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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/11/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1676/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO Il Tribunale, I Sezione civile – II Collegio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1676 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione, anno 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto TRA
, c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Carmela Della Marca, presso la quale è elettivamente domiciliato in Arienzo (Ce) al Corso Europa snc;
e
, c.f.: , nata a [...] [...], Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'Avv. Giancarlo Servodio presso il quale è elettivamente domiciliata in Benevento alla Piazza Castello n. 4;
- ricorrenti congiunti -
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Benevento;
- interventore ex lege - CONCLUSIONI: all'udienza del 24.10.2025, celebratasi in modalità cartolare, le parti, tramite i rispettivi difensori, hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite e riportate nel ricorso congiunto. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 07.07.2025, e hanno presentato dinanzi Parte_2 Parte_1
a questo Tribunale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile, precisando che non sussiste alcuna possibilità di ricostituzione dell'unione materiale e spirituale e deducendo le seguenti circostanze:
- che in data 14/1/1984, contraevano matrimonio concordatario in San Martino LE IN (Av), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Martino LE IN dell'anno 1984- parte II - serie A – n. 1, come da estratto dell'atto di matrimonio in atti;
- che dalla loro unione nascevano due figli: nata a [...] il [...], e Per_1
, nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti;
- che, a causa di incomprensioni che rendevano intollerabile la vita in comune, i coniugi si separavano legalmente in virtù di sentenza n. 300/2020 del Tribunale di Benevento, resa in data 05/02/2020.
Pertanto, hanno chiesto disporsi e dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare dove riterranno più opportuno la loro residenza o domicilio con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la sig.ra
(di professionale casalinga) rinuncia, a far data dalla provvedimento di Parte_2 omologa, ad ogni provvidenza dovuta dal sig. (di professione operaio Parte_1 edile saltuario) a titolo di assegno divorzile, fermo quanto ancora dovutole (se dovuto) a titolo di contributo per a mantenimento cosi come determinato dalla sentenza di separazione;
3) ogni altra questione patrimoniale è stata risolta e/o verrà risolta dai coniugi al di fuori di questo atto;
4) avendo entrambi i figli ( e ) raggiunto la maggiore età e Per_1 Per_2
l'autosufficienza economica, non è necessario alcuna regolamentazione in merito al mantenimento della prole ovvero in ordine all'assegnazione della casa coniugale 5) i comparenti si danno reciprocamente alto di non avere e di non aver mai avuto beni immobili e/o risparmi oggetto di comunione e che l'immobile silo in Forchia (Bn) alta via Rione Monsignore IO RO - Traversa V n. 1 (già casa coniugale) è in proprietà esclusiva al sig con rinuncia della sig.ra ad ogni pretesa riferita Parte_1 Parte_2
e/o riferibile a detto immobile”.
Tanto premesso, si osserva.
La domanda che, stante la natura concordataria del matrimonio contratto dalle parti, deve correttamente qualificarsi come richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. estratto dell'atto di matrimonio in atti), è fondata e merita accoglimento.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata a seguito di sentenza del Tribunale di Benevento n. 300/2020 e passata in giudicato.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione contestata da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n. 74/1987, le quali hanno finanche ribadito che non è possibile ricostruire la loro unione.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987 e, peraltro, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Considerato che le condizioni di cui al ricorso non appaiono contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, né tantomeno agli interessi delle parti e della prole, maggiorenne e di cui si dichiara l'autosufficienza economica, si ritiene che dette condizioni possano essere accolte e vadano, pertanto, recepite integralmente nella presente sentenza, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio divorzile, di cui il Collegio si limita a prendere atto.
