impre- vedibile) e interventi di difficile esecuzione (in cui spettava al pazien- te allegare dimostrare quali erano state le inidonee modalità di ese- cuzione: cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 21 dicembre 1978, n. 6141).
Dopo la nota sentenza delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte del 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di riparto dell'onere della pro- va in ipotesi di inadempimento ovvero inesatto adempimento di un contratto, tuttavia, tre pronunce della Suprema Corte (cfr. Cass., sez.
III, 19 maggio 2004, n. 9471; Cass., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297;
Cass., sez. III, 21 giugno 2004, n. 11488) hanno chiarito che, in appli- cazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova dettati dalle
Sezioni Unite con la suddetta pronuncia, il paziente che agisce in giu- dizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempi- mento.
Con la conseguenza per cui la distinzione tra interventi di facile ese- cuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non rileva più quale criterio di distribuzione
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dell'onere della prova, ma deve essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà.
In buona sostanza, al paziente è richiesto di provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove malattie, senza dover provare specifici e pecu- liari aspetti di responsabilità professionale;
il medico (ovvero l'ente ospedaliero o la struttura sanitaria) deve dimostrare che la prestazio- ne fu eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi furono determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. sul punto
Cass., sez. III, 18 aprile 2005, n. 7997).
Da ultimo, tale impostazione è stata recepita dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (cfr. sentenza 11 gennaio 2008, n. 577), che hanno al- tresì affrontato la questione della dimostrazione del nesso di causali- tà, rilevando che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così det- te comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimen- to, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, quali- ficato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno.
Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno.
Con specifico riguardo a tale ultimo profilo, del nesso di causalità tra condotta del medico (ovvero della struttura sanitaria) ed evento
(danno riportato all'esito dell'operazione ovvero del trattamento sa- nitario), va premesso, sul piano generale, che la valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41
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c.p. (secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosi- mili) presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime pro- batorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra respon- sabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige la rego- la della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass., sez. III, 11 maggio 2009, n. 10741; si veda anche Corte di Appello di Bari, sez. III, 13 marzo 2012, n. 274).
In sede civile, in particolare, nell'imputazione di un evento dannoso per omissione colposa il giudizio causale assume come termine inizia- le la condotta omissiva del comportamento dovuto;
il giudice, per- tanto, è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione
(causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se
(causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta dove- rosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi. L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato "con- trofattuale", che pone al posto dell'omissione il comportamento al- ternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato (cfr. Cass., sez. III, 18 lu- glio 2011, n. 15709), il tutto secondo un criterio di “credibilità razio- nale” o “probabilità logica”, in base alle effettive circostanze fattuali
(cfr. sul punto Cass. Pen., Sez. IV, 12 novembre 2013, n. 8073). La giu- risprudenza più recente, in particolare, ha valorizzato, rispetto al cri- terio dell'alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità lo- gica, quello del “più probabile che non”, quale regola che presiede il giudizio qualificatorio del nesso eziologico (cfr., da ultimo, Cass., sez.
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III, 16 ottobre 2007, n. 21619; Cass., sez. Un. 10 gennaio 2008, n. 576;
Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 582; Cass., sez. Un., 11 gennaio
2008, n. 584; Cass., n. 10741/2009, cit.; Cass., sez. III, 8 luglio 2010, n.
16123).
Conseguentemente, con specifico riguardo alla responsabilità del medico, essendo quest'ultimo tenuto ad espletare l'attività profes- sionale secondo canoni di diligenza e perizia scientifica, il giudice, ac- certata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fat- tori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (cfr. Cass., sez. III, 8 luglio 2010, n. 16123).
In tema di riparto dell'onere probatorio in tema di causalità materia- le, si evidenzia come la Suprema Corte di Cassazione anche di recente abbia in più occasioni ribadito il principio secondo cui in tema di re- sponsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul pa- ziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patolo- gia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ. (cfr. in tal senso Cass. Ordinanza n.20812 del 2018). In particolare con la sentenza n. 28991 del 2019 si è affermato il condi- visibile principio secondo cui in tema di inadempimento di obbliga- zioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è prepo- sta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'in- teresse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario
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presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia de- dotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la le- sione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della si- tuazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il cre- ditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibi- le ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della presta- zione.
