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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/03/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Anna Carla AN -Presidente
2) - Dott. Rosa Bernardina Cristofano - Consigliere
3) - Dott. Laura Scarlatelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 13.2.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1164/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, nata il [...] a [...], ivi residente a[...]
Meomartini n. 64, -(C.F. -, elettivamente domiciliata in C.F._1
Benevento alla via G. Piranesi n. 5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Bocchino, nato il [...] a [...], -(C.F. -, numero di fax C.F._2
0824/316823 ed indirizzo di posta elettronica certificata dal quale è rappresentata e difesa nell'attuale Email_1 procedura, giusta procura alle liti allegata: si dichiara espressamente ai fini di legge di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al fax 0824/316823 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
appellante
E
codice Controparte_1 fiscale , in persona della legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 [...]
con sede in Bologna, via Vallescura n. 6, rappresentata e difesa in virtù CP_2 di procura alle liti, dall'avv. Salvatore Romano, del foro di Frosinone, codice fiscale , elettivamente domiciliata presso il seguente C.F._3 indirizzo di posta elettronica certificata indicato anche per le comunicazioni di rito Fax 3339296257 Email_2
Appellata
OGGETTO: appello avverso la Sentenza n. 394/2023 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento- il 13/04/2023, notificata in data 21/04/2023 a mezzo pec
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 12.01.2021, Parte_1 esponeva :
- di aver lavorato alle dipendenze della CONGREGAZIONE DELLE SUORE DELLA PICCOLA MISSIONE PER I SORDOMUTI, presso la scuola dell'infanzia materna ed elementare “O. Mezzini”, come cuoca con contratto a tempo indeterminato, dal 1.10.2003 al 23.10.2020,inquadrata nel 1° livello con qualifica “operaia 38/38” dal 01.10.2003 al 30.09.2011 e nel 2° livello con qualifica “operaia 38/38” dal 1.10.2011 al 23.10.2020;
- che, in virtù delle mansioni svolte, per il periodo dal 1.10.2003 al 30.09.2011, aveva diritto all'inquadramento nel 2° livello e per il periodo successivo, all'inquadramento nel livello 3L operaia 38/38 quale cuoca in possesso di diploma, avendo conseguito il diploma specifico di operatore dei servizi di ristorazione settore cucina, in data 8.06.2011, presso l'Istituto Paritario “G. Galilei” di Nola;
- di aver lavorato dal lunedì al giovedì dalle ore 8,00 alle 15,30 ed il venerdì dalle ore 8,00 alle 16,00;
- che, prima di andare a lavorare- spesso di mattina e qualche volta di pomeriggio, ma sempre al di fuori dell'orario di lavoro e per circa un'ora- effettuava, con la propria autovettura, la spesa giornaliera dei prodotti alimentari nei supermercati di Benevento e negli ultimi anni presso il Supermercato
“Carrefour” di via Pietro Nenni dove effettuava un rifornimento completo, con pagamento della merce mediante fattura intestata direttamente all'Ente;
- che, per la spesa della carne, era solita andare presso le macellerie cittadine, tra cui quella di alla via Meomartini di Benevento, e negli ultimi Persona_1 anni al “Carrefour”;
- che ogni giorno preparava da sola, sulla base del menù settimanale già predisposto dall'Asl competente per gli istituti scolastici, il pranzo per gli alunni ed i dipendenti della scuola, comprese le ORe: in media circa 180 pasti giornalieri e provvedeva alla pulizia della sala cucina ed al riassetto della stessa;
- che era l'unica ad occuparsi della preparazione dei pasti;
- che l'Ente assumeva annualmente altre persone, una per volta, che si occupavano di mansioni complementari alla preparazione dei pasti, quali taglio di verdure e pane e sistemazione dei cibi nelle ciotole, ma sempre sotto il controllo e la direzione della sig.ra AN;
- che per gli approvvigionamenti alimentari la referente dell'Ente, sino all'anno 2015, era OR che decideva solo presso quali supermercati la ricorrente Per_2 doveva recarsi ad acquistare le derrate;
- che provvedeva altresì a ritirare le fatture nei supermercati, accompagnava le ORe dal medico ed alcune volte, anche in compagnia del marito sig.
[...]
, andava alla stazione centrale delle ferrovie a Benevento ed a Foggia per Per_3 prelevare e/o accompagnare le ORe;
- che, durante il periodo estivo di sospensione delle lezioni, la ricorrente cucinava il pasto per circa otto persone tra ORe e personale dipendente dell'Ente e provvedeva ad effettuare la pulizia dei locali di pertinenza della cucina, dei congelatori e delle dispense;
- che aveva diritto al pagamento di € 119.037,64 per differenze su retribuzione ordinaria, 13^ mensilità, lavoro straordinario, ferie, TFR e rivalutazione ed interessi;
- di aver chiesto il pagamento di quanto dovutole con lettera del 10.12.2020.
Per tali motivi, chiedeva ,previo riconoscimento della natura subordinata del rapporto lavorativo e del dovuto livello di inquadramento retributivo in relazione alle mansioni effettivamente svolte, condannarsi la resistente alla corresponsione della somma di € 119.307,64 di cui euro TFR per € 30.296,83; o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
vinte le spese con attribuzione. Si costituiva la CONGREGAZIONE DELLE SUORE DELLA PICCOLA MISSIONE PER I SORDOMUTI che eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso proposto. In particolare, assumeva che:
- la figura principale in cucina deputata allo svolgimento delle mansioni di cuoca, Parte in attuazione del menù predisposto dalla era la signora dal Persona_4
01.10.1995 al 01.01.2014 e la ricorrente si atteneva alle istruzioni della stessa attuando operazioni ausiliarie alla preparazione dei pasti e al riassetto della cucina;
- successivamente al pensionamento della signora dal Per_4
01.01.2014, le mansioni di cuoca erano state espletate solo dalla ricorrente con assunzione di altri lavoratori subordinati, impiegati in cucina con qualifica di addetti alla mensa e assistenti in cucina, mansione prima espletata dalla AN;
- dal 2014 al 2020 non vi erano in cucina altre cuoche dirette dalla ricorrente, pertanto, quest'ultima non poteva essere inquadrata nel 3° livello richiesto, nel quale rientra la figura di “capocuoco”; - che la ricorrente non aveva svolto un'ora di lavoro straordinario al giorno per procedere al rifornimento di generi alimentari per la scuola, come dimostravano sia le fatture firmate da la quale si occupava personalmente Persona_5 di effettuare i rifornimenti, accompagnata da altri dipendenti, che gli scontrini depositati in atti, riportanti un orario di acquisto compreso tra le ore 8,00 e le ore 16,00;
- i prodotti congelati e/o surgelati, i prodotti lattiero-caseari ed il pane venivano consegnati direttamente presso la scuola dai fornitori;
- della spesa giornaliera si occupava: sino al 2008, SU in autonomia o accompagnata dai Persona_6 dipendenti e mediante automezzo della Controparte_3 Controparte_4 congregazione Nissan Serena, dal 2008 fino ad agosto 2015 SU Persona_5 accompagnata dai signori e poi ed a volte da CP_3 CP_4 Controparte_5
e da agosto 2015 ad oggi, OR e/o OR Parte_3 Persona_7
e/o ; Parte_3 Controparte_5
- durante i periodi di sospensione dell'attività didattica e durante il periodo estivo l'orario di lavoro retribuito restava invariato mentre quello effettivamente prestato dalla ricorrente andava dalle 8 alle 12.30 e le ore non lavorate non erano state mai recuperate dalla stessa;
Inoltre, in ordine al pagamento del TFR richiesto, la convenuta sosteneva che il TFR quantificato alla cessazione del rapporto era stato corrisposto alla ricorrente e che null'altro era dovuto a titolo di differenza TFR legata allo svolgimento di lavoro straordinario. Espletata l'istruttoria richiesta dalle parti, all'esito il Tribunale adito rigettava il ricorso;
compensava poi per 1/3 le spese di lite in virtù della soccombenza parziale virtuale della convenuta, che aveva provveduto al CP_1 pagamento del TFR dovuto alla ricorrente solo dopo il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, ponendo a carico della ricorrente i restanti 2/3. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 20.5.2023, deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda di riconoscimento del diritto al superiore inquadramento;
in particolare ha lamentato l' incapacità a testimoniare dei testimoni di parte appellata (OR e OR ) con violazione degli Parte_3 Persona_6 articoli 246 e 157 c.p.c. in quanto “attualmente dipendenti della Congregazione” e sulle cui deposizioni erroneamente il giudice di prime cure aveva fondato la propria decisione rispetto invece ad altri testi ( sigg. e Testimone_1 Tes_2
) indifferenti e capaci di testimoniare.
