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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/03/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 14385/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Immacolata Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 14 Marzo 2025 – udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art. 127 ter c.p.c. previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito - promossa da:
, nato a [...], il [...] e residente a [...], Parte_1 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Giulio Insalata
Ricorrente
O Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'Avvocato Marcello Raho
Resistente
Oggetto: Riliquidazione pensione
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 22/12/2023 il ricorrente in epigrafe - premesso di essere titolare di pensione cat. VOART con decorrenza da Febbraio 2000 – espone di aver ottenuto dalla Corte di Appello di Lecce sentenza n. 412/23 del 17/7/2023 (Allegato n.7 del ricorso) con la quale è stato dichiarato il suo diritto alla riliquidazione della pensione in godimento previa inclusione nella retribuzione annua pensionabile dei periodi di malattia specifica, lamenta che la pronuncia della Corte di Appello di Lecce, CP_ notificata ad il 24/7/2023 è rimasta priva di esecuzione e chiede: “- dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere il ricalcolo della pensione in godimento, in Parte_1 conseguenza della sentenza n. 412/23 Corte d'Appello di Lecce, per un rateo mensile lordo, alla decorrenza (febbraio 2020) pari ad €737,22 o ad altra misura maggiore o inferiore da quantificarsi in corso di causa, da perequarsi sino ad oggi con l'applicazione degli ordinari coefficienti di legge e fatte salve le differenze successive;
- condannare il convenuto al pagamento dei ratei differenziali dovuti in favore del ricorrente e pari, dal novembre 2015, ad €27.094,96 (compresa rivalutazione monetaria in quanto più favorevole rispetto agli interessi legali) o ad altra somma maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa, fatte salve le differenze successive;
- Condannare il predetto convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario”. CP_ Si è costituito in giudizio l' , con memoria nella quale chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, rappresentando e documentando che l' ha proceduto alla CP_3 riliquidazione della pensione con l'inserimento dei periodi di malattia specifica e che dal ricalcolo è derivato un credito in favore del ricorrente pari a € 26.001,81 (vedasi ricostituzione pensione del 24 Febbraio 2025 allegata alla memoria di costituzione).
Parte ricorrente nelle note depositate in data 11/3/2025 ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere, ma con vittoria di spese.
Alla luce della intervenuta riliquidazione della pensione come risultante dal provvedimento di ricostituzione della pensione datato 24/2/2025 e allegato alla memoria di costituzione, si deve ritenere che sia venuto meno l'interesse del ricorrente ad agire, sicché va dichiarata cessata la materia del contendere.
Considerata la condotta processuale tenuta dal resistente - che sin dalla memoria di costituzione ha rappresentato l'avvenuto ricalcolo della pensione, sia pure operato in epoca successiva al deposito del ricorso (il provvedimento di riliquidazione allegato alla memoria di costituzione è datato 24/2/2025) - appare equo compensare le spese di lite tra le parti per 1/2, mentre la parte residua segue la soccombenza virtuale e va quindi CP_ posta a carico dell' e liquidata, tenuto conto della serialità della questione proposta, come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce Sezione Lavoro in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro,
Dichiara cessata la materia del contendere. CP_ Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente della parte residua di spese processuali, liquidate in € 900,00, oltre rimborso spese generali IVA e CPA, come per legge, con distrazione.
Lecce, 14 Marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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