Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/02/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente relatore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1845/2023 r.g. promossa da
(c.f. ) titolare dell'impresa individuale Parte_1 C.F._1
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Fulvio Carollo per mandato e domiciliato come in atti - appellante -
contro
, in persona del legale appresentante Controparte_2
(P.IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
Daniele Broccardo per mandato e domiciliato come in atti - appellato -
o 0 o
appello sentenza del Tribunale di ZA
o O o
Conclusioni per l'appellante
1
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO,
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza, condannare l'odierna appellata al pagamento di euro 26.697,44 oltre a: Interessi legali ex art. 5 D. lvo
231/2002 dalle concordate scadenze sino al saldo effettivo Spese della procedura di ingiunzione euro 196,00 per spese generali Euro 1.305,00
per competenze professionali oltre spese IVA e CPA (come da ricorso avv. Andrea Zaltron 12.5.2020) 3) In subordine liquidare l'importo per la prestazione svolta utilizzando il prezziario CCIAA, ovvero i principi dell'equità 4) In ulteriore subordine ridurre il compenso.
5.Spese legali rifuse 6) Il tutto a far data dalla maturazione del diritto, con condanna alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
7) Con condanna al pagamento di spese,
diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi
Conclusioni per l'appellato
Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis: 1)
Preliminarmente ribadire il rigetto della istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, pronunciata dal Tribunale
di ZA in data 06.09.2023 al n. 1651/2023, formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 351, secondo comma, c.p.c., non sussistendone i presupposti legittimanti. Con vittoria di spese e competenze del subprocedimento inibitorio. 2) In via preliminare: dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348
2 bis c.p.c., per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., e comunque manifestamente infondato, l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1651/2023 pronunciata dal Tribunale di ZA in data
06.09.2023, assumendosi i provvedimenti conseguenti che saranno ritenuti opportuni. 3) Nel merito: confermare integralmente la sentenza n. 1651/2023
pronunciata dal Tribunale di ZA in data 06.09.2023 e rigettare, quindi,
in ogni caso ed integralmente, l'interposto gravame ed ogni e qualsiasi domanda formulata dall'appellante, ciò in quanto infondati sia in fatto che in diritto per i motivi tutti di cui agli atti ed alle difese della appellata,
dichiarando altresì inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in quanto nuove,
le domande di cui ai punti nn. 3 e 4 delle conclusioni di cui alla impugnazione.
4) Con integrale vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre che di quelle del giudizio cautelare.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 13 ottobre 2023 titolare della Parte_1
impresa individuale civili Controparte_1 Controparte_1
evocava unipersonale avanti la
[...] Controparte_2
Corte d'Appello di NE impugnando la sentenza n. 1651/2023 del
Tribunale di ZA (pubblicata il 7 settembre 2023 e notificata il 14
settembre successivo) che nei giudizi riuniti di impugnazione del medesimo decreto ingiuntivo n. 741/2020, chiesto ed ottenuto per €. 25.697,44 oltre ad accessori e spese, su fatture, per l'esecuzione di lavori di impiantistica elettrica, aveva accolto l'opposizione revocando il decreto e condannandolo alle spese. Lamentava l'errato rigetto dell'eccezione di nullità della citazione
ex art. 164 Cod. proc. Civ. in primo grado;
la violazione del principio
3 dell'onere della prova ex artt. 1218 e 2967 c.c.; l'illegittima inversione dell'onere della prova;
la mancata valutazione degli errori della c.t.u.; la mancata considerazione di dati circostanziali sull'esecuzione dei lavori;
la violazione del diritto a provare l'intera vicenda dei lavori svolti e l'errata valutazione della prove anche in ordine alla principio della vicinanza della prova;
la mancata considerazione della decadenza e la mancata valutazione delle domande riduzione del compenso anche in relazione al tariffario oltre che all'equità. Chiedeva la sospensione dell'efficacia della sentenza.
Si costituiva contestando l'appello anche per Controparte_2
genericità e inammissibilità oltre che per ragioni di merito lamentando la proposizione di nuove domande.
