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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50485/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, collegio composto da:
Dott. Federico Salvati – Presidente, Dott. Pietro Persico – giudice relatore, Dott. Adolfo Ceccarini – giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50485/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana Tomao ed elettivamente domiciliato in
Pomezia (Rm) alla via Santorre di Santarosa 33 -
ATTORE
Contro
in persona del legale rappresentante p.t., (C.F. con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_1 in viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dall'Avv. Henry Alessandro Oliviero ed elettivamente domiciliato in Roma in Viale Europa n. 190, giusta procura notarile in atti -
CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante p.t., (C.F. , rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 -
CONVENUTA
P.M. - sede
pagina 1 di 7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data 13 luglio 2022 - premettendo di aver ricevuto Parte_1
notifica della cartella di pagamento n. 097202290137564.63/000 conseguente ad un avviso di accertamento emesso dall' di Latina e asseritamente notificato al contribuente in Controparte_2
data 26.4.2016 e di aver acquisito informazioni e richiesto accesso agli atti per verificare la notificazione appena indicata - denunciava la falsità dell'atto di notifica di tale avviso di accertamento contenuto in un documento dallo stesso non firmato, disconoscendo pertanto la firma apposta in calce alla ricevuta di notifica nonché producendo documenti a confronto, per cui chiedeva in conclusioni di dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricezione relata di notificazione in calce all'avviso di accertamento n. datato 26.4.20216 in quanto non riferibile all'attore C.F._2 stesso, di ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento, di escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie dell' e conseguentemente di Controparte_2 adottare ogni altro provvedimento necessario. Effettuato l'avviso al P.M. -sede per l'intervento di cui all'ultimo comma dell'art. 221 c.p.c., nonché differita, con decreto del 13 settembre 2022 ex art. 168 bis comma 4 c.p.c., la prima udienza di comparizione delle parti al 6 dicembre 2022, con comparsa del
23 novembre 2022 si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, deducendo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per carenza di indicazioni in merito alla legittimazione passiva e responsabilità di e per non chiara esposizione dei CP_1 fatti. Nel merito, la suddetta società convenuta eccepiva l'intervenuta prescrizione triennale dell'azione per essere la relata di notifica contestata datata 26 aprile 2016 nonché indicava la prassi consolidata per cui - trascorso tale termine - tutti gli atti decorrenti dalla data di accettazione dell'invio vengono inviati al macero. In ogni caso, la società osservava che, con riferimento al codice di invio postale dell'atto denunciato per falso, si era risaliti alla distinta di recapito del portalettere cui non può addebitarsi nessun onere identificatorio del destinatario a seguito di regolare sottoscrizione della persona legittimata o incaricata contestando peraltro l'attore non la mancata identificazione del ricevente ma la genuinità della sottoscrizione stessa. Tale la ragione, secondo la suddetta società convenuta, dell'eccezione di inammissibilità della querela di falso promossa. Concludendo la società convenuta chiedeva, in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione e il difetto di legittimazione passiva;
nel merito di dichiarare la decadenza dall'azione e di rigettare la domanda formulata nei confronti della società . Con comparsa del 5 dicembre 2012 si costituiva in giudizio anche CP_1
l' eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'attore Controparte_2
non risultando impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, nel termine Parte_1
pagina 2 di 7 decadenziale di 60 giorni dalla ricezione a mezzo pec (7 luglio 2022), l'avviso di accertamento la cui notifica si ritiene falsa: tale carente impugnazione, secondo l' convenuta, Controparte_2 decretava la definitività dell'atto di recupero. Nel merito l' convenuta eccepiva CP_2
