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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2024, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico
Bile, preso atto della comparizione della parte ricorrente e della convenuta mediante CP_1 deposito di note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza ha pronunciato, in data 18 gennaio 2024, la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 216/2023 cui è stato riunito il procedimento avente n.r.g. 15892/2021
(ATPO) vertente
TRA
(CF ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...] ed elett.te dom.to in Pozzuoli (NA) alla Via Luciano n. 1. 5 presso lo studio dell'Avv. Flora Di Fraia dal quale è rapp.to e difeso in CP_2 virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione del precedente procuratore (comunicazioni al fax n. 081 5264650 o al seguente indirizzo PEC:
) Email_1
-ricorrente - E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. Alessandra Maria Ingala in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, rep. N.37590, rogito n.7131 del 23.1.2023 (comunicazioni Per_1 al numero di fax web - Direttore Provinciale di Sede - 081.19926124- 081.19926258 ed alla PEC: t;
) Email_2
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 5.1.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di avere presentato in data 30.9.2020 domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio dell'assegno di invalidità ritenendosi soggetto affetto da patologie in grado di giustificare la concessione del beneficio richiesto che il ricorso non trovavo accoglimento in via amministrativa. Infatti la commissione Medica per l'accertamento del grado di invalidità civile lo sottoponeva, in data 14/04/2021, a visita medica e gli riconosceva un'invalidità pari al 47% con verbale e notificato il 18 maggio 2021.
Aggiungeva di essere affetto dalle seguenti patologie: “atonia vescicale da grave ostruzione cervico- uretrale con residuo post-minzionale elevato, spondiloartrosi, sindrome depressiva endoreattiva, artrosi lombare, protusioni discali multiple al rachide” patologie che comportano in capo al ricorrente la sussistenza del requisito sanitario richiesto.
Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. nominato in quella fase (dr. ) Per_2 concludeva confermando, in sostanza il giudizio “negativo” già emesso dalla Commissione Medica di Prima Istanza di invalidità inferiore al 74% (ritenendo l'istante soggetto invalido nella misura 64%) e giudicando il medesimo soggetto nel modo seguente: “Tali affezioni obiettivate e diagnosticate attraverso lo studio degli accertamenti agli atti, determinano nel
Sig. un'invalidità complessiva nella misura del 64%. L'invalidità Parte_1 dev'essere datata dal mese di Settembre 2020 data di presentazione della domanda amministrativa. Inoltre in virtù dei trattamenti farmacologici e psicoterapici che il sig. Parte_1 pratica a tutt'oggi, si richiede una rivedibilità dello stato invalidante a Settembre 2024”. Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna dell' al CP_1 pagamento dei relativi importi, oltre accessori.
La parte convenuta si costituiva in giudizio di opposizione chiedendone il rigetto del CP_1 ricorso.
In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. diverso da quello già nominato nella fase Per_3 dell'ATP (dr. ). Per_2
In data 18 gennaio 2024 concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, la causa è stata decisa, con deposito della sentenza redatta ed emessa “il giorno della udienza”, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
In pari data viene disposta la riunione al presente procedimento (recante n.r.g.
216/2023) del fascicolo relativo alla fase di ATPO (recante n.r.g. 15892/2021).
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica).
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice. Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico). Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale richiesto in via subordinata dell'assegno di invalidità.
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è (parzialmente) fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire l'assegno di invalidità dal mese di giugno 2023.
Scrive, in modo del tutto condivisibile, il CTU dr. che il ricorrente Per_3 Parte_1
è affetto dalle seguenti patologie:
[...]
“1) Grave atonia vescicale con necessità di otto autocateterismi/die (all' atto della precedente CTU gli autocateterismi erano sei/die) Cistite cronica. Data l'alta frequenza nella necessità dell'autocateterismo (ogni tre ore) si deve attribuire una percentuale di invalidità intermedia tra quella prevista dal codice 6206 che valuta la malattia nella misura fissa del 25% e quella prevista dal codice 6205 che valuta la malattia nella misura fissa del
46%. Per tali motivi si ritiene che la detta patologia possa essere valutata nella misura del
40% in virtù anche delle infezioni urinarie ricorrenti. 2) Sindrome depressiva endoreattiva moderata – severa cronica con episodi ricorrenti di discontrollo degli impulsi . Codice di attribuzione 2206 che valuta l' affezione nella misura del 31% 40% nel nostro caso da valutarsi nella misura del 35%.