Prima di affrontare il merito della controversia, in via preliminare, in relazione alla eccezione di nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e
164 c.p.c., sono mutuabili in questa sede i principi espressi dalla giuri- sprudenza di legittimità.
Più precisamente, è stato chiarito come la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postuli una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ra- gione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immedia- tamente la controparte nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, inve- ce, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predi- sporre una precisa linea difensiva. La nullità dell'atto si produce, per- tanto, a norma della disciplina processuale richiamata solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppu- re quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragio- ni della domanda (cfr. amplius Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del
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21/11/2008 e conforme Corte Appello Napoli n. 462/2018 e Trib.
Roma n. 4525/2018).
Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164
c.p.c. innanzi richiamate, che l'atto di citazione sia intellegibile ed idoneo alla propria funzione, le relative doglianze devono essere ri- gettate.
Nel merito la domanda è infondata e merita il rigetto.
Occorre a tale fine , esaminare le risultanze della ctu disposta in corso di causa, affidata alla Dott.ssa ed al Prof. Persona_8 Persona_9
e depositata in Cancelleria in data 18.01.2024.
[...]
La consulenza tecnica d'ufficio disposta dall'intestato Tribunale, le cui conclusioni sono condivise, ha escluso la responsabilità del personale medico e della struttura convenuta nella produzione del danno iatro- geno.
Sul punto i CCTTUU hanno ricostruito la vicenda clinica che ci occupa, osservando, che «Il Sig. , 26enne, in quanto affetto Persona_1
da sindrome psicotica con ideazione delirante, nel periodo compreso tra marzo 2008 e luglio 2011, espletò saltuari controlli clinici di natura psichiatrica, sia presso strutture pubbliche quali l'ASL Napoli 1 Centro
Distretto 27 ed il Presidio Ospedaliero San Gennaro, sia presso specia- listi privati. Per tale quadro patologico, in particolare, i sanitari del
Presidio Ospedaliero San Gennaro di Napoli approntarono trattamen- to medico con farmaci antipsicotici (Risperdal), benché questo non fu eseguito in maniera continuativa, stante talora il rifiuto del paziente ad assumere i farmaci medesimi. Peraltro, durante tale lungo perio- do, si verificarono sporadiche riacutizzazioni di siffatta patologia psi- chiatrica (bouffee deliranti), sempre controllate mediante terapia medica. In occasione di ulteriore bouffee delirante, durante la notte del 5/9/11, il paziente comunicò, ai propri genitori, l'intenzione a compiere atti autolesionistici. Da ciò, furono allertati i sanitari reperi-
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bili dell'Unità Operativa di Salute Mentale dell' , i Controparte_4
quali ne consigliarono il trasporto presso il Pronto Soccorso dell' di Napoli. Controparte_11
In tale ambiente, fu sottoposto a valutazione psichiatrica mediante modalità del libero colloquio, in esito alla quale fu messa in evidenza la sospensione volontaria del trattamento farmacologico domiciliare
e posta diagnosi di ideazione delirante di tipo persecutorio. Pertanto, fu approntata terapia medica mediante somministrazione di psico- farmaci (HA e EN) per via intramuscolare, avendo convinto il pa- ziente ad accettare siffatta terapia. Seguì, quindi, regolare dimissione, previo contatto telefonico con il di Salute Mentale territorial- CP_4
mente competente e in accordo con i genitori.
Si ha, poi, notizia che il paziente, una volta rientrato presso la propria abitazione, avrebbe posto in essere la volontà di determinarsi auto- nocumento mediante defenestrazione, cui ne sarebbe conseguito
l'exitus. Di tanto non se ne ha specifica documentazione (vi è un'annotazione di un riferito), né si dispone degli accertamenti medi- co-legali che generalmente, in questi casi, vengono disposti dall'Autorità Giudiziaria. ».
