CA
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/10/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 623/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 623/2023 promossa da:
, c.f. e c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv.
AR NN CA ( Email_1 unitamente e disgiuntamente all'Avv. Simona Frenguelli
( ed elettivamente domiciliati in Perugia, via Email_2
Fiume n. 17 (presso lo studio dell'avv. CA) che li rappresentano e difendono giusta procura estesa in calce all'atto di citazione in appello appellante contro
, c.f. , rappresentato e difeso, in forza di procura CP_1 C.F._3 generale alle liti conferita in data 8.3.2016 con atto per notar di Chiusi Persona_1
(Rep. 94.017/Racc. 19.127 - registrato a Montepulciano in data 10.3.2016 al n. 652/1T),
pagina 1 di 12 dall'avv. Francesco Romanelli (pec , Email_3 presso il cui studio in Napoli, via Andrea d'Isernia 8, è elettivamente domiciliato appellato
e contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_4 CP_3 C.F._5
) entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi
[...] dall'Avv. Lucio Giuseppe Niciarelli con studio in Orvieto (TR), via della Loggia de'
Mercanti n. 8, ( , ed elettivamente domiciliati presso Email_4 il predetto domicilio digitale giusta procura in calce alla comparsa di risposta appellati
**********
Oggetto: azione di annullamento o declaratoria di inefficacia di verbale di conciliazione dinanzi ad organismo di mediazione e accertamento dell'usucapione di servitù di passaggio
Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate per l'udienza del 25.6.2025 2
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno proposto appello avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Terni n. 643/2023, pubblicata il 25.9.2023, con cui veniva rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte convenuta nonché le loro domande di annullamento o declaratoria di inefficacia di verbale di conciliazione dinanzi all'organismo di mediazione e di accertamento dell'usucapione della servitù di passaggio.
Col primo, articolato, motivo, rubricato “nullità, illegittimità ed erroneità della sentenza per motivazione apparente e/o perplessa e incomprensibile ed inconsistente e/o sua manifesta e irriducibile contraddittorietà per violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132, secondo comma, n.
4, cod. proc. civ. Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio;
nullità, illegittimità ed erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt.
101, 112, 115, 116, 132 cpc – art. 1027 ss. – art. 1058, art. 1031, art. 1061– art. 1158 c.c. - art.
833 c.c. artt. 1175 e 1375 – artt. 1343, 1344 e 1345, 1441 cc. – d.lgs 28/2010”, hanno censurato la sentenza sostenendo anzitutto che vi sarebbe stata un'erronea lettura della pagina 2 di 12 domanda dando per scontato che l'atto oggetto di giudizio (verbale di mediazione) sia diretto ad accertare l'intervenuta usucapione di un diritto servitù a favore dei coniugi sugli stessi beni oggetto della domanda di usucapione della TÀ Parte_3 azionata dai coniugi , quando invece le particelle sarebbero sì le stesse in CP_4 entrambi i giudizi, ovvero le particelle n. 721 e 723 del foglio 12 del catasto di FA, ma le porzioni sarebbero diverse in quanto quella oggetto del verbale di mediazione cadrebbe interamente al di là della recinzione che delimita la TÀ di CP_1
mentre essi hanno chiesto l'usucapione della porzione al di qua della
[...] recinzione verso il proprio fabbricato.
Hanno aggiunto che: nel giudizio rg 996/2017 ha contrastato la domanda di CP_1 usucapione proposta da essi appellanti eccependo erroneamente il difetto di interversio possessionis e sostenendo che essendo essi, in forza del rogito Notaio titolari Per_2 di servitù di passaggio su tale “fazzoletto di terra” avrebbero dovuto provare il mutamento del proprio animus detinendi in quello rem sibi habendi uti domini, essendo vero invece che la servitù di passaggio richiamata dal notaio a pag. 71, Per_2 riguarda altra porzione della particella 723 e non quella da essi rivendicata;
avevano 3 evidenziato che volendo ipotizzare (ipotesi comunque contestata) che la servitù in favore di fosse insistente su striscia di terreno di ml. 2,10 dipartentesi dai Parte_3
6,10 metri dal lato NordEst e per una larghezza di 2,10 metri verso la loro TÀ
(quindi non dalla recinzione, oltre i mt 6,10 dal fabbricato) si verificherebbe un'incidenza pari a 0,50 mt sulla loro TÀ ( ), quindi su TÀ CP_4 altrui, con la logica conseguenza della nullità sollevata con l'atto di citazione, anche senza tener conto dell'intervenuta usucapione sulla fascia di mt lineari 1,60 oggetto del giudizio rg 996/2017 del Tribunale di Terni e rg. 143/2022 della Corte di Appello di
Perugia; il Giudice di primo grado, tuttavia, aveva escluso che la mediazione riguardasse la porzione di corte dei assunto corretto, ma contrastante con CP_4
l'esito della decisione sulla legittimità e validità dell'accordo di mediazione, sicché l'atto dispositivo contenuto nel verbale di mediazione troverebbe unica ragion d'essere nell'intento delle parti convenute di danneggiarli, impedendogli di far valere il proprio diritto e di sottrarre il bene al loro godimento e disponibilità.
pagina 3 di 12 Sotto altro profilo hanno sostenuto la nullità del verbale di mediazione per: a) impossibilità dell'oggetto e b) difetto di realità laddove sarebbe stata riconosciuta una servitù già esistente di passaggio comprendendo la facoltà di parcheggio di autovetture, con modalità di esercizio del possesso che si sarebbe protratto per il ventennio.