3) Dorso lombalgia da spondilodiscoartrosi e sciatalgia sx da discopatia L4/L5 L5/ S1 con deficit deambulatorio aggravati da pregressa lesione dello SPE in esiti di frattura esposta di tibia e perone. Data la mancanza di codice di attribuzione le affezioni a carico dell'apparato locomotore vengono valutate complessivamente nella misura del 35%”.
Scrive ancora, in via ulteriormente esplicativa il CTU “attribuisco alle condizioni Per_3 di salute globali del periziando una percentuale di invalidità pari al 75%, come da formula riduzionistica nota anche come formula di Balthazard, Il Sig. Parte_1
è in grado di deambulare autonomamente in ambito extradomestico ed in ambito domestico inoltre è in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita in modo autonomo. Per quanto attiene alla retrodatazione del requisito sanitario idoneo per l'assegno di invalidità, ovvero all'epoca in cui la percentuale di invalidità è divenuta superiore al 74%, si farà riferimento al giugno 2023 considerando: la natura delle patologie;
il decorso progressivamente peggiorativo delle patologie ed in particolare al peggioramento della atonia vescicale che, come da ultimo documentato, adesso necessita di otto autocateterismi/die mentre alla data della precedente CTU gli autocateterismi erano sei/die. Per tale motivo si ritiene corretto, per tale affezione, il giudizio all'epoca espresso dal precedente CTU Dott. e quindi quello del 35% in applicazione del codice 6207. Per_2 Inoltre nel caso di specie ha avuto un decorso peggiorativo anche l'affezione data dalla sindrome depressiva che da ultimo si può considerare grave mentre alla data della precedente CTU è stato corretto inquadrare in una forma moderata e correttamente valutata nella misura del 32%. Inoltre le affezioni a carico dell'apparato locomotore solo da ultimo hanno avuto una incidenza notevole sulla capacità lavorativa generica dell'istante.
Per tali motivi si ritiene che il sig. presenta una riduzione della capacità Parte_1 lavorativa nella misura del 75% dal giugno 2023.
Dalla data della domanda amministrativa sino al maggio 2023 si ritiene corretta la valutazione del 63% effettuata dal precedente CTU Dott. ” Persona_4
Lo scrivente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di CP_1 conseguenza, condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'assegno di invalidità a partire dal 1°/6/2023 (primo giorno del mese di riconoscimento delle situazioni medico –legali legittimanti la richiesta del beneficio dell'assegno di invalidità).
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 per i ratei maturati dopo tale termine,
(31/12/91) competono i soli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi. Le spese seguono per un terzo il principio della soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo anche avuto riguardo all'accoglimento solo parziale dell'opposizione in ragione del fatto che la decorrenza del beneficio dell'assegno di invalidità viene riconosciuta da data successiva sia a quella di presentazione della domanda amministrativa sia a quella di inizio del procedimento giudiziario. La restante parte delle spese deve essere compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 5.1.2023 nei confronti dell' , così Parte_1 CP_1 provvede: a) Accoglie l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara soggetto Parte_1 invalido (nella misura del 75%) a partire dal mese di giugno 2023; b) condanna, di conseguenza, l' a pagare alla parte ricorrente/opponente l'assegno di CP_1 invalidità dal 1°.