[...]
Con il secondo motivo di gravame ha censurato la sentenza nella parte ha ritenuto erroneamente che non fosse stato data prova del diritto della ricorrente alle differenze retributive per lavoro straordinario, ferie non godute e TFR,e ciò , a suo dire, sempre attraverso un'interpretazione distorta delle risultanze testimoniali che si riferivano solo ed esclusivamente alle affermazioni dei testi di parte appellata inattendibili ed incapaci a testimoniare, essendo dipendenti in posizione apicale della Congregazione, laddove invece una corretta esegesi del testimoniale raccolto avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere provata la domanda. Con il terzo ed ultimo motivo di doglianza ha lamentato un mal governo delle spese processuali ingiustamente compensate per 1/3 , non avendo il Tribunale tenuto debitamente conto della circostanza che la domanda , quantomeno relativamente all'omesso pagamento del TFR, si era dimostrata assolutamente fondata, atteso che la resistente aveva provveduto al pagamento del TFR solo nel corso del giudizio di primo grado e precisamente solo dopo mesi dal deposito del ricorso introduttivo. Chiedeva , pertanto ,previa nomina di un CTU tecnico-contabile, in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente la domanda formulata in primo grado;
vinte le spese del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio , si costituiva la odierna CP_1 appellata che , sulla base di plurime argomentazioni, resisteva all'appello di cui chiedeva il rigetto con distrazione a favore del procuratore costituito antistatario.
Nelle more del giudizio, veniva disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Occorre anche in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. Il quadro istruttorio era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata.
Con riferimento al primo motivo di doglianza relativo alla dedotta eccezione di incapacità a testimoniare, va richiamato il principio stabilito dalle Sez. Unite della S. C. (Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9456), secondo cui : "L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova. Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità"( principio ribadito dalla recentissima pronuncia n. 18057/2024 ). Nella vicenda che ci occupa l'eccezione di nullità relativa non è stata mai sollevata alle tre scadenze processuali indicate dalle Sezioni Unite ovvero :
1) l'eccezione di incapacità a testimoniare, va formulata prima dell'ammissione della prova testimoniale;
2) l'eccezione di nullità deve essere sollevata subito dopo l'assunzione della prova, altrimenti la nullità va ritenuta sanata;
3) l'eccezione di nullità va coltivata in sede di precisazione delle conclusioni.
Nella specie , infatti , parte appellante non ha sollevato alcuna eccezione di incapacità a testimoniare della teste e della teste Parte_3 Per_6
nè prima né subito dopo l'assunzione del mezzo, come si evince dal
[...] verbale di udienza prodotti in atti e neppure in sede di note conclusive, sollevando l'eccezione per la prima volta solo in grado di appello.
A parte tale assorbente profilo di inammissibilità , l'eccezione è anche infondata. Va richiamato l'indiscusso principio secondo il quale l'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 cod. proc. civ. è correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi (tra le tante, Cass. n. 11314 del 2010, che ha escluso l'incapacità con riguardo alla posizione del socio chiamato a testimoniare). Nella specie , innanzitutto, parte appellante si è limitata semplicemente a dedurre che i testi e erano inattendibili in quanto dipendenti Pt_3 Per_6 tuttora della con funzioni direttive e dirigenziali ( CP_1 Parte_3
quale Vice Responsabile della scuola) e ( quale
[...] Parte_4
Responsabile della scuola), senza specificare quale sarebbe l'interesse giuridico, personale, concreto ed attuale, che comportava o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire, che avrebbe determinato l'incapacità a testimoniare dei predetti testimoni , o un loro precipuo interesse all'esito del giudizio In secondo luogo , alla luce delle circostanze tutte del caso concreto, deve ritenersi l'attendibilità del predetti testi, per la analiticità delle proprie dichiarazioni, per lo stabile inserimento nell'organizzazione lavorativa della e , dunque per una conoscenza diretta e completa dei fatti di CP_1 causa;
deve, pertanto , condividersi il giudizio espresso dal primo giudice il quale ha dato preponderanza valenza probatoria alle dichiarazioni rese dalle stesse rispetto a quelli escussi per parte ricorrente. Va ricordato che la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri come la scelta tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Civ., Sez. Lav., 23/07/2021, n.21174). Il giudice, quindi , non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. Orbene, ritiene la Corte che il giudicante si sia attenuto agli esposti principi, elaborando una decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano la valenza probatoria conferita agli elementi testimoniali acquisiti e , dunque , le conclusioni cui lo stesso è pervenuto. Ed infatti il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto non provati dall'attrice gli elementi sufficienti per affermare il diritto della ricorrente al superiore inquadramento e connesse differenze retributive , al compenso per lavoro straordinario, all'indennità di ferie non godute , al TRF nella misura reclamata in ricorso , all'esito di una analitica e convincente disamina dell'istruttoria orale, trascritta in sentenza e non contestata quanto ai contenuti ivi riportati delle dichiarazioni dei testi, di modo che essa può essere esaminata dal collegio. Con riferimento alle mansioni superiori rivendicate ( e , quindi , al diritto all'inquadramento nel 2° liv per il periodo dal 1.10.2003 al 30.09.2011, e all'inquadramento nel livello 3L quale cuoca, per il periodo successivo dal 1.10.2011 al 23.10.2020), dall'istruttoria espletata è emerso che la figura principale in cucina deputata allo svolgimento delle mansioni di cuoca in Parte attuazione del menù predisposto dapprima dalla Scuola e poi dalla è stata la signora sino al 01.01.2014 -epoca del pensionamento della stessa Persona_4 mentre la ricorrente si atteneva alle istruzioni della , attuando operazioni Per_4 ausiliarie alla preparazione dei pasti e al riassetto della cucina.
Sul punto la teste con riferimento al periodo dal 2003 al 2008 Persona_6 ha riferito che “la ricorrente si atteneva alle direttive della signora e alle Per_4 mie, in quanto ogni tanto mi recavo in cucina per vedere se andava tutto bene e se avevano bisogno di qualcosa” (…) “La ricorrente svolgeva operazioni ausiliarie in cucina come tagliare il pane, preparare i vassoi, pulire le verdure, pulire la cucina e il pavimento e dello smaltimento rifiuti” (…) “quando io sono stata responsabile della scuola, la tabella mensile dei pasti da preparare era predisposta da me e Parte dalle altre insegnanti, l' ancora non aveva questa competenza. Eravamo sempre noi a segnalare eventuali intolleranze ed allergie ad Persona_4
Quest'ultima poi seguiva le tabelle da noi stabilite. (…) la signora cucinava Per_4 tutto, compreso la carne (…).
A sua volta la teste con riferimento al periodo temporale Parte_3 dal 2008 fino al 2011 ha riferito che “la ricorrente, fino al settembre 2011, ha svolto le mansioni di addetta alla mensa, assistente di cucina, mentre le mansioni di cuoca erano svolte dalla sig.ra Tanto so perchè quando mi recavo Persona_4 in cucina a prendere i carrelli vedevo cucinare la sig.ra “Durante il Persona_4 periodo dal mio arrivo a quando è andata in pensione, la sig.ra si occupava Per_4 delle mansioni di preparazione e cottura dei pasti, dei contorni e della carne e di predisporre la lista della spesa”.
Già si è detto dell'attendibilità dei testi predetti.
Quanto alle dichiarazioni rese dalla teste , cui parte Testimone_1 appellante pone richiamo nei motivi di gravame , le stesse ,per certi versi ,si rivelano generiche ed inidonee a supportare la domanda e per altri aspetti chiaramente ispirate ad un aprioristico favor per la parte appellante;
ed invero la teste docente presso la scuola Mezzini dall'1.9.2004 al 31.8.2015 ,ha Tes_1 riferito che la ricorrente prestava la propria attività lavorativa come cuoca,; che vi erano due cuoche , la e la ricorrente, che “ si alternavano in cucina Per_4 settimanalmente. Preciso che entrambe erano sempre presenti , ma cucinavano l'una o l'altra a settimana alterne ” Ha aggiunto “ Tanto so perché io facevo la docente e a mensa mangiavo con i bambini “ .
