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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1167-1/2024
CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile
Il Collegio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere Relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
all'esito dell'udienza del 10/04/2025 nel subprocedimento ex art.351 c.p.c. iscritto al n. r.g. 1167-1/2024 promosso da:
Parte_1
APPELLANTE-RICORRENTE
e
RAPPRESENTATA DA Controparte_1 Controparte_2
. E PER ESSA QUALE MANDATARIA DA
[...] Controparte_3
[...]
APPELLATO-RESISTENTE
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
Vista l'istanza di sospensiva proposta da con ricorso 3.4.2025 avverso la Parte_1 sentenza 9.9.2024 del tribunale di Alessandria che ha respinto la sua opposizione a decreto ingiuntivo emesso (provvisoriamente esecutivo ex art.642 c.p.c., con successiva sospensione dell'esecuzione ex art.649 c.p.c. in corso del giudizio di opposizione) a favore della controparte;
premesso, in via pregiudiziale, che l'istanza è inammissibile, ex art.283, 2°c., c.p.c., non essendo stata formulata nell'atto introduttivo, poiché la subentrata ordinanza del 17.3.2025 del giudice dell'esecuzione del tribunale di Alessandria (che ha disposto la prosecuzione della procedura esecutiva precedentemente sospesa) non rappresenta quel “mutamento nelle circostanze” richiesto dall'art.283, 2°c., c.p.c., essendo mera conseguenza della sentenza di primo grado che, respingendo l'opposizione di ha restituito al decreto Parte_1 ingiuntivo opposto la sua originaria efficacia esecutiva;
Pagina 1 visto, in ogni caso, ex art.283, 1°c., c.p.c., che l'impugnazione non risulta manifestamente fondata e che il pregiudizio grave ed irreparabile non puo' essere offerto dalle conseguenze ordinariamente previste dalla normativa che stabilisce la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado;
P.Q.M.
Il Collegio,
dichiara inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione della impugnata sentenza.
Si comunichi.
Torino, 10/04/2025
Il Presidente dott. Rossana Zappasodi
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