Disattesa la sospensiva la causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 17 febbraio 2025 con modalità telematiche non in presenza previa assegnazione, a ritroso, dei termini ordinari e perentori per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
L'appello, sufficientemente chiaro perché riportante le critiche alla ratio
decidendi con l'indicazione dei profili di censura in una con le statuizioni diversamente richieste, è infondato e va respinto nel merito;
l'inammissibilità
è assorbita. La sentenza del Tribunale di ZA va confermata. L'impresa in persona del titolare va condannata alle spese da liquidarsi Parte_1
secondo i valori del D.M. 55/2014 e successive modifiche tenendo conto della soccombenza in sede di sospensiva e dell'utilizzo di richiami ipertestuali da parte della Controparte_2
4 3.1.- Il Tribunale, espletata l'istruttoria (con l'acquisizione della c.t.u. in sede di a.t.p. e l'assunzione prove costituende) accolse l'opposizione regolando le spese ed osservando che:
-) era da disattendere l'eccezione di nullità della citazione in quanto l'atto introduttivo era chiaro ed indicava i motivi di doglianza ed i fatti;
-) poiché il committente aveva eccepito l'inadempimento, sarebbe spettato alla opposta dare la prova di aver adempiuto l'obbligazione ma tale Pt_1
prova non era stata offerta;
-) i documenti di trasporti erano privi di sottoscrizione e mancanti dell'indicazione del luogo di destinazione;
-) le prove testimoniali non avevano comprovato la pretesa in quanto generiche;
-) l'opposta, non solo non aveva dato prova della pretesa ma non aveva adempiuto agli oneri allegativi che risultavano del tutto sommari;
-) la stessa c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo non aveva accertato i lavori svolti se non in forza di mera “compatibilità” inidonea a giustificare la domanda;
-) le spese anche di c.t.u. erano da addebitare in forza della soccombenza.
3.2.- Con le precisazioni di cui sotto la sentenza regge alle censure.
4.- Con il primo motivo si lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della citazione introduttiva, tanto per la mancata allegazione delle difformità dell'opera; quanto per le pretese irregolarità delle fatture;
quanto per la mancata valutazione della documentazione dimessa.
Il motivo è infondato anche in quanto generico.
5 Infatti la citazione introduttiva da un lato addebitava alla ditta Parte_1
il mancato riscontro alla richiesta di trasmissione dei rapportini di intervento,
prodromici alle fatture, dall'altro, assumeva l'inadempimento negando che i lavori fossero stato eseguiti anche secondo quelle caratteristiche affermate e fermo restando il loro carattere difforme. Il fulcro dell'eccezione di inadempimento, ben chiarito in citazione, era quello relativo al mancato riscontro ex actis alla richiesta di invio dei rapportini della ed alla Pt_1
mancata prova del credito riportato nelle fatture e dunque, in definitiva, alla mancata prova dell'esecuzione dei lavori di impiantistica elettrica ex adverso
richiamati. La stessa era funzionale e chiara a determinare poi, in capo all'appaltatrice, l'onere della prova. E sebbene la questione dei vizi e delle difformità fosse stata genericamente posta dall'opponente, dirimente era l'eccezione di inadempimento per mancata esecuzione dei lavori e di quei lavori, effetto del mancato invio dei rapportini. Esula dal perimetro relativo alla nullità ogni questione in tema di prova essendo, le allegazioni dell'opponente, chiare per quanto sopra detto e quindi conformi alla previsione di cui all'art. 164 4^ co. Cod. proc. Civ. e non essendo richiedibile,
per la natura dell'eccezione, alcuna ulteriore specificazione anche in quanto l'opposta aveva chiaramente valutato l'eccezione, difendendosi adeguatamente, senza alcuna lesione del diritto di difesa.
5.- Con il secondo motivo si lamenta l'errata applicazione delle regole sull'onere della prova che, per l'appellante , avrebbe dovuto Parte_1
far carico alla opponente . CP_2
Anche questo motivo è infondato.
6 Infatti (Cass. ordinanza n. 25410 del 23 settembre 2024) in tema di contratto d'opera, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte. E' vero che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass., Sez. Un.,
30/10/2001 n.13533); ma l'applicazione di tale principio al contratto di appalto - cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto - comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto – come esattamente nel caso - ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., Sez. II, 13/02/2008 n.3472). Con
l'effetto che la sua domanda non può essere accolta nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento, come qui accaduto, posto che il committente ha contestato che la prestazione fosse stata eseguita. A fronte di tale contestazione, era necessario accertare se la prestazione dell'appaltatore fosse stata integralmente e correttamente eseguita e, solo in caso positivo, avrebbe potuto condannare il committente al pagamento del prezzo.