Ebbene si dubita che la predetta teste abbia avuto una conoscenza diretta delle circostanze testè riferite in quanto ,da una parte , essendo docente, durante lo svolgimento della sua attività lavorativa di insegnante non ha potuto verificare in prima persona chi effettivamente cucinava, se la o la AN - entrambe Per_4 presenti in cucina tutti i giorni, come confermato dalla stessa teste- ; dall'altro lato , parimenti non poteva vedere chi effettivamente cucinasse in considerazione del fatto che la preparazione dei pasti doveva avvenire, logicamente, prima dell'orario in cui la consumava il pasto con i bambini Tes_1
o con i collaboratori.
Né appaiono utili le dichiarazioni rese dal teste ,dipendente del Testimone_2
Carrefour, che nulla ha potuto dichiarare in merito alle mansioni svolte dalla AN;
per il resto si è limitato a sostenere di aver appreso i fatti dalla ricorrente medesima. Pertanto all'estrema laconicità della deposizione testimoniale in discorso, si aggiunge il carattere “de relato actoris” di gran parte delle notizie, riportate dal teste come apprese dallo stesso ricorrente), la qual cosa rende la deposizione pro parte qua di efficacia probatoria pressoché nulla (vedi sul punto per tutte Cass. n. 8358/2007).
Alla luce di tali emergenze processuali la ricorrente dunque è stata correttamente inquadrata , come da contratto di lavoro dell'1.10.20023, nel livello I del CCNL di categoria, la cui declaratoria contempla colui che esegue nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connesse alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività che richiedono una preparazione professionale non specialistica . Nell'ambito di tale livello ,tra i profili professionali contemplati, sono espressamente previste le figure di “lavorante in cucina” e di “addetto alla mensa” cui sono riconducibili le attività queste sì effettivamente svolte dalla AN sotto le istruzioni della signora Persona_4
Ne consegue che la pretesa invocata dalla ricorrente di essere inquadrata nel livello II del CCNL per il periodo dal 1.10.2003 al 30.9.2011 non trova alcuna corrispondenza nella declaratoria astratta delineata dal CCNL che esige il requisito della preparazione professionale specifica, acquisita, invece dalla odierna appellante pacificamente solo nel 2011, allorquando è stata inquadrata nel livello II con mansioni di cuoca.
Anche in relazione al periodo 01.08.2011 al 23.10.2020 in ordine al quale l'appellante si duole dell'errato inquadramento nella mansione di “operaia Livello II 38/38” laddove avrebbe dovuto essere inquadrata nel III livello ,la pretesa attorea risulta destituita di ogni fondamento.
Ed invero dall'istruttoria svolta è emerso che, successivamente al pensionamento della signora avvenuto nel 2014 , le mansioni di cuoca Per_4 sono state espletate solo dalla ricorrente che si dedicava alla preparazione dei Parte pasti in adempimento del menù mensile predisposto dalla sotto la vigilanza di madre responsabile dell'industria alimentare ( mensa) e Persona_7 alimentarista ( v. doc. parte resistente)
Sul punto la teste addolorata ha dichiarato che “dal 2014 in poi, a Pt_3 seguito del pensionamento della sig.ra , la sig.ra AN ha assunto la
Per_4 funzione di cuoca. Preciso che la ricorrente ha assunto le funzioni di cuoca già dal 2011, avendo la stessa conseguito il diploma. Però fino a quando la ha
Per_4 lavorato, è stata la ad assumersi le maggiori responsabilità, dovendosi
Per_4 anche interfacciare con l'Alimentarista delegata dall'Istituto. In particolare, dal 2008 e fino a quando sono andata via, l'Alimentarista era OR E Persona_7 con quest'ultima che la cuoca doveva interfacciarsi, non avendo alcuna autonomia decisionale confermo che la sig.ra preparava i pasti sulla base del menù
Per_4 Parte previamente predisposto dall' competente, perchè questo è un obbligo per le scuole paritarie”
La predetta teste ha poi confermato che le precedenti mansioni di assistente in cucina disimpegnate dalla ricorrente , vennero svolte ,via via nel tempo, da altri dipendenti ( prima , poi per l'a.s 2015-2026 da OR Persona_8
, poi nuovamente dalla , per l'a.s 2017 -2018 da Persona_9 Per_8 Per_10
e poi dal 2018 al 2021 da ) e che dal 2014 sino al 2020
[...] Persona_11 non vi erano in cucina altre cuoche dirette dalla ricorrente.
Ora l'assenza di altri cuochi nonché l' assenza di autonomia nella scelta di predisposizione del menù e nell'esecuzione del lavoro implicanti margini valutativi, esclude , senza dubbio alcuno , la riconducibilità nel Livello III invocato dalla ricorrente e segnatamente nel profilo tipizzato di “ Capocuoco ”.
Ed infatti dalla declaratoria astratta del III liv e del profilo tipizzato di “Capo- cuoco si evince chiaramente che per la riconduzione in tale categoria di inquadramento non è sufficiente il possesso del diploma, ma sono necessari, da un lato, l' autonomia nella predisposizione dei pasti con margini valutativi e dall'altro la direzione di altri cuochi : entrambi tali aspetti mancano nel caso che occupa. Anzi dalle risultanze della prova orale e documentale è risultato come la preparazione dei pasti fosse vincolata al rispetto delle tabelle mensili approvate dall'asl per il primo periodo , e direttamente predisposto dall'asl poi né che vi fossero ulteriori cuochi in struttura presupposto per poter essere qualificata capo cuoco
Come correttamente rilevato dal primo giudice, il III livello presuppone oltre ad una preparazione professionale specialistica , adeguate conoscenze e capacità di utilizzo di strumenti anche complessi e l'autonomia nell'esecuzione del lavoro con margini valutativi nell'applicazione delle procedure;
tali tratti distintivi non sono assolutamente emersi dalla deposizione della teste Tes_1 la quale si è limitata a dire che la ricorrente svolgeva le mansioni di cuoca ( non senza evidenziare che a decorrere dal 2011 la ricorrente è stata effettivamente inquadrata e retribuita come cuoca) né tan meno dalla deposizione del teste che nulla ha saputo riferire , se non de relato , in ordine alle mansioni Tes_2 svolte.
Ne deriva che anche nel secondo periodo temporale indicato nel ricorso introduttivo ,appare corretto l'inquadramento nella categoria legale del livello II del CCNL con mansioni di cuoca effettuato dal datore di lavoro , la cui declaratoria prevede : i lavoratori che effettuano prestazioni comportanti attività operative con utilizzo di lavoro uso comune , per le quali necessitano conoscenze pratiche . Essi eseguono nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connesse alla corretta esecuzione del proprio lavoro, una attività caratterizzata da funzioni ben definite che richiedono una preparazione professionale specifica.
Venendo adesso all'esame del secondo motivo di gravame con il quale l'appellante si duole della reiezione delle domande di pagamento delle differenze retributive dovute per lo svolgimento giornaliero di un'ora di lavoro straordinario, di ferie non godute e del TFR, anche sul punto la sentenza gravata resite alle censure che le vengono rivolte . Con riguardo allo straordinario che, secondo la prospettazione attorea sarebbe stato sistematico e continuativo, (un'ora giornaliera senza soluzione di continuità dal 01.10.2003 sino al 23.10.2020 ben 17 anni per l'effettuazione della spesa giornaliera “dei prodotti alimentari nei supermercati di Benevento, e negli ultimi anni presso il Supermercato “Carrefour” di via Pietro Nenni dove effettuava un rifornimento completo”, si osserva che in punto di diritto il Giudice ha correttamente richiamato ed applicato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il diritto al compenso per lavoro straordinario è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (v. tra le più recenti Cass. sez. L - , Sentenza n. 16150 del 19/06/2018; cass.n 4076 del 2018 : “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”). ( v. anche Cass.n 4076/2018).
In punto di fatto il Tribunale, con iter logico ineccepibile, ha rilevato come tale prova non fosse stata offerta .
