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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/05/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 864/2020
Oggi, 21/05/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, è comparso: avv.to MARIKA MATRONE, per delega dell'avv. ANTONELLO MATRONE, per LL NI, la quale, in via principale, insiste nella formulata richiesta di espletamento di CTU medico-legale; in subordine, chiede l'accoglimento delle proposte domande.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di conIGlio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 18
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 864/2020 R.G., avente ad oggetto “responsabilità sanitaria”, pendente
TRA
LL NI, rappresentato e difeso, come da mandato allegato all'atto introduttivo, dall'Avv. Antonello Matrone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Egidio del Monte Albino alla Via Tortora, n. 28;
- ATTORE -
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Nicola Tolve, presso il cui studio elettivamente domicilia in S. Egidio del Monte Albino alla
Via Orazio, n. 11;
- CONVENUTA -
NONCHÉ in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti per notar del Persona_1
27.4.2017 (rep 81957 – racc. 38077), dall'Avv. Paolo de Divitiis, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore alla Via Garibaldi, n. 23, presso lo studio dell'avv. Antonio Romano;
- TERZA CHIAMATA -
All'udienza celebrata in data 21.5.25, i procuratori delle parti costituite hanno pagina 2 di 18 concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione all'uopo notificato, il IG. SA IO, preliminarmente esposto:
- che, in data 18.2.16, la IG.ra , madre di esso attore, era stata ricoverata, “a Controparte_3 causa di una frattura pluriframmentaria del femore destro”, presso la Residenza Sanitaria
Assistenziale ISAMA di Nocera Inferiore, ove, in data 2.3.18, era deceduta “con la diagnosi arresto cardio respiratorio”;
- che esso istante, unico figlio della IG.ra aveva sporto, in data 3.3.18, “formale querela CP_3
presso il Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore, affinché la competente Autorità
Giudiziaria provvedesse ad accertare le reali cause del decesso, nonché l'eventuale responsabilità penale dei sanitari coinvolti nella vicenda”;
- che dall'esame autoptico effettuato, nell'ambito del procedimento penale, dal perito nominato dal P.M. era emerso che causa del decesso della IG.ra fosse stato “uno scompenso CP_3
cardiaco acuto, a genesi aritmica, innestato da riacutizzazione bronchitica su preesistente situazione di compromissione pluriorganica, con insufficienza cardiaca cronica ed anemia”;
- che, “archiviato il procedimento penale per insufficienza degli elementi raccolti”, esso esponente aveva conferito al dott. l'incarico “di esprimere parere medico legale CP_4 sulla causa del decesso della IG.ra ; CP_3
- che dalla relazione elaborata, in adempimento dell'incarico conferitogli, dal dott. era CP_4 risultata “la riconducibilità dell'exitus della IGnora a complicanze respiratorie e CP_3
cardiache di una broncopneumopatia mal curata, in soggetto bronchitico cronico e cardiopatico”;
- che, segnatamente, l'esame macroscopico e microscopico dei polmoni e del cuore effettuato sul corpo della madre di esso attore aveva consentito “di appurare la sussistenza di una menomazione patologica dei suddetti organi, così grave da doversi necessariamente retrodatare almeno a 15-20 giorni rispetto al decesso, con conseguente inattendibilità dell'ipotesi di morte improvvisa, sostenuta dalla convenuta struttura”;
- che dal diario clinico della IG.ra avrebbe dovuto evincersi “la ricorrenza di una CP_3
infezione, dal momento che, già gli esami ematochimici eseguiti in data 02.02.18, avevano rivelato un aumento dei globuli bianchi e della VES”;
pagina 3 di 18 - che, ad onta della riscontrata alterazione del predetto valore, il medico incaricato dalla summenzionata struttura del controllo settimanale dei pazienti ricoverati non solo non aveva prescritto alcun trattamento terapeutico, ma neppure si era preoccupato “di disporre, per la IG.ra la ripetizione degli esami a distanza di 15-20 giorni”; CP_3
- che, soltanto in occasione del controllo del 28.02.18, “a fronte dei rumori aspri apprezzati attraverso l'auscultazione del torace della paziente”, era stata prescritta “una terapia antibiotica per 5 giorni che, come confermato poi dall'esito infausto e dalle risultanze dell'accertamento autoptico, certamente non poteva rivelarsi adeguata a fronteggiare la gravità del processo infettivo in atto a livello broncopolmonare”;
- che il personale sanitario della predetta struttura aveva, altresì, omesso “di valutare
l'opportunità di trasferire la paziente presso una struttura ospedaliera onde sottoporla a più intensivi trattamenti farmacologici e terapeutici che, nonostante lo stato avanzato della malattia, ne avrebbero potuto prolungare sensibilmente la vita, migliorandone la qualità”;
- che, alla luce delle conclusioni cui era pervenuto il dott. , esso istante aveva inoltrato alla CP_4
“formale atto di costituzione in mora per il risarcimento dei danni, iure proprio e CP_1
iure hereditatis, derivanti dal decesso della IG.ra stante la diretta ed immediata CP_3 riconducibilità dell'evento alla negligenza dei sanitari”;
- che, in assenza di qualsivoglia riscontro, esso esponente aveva convocato la testé citata impresa presso l'Organismo di Mediazione “DC Concilia S.r.l.”, sede di Scafati;
- che l'instaurata procedura era conclusasi con verbale negativo in ragione della “mancata comparizione della parte invitata alla mediazione”;
ha convenuto in giudizio l'impresa affinché la stessa, previo accertamento dell'agere Controparte_1
colposo del personale medico, venisse condannata al risarcimento “di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis”, patiti in conseguenza della perdita della propria congiunta.
A suffragio delle avanzate pretese, l'odierno istante ha dedotto che la responsabilità per il decesso della IG.ra sarebbe imputabile “esclusivamente alla negligenza dei sanitari preposti, i quali CP_3
commettevano, nei confronti della sventurata paziente, dapprima un errore di tipo diagnostico e, poi, un errore terapeutico”: in particolare, ha sostenuto che l'arresto cardiocircolatorio che in data 02.03.18 ha provocato la morte della summenzionata paziente, in quanto epilogo della broncopneumopatia da cui quest'ultima sarebbe stata affetta, “non si sarebbe verificato laddove i sanitari della RSA convenuta, avessero tempestivamente diagnosticato e adeguatamente trattato l'infezione”.
pagina 4 di 18 Con specifico riguardo al denunciato errore diagnostico, la difesa del IG. SA ha asserito che i sanitari della struttura convenuta avrebbero dovuto evincere dagli esiti degli esami ematochimici eseguiti in data 02.02.18 “la ricorrenza di una infezione”, giacché gli stessi avrebbero rivelato “un aumento dei globuli bianchi e della VES”, indici che sarebbero sintomatici di una patologia in atto;
in relazione, poi, alla scelta terapeutica che non sarebbe stata conforme alle linee guida, ha affermato che la stessa sarebbe sostanziatasi nell'aver prescritto “una terapia antibiotica per 5 giorni che, come confermato poi dall'esito infausto e dalle risultanze dell'accertamento autoptico, certamente non poteva rivelarsi adeguata a fronteggiare la gravità del processo infettivo in atto a livello broncopolmonare”.
Per quanto concerne i pregiudizi lamentati, il IG. SA ha chiesto, iure hereditatis, il risarcimento del danno biologico e di quello morale che la de cuius avrebbe sofferto nello spatium temporis circoscritto tra l'evento lesivo e la morte, assumendo che la paziente sarebbe spirata “almeno un mese dopo la commissione dell'errore diagnostico e terapeutico da parte dei medici della casa di cura”; sempre iure successionis, l'odierno istante ha domandato il ristoro del danno – nel corpo del libello introduttivo testualmente definito – da perdita di chance, asserendo a fondamento di tale ultima pretesa “che l'epilogo della patologia broncopolmonare non si sarebbe verificato se i sanitari della
RSA convenuta avessero tempestivamente diagnosticato e adeguatamente trattato l'infezione”.
Di là dei danni chiesti iure hereditatis, l'attore ha invocato il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale patito iure proprio, “consistente nel turbamento d'animo provocato dal dolore per la morte dell'amata madre”, sostenendo che tale posta di danno sarebbe “risarcibile anche in assenza di prova specifica poiché, secondo l'id quod plerumque accidit, è la stessa esistenza del vincolo della famiglia nucleare, a giustificare la presunzione di sussistenza del pregiudizio”; inoltre, l'istante ha domandato il risarcimento del danno patrimoniale che avrebbe subito in ragione della morte della madre, precisando che lo stesso sarebbe sostanziatosi nelle spese “attinenti al decesso del parente, ad esempio le spese funerarie”, nonché nella “diminuzione di contributi o sovvenzioni ovvero nella perdita di utilità che, per legge o per solidarietà familiare, sarebbero state conferite dal soggetto scomparso”.
Con comparsa di risposta depositata in data 30.4.20, si è costituita in giudizio l'impresa CP_1
invocando la reiezione delle domande attoree. A fondamento del preteso rigetto, la difesa di detta
[...]
convenuta ha sostenuto che nessun rimprovero di colpevolezza potrebbe essere mosso al personale sanitario della struttura in relazione alla vicenda in esame, evidenziando che il procedimento penale n.
1148/2018/21T R.G.N.R., instaurato a seguito della proposizione di querela da parte del IG.