Hanno dedotto che: lo stato dei luoghi, i confini e le distanze fra i fondi, non sono mai stati contestati sicché deve ritenersi pacifico che la rata scoperta di terreno
(particella 261) corrispondente alla fascia di larghezza di metri 4,50 dal lato Nord Est del fabbricato lungo tutto il confine con il (particelle 721 e 723) è di loro CP_4 CP_1 TÀ; l'area scoperta prosegue oltre la fascia di metri 4,50 verso la TÀ
sino alla recinzione, posta alla distanza di metri 6,10 dal lato Nord Est del CP_1 fabbricato dei fascia di terreno della larghezza di metri 1,60 lungo tutto il CP_4 confine fra la particella 261 e le particelle 721 e 723 sulla quale si è maturata la loro usucapione acquisitiva, oggetto del predetto giudizio pendente innanzi questa Corte di appello (r.g. n. 143/22); il terreno posto al di là dei 6,10 metri di distanza dal fabbricato, trovasi oltre la recinzione, quindi essendo terreno recintato, chiuso, cui si accede attraverso un cancello, parimenti chiuso, che delimita la TÀ senza 4 CP_1 sbocco sulla TÀ , evidenzierebbe sia l'evidente inutilità della Parte_3 servitù di passaggio in area chiusa recintata, sia l'impossibilità per i di Parte_3 aver esercitato per il ventennio il possesso corrispondente alla servitù di passaggio e addirittura di parcheggio su una rata di terreno del fondo servente chiusa e priva di sbocco sul fondo dominate;
la diversa ricostruzione contrasterebbe con il disposto dell'art. 1061 c.c., secondo il quale non possono acquistarsi per usucapione le servitù non apparenti, prive di opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio;
la volontà negoziale dei convenuti sarebbe nulla per difetto di realità, atteso che la facoltà di parcheggio costituisce una commoditas e non una realitas, non integrando gli estremi dell'utilità inerente al fondo stesso, bensì un vantaggio per il suo proprietario e la pretesa servitù non sarebbe neppure esattamente individuata e tantomeno sarebbero indicate le modalità di esercizio della stessa.
Sotto altro aspetto ha censurato il capo 3 della sentenza sostenendo che: avrebbero dovuto essere valutati tutti gli elementi gravi, precisi e concordanti forniti da essi attori, fra cui la non contestazione dello stato dei luoghi, l'impossibilità dell'oggetto della pagina 4 di 12 mediazione, l'inesistenza del contenzioso fra i convenuti per impossibilità della pretesa usucapione della servitù, l'inesistenza di causa per dare luogo alla dedotta mediazione, ciò che proverebbe in via presuntiva che il verbale di mediazione del 17.6.2016 è stato artatamente realizzato dalle parti e al solo fine di trascriverlo CP_1 Pt_3 Pt_3 sulle particelle n. 721 e 723 prima della trascrizione della loro domanda per contrastare l'azione da essi proposta il che evidenzierebbe la nullità per illiceità della causa e per il motivo illecito in violazione del disposto normativo di cui agli artt. 1343, 1344 e 1345
c.c.; dal 1981 essi avrebbero goduto liberamente pacificamente ed ininterrottamente della porzione di terreno della larghezza di metri 1,60 oltre il confine catastale della loro TÀ e solo dai fatti di cui alla corrispondenza degli avvocati CA e i CP_5 coniugi (non intestatari del terreno) avrebbero posto in essere comportamenti di Pt_3 disturbo del diritto già cristallizzato da ben oltre il ventennio;
l'esame dei fatti e della loro cronologia evidenzierebbe la volontà dei entrambe le parti del verbale di porre in essere un atto contrario al vero, contrario all'oggetto del giudizio incardinato dai coniugi contrario ai principi di correttezza, diligenza e buona fede ovvero un CP_4 contratto in frode alla legge perché diretto ad eludere l'applicazione di una norma 5 imperativa, ovvero con abuso del diritto.
Hanno impugnato la sentenza anche sotto un ulteriore profilo diretto a censurarne il capo 4), relativo alla tardività dell'eccezione di nullità per essere stato chiuso il verbale di mediazione del 17.6.2016 in Orvieto alle ore 20,00 del 17.6.2016 mentre l'autentica delle firme risulta certificata dal Notaio alle ore 19.00 in Chiusi, cioè antecedentemente alla chiusura del verbale, sostenendo che la nullità poteva essere fatta valere da chiunque vi avesse interesse ed era rilevabile anche d'ufficio dal Giudice ex art. 1421 c.c. in qualsiasi stato e grado del giudizio;
la nullità avrebbe la finalità di impedire che il contratto possa essere il fondamento di una decisione giudiziale che ne assuma la validità o la produzione di effetti;
il notaio aveva meramente autenticato le firme, senza alcuna valutazione sulla volontà delle parti e tantomeno sulla legalità del contenuto;
la modalità seguita dai convenuti nel giugno 2016, attraverso la riportata cronologia dimostrerebbe il mancato rispetto per il completamento di un verbale di mediazione perché l'orario di chiusura del verbale doveva essere o contemporaneo alla pagina 5 di 12 sottoscrizione (cd. Atto unico) ovvero precedente alla sottoscrizione davanti al pubblico ufficiale.
Con altra articolazione del motivo hanno sostenuto che il Giudice avrebbe errato nel ritenere che non abbia posto in essere un atto di disposizione del proprio CP_1 patrimonio, tale da depauperarlo, atteso che, al contrario, deve ritenersi tale la costituzione di un peso sul bene immobile, quale una servitù di passaggio con facoltà di parcheggio, ossia di occupazione del suolo in maniera stabile e continuativa.
Ancora, hanno censurato la sentenza sostenendo che sarebbero state compiute valutazioni errate circa le dichiarazioni rese dei coniugi in sede di CP_4 interrogatorio, ritenendo che gli stessi non abbiano reso dichiarazioni utili alla loro difesa ed anzi esse, di valenza confessoria, confuterebbero la premessa maggiore del loro ragionamento, ossia la titolarità, per intervenuta usucapione, del bene oggetto della mediazione, così escludendo l'interversione del possesso ed effettuando una pronuncia ultrapetita derivante da un travisamento dei fatti avendo essi soltanto dichiarato e confermato che (solo) nei primi mesi del 2015 insorgevano contrasti con i vicini
[...]
a causa della loro condotta, ostativa nell'esercizio del loro diritto di TÀ, 6 Pt_3 ormai consolidato dal 1981, senza alcun riferimento alla controversia con . CP_1
Hanno infine censurato la sentenza in punto di spese di lite per violazione dell'art. 91
c.p.c. perché, pur rigettando l'eccezione di incompetenza sollevata e coltivata da entrambe le parti convenute, nonché la domanda di condanna a loro carico per lite temeraria non avrebbe condannato gli avversari e neppure compensato parzialmente le spese di lite, condannandoli alla refusione di quelle avversarie, già pagate nelle more.
