Per i periodi settimanali decorrenti da quello in corso al 1 gennaio 1986, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, nonche' quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all'80 per cento, sono ridotte in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti alle lettere a) e b) dell'articolo 21 della presente legge. La riduzione medesima non si applica ai trattamenti di malattia e di maternita', nonche' all'indennita' di richiamo alle armi.
28 febbraio 1986
Per i periodi settimanali decorrenti da quello in corso al 1 gennaio 1986, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, nonche' quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all'80 per cento, sono ridotte in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti alle lettere a) e b) dell'articolo 21 della presente legge. La riduzione medesima non si applica ai trattamenti di malattia e di maternita', nonche' all'indennita' di richiamo alle armi.
Commentari • 20
- 1. Naspi 2020: come cambia l'indennità di disoccupazioneGabriella Lax · https://www.studiocataldi.it/ · 25 gennaio 2021
[…] I valori si riferiscono alla riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 41/1986 pari al 5,84%. […]
Leggi di più… - 2. Ammortizzatori sociali 2022: i nuovi importiGabriella Lax · https://www.studiocataldi.it/ · 30 gennaio 2019
[…] L'importo massimo mensile di dell'indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2022, 1.360,77 euro. […]
Leggi di più… - 3. Cassa integrazione: importo massimo 2024Virginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 1 febbraio 2024
[…] Settori non edili Nella tabella che segue viene indicato l'importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2023 indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, attualmente, è pari al 5,84%. […]
Leggi di più… - 4. Inps: gli importi massimi per integrazione salariale, mobilità e disoccupazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 febbraio 2009
- 5. Cassa integrazione: quanto è l’importo e quando viene pagata?Redazione Fiscoetasse.Com · https://www.fiscoetasse.com/ · 16 febbraio 2022
[…] Resta in vigore invece la riduzione prevista dall'art. 26 della legge n. 41/1986 pari al 5,84%. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 68
- 1. Trib. Nola, sentenza 28/03/2023, n. 604Provvedimento: […] CP_ Quanto agli importi massimi mensili poi viene in rilievo la circolare dell' n. 30/2007, che prevede che “Gli importi massimi mensili dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986, sono pari a euro 844,06 ed a euro 1.014,48. […]Leggi di più...
- art. 78, comma 19, L. n. 338/2000·
- importi massimi mensili indennità·
- quantificazione prestazione·
- art. 1, comma 1167, L. n. 296/2006·
- sentenza passata in giudicato·
- art. 13, comma 2, lett. a), D.L. n. 35/2005·
- retribuzione giornaliera media·
- art. 1, comma 25, L. n. 247/2007·
- art. 7, comma 3, D.L. 86/1988·
- requisiti indennità disoccupazione·
- indennità di disoccupazione ordinaria
- 2. Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2881Provvedimento: […] 3.1. Infatti, come già ricordato, l'art. 3, co. 5 cit. stabilisce che “L'importo del trattamento di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41”, il quale a sua volta dispone che “Per i periodi settimanali decorrenti da quello in corso al 1° gennaioLeggi di più...
- integrazione salariale·
- circolare n. 20/2020·
- massimale netto·
- art. 3 d.lgs. n. 148/2015·
- ritenute fiscali e previdenziali·
- compensazione spese di lite·
- Fondo di Garanzia·
- massimale lordo·
- circolare n. 19/2018
- 3. Trib. Roma, sentenza 13/11/2025, n. 11574Provvedimento: […]Leggi di più...
- CTU contabile·
- pignoramento presso terzi·
- art. 2 D.Lgs. 80/92·
- fallimento parte datoriale·
- interessi e rivalutazione·
- spese di lite·
- ultime tre mensilità·
- cessazione materia del contendere·
- Fondo di Garanzia·
- soccombenza virtuale
- 4. Trib. Lecce, sentenza 07/05/2026, n. 2942Provvedimento: […]Leggi di più...
- art. 118 disp.att.c.p.c.·
- ragguaglio ad ora·
- decreto ingiuntivo·
- previdenza obbligatoria·
- massimale mensile·
- opposizione·
- integrazione salariale·
- spese compensate·
- art. 3 D. Lgs. n. 148/15·
- art. 26 legge 28 febbraio 1986, n. 41
- 5. Trib. Tivoli, sentenza 21/09/2021, n. 690Provvedimento: […] Esaminando i calcoli effettuati dall' deve, invece, ritenersi che le CP_2 somme erogate siano corrette. Trattasi, infatti, degli importi al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 nonché al netto della tassazione applicabile. Come emerge dallo schema depositato dall' , per le retribuzioni superiori CP_1 ad € 2.102,24 il massimale CIG per il 2015 ammontava ad € 1.099,70, il tetto lordo massimo indennizzabile da parte del Fondo era quindi di € 3.297,00.Leggi di più...
- mensilità di retribuzione·
- diritto a somme ulteriori·
- trattenute fiscali·
- accoglimento parziale domanda·
- art. 26 legge 41/1986·
- compensazione spese di lite·
- fondo di garanzia·
- massimale CIG