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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 25/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1124/2015
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
CARDONE TIZIANA, giusta procura in atti;
ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'Avv.to DI NARDO Controparte_1
CLELIA GIOVANNA ELENA, giusta procura in atti;
resistente rappresentata e difesa dall'Avv.to ALESSANDRO MINEO, giusta procura in atti;
CP_2 resistente
, rappresentato difesa dagli Avv.ti CANTORE DOMENICO/ MAGNONI TERESA, CP_3
giusta procura in atti;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L.
69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118,
1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
All'odierna udienza le parti hanno chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, considerato che l' ha effettuato lo sgravio delle cartelle Controparte_1
n.10020100034798662000, n.10020110056054804000 e la sospensione della cartella n.10020030011769262000.
Pertanto, è effettivamente cessata la materia del contendere non sussistendo più alcun interesse del ricorrente al provvedimento giurisdizionale.
Per quanto concerne le spese di lite, l'avvenuto sgravio effettuato dalla resistente, giustifica la sua condanna alle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, dott.
Mario Miele definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere
- Condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 25.03.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1124/2015
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
CARDONE TIZIANA, giusta procura in atti;
ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'Avv.to DI NARDO Controparte_1
CLELIA GIOVANNA ELENA, giusta procura in atti;
resistente rappresentata e difesa dall'Avv.to ALESSANDRO MINEO, giusta procura in atti;
CP_2 resistente
, rappresentato difesa dagli Avv.ti CANTORE DOMENICO/ MAGNONI TERESA, CP_3
giusta procura in atti;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L.
69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118,
1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
All'odierna udienza le parti hanno chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, considerato che l' ha effettuato lo sgravio delle cartelle Controparte_1
n.10020100034798662000, n.10020110056054804000 e la sospensione della cartella n.10020030011769262000.
Pertanto, è effettivamente cessata la materia del contendere non sussistendo più alcun interesse del ricorrente al provvedimento giurisdizionale.
Per quanto concerne le spese di lite, l'avvenuto sgravio effettuato dalla resistente, giustifica la sua condanna alle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, dott.
Mario Miele definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere
- Condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 25.03.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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