Si è costituito deducendo sul capo 2.c) della sentenza che: era stato CP_1 correttamente ritenuto che l'usucapione possa essere accertata oltre che giudizialmente anche con verbale di conciliazione le cui sottoscrizioni siano autenticate da pubblico ufficiale a ciò autorizzato e che la successiva trascrizione rende l'atto opponibile erga omnes e dunque anche agli odierni appellanti, i quali avrebbero sì riconosciuto che le particelle sono le stesse in entrambi i giudizi, ovvero le particelle n. 721 e 723 del foglio
12 del catasto di FA, ma poi affermano che le porzioni sarebbero diverse senza provarlo;
le parti dell'accordo conciliativo hanno individuato il fondo de quo con i suoi dati catastali e l'affermazione di controparte secondo cui la servitù de quo riguardi pagina 6 di 12 un'area all'interno della TÀ al di là della rete e non sulla striscia di CP_1 terreno dalla rete verso i comporterebbe l'indifferenza di tale atto nei confronti CP_4 degli appellanti che non avrebbero alcun giuridico interesse ex art. 100 c.p.c. ad impugnarlo;
gli appellanti darebbero per scontata l'usucapione da parte loro della TÀ di un terreno, che però non è stata riconosciuta esservi stata dal Tribunale;
Sul capo c.3 della sentenza ha sostenuto che: l'affermazione di una presunta inesistenza di controversia tra le parti resterebbe priva di ogni riscontro probatorio e il primo Giudice avrebbe applicato con prudenza l'art. 2729 c.c. qualificando i presunti indizi non gravi, non precisi e non concordanti con corretta motivazione, priva di vizi logico-giuridici.
Rispetto alla nullità per illiceità della causa e al motivo illecito ha sostenuto che gli appellanti avrebbero riproposto in appello le medesime lagnanze formulate in primo grado senza però indicare i motivi di censura della sentenza appellata.
Sulla nullità ex art. 1343 ss c.c. ha sostenuto che il Tribunale di Terni ha ritenuto che i non abbiano provato di aver posseduto il bene di causa con la pienezza CP_4 dei poteri e con l'animus propri del proprietario, così rigettando la domanda. 7
Sul capo c. 4 della sentenza ha osservato che: gli appellanti lamentano il rigetto di un'eccezione di nullità sollevata per la prima volta in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c. che il Tribunale ha correttamente e congruamente motivato con ragionamento del tutto condivisibile sotto il profilo logico-giuridico e fattuale;
le affermazioni relative agli obblighi del notaio sono irrilevanti giacché un profilo è rappresentato dal rapporto contrattuale tra notaio e contraenti con le responsabilità professionali che da esso scaturiscono, altro e diverso profilo è invece la trascrivibilità degli atti dei quali le sottoscrizioni dei comparenti siano state autenticate dal notaio o da soggetto ad esso equiparato.
Ha eccepito ancora l'inammissibilità della censura ai capi d) ed e) della sentenza e l'infondatezza della censura al capo relativo alle spese di lite.
Si sono costituiti anche e deducendo che: era stato Controparte_2 CP_3 correttamente ritenuto che l'usucapione possa essere accertata anche attraverso un accordo di conciliazione in sede di mediazione a condizione che la sottoscrizione del relativo verbale sia autentica da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato come avvenuto pagina 7 di 12 pacificamente nel caso che ci occupa;
la successiva trascrizione rende l'atto opponibile erga omnes e dunque anche agli odierni appellanti;
era infondata la tesi che l'accordo di mediazione sarebbe nullo perché il nel riconoscere l'intervenuta usucapione, CP_1 avrebbe disposto di un bene altrui perché la questione della titolarità del bene oggetto dell'accordo in capo agli odierni attori era contestata e ancora sub iudice; non vi sarebbe altro modo per individuare un fondo che indicarne gli estremi catastali;
sarebbe provato documentalmente che le parti abbiamo sottoscritto un accordo di mediazione valido che accerta l'intervenuta usucapione delle servitù di passaggio e di parcheggio gravante sul terreno di TÀ ed a favore dei sig.ri e anche CP_1 Pt_3 Pt_3 una sentenza favorevole sul punto non implicherebbe l'inopponibilità dell'accordo di mediazione visto che la trascrizione dell'accordo è antecedente alla trascrizione della domanda giudiziale volta a far accertare l'usucapione; l'accordo di mediazione è una scelta di protezione dei propri diritti ed interessi e non un abuso e mancherebbe la prova che le parti si siano determinate a concluderlo per motivo illecito comune ad entrambe ex art. 1345 c.c.; i coniugi avrebbero un proprio personale Parte_4 interesse ad ottenere il riconoscimento dell'acquisto della servitù di passaggio per 8 usucapione perché con l'accordo hanno avuto un aumento del loro patrimonio che esclude, di fatto, il motivo illecito e la declaratoria di nullità ex art. 1345 c.c.; non vi sarebbe alcuna incongruenza negli orari indicati nel verbale di mediazione perché essi appaiano la logica conseguenza di autenticare prima le firme e poi chiudere il verbale;
non ha posto in essere alcun atto di disposizione del proprio patrimonio, tale CP_1 da depauperarlo, che potrebbe essere oggetto di revocatoria che, come noto, è finalizzata non al recupero del bene ma a consentire al creditore di aggredire in via esecutiva il bene altrui;
corretta sarebbe la condanna al pagamento delle spese di lite a carico della parte soccombente non sussistendo, tra l'altro, motivi per compensare, anche parzialmente, le stesse.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate nelle note scritte depositate per l'udienza del 25.6.2025.
L'appello è infondato.