Ed invero le dichiarazioni rese sul punto dal teste , dipendente del Tes_2
Carrefour, appaiono del tutto imprecise , lacunose e vaghe;
questi, pur affermando che la ricorrente per cinque- sei anni si era recata al Carrefour a ritirare la carne per due-tre volte a settimana intorno alle 7,30-7-45, ha però dichiarato di non sapere per chi lavorasse la ricorrente né come avvenisse il pagamento della merce acquistata.
Ne consegue che non vi è prova che l'acquisto fosse fatto per la Congregazione e non a uso personale, né vi è prova del tempo impiegato per tali acquisti.
Parimenti del tutto insufficienti a dimostrare il lavoro straordinario sono le generiche e, per certi versi, inattendibili dichiarazioni rese dalla teste la Tes_1 quale -mentre nulla ha potuto riferire per la giornata del sabato in quanto non lavorava per gli altri giorni ha riferito che quando si recava a lavoro intorno alle 7.35/7.40 la ricorrente era già lavoro o stava tornando dopo essere andata a fare spesa e che quando andava via , alle 16,30/17,00 vedeva la ricorrente ancora al lavoro e andava a fare la spesa con OR . Per_2
Ma tali dichiarazioni appaiono poco credibili e convincenti sia perché si pongono in aperto contrasto con quanto dichiarato dalla stessa AN nell'atto introduttivo del giudizio ove si affermava una prestazione lavorativa dalle ore 8.00 alle 15,30 dal lunedì al giovedì e dalle ore 8,00 alle 16,00 il venerdì sia perché non hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi.
Per il resto la teste nulla ha saputo dire come avvenisse il pagamento della spesa effettuata dalla ricorrente né presso quali esercizi commerciali si recasse se non per de relato actoris : “Non so come venissero effettuati i pagamenti della spesa fatta per l'istituto, dalla ricorrente. In merito agli esercizi commerciali dove la ricorrente si recava ad effettuare la spesa, posso dire che la stessa nel parlare, mi diceva di recarsi spesso all' ed al Carrefour e a prendere la Controparte_6 carne, ma non so dove, non scendevamo nei particolari”.
All'opposto la teste ha riferito che sino all'anno 2008 la spesa Persona_6 presso i supermercati veniva effettuata dalla stessa “(…) a volte mi recavo da sola, perché ero in grado di guidare il pulmino della comunità, altre volte mi facevo accompagnare, soprattutto se c'era da comprare cose pesanti, dai signori CP_3
e ” . Riguardo all'acquisto della carne la teste ha
[...] Controparte_4 precisato che “in base alle tabelle che predisponevamo, avevamo bisogno della carne una volta a settima e andavo io a comprarla presso una macelleria a
”. Persona_1
Con riferimento al periodo temporale successivo la teste ha Parte_3 confermato che la spesa giornaliera è stata effettuata da che “(…) si Persona_5 faceva accompagnare da , (susseguitisi nel CP_3 CP_4 Controparte_5 tempo). A volte capitava che anche io andavo con OR e raramente ci sono Per_2 anche andata da sola. Dal 2015, quando OR è andata via, questo compito Per_2 del fare la spesa è stato assunto da OR e, all'occorrenza, me ne Per_7 occupavo anche io”. “quando c'era OR andavamo anche a San Giorgio a Per_2 fare la spesa, poi all' , all' Eurospin, Crai e ai vari CP_7 Controparte_6 supermercati dove c'erano offerte. Proprio per approfittare delle offerte, la spesa veniva fatta giornalmente. Questo ovviamente, non valeva per tutti gli alimenti poichè alimenti come il pane, ad esempio, venivano portati direttamente dai fornitori
, .” “la spesa veniva fatta durante l'orario di lavoro, CP_8 CP_9 CP_10 quindi dalle ore 8:00 alle 15:30, io preferivo fare la spesa subito dopo il pranzo, mentre OR e OR andavano a fare spesa subito dopo colazione. Per_2 Per_7
“confermo che la carne veniva acquistata una volta a settimana dal rifornitore macelleria ed il ritiro, fino al 2015 veniva effettuato da OR . Persona_1 Per_2
Preciso che la frequenza settimanale degli acquisti di carne era legata al fatto che il Parte menù autorizzato dall' prevedeva il consumo di carne una sola volta a settimana”.
Tali dichiarazioni trovano adeguato riscontro nella documentazione in atti e precisamente nei menù mensili (doc. 6 in prod. resistente) che prevedono la carne una sola volta a settimana;
negli scontrini allegati ( v. doc. n. 7) da cui si evince che anche in questo caso l'acquisto avveniva per lo più in orario lavorativo ( ossia orario compreso tra le 08.00 e le 16.00); nelle fatture riconducibili fino al 2015 a SU dedicata in particolare alle spese e non, come Persona_5 affermato dalla ricorrente , ad indicarle giorno per giorno i prodotti ed i negozi dove effettuare gli acquisti;
dalle dichiarazioni rese dai fornitori incaricati della consegna a domicilio di pane e latticini (doc. 8),
TA , pertanto smentita e contraddetta la tesi della lavoratrice che peraltro non ha neppure tenuto conto dei periodi sospensione della attività didattica, dei periodi estivi e dei periodi di chiusura causa pandemia del 2020 , diretta ad affermare una quotidianità e sistematicità degli acquisti giornalieri presso il Carrefour.
In definitiva, con apprezzamento sovrapponibile a quello espresso dal giudice di prima istanza , deve ritenersi che l'onere probatorio posto a carico della lavoratrice, in ordine allo svolgimento del lavoro straordinario non sia stato adempiuto con conseguente corretto rigetto della domanda sul punto formulata .
Parimenti alcuna prova – gravante sempre sulla lavoratrice - è stata fornita circa lo svolgimento della prestazione lavorativa nei giorni dedicati alle ferie. Di contro dalle dichiarazioni rese dai testi e è emerso che Pt_3 Per_6
l'attività didattica, cessava il 30 giugno e fino a fine agosto;
che in considerazione della riduzione dell'attività, nel periodo estivo tutti i dipendenti ( compresa la ricorrente ) lavoravano dalle 8.00 alle 12.30; che anche il numero delle ORe si riduceva , anche a meno di quattro ,in quanto “ a rotazione tornavamo dalle nostre famiglie. Sul punto la teste ha precisato :” la AN doveva Pt_3 preparare il pasto solo per le quattro ORe che erano presenti in istituto. Preciso che durante l'estate eravamo anche meno di quattro, perché a rotazione tornavamo dalle nostre famiglie. Preciso che nonostante la riduzione di orario, la ricorrente riceveva la retribuzione per l'intero orario lavorativo pari a 38 ore settimanali. Tanto posso dire perché quando non c'era OR ero io ad occuparmi di stampare Per_7 le buste paga e di effettuare i bonifici.”
Da quanto sin qui esposto consegue inevitabilmente il rigetto dei primi due motivi di appello .
Quanto all'ultimo motivo di gravame inerente il regolamento delle spese di lite ( compensate per 1/3 con condanna della parte ricorrente al pagamento dei restanti 2/3), anche sul punto la sentenza va esente dalle censure che le vengono rivolte . Il Tribunale ha ritenuto di compensare parzialmente le spese “in virtù della soccombenza parziale virtuale della convenuta, che ha provveduto CP_1 al pagamento del TFR dovuto alla ricorrente solo dopo il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio”. La statuizione è del tutto corretta atteso che parte ricorrente è risultata soccombente per gran parte delle domande formulate nell'atto introduttivo del giudizio;
peraltro anche in ordine al TFR l'odierna appellante si è visto riconoscere un importo, a tal titolo , notevolmente inferiore ( pari ad € 19.236,98
) rispetto a quello reclamato in ricorso( pari a € 30.296,83). In considerazione , dunque , dell'esito complessivo della lite , e della reciproca parziale soccombenza , appare più che legittima e giustificata la disposta compensazione delle spese per 1/3 , con condanna della parte soccombente al pagamento della restante parte.
Per tutto quanto sin qui esposto ,ritiene la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice , il quale ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze processuali acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dall'appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidandosi, con distrazione, nella misura, reputata congrua, alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate con d.m. n. 147 del 2022.
Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante, le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello ;
-condanna l'appellante alla refusione in favore di parte appellata , delle spese del grado che liquida in complessivi euro 1.950,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Ca come per legge , con attribuzione al procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 13.2.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente Dr. Rosa B. Cristofano dr. Anna Carla AN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Anna Carla AN -Presidente
2) - Dott. Rosa Bernardina Cristofano - Consigliere
3) - Dott. Laura Scarlatelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 13.2.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1164/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, nata il [...] a [...], ivi residente a[...]