l'inammissibilità dell'azione in quanto volta alla verifica dell'autenticità della sottoscrizione del destinatario e non concernente invece, come indicato dall'art. 2700 c.c., la provenienza del documento dal soggetto – pubblico ufficiale ovvero la veridicità delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che detto soggetto attesta avvenuti in sua presenza. L'ufficiale postale, inoltre, come sostenuto dalla difesa di , non è tenuto ad identificare il soggetto destinatario né a richiedere documenti Controparte_2 di identità da parte delle persone rinvenute al momento dell'accesso. Non avendo contestato la veridicità di quanto attestato dall'agente postale ma soltanto la genuinità della firma, l'azione promossa
– continuava la difesa della convenuta – doveva ritenersi inammissibile. L'Agenzia convenuta concludeva pertanto per la dichiarazione di inammissibilità della domanda e, in subordine, per il rigetto per infondatezza della stessa. All'udienza di comparizione delle parti i difensori delle stesse richiamavano le proprie difese e chiedevano i termini di cui all'art. 183, VI comma, cpc. Il Giudice concedeva i termini richiesti dalle parti rinviando la causa per l'interpello di cui all'art. 222 c.p.c., primo comma, disponendo l'avviso al P.M. ed ordinando all' il deposito Controparte_2 dell'originale dell'atto in Cancelleria. All'udienza del 4 luglio 2023, il difensore di parte attrice insisteva per l'accoglimento delle richieste istruttorie e l'espletamento della prova per interpello di cui all'art. 222 c.p.c. Il difensore dell'Ente convenuto chiedeva di ordinare a di fornire le CP_1
generalità del postino autore della notifica ovvero di ammettere la prova per testi. Il Giudice si riservava. Con ordinanza del 17 agosto 2023 il Giudice, tenuto conto delle modalità di notificazione a mezzo posta e dell'opportunità di rimettere al collegio la decisione preliminare concernente l'ammissibilità o meno della querela di falso in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, rinviava la causa all'udienza del 17 aprile 2024 per la precisazione delle conclusioni. In tale ultima udienza comparivano le parti riportandosi alle conclusioni indicate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendo i termini di cui all'art. 190 cpc. Il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto della querela di falso in decisione è l'avviso di ricezione in data 26-4-2016 della raccomandata postale 76578625641-3, prodotto in originale da , in riferimento alla notificazione Controparte_2
pagina 3 di 7 all'attore dell'avviso di accertamento n. emesso da Agenzia delle Parte_1 C.F._2
Entrate Ufficio di Latina. Il querelante ha asserito nell'atto di citazione introduttivo del Parte_1 presente giudizio, che “la firma sulla relata di notificazione non gli appartiene” e ha sostenuto “la falsità della compilazione e sottoscrizione della relata datata 26-04-2016”, chiedendo CTU grafologica per accertare la “non paternità” della sottoscrizione in capo al Con la prima memoria ex art. 183 Pt_1
VI comma c.p.c. parte attrice, a supporto dell'interesse alla decisione sulla querela di falso, ha evidenziato di aver avviato impugnazione nel rispetto dei termini in data 18/07/2022 mediante notificazione di un ricorso/reclamo ex art. 17 Bis D.lga 546/92 e cui seguiva, stante il rigetto dell'Amministrazione, il ricorso n. Rg 14731/22 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma. Inoltre, parte attrice querelante nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. ha integrato la propria domanda chiedendo che “l'adito Giudice Voglia accertare altresì la non veridicità di quanto certificato nella relata di notificazione, poiché chi ha falsamente sottoscritto la relata non è il legittimo destinatario dell'atto”, rimarcando che l'agente postale ha agito nel caso di specie “quale pubblico ufficiale e la sua attività è coperta da pubblica fede. Per tale ragione, egli è tenuto all'osservanza di rigide formalità anche in punto di individuazione del destinatario dell'atto”, ritenendo altresì, a confutazione delle difese delle parti convenute, che il postino sia “gravato al contrario dall'obbligo di accertare la correttezza delle dichiarazioni rese dal destinatario/consegnatario dell'atto”, precisando come segue le conclusioni “…- Dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta sulla relata di notificazione in calce all'avviso di accertamento n. datata 26/04/2016, in quanto non C.F._2