Invero, sono gli stessi appellanti ad aver dedotto a fondamento dell'impugnazione che vi sarebbe stata un'erronea lettura, ad opera del primo Giudice, della domanda da pagina 8 di 12 loro svolta in primo grado che l'aveva condotto ad individuare l'oggetto di questo giudizio (che concerne l'impugnazione del verbale di mediazione) nell'accertamento dell'intervenuta usucapione di un diritto servitù a favore dei coniugi Parte_3 sugli stessi beni oggetto della domanda di usucapione della TÀ da loro azionata in altro giudizio dinanzi al Tribunale di Terni (rg. 996/2017). Ed hanno poi motivato tale assunto deducendo che sebbene sia vero che le particelle sarebbero le stesse in entrambi i giudizi, ovvero le particelle n. 721 e 723 del foglio 12 del catasto di FA, viceversa non sarebbero identiche le porzioni in quanto: a) nel giudizio da essi azionato (giudizio per la declaratoria dell'usucapione del diritto di TÀ: rg 996/2017) si tratta della rata di terreno della larghezza complessiva di m.1,60 lungo il confine della particella
261 sita nel Comune di FA, identificata in una parte delle particelle 723 e 721, distinte nel foglio 12 del catasto di detto Comune, mentre: b) nel verbale di mediazione del 2016 si tratta della rata di terreno delle particelle 721 e 723 foglio 12 del NCEU del Comune di FA per una larghezza di metri 2,10, e più precisamente fino ad una linea distante m. 6,10 dalla parete NE del fabbricato indicato con mappale 262 foglio 12 del NCEU del
Comune di FA lungo la contigua particella 261 foglio 12 del NCEU del Comune di 9
FA di TÀ . Più precisamente hanno rimarcato che il verbale di CP_4 mediazione avrebbe riproposto parte del contenuto dell'atto a rogito del notaio
(prodotto dai convenuti) con cui il 7.2.1970 il Per_2 Controparte_6
vendeva beni prebendali, consistenti in un terreno e in una ex casa
[...] colonica, descritti in atto, a 4 soggetti, fra cui (dante causa dei Persona_3 coniugi e (dante causa di , e prevedeva a CP_4 Persona_4 CP_1 carico della particella 723, foglio 12, acquistata da per una larghezza Persona_4 di ml 2,10 e più precisamente fino ad una linea distante ml 6,10 dalla parete nord-est e a questa parallela del fabbricato indicato col mappale 262 foglio 12 lungo la contigua particella 261 foglio 12, una servitù di passaggio a favore di terzi, nonché costituiva altra servitù di passaggio a favore delle particelle 261 e 748 (già 262 /B), quest'ultima con sovrastante rata di fabbricato, acquistate da Per_3
Sulla scorta di tali premesse hanno sostenuto che il primo Giudice avrebbe ignorato che: la porzione della larghezza di ml 2,10 insiste sulla TÀ dalla CP_1 recinzione che delimita la TÀ di posta alla distanza di ml 6,10 CP_1
pagina 9 di 12 dalla parete NE del fabbricato la particella 261 giunge sino alla distanza di ml. CP_4
4,50 dalla parete NE del fabbricato prospiciente l'area scoperta, che si presenta CP_4 libera e continua in maniera unitaria per altri ml 1,60, ovvero fino al muretto di confine con la sovrastante recinzione che delimita la corte di posto, quindi, a ml 6,10 CP_1 dalla parete Ne del fabbricato Ne hanno tratto la conferma della tesi che nel CP_4 verbale impugnato e avrebbero, quindi, “riconosciuto” anche a CP_1 Pt_3 Pt_3 quest'ultimi la servitù di passaggio costituendola dentro la corte di recintata e CP_1 chiusa, circostanza che sarebbe confermata dall'espressione utilizzata nell'atto del notaio e ripresa pedissequamente nel verbale di mediazione, in cui si farebbe Per_2 riferimento alla contigua (e non alla confinante) particella 261.
Se così è risulta evidente il difetto di interesse degli appellanti ad impugnare il verbale di conciliazione tra e i coniugi – perché in base CP_1 Pt_3 Pt_3 alla loro stessa tesi il suo oggetto sarebbe del tutto diverso da quello della domanda di usucapione da essi proposta nel giudizio rg. 996/2017 del Tribunale di Terni, poi proseguito dinanzi a questa Corte di Appello (rg. 143/2022), perché riguarderebbe un bene pacificamente (per loro stessa affermazione) di TÀ di e posto 10 CP_1 al di là della recinzione che delimita la porzione di quello asseritamente usucapito, il cui godimento non interferisce quindi in alcun modo con l'oggetto del giudizio di accertamento dell'usucapione della TÀ.
Se invece la porzione oggetto del cennato verbale coincidesse con la striscia di terreno della larghezza di 1,60 metri lineari per tutta la lunghezza del confine
NI oggetto della domanda di usucapione esperita dagli appellanti in altro giudizio, distinta da quella riportata nell'atto del Notaio e dalla servitù Per_2 richiamata nell'art. 2 dell'atto del notaio del 1981 (vendita Per_5
, ovvero la servitù passiva gravante sul loro fondo a favore della Parte_5 TÀ che interesserebbe solo la rata scoperta di terreno della fascia di Pt_3 larghezza di metri 4,50 lungo tutto il confine con la particella 723, difetterebbe ancora l'interesse degli appellanti ad ottenere qualsiasi pronuncia di invalidità o inefficacia del verbale perché è documentato che il giudizio dinanzi a questa Corte di appello, distinto al rg. col n. 143/2022, si è concluso col rigetto dell'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Terni che aveva rigettato la domanda di usucapione esperita dagli stessi pagina 10 di 12 coniugi – Infatti, essendo la sentenza di questa Corte passata in CP_4 CP_4 giudicato con definitivo esito negativo delle pretese attoree, non può neanche ipotizzarsi anche sotto tale aspetto un'interferenza della trascrizione del verbale di conciliazione qui impugnato con un diritto di TÀ che avrebbe potuto essere riconosciuto, secondo la prospettazione iniziale, a favore dei coniugi – CP_4 CP_4 ma che infine non è stato riconosciuto.
L'inesistenza dell'interesse (originario o sopravvenuto) degli appellanti ad agire assorbe all'evidenza ogni motivo di appello ed ogni altra questione proposta.
Rimane da esaminare il motivo di appello che riguarda la condanna degli appellanti alle spese di lite del primo grado per violazione dell'art. 91 c.p.c..
Anche tale motivo è infondato.
Infatti, il risultato del giudizio di primo grado è stato il rigetto integrale nel merito delle pretese attoree sul quale non ha avuto alcuna incidenza né il fatto di non aver recepito il Giudice la questione preliminare sollevata da entrambe le parti convenute con l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito né l'aver disatteso la domanda accessoria di condanna per lite temeraria che si aggiunge soltanto, in casi di particolare 11 gravità, alle conseguenze della soccombenza sulle spese di lite. Se ne trae che nel giudizio complessivo sulla soccombenza rispetto alle domande proposte è stata corretta la condanna degli attori alla refusione integrale delle spese alle parti convenute.
L'appello va dunque rigettato.
Le spese di lite del giudizio di appello vanno poste a carco degli appellanti, stante la loro integrale soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, all'importanza, alla natura, al valore della causa, da ritenersi indeterminabile, nonché al risultato conseguito, ex art. 4 del d.m. 10.3.2014 n. 55, come modificato dal d.m.
13.8.2022 n. 147.
Gli appellanti sono tenuti in solido ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002 al versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, co. 1 bis, d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 11 di 12 rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Terni n. 643/2023, pubblicata il 25.9.2023; condanna e in solido a rifondere a le spese Parte_1 Parte_2 CP_1 del giudizio di appello che liquida, in € 2.915,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
condanna e in solido a rifondere a e Parte_1 Parte_2 Controparte_2 le spese del giudizio di appello che liquida, in € 2.915,00 per compensi CP_3 professionali, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara che gli appellanti sono tenuti in solido ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
115/2002 al versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis,
d.P.R. 115/2002.