Meomartini n. 64, -(C.F. -, elettivamente domiciliata in C.F._1
Benevento alla via G. Piranesi n. 5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Bocchino, nato il [...] a [...], -(C.F. -, numero di fax C.F._2
0824/316823 ed indirizzo di posta elettronica certificata dal quale è rappresentata e difesa nell'attuale Email_1 procedura, giusta procura alle liti allegata: si dichiara espressamente ai fini di legge di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al fax 0824/316823 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
appellante
E
codice Controparte_1 fiscale , in persona della legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 [...]
con sede in Bologna, via Vallescura n. 6, rappresentata e difesa in virtù CP_2 di procura alle liti, dall'avv. Salvatore Romano, del foro di Frosinone, codice fiscale , elettivamente domiciliata presso il seguente C.F._3 indirizzo di posta elettronica certificata indicato anche per le comunicazioni di rito Fax 3339296257 Email_2
Appellata
OGGETTO: appello avverso la Sentenza n. 394/2023 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento- il 13/04/2023, notificata in data 21/04/2023 a mezzo pec
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 12.01.2021, Parte_1 esponeva :
- di aver lavorato alle dipendenze della CONGREGAZIONE DELLE SUORE DELLA PICCOLA MISSIONE PER I SORDOMUTI, presso la scuola dell'infanzia materna ed elementare “O. Mezzini”, come cuoca con contratto a tempo indeterminato, dal 1.10.2003 al 23.10.2020,inquadrata nel 1° livello con qualifica “operaia 38/38” dal 01.10.2003 al 30.09.2011 e nel 2° livello con qualifica “operaia 38/38” dal 1.10.2011 al 23.10.2020;
- che, in virtù delle mansioni svolte, per il periodo dal 1.10.2003 al 30.09.2011, aveva diritto all'inquadramento nel 2° livello e per il periodo successivo, all'inquadramento nel livello 3L operaia 38/38 quale cuoca in possesso di diploma, avendo conseguito il diploma specifico di operatore dei servizi di ristorazione settore cucina, in data 8.06.2011, presso l'Istituto Paritario “G. Galilei” di Nola;
- di aver lavorato dal lunedì al giovedì dalle ore 8,00 alle 15,30 ed il venerdì dalle ore 8,00 alle 16,00;
- che, prima di andare a lavorare- spesso di mattina e qualche volta di pomeriggio, ma sempre al di fuori dell'orario di lavoro e per circa un'ora- effettuava, con la propria autovettura, la spesa giornaliera dei prodotti alimentari nei supermercati di Benevento e negli ultimi anni presso il Supermercato
“Carrefour” di via Pietro Nenni dove effettuava un rifornimento completo, con pagamento della merce mediante fattura intestata direttamente all'Ente;
- che, per la spesa della carne, era solita andare presso le macellerie cittadine, tra cui quella di alla via Meomartini di Benevento, e negli ultimi Persona_1 anni al “Carrefour”;
- che ogni giorno preparava da sola, sulla base del menù settimanale già predisposto dall'Asl competente per gli istituti scolastici, il pranzo per gli alunni ed i dipendenti della scuola, comprese le ORe: in media circa 180 pasti giornalieri e provvedeva alla pulizia della sala cucina ed al riassetto della stessa;
- che era l'unica ad occuparsi della preparazione dei pasti;
- che l'Ente assumeva annualmente altre persone, una per volta, che si occupavano di mansioni complementari alla preparazione dei pasti, quali taglio di verdure e pane e sistemazione dei cibi nelle ciotole, ma sempre sotto il controllo e la direzione della sig.ra AN;
- che per gli approvvigionamenti alimentari la referente dell'Ente, sino all'anno 2015, era OR che decideva solo presso quali supermercati la ricorrente Per_2 doveva recarsi ad acquistare le derrate;
- che provvedeva altresì a ritirare le fatture nei supermercati, accompagnava le ORe dal medico ed alcune volte, anche in compagnia del marito sig.
[...]
, andava alla stazione centrale delle ferrovie a Benevento ed a Foggia per Per_3 prelevare e/o accompagnare le ORe;
- che, durante il periodo estivo di sospensione delle lezioni, la ricorrente cucinava il pasto per circa otto persone tra ORe e personale dipendente dell'Ente e provvedeva ad effettuare la pulizia dei locali di pertinenza della cucina, dei congelatori e delle dispense;
- che aveva diritto al pagamento di € 119.037,64 per differenze su retribuzione ordinaria, 13^ mensilità, lavoro straordinario, ferie, TFR e rivalutazione ed interessi;
- di aver chiesto il pagamento di quanto dovutole con lettera del 10.12.2020.
Per tali motivi, chiedeva ,previo riconoscimento della natura subordinata del rapporto lavorativo e del dovuto livello di inquadramento retributivo in relazione alle mansioni effettivamente svolte, condannarsi la resistente alla corresponsione della somma di € 119.307,64 di cui euro TFR per € 30.296,83; o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
vinte le spese con attribuzione. Si costituiva la CONGREGAZIONE DELLE SUORE DELLA PICCOLA MISSIONE PER I SORDOMUTI che eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso proposto. In particolare, assumeva che:
- la figura principale in cucina deputata allo svolgimento delle mansioni di cuoca, Parte in attuazione del menù predisposto dalla era la signora dal Persona_4
01.10.1995 al 01.01.2014 e la ricorrente si atteneva alle istruzioni della stessa attuando operazioni ausiliarie alla preparazione dei pasti e al riassetto della cucina;
- successivamente al pensionamento della signora dal Per_4
01.01.2014, le mansioni di cuoca erano state espletate solo dalla ricorrente con assunzione di altri lavoratori subordinati, impiegati in cucina con qualifica di addetti alla mensa e assistenti in cucina, mansione prima espletata dalla AN;
- dal 2014 al 2020 non vi erano in cucina altre cuoche dirette dalla ricorrente, pertanto, quest'ultima non poteva essere inquadrata nel 3° livello richiesto, nel quale rientra la figura di “capocuoco”; - che la ricorrente non aveva svolto un'ora di lavoro straordinario al giorno per procedere al rifornimento di generi alimentari per la scuola, come dimostravano sia le fatture firmate da la quale si occupava personalmente Persona_5 di effettuare i rifornimenti, accompagnata da altri dipendenti, che gli scontrini depositati in atti, riportanti un orario di acquisto compreso tra le ore 8,00 e le ore 16,00;
- i prodotti congelati e/o surgelati, i prodotti lattiero-caseari ed il pane venivano consegnati direttamente presso la scuola dai fornitori;
- della spesa giornaliera si occupava: sino al 2008, SU in autonomia o accompagnata dai Persona_6 dipendenti e mediante automezzo della Controparte_3 Controparte_4 congregazione Nissan Serena, dal 2008 fino ad agosto 2015 SU Persona_5 accompagnata dai signori e poi ed a volte da CP_3 CP_4 Controparte_5
e da agosto 2015 ad oggi, OR e/o OR Parte_3 Persona_7
e/o ; Parte_3 Controparte_5
- durante i periodi di sospensione dell'attività didattica e durante il periodo estivo l'orario di lavoro retribuito restava invariato mentre quello effettivamente prestato dalla ricorrente andava dalle 8 alle 12.30 e le ore non lavorate non erano state mai recuperate dalla stessa;
Inoltre, in ordine al pagamento del TFR richiesto, la convenuta sosteneva che il TFR quantificato alla cessazione del rapporto era stato corrisposto alla ricorrente e che null'altro era dovuto a titolo di differenza TFR legata allo svolgimento di lavoro straordinario. Espletata l'istruttoria richiesta dalle parti, all'esito il Tribunale adito rigettava il ricorso;
compensava poi per 1/3 le spese di lite in virtù della soccombenza parziale virtuale della convenuta, che aveva provveduto al CP_1 pagamento del TFR dovuto alla ricorrente solo dopo il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, ponendo a carico della ricorrente i restanti 2/3. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 20.5.2023, deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda di riconoscimento del diritto al superiore inquadramento;
in particolare ha lamentato l' incapacità a testimoniare dei testimoni di parte appellata (OR e OR ) con violazione degli Parte_3 Persona_6 articoli 246 e 157 c.p.c. in quanto “attualmente dipendenti della Congregazione” e sulle cui deposizioni erroneamente il giudice di prime cure aveva fondato la propria decisione rispetto invece ad altri testi ( sigg. e Testimone_1 Tes_2
) indifferenti e capaci di testimoniare.
