CASS
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2025, n. 38447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38447 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NT RE OL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/06/2025 del TRIB. LIBERTA' di RI Udita la relazione svolta dal Presidente Luca Ramacci;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Deposituta in Cancelleria Oggi, 27 NOV, 2025 IL FUNZIONA Luart IARIO Penale Sent. Sez. 3 Num. 38447 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CALABRETTA MARIA SABINA Data Udienza: 29/10/2025 RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di RI, in funzione di Tribunale della libertà, con ordinanza del 9 giugno 2025 (depositata il 19 giugno 2025), rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di RE OL NT avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di RI di applicazione, nei confronti del predetto, della misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato della commissione dei delitti di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309 del 1990, capo A)) e di plurime provvisorie incolpazioni di cui all'articolo 73 del medesimo d.P.R., in particolare: Al) in concorso con altri (in numero superiore a tre persone), importazione di complessivi 8 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, dei quali 3 chilogrammi custoditi personalmente dal NT, fatto aggravato dagli artt. 61, n. 2, 61-bis cod. pen, e 80 del d.P.R. 309 del 1990, commesso in OL di RI (BA), Germania e AN dal 2 al 5 agosto 2020; Al2) in concorso con altri (in numero superiore a tre persone), detenzione trasporto e cessione di complessivi 9,5 chilogrammi di eroina "pura" destinata alla successiva lavorazione e cessione, aggravato ai sensi degli artt. 61 n. 2 cod. pen. e 80 del d.P.R. 309 del 1990, commesso in RI, RO (BA) e AN 10 agosto 2020; A14) in concorso con altri (in numero superiore a tre persone), detenzione, trasporto e cessione di un quantitativo di sostanza stupefacente pari a 2 chilogrammi di cocaina (sostanza che il NT deteneva presso la propria abitazione sita in Via Alberotanza n. 5), con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., fatto commesso il OL di RI (BA), IA (BR) e AN il 10 settembre 2020; A15) in concorso con altri (in numero superiore a tre persone), detenzione trasporto e cessione di un quantitativo di sostanza stupefacente pari a 2 chilogrammi di cocaina, al costo complessivo di euro 76.000, con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 2 cod. pen., fatto commesso in OL di RI (BA)RO (Ba) e AN, 7 settembre 2020; A18) in concorso con altri (in numero superiore a tre persone), importazione dall'estero, importazione, detenzione trasporto e cessione di 2 chilogrammi di cocaina e di 11 chilogrammi di eroina, con le aggravanti di cui agli artt. 61 n. 2 e 61-bis cod. pen. e 80 del d.P.R. 309 del 1990commesso in RI, OL di RI (BA) e AN tra il 19 e il 20 dicembre 2020; A19) in concorso con altri (in numero superiore a tre persone), detenzione e trasporto di un ingente quantitativo di eroina pura destinato alla lavorazione in Italia, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen, fatto commesso in OL di 2 I RI (BA) RO (BA), IA (BR) SA LD di EC (LE) e AN tra il 12 e il 14 Novembre 2021; A20) in concorso con altri (in numero superiore a tre persone), importazione, detenzione e trasporto di un ingente quantitativo di eroina pura da cui realizzavano eroina "tagliata" destinata ad attività di spaccio nel territorio della provincia di Brindisi, con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 2 cod. pen, fatto commesso il OL di RI (BA), RO (BA), IA (BR), tra il 9 e il 10 dicembre 2021 A21) in concorso con altri (in numero superiore a tre persone), importazione, detenzione e trasporto di ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo eroina per complessivi 24,850 chilogrammi, con le aggravanti di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., e 80 d.P.R. 309 del 1990, fatto commesso tra il 9 e il 10 gennaio 2020 in OL di RI (BA), RO (BA) e AN. Avverso l'ordinanza di rigetto del Tribunale di RI, il NT propone ricorso in cassazione affidato a due motivi. Con il primo motivo, deduce violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., mancanza di motivazione, per motivazione apparente, e/o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla sussistenza, nel caso di specie, di esigenze cautelari tutelabili esclusivamente con la custodia cautelare in carcere (c.d. adeguatezza e proporzionalità della misura carceraria): in particolare, il ricorrente, premesso di aver posto in sede di riesame, la sola questione dell'adeguatezza della custodia cautelare in carcere, rinunciando alla trattazione dell'analisi dei gravi indizi di colpevolezza, censura che il tribunale non abbia adeguatamente motivato sul punto, limitandosi a ricorrere ripetutamente alla gravità dei fatti contestati, che, in particolare, si sia limitato