I CCTTUU, in merito alla qualità della condotta assistenziale alla tera- pia effettuata dal personale sanitario hanno affermato che «La tera- pia psicofarmacologica praticata dai sanitari (dott.ssa ha CP_6
previsto: HA 5 mg fl;
1 fl i.m. e En 2mg fl: 2 fl im.
L' HA (LO) è un Neurolettico - Soluzione iniettabile per uso intramuscolare prevede le seguenti indicazioni terapeutiche: Forme resistenti di eccitamento psicomotorio, psicosi acute deliranti e/o al- lucinatorie, psicosi croniche.
L'EN (Clordiazepossido) è una benzodiazepina che agisce legandosi ad alcuni recettori del neurotrasmettitore GABA (acido gamma aminobu-
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tirrico) presenti nel sistema nervoso centrale, esercitando così un ef- fetto anticonvulsivante, sedativo e amnesico.
Appare evidente che la scelta terapeutica dei sanitari ha seguito le in- dicazioni per quella specifica condizione clinica manifesta, valutata hic et nunc, immediatamente dopo l'arrivo del paziente al P.S. dell'Ospedale . Infatti, il paziente giungeva al Pronto CP_11
Soccorso dell' alle ore 0,45 e veniva visitato al- Controparte_11
le 0,50 dalla psichiatra. Riteniamo, dunque, corretta la scelta dei far- maci e la posologia, nonché la via di somministrazione (iniezione i.m. che ne garantisce la maggiore rapidità di azione). Preliminarmente al- la somministrazione dei farmaci il sig. effettuò un tracciato Persona_1
elettrocardiografico (ECG), accertamento necessario prima di effet- tuare una somministrazione di neurolettico come l'HA alle dosi di
5 mg i. m. La terapia prescritta al sig. nell'occasione appare Persona_1
indicata per i disturbi psicopatologici manifestati dal paziente e non risulta associata ad un incremento scientificamente apprezzabile del rischio suicidario. Anzi, in questo importante studio di Gibbons, R., Pe Hur, , J., Wang, J., & Mann, J. J. (2019). Medications and Per_11
Suicide: High Dimensional Empirical Bayes Screening (iDEAS).Harvard
Data Science Review, 1(2). sono stati classificati i farmaci associati a riduzione significativa di suicidio, 44 farmaci hanno superato la prova
e tra questi ritroviamo anche l'HA (LO) utilizzato dai sani- tari la tragica notte del 5 settembre 2011».
I CCTTUU, inoltre hanno aggiunto che «Per quanto riguarda la tema- tica della indispensabilità del ricovero del sig. i sanitari op- Persona_1
pongono che il giovane non fu ricoverato in regime ordina- Persona_1
rio o di Trattamento Sanitario Obbligatorio in quanto la notte del set- tembre 2011 la dott.ssa , psichiatra in servizio Controparte_6
presso il Diagnosi e Cura dell'Ospedale S. Gennaro, ricevette accetta- zione del paziente alla terapia farmacologica. Il sig. Persona_12
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li, peraltro, dopo il colloquio e le cure fu affidato ai familiari che avrebbero, il giorno dopo, accompagnato il loro congiunto presso il centro di salute mentale competente per territorio alla via Pietravalle in Napoli, presso il quale il paziente era già seguito e con il quale la dott.ssa si era accordata per il controllo clinico program- CP_6
mato per il giorno successivo».
Pertanto, sulla base di queste premesse, i CCTTUU hanno osservato che «Possiamo, dunque, affermare, alla luce della documentazione agli atti e della ricostruzione anamnestica che il quadro clinico pre- sente al momento della dimissione del sig. non in- Persona_1
tegrava i requisiti per un ricovero né tanto meno per un ricovero coat- to. Il sig. non presentava nella sua storia clinica Persona_1
precedenti tentativi di suicidio e pertanto non poteva essere definito
“soggetto ad alto rischio”, posto che nessuna esperienza di tentativo di suicidio era stata messa in atto in precedenza».