6.2023 oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art.442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n.412 del 1991;
c) rigetta ogni altra e diversa domanda;
d) condanna l' al pagamento di 1/3 delle spese processuali che liquida in tale misura CP_1 ridotta, in complessivi euro 750/00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso spese generali con attribuzione;
e) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Napoli il 29.01.2024
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico
Bile, preso atto della comparizione della parte ricorrente e della convenuta mediante CP_1 deposito di note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza ha pronunciato, in data 18 gennaio 2024, la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 216/2023 cui è stato riunito il procedimento avente n.r.g. 15892/2021
(ATPO) vertente
TRA
(CF ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...] ed elett.te dom.to in Pozzuoli (NA) alla Via Luciano n. 1. 5 presso lo studio dell'Avv. Flora Di Fraia dal quale è rapp.to e difeso in CP_2 virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione del precedente procuratore (comunicazioni al fax n. 081 5264650 o al seguente indirizzo PEC:
) Email_1
-ricorrente - E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. Alessandra Maria Ingala in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, rep. N.37590, rogito n.7131 del 23.1.2023 (comunicazioni Per_1 al numero di fax web - Direttore Provinciale di Sede - 081.19926124- 081.19926258 ed alla PEC: t;
) Email_2
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 5.1.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di avere presentato in data 30.9.2020 domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio dell'assegno di invalidità ritenendosi soggetto affetto da patologie in grado di giustificare la concessione del beneficio richiesto che il ricorso non trovavo accoglimento in via amministrativa. Infatti la commissione Medica per l'accertamento del grado di invalidità civile lo sottoponeva, in data 14/04/2021, a visita medica e gli riconosceva un'invalidità pari al 47% con verbale e notificato il 18 maggio 2021.
Aggiungeva di essere affetto dalle seguenti patologie: “atonia vescicale da grave ostruzione cervico- uretrale con residuo post-minzionale elevato, spondiloartrosi, sindrome depressiva endoreattiva, artrosi lombare, protusioni discali multiple al rachide” patologie che comportano in capo al ricorrente la sussistenza del requisito sanitario richiesto.
Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. nominato in quella fase (dr. ) Per_2 concludeva confermando, in sostanza il giudizio “negativo” già emesso dalla Commissione Medica di Prima Istanza di invalidità inferiore al 74% (ritenendo l'istante soggetto invalido nella misura 64%) e giudicando il medesimo soggetto nel modo seguente: “Tali affezioni obiettivate e diagnosticate attraverso lo studio degli accertamenti agli atti, determinano nel
Sig. un'invalidità complessiva nella misura del 64%. L'invalidità Parte_1 dev'essere datata dal mese di Settembre 2020 data di presentazione della domanda amministrativa. Inoltre in virtù dei trattamenti farmacologici e psicoterapici che il sig. Parte_1 pratica a tutt'oggi, si richiede una rivedibilità dello stato invalidante a Settembre 2024”. Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna dell' al CP_1 pagamento dei relativi importi, oltre accessori.
La parte convenuta si costituiva in giudizio di opposizione chiedendone il rigetto del CP_1 ricorso.
In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. diverso da quello già nominato nella fase Per_3 dell'ATP (dr. ). Per_2
In data 18 gennaio 2024 concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, la causa è stata decisa, con deposito della sentenza redatta ed emessa “il giorno della udienza”, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
In pari data viene disposta la riunione al presente procedimento (recante n.r.g.
216/2023) del fascicolo relativo alla fase di ATPO (recante n.r.g. 15892/2021).
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica).
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice. Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico). Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale richiesto in via subordinata dell'assegno di invalidità.
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è (parzialmente) fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire l'assegno di invalidità dal mese di giugno 2023.
Scrive, in modo del tutto condivisibile, il CTU dr. che il ricorrente Per_3 Parte_1
è affetto dalle seguenti patologie:
[...]
“1) Grave atonia vescicale con necessità di otto autocateterismi/die (all' atto della precedente CTU gli autocateterismi erano sei/die) Cistite cronica. Data l'alta frequenza nella necessità dell'autocateterismo (ogni tre ore) si deve attribuire una percentuale di invalidità intermedia tra quella prevista dal codice 6206 che valuta la malattia nella misura fissa del 25% e quella prevista dal codice 6205 che valuta la malattia nella misura fissa del
46%. Per tali motivi si ritiene che la detta patologia possa essere valutata nella misura del
40% in virtù anche delle infezioni urinarie ricorrenti. 2) Sindrome depressiva endoreattiva moderata – severa cronica con episodi ricorrenti di discontrollo degli impulsi . Codice di attribuzione 2206 che valuta l' affezione nella misura del 31% 40% nel nostro caso da valutarsi nella misura del 35%.
