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22 febbraio 2014
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6 maggio 2023
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5 giugno 2025
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Art. 58-quinquies. (( (Particolari modalita' di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare).
1. Nel disporre la detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di sorveglianza possono prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilita'. Allo stesso modo puo' provvedersi nel corso dell'esecuzione della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.)) ((77)) ------------- AGGIORNAMENTO (77)
Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10 , ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che l'efficacia della modifica disposta al presente articolo "e' differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto".
1. Nel disporre la detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di sorveglianza possono prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilita'. Allo stesso modo puo' provvedersi nel corso dell'esecuzione della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.)) ((77)) ------------- AGGIORNAMENTO (77)
Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10 , ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che l'efficacia della modifica disposta al presente articolo "e' differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto".
Commentario • 1
- 1. “Cura Italia” e detenzione domiciliare tra proclami ed effettivitàFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 2 aprile 2020 · 0.91593695
L'autore analizza la particolare disciplina della detenzione domiciliare per pene non superiori a diciotto mesi introdotta dal d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto “Cura Italia”) al fine dichiarato di contrastare “l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e “attenuare il cronico problema di sovraffollamento degli istituti”, evidenziando come si sia inteso recuperare il modello operativo promanante dall'art. 1 l. n. 199 del 2010 e apportare ad esso modifiche procedurali tali, negli intenti, da snellirne il procedimento applicativo e renderlo adeguato ai fini dichiarati. Muovendo da tali presupposti, il contributo si concentra in via essenziale sull'applicazione obbligatoria delle procedure di …
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Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2022, n. 1653Provvedimento: […] Tanto basta ad attestare l'infondatezza dell'impugnazione, a prescindere dai rilievi afferenti all'idoneità dei locali preso cui XH è stato, sino alla contestata revoca, ospitato, che, osserva il ricorrente, avrebbero potuto essere eseguiti, come ordinariamente accade in simili situazioni, dalle forze dell'ordine o disposti dal giudice ai sensi dell'art. 58 -quinquies legge 26 luglio 1975, n. 354. 6. […]Leggi di più...
- giurisprudenza di legittimità·
- controlli forze dell'ordine·
- art. 58-quinquies legge 354/1975·
- spese processuali·
- revoca detenzione domiciliare·
- programma rieducativo·
- art. 47-ter legge 354/1975·
- condizione obiettiva idoneità luogo detenzione