riferibile né imputabile al sig. accertando che la sottoscrizione che figura nella relata non Parte_1
è autografa in quanto non vergata dall'odierno attore;
- Dichiarare la falsità della attestazione resa dal porta lettere nella suddetta relata di notificazione circa la materiale consegna del plico al destinatario – persona fisica – sig. e quindi la falsità in ordine alla qualifica di destinatario;
- Ordinare Parte_1 la cancellazione di tale sottoscrizione e qualifica dall'originale del documento impugnato;
- Escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie in possesso dell' ; - In ogni caso, Controparte_2
adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c., in esito all'accertamento della falsità; - Con vittoria di spese, compensi ed onorari”. Nel caso di specie, in mancanza di documentazione attestante l'invio della raccomandata postale da parte di ufficiale giudiziario, si deve presumere che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate si sia avvalso della spedizione postale per la notificazione dell'avviso di accertamento come consentito dagli artt. 14 L. 890 del 20-11-
1982 e 60 DPR n. 600 del 1973. La Corte di Cassazione ha chiarito che la notificazione a mezzo posta si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario e, se questi è persona diversa dal destinatario, non è necessario che la sua qualità (familiare convivente,
pagina 4 di 7 portiere ecc.) venga specificata sull'avviso di ricevimento (in tal senso Cass. nn.: 9246/2015,
25128/2011, 12184/2013, 11708/2020). Più recentemente la Corte di Cassazione (in un caso analogo a quello in oggetto del presente giudizio, ovvero nel caso di un contribuente che ha impugnato innanzi al giudice tributario cartella di pagamento sul presupposto della nullità della notificazione a mezzo posta del precedente avviso di accertamento) ha ribadito, con l'Ordinanza n. 14279 del 22-5-2024, che l' può avvalersi dell'invio diretto dell'avviso a mezzo posta ordinaria e che l'agente Controparte_3 postale non ha l'obbligo di procedere all'identificazione del soggetto al quale consegna l'atto. Pur considerando che la notificazione di cui all'avviso di ricevimento oggetto di querela di falso nel caso in giudizio sia stata eseguita a mezzo posta (secondo lo schema delineato dall'art. 149 c.p.c. e dagli artt.
60 DPR n. 600 del 1973 e 14 L.890/1992), tuttavia l'Agente postale non può presumersi essere stato delegato da un Ufficiale giudiziario, in mancanza di prove specifiche o di diversi assunti specifici sul punto, essendo più plausibile che l'input dell'invio della raccomandata postale sia pervenuto da un
Funzionario dell'Amministrazione Finanziaria. Pertanto, il postino non può ritenersi assistito nel caso di specie dagli stessi poteri-doveri di accertamento dell'Ufficiale Giudiziario, ma da quelli più blandi dell'agente postale che consegna una raccomandata a mezzo posta. La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, la disciplina applicabile al procedimento di notifica è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati. “Ne consegue che, difettando apposite disposizioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione”
(cfr.: Cass. 270/2012; Cass. 4895/2014; Cass. 14501/2016; Cass. n. 20506/2017)”. Alla luce dei suddetti principi ed arresti giurisprudenziali, poiché parte querelante non ha specificamente contestato il fatto della presenza in loco del postino, né ha offerto un impianto probatorio idoneo finalizzato a dimostrare che l'agente postale non sia mai pervenuto in loco e non abbia mai consegnato il plico nel giorno e nel luogo di ricezione riportati sull'avviso di ricevimento, ma ha contestato e disconosciuto l'autenticità della sottoscrizione apposta sull' avviso di ricevimento, incentrando l'attività probatoria su scritture di comparazione e su richiesta di perizia grafologica, la querela di falso deve ritenersi e dichiararsi inammissibile, poiché investe la verità intrinseca di un fatto che il pubblico ufficiale non ha verificato e non ha attestato in quanto non ha operato come delegato e con gli stessi poteri/doveri di accertamento dell' ufficiale giudiziario e non ha, comunque, attestato di avere accertato ed identificato,
pagina 5 di 7 previa esibizione di documento d'identità, le generalità della persona che ha apposto la firma sull'avviso di ricevimento della raccomandata prodotta in originale agli atti del presente giudizio.
