Articolo 2 della Legge 9 agosto 1960, n. 868
Articolo 1Articolo 3
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10 settembre 1960
Art. 2.
E' ridotta di lire 200.000.000 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 della legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1960-61 ed, in corrispondenza, e' ridotto di pari somma lo stanziamento del capitolo n. 145 dello stato di previsione medesimo del detto esercizio.
Alla copertura dell'onere di cui all'art. 1 della presente legge nell'esercizio 1960-61 si provvede con la disponibilita' derivante dalla riduzione disposta al precedente comma.
Entrata in vigore il 10 settembre 1960