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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 07/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2061/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2061/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIACOBETTI Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
[...] C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLORIZIO PAOLO Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTI oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni eventuale, contraria domanda eccezione ed argomentazione disattesa e respinta: 1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del veicolo targato EY539WJ con rimorchio targato AB30470 di proprietà della convenuta Società CP_2
nella causazione del sinistro stradale di cui in narrativa, verificatosi in data 3.11.2020, sulla
[...] Superstrada Ascoli Mare / RA11 Km 5 + 600 Est Maltignano (direzione mare, in prossimità dell'uscita di Maltignano), nonché accertare e dichiarare l'obbligo della convenuta Società
[...] a liquidare i danni subiti dall'attore, 2) di conseguenza Controparte_1 condannare, in solido tra loro, la convenuta Controparte_3 con sede legale in Siviglia (Spagna), Calle Albert Einstein, 10 e sede secondaria in Italia in Via della
Bufalotta, 374 – ROMA (codice fiscale e partita Iva: , in persona del NO P.IVA_1 [...]
rappresentante dell'impresa preposto alla sede secondaria anche in qualità di rappresentante CP_4 della mpresa assicuratrice del veicolo targato Controparte_5 FJ054LD di proprietà, alla data del sinistro, dell'attore NO , nonché la Parte_1 [...]
(codice fiscale e partita Iva ), in persona del suo legale Controparte_6 P.IVA_2 rappresentante, con sede in San Benedetto del Tronto (AP), Via dei Mille, 55 nella sua qualità di responsabile civile e proprietaria all'epoca del sinistro, del veicolo targato EY539WJ con rimorchio targato AB30470 al risarcimento di tutti i danni materiali e alla persona dal subiti dal NO e
(C.f.: , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Ascoli Piceno, Via Pietro Dini, come descritti nella superiore narrativa, e da quantificarsi pagina 1 di 8 in complessivi euro 53.611,70 (cinquantatremilaseicentoundici/70 euro), di cui euro 1.021,05 a titolo di danno biologico temporaneo subito dal NO , di cui euro 109,80 a titolo di spese Parte_1 mediche, di cui euro 49.378,85 per danni materiali al proprio veicolo targato FJ054LD, di cui euro
1.500,00 per la redazione della perizia di parte, di cui euro 1.602,00 a titolo recupero e parcheggio del veicolo targato FJ054LD fino al 23.08.2021, oltre alla somma dovuta per i giorni ulteriori di parcheggio del veicolo FJ054LD fino al 18.10.2024 pari a euro 4.390,00, oltre alla somma dovuta per i giorni successivi ulteriori fino al soddisfo della domanda dell'attore, oltre al fermo tecnico del veicolo FJ054LD e relativa spesa di euro 1.542,00 per bolli auto e di euro 1.726,38 per pagamento premi assicurativi, o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia o equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo. Condannandoli, pure in solido, al pagamento delle spese di euro 500,00 per osservazioni del CT di parte Ing. di euro 500,00 per l'acconto del Per_1 Fondo spese del CTU Ing. di euro 610,00 per l'acconto del Fondo spese del CTU dott. di Per_2 Per_3 euro 759,00 per contributo unificato, nonché al pagamento delle competenze legali”.
Per il convenuto “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più Controparte_2 opportuna declaratoria, respingere ogni avversa domanda promossa nei confronti della CP_2
in quanto infondata in fatto ed in diritto.
[...]
Con vittoria di spese e compenso.”.
Per il convenuto “PIACCIA Controparte_1 all'Ill.mo Sig. Giudice Istruttore adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così statuire:
- ritenere e dichiarare infondata la domanda attorea, indi rigettarla;
- in subordine, ridurre il risarcimento nei limiti del danno allegato e provato, tenuto conto della quota di corresponsabilità ascrivibile all'attore ai sensi degli artt. 1227 c.c. e/o 2054, comma 2, c.c.;
- in ogni caso, rigettare la domanda di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, ovvero fare applicazione dell'indicato criterio di calcolo;
”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la propria Parte_1 compagnia di assicurazione (d'ora in avanti Controparte_1
) nonché la al fine di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità CP_1 Controparte_2 del veicolo di proprietà della convenuta nella causazione del sinistro stradale Controparte_2 verificatosi in data 3.11.2020 e di condannare le convenute in solido al risarcimento dei danni subiti
(costi di riparazione della vettura, fermo tecnico, danno biologico temporaneo e spese mediche).