7 Prima ancora, tuttavia, l'ingiungente avrebbe dovuto allegare i fatti costitutivi la pretesa, soprattutto a fronte delle avverse contestazioni anche ante causam,
quindi indicare i lavori eseguiti, la loro consistenza, i materiali apportati ed i relativi tempi e costi, cosa non fatta, come dato conto dalla pronuncia. E
poiché la ha eccepito l'inadempimento dell'appaltatore, Controparte_2
per inesistenza qualitativa e quantitativa della prestazione, sarebbe spettato alla offrire la relativa prova. La sentenza, che ha applicato tali regole, Pt_1
si sottrae alla censura.
7.1.- Con il terzo motivo l'appellante si duole della mancata valutazione delle prove che avevano invece dimostrato, in tesi, l'esecuzione dell'opera. Il
motivo, a sua volta, si compone di sotto censure che nel singolo e nel complesso valutate non possono essere accolte.
7.2.- Quanto alle istanze istruttorie articolate con il motivo (capitoli da 1 a 6)
le stesse appaiono inconducenti per più ragioni come ben rappresentato dall'appellata. In primis in quanto non risultano proposte in termini espliciti in primo grado ed in sede di precisazione delle conclusioni (Cass. ordinanza n. 10767 del 4 aprile 2022) sicché devono ritenersi rinunciate non emergendo allegazioni diverse sul punto;
in secondo luogo in quanto l'appellante, a tacer d'altro, non ha indicato le ragioni per le quali le stesse, ove ammesse,
avrebbero dovuto dimostrare l'esecuzione dei lavori;
in terzo luogo in quanto i capitoli appaiono generici poiché non danno esattamente conto dell'esecuzione dei lavori per i quali sono state emesse le fatture non indicando le opere concretamente eseguite, i tempi e l'esecuzione ed i materiali oltre che i costi.
8 7.3.- Le fatture dimesse non valgono ai fini della prova del credito ove contestate, come nel caso. Infatti (Cass. sez. 3^ ordinanza n. 34831 del 19
dicembre 2024) la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio, indizio, nel caso, del tutto irrilevante.
Il tutto è riferibile alle fatture 10/2019; 11/2019, 15/2019; 17/2019, 20/2019;
23/2019 e 26/2019.
Ne vale il richiamo ai rapportini perché atti, come le fatture, di natura unilaterale della parte ingiungente, non sottoscritti anche in quanto contestati;
parimenti non rilevano i documenti di trasporto in quanto non sussiste la sottoscrizione del destinatario ricevente. Non rilevano nemmeno i progetti elettrici ed altri generici documenti perché di natura unilaterale.
Quanto al computo metrico estimativo lo stesso (doc. 20) non risulta affatto sottoscritto dalla committente ed appare atto unilaterale oltre che contestato.
Nel complesso, le prove documentali addotte (e quelle testimoniali) non risultano idonee a comprovare il rapporto e la sua esecuzione da parte della ditta , anche per le contestazioni;
non senza dimenticare le Parte_1
risultanze della prova testimoniale del primo grado, ben richiamate in sentenza, e dalle quali non emerge in alcun modo l'esecuzione dei lavori che qui rilevano avendo, i testimoni escussi, fatto generico riferimento alla presenza del presso la committente e fatto rinvio alla esecuzione di non Pt_1
9 meglio precisati lavori elettrici ( e mentre di Testimone_1 Persona_1
poco momento appaiono le dichiarazioni del ritenuto poco Parte_2
attendibile avendo riferito: “posso dichiarare che la merce da me consegnata
è quella descritta nei documenti di trasporto che l'avv. Carollo mi ha fatto vedere la settimana scorsa presso il suo studio, ove sono stato da lui chiamato.
Nell'occasione l'avv. Carollo mi ha mostrato delle bolle di consegna e mi ha chiesto se queste bolle erano relative alle consegne da me fatte per conto di
Controparte_1
presso la sede
[...] Controparte_3
).
[...]