Considerata l'inammissibilità della querela decisa sulla scia del sopra esposto indirizzo giurisprudenziale di legittimità, tenuto conto della diversificata giurisprudenza stratificatasi sull'argomento trattato, nonché considerati anche i più recenti approdi esegetici della Suprema Corte di
Cassazione anche successivi all'instaurazione del presente procedimento, si reputano sussistenti profili di difficoltà e novità oggettivi della materia trattata e si reputano integrati giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, dichiara inammissibile la querela di falso proposta da Spese compensate. Parte_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18-12-2024
Il Giudice relatore/estensore
Dott. Pietro Persico
Il Presidente
Dott. Federico Salvati
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, collegio composto da:
Dott. Federico Salvati – Presidente, Dott. Pietro Persico – giudice relatore, Dott. Adolfo Ceccarini – giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50485/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana Tomao ed elettivamente domiciliato in
Pomezia (Rm) alla via Santorre di Santarosa 33 -
ATTORE
Contro
in persona del legale rappresentante p.t., (C.F. con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_1 in viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dall'Avv. Henry Alessandro Oliviero ed elettivamente domiciliato in Roma in Viale Europa n. 190, giusta procura notarile in atti -
CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante p.t., (C.F. , rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 -
CONVENUTA
P.M. - sede
pagina 1 di 7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data 13 luglio 2022 - premettendo di aver ricevuto Parte_1
notifica della cartella di pagamento n. 097202290137564.63/000 conseguente ad un avviso di accertamento emesso dall' di Latina e asseritamente notificato al contribuente in Controparte_2
data 26.4.2016 e di aver acquisito informazioni e richiesto accesso agli atti per verificare la notificazione appena indicata - denunciava la falsità dell'atto di notifica di tale avviso di accertamento contenuto in un documento dallo stesso non firmato, disconoscendo pertanto la firma apposta in calce alla ricevuta di notifica nonché producendo documenti a confronto, per cui chiedeva in conclusioni di dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricezione relata di notificazione in calce all'avviso di accertamento n. datato 26.4.20216 in quanto non riferibile all'attore C.F._2 stesso, di ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento, di escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie dell' e conseguentemente di Controparte_2 adottare ogni altro provvedimento necessario. Effettuato l'avviso al P.M. -sede per l'intervento di cui all'ultimo comma dell'art. 221 c.p.c., nonché differita, con decreto del 13 settembre 2022 ex art. 168 bis comma 4 c.p.c., la prima udienza di comparizione delle parti al 6 dicembre 2022, con comparsa del
23 novembre 2022 si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, deducendo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per carenza di indicazioni in merito alla legittimazione passiva e responsabilità di e per non chiara esposizione dei CP_1 fatti. Nel merito, la suddetta società convenuta eccepiva l'intervenuta prescrizione triennale dell'azione per essere la relata di notifica contestata datata 26 aprile 2016 nonché indicava la prassi consolidata per cui - trascorso tale termine - tutti gli atti decorrenti dalla data di accettazione dell'invio vengono inviati al macero. In ogni caso, la società osservava che, con riferimento al codice di invio postale dell'atto denunciato per falso, si era risaliti alla distinta di recapito del portalettere cui non può addebitarsi nessun onere identificatorio del destinatario a seguito di regolare sottoscrizione della persona legittimata o incaricata contestando peraltro l'attore non la mancata identificazione del ricevente ma la genuinità della sottoscrizione stessa. Tale la ragione, secondo la suddetta società convenuta, dell'eccezione di inammissibilità della querela di falso promossa. Concludendo la società convenuta chiedeva, in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione e il difetto di legittimazione passiva;
nel merito di dichiarare la decadenza dall'azione e di rigettare la domanda formulata nei confronti della società . Con comparsa del 5 dicembre 2012 si costituiva in giudizio anche CP_1
l' eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'attore Controparte_2
non risultando impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, nel termine Parte_1
pagina 2 di 7 decadenziale di 60 giorni dalla ricezione a mezzo pec (7 luglio 2022), l'avviso di accertamento la cui notifica si ritiene falsa: tale carente impugnazione, secondo l' convenuta, Controparte_2 decretava la definitività dell'atto di recupero. Nel merito l' convenuta eccepiva CP_2