Nulla sulle spese stante l'accordo intervenuto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Benevento, I Sezione civile – II Collegio, pronunciando, in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: 1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Martino LE IN dell'anno 1984- parte II - serie A – n. 1, tra Parte_1
(n. a NF (Svizzera) il 06/02/1963) e (n. a S. Martino
[...] Parte_2
LE IN (Av) 17/12/1966), alle condizioni necessarie di cui al ricorso congiunto, prendendo atto di quelle eventuali;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di S. Martino LE IN per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato Civile;
3. nulla sulle spese. Così deciso, in Benevento, nella camera di consiglio del 30.10.25 IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Valeria Protano Dott.ssa Maria Ilaria Romano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO Il Tribunale, I Sezione civile – II Collegio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1676 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione, anno 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto TRA
, c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Carmela Della Marca, presso la quale è elettivamente domiciliato in Arienzo (Ce) al Corso Europa snc;
e
, c.f.: , nata a [...] [...], Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'Avv. Giancarlo Servodio presso il quale è elettivamente domiciliata in Benevento alla Piazza Castello n. 4;
- ricorrenti congiunti -
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Benevento;
- interventore ex lege - CONCLUSIONI: all'udienza del 24.10.2025, celebratasi in modalità cartolare, le parti, tramite i rispettivi difensori, hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite e riportate nel ricorso congiunto. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 07.07.2025, e hanno presentato dinanzi Parte_2 Parte_1
a questo Tribunale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile, precisando che non sussiste alcuna possibilità di ricostituzione dell'unione materiale e spirituale e deducendo le seguenti circostanze:
- che in data 14/1/1984, contraevano matrimonio concordatario in San Martino LE IN (Av), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Martino LE IN dell'anno 1984- parte II - serie A – n. 1, come da estratto dell'atto di matrimonio in atti;
- che dalla loro unione nascevano due figli: nata a [...] il [...], e Per_1
, nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti;
- che, a causa di incomprensioni che rendevano intollerabile la vita in comune, i coniugi si separavano legalmente in virtù di sentenza n. 300/2020 del Tribunale di Benevento, resa in data 05/02/2020.
Pertanto, hanno chiesto disporsi e dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare dove riterranno più opportuno la loro residenza o domicilio con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la sig.ra
(di professionale casalinga) rinuncia, a far data dalla provvedimento di Parte_2 omologa, ad ogni provvidenza dovuta dal sig. (di professione operaio Parte_1 edile saltuario) a titolo di assegno divorzile, fermo quanto ancora dovutole (se dovuto) a titolo di contributo per a mantenimento cosi come determinato dalla sentenza di separazione;
3) ogni altra questione patrimoniale è stata risolta e/o verrà risolta dai coniugi al di fuori di questo atto;
4) avendo entrambi i figli ( e ) raggiunto la maggiore età e Per_1 Per_2
l'autosufficienza economica, non è necessario alcuna regolamentazione in merito al mantenimento della prole ovvero in ordine all'assegnazione della casa coniugale 5) i comparenti si danno reciprocamente alto di non avere e di non aver mai avuto beni immobili e/o risparmi oggetto di comunione e che l'immobile silo in Forchia (Bn) alta via Rione Monsignore IO RO - Traversa V n. 1 (già casa coniugale) è in proprietà esclusiva al sig con rinuncia della sig.ra ad ogni pretesa riferita Parte_1 Parte_2
e/o riferibile a detto immobile”.
Tanto premesso, si osserva.
La domanda che, stante la natura concordataria del matrimonio contratto dalle parti, deve correttamente qualificarsi come richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. estratto dell'atto di matrimonio in atti), è fondata e merita accoglimento.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata a seguito di sentenza del Tribunale di Benevento n. 300/2020 e passata in giudicato.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione contestata da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n. 74/1987, le quali hanno finanche ribadito che non è possibile ricostruire la loro unione.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987 e, peraltro, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Considerato che le condizioni di cui al ricorso non appaiono contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, né tantomeno agli interessi delle parti e della prole, maggiorenne e di cui si dichiara l'autosufficienza economica, si ritiene che dette condizioni possano essere accolte e vadano, pertanto, recepite integralmente nella presente sentenza, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio divorzile, di cui il Collegio si limita a prendere atto.
Nulla sulle spese stante l'accordo intervenuto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Benevento, I Sezione civile – II Collegio, pronunciando, in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: 1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Martino LE IN dell'anno 1984- parte II - serie A – n. 1, tra Parte_1
(n. a NF (Svizzera) il 06/02/1963) e (n. a S. Martino
[...] Parte_2
LE IN (Av) 17/12/1966), alle condizioni necessarie di cui al ricorso congiunto, prendendo atto di quelle eventuali;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di S. Martino LE IN per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato Civile;
3. nulla sulle spese. Così deciso, in Benevento, nella camera di consiglio del 30.10.25 IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Valeria Protano Dott.ssa Maria Ilaria Romano