SA, sarebbe stato archiviato in quanto nel corso delle condotte indagini sarebbe stata accertata l'irreprensibilità dell'agere dei sanitari della summenzionata convenuta, di cui, peraltro, il G.I.P. pagina 5 di 18 avrebbe dato espressamente atto nel decreto di archiviazione, nel corpo del quale sarebbe stato eloquentemente affermato che “in base agli elementi raccolti sempre in fase di indagine preliminare è emerso […] che l'operato dei sanitari è stato doveroso e improntato all'attivismo, non essendo emerso
a loro carico alcun addebito che abbia potuto scaturire una specifica o qualificata omissione derivata dalla loro prestazione, stante l'assenza di un nesso causale fra la terapia farmacologica in atto e la morte della IG.ra sopravvenuta e meglio specificata nell'elaborato peritale agli atti della CP_3
Procura della Repubblica”. Segnatamente, la convenuta ha sottolineato che il perito – dott. , Per_2
medico chirurgo specialista in medicina legale e delle assicurazioni – nominato dal P.M. nell'ambito del testé citato procedimento penale sarebbe pervenuto, all'esito dell'espletata attività peritale, alla conclusione per la quale “il decesso della IG.ra è avvenuto per uno scompenso cardiaco acuto CP_3
a genesi aritmica, innestato da riacutizzazione bronchitica su preesistente situazione di compromissione pluriorganica, con insufficienza cardiaca cronica ed anemia”, nonché avrebbe affermato, da un lato, che non siano ravvisabili “elementi sufficienti a far ritenere che il nesso causale, naturale, tra patologie sofferte dalla preesistenti ed acute in atto, ed exitus possa essere stato CP_3 interrotto da una condotta, in tal caso presunta omissiva, dei sanitari che la hanno avuto in cura” e che
“la terapia praticata presso la casa di cura era stata corretta e coerente secondo le linee guida in materia e non dissimile a quella che le sarebbe stata praticata in ospedale”; dall'altro, che “non è affermabile, secondo un criterio di verosimile probabilità, che una diversa condotta dei sanitari dell'I.SA.MA. avrebbe potuto impedire l'evento”.
Con riguardo, poi, ai danni lamentati dall'attore, la difesa della convenuta ha sostenuto, per un verso, che quelli di cui l'istante ha chiesto il risarcimento iure proprio non apparirebbero “né compiutamente allegati né, meno che mai, provati nella loro sussistenza e nel loro ammontare, mancando ogni riferimento ad elementi di fatto idonei a consentirne la verifica e la quantificazione”; per l'altro, che i pregiudizi di cui è stato invocato il ristoro iure hereditatis non sarebbero in ogni caso configurabili, giacché non sarebbe intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'evento asseritamente lesivo e l'exitus, essendo la morte della IG.ra “avvenuta nel giro di pochi minuti per un evento CP_3 improvviso”.
Di là dall'aver approntato le illustrate difese, l'impresa I.SA.MA. ha invocato la condanna, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dell'attore al risarcimento dei pregiudizi che avrebbe patito in conseguenza dell'asseritamente temeraria introduzione del presente giudizio.
Infine, la convenuta società, premesso di aver stipulato con l'impresa “ una Controparte_5 polizza “a copertura della Responsabilità Civile Terzi e Prestatori di lavoro”, ha chiesto di essere autorizzata ad evocare in giudizio la mentovata compagnia per essere dalla medesima tenuta indenne pagina 6 di 18 “da qualsiasi denegata responsabilità, danno, onere, reclamo o semplice pretesa richiesta dall'erede della IG.ra . Controparte_3
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la testé citata impresa assicuratrice, sostenendo l'infondatezza sia delle domande attoree che di quella di garanzia spiegata nei propri confronti dalla convenuta. A confutazione delle pretese risarcitorie azionate dall'attore, la compagnia ha de facto richiamato integralmente le argomentazioni sviluppate dalla struttura convenuta, aggiungendo quella per la quale gli errori medici allegati dall'odierno istante, quand'anche fossero accertati, non potrebbero essere ritenuti causa efficiente della morte della paziente, giacché “è ben probabile che la concreta esecuzione della diversa condotta astrattamente doverosa non avrebbe comunque potuto evitarne il decesso”, essendo lo stesso stato conseguenza del pregresso e compromesso quadro clinico della paziente.
In relazione, infine, alla domanda avanzata dalla convenuta, la difesa dell'impresa assicuratrice – premesso che “la garanzia potrebbe essere ritenuta operante soltanto laddove ricorressero tutti i presupposti previsti dal contratto di assicurazione di cui alla polizza n. 2018/07/6145210 e, in particolare, dall'art. 13 delle c.g.a.” – ha asserito che la compagnia non potrebbe esser in ogni caso chiamata a coprire i danni eccedenti il limite del massimale di polizza, pari ad euro 1.100.000,00 “per sinistro e per persona danneggiata”; inoltre, ha dedotto che lo stipulato contratto assicurativo prevedrebbe una franchigia di euro 20.000,00 “per danni da morte o da lesioni a persone, che comunque dovrebbe essere detratta dall'importo dovuto dalla Compagnia ad I.Sa.Ma. in via di manleva e cederebbe a diretto carico dell'assicurata”.
Concessi i termini di cui al VI comma dell'art. 183 c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie;
non ammesse le articolate prove orali né disposto l'espletamento dell'invocata CTU medico-legale, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
1. Domanda di risarcimento del danno iure hereditario
1.1 Questioni preliminari
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, giova in limine rammentare che, nel caso – come quello in esame – di azione proposta da soggetto che si qualifichi erede del de cuius in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, l'istante è tenuto a dar prova sia della delazione dell'eredità che dell'accettazione della stessa. Quanto al primo profilo, tale onere è idoneamente assolto mediante la produzione in giudizio degli atti dello stato civile, dai quali è dato pagina 7 di 18 coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss cod. civ. (così, da ultimo, Cass. n. 13738/05; nel medesimo senso, ex multis,
Cass. n. 4414/99; Cass. n. 1484/95; Cass. n. 5730/78).
Con specifico riguardo, poi, all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 cod. civ.
l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi (id est, con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di un agente medio), l'accettazione deve ritenersi implicita “nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che – essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari – non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede” (Cass. n. 868/17).
Accedendo alla rammentata impostazione, deve affermarsi la titolarità del lato attivo del rapporto in capo al IG. SA IO, tenuto conto, da un lato, che quest'ultimo ha provveduto a versare in atti il certificato di stato di famiglia della defunta , dal quale si evince che l'odierno Controparte_3
attore sia l'unico figlio della defunta;
dall'altro, che l'accettazione dell'eredità debba ritenersi esser avvenuta implicitamente, in virtù dell'esperimento da parte del predetto attore dell'azione giudiziaria de qua, non rientrante tra gli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c..
Sempre in via preliminare, è necessario individuare la disciplina ratione temporis applicabile alle fattispecie dedotte in giudizio, considerati i plurimi interventi del legislatore in materia di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria: infatti, in un arco temporale relativamente breve, dapprima è stata promulgata la legge n. 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi) e, successivamente, è stata emanata la legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli), ossia quella attualmente vigente. In proposito, pare opportuno rilevare che, se l'introduzione della L. n. 189/12 non aveva determinato – anche alla luce dell'interpretazione pretoria dell'art. 3 di siffatto atto normativo (ex pluribus, Cass. n. 8940/14) – IGnificativi mutamenti in ordine all'atteggiarsi del regime della responsabilità dell'operatore sanitario, la disciplina dettata dalla L. n. 24/17 ha espressamente plasmato sul paradigma aquiliano la responsabilità dell'esercente la professione medica, in tal guisa discostandosi dall'impostazione esegetica sino a quel momento nettamente maggioritaria in seno alla giurisprudenza di legittimità. Di talché, l'individuazione della normativa applicabile ratione temporis, lungi dall'avere valenza pagina 8 di 18 meramente speculativa, assume rilievo di primario momento nell'ambito di siffatta controversia, atteso che optare per l'una piuttosto che per l'altra implica – tra le molteplici conseguenze – il diverso articolarsi dell'onere della prova.
Ebbene, la disciplina della L. n. 24/17 non può essere applicata a fattispecie verificatesi antecedentemente all'introduzione della stessa: infatti, in assenza di specifiche disposizioni transitorie volte a sancirne l'efficacia retroattiva, l'art. 7, comma 3, della l. n. 24 del 2017 – a tenore del quale
“l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente” – è destinato, in ossequio al disposto dell'art. 11 delle disp. prel. c.c., ad applicarsi unicamente ai fatti accaduti successivamente all'1/4/17, data di entrata in vigore dello stesso (in tal senso, Cass. n. 28994/19). Il prefato approdo ermeneutico è suffragato dall'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale, in assenza di un'esplicita disposizione volta a sancire la retroattività di una norma, l'efficacia retroattiva può essere dedotta implicitamente solo se il IGnificato letterale non sia compatibile con la normale destinazione della legge a disporre esclusivamente per il futuro (Cass. n. 15652/04). Peraltro, ancorché al di fuori della materia penale
(nell'ambito della quale il divieto di retroattività è sancito nella lettera dell'art. 25 Cost.) sia astrattamente possibile promulgare norme connotate da efficacia retroattiva, non può tacersi che la
Consulta abbia più volte affermato che “l'emanazione di leggi con efficacia retroattiva da parte del legislatore incontra una serie di limiti che questa Corte ha da tempo individuato e che attengono alla salvaguardia, tra l'altro, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario” (Corte Cost. sent. n. 282 del 2005; nello stesso senso, ex pluribus, le sentenze n.
525 del 2000 e n. 416 del 1999).