a richiamare il disposto di cui all'art. 275, co. 3 cod. proc. e non abbia adeguatamente considerato: il tempo trascorso dai fatti, il modus vivendi e le occupazioni lavorative intrattenute tra il 2022 e il momento di applicazione della misura cautelare, l'esistenza di una valida collocazione domiciliare, l'allontanamento del ricorrente da ambienti delinquenziali desumibile dalla assenza di segnalazioni al riguardo. Con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione in relazione alla sostituzione della misura in atto (custodia cautelare in carcere) con altra meno gravosa, ma comunque capace di assicurare le esigenze cautelari, in particolare con la misura degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico. Sul punto il ricorrente valorizza che tale misura domiciliare renderebbe impossibili i contatti tra NT e ipotetici correi, che comunque i legami con i correi sono da ritenersi ormai dissolti, anche in esito all'applicazione della misura cautelare, che l'indagato non ha disponibilità di cospicue somme di denaro, che lo stesso è incensurato ed alla prima esperienza carceraria. 3 La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Cuomo ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi sono generici, non confrontandosi, il ricorrente, con la compiuta motivazione espressa sul punto dal Tribunale di RI. 1.1 quanto al primo motivo di ricorso, l'ordinanza impugnata ha espressamente motivato affermando che, avuto riguardo al titolo di reato ascritto al ricorrente al capo A) (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) si versa in ipotesi di doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, in virtù del disposto di cui all'art. 275, co. 3, cod. proc. pen., altresì dichiarando espressamente di non rinvenire, negli atti, «...elementi odierni a scardinare tale presunzione iuris tantum, essendo il ricorrente inserito organicamente e con ruolo importante nella maglie del sodalizio dedito al narcotraffico monitorato che certamente non risulta mai smantellato.». In particolare, il Tribunale di RI, con motivazione in fatto non censurabile in questa sede, ha adeguatamente analizzato i profili fondanti la valutazione di sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, sia in relazione alla gravità dei fatti, compiutamente ricostruiti attraverso il riepilogo dei risultati investigativi contenuti nella prima parte dell'ordinanza, anche correlata alla connotazione associativa delle contestazioni, sia al ruolo rivestito dal ricorrente nel contesto associativo. Si tratta di motivazione esauriente e immune da censure che passa in rassegna i plurimi elementi indicativi della sussistenza del rischio di reiterazione dei reati nonché della concretezza e della attualità del quadro cautelare posto a carico del ricorrente e, conclusivamente, non ritiene che gli argomenti addotti dalla difesa possano scardinare la presunzione di legge. Quanto al dato temporale, addotto dalla difesa al fine di superare la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., inoltre, il Tribunale di RI ha espressamente escluso che l'apparato associativo ricostruito all'esito delle complesse indagini potesse ritenersi smantellato, evidenziando, sul punto, una sua straordinaria capacità di autorigenerazione, tanto che l'operazione "Ura" rappresenterebbe solo l'ultimo step di altre operazioni che muovevano da analogo fenomeno criminale italo albanese e che, nella vicenda in esame, ad ogni intervento invasivo della P.G., mediante sequestri ed arresti, è seguita una sistematica riorganizzazione del clan con spostamenti di droga ordinati dal Coba Adi (coindagato cui la provvisoria imputazione assegna il ruolo di capo e promotore dell'associazione di cui al capo A)) in AN ed individuazione di nuovi depositari e nuovi rifugi». 4 Parimenti immune da vizi l'ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene che non emergano dagli atti elementi idonei a superare la presunzione normativa, sempre con riferimento al dato temporale della contestaizone (che si riporta come chiusa al giugno 2022), atteso che il promotore del sodalizio risulta irreperibile e che in sede di esecuzione dell'ordinanza cautelare siano state rinvenute cospicue somme di denaro nella disponibilità di taluno degli arrestati. Ad ulteriore riprova, poi, del ruolo non marginale rivestito dal ricorrente all'interno del sodalizio, marginalità invece addotta dalla difesa quale argomento asseritamente idoneo al superamento della presunzione normativa, il Tribunale ha evidenziato che, oltre a quanto emergente dal patrimonio investigativo e compiutamente ricostruito nell'ordinanza impugnata, proprio il ricorrente NT, all'indomani di talune perquisizioni, aveva individuato un nuovo depositario di sostanza stupefacente del tipo eroina (cfr. pag. 75 dell'ordinanza impugnata). Parimenti ragionevole ed esaustiva la motivazione dell'ordinanza del Tribunale di RI avuto riguardo sia alla dedotta incensuratezza del NT che allo svolgimento da parte del predetto di attività lavorativa, essendosi il tribunale del riesame soffermato, rispettivamente, sullo stabile inserimento dell'imputato nei circuiti criminosi, sulla gravita dei plurimi fatti contestati ed infine sulla considerazione che il ricorrente svolgeva attività lavorativa anche in epoca concomitante ai fatti per cui si procede. 1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso si osserva che il Tribunale (paragrafo 3.1) ha formulato una complessiva valutazione degli atti e delle deduzioni offerte dalla difesa, ritenendo che dagli stessi (pag. 74) non si rinvengano elementi idonei a scardinare la presunzione normativa iuris tantum. In particolare, la motivazione addotta dal Tribunale del riesame quanto alla complessiva valutazione di inidoneità degli argomenti addotti dalla difesa o comunque emergenti dagli atti e dagli esiti delle indagini, deve intendersi riferita anche alla valutazione della idoneità della misura gradata degli arresti domiciliari, anche con presidio elettronico avendo, d'altronde, il Tribunale del riesame compiutamente riportato nel provvedimento impugnato gli elementi investigativi anche quanto al radicamento geografico in OL di RI sia del delitto associativo (contestato come commesso anche nella provincia di RI) che dei delitti scopo addebitati al NT il quale, come riportato anche nelle provvisorie incolpazioni, almeno con rifernnento al capo A14, deteneva la sostanza stupefacente proprio presso la propria abitazione„ luogo al quale era destinata altra sostanza (quella la cui importazione è contestata al capo A21) ivi mai giunta in ragione dell'intervento di polizia che portava al relativo sequestro ed all'arresto di altro soggetto in OL di RI il 10 gennaio 2022. Si ritiene, pertanto, che il Tribunale abbia offerto una motivazione immune da vizi 5 logici e giuridici e conforme anche alla giurisprudenza prevalente della Corte, per la quale la regola generale contenuta nell'art. 275, comma 3 -bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del terzo comma del predetto art. 275 cod. proc. pen. (Sez. 2, sent. n. 3899 del 20/01/2016, Rv. 265598; Sez. 2, sent n. 4951 del 12/01/2016, Rv. 266152; Sez. 1, sent. n. 19234 del 22/12/2015, Rv. 266692). Inoltre, si è anche affermato che la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguata la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell'indagato e della peculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti, pur se connotati dall'adozione del braccialetto (Sez. 4, sent. n. 15939 del 14/03/2024 Rv. 286343). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 29/10/2025
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Deposituta in Cancelleria Oggi, 27 NOV, 2025 IL FUNZIONA Luart IARIO Penale Sent. Sez. 3 Num. 38447 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CALABRETTA MARIA SABINA Data Udienza: 29/10/2025 RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di RI, in funzione di Tribunale della libertà, con ordinanza del 9 giugno 2025 (depositata il 19 giugno 2025), rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di RE OL NT avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di RI di applicazione, nei confronti del predetto, della misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato della commissione dei delitti di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309 del 1990, capo A)) e di plurime provvisorie incolpazioni di cui all'articolo 73 del medesimo d.P.R., in particolare: Al) in concorso con altri (in numero superiore a tre persone), importazione di complessivi 8 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, dei quali 3 chilogrammi custoditi personalmente dal NT, fatto aggravato dagli artt. 61, n. 2, 61-bis cod. pen, e 80 del d.P.R. 309 del 1990, commesso in OL di RI (BA), Germania e AN dal 2 al 5 agosto 2020; Al2) in concorso con altri (in numero superiore a tre persone), detenzione trasporto e cessione di complessivi 9,5 chilogrammi di eroina "pura" destinata alla successiva lavorazione e cessione, aggravato ai sensi degli artt. 61 n. 2 cod. pen. e 80 del d.P.R. 309 del 1990, commesso in RI, RO (BA) e AN 10 agosto 2020; A14) in concorso con altri (in numero superiore a tre persone), detenzione, trasporto e cessione di un quantitativo di sostanza stupefacente pari a 2 chilogrammi di cocaina (sostanza che il NT deteneva presso la propria abitazione sita in Via Alberotanza n. 5), con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., fatto commesso il OL di RI (BA), IA (BR) e AN il 10 settembre 2020; A15) in concorso con altri (in numero superiore a tre persone), detenzione trasporto e cessione di un quantitativo di sostanza stupefacente pari a 2 chilogrammi di cocaina, al costo complessivo di euro 76.000, con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 2 cod. pen., fatto commesso in OL di RI (BA)RO (Ba) e AN, 7 settembre 2020; A18) in concorso con altri (in numero superiore