7.4.- L'appellante sostiene che non sarebbero state valutate alcune prove quali i progetti elettrici, la corrispondenza whatsapp in numero di 10 fogli e la corrispondenza mail e che non sarebbe stata ammessa la prova costituenda.
Ma anche sul punto si ravvisa la genericità del motivo che non consente, per come formulato, di poter trarre dal generico richiamo a 10 fogli di corrispondenza telefonica o mail, la prova dell'esecuzione di quei determinati lavori – contestati dalla committente – non essendo certo onere della Corte
ricercare tra i documenti dimessi quelli utili per la necessaria prova.
Soprattutto perché, come evidenziato dal primo giudice e non fatto oggetto di specifica censura, la creditrice opposta, non solo non aveva fornito la prova dei lavori di impiantistica elettrica, ma aveva omesso le necessarie allegazioni cosa del resto evincibile anche dall'appello ove, infatti, non si indicano in modo chiaro i lavori elettrici effettuati, il luogo di esecuzione, il tempo e la natura degli stessi ed i costi. Ed invero (appello, pag. 21) il fatto che la
[...]
si sia doluta del mancato rilievo alla mail del 20 agosto 2019 (ove la Pt_1
10 aveva chiesto esattamente il previo invio del consuntivo: il c.d, CP_2
rapportino indicante i lavori, la data di esecuzione, il costo ed i materiali a giustificare i lavori e le fatture) si pone proprio in tale ottica evidente essendo,
non solo per la fase anteriore al giudizio, ma anche per la successiva, la mancanza di chiare allegazioni sui lavori svolti, sui tempi, sui materiali impiegati e sui costi relativi.
8.1.- Con il quarto motivo l'appellante si duole della omessa pronuncia sulla decadenza dalla denuncia dei vizi.
La censura appare priva di rilievo in quanto, a monte, non risultano provati i lavori che la ditta appaltatrice assume aver eseguito tanto che la questione non si pone. Per le stesse ragioni risulta irrilevante la mancata prova dei vizi dell'opera e la censura di mancata pronuncia.
8.2.- Prima della instaurazione del giudizio, con mail del 26 agosto 2019
(citata dall'appellante), aveva esattamente chiesto che le fatture CP_2
fossero corredate dal rapportino di lavoro ed il tutto era conforme alle difese successive in fase oppositiva ed era conforme alla regola per la quale (Cass.
sez. 2^ sentenza n. 36295 del 28 dicembre 2023) l'eccezione di inadempimento, nell'indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della buona fede, era stata formulata nella sostanza già prima del giudizio e poi ribadita in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
8.3.- Appare irrilevante la tesi, articolata a pagg. 23 e 22, con cui si censura l'ipotetica (non rilevata in sentenza) propria decadenza (della impresa Pt_1
dalle domande e dalle eccezioni proprio in quanto la questione non risulta dirimente e non appare trattata in termini decisivi, contro l'appellante,
ribadendosi per l'eccezione di decadenza (e per la prescrizione) quanto sopra.
11 9.1.- L'appellante richiama a giustificazione del gravame, le risultanze della c.t.u. in termini inammissibili.
9.2.- La sentenza ha rilevato quanto di seguito: “l'impossibilità di quantificare l'effettivo corrispettivo spettante alla ditta per le opere Parte_1
effettivamente svolte nell'interesse di sia con Controparte_3
riferimento alle ore lavorate, sia ai materiali utilizzati, in quanto per eseguire tale attività necessariamente bisognerebbe eseguire un dettagliato rilievo degli impianti presenti ad oggi, decurtando quelli già presenti prima di ogni singolo appalto e prima appunto del 2014 (non più esistenti o sostanzialmente modificati), successivamente eseguire contabilità e riscontro di ogni fornitura ed attività eseguita da ogni ditta che ha prestato la propria attività e relativamente all'integrazione e/o nuova esecuzione di impianti (sempre qualora fosse presente contratto di Appalto e Capitolato Lavori) nella
[...]
fin dal 2014 (il C.T.P. di Parte Attrice P.I. ne Controparte_3 CP_4
elenca 7, ma l'elenco non è esaustivo né è stato fornito per il motivo che qui si discute), identificare per decurtazione (per cui in maniera prettamente empirica e non analitica) le attività imputabili alla Parte Convenuta Sig.