Ad ulteriore fondamento della conclusione cui si è pervenuti soccorre l'argomentazione per la quale la
Corte di Cassazione in passato ha espressamente escluso, in materia di responsabilità civile, la possibilità di applicare retroattivamente la disciplina della responsabilità del produttore di prodotti difettosi (Cass. n. 13158/2002, ove si è testualmente affermato che “la disciplina dettata dal d.P.R. 24 maggio 1988, n. 244, in materia di responsabilità del produttore per prodotti difettosi è priva di efficacia retroattiva, e pertanto non è applicabile ai fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore”).
pagina 9 di 18 A sostegno della tesi dell'irretroattività può essere addotta un'altra argomentazione di teoria generale del diritto: con la L. n. 24/17 il legislatore non ha inoculato nell'ordinamento una nuova fattispecie legale astratta, ma ha provveduto a sussumere una classe di fatti in una fattispecie già prevista dal codice civile (responsabilità aquiliana), discostandosi, peraltro, dalla qualificazione cui era approdata la giurisprudenza maggioritaria. Di talché, allorquando si aderisse all'indirizzo che predica la retroattività della L. n. 24/17, siffatto intervento legislativo – come perspicuamente osservato dalla Suprema Corte
– finirebbe ineludibilmente per interferire “con il potere ordinariamente riservato al giudice di interpretare i fatti e qualificarli giuridicamente, venendo così inammissibilmente ad incidere, seppur indirettamente, sui singoli processi in corso, con patente lesione dell'affidamento di chi ha intrapreso un'azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali certe, come quelle della natura contrattuale della responsabilità del sanitario”.
All'esito del tracciato sentiero argomentativo, deve concludersi che ai fatti per cui è causa debba trovare applicazione la disciplina introdotta dalla L. n. 24/17, essendosi verificati nell'anno 2018 e, quindi, successivamente all'entrata in vigore della stessa (avvenuta in data 1.4.17).
1.2 Responsabilità della struttura sanitaria e dell'esercente la professione sanitaria
Ciò posto, deve scrutinarsi la pretesa risarcitoria azionata dal IG. SA. A tal fine, non può prescindersi dal rilevare che il I comma dell'art. 7 della L. n. 24/17 – eloquentemente rubricato
“responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria” – prevede che “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Tale disposizione ha de facto recepito l'orientamento pretorio per il quale l'accettazione del paziente in un presidio (pubblico o privato) deputato a fornire assistenza sanitaria-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, implica la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in forza del quale lo stesso si obbliga ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nell'erogazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 legge n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali: la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico;
la fornitura di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze;
le prestazioni lato sensu alberghiere (in tal senso, ex multis, Cass. n. 8826/2007). Tra le obbligazioni gravanti sulla struttura sanitaria vi è, poi, senz'altro anche quella di prevenire l'insorgenza di infezioni pagina 10 di 18 nosocomiali, garantendo l'assoluta sterilità non soltanto dell'attrezzatura chirurgica, ma anche dell'intero ambiente operatorio nel quale l'intervento ha luogo (Cass. n. 13953/07).
Ne consegue che la struttura risponde, da un lato, ex art. 1218 c.c., dell'inadempimento delle prestazioni cui è tenuta in ragione della conclusione del contratto di spedalità con il paziente;
dall'altro, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale posta in essere dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione, Cass. n.
10616/12): ai sensi dell'art. 1228 c.c., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. E tale responsabilità per fatto dell'ausiliario prescinde, invero, dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato del medico con la struttura sanitaria, laddove fondamentale rilevanza assume, viceversa, la circostanza che dell'opera del terzo la struttura comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio. Pertanto, secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, oggi de facto recepito dal legislatore nel dettato dell'art. 7, commi 1 e 2, L. n. 24/17, è irrilevante la circostanza che ad eseguire l'operazione sia un medico di fiducia del paziente e che tale medico operi in una determinata struttura senza esservi legato da un rapporto di subordinazione o parasubordinazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 23198/15; Cass. n. 10616/12; Cass. n. 13953/07): infatti,
“in via di principio, pur quando manchi un rapporto di subordinazione o di collaborazione tra clinica e chirurgo, sussiste comunque un collegamento tra i due contratti stipulati, l'uno tra il medico ed il paziente, e l'altro, tra il paziente e la Casa di cura, contratti aventi ad oggetto, il primo, prestazioni di natura professionale medica, comportanti l'obbligo di abile e diligente espletamento della prestazione chirurgica e/o terapeutica (e, a volte, anche di raggiungimento di un determinato risultato) e, il secondo, prestazione di servizi accessori di natura alberghiera, di natura infermieristica ovvero aventi ad oggetto la concessione in godimento di macchinari sanitari, di attrezzi e di strutture edilizie specificamente destinate allo svolgimento di attività terapeutiche e/o chirurgiche. […] Ciò comporta che deve ritenersi consustanziale al dovere di diligente espletamento della prestazione l'obbligo del medico di accertarsi preventivamente che la Casa di cura dove si appresta ad operare sia pienamente idonea, sotto ogni profilo, ad offrire tutto ciò che serve per il sicuro e ottimale espletamento della propria attività; così come, reciprocamente, la Casa di cura è obbligata a vigilare che chi si avvale della sua organizzazione sia abilitato all'esercizio della professione medica in generale e, in particolare, al compimento della specifica prestazione di volta in volta richiesta nel caso concreto”
(così, Cass. n. 10616/12). Apertis verbis, ai fini dell'art. 1228 c.c., il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi e per pagina 11 di 18 l'avvalimento “è sufficiente che il professionista sia inserito in qualche modo nella struttura sanitaria, non occorrendo, non solo un rapporto di dipendenza, ma neanche una convenzione o un rapporto di collaborazione continuativo. Con conseguente irrilevanza che il medico sia stato scelto dal paziente e che sia stato il tramite per la scelta della clinica, sempre che il professionista sia in qualche modo inserito nella struttura sanitaria, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito della scelta più generale effettuata a monte dalla struttura sanitaria” (Cass. n.
8826/07).
Per quanto concerne la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, la stessa ha, in forza di quanto claris litteris statuito dal III comma dell'art. 7 della L. 24/17, natura aquiliana, salvo che l'operatore sanitario abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Alla luce di quanto argomentato, nel caso in esame la sussistenza di eventuali profili di responsabilità in capo alla struttura deve essere valutata secondo il regime della responsabilità da inadempimento.
1.3 Riparto dell'onere della prova
Corollario della natura contrattuale della responsabilità – sia del medico che della struttura – è quello per il quale il paziente (o gli eredi di questi, in ipotesi di risarcimento dei danni subiti dal paziente in conseguenza dell'imperita condotta dell'esercente la professione sanitaria chiesto iure hereditario), in applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova dettati dalle Sez. Un. del 2001, deve dimostrare la fonte del proprio diritto ed allegare la circostanza dell'inadempimento “qualificato” di controparte, mentre grava sui convenuti l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto – esatto – adempimento (ex pluribus, Cass. Sez. Un. n. 13533/01).
Con specifico riguardo all'onere probatorio incombente sul paziente, pare opportuno osservare che la
Corte di nomofilachia ha recentemente statuito – in tal guisa modificando parzialmente l'impostazione esegetica delineata dal summenzionato arresto delle Sezioni Unite – che, “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. n. 28991/19): infatti, allorquando l'obbligazione abbia ad oggetto un facere professionale, identificandosi il danno-evento – non già con la lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ossia la profusione di un adeguato grado di diligenza professionale nella cura dell'interesse del creditore, bensì – con la lesione pagina 12 di 18 dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato (coincidente, in ipotesi di responsabilità dell'operatore sanitario, con la guarigione dalla malattia o, comunque, con il miglioramento della condizione psico-fisica del paziente), la causalità materiale non è assorbita dall'inadempimento, non avendo la violazione delle regole della diligenza professionale un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento. Detto altrimenti, l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie non sono immanenti alla violazione delle leges artis e potrebbero avere una diversa eziologia: sicché, il creditore ha l'onere di allegare e provare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico;
solo una volta che il creditore abbia dato prova – anche mediante presunzioni – del primo ciclo causale, spetterà al debitore convenuto dimostrare di aver adempiuto la propria prestazione oppure che l'inadempimento è dipeso dall'impossibilità di eseguire la prestazione per causa a sé non imputabile.
Precipitato applicativo di tale approdo interpretativo è quello per il quale, “se resta ignota anche mediante l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale” (ancora Cass. n. 28991/19).
1.4 Sui fatti sottesi alla domanda risarcitoria proposta iure hereditario
L'attore ha fornito piena prova dell'intervenuta conclusione di un contratto di spedalità tra la defunta madre e la convenuta struttura: risulta, infatti, pacifico che la IG.ra fosse, “a causa di Controparte_3 una frattura pluriframmentaria del femore destro”, ricoverata presso la Residenza Sanitaria
Assistenziale ISAMA di Nocera Inferiore.
