Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4354 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15136 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente per oggetto: usucapione, vertente
TRA
codice fiscale: ; Parte_1 C.F._1
codice fiscale: ; Parte_2 C.F._2
codice fiscale: ; Parte_3 C.F._3
codice fiscale: Parte_4 C.F._4
[...]
[...
, codice Parte_5 Controparte_1
fiscale: P.IVA_1
-CONVENUTA CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via principale, accertare e dichiarare in capo ai Sigg. , Parte_1
e l'intervenuto Parte_2 Parte_3 Parte_4
acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. della piena proprietà, ovvero in via
1
LA (MI), identificato al Foglio 1, Particella 33, Qualità Classe Prato U,
Reddito Dominicale Euro 79,78 – Agrario Euro 49,86, secondo la ripartizione indicata in atti, ossia a la superficie identificata ai Lotti 2, 6, 7 e Parte_1
8 a la superficie identificata con il lotto 4, a Parte_2 Parte_3
la superficie identificata con il lotto 1, a la superficie
[...] Parte_4
identificata con il lotto 3 secondo le ripartizioni di cui al documento 2).
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non sia possibile dichiarare l'usucapione della piena proprietà secondo la ripartizione in lotti di cui al documento 2), accertare e dichiarare l'usucapione per intero del terreno sito nel comune di San NA LA (MI) identificato al Foglio 1,
Particella 33, Qualità Classe Prato U, Reddito Dominicale Euro 79,78 –
Agrario Euro 49,86 a favore degli attori tutti.
Conseguentemente ordinare al Competente Conservatore dei Pubblici Registri
Immobiliari di provvedere alla trascrizione del suddetto terreno a favore dei medesimi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio in caso di opposizione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori in epigrafe hanno chiesto accertarsi l'acquisto in loro favore, per usucapione, del diritto di proprietà sul fondo di cui alle conclusioni in epigrafe trascritte, già appartenente alla società convenuta, deducendo di averne avuto la disponibilità esclusiva per un periodo continuativo largamente superiore al ventennio.
Radicatosi il contraddittorio, la convenuta è rimasta contumace.
Indi, raccolta la prova testimoniale ammessa, la causa è stata posta in decisione con la concessione dei termini di cui al previgente art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, nel merito la domanda di usucapione è fondata e deve essere accolta, sussistendo le condizioni volute dall'art. 1158 del codice civile.
Invero tutti i testi escussi all'udienza del 24/05/2023 hanno riferito che gli attori, da oltre venti anni, si occupano del fondo per cui è lite coltivandolo,
provvedendo alla pulizia e avendolo pure recintato, allevandovi inoltre degli animali;
il teste ha altresì dichiarato che gli istanti hanno pure Testimone_1
installato delle serre e un impianto automatico di irrigazione ad alimentazione solare.
Non può tuttavia accogliersi la domanda principale, tendente sostanzialmente all'accertamento dell'usucapione con contestuale divisione del fondo tra gli attori, dal momento che tutti i testimoni hanno confermato la disponibilità
esclusiva e l'uso del bene da parte degli attori ma non, anche, che ciascuno di essi si occupava di una determinata porzione di questo terreno e solo di essa.
Perciò va accolta la domanda subordinata, con conseguente accertamento dell'acquisto della proprietà in quote uguali indivise, di modo che gli istanti, se intenzionati a porre fine allo stato di comunione, potranno in seguito procedere
3 al frazionamento catastale e quindi stipulare un atto notarile di divisione,
attribuendo a ciascuno una porzione del fondo.
Nulla va statuito sulle spese processuali su conforme richiesta degli attori, che hanno subordinato la relativa domanda alla eventuale opposizione avversaria che nella specie non si è avuta, stante la contumacia della società convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)accerta e dichiara che nato a [...] il [...], Parte_1
codice fiscale: , nato a [...] C.F._1 Parte_2
(CZ) il 20/10/1955, codice fiscale: , C.F._2 [...]
nato a [...] il [...], codice fiscale: Parte_3
, nato a [...] il C.F._3 Parte_4
21/08/1942, codice fiscale: , hanno acquistato per C.F._4
usucapione, in quote uguali indivise di un quarto ciascuno, la piena proprietà
del fondo in Comune di San NA LA, nel catasto terreni riportato al foglio 1, particella 33, prato U, ha 1 are 93 ca 10, reddito dominicale
Euro 79,78, reddito agrario Euro 49,86;
2)ordina la trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 del codice civile.
Milano, 28 maggio 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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