verificare se tali attività siano state eseguite correttamente e verificare Pt_1
se gli importi economici rappresentati nelle fatture siano consoni;
è evidente che già da questa descrizione vi è l'impossibilità dell'esecuzione ma, anche potendo eseguire tale incredibile e dettagliato riscontro e contabilità, poi gli importi economici rappresentati in fattura, non essendo collegabili ad un contratto di appalto e capitolato lavori, non avrebbero alcuna congruità, se non per omogeneizzazione e similitudine con i prezziari della C.C.I.A.A. o
CNA, aprendo conseguentemente poi altra discussione” (pagg. 20-21 a.t.p.).
12 Da disattendere sono, invece, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. nella parte in cui ha formulato un giudizio di mera “compatibilità” delle richieste economiche di cui alle fatture azionate, precisando che: “in ragione delle fatture non contestate e dell'intera evoluzione del cantiere, come della assoluta mancanza e/o confusione documentale di entrambe le parti, nonché
in ragione dell'assoluta mancanza del Contratto d'Appalto e/o del Capitolato
Lavori, nonché del Progettista e DD.LL., le richieste economiche di cui alle fatture del D.I. opposto, siano “compatibili” con il cantiere/Appalto, salvo che tale definizione, “compatibili”, è soggettiva e basata sull'esperienza del
C.T.U., sui riscontri documentali e del cantiere, sulle precedenti fatture
(consegnate anche dal C.T.P. di Parte Attrice) non contestate ma non sui riscontri effettivi e/o visivi delle O.P. per le ragioni anzidette (attività non costituenti lavoro identificabile univocamente, ma frazioni ed integrazioni,
nonché manutenzioni e riparazioni di attività eseguite precedentemente e/o di attività complementari agli impianti in senso lato). In ragione delle
Osservazioni alla Bozza delle Relazione da parte del C.T.P. di Parte Attrice,
la precisazione di “compatibilità” appena enunciata viene ulteriormente chiarita: il sottoscritto C.T.U. ha affermato che non può, ritenendo anche che nessuno potrebbe per le ragioni precisate al punto c) e d) della risposta al quesito posto dal Giudice, quantificare il dare/avere dell'appalto e riferito alle fatture emesse nel corso del 2019 e di cui al D.I. opposto;
è evidente però che ferma la “confusione” di Parte Convenuta, la violazione dei dettami di cui al
DM 37/08 da parte di Parte Attrice, fermo l'assenza del contratto d'appalto,
ferma la mancanza di qualsivoglia preventivo, ferma l'assenza di qualsivoglia ordine scritto, ferma la più totale assenza documentale che dimostri un ordine
13 ed una esecuzione di opere e/o manutenzione (per esempio e senza presunzione di esaustività, alcune opere e lavorazione sono state riscontrate e, come già richiamato nella B.d.R., addirittura attività riscontrate, impianto di video sorveglianza, sono state animatamente contestate da Parte Attrice,
negando che fornitura e posa fossero state eseguite da Parte Convenuta, salvo poi essere smentita proprio dai documenti di Parte Attrice), il sottoscritto
C.T.U. non può quantificare quando richiesto con il quesito del Giudice ma,
è però evidente che alcune opere sono state riscontrate nelle O.P., altre no,
ma vi è altresì l'evidenza dell'alterazione dello stato dei luoghi, già precisato e non contestato;
pertanto, a integrazione e/o, se vogliamo meglio precisarne il lessico, a completamento della risposta e/o della motivazione della non risposta al quesito del Giudice e, per le considerazioni appena riportate, le fatture azionate risultano, si ripete, per le motivazioni sopra precisate e per quanto già scritto nella B.d.R., “compatibili” con il cantiere/appalto qui considerato” (pagg. 22-24 a.t.p.)”.
In forza di quanto sopra ed in considerazione della mancanza di allegazioni chiare e di prove sui lavori eseguiti dalla appaltatrice, anche tenuto conto della alterazione dello stato dei luoghi, che non consente l'accertamento, il primo giudice ha rigettato la pretesa della ditta CC in termini non validamente censurati dall'appellante.