3) Dorso lombalgia da spondilodiscoartrosi e sciatalgia sx da discopatia L4/L5 L5/ S1 con deficit deambulatorio aggravati da pregressa lesione dello SPE in esiti di frattura esposta di tibia e perone. Data la mancanza di codice di attribuzione le affezioni a carico dell'apparato locomotore vengono valutate complessivamente nella misura del 35%”.
Scrive ancora, in via ulteriormente esplicativa il CTU “attribuisco alle condizioni Per_3 di salute globali del periziando una percentuale di invalidità pari al 75%, come da formula riduzionistica nota anche come formula di Balthazard, Il Sig. Parte_1
è in grado di deambulare autonomamente in ambito extradomestico ed in ambito domestico inoltre è in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita in modo autonomo. Per quanto attiene alla retrodatazione del requisito sanitario idoneo per l'assegno di invalidità, ovvero all'epoca in cui la percentuale di invalidità è divenuta superiore al 74%, si farà riferimento al giugno 2023 considerando: la natura delle patologie;
il decorso progressivamente peggiorativo delle patologie ed in particolare al peggioramento della atonia vescicale che, come da ultimo documentato, adesso necessita di otto autocateterismi/die mentre alla data della precedente CTU gli autocateterismi erano sei/die. Per tale motivo si ritiene corretto, per tale affezione, il giudizio all'epoca espresso dal precedente CTU Dott. e quindi quello del 35% in applicazione del codice 6207. Per_2 Inoltre nel caso di specie ha avuto un decorso peggiorativo anche l'affezione data dalla sindrome depressiva che da ultimo si può considerare grave mentre alla data della precedente CTU è stato corretto inquadrare in una forma moderata e correttamente valutata nella misura del 32%. Inoltre le affezioni a carico dell'apparato locomotore solo da ultimo hanno avuto una incidenza notevole sulla capacità lavorativa generica dell'istante.
Per tali motivi si ritiene che il sig. presenta una riduzione della capacità Parte_1 lavorativa nella misura del 75% dal giugno 2023.
Dalla data della domanda amministrativa sino al maggio 2023 si ritiene corretta la valutazione del 63% effettuata dal precedente CTU Dott. ” Persona_4
Lo scrivente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di CP_1 conseguenza, condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'assegno di invalidità a partire dal 1°/6/2023 (primo giorno del mese di riconoscimento delle situazioni medico –legali legittimanti la richiesta del beneficio dell'assegno di invalidità).
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 per i ratei maturati dopo tale termine,
(31/12/91) competono i soli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi. Le spese seguono per un terzo il principio della soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo anche avuto riguardo all'accoglimento solo parziale dell'opposizione in ragione del fatto che la decorrenza del beneficio dell'assegno di invalidità viene riconosciuta da data successiva sia a quella di presentazione della domanda amministrativa sia a quella di inizio del procedimento giudiziario. La restante parte delle spese deve essere compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 5.1.2023 nei confronti dell' , così Parte_1 CP_1 provvede: a) Accoglie l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara soggetto Parte_1 invalido (nella misura del 75%) a partire dal mese di giugno 2023; b) condanna, di conseguenza, l' a pagare alla parte ricorrente/opponente l'assegno di CP_1 invalidità dal 1°.
6.2023 oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art.442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n.412 del 1991;
c) rigetta ogni altra e diversa domanda;
d) condanna l' al pagamento di 1/3 delle spese processuali che liquida in tale misura CP_1 ridotta, in complessivi euro 750/00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso spese generali con attribuzione;
e) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Napoli il 29.01.2024
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile