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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 108/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 108/2020
promossa da:
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Parte_1 Parte_2
Peccianti, come da procura in atti.
PARTE ATTRICE in revocazione
contro
, NO , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
e , tutti elettivamente domiciliati in Poggibonsi Controparte_5 Controparte_6
(SI) presso lo studio dell'Avv. Caterina Baldo, che li rappresenta e difende con l'Avv.
Paola Diamanti, come da procura in atti.
PARTE CONVENUTA in revocazione
avverso la sentenza n. 2043/2019 della Corte d'Appello di Firenze
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice in revocazione: “Voglia la Corte di Appello di Firenze revocare la sentenza impugnata e dichiarare, conseguentemente, che i coniugi e Parte_1
sono condomini per intervenuta usucapione del cortile di causa censito Parte_2
al Catasto Fabbricati del Comune di
Poggibonsi al Foglio 21, part. 1307, sub. 26, limitatamente a tutta la parte che va dal cancello d'ingresso al condominio fino alla parete ortogonale posta in corrispondenza dello spigolo dell'edificio opposto e più lontano rispetto allo stesso cancello d'ingresso.
Con vittoria delle spese di ogni grado e fase del giudizio e con condanna alla restituzione delle somme dovute versare in esecuzione sia della sentenza di primo grado, che della sentenza indicata in epigrafe”.
Per la parte convenuta in revocazione: “contrariis reiectis, 1) in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile la domanda di revocazione ex adverso promossa difettando dei presupposti per come spiegato nella comparsa di costituzione e comunque per tutte le ragioni in essa esposte e per come emerse negli atti processuali;
2) nel merito, in ogni caso, respingere la domanda di revocazione avanzata da e Parte_1 Pt_2
in quanto illegittima ed infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti
[...]
nella comparsa di costituzione e risposta e per quelli emersi negli atti processuali;
3) stante la pretestuosità del giudizio introdotto, condannare parte attrice, e Parte_1
, al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 Parte_2
terzo comma cpc. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali anche di questo grado di giudizio di revocazione da liquidarsi ex DM. n. 55/2014 con distrazione a favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto revocazione avverso la sentenza n. 2043/2019 della Corte d'Appello di
Firenze, con la quale era stato respinto l'appello proposto dagli stessi sigg.ri Parte_3
nei confronti della sentenza n. 84/2013 del Tribunale di EN.
[...]
Con tale ultima sentenza erano state invece:
• accolte le domande degli attori in prime cure, odierni convenuti in revocazione:
o di negatoria servitutis, con riferimento all'esistenza di una servitù di parcheggio in favore dei sigg.ri su un resede limitrofo Controparte_7
alle proprietà delle parti;
2 o di accertamento dell'esistenza, in capo ai convenuti predetti, solo dell'esistenza di una servitù di passaggio su tale resede;
o di accertamento della comproprietà dei tale resede in capo agli attori;
• respinte le domande dei convenuti, odierni attori in revocazione:
o di accertamento della natura condominiale del resede in questione;
o di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione, in capo ai sigg.ri della comproprietà del resede medesimo;
Controparte_7
• accolta la domanda dei convenuti medesimi:
o di rimozione dei vasi apposti nel resede predetto;
• dichiarata inammissibile la domanda dei convenuti:
o di nullità parziale del contratto di compravendita del 18.12.1976, con cui i sigg.ri avevano acquistato la proprietà di un Controparte_7
appartamento in loco.
1.1) La causa avanti al Tribunale di EN (sezione distaccata di Poggibonsi) era stata instaurata dai sigg.ri Controparte_1 Parte_4 Controparte_3
e adducendo che: CP_4 Controparte_5 Controparte_6
− i predetti attori erano comproprietari (tranne la sig.ra in Controparte_5
quanto usufruttuaria) di un resede antistante le rispettive abitazioni e garages, site in Poggibonsi (SI) ed allocate in un edificio condominiale denominato
“Condominio di Via del Melograno”, composto da sei appartamenti, uno dei quali di proprietà dei sigg.ri Controparte_7
− a favore dei sigg.ri era stata contrattualmente stabilita una Controparte_7
servitù di passo sul predetto resede, mentre i predetti convenuti avevano iniziato a parcheggiare in tale zona le proprie vetture;
− una servitù di parcheggio, oltre a non essere mai stata prevista e ad essere preclusa dal regolamento condominiale, era anche insuscettibile di acquisto per usucapione, non essendo dotata del requisito dell'apparenza.
1.2) I sigg.ri avevano contestato tali assunti, allegando di aver Controparte_7
acquistato il proprio immobile con contratto del 18.12.1976 e che, con tale atto, avevano acquistato anche una quota proporziale del resede/piazzale oggetto di causa.
I predetti convenuti avevano quindi esposto che per oltre trenta anni avevano utilizzato il piazzale in questione, nei modi più vari possibili (parcheggio, lavaggio dei veicoli, pulizia etc.).
Dunque, nell'impostazione dei convenuti:
− il contratto di acquisto si riferiva anche ad una quota del piazzale, con conseguente comproprietà ab origine del piazzale in capo ai convenuti stessi;
3 − in diversa ipotesi, era stata da loro acquistata:
o la comproprietà, per usucapione, del resede;
o una servitù di parcheggio sul resede medesimo, parimenti per usucapione;
− dovevano in ogni caso essere rimossi dal resede i vasi ivi collocati dagli attori.
1.3) Il Tribunale di EN aveva infine ritenuto che:
• era inammissibile, in quanto tardiva, e comunque infondata, la domanda di nullità parziale del contratto di acquisto della proprietà avanzata dai convenuti, in quanto neppure constava quale clausola di tale contratto fosse oggetto di censura;
• dal predetto contratto di acquisto del 18.12.1976 non constava la condominialità del resede, sì che i sigg.ri non ne potevano essere ritenuti Controparte_7
comproprietari pro quota, anche in considerazione del fatto che la previsione di una servitù di passaggio su tale resede, a favore dei predetti convenuti, escludeva in radice la configurabilità di un loro diritto di comproprietà sul bene in questione;
• non era fondata la domanda di acquisto per usucapione, avanzata dai convenuti, della proprietà del resede, non essendo emersi sufficienti elementi di riscontro dall'espletata istruttoria;
• erano fondate le domande attoree, rilevando come non potesse ritenersi sussistente una servitù di parcheggio in capo ai convenuti, non sussistendo opere visibili e permanenti per l'esercizio di tale servitù;
• dovevano essere rimossi i vasi allocati nel resede, in quanto in contrasto con il regolamento CP_8
2) Nei confronti di tale sentenza avevano dunque proposto appello i sigg.ri senza indicazione di motivi separati e specifici, ma articolando una Controparte_7
variegata congerie di contestazioni alla sentenza impugnata, relativamente alle parti in cui erano state accolte le domande attoree e respinte quelle dei convenuti e contestando altresì la qualificazione di alcune domande (avanzate dagli stessi appellanti) da parte del giudice di prime cure.
2.1) In particolare, le contestazioni in questione avevano avuto ad oggetto:
• l'interpretazione dell'estensione del contratto di acquisto, da parte del giudice di prime, con erronea esclusione della compravendita anche di una quota del resede, da ritenersi quindi condominiale anche in considerazione della condotta delle parti e del modo in cui era stato gestito il regime delle spese concernente il resede in questione;
• il carattere ingiustificato della ritenuta insussistenza di un possesso utile ai fini dell'usucapione, fondata anche sull'errata valutazione delle risultanze testimoniali e sulla mancata ammissione di tutte le istanze di prova degli appellanti.
4 Nel contesto del gravame in questione, dunque, gli appellanti avevano chiesto nel merito: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, in riforma dell'impugnata sentenza, in via principale, dichiarare che gli appellanti sono condomini per effetto del rogito del
18.12.1976 del cortile di causa censito al Catasto Fabbricati del Comune di Poggibonsi al
Foglio 12, part. 1307, sub 26; in via subordinata, dichiarare che gli appellanti sono condomini per intervenuta usucapione del cortile di causa censito al Catasto Fabbricati del Comune di Poggibonsi al Foglio 12, part. 1307, sub 26, limitatamente a tutta la parte che va dal cancello ''ingresso al condominio fino alla parete ortogonale posta in corrispondenza dello spigolo dell'edificio oposto e più lontatno rispetto allo stesso cancello d'ingresso”, con rifusione delle spese del doppio grado.
2.2) Controparte_1 Parte_4 Controparte_3 CP_4
e si erano quindi costituiti, contestando le censure Controparte_5 Controparte_6
mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale avevano quindi chiesto la conferma.
2.3) La Corte d'Appello (con la sentenza 2043/2019, qui oggetto di revocazione) ha poi ritenuto che:
− l'atto di acquisto del 1976 era chiaro nell'escludere la condominialità del resede, nella parte in cui aveva previsto la costituzione a favore degli acquirenti Parte_1
e una servitù di passaggio sul resede medesimo, del tutto incompatibile Pt_2
con la condominialità dello stesso in capo ai predetti acquirenti;
− i riferimenti notarili agli spazi comuni (in quanto condominiali) ceduti unitamente all'acquisto si riferivano ad altri spazi rispetto al resede in questione;
− le risultanze istruttorie disponibili avevano attestato unicamente un uso “transitorio ed occasionale” del resede da parte degli appellanti, e, comunque, anche in caso di positivo riscontro di un uso continuo ed ininterrotto, ciò non sarebbe stato sufficiente all'acquisto della per usucapione della servitù di parcheggio (peraltro non richiesta in sede di appello), difettando l'esistenza di opere visibili e permanenti a tal fine;
− l'esistenza di siffatte opere, comunque, era vieppiù necessaria per il riconoscimento dell'intervenuto acquisto per usucapione della comproprietà del resede in questione;
− era irrilevante, in tal senso, la partecipazione degli appellanti alle spese per l'installazione di un cancello automatico di accesso al resede, mentre non era stata dimostrata la partecipazione alle spese straordinarie di manutenzione del resede stesso.
5 2.3.1) Su tali basi, dunque, la Corte d'Appello aveva respinto il gravame e confermato la sentenza impugnata.
3) Come detto, i sigg.ri hanno instaurato il presente giudizio di Controparte_7 revocazione nei confronti della predetta sentenza della Corte d'Appello, rilevando preliminarmente come la predetta Corte avesse respinto "...per evidente svista di lettura degli atti, la domanda subordinata degli esponenti di usucapione della comproprietà del cortile attiguo all'edificio condominiale”
3.1) A fondamento di tale impugnazione, è stato in particolare dedotto che:
o dalle prove orali era emerso che i sigg.ri avevano “sempre” Controparte_7
posteggiato auto e moto nel piazzale del resede e lavato i loro veicoli in tale cortile;
o non si trattava dunque di un problema di valutazione delle prove, ma “della necessità di tener conto degli esiti stabiliti ormai dall'impianto probatorio”;
o era stata altresì accertata l'impossibilità di ravvisare una tolleranza da parte dei proprietari;
o la sentenza, nel ritenere accertati solo fatti “transitori ed occasionali” di utilizzo, con il consenso dei proprietari, aveva “rappresentato una realtà opposta, per evidente errore di fatto”;
o “...un'altro errore revocatorio, sul fatto processuale, è costituito dall'affermazione che sarebbe mancata la prova del compossesso continuo e continuato”.
Ritenuto, per l'effetto, che ricorresse “...all'evidenza, la fattispecie di cui all'art.
395, comma 1, n. 4, c.p.c.”, i menzionati attori in revocazione hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni come sopra ricordate in epigrafe.
3.2) Controparte_1 Parte_4 Controparte_3 CP_4
e si sono costituiti anche nel presente giudizio, Controparte_5 Controparte_6 allegando preliminarmente “...che la presente difesa non ha assolutamente compreso in quale errore/i di fatto (???) sarebbe incorso, a parere di controparte, il Giudice dell'Appello e quale/i sarebbe/ro quegli errori di fatto appunto legittimanti la richiesta di revocazione (??) e premesso altresì che la sentenza di appello n. 2043/2019 - come del resto anche la sentenza di primo grado n. 84/2013 – non presenta errori di fatto né di diritto ma è ictu oculi ineccepibile, chiara e scevra da qualsiasi vizio, eccepiamo
l'inammissibilità della domanda revocatoria ex art. 395 n. 4 cpc ex adverso promossa per assoluta carenza, nella pronuncia impugnata ( Sent. n. 2043/2019), dei requisiti imprescindibili cui deve rispondere l'errore di fatto idoneo a fondare il rimedio straordinario della revocazione”.
6 In particolare, dopo aver ribadito la correttezza logico-formale dell'impianto argomentativo esposto nella sentenza impugnata, i convenuti in revocazione hanno evidenziato come, nel caso di specie, non fossero ravvisabili gli estremi dell'errore revocatorio lamentato da controparte, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
La pervicacia manifestata da controparte nel riproporre, in questo caso inammissibilmente, la domanda di usucapione già due volte respinta in modo ineccepibile dal Tribunale di EN e dalla Corte d'Appello di Firenze induceva anzi, secondo i convenuti, a legittimare una richiesta di condanna degli attori in revocazione ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In tal senso sono state avanzate le conclusioni in epigrafe trascritte.
4) Ciò premesso deve immediatamente rilevarsi come la domanda di revocazione qui in esame non possa trovare accoglimento, per un duplice ordine di considerazioni.
4.1) Anzitutto si ricorda, in via preliminare, come l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sia attestato nel senso che “L'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure
l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali” (così, Cass. 2236 del 26.1.2022, e, nello stesso senso, Cass. 37382 del
21.12.2022, Cass. 26890 del 22.10.2019).
4.1.1) In quest'ottica occorre dunque rilevare come i sigg.ri Controparte_7
abbiano prospettato la ravvisabilità di un errore revocatorio, rilevante ex art. 395, n° 4,
c.p.c., nella valutazione fornita dalla Corte d'Appello in ordine al materiale istruttorio in atti.
4.1.2) In particolare, gli odierni attori in revocazione adducono anzitutto che l'errore revocatorio in questione sarebbe rappresentato dall'aver la Corte ritenuto che gli atti di (com)possesso tenuti dagli stessi attori sarebbero inidonei ad integrare gli estremi di un possesso utile ai fini dell'usucapione in quanto transitori ed occasionali. Ciò che, invece, non corrispondeva a realtà, dal momento che si trattava invece di comportamenti ripetuti e costanti nel tempo.
4.1.3) In proposito è agevole evidenziare come la censura mossa dai sigg.ri non abbia neppure in astratto a riferimento un errore revocatorio ma un Controparte_7
mero errore percettivo sul contenuto della prova e sulla correlata valutazione giuridica operata dall'organo giudicante e, dunque, si ponga di per sé al di fuori dell'alveo applicativo dell'art. 395, n° 4, c.p.c., con conseguente infondatezza dell'impugnazione.
7 4.1.3.1) Tale errore non risulta in effetti connotato, in radice, dai requisiti morfologici richiesti dall'art. 395, n° 4, c.p.c..
Tale norma postula infatti che:
i. la sentenza emessa sia l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa;
ii. la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita;
iii. in entrambe le ipotesi predette, il fatto stesso non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato.
4.1.3.1.1) Quanto al primo requisito si rileva come gli attori in revocazione non abbiano neppure allegato un “errore di fatto”, limitandosi ad addurre l'erroneità della valutazione delle prove da parte della Corte d'Appello e fornendo, nella propria impostazione difensiva, una lettura diversa degli esiti istruttori disponibili.
4.1.3.1.2) Analogamente, non è neppure ravvisabile la supposizione dell'esistenza di un fatto invece incontrastabilmente esclusa (o la supposizione dell'inesistenza di un fatto da ritenersi, invece, incontrovertibilmente esistente), trattandosi – diversamente – della valutazione da fornire, sul piano giuridico, a comportamenti la cui fattualità è stata riferita dai testi escussi.
4.1.3.1.3) In ultimo, proprio per la natura della censura mossa dagli odierni attori in revocazione, il terzo aspetto non è neppure ravvisabile in astratto.
La questione problematica, in effetti, risulta del resto anche in questo costituita dalla tipologia di contestazioni mosse dagli attori in revocazione, dal momento che le allegazioni difensive di questi ultimi risultano attenere non ad un fatto (la cui esistenza o inesistenza possano essere, rispettivamente, incontrastabilmente escluse o stabilite) ma ad un giudizio formulato su fatti (in questo caso, la valutazione delle deposizioni testimoniali).
Anche sotto questo aspetto, dunque, l'impugnazione è vieppiù infondata.
4.2) L'impugnazione deve essere respinta anche in considerazione del fatto che la
Corte d'Appello di Firenze non ha respinto la domanda di usucapione avanzata dai sigg.ri
“solo” ritenendo che il materiale probatorio in atti non fornisse Controparte_7 adeguato riscontro ad un possesso “uti dominus” ultraventennale.
4.2.1) La Corte predetta ha infatti anche (e con valenza peraltro pregiudiziale, sul piano giuridico) esposto come l'accoglimento della domanda in questione avrebbe implicato la previa dimostrazione dell'esistenza di opere permanenti concernenti il possesso in questione, rilevando che “...se al fine del riconoscimento della servitù di
8 parcheggio sono necessari detti univoci segni, a maggior ragione segni visibili sono necessari per usucapire il diritto di proprietà sull'intera area di parcheggio e manovra”.
Constatata l'assenza di tale dimostrazione, la Corte ha ritenuto che anche la prova degli atti di possesso (come postulati dai sigg.ri non sarebbe stata in Controparte_7
grado di fornire congruo supporto alla domanda di usucapione in oggetto.
Nei confronti di tale valutazione non risulta tuttavia mossa alcuna contestazione nell'ambito dell'atto di citazione per revocazione qui in esame.
4.2.2) In proposito si ricorda come la Suprema Corte abbia avuto modo di indicare che “In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al "principio di ragionevole durata del processo" e al connesso divieto di protrazione all'infinito dei giudizi;
tale decisività non sussiste qualora l'impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome
"rationes decidendi" rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo” (così
Cass. 4678 del 14.2.2022, in linea con la pregressa Cass. 25871 del 31.10.2017, secondo cui “In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto, nel caso in cui la declaratoria di inammissibilità, contenuta nella sentenza revocanda, si regga su due autonome "rationes decidendi ", una sola delle quali revocabile perché viziata da errore percettivo, la permanenza della seconda comporta il venir meno del requisito indispensabile della decisività dell'errore revocatorio, ossia dell'idoneità a travolgere la ragione giuridica sulla quale si regge la sentenza impugnata, che, ex art.
395 n. 4 c.p.c., è richiamato dall'art. 391-bis c.p.c. per la revocazione delle sentenze della
Cassazione”).
Il principio in questione, indicato con riferimento alle sentenze della Corte di
Cassazione, appare suscettibile di essere esteso anche alle sentenze della Corte d'Appello
(ed alle sentenze in genere) in considerazione del fatto che gli elementi su cui risulta fondato (straordinarietà del rimedio della revocazione ed esigenza di stabilità del giudicato, con riferimento al principio di ragionevole durata del processo ed all'esigenza di protrazione infinita dei giudizi) sono ravvisabili anche al di fuori delle sentenze della
Suprema Corte.
Dunque, l'autosufficienza della sentenza della Corte d'Appello (in punto di reiezione del gravame) anche in presenza di un eventuale errore nella valutazione delle risultanze di prova concernenti le caratteristiche degli atti di esercizio del possesso invocati dagli odierni attori, rende ulteriormente (rispetto a quanto già sopra dedotto) infondata la richiesta di revocazione.
9 5) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico degli attori in revocazione, in solido tra loro, e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d. “basso”) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M. ma senza liquidazione per la fase istruttoria, non essendosi dato corso alla stessa, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
5.1) Non appare invece suscettibile di accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte dei convenuti, in quanto la pur radicale infondatezza della richiesta di revocazione non appare di per sé rappresentare un congruo riscontro in ordine alla sussistenza della consapevolezza dell'infondatezza della domanda (anche solamente sotto l'aspetto della colpa grave), quale elemento soggettivo necessario per l'applicabilità della norma predetta.
5.2) Infine, poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli attori in revocazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione per revocazione proposta da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
2043/2019 della Corte d'Appello di Firenze, così statuisce:
1) respinge l'impugnazione per revocazione;
2) condanna gli attori in revocazione e in solido tra Parte_1 Parte_2
loro, a rifondere ai convenuti in revocazione , , Controparte_1 Parte_4
, , e le spese di Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
lite, che vengono liquidate in complessivi € 6.946,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
10 3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli attori in revocazione e , in solido tra loro, dell'ulteriore importo a Parte_1 Parte_2
titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 108/2020
promossa da:
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Parte_1 Parte_2
Peccianti, come da procura in atti.
PARTE ATTRICE in revocazione
contro
, NO , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
e , tutti elettivamente domiciliati in Poggibonsi Controparte_5 Controparte_6
(SI) presso lo studio dell'Avv. Caterina Baldo, che li rappresenta e difende con l'Avv.
Paola Diamanti, come da procura in atti.
PARTE CONVENUTA in revocazione
avverso la sentenza n. 2043/2019 della Corte d'Appello di Firenze
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice in revocazione: “Voglia la Corte di Appello di Firenze revocare la sentenza impugnata e dichiarare, conseguentemente, che i coniugi e Parte_1
sono condomini per intervenuta usucapione del cortile di causa censito Parte_2
al Catasto Fabbricati del Comune di
Poggibonsi al Foglio 21, part. 1307, sub. 26, limitatamente a tutta la parte che va dal cancello d'ingresso al condominio fino alla parete ortogonale posta in corrispondenza dello spigolo dell'edificio opposto e più lontano rispetto allo stesso cancello d'ingresso.
Con vittoria delle spese di ogni grado e fase del giudizio e con condanna alla restituzione delle somme dovute versare in esecuzione sia della sentenza di primo grado, che della sentenza indicata in epigrafe”.
Per la parte convenuta in revocazione: “contrariis reiectis, 1) in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile la domanda di revocazione ex adverso promossa difettando dei presupposti per come spiegato nella comparsa di costituzione e comunque per tutte le ragioni in essa esposte e per come emerse negli atti processuali;
2) nel merito, in ogni caso, respingere la domanda di revocazione avanzata da e Parte_1 Pt_2
in quanto illegittima ed infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti
[...]
nella comparsa di costituzione e risposta e per quelli emersi negli atti processuali;
3) stante la pretestuosità del giudizio introdotto, condannare parte attrice, e Parte_1
, al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 Parte_2
terzo comma cpc. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali anche di questo grado di giudizio di revocazione da liquidarsi ex DM. n. 55/2014 con distrazione a favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto revocazione avverso la sentenza n. 2043/2019 della Corte d'Appello di
Firenze, con la quale era stato respinto l'appello proposto dagli stessi sigg.ri Parte_3
nei confronti della sentenza n. 84/2013 del Tribunale di EN.
[...]
Con tale ultima sentenza erano state invece:
• accolte le domande degli attori in prime cure, odierni convenuti in revocazione:
o di negatoria servitutis, con riferimento all'esistenza di una servitù di parcheggio in favore dei sigg.ri su un resede limitrofo Controparte_7
alle proprietà delle parti;
2 o di accertamento dell'esistenza, in capo ai convenuti predetti, solo dell'esistenza di una servitù di passaggio su tale resede;
o di accertamento della comproprietà dei tale resede in capo agli attori;
• respinte le domande dei convenuti, odierni attori in revocazione:
o di accertamento della natura condominiale del resede in questione;
o di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione, in capo ai sigg.ri della comproprietà del resede medesimo;
Controparte_7
• accolta la domanda dei convenuti medesimi:
o di rimozione dei vasi apposti nel resede predetto;
• dichiarata inammissibile la domanda dei convenuti:
o di nullità parziale del contratto di compravendita del 18.12.1976, con cui i sigg.ri avevano acquistato la proprietà di un Controparte_7
appartamento in loco.
1.1) La causa avanti al Tribunale di EN (sezione distaccata di Poggibonsi) era stata instaurata dai sigg.ri Controparte_1 Parte_4 Controparte_3
e adducendo che: CP_4 Controparte_5 Controparte_6
− i predetti attori erano comproprietari (tranne la sig.ra in Controparte_5
quanto usufruttuaria) di un resede antistante le rispettive abitazioni e garages, site in Poggibonsi (SI) ed allocate in un edificio condominiale denominato
“Condominio di Via del Melograno”, composto da sei appartamenti, uno dei quali di proprietà dei sigg.ri Controparte_7
− a favore dei sigg.ri era stata contrattualmente stabilita una Controparte_7
servitù di passo sul predetto resede, mentre i predetti convenuti avevano iniziato a parcheggiare in tale zona le proprie vetture;
− una servitù di parcheggio, oltre a non essere mai stata prevista e ad essere preclusa dal regolamento condominiale, era anche insuscettibile di acquisto per usucapione, non essendo dotata del requisito dell'apparenza.
1.2) I sigg.ri avevano contestato tali assunti, allegando di aver Controparte_7
acquistato il proprio immobile con contratto del 18.12.1976 e che, con tale atto, avevano acquistato anche una quota proporziale del resede/piazzale oggetto di causa.
I predetti convenuti avevano quindi esposto che per oltre trenta anni avevano utilizzato il piazzale in questione, nei modi più vari possibili (parcheggio, lavaggio dei veicoli, pulizia etc.).
Dunque, nell'impostazione dei convenuti:
− il contratto di acquisto si riferiva anche ad una quota del piazzale, con conseguente comproprietà ab origine del piazzale in capo ai convenuti stessi;
3 − in diversa ipotesi, era stata da loro acquistata:
o la comproprietà, per usucapione, del resede;
o una servitù di parcheggio sul resede medesimo, parimenti per usucapione;
− dovevano in ogni caso essere rimossi dal resede i vasi ivi collocati dagli attori.
1.3) Il Tribunale di EN aveva infine ritenuto che:
• era inammissibile, in quanto tardiva, e comunque infondata, la domanda di nullità parziale del contratto di acquisto della proprietà avanzata dai convenuti, in quanto neppure constava quale clausola di tale contratto fosse oggetto di censura;
• dal predetto contratto di acquisto del 18.12.1976 non constava la condominialità del resede, sì che i sigg.ri non ne potevano essere ritenuti Controparte_7
comproprietari pro quota, anche in considerazione del fatto che la previsione di una servitù di passaggio su tale resede, a favore dei predetti convenuti, escludeva in radice la configurabilità di un loro diritto di comproprietà sul bene in questione;
• non era fondata la domanda di acquisto per usucapione, avanzata dai convenuti, della proprietà del resede, non essendo emersi sufficienti elementi di riscontro dall'espletata istruttoria;
• erano fondate le domande attoree, rilevando come non potesse ritenersi sussistente una servitù di parcheggio in capo ai convenuti, non sussistendo opere visibili e permanenti per l'esercizio di tale servitù;
• dovevano essere rimossi i vasi allocati nel resede, in quanto in contrasto con il regolamento CP_8
2) Nei confronti di tale sentenza avevano dunque proposto appello i sigg.ri senza indicazione di motivi separati e specifici, ma articolando una Controparte_7
variegata congerie di contestazioni alla sentenza impugnata, relativamente alle parti in cui erano state accolte le domande attoree e respinte quelle dei convenuti e contestando altresì la qualificazione di alcune domande (avanzate dagli stessi appellanti) da parte del giudice di prime cure.
2.1) In particolare, le contestazioni in questione avevano avuto ad oggetto:
• l'interpretazione dell'estensione del contratto di acquisto, da parte del giudice di prime, con erronea esclusione della compravendita anche di una quota del resede, da ritenersi quindi condominiale anche in considerazione della condotta delle parti e del modo in cui era stato gestito il regime delle spese concernente il resede in questione;
• il carattere ingiustificato della ritenuta insussistenza di un possesso utile ai fini dell'usucapione, fondata anche sull'errata valutazione delle risultanze testimoniali e sulla mancata ammissione di tutte le istanze di prova degli appellanti.
4 Nel contesto del gravame in questione, dunque, gli appellanti avevano chiesto nel merito: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, in riforma dell'impugnata sentenza, in via principale, dichiarare che gli appellanti sono condomini per effetto del rogito del
18.12.1976 del cortile di causa censito al Catasto Fabbricati del Comune di Poggibonsi al
Foglio 12, part. 1307, sub 26; in via subordinata, dichiarare che gli appellanti sono condomini per intervenuta usucapione del cortile di causa censito al Catasto Fabbricati del Comune di Poggibonsi al Foglio 12, part. 1307, sub 26, limitatamente a tutta la parte che va dal cancello ''ingresso al condominio fino alla parete ortogonale posta in corrispondenza dello spigolo dell'edificio oposto e più lontatno rispetto allo stesso cancello d'ingresso”, con rifusione delle spese del doppio grado.
2.2) Controparte_1 Parte_4 Controparte_3 CP_4
e si erano quindi costituiti, contestando le censure Controparte_5 Controparte_6
mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale avevano quindi chiesto la conferma.
2.3) La Corte d'Appello (con la sentenza 2043/2019, qui oggetto di revocazione) ha poi ritenuto che:
− l'atto di acquisto del 1976 era chiaro nell'escludere la condominialità del resede, nella parte in cui aveva previsto la costituzione a favore degli acquirenti Parte_1
e una servitù di passaggio sul resede medesimo, del tutto incompatibile Pt_2
con la condominialità dello stesso in capo ai predetti acquirenti;
− i riferimenti notarili agli spazi comuni (in quanto condominiali) ceduti unitamente all'acquisto si riferivano ad altri spazi rispetto al resede in questione;
− le risultanze istruttorie disponibili avevano attestato unicamente un uso “transitorio ed occasionale” del resede da parte degli appellanti, e, comunque, anche in caso di positivo riscontro di un uso continuo ed ininterrotto, ciò non sarebbe stato sufficiente all'acquisto della per usucapione della servitù di parcheggio (peraltro non richiesta in sede di appello), difettando l'esistenza di opere visibili e permanenti a tal fine;
− l'esistenza di siffatte opere, comunque, era vieppiù necessaria per il riconoscimento dell'intervenuto acquisto per usucapione della comproprietà del resede in questione;
− era irrilevante, in tal senso, la partecipazione degli appellanti alle spese per l'installazione di un cancello automatico di accesso al resede, mentre non era stata dimostrata la partecipazione alle spese straordinarie di manutenzione del resede stesso.
5 2.3.1) Su tali basi, dunque, la Corte d'Appello aveva respinto il gravame e confermato la sentenza impugnata.
3) Come detto, i sigg.ri hanno instaurato il presente giudizio di Controparte_7 revocazione nei confronti della predetta sentenza della Corte d'Appello, rilevando preliminarmente come la predetta Corte avesse respinto "...per evidente svista di lettura degli atti, la domanda subordinata degli esponenti di usucapione della comproprietà del cortile attiguo all'edificio condominiale”
3.1) A fondamento di tale impugnazione, è stato in particolare dedotto che:
o dalle prove orali era emerso che i sigg.ri avevano “sempre” Controparte_7
posteggiato auto e moto nel piazzale del resede e lavato i loro veicoli in tale cortile;
o non si trattava dunque di un problema di valutazione delle prove, ma “della necessità di tener conto degli esiti stabiliti ormai dall'impianto probatorio”;
o era stata altresì accertata l'impossibilità di ravvisare una tolleranza da parte dei proprietari;
o la sentenza, nel ritenere accertati solo fatti “transitori ed occasionali” di utilizzo, con il consenso dei proprietari, aveva “rappresentato una realtà opposta, per evidente errore di fatto”;
o “...un'altro errore revocatorio, sul fatto processuale, è costituito dall'affermazione che sarebbe mancata la prova del compossesso continuo e continuato”.
Ritenuto, per l'effetto, che ricorresse “...all'evidenza, la fattispecie di cui all'art.
395, comma 1, n. 4, c.p.c.”, i menzionati attori in revocazione hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni come sopra ricordate in epigrafe.
3.2) Controparte_1 Parte_4 Controparte_3 CP_4
e si sono costituiti anche nel presente giudizio, Controparte_5 Controparte_6 allegando preliminarmente “...che la presente difesa non ha assolutamente compreso in quale errore/i di fatto (???) sarebbe incorso, a parere di controparte, il Giudice dell'Appello e quale/i sarebbe/ro quegli errori di fatto appunto legittimanti la richiesta di revocazione (??) e premesso altresì che la sentenza di appello n. 2043/2019 - come del resto anche la sentenza di primo grado n. 84/2013 – non presenta errori di fatto né di diritto ma è ictu oculi ineccepibile, chiara e scevra da qualsiasi vizio, eccepiamo
l'inammissibilità della domanda revocatoria ex art. 395 n. 4 cpc ex adverso promossa per assoluta carenza, nella pronuncia impugnata ( Sent. n. 2043/2019), dei requisiti imprescindibili cui deve rispondere l'errore di fatto idoneo a fondare il rimedio straordinario della revocazione”.
6 In particolare, dopo aver ribadito la correttezza logico-formale dell'impianto argomentativo esposto nella sentenza impugnata, i convenuti in revocazione hanno evidenziato come, nel caso di specie, non fossero ravvisabili gli estremi dell'errore revocatorio lamentato da controparte, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
La pervicacia manifestata da controparte nel riproporre, in questo caso inammissibilmente, la domanda di usucapione già due volte respinta in modo ineccepibile dal Tribunale di EN e dalla Corte d'Appello di Firenze induceva anzi, secondo i convenuti, a legittimare una richiesta di condanna degli attori in revocazione ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In tal senso sono state avanzate le conclusioni in epigrafe trascritte.
4) Ciò premesso deve immediatamente rilevarsi come la domanda di revocazione qui in esame non possa trovare accoglimento, per un duplice ordine di considerazioni.
4.1) Anzitutto si ricorda, in via preliminare, come l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sia attestato nel senso che “L'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure
l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali” (così, Cass. 2236 del 26.1.2022, e, nello stesso senso, Cass. 37382 del
21.12.2022, Cass. 26890 del 22.10.2019).
4.1.1) In quest'ottica occorre dunque rilevare come i sigg.ri Controparte_7
abbiano prospettato la ravvisabilità di un errore revocatorio, rilevante ex art. 395, n° 4,
c.p.c., nella valutazione fornita dalla Corte d'Appello in ordine al materiale istruttorio in atti.
4.1.2) In particolare, gli odierni attori in revocazione adducono anzitutto che l'errore revocatorio in questione sarebbe rappresentato dall'aver la Corte ritenuto che gli atti di (com)possesso tenuti dagli stessi attori sarebbero inidonei ad integrare gli estremi di un possesso utile ai fini dell'usucapione in quanto transitori ed occasionali. Ciò che, invece, non corrispondeva a realtà, dal momento che si trattava invece di comportamenti ripetuti e costanti nel tempo.
4.1.3) In proposito è agevole evidenziare come la censura mossa dai sigg.ri non abbia neppure in astratto a riferimento un errore revocatorio ma un Controparte_7
mero errore percettivo sul contenuto della prova e sulla correlata valutazione giuridica operata dall'organo giudicante e, dunque, si ponga di per sé al di fuori dell'alveo applicativo dell'art. 395, n° 4, c.p.c., con conseguente infondatezza dell'impugnazione.
7 4.1.3.1) Tale errore non risulta in effetti connotato, in radice, dai requisiti morfologici richiesti dall'art. 395, n° 4, c.p.c..
Tale norma postula infatti che:
i. la sentenza emessa sia l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa;
ii. la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita;
iii. in entrambe le ipotesi predette, il fatto stesso non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato.
4.1.3.1.1) Quanto al primo requisito si rileva come gli attori in revocazione non abbiano neppure allegato un “errore di fatto”, limitandosi ad addurre l'erroneità della valutazione delle prove da parte della Corte d'Appello e fornendo, nella propria impostazione difensiva, una lettura diversa degli esiti istruttori disponibili.
4.1.3.1.2) Analogamente, non è neppure ravvisabile la supposizione dell'esistenza di un fatto invece incontrastabilmente esclusa (o la supposizione dell'inesistenza di un fatto da ritenersi, invece, incontrovertibilmente esistente), trattandosi – diversamente – della valutazione da fornire, sul piano giuridico, a comportamenti la cui fattualità è stata riferita dai testi escussi.
4.1.3.1.3) In ultimo, proprio per la natura della censura mossa dagli odierni attori in revocazione, il terzo aspetto non è neppure ravvisabile in astratto.
La questione problematica, in effetti, risulta del resto anche in questo costituita dalla tipologia di contestazioni mosse dagli attori in revocazione, dal momento che le allegazioni difensive di questi ultimi risultano attenere non ad un fatto (la cui esistenza o inesistenza possano essere, rispettivamente, incontrastabilmente escluse o stabilite) ma ad un giudizio formulato su fatti (in questo caso, la valutazione delle deposizioni testimoniali).
Anche sotto questo aspetto, dunque, l'impugnazione è vieppiù infondata.
4.2) L'impugnazione deve essere respinta anche in considerazione del fatto che la
Corte d'Appello di Firenze non ha respinto la domanda di usucapione avanzata dai sigg.ri
“solo” ritenendo che il materiale probatorio in atti non fornisse Controparte_7 adeguato riscontro ad un possesso “uti dominus” ultraventennale.
4.2.1) La Corte predetta ha infatti anche (e con valenza peraltro pregiudiziale, sul piano giuridico) esposto come l'accoglimento della domanda in questione avrebbe implicato la previa dimostrazione dell'esistenza di opere permanenti concernenti il possesso in questione, rilevando che “...se al fine del riconoscimento della servitù di
8 parcheggio sono necessari detti univoci segni, a maggior ragione segni visibili sono necessari per usucapire il diritto di proprietà sull'intera area di parcheggio e manovra”.
Constatata l'assenza di tale dimostrazione, la Corte ha ritenuto che anche la prova degli atti di possesso (come postulati dai sigg.ri non sarebbe stata in Controparte_7
grado di fornire congruo supporto alla domanda di usucapione in oggetto.
Nei confronti di tale valutazione non risulta tuttavia mossa alcuna contestazione nell'ambito dell'atto di citazione per revocazione qui in esame.
4.2.2) In proposito si ricorda come la Suprema Corte abbia avuto modo di indicare che “In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al "principio di ragionevole durata del processo" e al connesso divieto di protrazione all'infinito dei giudizi;
tale decisività non sussiste qualora l'impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome
"rationes decidendi" rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo” (così
Cass. 4678 del 14.2.2022, in linea con la pregressa Cass. 25871 del 31.10.2017, secondo cui “In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto, nel caso in cui la declaratoria di inammissibilità, contenuta nella sentenza revocanda, si regga su due autonome "rationes decidendi ", una sola delle quali revocabile perché viziata da errore percettivo, la permanenza della seconda comporta il venir meno del requisito indispensabile della decisività dell'errore revocatorio, ossia dell'idoneità a travolgere la ragione giuridica sulla quale si regge la sentenza impugnata, che, ex art.
395 n. 4 c.p.c., è richiamato dall'art. 391-bis c.p.c. per la revocazione delle sentenze della
Cassazione”).
Il principio in questione, indicato con riferimento alle sentenze della Corte di
Cassazione, appare suscettibile di essere esteso anche alle sentenze della Corte d'Appello
(ed alle sentenze in genere) in considerazione del fatto che gli elementi su cui risulta fondato (straordinarietà del rimedio della revocazione ed esigenza di stabilità del giudicato, con riferimento al principio di ragionevole durata del processo ed all'esigenza di protrazione infinita dei giudizi) sono ravvisabili anche al di fuori delle sentenze della
Suprema Corte.
Dunque, l'autosufficienza della sentenza della Corte d'Appello (in punto di reiezione del gravame) anche in presenza di un eventuale errore nella valutazione delle risultanze di prova concernenti le caratteristiche degli atti di esercizio del possesso invocati dagli odierni attori, rende ulteriormente (rispetto a quanto già sopra dedotto) infondata la richiesta di revocazione.
9 5) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico degli attori in revocazione, in solido tra loro, e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d. “basso”) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M. ma senza liquidazione per la fase istruttoria, non essendosi dato corso alla stessa, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
5.1) Non appare invece suscettibile di accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte dei convenuti, in quanto la pur radicale infondatezza della richiesta di revocazione non appare di per sé rappresentare un congruo riscontro in ordine alla sussistenza della consapevolezza dell'infondatezza della domanda (anche solamente sotto l'aspetto della colpa grave), quale elemento soggettivo necessario per l'applicabilità della norma predetta.
5.2) Infine, poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli attori in revocazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione per revocazione proposta da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
2043/2019 della Corte d'Appello di Firenze, così statuisce:
1) respinge l'impugnazione per revocazione;
2) condanna gli attori in revocazione e in solido tra Parte_1 Parte_2
loro, a rifondere ai convenuti in revocazione , , Controparte_1 Parte_4
, , e le spese di Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
lite, che vengono liquidate in complessivi € 6.946,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
10 3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli attori in revocazione e , in solido tra loro, dell'ulteriore importo a Parte_1 Parte_2
titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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