[...]
Con il secondo motivo di gravame ha censurato la sentenza nella parte ha ritenuto erroneamente che non fosse stato data prova del diritto della ricorrente alle differenze retributive per lavoro straordinario, ferie non godute e TFR,e ciò , a suo dire, sempre attraverso un'interpretazione distorta delle risultanze testimoniali che si riferivano solo ed esclusivamente alle affermazioni dei testi di parte appellata inattendibili ed incapaci a testimoniare, essendo dipendenti in posizione apicale della Congregazione, laddove invece una corretta esegesi del testimoniale raccolto avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere provata la domanda. Con il terzo ed ultimo motivo di doglianza ha lamentato un mal governo delle spese processuali ingiustamente compensate per 1/3 , non avendo il Tribunale tenuto debitamente conto della circostanza che la domanda , quantomeno relativamente all'omesso pagamento del TFR, si era dimostrata assolutamente fondata, atteso che la resistente aveva provveduto al pagamento del TFR solo nel corso del giudizio di primo grado e precisamente solo dopo mesi dal deposito del ricorso introduttivo. Chiedeva , pertanto ,previa nomina di un CTU tecnico-contabile, in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente la domanda formulata in primo grado;
vinte le spese del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio , si costituiva la odierna CP_1 appellata che , sulla base di plurime argomentazioni, resisteva all'appello di cui chiedeva il rigetto con distrazione a favore del procuratore costituito antistatario.
Nelle more del giudizio, veniva disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Occorre anche in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. Il quadro istruttorio era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata.
Con riferimento al primo motivo di doglianza relativo alla dedotta eccezione di incapacità a testimoniare, va richiamato il principio stabilito dalle Sez. Unite della S. C. (Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9456), secondo cui : "L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova. Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità"( principio ribadito dalla recentissima pronuncia n. 18057/2024 ). Nella vicenda che ci occupa l'eccezione di nullità relativa non è stata mai sollevata alle tre scadenze processuali indicate dalle Sezioni Unite ovvero :
1) l'eccezione di incapacità a testimoniare, va formulata prima dell'ammissione della prova testimoniale;
2) l'eccezione di nullità deve essere sollevata subito dopo l'assunzione della prova, altrimenti la nullità va ritenuta sanata;
3) l'eccezione di nullità va coltivata in sede di precisazione delle conclusioni.
Nella specie , infatti , parte appellante non ha sollevato alcuna eccezione di incapacità a testimoniare della teste e della teste Parte_3 Per_6
nè prima né subito dopo l'assunzione del mezzo, come si evince dal
[...] verbale di udienza prodotti in atti e neppure in sede di note conclusive, sollevando l'eccezione per la prima volta solo in grado di appello.
A parte tale assorbente profilo di inammissibilità , l'eccezione è anche infondata. Va richiamato l'indiscusso principio secondo il quale l'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 cod. proc. civ. è correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi (tra le tante, Cass. n. 11314 del 2010, che ha escluso l'incapacità con riguardo alla posizione del socio chiamato a testimoniare). Nella specie , innanzitutto, parte appellante si è limitata semplicemente a dedurre che i testi e erano inattendibili in quanto dipendenti Pt_3 Per_6 tuttora della con funzioni direttive e dirigenziali ( CP_1 Parte_3
quale Vice Responsabile della scuola) e ( quale
[...] Parte_4
Responsabile della scuola), senza specificare quale sarebbe l'interesse giuridico, personale, concreto ed attuale, che comportava o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire, che avrebbe determinato l'incapacità a testimoniare dei predetti testimoni , o un loro precipuo interesse all'esito del giudizio In secondo luogo , alla luce delle circostanze tutte del caso concreto, deve ritenersi l'attendibilità del predetti testi, per la analiticità delle proprie dichiarazioni, per lo stabile inserimento nell'organizzazione lavorativa della e , dunque per una conoscenza diretta e completa dei fatti di CP_1 causa;
deve, pertanto , condividersi il giudizio espresso dal primo giudice il quale ha dato preponderanza valenza probatoria alle dichiarazioni rese dalle stesse rispetto a quelli escussi per parte ricorrente. Va ricordato che la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri come la scelta tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Civ., Sez. Lav., 23/07/2021, n.21174). Il giudice, quindi , non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. Orbene, ritiene la Corte che il giudicante si sia attenuto agli esposti principi, elaborando una decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano la valenza probatoria conferita agli elementi testimoniali acquisiti e , dunque , le conclusioni cui lo stesso è pervenuto. Ed infatti il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto non provati dall'attrice gli elementi sufficienti per affermare il diritto della ricorrente al superiore inquadramento e connesse differenze retributive , al compenso per lavoro straordinario, all'indennità di ferie non godute , al TRF nella misura reclamata in ricorso , all'esito di una analitica e convincente disamina dell'istruttoria orale, trascritta in sentenza e non contestata quanto ai contenuti ivi riportati delle dichiarazioni dei testi, di modo che essa può essere esaminata dal collegio. Con riferimento alle mansioni superiori rivendicate ( e , quindi , al diritto all'inquadramento nel 2° liv per il periodo dal 1.10.2003 al 30.09.2011, e all'inquadramento nel livello 3L quale cuoca, per il periodo successivo dal 1.10.2011 al 23.10.2020), dall'istruttoria espletata è emerso che la figura principale in cucina deputata allo svolgimento delle mansioni di cuoca in Parte attuazione del menù predisposto dapprima dalla Scuola e poi dalla è stata la signora sino al 01.01.2014 -epoca del pensionamento della stessa Persona_4 mentre la ricorrente si atteneva alle istruzioni della , attuando operazioni Per_4 ausiliarie alla preparazione dei pasti e al riassetto della cucina.
Sul punto la teste con riferimento al periodo dal 2003 al 2008 Persona_6 ha riferito che “la ricorrente si atteneva alle direttive della signora e alle Per_4 mie, in quanto ogni tanto mi recavo in cucina per vedere se andava tutto bene e se avevano bisogno di qualcosa” (…) “La ricorrente svolgeva operazioni ausiliarie in cucina come tagliare il pane, preparare i vassoi, pulire le verdure, pulire la cucina e il pavimento e dello smaltimento rifiuti” (…) “quando io sono stata responsabile della scuola, la tabella mensile dei pasti da preparare era predisposta da me e Parte dalle altre insegnanti, l' ancora non aveva questa competenza. Eravamo sempre noi a segnalare eventuali intolleranze ed allergie ad Persona_4
Quest'ultima poi seguiva le tabelle da noi stabilite. (…) la signora cucinava Per_4 tutto, compreso la carne (…).
A sua volta la teste con riferimento al periodo temporale Parte_3 dal 2008 fino al 2011 ha riferito che “la ricorrente, fino al settembre 2011, ha svolto le mansioni di addetta alla mensa, assistente di cucina, mentre le mansioni di cuoca erano svolte dalla sig.ra Tanto so perchè quando mi recavo Persona_4 in cucina a prendere i carrelli vedevo cucinare la sig.ra “Durante il Persona_4 periodo dal mio arrivo a quando è andata in pensione, la sig.ra si occupava Per_4 delle mansioni di preparazione e cottura dei pasti, dei contorni e della carne e di predisporre la lista della spesa”.
Già si è detto dell'attendibilità dei testi predetti.
Quanto alle dichiarazioni rese dalla teste , cui parte Testimone_1 appellante pone richiamo nei motivi di gravame , le stesse ,per certi versi ,si rivelano generiche ed inidonee a supportare la domanda e per altri aspetti chiaramente ispirate ad un aprioristico favor per la parte appellante;
ed invero la teste docente presso la scuola Mezzini dall'1.9.2004 al 31.8.2015 ,ha Tes_1 riferito che la ricorrente prestava la propria attività lavorativa come cuoca,; che vi erano due cuoche , la e la ricorrente, che “ si alternavano in cucina Per_4 settimanalmente. Preciso che entrambe erano sempre presenti , ma cucinavano l'una o l'altra a settimana alterne ” Ha aggiunto “ Tanto so perché io facevo la docente e a mensa mangiavo con i bambini “ .