Allegava che: in data 3.11.2020, transitava a bordo del proprio veicolo Audi TT Parte_1 targato FJ054LD sulla superstrada Ascoli Mare / RA11 Km 5 + 600 Est Maltignano (direzione mare, in prossimità dell'uscita di Maltignano), quando un camion targato EY539WJ con rimorchio targato
AB30470 di proprietà della e condotto da improvvisamente si Controparte_2 Persona_4 immetteva sulla corsia di sorpasso in quel momento da lui percorsa;
l'urto tra i veicoli si concretizzava tra la ruota anteriore destra del veicolo dell'attore e la parte posteriore sinistra del rimorchio della gli agenti della Polizia Stradale di Ascoli Piceno intervenuti sul posto multavano ex Controparte_2 art. 148 c.
2-16 C.d.S. , conducente del camion;
la dinamica era confermata da Persona_4 una consulenza tecnica di parte attrice contenente anche le foto relative ai luoghi e ai danni subiti dal veicolo di (all. 11 dell'atto di citazione); a seguito del sinistro, il veicolo dell'attore Parte_1 riportava ingenti danni e lo stesso riportava lesioni personali temporanee. Parte_1
Si costituiva in giudizio la convenuta che domandava il rigetto della domanda in quanto Controparte_2
pagina 2 di 8 infondata. Sull'an, sosteneva che il conducente del camion, allo scopo di sorpassare un veicolo che lo precedeva, dopo essersi sincerato dell'assenza di veicoli in arrivo, regolarmente aveva azionato l'indicatore di direzione sinistro ed occupato la corsia, allorquando era stato improvvisamente tamponato dal veicolo condotto dall'attore che sopraggiungeva ad elevata velocità. Ciò come confermato dai valor di velocità rilevati dalla compagnia assicurativa dell'attore tramite il dispositivo satellitare, dall'assenza di tracce di frenata e dalla violenza dell'impatto. Sul quantum, la società convenuta contestava il preventivo per la riparazione allegato dall'attore e ammontante ad € 49.378,95, non solo perché non aderente ai danni effettivamente riportati dall'autovettura, ma anche in quanto di ammontare ben superiore al valore commerciale del veicolo. Contestava, altresì, ogni possibilità di ripetizione degli esborsi per il recupero del mezzo dalla sede stradale e per il ricovero del medesimo in aree private. Contestava, infine, il danno biologico.
Si costituiva in giudizio anche che sosteneva, in via principale, che Controparte_1 il sinistro fosse addebitabile in via esclusiva al tamponamento operato dallo stesso per come Pt_1 evidenziato dalla convenuta alle cui difese si associava, ed in subordine che dovesse Controparte_2 essere riconosciuto un concorso di colpa in capo al ex art. 1227 c.c. e/o il mancato Pt_1 superamento della presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. dato che se l'attore avesse percorso la strada ad una velocità congrua, avrebbe avuto il tempo di porre in essere le opportune manovre di emergenza, indi evitare l'impatto o comunque ridurre i danni. Sul quantum, contestava il preventivo circa i costi di riparazione associandosi ai rilievi fatti da nonché le ulteriori voci di Controparte_2 danno.
All'udienza di prima trattazione, il Giudice concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e fissava per la decisione sulle istanze istruttorie delle parti l'udienza del 28.10.2022. Con ordinanza del
29.10.2022 ammetteva alcune prove orali.