Sennonché, pur essendo incontroversa la conclusione del contratto di spedalità de quo, nessuna responsabilità può essere ascritta alla struttura sanitaria, giacché il dott. , perito nominato dal Per_2
P.M. nell'ambito del procedimento penale n. 1148/2018/21T R.G.N.R., instaurato a seguito alla proposizione, avvenuta in data 3.3.18, di denuncia/querela da parte dell'odierno attore, accertato che il decesso della paziente fosse stato causato da uno “scompenso cardiaco acuto, a genesi aritmica, innestato da riacutizzazione bronchitica su preesistente situazione di compromissione pluriorganica, con insufficienza cardiaca cronica ed anemica”, ha recisamente escluso qualsivoglia profilo d'imperizia nella condotta del personale sanitario della struttura convenuta: segnatamente, detto perito ha sostenuto, da un lato, che la “terapia praticata alla IG.ra per la cura della […] sofferta CP_3
riacutizzazione bronchitica è […] stata corretta ed aderente a quanto previsto dalle linee guida in materia, in maniera non sostanzialmente dissimile da come sarebbe stata praticata in caso di ricovero ospedaliero”; dall'altro, che, pur essendo la IG.ra affetta da una broncopatia acuta, il quadro CP_3
pagina 13 di 18 clinico della stessa non imponeva il trasferimento della testé citata paziente presso una struttura ospedaliera, in quanto, nei giorni antecedenti all'exitus, “sussistevano solo pochi elementi che conIGliavano il ricovero in osservazione, ma altri preponderanti aspetti facevano ritenere che non ad elevato rischio la prognosi della paziente”.
Sicché, il summenzionato perito, di là da non aver riscontrato alcun errore diagnostico ascrivibile ai sanitari, men che meno quello allegato dall'attore, ha affermato claris litteris che la broncopneumopatia cronica da cui era affetta la IG.ra fosse stata trattata secundum leges artis, CP_3
avendo il personale medico della struttura convenuta prescrittole e somministratole adeguata terapia antibiotica, nonché correttamente valutato che non vi fosse la necessità di disporne il trasferimento presso un nosocomio.
In ordine all'utilizzabilità delle prove raccolte in un diverso giudizio, pare opportuno rilevare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove atipiche (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101
c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (Cass. ord. n. 2947/23; nel medesimo senso, mutatis mutandis,
Cass. ord. n. 30298/23, che, nel ribadire il predetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente utilizzabili, nel giudizio civile risarcitorio, le risultanze di una consulenza tecnica espletata in un procedimento penale successivamente definitosi con l'archiviazione, sul presupposto che il contraddittorio tra le parti avesse avuto modo di dispiegarsi sia nella sede penalistica, nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., sia in quella civilistica, mediante la possibilità di formulare istanze istruttorie, proporre osservazioni alla relazione del consulente e invocarne la convocazione per rendere gli opportuni chiarimenti;
Cass. ord. n. 12901/24; Cass. n. 9384/11; Cass. n.
23446/09; Cass. n. 21115/05).
Non può, poi, tacersi, con specifico riguardo alla sentenza penale e agli accertamenti svolti in tale sede, che “il materiale probatorio raccolto nell'ambito di un procedimento penale può costituire fonte, anche esclusiva, del convincimento del giudice civile, ancorché sia mancato il vaglio critico del dibattimento,
[…] senza che perciò sia violato il diritto di difesa della parte” (Cass. n. 16592/05; Cass. n. 6502/01).
Di talché, la possibilità per il giudice civile di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo pagina 14 di 18 penale non comporta alcuna preclusione per detto giudice di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale e di fondare il proprio giudizio su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo, a tal fine, al diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavandoli dalla sentenza penale o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in guisa da individuare esattamente i fatti materiali accertati per poi sottoporli a proprio vaglio critico, svincolato dalla interpretazione e dalla valutazione che ne abbia fornito il giudice penale.
Orbene, nel caso in esame non è revocabile in dubbio che la consulenza tecnica approntata dal perito nominato dal P.M. nell'ambito del procedimento penale possa essere utilizzata come fonte di convincimento, tenuto conto, da un lato, che alle operazioni peritali risulta aver presenziato anche l'allora difensore dell'odierno istante;
dall'altro, che i rilievi critici mossi alla perizia di cui si discorre nella consulenza di parte prodotta dal IG. SA appaiono apodittici, non contenendo alcuno specifico riferimento a prescrizioni delle linee guida che i sanitari avrebbero dovuto seguire.
Né l'approdo cui si è pervenuti potrebbe essere infirmato sostenendo – come fatto dalla difesa dell'attore – che le risultanze di una consulenza tecnica espletata nell'ambito di un procedimento penale non sarebbero idonee a fondare la decisione del giudice civile, in quanto questi «deve valutare il compendio probatorio secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", e non secondo il canone penalistico dell'"oltre ogni ragionevole dubbio"». A tale argomentazione risulta agevole replicare che, se è vero che nel processo civile la regola di giudizio da adottare ai fini dell'accertamento del nesso causale è quella del “più probabile che non” (altrimenti definita della “preponderanza dell'evidenza”), parimenti irrefutabile è che nel caso in esame nessun accertamento in ordine alla causalità è stato compiuto, essendo stato espressamente escluso l'elemento soggettivo dell'illecito, con conseguente inconfigurabilità del primo termine della relazione causale (materiale).
A tal riguardo, par d'uopo osservare che, mentre l'indagine sul nesso di causalità nell'ambito della responsabilità civile debba ritenersi necessariamente affidata, nell'individuazione dello standard probatorio alla stregua del quale valutare la relazione causale investigata, al criterio del “più probabile che non” (alternativo a quello della responsabilità “oltre ogni ragionevole dubbio” rilevante in sede penale), l'indagine sull'elemento soggettivo attiene invece alla valutazione dell'attendibilità degli elementi probatori utilizzati ai fini della ricostruzione del comportamento del debitore.
All'esito del tracciato iter argomentativo, le domande risarcitorie proposte dall'attore iure hereditario non possono che essere rigettate, essendo emersa l'irreprensibilità della condotta dei sanitari della convenuta struttura.
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2. Domanda di risarcimento dei danni patiti iure proprio
2.1 Natura della responsabilità della struttura sanitaria nei confronti dei congiunti del paziente
Con riferimento alle domande di risarcimento danni proposte dagli attori iure proprio, è necessario in limine chiarire che, secondo il più recente indirizzo del Supremo Collegio, la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, in quanto “il rapporto contrattuale che si instaura fra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, e pertanto l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti del paziente” (così, da ultimo, Cass. 4904/22; analogamente,
Cass. n. 14615/20; Cass. n. 14258/20).
Corollario dell'operata qualificazione è quello per il quale è onere degli istanti dimostrare l'esistenza di un comportamento censurabile, sotto il profilo della colpa, da parte dei sanitari.
Ciò posto, devono essere rigettate anche le domande risarcitorie proposte iure proprio dal IG.
SA, non essendo stato ravvisato – come testé chiarito funditus – alcun profilo di colpevolezza nella condotta del personale sanitario della struttura convenuta.
Il rigetto delle domande proposte dall'attore implica l'assorbimento di quella con la quale la convenuta ha chiesto la condanna della compagnia ad essere dalla medesima tenuta indenne “da qualsiasi denegata responsabilità, danno, onere, reclamo o semplice pretesa richiesta dall'erede della IG.ra
. Controparte_3
3. Domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Deve, infine, indugiarsi sulla domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dalla convenuta impresa, a fondamento della quale la difesa della struttura sanitaria ha sostenuto che l'iniziativa giudiziaria intrapresa dal IG. SA sarebbe connotata da temerarietà. A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che, secondo l'indirizzo nettamente prevalente, il danneggiato che chieda in giudizio il ristoro del danno è tenuto – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio o un pregiudizio non patrimoniale: infatti, se antecedentemente alle sentenze nn. 7281, 7282 e 7283/2003 della Suprema Corte la reazione risarcitoria era azionabile anche solo in presenza della lesione di situazioni soggettive meritevoli di tutela, a prescindere dalle concrete ricadute pregiudizievoli dell'illecito, successivamente alle richiamate sentenze del 2003, “la struttura generale del fatto illecito, contrattuale ed extracontrattuale,
è stata configurata in termini unitari, a prescindere dalla natura del pregiudizio (patrimoniale o non
pagina 16 di 18 patrimoniale), occorrendo sempre un'azione o omissione dolosa o colposa, la lesione di un interesse meritevole di tutela, tradizionalmente identificata con il danno evento, nonché – quale ulteriore indispensabile condizione – il verificarsi di concrete ricadute pregiudizievoli a scapito del danneggiato” (Cass. n. 29564/20). Appare dunque respinta la teoria del danno evento: ai fini del risarcimento sono sempre necessarie l'allegazione e la prova dei concreti pregiudizi subiti dal danneggiato e non è in alcun caso configurabile un danno in re ipsa. Diversamente opinando ci si porrebbe in contrasto – non soltanto con il rammentato indirizzo della Suprema Corte secondo cui quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, bensì anche – con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 16601/17) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa.
Con specifico riguardo, poi, alla fattispecie di cui al I comma dell'art. 96 c.p.c., non può tacersi che, «in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa» (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 9080/13).
Aderendo al rammentato orientamento interpretativo, l'avanzata domanda risarcitoria non può che rigettarsi, tenuto conto che la convenuta società nemmeno ha dedotto che tipo di pregiudizi avrebbe patito in conseguenza dell'instaurazione del presente procedimento.
4. Spese di lite
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, per quanto concerne il rapporto processuale instauratosi tra l'odierno istante e la convenuta, devono – in ossequio al principio della soccombenza – essere poste a carico del IG. SA.