Inoltre, i CCTTUU hanno aggiunto che «Stante tutto quanto sopra non
è condivisibile che “laddove la dott.ssa avesse assicurato CP_6
una stretta e continua sorveglianza del paziente, l'evento lesivo…non si sarebbe verificato con certezza, secondo una valutazione progno- stica ex ante condotta in coerenza”. I sanitari risultano aver effettua- to tutto quanto era possibile eseguire per garantire al paziente ade- guata assistenza;
si può ritenere che, per tutto il tempo dell'intervento sanitario al Pronto Soccorso dell' S. Gennaro, CP_11
il giovane abbia ricevuto assistenza idonea, come si evince Persona_1
dalla documentazione agli atti e dalla terapia psicofarmacologica praticata. Il suicidio è un evento multifattoriale, multideterminato, come tanti nel più ampio settore della medicina, ma diversamente dagli stessi in psichiatria si inserisce in un ambito dove la scienza spesso incontra dei limiti. Le cause sono molteplici (biologiche, psico- logiche, psichiatriche, sociali, subculturali), queste interagiscono inte-
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grandosi in uno stesso individuo in modo dinamico nel tempo, quindi variabile. Nel paziente affetto da schizofrenia l'atto suicidario assume più che in altre patologie, le caratteristiche di irrazionalità ed impre- vedibilità assumendo aspetti difficilmente prevedibili rispetto al de- corso ed alla evoluzione del quadro clinico. Pertanto, dobbiamo con- siderare che il rischio suicidario può variare come qualità e quantità rapidamente nel tempo per la mutevolezza dei sintomi del disturbo psichiatrico nel tempo.».
Partendo da queste considerazioni, i CCTTUU hanno concluso la loro relazione affermando che «Dalla documentazione agli atti e dalla ri- costruzione anamnestica nel caso in discussione: -Non risulta storia familiare di suicidio;
-Non risultano precedenti tentativi di suicidio;
-
Non risultano precedenti comportamenti autolesionistici;
-Non si regi- strano precedenti ricoveri in SPDC né volontari né in Trattamento Sa- nitario Obbligatorio;
Il sig. ha accettato la terapia e non presentava al Persona_1
momento della visita uno stato di agitazione psicomotoria. Inoltre, il paziente viveva in famiglia, seguito dai genitori e aveva relazioni so- ciali (amici).
Alla luce di quanto analizzato sembra corretta e condivisibile la scelta di non ricoverare il sig. nella notte del settembre Persona_1
2011, avendo il paziente effettuato un'adeguata terapia psicofarma- cologica ed essendo stato affidato nell'immediatezza ai familiari e in- viato ai Sanitari del Centro di Salute Mentale territorialmente compe- tente, presso il quale era già in cura. Non sussistendo le condizioni per un Trattamento Sanitario Obbligatorio essendo il sig. “luci- Persona_1
do e ben orientato nei parametri fondamentali” e avendo accettato le cure prescritte, non era necessario un ricovero solo sulla base della prevenzione di un rischio suicidario, che poteva essere aleatorio voler tentare di contenere con una ospedalizzazione del paziente. Il tratta-
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mento farmacologico effettuato e l'affidamento ai familiari e alle
Strutture Psichiatriche territoriali rappresentano misure idonee alla prevenzione di tale rischio, naturalmente valutando il caso in esame nella dimensione medico-legale del criterio ex ante senza lasciarsi fuorviare dal “senno del poi”, in base al quale e in maniera semplici- stica si tende ad affermare che la stretta correlazione cronologica tra il non ricovero del paziente e il suicidio esprima una sottovalutazione del rischio suicidario da parte dei sanitari che non ritennero opportu- no ricoverarlo. È opportuno, infine, sottolineare che anche
l'istituzionalizzazione del paziente non elimina il rischio suicidario (cfr.
i numerosi gesti anticonservativi che si verificano in detenuti e pazien- ti ospedalizzati)».