Perugia, 18.9.2025
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
12
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 623/2023 promossa da:
, c.f. e c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv.
AR NN CA ( Email_1 unitamente e disgiuntamente all'Avv. Simona Frenguelli
( ed elettivamente domiciliati in Perugia, via Email_2
Fiume n. 17 (presso lo studio dell'avv. CA) che li rappresentano e difendono giusta procura estesa in calce all'atto di citazione in appello appellante contro
, c.f. , rappresentato e difeso, in forza di procura CP_1 C.F._3 generale alle liti conferita in data 8.3.2016 con atto per notar di Chiusi Persona_1
(Rep. 94.017/Racc. 19.127 - registrato a Montepulciano in data 10.3.2016 al n. 652/1T),
pagina 1 di 12 dall'avv. Francesco Romanelli (pec , Email_3 presso il cui studio in Napoli, via Andrea d'Isernia 8, è elettivamente domiciliato appellato
e contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_4 CP_3 C.F._5
) entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi
[...] dall'Avv. Lucio Giuseppe Niciarelli con studio in Orvieto (TR), via della Loggia de'
Mercanti n. 8, ( , ed elettivamente domiciliati presso Email_4 il predetto domicilio digitale giusta procura in calce alla comparsa di risposta appellati
**********
Oggetto: azione di annullamento o declaratoria di inefficacia di verbale di conciliazione dinanzi ad organismo di mediazione e accertamento dell'usucapione di servitù di passaggio
Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate per l'udienza del 25.6.2025 2
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno proposto appello avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Terni n. 643/2023, pubblicata il 25.9.2023, con cui veniva rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte convenuta nonché le loro domande di annullamento o declaratoria di inefficacia di verbale di conciliazione dinanzi all'organismo di mediazione e di accertamento dell'usucapione della servitù di passaggio.
Col primo, articolato, motivo, rubricato “nullità, illegittimità ed erroneità della sentenza per motivazione apparente e/o perplessa e incomprensibile ed inconsistente e/o sua manifesta e irriducibile contraddittorietà per violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132, secondo comma, n.
4, cod. proc. civ. Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio;
nullità, illegittimità ed erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt.
101, 112, 115, 116, 132 cpc – art. 1027 ss. – art. 1058, art. 1031, art. 1061– art. 1158 c.c. - art.
833 c.c. artt. 1175 e 1375 – artt. 1343, 1344 e 1345, 1441 cc. – d.lgs 28/2010”, hanno censurato la sentenza sostenendo anzitutto che vi sarebbe stata un'erronea lettura della pagina 2 di 12 domanda dando per scontato che l'atto oggetto di giudizio (verbale di mediazione) sia diretto ad accertare l'intervenuta usucapione di un diritto servitù a favore dei coniugi sugli stessi beni oggetto della domanda di usucapione della TÀ Parte_3 azionata dai coniugi , quando invece le particelle sarebbero sì le stesse in CP_4 entrambi i giudizi, ovvero le particelle n. 721 e 723 del foglio 12 del catasto di FA, ma le porzioni sarebbero diverse in quanto quella oggetto del verbale di mediazione cadrebbe interamente al di là della recinzione che delimita la TÀ di CP_1
mentre essi hanno chiesto l'usucapione della porzione al di qua della
[...] recinzione verso il proprio fabbricato.
Hanno aggiunto che: nel giudizio rg 996/2017 ha contrastato la domanda di CP_1 usucapione proposta da essi appellanti eccependo erroneamente il difetto di interversio possessionis e sostenendo che essendo essi, in forza del rogito Notaio titolari Per_2 di servitù di passaggio su tale “fazzoletto di terra” avrebbero dovuto provare il mutamento del proprio animus detinendi in quello rem sibi habendi uti domini, essendo vero invece che la servitù di passaggio richiamata dal notaio a pag. 71, Per_2 riguarda altra porzione della particella 723 e non quella da essi rivendicata;
avevano 3 evidenziato che volendo ipotizzare (ipotesi comunque contestata) che la servitù in favore di fosse insistente su striscia di terreno di ml. 2,10 dipartentesi dai Parte_3
6,10 metri dal lato NordEst e per una larghezza di 2,10 metri verso la loro TÀ
(quindi non dalla recinzione, oltre i mt 6,10 dal fabbricato) si verificherebbe un'incidenza pari a 0,50 mt sulla loro TÀ ( ), quindi su TÀ CP_4 altrui, con la logica conseguenza della nullità sollevata con l'atto di citazione, anche senza tener conto dell'intervenuta usucapione sulla fascia di mt lineari 1,60 oggetto del giudizio rg 996/2017 del Tribunale di Terni e rg. 143/2022 della Corte di Appello di
Perugia; il Giudice di primo grado, tuttavia, aveva escluso che la mediazione riguardasse la porzione di corte dei assunto corretto, ma contrastante con CP_4
l'esito della decisione sulla legittimità e validità dell'accordo di mediazione, sicché l'atto dispositivo contenuto nel verbale di mediazione troverebbe unica ragion d'essere nell'intento delle parti convenute di danneggiarli, impedendogli di far valere il proprio diritto e di sottrarre il bene al loro godimento e disponibilità.
pagina 3 di 12 Sotto altro profilo hanno sostenuto la nullità del verbale di mediazione per: a) impossibilità dell'oggetto e b) difetto di realità laddove sarebbe stata riconosciuta una servitù già esistente di passaggio comprendendo la facoltà di parcheggio di autovetture, con modalità di esercizio del possesso che si sarebbe protratto per il ventennio.
Hanno dedotto che: lo stato dei luoghi, i confini e le distanze fra i fondi, non sono mai stati contestati sicché deve ritenersi pacifico che la rata scoperta di terreno
(particella 261) corrispondente alla fascia di larghezza di metri 4,50 dal lato Nord Est del fabbricato lungo tutto il confine con il (particelle 721 e 723) è di loro CP_4 CP_1 TÀ; l'area scoperta prosegue oltre la fascia di metri 4,50 verso la TÀ
sino alla recinzione, posta alla distanza di metri 6,10 dal lato Nord Est del CP_1 fabbricato dei fascia di terreno della larghezza di metri 1,60 lungo tutto il CP_4 confine fra la particella 261 e le particelle 721 e 723 sulla quale si è maturata la loro usucapione acquisitiva, oggetto del predetto giudizio pendente innanzi questa Corte di appello (r.g. n. 143/22); il terreno posto al di là dei 6,10 metri di distanza dal fabbricato, trovasi oltre la recinzione, quindi essendo terreno recintato, chiuso, cui si accede attraverso un cancello, parimenti chiuso, che delimita la TÀ senza 4 CP_1 sbocco sulla TÀ , evidenzierebbe sia l'evidente inutilità della Parte_3 servitù di passaggio in area chiusa recintata, sia l'impossibilità per i di Parte_3 aver esercitato per il ventennio il possesso corrispondente alla servitù di passaggio e addirittura di parcheggio su una rata di terreno del fondo servente chiusa e priva di sbocco sul fondo dominate;
la diversa ricostruzione contrasterebbe con il disposto dell'art. 1061 c.c., secondo il quale non possono acquistarsi per usucapione le servitù non apparenti, prive di opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio;
la volontà negoziale dei convenuti sarebbe nulla per difetto di realità, atteso che la facoltà di parcheggio costituisce una commoditas e non una realitas, non integrando gli estremi dell'utilità inerente al fondo stesso, bensì un vantaggio per il suo proprietario e la pretesa servitù non sarebbe neppure esattamente individuata e tantomeno sarebbero indicate le modalità di esercizio della stessa.