In data 21.02.2023, il procedimento veniva assegnato all'odierno Giudice, il quale all'udienza dell'8.06.2023 sentiva il teste di parte attrice, , e il teste di parte convenuta Testimone_1 CP_2
.
[...] Persona_4
Con ordinanza del 12.06.2023 – da intendersi qui richiamata e trascritta – venivano rigettate le ulteriori richieste di prova orale e disposte c.t.u medico legale e c.t.u. per la verifica dei danni al mezzo e del valore ante-sinistro della vettura.
Depositate ed esaminate le relazioni, e fissata l'udienza del 24.10.2024 per la precisazione delle conclusioni in trattazione scritta, entro il termine perentorio assegnato entrambe le parti depositavano le rispettive note e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
Nel merito, la domanda attorea è in parte fondata e dovrà parzialmente essere accolta.
Preliminarmente si pone la questione dell'ammissibilità della domanda di risarcimento dei danni unitamente all'azione diretta verso la compagnia assicuratrice del danneggiato (ex art. 149 d.lgs. 209/2005 “Codice delle assicurazioni private”). La Corte Costituzionale nella sentenza n. 180/2009 ha indicato come la voluntas legis sottesa alla possibilità di esperire l'azione di indennizzo diretto sia quella di rafforzare la posizione del danneggiato, dandogli la possibilità di agire direttamente contro la propria compagnia assicurativa senza, tuttavia, privarlo della possibilità di esperire l'ordinario rimedio dell'azione di responsabilità civile verso l'autore del fatto, restando immutati gli ordinari principi in tema di responsabilità civile. Anche la Corte di Cassazione è di recente intervenuta sull'argomento (cfr.
pagina 3 di 8 ordinanza n. 21896 del 20.09.17), ritenendo che, nel giudizio introdotto dal danneggiato ai sensi dell'art. 149 contro la propria compagnia assicuratrice, il danneggiante sarebbe addirittura litisconsorte necessario, analogamente a quanto avviene nella procedura di cui all'art. 144 del medesimo codice.
Entrambe le azioni proposte sono, dunque, ammissibili.
Nel merito deve premettersi, quanto alla valutazione del materiale istruttorio, che nessun valore può attribuirsi alla testimonianza del conducente del camion coinvolto nel sinistro, sig.
[...]
. Infatti, come tempestivamente eccepito dall'attore, nella materia del risarcimento del Tes_2 danno da circolazione stradale, il soggetto coinvolto nel sinistro, anche ove già risarcito, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima ed il responsabile (sentenza Cass. civ. 14468/2021; nello stesso senso Cass. sez. 3, sentenza n. 16541/2012 secondo cui la vittima di un sinistro stradale è incapace ex art. 246 cod. proc. civ. a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando né che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento, né che il relativo credito si sia prescritto). Dunque, deve ritenersi che non avesse la capacità a testimoniare e Persona_4 la sua deposizione (contestata dall'attore anche in sede di comparsa conclusionale, in sostanziale conformità con quanto statuito da Cass., Sez. U., sentenza n. 9456/2023) non potrà essere utilizzata ai fini del decidere. Priva di effettiva utilità è, poi, la testimonianza del che, quale consulente Per_1 tecnico di parte attrice, si è limitato ad esprimere una mera valutazione sulla base dei dati di fatto disponibili.