Ebbene si dubita che la predetta teste abbia avuto una conoscenza diretta delle circostanze testè riferite in quanto ,da una parte , essendo docente, durante lo svolgimento della sua attività lavorativa di insegnante non ha potuto verificare in prima persona chi effettivamente cucinava, se la o la AN - entrambe Per_4 presenti in cucina tutti i giorni, come confermato dalla stessa teste- ; dall'altro lato , parimenti non poteva vedere chi effettivamente cucinasse in considerazione del fatto che la preparazione dei pasti doveva avvenire, logicamente, prima dell'orario in cui la consumava il pasto con i bambini Tes_1
o con i collaboratori.
Né appaiono utili le dichiarazioni rese dal teste ,dipendente del Testimone_2
Carrefour, che nulla ha potuto dichiarare in merito alle mansioni svolte dalla AN;
per il resto si è limitato a sostenere di aver appreso i fatti dalla ricorrente medesima. Pertanto all'estrema laconicità della deposizione testimoniale in discorso, si aggiunge il carattere “de relato actoris” di gran parte delle notizie, riportate dal teste come apprese dallo stesso ricorrente), la qual cosa rende la deposizione pro parte qua di efficacia probatoria pressoché nulla (vedi sul punto per tutte Cass. n. 8358/2007).
Alla luce di tali emergenze processuali la ricorrente dunque è stata correttamente inquadrata , come da contratto di lavoro dell'1.10.20023, nel livello I del CCNL di categoria, la cui declaratoria contempla colui che esegue nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connesse alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività che richiedono una preparazione professionale non specialistica . Nell'ambito di tale livello ,tra i profili professionali contemplati, sono espressamente previste le figure di “lavorante in cucina” e di “addetto alla mensa” cui sono riconducibili le attività queste sì effettivamente svolte dalla AN sotto le istruzioni della signora Persona_4
Ne consegue che la pretesa invocata dalla ricorrente di essere inquadrata nel livello II del CCNL per il periodo dal 1.10.2003 al 30.9.2011 non trova alcuna corrispondenza nella declaratoria astratta delineata dal CCNL che esige il requisito della preparazione professionale specifica, acquisita, invece dalla odierna appellante pacificamente solo nel 2011, allorquando è stata inquadrata nel livello II con mansioni di cuoca.
Anche in relazione al periodo 01.08.2011 al 23.10.2020 in ordine al quale l'appellante si duole dell'errato inquadramento nella mansione di “operaia Livello II 38/38” laddove avrebbe dovuto essere inquadrata nel III livello ,la pretesa attorea risulta destituita di ogni fondamento.
Ed invero dall'istruttoria svolta è emerso che, successivamente al pensionamento della signora avvenuto nel 2014 , le mansioni di cuoca Per_4 sono state espletate solo dalla ricorrente che si dedicava alla preparazione dei Parte pasti in adempimento del menù mensile predisposto dalla sotto la vigilanza di madre responsabile dell'industria alimentare ( mensa) e Persona_7 alimentarista ( v. doc. parte resistente)
Sul punto la teste addolorata ha dichiarato che “dal 2014 in poi, a Pt_3 seguito del pensionamento della sig.ra , la sig.ra AN ha assunto la
Per_4 funzione di cuoca. Preciso che la ricorrente ha assunto le funzioni di cuoca già dal 2011, avendo la stessa conseguito il diploma. Però fino a quando la ha
Per_4 lavorato, è stata la ad assumersi le maggiori responsabilità, dovendosi
Per_4 anche interfacciare con l'Alimentarista delegata dall'Istituto. In particolare, dal 2008 e fino a quando sono andata via, l'Alimentarista era OR E Persona_7 con quest'ultima che la cuoca doveva interfacciarsi, non avendo alcuna autonomia decisionale confermo che la sig.ra preparava i pasti sulla base del menù
Per_4 Parte previamente predisposto dall' competente, perchè questo è un obbligo per le scuole paritarie”
La predetta teste ha poi confermato che le precedenti mansioni di assistente in cucina disimpegnate dalla ricorrente , vennero svolte ,via via nel tempo, da altri dipendenti ( prima , poi per l'a.s 2015-2026 da OR Persona_8
, poi nuovamente dalla , per l'a.s 2017 -2018 da Persona_9 Per_8 Per_10
e poi dal 2018 al 2021 da ) e che dal 2014 sino al 2020
[...] Persona_11 non vi erano in cucina altre cuoche dirette dalla ricorrente.
Ora l'assenza di altri cuochi nonché l' assenza di autonomia nella scelta di predisposizione del menù e nell'esecuzione del lavoro implicanti margini valutativi, esclude , senza dubbio alcuno , la riconducibilità nel Livello III invocato dalla ricorrente e segnatamente nel profilo tipizzato di “ Capocuoco ”.
Ed infatti dalla declaratoria astratta del III liv e del profilo tipizzato di “Capo- cuoco si evince chiaramente che per la riconduzione in tale categoria di inquadramento non è sufficiente il possesso del diploma, ma sono necessari, da un lato, l' autonomia nella predisposizione dei pasti con margini valutativi e dall'altro la direzione di altri cuochi : entrambi tali aspetti mancano nel caso che occupa. Anzi dalle risultanze della prova orale e documentale è risultato come la preparazione dei pasti fosse vincolata al rispetto delle tabelle mensili approvate dall'asl per il primo periodo , e direttamente predisposto dall'asl poi né che vi fossero ulteriori cuochi in struttura presupposto per poter essere qualificata capo cuoco
Come correttamente rilevato dal primo giudice, il III livello presuppone oltre ad una preparazione professionale specialistica , adeguate conoscenze e capacità di utilizzo di strumenti anche complessi e l'autonomia nell'esecuzione del lavoro con margini valutativi nell'applicazione delle procedure;
tali tratti distintivi non sono assolutamente emersi dalla deposizione della teste Tes_1 la quale si è limitata a dire che la ricorrente svolgeva le mansioni di cuoca ( non senza evidenziare che a decorrere dal 2011 la ricorrente è stata effettivamente inquadrata e retribuita come cuoca) né tan meno dalla deposizione del teste che nulla ha saputo riferire , se non de relato , in ordine alle mansioni Tes_2 svolte.
Ne deriva che anche nel secondo periodo temporale indicato nel ricorso introduttivo ,appare corretto l'inquadramento nella categoria legale del livello II del CCNL con mansioni di cuoca effettuato dal datore di lavoro , la cui declaratoria prevede : i lavoratori che effettuano prestazioni comportanti attività operative con utilizzo di lavoro uso comune , per le quali necessitano conoscenze pratiche . Essi eseguono nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connesse alla corretta esecuzione del proprio lavoro, una attività caratterizzata da funzioni ben definite che richiedono una preparazione professionale specifica.
Venendo adesso all'esame del secondo motivo di gravame con il quale l'appellante si duole della reiezione delle domande di pagamento delle differenze retributive dovute per lo svolgimento giornaliero di un'ora di lavoro straordinario, di ferie non godute e del TFR, anche sul punto la sentenza gravata resite alle censure che le vengono rivolte . Con riguardo allo straordinario che, secondo la prospettazione attorea sarebbe stato sistematico e continuativo, (un'ora giornaliera senza soluzione di continuità dal 01.10.2003 sino al 23.10.2020 ben 17 anni per l'effettuazione della spesa giornaliera “dei prodotti alimentari nei supermercati di Benevento, e negli ultimi anni presso il Supermercato “Carrefour” di via Pietro Nenni dove effettuava un rifornimento completo”, si osserva che in punto di diritto il Giudice ha correttamente richiamato ed applicato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il diritto al compenso per lavoro straordinario è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (v. tra le più recenti Cass. sez. L - , Sentenza n. 16150 del 19/06/2018; cass.n 4076 del 2018 : “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”). ( v. anche Cass.n 4076/2018).
In punto di fatto il Tribunale, con iter logico ineccepibile, ha rilevato come tale prova non fosse stata offerta .