Sotto altro aspetto ha censurato il capo 3 della sentenza sostenendo che: avrebbero dovuto essere valutati tutti gli elementi gravi, precisi e concordanti forniti da essi attori, fra cui la non contestazione dello stato dei luoghi, l'impossibilità dell'oggetto della pagina 4 di 12 mediazione, l'inesistenza del contenzioso fra i convenuti per impossibilità della pretesa usucapione della servitù, l'inesistenza di causa per dare luogo alla dedotta mediazione, ciò che proverebbe in via presuntiva che il verbale di mediazione del 17.6.2016 è stato artatamente realizzato dalle parti e al solo fine di trascriverlo CP_1 Pt_3 Pt_3 sulle particelle n. 721 e 723 prima della trascrizione della loro domanda per contrastare l'azione da essi proposta il che evidenzierebbe la nullità per illiceità della causa e per il motivo illecito in violazione del disposto normativo di cui agli artt. 1343, 1344 e 1345
c.c.; dal 1981 essi avrebbero goduto liberamente pacificamente ed ininterrottamente della porzione di terreno della larghezza di metri 1,60 oltre il confine catastale della loro TÀ e solo dai fatti di cui alla corrispondenza degli avvocati CA e i CP_5 coniugi (non intestatari del terreno) avrebbero posto in essere comportamenti di Pt_3 disturbo del diritto già cristallizzato da ben oltre il ventennio;
l'esame dei fatti e della loro cronologia evidenzierebbe la volontà dei entrambe le parti del verbale di porre in essere un atto contrario al vero, contrario all'oggetto del giudizio incardinato dai coniugi contrario ai principi di correttezza, diligenza e buona fede ovvero un CP_4 contratto in frode alla legge perché diretto ad eludere l'applicazione di una norma 5 imperativa, ovvero con abuso del diritto.
Hanno impugnato la sentenza anche sotto un ulteriore profilo diretto a censurarne il capo 4), relativo alla tardività dell'eccezione di nullità per essere stato chiuso il verbale di mediazione del 17.6.2016 in Orvieto alle ore 20,00 del 17.6.2016 mentre l'autentica delle firme risulta certificata dal Notaio alle ore 19.00 in Chiusi, cioè antecedentemente alla chiusura del verbale, sostenendo che la nullità poteva essere fatta valere da chiunque vi avesse interesse ed era rilevabile anche d'ufficio dal Giudice ex art. 1421 c.c. in qualsiasi stato e grado del giudizio;
la nullità avrebbe la finalità di impedire che il contratto possa essere il fondamento di una decisione giudiziale che ne assuma la validità o la produzione di effetti;
il notaio aveva meramente autenticato le firme, senza alcuna valutazione sulla volontà delle parti e tantomeno sulla legalità del contenuto;
la modalità seguita dai convenuti nel giugno 2016, attraverso la riportata cronologia dimostrerebbe il mancato rispetto per il completamento di un verbale di mediazione perché l'orario di chiusura del verbale doveva essere o contemporaneo alla pagina 5 di 12 sottoscrizione (cd. Atto unico) ovvero precedente alla sottoscrizione davanti al pubblico ufficiale.
Con altra articolazione del motivo hanno sostenuto che il Giudice avrebbe errato nel ritenere che non abbia posto in essere un atto di disposizione del proprio CP_1 patrimonio, tale da depauperarlo, atteso che, al contrario, deve ritenersi tale la costituzione di un peso sul bene immobile, quale una servitù di passaggio con facoltà di parcheggio, ossia di occupazione del suolo in maniera stabile e continuativa.
Ancora, hanno censurato la sentenza sostenendo che sarebbero state compiute valutazioni errate circa le dichiarazioni rese dei coniugi in sede di CP_4 interrogatorio, ritenendo che gli stessi non abbiano reso dichiarazioni utili alla loro difesa ed anzi esse, di valenza confessoria, confuterebbero la premessa maggiore del loro ragionamento, ossia la titolarità, per intervenuta usucapione, del bene oggetto della mediazione, così escludendo l'interversione del possesso ed effettuando una pronuncia ultrapetita derivante da un travisamento dei fatti avendo essi soltanto dichiarato e confermato che (solo) nei primi mesi del 2015 insorgevano contrasti con i vicini
[...]
a causa della loro condotta, ostativa nell'esercizio del loro diritto di TÀ, 6 Pt_3 ormai consolidato dal 1981, senza alcun riferimento alla controversia con . CP_1
Hanno infine censurato la sentenza in punto di spese di lite per violazione dell'art. 91
c.p.c. perché, pur rigettando l'eccezione di incompetenza sollevata e coltivata da entrambe le parti convenute, nonché la domanda di condanna a loro carico per lite temeraria non avrebbe condannato gli avversari e neppure compensato parzialmente le spese di lite, condannandoli alla refusione di quelle avversarie, già pagate nelle more.