a tre persone), importazione dall'estero, importazione, detenzione trasporto e cessione di 2 chilogrammi di cocaina e di 11 chilogrammi di eroina, con le aggravanti di cui agli artt. 61 n. 2 e 61-bis cod. pen. e 80 del d.P.R. 309 del 1990commesso in RI, OL di RI (BA) e AN tra il 19 e il 20 dicembre 2020; A19) in concorso con altri (in numero superiore a tre persone), detenzione e trasporto di un ingente quantitativo di eroina pura destinato alla lavorazione in Italia, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen, fatto commesso in OL di 2 I RI (BA) RO (BA), IA (BR) SA LD di EC (LE) e AN tra il 12 e il 14 Novembre 2021; A20) in concorso con altri (in numero superiore a tre persone), importazione, detenzione e trasporto di un ingente quantitativo di eroina pura da cui realizzavano eroina "tagliata" destinata ad attività di spaccio nel territorio della provincia di Brindisi, con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 2 cod. pen, fatto commesso il OL di RI (BA), RO (BA), IA (BR), tra il 9 e il 10 dicembre 2021 A21) in concorso con altri (in numero superiore a tre persone), importazione, detenzione e trasporto di ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo eroina per complessivi 24,850 chilogrammi, con le aggravanti di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., e 80 d.P.R. 309 del 1990, fatto commesso tra il 9 e il 10 gennaio 2020 in OL di RI (BA), RO (BA) e AN. Avverso l'ordinanza di rigetto del Tribunale di RI, il NT propone ricorso in cassazione affidato a due motivi. Con il primo motivo, deduce violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., mancanza di motivazione, per motivazione apparente, e/o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla sussistenza, nel caso di specie, di esigenze cautelari tutelabili esclusivamente con la custodia cautelare in carcere (c.d. adeguatezza e proporzionalità della misura carceraria): in particolare, il ricorrente, premesso di aver posto in sede di riesame, la sola questione dell'adeguatezza della custodia cautelare in carcere, rinunciando alla trattazione dell'analisi dei gravi indizi di colpevolezza, censura che il tribunale non abbia adeguatamente motivato sul punto, limitandosi a ricorrere ripetutamente alla gravità dei fatti contestati, che, in particolare, si sia limitato a richiamare il disposto di cui all'art. 275, co. 3 cod. proc. e non abbia adeguatamente considerato: il tempo trascorso dai fatti, il modus vivendi e le occupazioni lavorative intrattenute tra il 2022 e il momento di applicazione della misura cautelare, l'esistenza di una valida collocazione domiciliare, l'allontanamento del ricorrente da ambienti delinquenziali desumibile dalla assenza di segnalazioni al riguardo. Con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione in relazione alla sostituzione della misura in atto (custodia cautelare in carcere) con altra meno gravosa, ma comunque capace di assicurare le esigenze cautelari, in particolare con la misura degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico. Sul punto il ricorrente valorizza che tale misura domiciliare renderebbe impossibili i contatti tra NT e ipotetici correi, che comunque i legami con i correi sono da ritenersi ormai dissolti, anche in esito all'applicazione della misura cautelare, che l'indagato non ha disponibilità di cospicue somme di denaro, che lo stesso è incensurato ed alla prima esperienza carceraria. 3 La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Cuomo ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi sono generici, non confrontandosi, il ricorrente, con la compiuta motivazione espressa sul punto dal Tribunale di RI. 1.1 quanto al primo motivo di ricorso, l'ordinanza impugnata ha espressamente motivato affermando che, avuto riguardo al titolo di reato ascritto al ricorrente al capo A) (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) si versa in ipotesi di doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, in virtù del disposto di cui all'art. 275, co. 3, cod. proc. pen., altresì dichiarando espressamente di non rinvenire, negli atti, «...elementi odierni a scardinare tale presunzione iuris tantum, essendo il ricorrente inserito organicamente e con ruolo importante nella maglie del sodalizio dedito al narcotraffico monitorato che certamente non risulta mai smantellato.». In particolare, il Tribunale di RI, con motivazione in fatto non censurabile in questa sede, ha adeguatamente analizzato i profili fondanti la valutazione di sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, sia in relazione alla gravità dei fatti, compiutamente ricostruiti attraverso il riepilogo dei risultati investigativi contenuti nella prima parte dell'ordinanza, anche correlata alla connotazione associativa delle contestazioni, sia al ruolo rivestito dal ricorrente nel contesto associativo. Si tratta di motivazione esauriente e immune da censure che passa in rassegna i plurimi elementi indicativi