Ed invero le dichiarazioni rese sul punto dal teste , dipendente del Tes_2
Carrefour, appaiono del tutto imprecise , lacunose e vaghe;
questi, pur affermando che la ricorrente per cinque- sei anni si era recata al Carrefour a ritirare la carne per due-tre volte a settimana intorno alle 7,30-7-45, ha però dichiarato di non sapere per chi lavorasse la ricorrente né come avvenisse il pagamento della merce acquistata.
Ne consegue che non vi è prova che l'acquisto fosse fatto per la Congregazione e non a uso personale, né vi è prova del tempo impiegato per tali acquisti.
Parimenti del tutto insufficienti a dimostrare il lavoro straordinario sono le generiche e, per certi versi, inattendibili dichiarazioni rese dalla teste la Tes_1 quale -mentre nulla ha potuto riferire per la giornata del sabato in quanto non lavorava per gli altri giorni ha riferito che quando si recava a lavoro intorno alle 7.35/7.40 la ricorrente era già lavoro o stava tornando dopo essere andata a fare spesa e che quando andava via , alle 16,30/17,00 vedeva la ricorrente ancora al lavoro e andava a fare la spesa con OR . Per_2
Ma tali dichiarazioni appaiono poco credibili e convincenti sia perché si pongono in aperto contrasto con quanto dichiarato dalla stessa AN nell'atto introduttivo del giudizio ove si affermava una prestazione lavorativa dalle ore 8.00 alle 15,30 dal lunedì al giovedì e dalle ore 8,00 alle 16,00 il venerdì sia perché non hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi.
Per il resto la teste nulla ha saputo dire come avvenisse il pagamento della spesa effettuata dalla ricorrente né presso quali esercizi commerciali si recasse se non per de relato actoris : “Non so come venissero effettuati i pagamenti della spesa fatta per l'istituto, dalla ricorrente. In merito agli esercizi commerciali dove la ricorrente si recava ad effettuare la spesa, posso dire che la stessa nel parlare, mi diceva di recarsi spesso all' ed al Carrefour e a prendere la Controparte_6 carne, ma non so dove, non scendevamo nei particolari”.
All'opposto la teste ha riferito che sino all'anno 2008 la spesa Persona_6 presso i supermercati veniva effettuata dalla stessa “(…) a volte mi recavo da sola, perché ero in grado di guidare il pulmino della comunità, altre volte mi facevo accompagnare, soprattutto se c'era da comprare cose pesanti, dai signori CP_3
e ” . Riguardo all'acquisto della carne la teste ha
[...] Controparte_4 precisato che “in base alle tabelle che predisponevamo, avevamo bisogno della carne una volta a settima e andavo io a comprarla presso una macelleria a
”. Persona_1
Con riferimento al periodo temporale successivo la teste ha Parte_3 confermato che la spesa giornaliera è stata effettuata da che “(…) si Persona_5 faceva accompagnare da , (susseguitisi nel CP_3 CP_4 Controparte_5 tempo). A volte capitava che anche io andavo con OR e raramente ci sono Per_2 anche andata da sola. Dal 2015, quando OR è andata via, questo compito Per_2 del fare la spesa è stato assunto da OR e, all'occorrenza, me ne Per_7 occupavo anche io”. “quando c'era OR andavamo anche a San Giorgio a Per_2 fare la spesa, poi all' , all' Eurospin, Crai e ai vari CP_7 Controparte_6 supermercati dove c'erano offerte. Proprio per approfittare delle offerte, la spesa veniva fatta giornalmente. Questo ovviamente, non valeva per tutti gli alimenti poichè alimenti come il pane, ad esempio, venivano portati direttamente dai fornitori
, .” “la spesa veniva fatta durante l'orario di lavoro, CP_8 CP_9 CP_10 quindi dalle ore 8:00 alle 15:30, io preferivo fare la spesa subito dopo il pranzo, mentre OR e OR andavano a fare spesa subito dopo colazione. Per_2 Per_7
“confermo che la carne veniva acquistata una volta a settimana dal rifornitore macelleria ed il ritiro, fino al 2015 veniva effettuato da OR . Persona_1 Per_2
Preciso che la frequenza settimanale degli acquisti di carne era legata al fatto che il Parte menù autorizzato dall' prevedeva il consumo di carne una sola volta a settimana”.
Tali dichiarazioni trovano adeguato riscontro nella documentazione in atti e precisamente nei menù mensili (doc. 6 in prod. resistente) che prevedono la carne una sola volta a settimana;
negli scontrini allegati ( v. doc. n. 7) da cui si evince che anche in questo caso l'acquisto avveniva per lo più in orario lavorativo ( ossia orario compreso tra le 08.00 e le 16.00); nelle fatture riconducibili fino al 2015 a SU dedicata in particolare alle spese e non, come Persona_5 affermato dalla ricorrente , ad indicarle giorno per giorno i prodotti ed i negozi dove effettuare gli acquisti;
dalle dichiarazioni rese dai fornitori incaricati della consegna a domicilio di pane e latticini (doc. 8),
TA , pertanto smentita e contraddetta la tesi della lavoratrice che peraltro non ha neppure tenuto conto dei periodi sospensione della attività didattica, dei periodi estivi e dei periodi di chiusura causa pandemia del 2020 , diretta ad affermare una quotidianità e sistematicità degli acquisti giornalieri presso il Carrefour.
In definitiva, con apprezzamento sovrapponibile a quello espresso dal giudice di prima istanza , deve ritenersi che l'onere probatorio posto a carico della lavoratrice, in ordine allo svolgimento del lavoro straordinario non sia stato adempiuto con conseguente corretto rigetto della domanda sul punto formulata .
Parimenti alcuna prova – gravante sempre sulla lavoratrice - è stata fornita circa lo svolgimento della prestazione lavorativa nei giorni dedicati alle ferie. Di contro dalle dichiarazioni rese dai testi e è emerso che Pt_3 Per_6
l'attività didattica, cessava il 30 giugno e fino a fine agosto;
che in considerazione della riduzione dell'attività, nel periodo estivo tutti i dipendenti ( compresa la ricorrente ) lavoravano dalle 8.00 alle 12.30; che anche il numero delle ORe si riduceva , anche a meno di quattro ,in quanto “ a rotazione tornavamo dalle nostre famiglie. Sul punto la teste ha precisato :” la AN doveva Pt_3 preparare il pasto solo per le quattro ORe che erano presenti in istituto. Preciso che durante l'estate eravamo anche meno di quattro, perché a rotazione tornavamo dalle nostre famiglie. Preciso che nonostante la riduzione di orario, la ricorrente riceveva la retribuzione per l'intero orario lavorativo pari a 38 ore settimanali. Tanto posso dire perché quando non c'era OR ero io ad occuparmi di stampare Per_7 le buste paga e di effettuare i bonifici.”
Da quanto sin qui esposto consegue inevitabilmente il rigetto dei primi due motivi di appello .
Quanto all'ultimo motivo di gravame inerente il regolamento delle spese di lite ( compensate per 1/3 con condanna della parte ricorrente al pagamento dei restanti 2/3), anche sul punto la sentenza va esente dalle censure che le vengono rivolte . Il Tribunale ha ritenuto di compensare parzialmente le spese “in virtù della soccombenza parziale virtuale della convenuta, che ha provveduto CP_1 al pagamento del TFR dovuto alla ricorrente solo dopo il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio”. La statuizione è del tutto corretta atteso che parte ricorrente è risultata soccombente per gran parte delle domande formulate nell'atto introduttivo del giudizio;
peraltro anche in ordine al TFR l'odierna appellante si è visto riconoscere un importo, a tal titolo , notevolmente inferiore ( pari ad € 19.236,98
) rispetto a quello reclamato in ricorso( pari a € 30.296,83). In considerazione , dunque , dell'esito complessivo della lite , e della reciproca parziale soccombenza , appare più che legittima e giustificata la disposta compensazione delle spese per 1/3 , con condanna della parte soccombente al pagamento della restante parte.
Per tutto quanto sin qui esposto ,ritiene la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice , il quale ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze processuali acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dall'appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidandosi, con distrazione, nella misura, reputata congrua, alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate con d.m. n. 147 del 2022.
Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante, le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello ;
-condanna l'appellante alla refusione in favore di parte appellata , delle spese del grado che liquida in complessivi euro 1.950,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Ca come per legge , con attribuzione al procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 13.2.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente Dr. Rosa B. Cristofano dr. Anna Carla AN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.