Quanto alle spese della terza chiamata, le stesse devono essere poste a carico dell'attore, essendo l'iniziativa della chiamante – non già arbitraria, bensì – stata giustificata dalle pretese fatte valere dall'odierno istante, rivelatesi infondate (cfr. Cass. n. 10364/23; Cass. n. 18710/21).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico, dott. Gianluca
Di Filippo, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da SA IO, atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 17 di 18 1. rigetta le domande proposte dall'attore;
2. rigetta la domanda di condanna proposta dalla convenuta società ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3. condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta società, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
4. condanna l'attore al pagamento, in favore della compagnia terza chiamata, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Nocera Inferiore, 21 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 18 di 18
Oggi, 21/05/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, è comparso: avv.to MARIKA MATRONE, per delega dell'avv. ANTONELLO MATRONE, per LL NI, la quale, in via principale, insiste nella formulata richiesta di espletamento di CTU medico-legale; in subordine, chiede l'accoglimento delle proposte domande.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di conIGlio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
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TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 864/2020 R.G., avente ad oggetto “responsabilità sanitaria”, pendente
TRA
LL NI, rappresentato e difeso, come da mandato allegato all'atto introduttivo, dall'Avv. Antonello Matrone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Egidio del Monte Albino alla Via Tortora, n. 28;
- ATTORE -
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Nicola Tolve, presso il cui studio elettivamente domicilia in S. Egidio del Monte Albino alla
Via Orazio, n. 11;
- CONVENUTA -
NONCHÉ in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti per notar del Persona_1
27.4.2017 (rep 81957 – racc. 38077), dall'Avv. Paolo de Divitiis, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore alla Via Garibaldi, n. 23, presso lo studio dell'avv. Antonio Romano;
- TERZA CHIAMATA -
All'udienza celebrata in data 21.5.25, i procuratori delle parti costituite hanno pagina 2 di 18 concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione all'uopo notificato, il IG. SA IO, preliminarmente esposto:
- che, in data 18.2.16, la IG.ra , madre di esso attore, era stata ricoverata, “a Controparte_3 causa di una frattura pluriframmentaria del femore destro”, presso la Residenza Sanitaria
Assistenziale ISAMA di Nocera Inferiore, ove, in data 2.3.18, era deceduta “con la diagnosi arresto cardio respiratorio”;
- che esso istante, unico figlio della IG.ra aveva sporto, in data 3.3.18, “formale querela CP_3
presso il Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore, affinché la competente Autorità
Giudiziaria provvedesse ad accertare le reali cause del decesso, nonché l'eventuale responsabilità penale dei sanitari coinvolti nella vicenda”;
- che dall'esame autoptico effettuato, nell'ambito del procedimento penale, dal perito nominato dal P.M. era emerso che causa del decesso della IG.ra fosse stato “uno scompenso CP_3
cardiaco acuto, a genesi aritmica, innestato da riacutizzazione bronchitica su preesistente situazione di compromissione pluriorganica, con insufficienza cardiaca cronica ed anemia”;
- che, “archiviato il procedimento penale per insufficienza degli elementi raccolti”, esso esponente aveva conferito al dott. l'incarico “di esprimere parere medico legale CP_4 sulla causa del decesso della IG.ra ; CP_3
- che dalla relazione elaborata, in adempimento dell'incarico conferitogli, dal dott. era CP_4 risultata “la riconducibilità dell'exitus della IGnora a complicanze respiratorie e CP_3
cardiache di una broncopneumopatia mal curata, in soggetto bronchitico cronico e cardiopatico”;
- che, segnatamente, l'esame macroscopico e microscopico dei polmoni e del cuore effettuato sul corpo della madre di esso attore aveva consentito “di appurare la sussistenza di una menomazione patologica dei suddetti organi, così grave da doversi necessariamente retrodatare almeno a 15-20 giorni rispetto al decesso, con conseguente inattendibilità dell'ipotesi di morte improvvisa, sostenuta dalla convenuta struttura”;
- che dal diario clinico della IG.ra avrebbe dovuto evincersi “la ricorrenza di una CP_3
infezione, dal momento che, già gli esami ematochimici eseguiti in data 02.02.18, avevano rivelato un aumento dei globuli bianchi e della VES”;
pagina 3 di 18 - che, ad onta della riscontrata alterazione del predetto valore, il medico incaricato dalla summenzionata struttura del controllo settimanale dei pazienti ricoverati non solo non aveva prescritto alcun trattamento terapeutico, ma neppure si era preoccupato “di disporre, per la IG.ra la ripetizione degli esami a distanza di 15-20 giorni”; CP_3
- che, soltanto in occasione del controllo del 28.02.18, “a fronte dei rumori aspri apprezzati attraverso l'auscultazione del torace della paziente”, era stata prescritta “una terapia antibiotica per 5 giorni che, come confermato poi dall'esito infausto e dalle risultanze dell'accertamento autoptico, certamente non poteva rivelarsi adeguata a fronteggiare la gravità del processo infettivo in atto a livello broncopolmonare”;
- che il personale sanitario della predetta struttura aveva, altresì, omesso “di valutare
l'opportunità di trasferire la paziente presso una struttura ospedaliera onde sottoporla a più intensivi trattamenti farmacologici e terapeutici che, nonostante lo stato avanzato della malattia, ne avrebbero potuto prolungare sensibilmente la vita, migliorandone la qualità”;
- che, alla luce delle conclusioni cui era pervenuto il dott. , esso istante aveva inoltrato alla CP_4
“formale atto di costituzione in mora per il risarcimento dei danni, iure proprio e CP_1
iure hereditatis, derivanti dal decesso della IG.ra stante la diretta ed immediata CP_3 riconducibilità dell'evento alla negligenza dei sanitari”;
- che, in assenza di qualsivoglia riscontro, esso esponente aveva convocato la testé citata impresa presso l'Organismo di Mediazione “DC Concilia S.r.l.”, sede di Scafati;
- che l'instaurata procedura era conclusasi con verbale negativo in ragione della “mancata comparizione della parte invitata alla mediazione”;
ha convenuto in giudizio l'impresa affinché la stessa, previo accertamento dell'agere Controparte_1
colposo del personale medico, venisse condannata al risarcimento “di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis”, patiti in conseguenza della perdita della propria congiunta.
A suffragio delle avanzate pretese, l'odierno istante ha dedotto che la responsabilità per il decesso della IG.ra sarebbe imputabile “esclusivamente alla negligenza dei sanitari preposti, i quali CP_3
commettevano, nei confronti della sventurata paziente, dapprima un errore di tipo diagnostico e, poi, un errore terapeutico”: in particolare, ha sostenuto che l'arresto cardiocircolatorio che in data 02.03.18 ha provocato la morte della summenzionata paziente, in quanto epilogo della broncopneumopatia da cui quest'ultima sarebbe stata affetta, “non si sarebbe verificato laddove i sanitari della RSA convenuta, avessero tempestivamente diagnosticato e adeguatamente trattato l'infezione”.
pagina 4 di 18 Con specifico riguardo al denunciato errore diagnostico, la difesa del IG. SA ha asserito che i sanitari della struttura convenuta avrebbero dovuto evincere dagli esiti degli esami ematochimici eseguiti in data 02.02.18 “la ricorrenza di una infezione”, giacché gli stessi avrebbero rivelato “un aumento dei globuli bianchi e della VES”, indici che sarebbero sintomatici di una patologia in atto;
in relazione, poi, alla scelta terapeutica che non sarebbe stata conforme alle linee guida, ha affermato che la stessa sarebbe sostanziatasi nell'aver prescritto “una terapia antibiotica per 5 giorni che, come confermato poi dall'esito infausto e dalle risultanze dell'accertamento autoptico, certamente non poteva rivelarsi adeguata a fronteggiare la gravità del processo infettivo in atto a livello broncopolmonare”.
Per quanto concerne i pregiudizi lamentati, il IG. SA ha chiesto, iure hereditatis, il risarcimento del danno biologico e di quello morale che la de cuius avrebbe sofferto nello spatium temporis circoscritto tra l'evento lesivo e la morte, assumendo che la paziente sarebbe spirata “almeno un mese dopo la commissione dell'errore diagnostico e terapeutico da parte dei medici della casa di cura”; sempre iure successionis, l'odierno istante ha domandato il ristoro del danno – nel corpo del libello introduttivo testualmente definito – da perdita di chance, asserendo a fondamento di tale ultima pretesa “che l'epilogo della patologia broncopolmonare non si sarebbe verificato se i sanitari della
RSA convenuta avessero tempestivamente diagnosticato e adeguatamente trattato l'infezione”.
Di là dei danni chiesti iure hereditatis, l'attore ha invocato il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale patito iure proprio, “consistente nel turbamento d'animo provocato dal dolore per la morte dell'amata madre”, sostenendo che tale posta di danno sarebbe “risarcibile anche in assenza di prova specifica poiché, secondo l'id quod plerumque accidit, è la stessa esistenza del vincolo della famiglia nucleare, a giustificare la presunzione di sussistenza del pregiudizio”; inoltre, l'istante ha domandato il risarcimento del danno patrimoniale che avrebbe subito in ragione della morte della madre, precisando che lo stesso sarebbe sostanziatosi nelle spese “attinenti al decesso del parente, ad esempio le spese funerarie”, nonché nella “diminuzione di contributi o sovvenzioni ovvero nella perdita di utilità che, per legge o per solidarietà familiare, sarebbero state conferite dal soggetto scomparso”.
Con comparsa di risposta depositata in data 30.4.20, si è costituita in giudizio l'impresa CP_1
invocando la reiezione delle domande attoree. A fondamento del preteso rigetto, la difesa di detta
[...]
convenuta ha sostenuto che nessun rimprovero di colpevolezza potrebbe essere mosso al personale sanitario della struttura in relazione alla vicenda in esame, evidenziando che il procedimento penale n.
1148/2018/21T R.G.N.R., instaurato a seguito della proposizione di querela da parte del IG.
