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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/03/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza dell'11/03/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2382/2024 TRA
rappr. e dif. dall'Avv. F. Cialella, con cui elett. dom. in Caianello, alla Parte_1
Rossi, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dal Funzionario Avv. D. D'Angelo, con cui CP_1
. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/03/2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' deducendo il mancato pagamento dei ratei a titolo di indennità di CP_1
a agnamento maturati dall'11 gennaio 2023, a seguito dell'accertamento del requisito sanitario, avvenuto con decreto di omologa del 22/06/2023, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Lavoro, nell'ambito del giudizio recante RG. 2744/21. Il suddetto provvedimento veniva notificato all' il 22/06/2023, seguito anche CP_1 dall'inoltro del modello AP70, in data 30/10/20 il credito risultava ancora non pagato. Tanto premesso, concludeva chiedendo di “Condannare quindi la già menzionate convenute al pagamento in favore del sig. - dell'indennità di accompagnamento – già accertata con ricorso ex art Pt_1
445 bis c.p.c. – con decorre 11 gennaio 2023, ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.”. Spese vinte, con attribuzione. Si costitutiva l' che, dedotto l'avvenuto pagamento della prestazione, chiedeva CP_1 dichiararsi la ce ateria del contendere, con vittoria di spese. La causa, previa riassegnazione alla scrivente, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
************ 1 Ogni valutazione in ordine al merito della pretesa appare ultronea, avendo l' CP_1 provveduto all'integrale pagamento della prestazione in favore dell'istante, cui segue una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, come richiesto da parte ricorrente all'odierna udienza. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dall'istituto resistente in ordine all'avvenuta liquidazione – non contestata da parte ricorrente - fa ritenere integralmente soddisfatte le ragioni dell'istante, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
2 (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il criterio della cd. soccombenza virtuale, in base al quale il giudice provvede sulle spese sulla scorta di una delibazione sul fondamento della domanda, con valutazione in termini di accoglimento o rigetto della stessa, laddove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Ebbene, nel caso in esame e pacifico che la liquidazione sia stata disposta in data successiva al deposito ed alla notifica del ricorso introduttivo, ma antecedente alla prima udienza di discussione. La correttezza del comportamento della parte convenuta, che ha pagato evitando le lungaggini di un giudizio, induce a compensare tra le parti le spese di lite per la metà ed a condannare l' al pagamento della residua metà, liquidata nella misura di cui al CP_1 dispositivo, c erata equa in assenza di qualsivoglia attività istruttoria e della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa tra le parti le spese di lite per la metà, e condanna l' alla refusione CP_1 della parte residua in favore di parte ricorrente, che liquida, nell ra già ridotta, in € 900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 11/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza dell'11/03/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2382/2024 TRA
rappr. e dif. dall'Avv. F. Cialella, con cui elett. dom. in Caianello, alla Parte_1
Rossi, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dal Funzionario Avv. D. D'Angelo, con cui CP_1
. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/03/2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' deducendo il mancato pagamento dei ratei a titolo di indennità di CP_1
a agnamento maturati dall'11 gennaio 2023, a seguito dell'accertamento del requisito sanitario, avvenuto con decreto di omologa del 22/06/2023, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Lavoro, nell'ambito del giudizio recante RG. 2744/21. Il suddetto provvedimento veniva notificato all' il 22/06/2023, seguito anche CP_1 dall'inoltro del modello AP70, in data 30/10/20 il credito risultava ancora non pagato. Tanto premesso, concludeva chiedendo di “Condannare quindi la già menzionate convenute al pagamento in favore del sig. - dell'indennità di accompagnamento – già accertata con ricorso ex art Pt_1
445 bis c.p.c. – con decorre 11 gennaio 2023, ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.”. Spese vinte, con attribuzione. Si costitutiva l' che, dedotto l'avvenuto pagamento della prestazione, chiedeva CP_1 dichiararsi la ce ateria del contendere, con vittoria di spese. La causa, previa riassegnazione alla scrivente, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
************ 1 Ogni valutazione in ordine al merito della pretesa appare ultronea, avendo l' CP_1 provveduto all'integrale pagamento della prestazione in favore dell'istante, cui segue una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, come richiesto da parte ricorrente all'odierna udienza. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dall'istituto resistente in ordine all'avvenuta liquidazione – non contestata da parte ricorrente - fa ritenere integralmente soddisfatte le ragioni dell'istante, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
2 (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il criterio della cd. soccombenza virtuale, in base al quale il giudice provvede sulle spese sulla scorta di una delibazione sul fondamento della domanda, con valutazione in termini di accoglimento o rigetto della stessa, laddove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Ebbene, nel caso in esame e pacifico che la liquidazione sia stata disposta in data successiva al deposito ed alla notifica del ricorso introduttivo, ma antecedente alla prima udienza di discussione. La correttezza del comportamento della parte convenuta, che ha pagato evitando le lungaggini di un giudizio, induce a compensare tra le parti le spese di lite per la metà ed a condannare l' al pagamento della residua metà, liquidata nella misura di cui al CP_1 dispositivo, c erata equa in assenza di qualsivoglia attività istruttoria e della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa tra le parti le spese di lite per la metà, e condanna l' alla refusione CP_1 della parte residua in favore di parte ricorrente, che liquida, nell ra già ridotta, in € 900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 11/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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