Articolo 58 quinquies della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 71 quinquiesArticolo 58 sexies
Versione
22 febbraio 2014
>
Versione
6 maggio 2023
>
Versione
5 giugno 2025
Art. 58-quinquies. (( (Particolari modalita' di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare).

1. Nel disporre la detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di sorveglianza possono prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilita'. Allo stesso modo puo' provvedersi nel corso dell'esecuzione della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.)) ((77)) ------------- AGGIORNAMENTO (77)
Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10 , ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che l'efficacia della modifica disposta al presente articolo "e' differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto".
Entrata in vigore il 5 giugno 2025
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente