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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1155/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1155/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. GIANNONE MICHELE
ATTORE/I - OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. BLANDINO CARLO
CONVENUTO/I - OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 79/2021 del 19.1.2021 del Tribunale di Ragusa (RG 4152/2020) per la somma di € 21.784,72.
Decreto ingiuntivo notificato il 2.2.2021.
Citazione in opposizione notificata il 15.3.2021.
CONCLUSIONI
Parte opponente: preliminarmente dichiarare il difetto di competenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Siracusa;
• in via ulteriormente preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra • nel merito, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di Parte_2 ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 79/2021 del 19/01/2021 del Tribunale di Ragusa notificato su istanza della per i motivi di cui in narrativa. Controparte_1
parte opposta:
pagina 1 di 3 dichiarare i sig.ri e debitori della Parte_2 Parte_1 Controparte_1 della complessiva somma di € 21.284,72 oltre interessi moratori…e conseguentemente condannarli al pagamento della somma…
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata solo in minima parte.
È incontroversa la vendita di beni da parte opposta a parte opponente, nella specie sanitari per bagni, rubinetteria, ecc, consegnati presso l'indirizzo di via Agrigento n. 29, a Pachino.
L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata, trattandosi di obbligazione liquida ed esigibile da adempiere al domicilio del creditore o venditore (art. 1182 c.c. e 20 cpc;
art. 1498 comma 3 c.c.); tanto emerge con evidenza dalle commissioni d'ordine sottoscritte da venditore (parte opposta) e da compratore ( , ove risultano indicati gli importi pattuiti, corrispondenti a quelli Parte_1 ingiunti;
l'accordo risulta inoltre sorto in Modica, presso la sede della parte opposta, dove i due coniugi opponenti hanno scelto ed ordinato la merce.
Sussiste la legittimazione passiva dei due coniugi opponenti, essendo pacifico che i beni sono stati consegnati e messi in posa per l'appartamento della figlia;
non rileva che le commissioni siano state ordinate solo dallo (peraltro non tutte, come si vedrà), trattandosi di obbligazione contratta dai Pt_1 due coniugi in favore della figlia;
in un caso la merce risulta ricevuta da (vds. DDT del Parte_2
23.3.18 n. 301); non risulta, infine, contestato che quest'ultima si sia recata insieme al marito presso lo showroom della per scegliere i materiali indicati nella fattura azionata Controparte_1 in monitorio e contrattare sul prezzo.
Nel merito della pretesa creditoria, va premesso che parte opposta ha riconosciuto l'errore di avere scomputato dall'importo ingiunto solo la somma di € 1.000,00, anziché quella di € 1.500,00, pacificamente pagata in acconto da parte opponente come da quietanze prodotte agli atti di causa;
proprio alla luce delle suddette quietanze deve giudicarsi totalmente infondata e priva di giustificazione l'eccezione di parte opponente di avvenuto pagamento in contanti, senza rilascio di ricevuta, della somma restante, al momento della ricezione della merce;
la prova per testimoni con la figlia Tes_1 non è stata ammessa perché in violazione degli artt. 2721 e 2726 c.c., tenuto conto della
[...] qualità delle parti (difetto di parentela tra i paciscenti), del non trascurabile importo, della prova documentale esistente per taluni pagamenti.
L'importo va dunque ritenuto dovuto nella somma di € 21.284,72; detto importo corrisponde, al netto degli acconti ricevuti, alla merce consegnata ed indicata, con il relativo prezzo, nelle commissioni d'ordine in atti;
del resto parte opponente non nega, anzi esplicitamente ammette di avere commissionato merce per € 15.356,00 + iva, ciò che emerge dalla sottoscrizione delle commissioni d'ordine versate agli atti di causa e contrassegnate ai numeri 1, 2, 2/a e 3; parte opposta ha però dimostrato che la merce indicata nelle commissioni non sottoscritte 4, 5 e 6, per un importo complessivo di € 3.320,00 + iva, è stata parimenti consegnata ed accettata dalla controparte (vds. DDT ed in particolare la bolla n. 207/M del 2.3.2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza difesa o eccezione: revoca il decreto ingiuntivo n. n. 79/2021 del 19.1.2021 del Tribunale di Ragusa (RG 4152/2020) e condanna gli opponenti al pagamento della somma di € 21.284,72 in favore di parte opposta, oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dal 2.2.2021 fino al pagamento;
pagina 2 di 3 condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 17/01/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1155/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. GIANNONE MICHELE
ATTORE/I - OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. BLANDINO CARLO
CONVENUTO/I - OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 79/2021 del 19.1.2021 del Tribunale di Ragusa (RG 4152/2020) per la somma di € 21.784,72.