SA, sarebbe stato archiviato in quanto nel corso delle condotte indagini sarebbe stata accertata l'irreprensibilità dell'agere dei sanitari della summenzionata convenuta, di cui, peraltro, il G.I.P. pagina 5 di 18 avrebbe dato espressamente atto nel decreto di archiviazione, nel corpo del quale sarebbe stato eloquentemente affermato che “in base agli elementi raccolti sempre in fase di indagine preliminare è emerso […] che l'operato dei sanitari è stato doveroso e improntato all'attivismo, non essendo emerso
a loro carico alcun addebito che abbia potuto scaturire una specifica o qualificata omissione derivata dalla loro prestazione, stante l'assenza di un nesso causale fra la terapia farmacologica in atto e la morte della IG.ra sopravvenuta e meglio specificata nell'elaborato peritale agli atti della CP_3
Procura della Repubblica”. Segnatamente, la convenuta ha sottolineato che il perito – dott. , Per_2
medico chirurgo specialista in medicina legale e delle assicurazioni – nominato dal P.M. nell'ambito del testé citato procedimento penale sarebbe pervenuto, all'esito dell'espletata attività peritale, alla conclusione per la quale “il decesso della IG.ra è avvenuto per uno scompenso cardiaco acuto CP_3
a genesi aritmica, innestato da riacutizzazione bronchitica su preesistente situazione di compromissione pluriorganica, con insufficienza cardiaca cronica ed anemia”, nonché avrebbe affermato, da un lato, che non siano ravvisabili “elementi sufficienti a far ritenere che il nesso causale, naturale, tra patologie sofferte dalla preesistenti ed acute in atto, ed exitus possa essere stato CP_3 interrotto da una condotta, in tal caso presunta omissiva, dei sanitari che la hanno avuto in cura” e che
“la terapia praticata presso la casa di cura era stata corretta e coerente secondo le linee guida in materia e non dissimile a quella che le sarebbe stata praticata in ospedale”; dall'altro, che “non è affermabile, secondo un criterio di verosimile probabilità, che una diversa condotta dei sanitari dell'I.SA.MA. avrebbe potuto impedire l'evento”.
Con riguardo, poi, ai danni lamentati dall'attore, la difesa della convenuta ha sostenuto, per un verso, che quelli di cui l'istante ha chiesto il risarcimento iure proprio non apparirebbero “né compiutamente allegati né, meno che mai, provati nella loro sussistenza e nel loro ammontare, mancando ogni riferimento ad elementi di fatto idonei a consentirne la verifica e la quantificazione”; per l'altro, che i pregiudizi di cui è stato invocato il ristoro iure hereditatis non sarebbero in ogni caso configurabili, giacché non sarebbe intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'evento asseritamente lesivo e l'exitus, essendo la morte della IG.ra “avvenuta nel giro di pochi minuti per un evento CP_3 improvviso”.
Di là dall'aver approntato le illustrate difese, l'impresa I.SA.MA. ha invocato la condanna, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dell'attore al risarcimento dei pregiudizi che avrebbe patito in conseguenza dell'asseritamente temeraria introduzione del presente giudizio.
Infine, la convenuta società, premesso di aver stipulato con l'impresa “ una Controparte_5 polizza “a copertura della Responsabilità Civile Terzi e Prestatori di lavoro”, ha chiesto di essere autorizzata ad evocare in giudizio la mentovata compagnia per essere dalla medesima tenuta indenne pagina 6 di 18 “da qualsiasi denegata responsabilità, danno, onere, reclamo o semplice pretesa richiesta dall'erede della IG.ra . Controparte_3
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la testé citata impresa assicuratrice, sostenendo l'infondatezza sia delle domande attoree che di quella di garanzia spiegata nei propri confronti dalla convenuta. A confutazione delle pretese risarcitorie azionate dall'attore, la compagnia ha de facto richiamato integralmente le argomentazioni sviluppate dalla struttura convenuta, aggiungendo quella per la quale gli errori medici allegati dall'odierno istante, quand'anche fossero accertati, non potrebbero essere ritenuti causa efficiente della morte della paziente, giacché “è ben probabile che la concreta esecuzione della diversa condotta astrattamente doverosa non avrebbe comunque potuto evitarne il decesso”, essendo lo stesso stato conseguenza del pregresso e compromesso quadro clinico della paziente.
In relazione, infine, alla domanda avanzata dalla convenuta, la difesa dell'impresa assicuratrice – premesso che “la garanzia potrebbe essere ritenuta operante soltanto laddove ricorressero tutti i presupposti previsti dal contratto di assicurazione di cui alla polizza n. 2018/07/6145210 e, in particolare, dall'art. 13 delle c.g.a.” – ha asserito che la compagnia non potrebbe esser in ogni caso chiamata a coprire i danni eccedenti il limite del massimale di polizza, pari ad euro 1.100.000,00 “per sinistro e per persona danneggiata”; inoltre, ha dedotto che lo stipulato contratto assicurativo prevedrebbe una franchigia di euro 20.000,00 “per danni da morte o da lesioni a persone, che comunque dovrebbe essere detratta dall'importo dovuto dalla Compagnia ad I.Sa.Ma. in via di manleva e cederebbe a diretto carico dell'assicurata”.
Concessi i termini di cui al VI comma dell'art. 183 c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie;
non ammesse le articolate prove orali né disposto l'espletamento dell'invocata CTU medico-legale, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
1. Domanda di risarcimento del danno iure hereditario
1.1 Questioni preliminari
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, giova in limine rammentare che, nel caso – come quello in esame – di azione proposta da soggetto che si qualifichi erede del de cuius in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, l'istante è tenuto a dar prova sia della delazione dell'eredità che dell'accettazione della stessa. Quanto al primo profilo, tale onere è idoneamente assolto mediante la produzione in giudizio degli atti dello stato civile, dai quali è dato pagina 7 di 18 coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss cod. civ. (così, da ultimo, Cass. n. 13738/05; nel medesimo senso, ex multis,
Cass. n. 4414/99; Cass. n. 1484/95; Cass. n. 5730/78).
Con specifico riguardo, poi, all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 cod. civ.
l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi (id est, con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di un agente medio), l'accettazione deve ritenersi implicita “nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che – essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari – non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede” (Cass. n. 868/17).
Accedendo alla rammentata impostazione, deve affermarsi la titolarità del lato attivo del rapporto in capo al IG. SA IO, tenuto conto, da un lato, che quest'ultimo ha provveduto a versare in atti il certificato di stato di famiglia della defunta , dal quale si evince che l'odierno Controparte_3
attore sia l'unico figlio della defunta;
dall'altro, che l'accettazione dell'eredità debba ritenersi esser avvenuta implicitamente, in virtù dell'esperimento da parte del predetto attore dell'azione giudiziaria de qua, non rientrante tra gli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c..
Sempre in via preliminare, è necessario individuare la disciplina ratione temporis applicabile alle fattispecie dedotte in giudizio, considerati i plurimi interventi del legislatore in materia di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria: infatti, in un arco temporale relativamente breve, dapprima è stata promulgata la legge n. 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi) e, successivamente, è stata emanata la legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli), ossia quella attualmente vigente. In proposito, pare opportuno rilevare che, se l'introduzione della L. n. 189/12 non aveva determinato – anche alla luce dell'interpretazione pretoria dell'art. 3 di siffatto atto normativo (ex pluribus, Cass. n. 8940/14) – IGnificativi mutamenti in ordine all'atteggiarsi del regime della responsabilità dell'operatore sanitario, la disciplina dettata dalla L. n. 24/17 ha espressamente plasmato sul paradigma aquiliano la responsabilità dell'esercente la professione medica, in tal guisa discostandosi dall'impostazione esegetica sino a quel momento nettamente maggioritaria in seno alla giurisprudenza di legittimità. Di talché, l'individuazione della normativa applicabile ratione temporis, lungi dall'avere valenza pagina 8 di 18 meramente speculativa, assume rilievo di primario momento nell'ambito di siffatta controversia, atteso che optare per l'una piuttosto che per l'altra implica – tra le molteplici conseguenze – il diverso articolarsi dell'onere della prova.
Ebbene, la disciplina della L. n. 24/17 non può essere applicata a fattispecie verificatesi antecedentemente all'introduzione della stessa: infatti, in assenza di specifiche disposizioni transitorie volte a sancirne l'efficacia retroattiva, l'art. 7, comma 3, della l. n. 24 del 2017 – a tenore del quale
“l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente” – è destinato, in ossequio al disposto dell'art. 11 delle disp. prel. c.c., ad applicarsi unicamente ai fatti accaduti successivamente all'1/4/17, data di entrata in vigore dello stesso (in tal senso, Cass. n. 28994/19). Il prefato approdo ermeneutico è suffragato dall'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale, in assenza di un'esplicita disposizione volta a sancire la retroattività di una norma, l'efficacia retroattiva può essere dedotta implicitamente solo se il IGnificato letterale non sia compatibile con la normale destinazione della legge a disporre esclusivamente per il futuro (Cass. n. 15652/04). Peraltro, ancorché al di fuori della materia penale
(nell'ambito della quale il divieto di retroattività è sancito nella lettera dell'art. 25 Cost.) sia astrattamente possibile promulgare norme connotate da efficacia retroattiva, non può tacersi che la
Consulta abbia più volte affermato che “l'emanazione di leggi con efficacia retroattiva da parte del legislatore incontra una serie di limiti che questa Corte ha da tempo individuato e che attengono alla salvaguardia, tra l'altro, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario” (Corte Cost. sent. n. 282 del 2005; nello stesso senso, ex pluribus, le sentenze n.
525 del 2000 e n. 416 del 1999).
Ad ulteriore fondamento della conclusione cui si è pervenuti soccorre l'argomentazione per la quale la
Corte di Cassazione in passato ha espressamente escluso, in materia di responsabilità civile, la possibilità di applicare retroattivamente la disciplina della responsabilità del produttore di prodotti difettosi (Cass. n. 13158/2002, ove si è testualmente affermato che “la disciplina dettata dal d.P.R. 24 maggio 1988, n. 244, in materia di responsabilità del produttore per prodotti difettosi è priva di efficacia retroattiva, e pertanto non è applicabile ai fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore”).
pagina 9 di 18 A sostegno della tesi dell'irretroattività può essere addotta un'altra argomentazione di teoria generale del diritto: con la L. n. 24/17 il legislatore non ha inoculato nell'ordinamento una nuova fattispecie legale astratta, ma ha provveduto a sussumere una classe di fatti in una fattispecie già prevista dal codice civile (responsabilità aquiliana), discostandosi, peraltro, dalla qualificazione cui era approdata la giurisprudenza maggioritaria. Di talché, allorquando si aderisse all'indirizzo che predica la retroattività della L. n. 24/17, siffatto intervento legislativo – come perspicuamente osservato dalla Suprema Corte
– finirebbe ineludibilmente per interferire “con il potere ordinariamente riservato al giudice di interpretare i fatti e qualificarli giuridicamente, venendo così inammissibilmente ad incidere, seppur indirettamente, sui singoli processi in corso, con patente lesione dell'affidamento di chi ha intrapreso un'azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali certe, come quelle della natura contrattuale della responsabilità del sanitario”.
All'esito del tracciato sentiero argomentativo, deve concludersi che ai fatti per cui è causa debba trovare applicazione la disciplina introdotta dalla L. n. 24/17, essendosi verificati nell'anno 2018 e, quindi, successivamente all'entrata in vigore della stessa (avvenuta in data 1.4.17).
1.2 Responsabilità della struttura sanitaria e dell'esercente la professione sanitaria
Ciò posto, deve scrutinarsi la pretesa risarcitoria azionata dal IG. SA. A tal fine, non può prescindersi dal rilevare che il I comma dell'art. 7 della L. n. 24/17 – eloquentemente rubricato
“responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria” – prevede che “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Tale disposizione ha de facto recepito l'orientamento pretorio per il quale l'accettazione del paziente in un presidio (pubblico o privato) deputato a fornire assistenza sanitaria-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, implica la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in forza del quale lo stesso si obbliga ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nell'erogazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 legge n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali: la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico;
la fornitura di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze;
le prestazioni lato sensu alberghiere (in tal senso, ex multis, Cass. n. 8826/2007). Tra le obbligazioni gravanti sulla struttura sanitaria vi è, poi, senz'altro anche quella di prevenire l'insorgenza di infezioni pagina 10 di 18 nosocomiali, garantendo l'assoluta sterilità non soltanto dell'attrezzatura chirurgica, ma anche dell'intero ambiente operatorio nel quale l'intervento ha luogo (Cass. n. 13953/07).
Ne consegue che la struttura risponde, da un lato, ex art. 1218 c.c., dell'inadempimento delle prestazioni cui è tenuta in ragione della conclusione del contratto di spedalità con il paziente;
dall'altro, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale posta in essere dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione, Cass. n.
10616/12): ai sensi dell'art. 1228 c.c., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. E tale responsabilità per fatto dell'ausiliario prescinde, invero, dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato del medico con la struttura sanitaria, laddove fondamentale rilevanza assume, viceversa, la circostanza che dell'opera del terzo la struttura comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio. Pertanto, secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, oggi de facto recepito dal legislatore nel dettato dell'art. 7, commi 1 e 2, L. n. 24/17, è irrilevante la circostanza che ad eseguire l'operazione sia un medico di fiducia del paziente e che tale medico operi in una determinata struttura senza esservi legato da un rapporto di subordinazione o parasubordinazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 23198/15; Cass. n. 10616/12; Cass. n. 13953/07): infatti,
“in via di principio, pur quando manchi un rapporto di subordinazione o di collaborazione tra clinica e chirurgo, sussiste comunque un collegamento tra i due contratti stipulati, l'uno tra il medico ed il paziente, e l'altro, tra il paziente e la Casa di cura, contratti aventi ad oggetto, il primo, prestazioni di natura professionale medica, comportanti l'obbligo di abile e diligente espletamento della prestazione chirurgica e/o terapeutica (e, a volte, anche di raggiungimento di un determinato risultato) e, il secondo, prestazione di servizi accessori di natura alberghiera, di natura infermieristica ovvero aventi ad oggetto la concessione in godimento di macchinari sanitari, di attrezzi e di strutture edilizie specificamente destinate allo svolgimento di attività terapeutiche e/o chirurgiche. […] Ciò comporta che deve ritenersi consustanziale al dovere di diligente espletamento della prestazione l'obbligo del medico di accertarsi preventivamente che la Casa di cura dove si appresta ad operare sia pienamente idonea, sotto ogni profilo, ad offrire tutto ciò che serve per il sicuro e ottimale espletamento della propria attività; così come, reciprocamente, la Casa di cura è obbligata a vigilare che chi si avvale della sua organizzazione sia abilitato all'esercizio della professione medica in generale e, in particolare, al compimento della specifica prestazione di volta in volta richiesta nel caso concreto”
(così, Cass. n. 10616/12). Apertis verbis, ai fini dell'art. 1228 c.c., il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi e per pagina 11 di 18 l'avvalimento “è sufficiente che il professionista sia inserito in qualche modo nella struttura sanitaria, non occorrendo, non solo un rapporto di dipendenza, ma neanche una convenzione o un rapporto di collaborazione continuativo. Con conseguente irrilevanza che il medico sia stato scelto dal paziente e che sia stato il tramite per la scelta della clinica, sempre che il professionista sia in qualche modo inserito nella struttura sanitaria, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito della scelta più generale effettuata a monte dalla struttura sanitaria” (Cass. n.
8826/07).
Per quanto concerne la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, la stessa ha, in forza di quanto claris litteris statuito dal III comma dell'art. 7 della L. 24/17, natura aquiliana, salvo che l'operatore sanitario abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Alla luce di quanto argomentato, nel caso in esame la sussistenza di eventuali profili di responsabilità in capo alla struttura deve essere valutata secondo il regime della responsabilità da inadempimento.
1.3 Riparto dell'onere della prova
Corollario della natura contrattuale della responsabilità – sia del medico che della struttura – è quello per il quale il paziente (o gli eredi di questi, in ipotesi di risarcimento dei danni subiti dal paziente in conseguenza dell'imperita condotta dell'esercente la professione sanitaria chiesto iure hereditario), in applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova dettati dalle Sez. Un. del 2001, deve dimostrare la fonte del proprio diritto ed allegare la circostanza dell'inadempimento “qualificato” di controparte, mentre grava sui convenuti l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto – esatto – adempimento (ex pluribus, Cass. Sez. Un. n. 13533/01).
Con specifico riguardo all'onere probatorio incombente sul paziente, pare opportuno osservare che la
Corte di nomofilachia ha recentemente statuito – in tal guisa modificando parzialmente l'impostazione esegetica delineata dal summenzionato arresto delle Sezioni Unite – che, “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. n. 28991/19): infatti, allorquando l'obbligazione abbia ad oggetto un facere professionale, identificandosi il danno-evento – non già con la lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ossia la profusione di un adeguato grado di diligenza professionale nella cura dell'interesse del creditore, bensì – con la lesione pagina 12 di 18 dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato (coincidente, in ipotesi di responsabilità dell'operatore sanitario, con la guarigione dalla malattia o, comunque, con il miglioramento della condizione psico-fisica del paziente), la causalità materiale non è assorbita dall'inadempimento, non avendo la violazione delle regole della diligenza professionale un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento. Detto altrimenti, l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie non sono immanenti alla violazione delle leges artis e potrebbero avere una diversa eziologia: sicché, il creditore ha l'onere di allegare e provare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico;
solo una volta che il creditore abbia dato prova – anche mediante presunzioni – del primo ciclo causale, spetterà al debitore convenuto dimostrare di aver adempiuto la propria prestazione oppure che l'inadempimento è dipeso dall'impossibilità di eseguire la prestazione per causa a sé non imputabile.
Precipitato applicativo di tale approdo interpretativo è quello per il quale, “se resta ignota anche mediante l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale” (ancora Cass. n. 28991/19).
1.4 Sui fatti sottesi alla domanda risarcitoria proposta iure hereditario
L'attore ha fornito piena prova dell'intervenuta conclusione di un contratto di spedalità tra la defunta madre e la convenuta struttura: risulta, infatti, pacifico che la IG.ra fosse, “a causa di Controparte_3 una frattura pluriframmentaria del femore destro”, ricoverata presso la Residenza Sanitaria
Assistenziale ISAMA di Nocera Inferiore.
Sennonché, pur essendo incontroversa la conclusione del contratto di spedalità de quo, nessuna responsabilità può essere ascritta alla struttura sanitaria, giacché il dott. , perito nominato dal Per_2
P.M. nell'ambito del procedimento penale n. 1148/2018/21T R.G.N.R., instaurato a seguito alla proposizione, avvenuta in data 3.3.18, di denuncia/querela da parte dell'odierno attore, accertato che il decesso della paziente fosse stato causato da uno “scompenso cardiaco acuto, a genesi aritmica, innestato da riacutizzazione bronchitica su preesistente situazione di compromissione pluriorganica, con insufficienza cardiaca cronica ed anemica”, ha recisamente escluso qualsivoglia profilo d'imperizia nella condotta del personale sanitario della struttura convenuta: segnatamente, detto perito ha sostenuto, da un lato, che la “terapia praticata alla IG.ra per la cura della […] sofferta CP_3
riacutizzazione bronchitica è […] stata corretta ed aderente a quanto previsto dalle linee guida in materia, in maniera non sostanzialmente dissimile da come sarebbe stata praticata in caso di ricovero ospedaliero”; dall'altro, che, pur essendo la IG.ra affetta da una broncopatia acuta, il quadro CP_3
pagina 13 di 18 clinico della stessa non imponeva il trasferimento della testé citata paziente presso una struttura ospedaliera, in quanto, nei giorni antecedenti all'exitus, “sussistevano solo pochi elementi che conIGliavano il ricovero in osservazione, ma altri preponderanti aspetti facevano ritenere che non ad elevato rischio la prognosi della paziente”.