9.3.- Il mero riferimento a stralci della c.t.u., ove si dava conto dell'effettuazione di alcuni lavori, tra l'altro genericamente riportati nelle fatture (appello pagg. 29 e 30), oltre che aleatorio e non chiaro non dà
effettivamente conto del fatto che la c.t.u. non è mezzo esonerativo dall'onere della prova (Cass. sez. 3, Sentenza n. 3191 del 14 febbraio 2006) avendo la
14 finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Ed anche a ritenere che la c.t.u. possa esser percipiente, la completa assenza di allegazioni sui lavori svolti, non ne avrebbe consentito e non ne consente ora l'ammissione (Cass. sez. 3^ sentenza n. 24620 del 26 novembre 2007).
9.4.- Il riferimento a stralci della c.t.u., in tema di forniture parte dell'appalto o in tema di impianti di videosorveglianza, non coglie nel segno proprio in quanto nelle conclusioni e soprattutto nei profili di riferimento (c.t.u. a pag.
15) si richiama la totale mancanza di prove a dimostrazione e soprattutto l'assenza di allegazioni idonee a consentire l'accertamento dei lavori effettuati dalla appaltatrice, delle ore e dei materiali.
Ed anche ad ammettere l'effettuazione di alcuni lavori, sarebbe stato preciso onere della appaltatrice allegare gli stessi per poi consentire la prova, anche parziale. La mancanza di indicazioni sul punto non consente la valutazione e neppure può argomentarsi addebitando il tutto al debitore (in tema di stratificazione degli incarichi o in ambito di modifica dei luoghi) in quanto, a monte, stanti gli oneri probatori e allegativi, avrebbe dovuto esser invece proprio l'appaltatore ad indicare esattamente i lavori eseguiti, i materiali, i tempi ed i relativi costi;
il tutto sia ante giudizio che nella fase successiva è
mancato.
15 9.5.- La questione della confusione organizzativa del cantiere, in tesi addebitabile alla committente, non è argomentazione plausibile in quanto anche ad ammetter un tanto – ma la c.t.u. tratta, invece, diffusamente sul punto, delle evidenti carenze documentali – i precisi oneri di allegazioni connessi al lavoro in tesi svolto avrebbero dovuto essere rispettati sin da subito (prima del giudizio) e poi in corso di causa dall'appaltatore onerato a fronte della avversa contestazione ribadita dapprima con l'eccezione di inadempimento e poi con l'opposizione in giudizio. In tale ambito rileva pure il preventivo che, di regola, anteriormente al giudizio avrebbe dovuto esser inviato a controparte (per esser accettato) e che in ogni caso, nel presente giudizio, avrebbe ben potuto essere posto a base della pretesa almeno a livello allegativo;
cosa che non risulta;
né il motivo spende ragioni sul punto. Il
riferimento ai tracciati telefonici dell'appaltatore, a fronte della mancata allegazione (e successiva prova) sui lavori effettuati, costituisce mera presunzione non grave.
10.- Il progetto alternativo di sentenza non risulta di rilievo (Cass. ordinanza n. 40560 del 17 dicembre 2021) essendo invece richiesta la chiara esposizione delle doglianze e, a monte, la chiara allegazione dei fatti costitutivi il diritto
– id est i lavori eseguiti – carenza che non può esser superata con il mero riferimento al prezziario interprovinciale e con richiesta di liquidazione equitativa (Cass. ordinanza n. 21411 del 18 settembre 2013) che ha richiamato gli artt. 81 legge fall. 1672 cod. civ., proprio in quanto non risultano allegazioni sui lavori effettuati in concreto.
Per le stesse ragioni non può ammettersi la riduzione del corrispettivo con l'utilizzazione dei prezziari o con l'equità, allegazioni che non costituiscono
16 domanda nuova, ma mere difese comprese nella maggiore pretesa anche a specificazione.
p.q.m.
La Corte d'Appello di NE, definitivamente decidendo nella causa proposta da titolare della impresa individuale Parte_1 [...]
contro Controparte_1 [...]
, così provvede: Controparte_2
rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di ZA;
condanna l'appellante alle spese in €.
8.200 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
dà atto, stante il rigetto dell'appello che sussistono i presupposti processuali affinché l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma della L. 24 dicembre 2012 n. 228, se dovuto
NE lì 18 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
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