Decreto ingiuntivo notificato il 2.2.2021.
Citazione in opposizione notificata il 15.3.2021.
CONCLUSIONI
Parte opponente: preliminarmente dichiarare il difetto di competenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Siracusa;
• in via ulteriormente preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra • nel merito, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di Parte_2 ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 79/2021 del 19/01/2021 del Tribunale di Ragusa notificato su istanza della per i motivi di cui in narrativa. Controparte_1
parte opposta:
pagina 1 di 3 dichiarare i sig.ri e debitori della Parte_2 Parte_1 Controparte_1 della complessiva somma di € 21.284,72 oltre interessi moratori…e conseguentemente condannarli al pagamento della somma…
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata solo in minima parte.
È incontroversa la vendita di beni da parte opposta a parte opponente, nella specie sanitari per bagni, rubinetteria, ecc, consegnati presso l'indirizzo di via Agrigento n. 29, a Pachino.
L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata, trattandosi di obbligazione liquida ed esigibile da adempiere al domicilio del creditore o venditore (art. 1182 c.c. e 20 cpc;
art. 1498 comma 3 c.c.); tanto emerge con evidenza dalle commissioni d'ordine sottoscritte da venditore (parte opposta) e da compratore ( , ove risultano indicati gli importi pattuiti, corrispondenti a quelli Parte_1 ingiunti;
l'accordo risulta inoltre sorto in Modica, presso la sede della parte opposta, dove i due coniugi opponenti hanno scelto ed ordinato la merce.
Sussiste la legittimazione passiva dei due coniugi opponenti, essendo pacifico che i beni sono stati consegnati e messi in posa per l'appartamento della figlia;
non rileva che le commissioni siano state ordinate solo dallo (peraltro non tutte, come si vedrà), trattandosi di obbligazione contratta dai Pt_1 due coniugi in favore della figlia;
in un caso la merce risulta ricevuta da (vds. DDT del Parte_2
23.3.18 n. 301); non risulta, infine, contestato che quest'ultima si sia recata insieme al marito presso lo showroom della per scegliere i materiali indicati nella fattura azionata Controparte_1 in monitorio e contrattare sul prezzo.
Nel merito della pretesa creditoria, va premesso che parte opposta ha riconosciuto l'errore di avere scomputato dall'importo ingiunto solo la somma di € 1.000,00, anziché quella di € 1.500,00, pacificamente pagata in acconto da parte opponente come da quietanze prodotte agli atti di causa;
proprio alla luce delle suddette quietanze deve giudicarsi totalmente infondata e priva di giustificazione l'eccezione di parte opponente di avvenuto pagamento in contanti, senza rilascio di ricevuta, della somma restante, al momento della ricezione della merce;
la prova per testimoni con la figlia Tes_1 non è stata ammessa perché in violazione degli artt. 2721 e 2726 c.c., tenuto conto della
[...] qualità delle parti (difetto di parentela tra i paciscenti), del non trascurabile importo, della prova documentale esistente per taluni pagamenti.
L'importo va dunque ritenuto dovuto nella somma di € 21.284,72; detto importo corrisponde, al netto degli acconti ricevuti, alla merce consegnata ed indicata, con il relativo prezzo, nelle commissioni d'ordine in atti;
del resto parte opponente non nega, anzi esplicitamente ammette di avere commissionato merce per € 15.356,00 + iva, ciò che emerge dalla sottoscrizione delle commissioni d'ordine versate agli atti di causa e contrassegnate ai numeri 1, 2, 2/a e 3; parte opposta ha però dimostrato che la merce indicata nelle commissioni non sottoscritte 4, 5 e 6, per un importo complessivo di € 3.320,00 + iva, è stata parimenti consegnata ed accettata dalla controparte (vds. DDT ed in particolare la bolla n. 207/M del 2.3.2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza difesa o eccezione: revoca il decreto ingiuntivo n. n. 79/2021 del 19.1.2021 del Tribunale di Ragusa (RG 4152/2020) e condanna gli opponenti al pagamento della somma di € 21.284,72 in favore di parte opposta, oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dal 2.2.2021 fino al pagamento;
pagina 2 di 3 condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 17/01/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3