della sussistenza del rischio di reiterazione dei reati nonché della concretezza e della attualità del quadro cautelare posto a carico del ricorrente e, conclusivamente, non ritiene che gli argomenti addotti dalla difesa possano scardinare la presunzione di legge. Quanto al dato temporale, addotto dalla difesa al fine di superare la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., inoltre, il Tribunale di RI ha espressamente escluso che l'apparato associativo ricostruito all'esito delle complesse indagini potesse ritenersi smantellato, evidenziando, sul punto, una sua straordinaria capacità di autorigenerazione, tanto che l'operazione "Ura" rappresenterebbe solo l'ultimo step di altre operazioni che muovevano da analogo fenomeno criminale italo albanese e che, nella vicenda in esame, ad ogni intervento invasivo della P.G., mediante sequestri ed arresti, è seguita una sistematica riorganizzazione del clan con spostamenti di droga ordinati dal Coba Adi (coindagato cui la provvisoria imputazione assegna il ruolo di capo e promotore dell'associazione di cui al capo A)) in AN ed individuazione di nuovi depositari e nuovi rifugi». 4 Parimenti immune da vizi l'ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene che non emergano dagli atti elementi idonei a superare la presunzione normativa, sempre con riferimento al dato temporale della contestaizone (che si riporta come chiusa al giugno 2022), atteso che il promotore del sodalizio risulta irreperibile e che in sede di esecuzione dell'ordinanza cautelare siano state rinvenute cospicue somme di denaro nella disponibilità di taluno degli arrestati. Ad ulteriore riprova, poi, del ruolo non marginale rivestito dal ricorrente all'interno del sodalizio, marginalità invece addotta dalla difesa quale argomento asseritamente idoneo al superamento della presunzione normativa, il Tribunale ha evidenziato che, oltre a quanto emergente dal patrimonio investigativo e compiutamente ricostruito nell'ordinanza impugnata, proprio il ricorrente NT, all'indomani di talune perquisizioni, aveva individuato un nuovo depositario di sostanza stupefacente del tipo eroina (cfr. pag. 75 dell'ordinanza impugnata). Parimenti ragionevole ed esaustiva la motivazione dell'ordinanza del Tribunale di RI avuto riguardo sia alla dedotta incensuratezza del NT che allo svolgimento da parte del predetto di attività lavorativa, essendosi il tribunale del riesame soffermato, rispettivamente, sullo stabile inserimento dell'imputato nei circuiti criminosi, sulla gravita dei plurimi fatti contestati ed infine sulla considerazione che il ricorrente svolgeva attività lavorativa anche in epoca concomitante ai fatti per cui si procede. 1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso si osserva che il Tribunale (paragrafo 3.1) ha formulato una complessiva valutazione degli atti e delle deduzioni offerte dalla difesa, ritenendo che dagli stessi (pag. 74) non si rinvengano elementi idonei a scardinare la presunzione normativa iuris tantum. In particolare, la motivazione addotta dal Tribunale del riesame quanto alla complessiva valutazione di inidoneità degli argomenti addotti dalla difesa o comunque emergenti dagli atti e dagli esiti delle indagini, deve intendersi riferita anche alla valutazione della idoneità della misura gradata degli arresti domiciliari, anche con presidio elettronico avendo, d'altronde, il Tribunale del riesame compiutamente riportato nel provvedimento impugnato gli elementi investigativi anche quanto al radicamento geografico in OL di RI sia del delitto associativo (contestato come commesso anche nella provincia di RI) che dei delitti scopo addebitati al NT il quale, come riportato anche nelle provvisorie incolpazioni, almeno con rifernnento al capo A14, deteneva la sostanza stupefacente proprio presso la propria abitazione„ luogo al quale era destinata altra sostanza (quella la cui importazione è contestata al capo A21) ivi mai giunta in ragione dell'intervento di polizia che portava al relativo sequestro ed all'arresto di altro soggetto in OL di RI il 10 gennaio 2022. Si ritiene, pertanto, che il Tribunale abbia offerto una motivazione immune da vizi 5 logici e giuridici e conforme anche alla giurisprudenza prevalente della Corte, per la quale la regola generale contenuta nell'art. 275, comma 3 -bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del terzo comma del predetto art. 275 cod. proc. pen. (Sez. 2, sent. n. 3899 del 20/01/2016, Rv. 265598; Sez. 2, sent n. 4951 del 12/01/2016, Rv. 266152; Sez. 1, sent. n. 19234 del 22/12/2015, Rv. 266692). Inoltre, si è anche affermato che la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguata la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell'indagato e della peculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti, pur se connotati dall'adozione del braccialetto (Sez. 4, sent. n. 15939 del 14/03/2024 Rv. 286343). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 29/10/2025