Sicché, il summenzionato perito, di là da non aver riscontrato alcun errore diagnostico ascrivibile ai sanitari, men che meno quello allegato dall'attore, ha affermato claris litteris che la broncopneumopatia cronica da cui era affetta la IG.ra fosse stata trattata secundum leges artis, CP_3
avendo il personale medico della struttura convenuta prescrittole e somministratole adeguata terapia antibiotica, nonché correttamente valutato che non vi fosse la necessità di disporne il trasferimento presso un nosocomio.
In ordine all'utilizzabilità delle prove raccolte in un diverso giudizio, pare opportuno rilevare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove atipiche (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101
c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (Cass. ord. n. 2947/23; nel medesimo senso, mutatis mutandis,
Cass. ord. n. 30298/23, che, nel ribadire il predetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente utilizzabili, nel giudizio civile risarcitorio, le risultanze di una consulenza tecnica espletata in un procedimento penale successivamente definitosi con l'archiviazione, sul presupposto che il contraddittorio tra le parti avesse avuto modo di dispiegarsi sia nella sede penalistica, nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., sia in quella civilistica, mediante la possibilità di formulare istanze istruttorie, proporre osservazioni alla relazione del consulente e invocarne la convocazione per rendere gli opportuni chiarimenti;
Cass. ord. n. 12901/24; Cass. n. 9384/11; Cass. n.
23446/09; Cass. n. 21115/05).
Non può, poi, tacersi, con specifico riguardo alla sentenza penale e agli accertamenti svolti in tale sede, che “il materiale probatorio raccolto nell'ambito di un procedimento penale può costituire fonte, anche esclusiva, del convincimento del giudice civile, ancorché sia mancato il vaglio critico del dibattimento,
[…] senza che perciò sia violato il diritto di difesa della parte” (Cass. n. 16592/05; Cass. n. 6502/01).
Di talché, la possibilità per il giudice civile di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo pagina 14 di 18 penale non comporta alcuna preclusione per detto giudice di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale e di fondare il proprio giudizio su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo, a tal fine, al diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavandoli dalla sentenza penale o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in guisa da individuare esattamente i fatti materiali accertati per poi sottoporli a proprio vaglio critico, svincolato dalla interpretazione e dalla valutazione che ne abbia fornito il giudice penale.
Orbene, nel caso in esame non è revocabile in dubbio che la consulenza tecnica approntata dal perito nominato dal P.M. nell'ambito del procedimento penale possa essere utilizzata come fonte di convincimento, tenuto conto, da un lato, che alle operazioni peritali risulta aver presenziato anche l'allora difensore dell'odierno istante;
dall'altro, che i rilievi critici mossi alla perizia di cui si discorre nella consulenza di parte prodotta dal IG. SA appaiono apodittici, non contenendo alcuno specifico riferimento a prescrizioni delle linee guida che i sanitari avrebbero dovuto seguire.
Né l'approdo cui si è pervenuti potrebbe essere infirmato sostenendo – come fatto dalla difesa dell'attore – che le risultanze di una consulenza tecnica espletata nell'ambito di un procedimento penale non sarebbero idonee a fondare la decisione del giudice civile, in quanto questi «deve valutare il compendio probatorio secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", e non secondo il canone penalistico dell'"oltre ogni ragionevole dubbio"». A tale argomentazione risulta agevole replicare che, se è vero che nel processo civile la regola di giudizio da adottare ai fini dell'accertamento del nesso causale è quella del “più probabile che non” (altrimenti definita della “preponderanza dell'evidenza”), parimenti irrefutabile è che nel caso in esame nessun accertamento in ordine alla causalità è stato compiuto, essendo stato espressamente escluso l'elemento soggettivo dell'illecito, con conseguente inconfigurabilità del primo termine della relazione causale (materiale).
A tal riguardo, par d'uopo osservare che, mentre l'indagine sul nesso di causalità nell'ambito della responsabilità civile debba ritenersi necessariamente affidata, nell'individuazione dello standard probatorio alla stregua del quale valutare la relazione causale investigata, al criterio del “più probabile che non” (alternativo a quello della responsabilità “oltre ogni ragionevole dubbio” rilevante in sede penale), l'indagine sull'elemento soggettivo attiene invece alla valutazione dell'attendibilità degli elementi probatori utilizzati ai fini della ricostruzione del comportamento del debitore.
All'esito del tracciato iter argomentativo, le domande risarcitorie proposte dall'attore iure hereditario non possono che essere rigettate, essendo emersa l'irreprensibilità della condotta dei sanitari della convenuta struttura.
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2. Domanda di risarcimento dei danni patiti iure proprio
2.1 Natura della responsabilità della struttura sanitaria nei confronti dei congiunti del paziente
Con riferimento alle domande di risarcimento danni proposte dagli attori iure proprio, è necessario in limine chiarire che, secondo il più recente indirizzo del Supremo Collegio, la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, in quanto “il rapporto contrattuale che si instaura fra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, e pertanto l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti del paziente” (così, da ultimo, Cass. 4904/22; analogamente,
Cass. n. 14615/20; Cass. n. 14258/20).
Corollario dell'operata qualificazione è quello per il quale è onere degli istanti dimostrare l'esistenza di un comportamento censurabile, sotto il profilo della colpa, da parte dei sanitari.
Ciò posto, devono essere rigettate anche le domande risarcitorie proposte iure proprio dal IG.
SA, non essendo stato ravvisato – come testé chiarito funditus – alcun profilo di colpevolezza nella condotta del personale sanitario della struttura convenuta.
Il rigetto delle domande proposte dall'attore implica l'assorbimento di quella con la quale la convenuta ha chiesto la condanna della compagnia ad essere dalla medesima tenuta indenne “da qualsiasi denegata responsabilità, danno, onere, reclamo o semplice pretesa richiesta dall'erede della IG.ra
. Controparte_3
3. Domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Deve, infine, indugiarsi sulla domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dalla convenuta impresa, a fondamento della quale la difesa della struttura sanitaria ha sostenuto che l'iniziativa giudiziaria intrapresa dal IG. SA sarebbe connotata da temerarietà. A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che, secondo l'indirizzo nettamente prevalente, il danneggiato che chieda in giudizio il ristoro del danno è tenuto – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio o un pregiudizio non patrimoniale: infatti, se antecedentemente alle sentenze nn. 7281, 7282 e 7283/2003 della Suprema Corte la reazione risarcitoria era azionabile anche solo in presenza della lesione di situazioni soggettive meritevoli di tutela, a prescindere dalle concrete ricadute pregiudizievoli dell'illecito, successivamente alle richiamate sentenze del 2003, “la struttura generale del fatto illecito, contrattuale ed extracontrattuale,
è stata configurata in termini unitari, a prescindere dalla natura del pregiudizio (patrimoniale o non
pagina 16 di 18 patrimoniale), occorrendo sempre un'azione o omissione dolosa o colposa, la lesione di un interesse meritevole di tutela, tradizionalmente identificata con il danno evento, nonché – quale ulteriore indispensabile condizione – il verificarsi di concrete ricadute pregiudizievoli a scapito del danneggiato” (Cass. n. 29564/20). Appare dunque respinta la teoria del danno evento: ai fini del risarcimento sono sempre necessarie l'allegazione e la prova dei concreti pregiudizi subiti dal danneggiato e non è in alcun caso configurabile un danno in re ipsa. Diversamente opinando ci si porrebbe in contrasto – non soltanto con il rammentato indirizzo della Suprema Corte secondo cui quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, bensì anche – con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 16601/17) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa.
Con specifico riguardo, poi, alla fattispecie di cui al I comma dell'art. 96 c.p.c., non può tacersi che, «in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa» (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 9080/13).
Aderendo al rammentato orientamento interpretativo, l'avanzata domanda risarcitoria non può che rigettarsi, tenuto conto che la convenuta società nemmeno ha dedotto che tipo di pregiudizi avrebbe patito in conseguenza dell'instaurazione del presente procedimento.
4. Spese di lite
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, per quanto concerne il rapporto processuale instauratosi tra l'odierno istante e la convenuta, devono – in ossequio al principio della soccombenza – essere poste a carico del IG. SA.
Quanto alle spese della terza chiamata, le stesse devono essere poste a carico dell'attore, essendo l'iniziativa della chiamante – non già arbitraria, bensì – stata giustificata dalle pretese fatte valere dall'odierno istante, rivelatesi infondate (cfr. Cass. n. 10364/23; Cass. n. 18710/21).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico, dott. Gianluca
Di Filippo, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da SA IO, atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 17 di 18 1. rigetta le domande proposte dall'attore;
2. rigetta la domanda di condanna proposta dalla convenuta società ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3. condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta società, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
4. condanna l'attore al pagamento, in favore della compagnia terza chiamata, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Nocera Inferiore, 21 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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