l'inammissibilità dell'azione in quanto volta alla verifica dell'autenticità della sottoscrizione del destinatario e non concernente invece, come indicato dall'art. 2700 c.c., la provenienza del documento dal soggetto – pubblico ufficiale ovvero la veridicità delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che detto soggetto attesta avvenuti in sua presenza. L'ufficiale postale, inoltre, come sostenuto dalla difesa di , non è tenuto ad identificare il soggetto destinatario né a richiedere documenti Controparte_2 di identità da parte delle persone rinvenute al momento dell'accesso. Non avendo contestato la veridicità di quanto attestato dall'agente postale ma soltanto la genuinità della firma, l'azione promossa
– continuava la difesa della convenuta – doveva ritenersi inammissibile. L'Agenzia convenuta concludeva pertanto per la dichiarazione di inammissibilità della domanda e, in subordine, per il rigetto per infondatezza della stessa. All'udienza di comparizione delle parti i difensori delle stesse richiamavano le proprie difese e chiedevano i termini di cui all'art. 183, VI comma, cpc. Il Giudice concedeva i termini richiesti dalle parti rinviando la causa per l'interpello di cui all'art. 222 c.p.c., primo comma, disponendo l'avviso al P.M. ed ordinando all' il deposito Controparte_2 dell'originale dell'atto in Cancelleria. All'udienza del 4 luglio 2023, il difensore di parte attrice insisteva per l'accoglimento delle richieste istruttorie e l'espletamento della prova per interpello di cui all'art. 222 c.p.c. Il difensore dell'Ente convenuto chiedeva di ordinare a di fornire le CP_1
generalità del postino autore della notifica ovvero di ammettere la prova per testi. Il Giudice si riservava. Con ordinanza del 17 agosto 2023 il Giudice, tenuto conto delle modalità di notificazione a mezzo posta e dell'opportunità di rimettere al collegio la decisione preliminare concernente l'ammissibilità o meno della querela di falso in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, rinviava la causa all'udienza del 17 aprile 2024 per la precisazione delle conclusioni. In tale ultima udienza comparivano le parti riportandosi alle conclusioni indicate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendo i termini di cui all'art. 190 cpc. Il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto della querela di falso in decisione è l'avviso di ricezione in data 26-4-2016 della raccomandata postale 76578625641-3, prodotto in originale da , in riferimento alla notificazione Controparte_2
pagina 3 di 7 all'attore dell'avviso di accertamento n. emesso da Agenzia delle Parte_1 C.F._2
Entrate Ufficio di Latina. Il querelante ha asserito nell'atto di citazione introduttivo del Parte_1 presente giudizio, che “la firma sulla relata di notificazione non gli appartiene” e ha sostenuto “la falsità della compilazione e sottoscrizione della relata datata 26-04-2016”, chiedendo CTU grafologica per accertare la “non paternità” della sottoscrizione in capo al Con la prima memoria ex art. 183 Pt_1
VI comma c.p.c. parte attrice, a supporto dell'interesse alla decisione sulla querela di falso, ha evidenziato di aver avviato impugnazione nel rispetto dei termini in data 18/07/2022 mediante notificazione di un ricorso/reclamo ex art. 17 Bis D.lga 546/92 e cui seguiva, stante il rigetto dell'Amministrazione, il ricorso n. Rg 14731/22 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma. Inoltre, parte attrice querelante nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. ha integrato la propria domanda chiedendo che “l'adito Giudice Voglia accertare altresì la non veridicità di quanto certificato nella relata di notificazione, poiché chi ha falsamente sottoscritto la relata non è il legittimo destinatario dell'atto”, rimarcando che l'agente postale ha agito nel caso di specie “quale pubblico ufficiale e la sua attività è coperta da pubblica fede. Per tale ragione, egli è tenuto all'osservanza di rigide formalità anche in punto di individuazione del destinatario dell'atto”, ritenendo altresì, a confutazione delle difese delle parti convenute, che il postino sia “gravato al contrario dall'obbligo di accertare la correttezza delle dichiarazioni rese dal destinatario/consegnatario dell'atto”, precisando come segue le conclusioni “…- Dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta sulla relata di notificazione in calce all'avviso di accertamento n. datata 26/04/2016, in quanto non C.F._2
riferibile né imputabile al sig. accertando che la sottoscrizione che figura nella relata non Parte_1
è autografa in quanto non vergata dall'odierno attore;
- Dichiarare la falsità della attestazione resa dal porta lettere nella suddetta relata di notificazione circa la materiale consegna del plico al destinatario – persona fisica – sig. e quindi la falsità in ordine alla qualifica di destinatario;
- Ordinare Parte_1 la cancellazione di tale sottoscrizione e qualifica dall'originale del documento impugnato;
- Escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie in possesso dell' ; - In ogni caso, Controparte_2
adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c., in esito all'accertamento della falsità; - Con vittoria di spese, compensi ed onorari”. Nel caso di specie, in mancanza di documentazione attestante l'invio della raccomandata postale da parte di ufficiale giudiziario, si deve presumere che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate si sia avvalso della spedizione postale per la notificazione dell'avviso di accertamento come consentito dagli artt. 14 L. 890 del 20-11-
1982 e 60 DPR n. 600 del 1973. La Corte di Cassazione ha chiarito che la notificazione a mezzo posta si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario e, se questi è persona diversa dal destinatario, non è necessario che la sua qualità (familiare convivente,
pagina 4 di 7 portiere ecc.) venga specificata sull'avviso di ricevimento (in tal senso Cass. nn.: 9246/2015,
25128/2011, 12184/2013, 11708/2020). Più recentemente la Corte di Cassazione (in un caso analogo a quello in oggetto del presente giudizio, ovvero nel caso di un contribuente che ha impugnato innanzi al giudice tributario cartella di pagamento sul presupposto della nullità della notificazione a mezzo posta del precedente avviso di accertamento) ha ribadito, con l'Ordinanza n. 14279 del 22-5-2024, che l' può avvalersi dell'invio diretto dell'avviso a mezzo posta ordinaria e che l'agente Controparte_3 postale non ha l'obbligo di procedere all'identificazione del soggetto al quale consegna l'atto. Pur considerando che la notificazione di cui all'avviso di ricevimento oggetto di querela di falso nel caso in giudizio sia stata eseguita a mezzo posta (secondo lo schema delineato dall'art. 149 c.p.c. e dagli artt.
60 DPR n. 600 del 1973 e 14 L.890/1992), tuttavia l'Agente postale non può presumersi essere stato delegato da un Ufficiale giudiziario, in mancanza di prove specifiche o di diversi assunti specifici sul punto, essendo più plausibile che l'input dell'invio della raccomandata postale sia pervenuto da un
Funzionario dell'Amministrazione Finanziaria. Pertanto, il postino non può ritenersi assistito nel caso di specie dagli stessi poteri-doveri di accertamento dell'Ufficiale Giudiziario, ma da quelli più blandi dell'agente postale che consegna una raccomandata a mezzo posta. La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, la disciplina applicabile al procedimento di notifica è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati. “Ne consegue che, difettando apposite disposizioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione”
(cfr.: Cass. 270/2012; Cass. 4895/2014; Cass. 14501/2016; Cass. n. 20506/2017)”. Alla luce dei suddetti principi ed arresti giurisprudenziali, poiché parte querelante non ha specificamente contestato il fatto della presenza in loco del postino, né ha offerto un impianto probatorio idoneo finalizzato a dimostrare che l'agente postale non sia mai pervenuto in loco e non abbia mai consegnato il plico nel giorno e nel luogo di ricezione riportati sull'avviso di ricevimento, ma ha contestato e disconosciuto l'autenticità della sottoscrizione apposta sull' avviso di ricevimento, incentrando l'attività probatoria su scritture di comparazione e su richiesta di perizia grafologica, la querela di falso deve ritenersi e dichiararsi inammissibile, poiché investe la verità intrinseca di un fatto che il pubblico ufficiale non ha verificato e non ha attestato in quanto non ha operato come delegato e con gli stessi poteri/doveri di accertamento dell' ufficiale giudiziario e non ha, comunque, attestato di avere accertato ed identificato,
pagina 5 di 7 previa esibizione di documento d'identità, le generalità della persona che ha apposto la firma sull'avviso di ricevimento della raccomandata prodotta in originale agli atti del presente giudizio.
Considerata l'inammissibilità della querela decisa sulla scia del sopra esposto indirizzo giurisprudenziale di legittimità, tenuto conto della diversificata giurisprudenza stratificatasi sull'argomento trattato, nonché considerati anche i più recenti approdi esegetici della Suprema Corte di
Cassazione anche successivi all'instaurazione del presente procedimento, si reputano sussistenti profili di difficoltà e novità oggettivi della materia trattata e si reputano integrati giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, dichiara inammissibile la querela di falso proposta da Spese compensate. Parte_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18-12-2024
Il Giudice relatore/estensore
Dott. Pietro Persico
Il Presidente
Dott. Federico Salvati
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