Si è costituito deducendo sul capo 2.c) della sentenza che: era stato CP_1 correttamente ritenuto che l'usucapione possa essere accertata oltre che giudizialmente anche con verbale di conciliazione le cui sottoscrizioni siano autenticate da pubblico ufficiale a ciò autorizzato e che la successiva trascrizione rende l'atto opponibile erga omnes e dunque anche agli odierni appellanti, i quali avrebbero sì riconosciuto che le particelle sono le stesse in entrambi i giudizi, ovvero le particelle n. 721 e 723 del foglio
12 del catasto di FA, ma poi affermano che le porzioni sarebbero diverse senza provarlo;
le parti dell'accordo conciliativo hanno individuato il fondo de quo con i suoi dati catastali e l'affermazione di controparte secondo cui la servitù de quo riguardi pagina 6 di 12 un'area all'interno della TÀ al di là della rete e non sulla striscia di CP_1 terreno dalla rete verso i comporterebbe l'indifferenza di tale atto nei confronti CP_4 degli appellanti che non avrebbero alcun giuridico interesse ex art. 100 c.p.c. ad impugnarlo;
gli appellanti darebbero per scontata l'usucapione da parte loro della TÀ di un terreno, che però non è stata riconosciuta esservi stata dal Tribunale;
Sul capo c.3 della sentenza ha sostenuto che: l'affermazione di una presunta inesistenza di controversia tra le parti resterebbe priva di ogni riscontro probatorio e il primo Giudice avrebbe applicato con prudenza l'art. 2729 c.c. qualificando i presunti indizi non gravi, non precisi e non concordanti con corretta motivazione, priva di vizi logico-giuridici.
Rispetto alla nullità per illiceità della causa e al motivo illecito ha sostenuto che gli appellanti avrebbero riproposto in appello le medesime lagnanze formulate in primo grado senza però indicare i motivi di censura della sentenza appellata.
Sulla nullità ex art. 1343 ss c.c. ha sostenuto che il Tribunale di Terni ha ritenuto che i non abbiano provato di aver posseduto il bene di causa con la pienezza CP_4 dei poteri e con l'animus propri del proprietario, così rigettando la domanda. 7
Sul capo c. 4 della sentenza ha osservato che: gli appellanti lamentano il rigetto di un'eccezione di nullità sollevata per la prima volta in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c. che il Tribunale ha correttamente e congruamente motivato con ragionamento del tutto condivisibile sotto il profilo logico-giuridico e fattuale;
le affermazioni relative agli obblighi del notaio sono irrilevanti giacché un profilo è rappresentato dal rapporto contrattuale tra notaio e contraenti con le responsabilità professionali che da esso scaturiscono, altro e diverso profilo è invece la trascrivibilità degli atti dei quali le sottoscrizioni dei comparenti siano state autenticate dal notaio o da soggetto ad esso equiparato.
Ha eccepito ancora l'inammissibilità della censura ai capi d) ed e) della sentenza e l'infondatezza della censura al capo relativo alle spese di lite.
Si sono costituiti anche e deducendo che: era stato Controparte_2 CP_3 correttamente ritenuto che l'usucapione possa essere accertata anche attraverso un accordo di conciliazione in sede di mediazione a condizione che la sottoscrizione del relativo verbale sia autentica da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato come avvenuto pagina 7 di 12 pacificamente nel caso che ci occupa;
la successiva trascrizione rende l'atto opponibile erga omnes e dunque anche agli odierni appellanti;
era infondata la tesi che l'accordo di mediazione sarebbe nullo perché il nel riconoscere l'intervenuta usucapione, CP_1 avrebbe disposto di un bene altrui perché la questione della titolarità del bene oggetto dell'accordo in capo agli odierni attori era contestata e ancora sub iudice; non vi sarebbe altro modo per individuare un fondo che indicarne gli estremi catastali;
sarebbe provato documentalmente che le parti abbiamo sottoscritto un accordo di mediazione valido che accerta l'intervenuta usucapione delle servitù di passaggio e di parcheggio gravante sul terreno di TÀ ed a favore dei sig.ri e anche CP_1 Pt_3 Pt_3 una sentenza favorevole sul punto non implicherebbe l'inopponibilità dell'accordo di mediazione visto che la trascrizione dell'accordo è antecedente alla trascrizione della domanda giudiziale volta a far accertare l'usucapione; l'accordo di mediazione è una scelta di protezione dei propri diritti ed interessi e non un abuso e mancherebbe la prova che le parti si siano determinate a concluderlo per motivo illecito comune ad entrambe ex art. 1345 c.c.; i coniugi avrebbero un proprio personale Parte_4 interesse ad ottenere il riconoscimento dell'acquisto della servitù di passaggio per 8 usucapione perché con l'accordo hanno avuto un aumento del loro patrimonio che esclude, di fatto, il motivo illecito e la declaratoria di nullità ex art. 1345 c.c.; non vi sarebbe alcuna incongruenza negli orari indicati nel verbale di mediazione perché essi appaiano la logica conseguenza di autenticare prima le firme e poi chiudere il verbale;
non ha posto in essere alcun atto di disposizione del proprio patrimonio, tale CP_1 da depauperarlo, che potrebbe essere oggetto di revocatoria che, come noto, è finalizzata non al recupero del bene ma a consentire al creditore di aggredire in via esecutiva il bene altrui;
corretta sarebbe la condanna al pagamento delle spese di lite a carico della parte soccombente non sussistendo, tra l'altro, motivi per compensare, anche parzialmente, le stesse.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate nelle note scritte depositate per l'udienza del 25.6.2025.
L'appello è infondato.