Trattasi di conclusioni cui i CCTTUU sono arrivati dopo un'analisi det- tagliata dei dati e non sono emersi elementi atti a minare le valuta- zioni degli ausiliari del Giudice.
Da detta Consulenza Tecnica d'Ufficio i cui contenuti si intendono in- tegralmente riportati, è rimasta accertata l'insussistenza del nesso di causalità tra il trattamento sanitario nei termini sopra descritti ed il danno di cui chiede il ristoro, paventato come iatrogeno.
Sul punto le conclusioni dei CCTTUU appaiono pienamente rispon- denti ai criteri che orientano l'accertamento del nesso di causalità in campo medico legale ed appaiono congruamente e puntualmente motivate anche a mezzo di richiami alla letteratura scientifica ed alle linee guida operanti nel settore di riferimento.
In data 13.10.2014, inoltre veniva disposta l'archiviazione del giudizio penale istaurato a carico della Dott.ssa (R.G.N.R. CP_6
31894/2012) in quanto, nella richiesta di archiviazione del procedi- mento ex art. 408 c.p.p. del Sostituto Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Anna Frasca emergeva che “Orbene, alla luce degli accerta- menti investigativi svolti, in particolare la verifica del CT nominato da
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questa A. G., non emergono profili di responsabilità dell'indagata, in quanto corretta e diligente appare la scelta di non ricoverare il p.o.
Infatti, non sussistendo le condizioni per un T.S.O., correttamente venne effettuato un trattamento farmacologico adeguato con affi- damento “protetto” ai familiari per quella sera e successivo pro- grammato ricovero presso Struttura Psichiatrica nei giorni seguenti.
Non appaiono sussistere, quindi, elementi per poter ritenere la con- dotta della colposa per non aver previsto e, quindi, evita- CP_6
to il rischio suicidario. Infatti, come chiaramente esplicato nella rela- zione tecnica del C.T., il rischio suicidiario può variare per qualità e quantità rapidamente nel tempo, con variazioni del rischio suicidiario complesso e mutevolezza dei sintomi del disturbo mentale;
in tal contesto lo psichiatra non può prevedere tutte le mutevolezze del ri- schio suicidiario dato che non esistono metodologie obiettive per una sicura previsione del gesto insano. Pertanto, nel caso in esame la condotta dell'indagata tesa a stratificare correttamente tale tipo di rischio ed impostare la adeguata terapia psichiatrica, non appare as- solutamente collegata eziologicamente all'exitus che risulta, pertan- to, avvenuto per cause indipendenti da condotte colpose di terzi”.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra la domanda risarcitoria co- me originariamente proposta va rigettata.
Il rigetto della domanda principale rende superfluo l'esame della do- manda di manleva e garanzia proposta nei confronti della terza chia- mata . Controparte_7
Sussistono giusti motivi per la particolarità della fattispecie in esame per la compensazione delle spese tra le pari del giudizio , stante la inesegibilità della individuazione “ex ante” di specifici elementi tecni- co scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una C.T.U., per accertare l'esistenza di profili di responsabilità anche diversi da quelli ipotizzati.
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Le spese di C.T.U. liquidate in favore dei CC.TT.UU. Dott.ssa
[...]
ed al Prof. si pongono in via definitiva a Per_8 Persona_13
carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronun- ciando sulla domanda proposta da , Parte_1 [...]
, , , in proprio e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
quali eredi del sig. contro Persona_1 Controparte_24
, in persona del l.r.p.t., e
[...] Controparte_6 [...]
, in persona Controparte_25
del l.r.p.t., così provvede,
1. Rigetta la domanda di parte attrice;
2. Compensa tra le parti le spese di giudizio;
3. Pone definitivamente a carico degli attori le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
4. Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso Napoli 07/04/2025 ore 16,40
IL GIUDICE MONOCRATICO
DOTT. GIOVANNI D'ISTRIA
L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto me- diante cd. “ firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209
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