Invero, sono gli stessi appellanti ad aver dedotto a fondamento dell'impugnazione che vi sarebbe stata un'erronea lettura, ad opera del primo Giudice, della domanda da pagina 8 di 12 loro svolta in primo grado che l'aveva condotto ad individuare l'oggetto di questo giudizio (che concerne l'impugnazione del verbale di mediazione) nell'accertamento dell'intervenuta usucapione di un diritto servitù a favore dei coniugi Parte_3 sugli stessi beni oggetto della domanda di usucapione della TÀ da loro azionata in altro giudizio dinanzi al Tribunale di Terni (rg. 996/2017). Ed hanno poi motivato tale assunto deducendo che sebbene sia vero che le particelle sarebbero le stesse in entrambi i giudizi, ovvero le particelle n. 721 e 723 del foglio 12 del catasto di FA, viceversa non sarebbero identiche le porzioni in quanto: a) nel giudizio da essi azionato (giudizio per la declaratoria dell'usucapione del diritto di TÀ: rg 996/2017) si tratta della rata di terreno della larghezza complessiva di m.1,60 lungo il confine della particella
261 sita nel Comune di FA, identificata in una parte delle particelle 723 e 721, distinte nel foglio 12 del catasto di detto Comune, mentre: b) nel verbale di mediazione del 2016 si tratta della rata di terreno delle particelle 721 e 723 foglio 12 del NCEU del Comune di FA per una larghezza di metri 2,10, e più precisamente fino ad una linea distante m. 6,10 dalla parete NE del fabbricato indicato con mappale 262 foglio 12 del NCEU del
Comune di FA lungo la contigua particella 261 foglio 12 del NCEU del Comune di 9
FA di TÀ . Più precisamente hanno rimarcato che il verbale di CP_4 mediazione avrebbe riproposto parte del contenuto dell'atto a rogito del notaio
(prodotto dai convenuti) con cui il 7.2.1970 il Per_2 Controparte_6
vendeva beni prebendali, consistenti in un terreno e in una ex casa
[...] colonica, descritti in atto, a 4 soggetti, fra cui (dante causa dei Persona_3 coniugi e (dante causa di , e prevedeva a CP_4 Persona_4 CP_1 carico della particella 723, foglio 12, acquistata da per una larghezza Persona_4 di ml 2,10 e più precisamente fino ad una linea distante ml 6,10 dalla parete nord-est e a questa parallela del fabbricato indicato col mappale 262 foglio 12 lungo la contigua particella 261 foglio 12, una servitù di passaggio a favore di terzi, nonché costituiva altra servitù di passaggio a favore delle particelle 261 e 748 (già 262 /B), quest'ultima con sovrastante rata di fabbricato, acquistate da Per_3
Sulla scorta di tali premesse hanno sostenuto che il primo Giudice avrebbe ignorato che: la porzione della larghezza di ml 2,10 insiste sulla TÀ dalla CP_1 recinzione che delimita la TÀ di posta alla distanza di ml 6,10 CP_1
pagina 9 di 12 dalla parete NE del fabbricato la particella 261 giunge sino alla distanza di ml. CP_4
4,50 dalla parete NE del fabbricato prospiciente l'area scoperta, che si presenta CP_4 libera e continua in maniera unitaria per altri ml 1,60, ovvero fino al muretto di confine con la sovrastante recinzione che delimita la corte di posto, quindi, a ml 6,10 CP_1 dalla parete Ne del fabbricato Ne hanno tratto la conferma della tesi che nel CP_4 verbale impugnato e avrebbero, quindi, “riconosciuto” anche a CP_1 Pt_3 Pt_3 quest'ultimi la servitù di passaggio costituendola dentro la corte di recintata e CP_1 chiusa, circostanza che sarebbe confermata dall'espressione utilizzata nell'atto del notaio e ripresa pedissequamente nel verbale di mediazione, in cui si farebbe Per_2 riferimento alla contigua (e non alla confinante) particella 261.
Se così è risulta evidente il difetto di interesse degli appellanti ad impugnare il verbale di conciliazione tra e i coniugi – perché in base CP_1 Pt_3 Pt_3 alla loro stessa tesi il suo oggetto sarebbe del tutto diverso da quello della domanda di usucapione da essi proposta nel giudizio rg. 996/2017 del Tribunale di Terni, poi proseguito dinanzi a questa Corte di Appello (rg. 143/2022), perché riguarderebbe un bene pacificamente (per loro stessa affermazione) di TÀ di e posto 10 CP_1 al di là della recinzione che delimita la porzione di quello asseritamente usucapito, il cui godimento non interferisce quindi in alcun modo con l'oggetto del giudizio di accertamento dell'usucapione della TÀ.
Se invece la porzione oggetto del cennato verbale coincidesse con la striscia di terreno della larghezza di 1,60 metri lineari per tutta la lunghezza del confine
NI oggetto della domanda di usucapione esperita dagli appellanti in altro giudizio, distinta da quella riportata nell'atto del Notaio e dalla servitù Per_2 richiamata nell'art. 2 dell'atto del notaio del 1981 (vendita Per_5
, ovvero la servitù passiva gravante sul loro fondo a favore della Parte_5 TÀ che interesserebbe solo la rata scoperta di terreno della fascia di Pt_3 larghezza di metri 4,50 lungo tutto il confine con la particella 723, difetterebbe ancora l'interesse degli appellanti ad ottenere qualsiasi pronuncia di invalidità o inefficacia del verbale perché è documentato che il giudizio dinanzi a questa Corte di appello, distinto al rg. col n. 143/2022, si è concluso col rigetto dell'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Terni che aveva rigettato la domanda di usucapione esperita dagli stessi pagina 10 di 12 coniugi – Infatti, essendo la sentenza di questa Corte passata in CP_4 CP_4 giudicato con definitivo esito negativo delle pretese attoree, non può neanche ipotizzarsi anche sotto tale aspetto un'interferenza della trascrizione del verbale di conciliazione qui impugnato con un diritto di TÀ che avrebbe potuto essere riconosciuto, secondo la prospettazione iniziale, a favore dei coniugi – CP_4 CP_4 ma che infine non è stato riconosciuto.
L'inesistenza dell'interesse (originario o sopravvenuto) degli appellanti ad agire assorbe all'evidenza ogni motivo di appello ed ogni altra questione proposta.
Rimane da esaminare il motivo di appello che riguarda la condanna degli appellanti alle spese di lite del primo grado per violazione dell'art. 91 c.p.c..
Anche tale motivo è infondato.
Infatti, il risultato del giudizio di primo grado è stato il rigetto integrale nel merito delle pretese attoree sul quale non ha avuto alcuna incidenza né il fatto di non aver recepito il Giudice la questione preliminare sollevata da entrambe le parti convenute con l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito né l'aver disatteso la domanda accessoria di condanna per lite temeraria che si aggiunge soltanto, in casi di particolare 11 gravità, alle conseguenze della soccombenza sulle spese di lite. Se ne trae che nel giudizio complessivo sulla soccombenza rispetto alle domande proposte è stata corretta la condanna degli attori alla refusione integrale delle spese alle parti convenute.
L'appello va dunque rigettato.
Le spese di lite del giudizio di appello vanno poste a carco degli appellanti, stante la loro integrale soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, all'importanza, alla natura, al valore della causa, da ritenersi indeterminabile, nonché al risultato conseguito, ex art. 4 del d.m. 10.3.2014 n. 55, come modificato dal d.m.
13.8.2022 n. 147.
Gli appellanti sono tenuti in solido ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002 al versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, co. 1 bis, d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 11 di 12 rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Terni n. 643/2023, pubblicata il 25.9.2023; condanna e in solido a rifondere a le spese Parte_1 Parte_2 CP_1 del giudizio di appello che liquida, in € 2.915,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
condanna e in solido a rifondere a e Parte_1 Parte_2 Controparte_2 le spese del giudizio di appello che liquida, in € 2.915,00 per compensi CP_3 professionali, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara che gli appellanti sono tenuti in solido ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
115/2002 al versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis,
d.P.R. 115/2002.
Perugia, 18.9.2025
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
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