Sulla base, dunque, dei dati oggettivi documentati in causa deve ritenersi quanto segue. Dal verbale redatto dalla Polizia stradale accorsa sul luogo dopo il fatto risulta che l'urto è avvenuto, sulla corsia di sorpasso della superstrada, tra la parte anteriore destra del veicolo Audi TT e lo spigolo posteriore sinistro del rimorchio condotto dall' Ciò è confermato dalle fotografie, allegate alla perizia di Per_4 parte attrice e non contestate (all. 11 alla citazione, foto 1 di pag. 33 e foto 15 di pag. 40), dei mezzi incidentati, nonché dalla posizione di quiete dei veicoli rilevata dagli operanti stessi. La ricostruzione più verosimile del sinistro sulla base di tali dati oggettivi è certamente quella per cui il conducente del camion con rimorchio – che agli operanti ha dichiarato di aver rallentato ed essersi spostato nella corsia di sorpasso perché improvvisamente un'auto bianca davanti a lui aveva rallentato per uscire allo svincolo per Maltignano - non abbia in alcun modo previamente guardato nello specchietto retrovisore onde verificare se qualcuno sopraggiungesse da dietro, prima di compiere detta manovra di spostamento, necessariamente abbastanza repentina. Dal danno riportato dal rimorchio (spigolo posteriore sinistro), infatti, si evince chiaramente che, al momento dell'urto, il rimorchio non aveva ancora occupato integralmente la corsia di sorpasso: se l'avesse integralmente occupata, infatti, l'urto sarebbe avvenuto nella piena parte posteriore del rimorchio e non sul suo spigolo sinistro. D'altro canto, anche l'Audi non è stata attinta nella piena parte anteriore ma sulla parte anteriore destra, ad ulteriore conferma del fatto che essa fosse già presente sulla corsia di sorpasso allorquando il camion vi si è immesso e che, quindi, non si è trattato (come proposto nella ricostruzione causale fornita dalle società convenute) di un mero tamponamento bensì di un effettivo scontro tra veicoli.
Orbene, ai sensi dell'art. 2054 c.c. nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Quanto ai presupposti di operatività della previsione, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo pagina 4 di 8 l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 15736 del 17/05/2022).
Dal punto di vista dell'onere probatorio necessario al superamento della presunzione di pari responsabilità in esame, a fronte del carattere relativo della citata presunzione, deve ritenersi che l'onere probatorio in capo alla parte che voglia vedersi esclusa da qualsivoglia profilo di responsabilità sia particolarmente gravoso in quanto nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cassazione, sez. 3, sentenza n. 7479 del 20/03/2020).
L'indicata prova, che gravava sull'attore, è tuttavia mancata. Al riguardo, infatti, non è sufficiente l'allegazione di non essere stato multato per alcuna infrazione da parte della Polizia stradale, e del tutto generico era il capitolo n. 5) di prova testimoniale articolato nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c.
(“Vero che il NO ha fatto tutto il possibile per evitare l'impatto con il veicolo di Parte_1 proprietà della Società che lo stringeva contro il guard rail”, capitolo peraltro demandato Controparte_2 agli agenti di Polizia che non erano testimoni oculari del sinistro), nulla dimostrandosi né comunque provandosi, ad es., quanto alla velocità tenuta dall'Audi in quel momento (è lo stesso attore a giudicare come inutilizzabili le risultanze del proprio sistema satellitare estrapolate dalla compagnia assicurativa) né quanto a possibili manovre di emergenza messe in atto;
né nel verbale redatto dalla Polizia risulta la rilevazione, sul fondo stradale, di alcuna traccia di frenata.
Non essendo superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, c. 2, c.c., deve ritenersi che entrambi i veicoli coinvolti abbiano concorso in egual misura a causare il danno.
Passando, dunque, all'esame dei danni conseguenza, la c.t.u. medico legale – le cui conclusioni devono essere integralmente accolte poiché frutto di motivata analisi della documentazione sanitaria versata in atti e nei confronti delle quali non sono pervenute osservazioni di alcun tipo da parte dei convenuti entro il termine all'uopo assegnato – ha verificato quale diretta conseguenza del sinistro (all'accesso al pronto soccorso nell'immediatezza del fatto veniva posta diagnosi di politrauma, contusione ginocchio sinistro, ferita escoriata parietale;
il 4.11.2020 si poneva diagnosi di “congiuntivite posttraumatica”, lesione poi tutte guarite senza postumi permanenti) un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di 7 giorni ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di 20 giorni. Trattandosi di danno derivante dalla circolazione di veicoli, per la quantificazione monetaria del danno biologico sono applicabili i criteri previsti dall'art. 139 del d.lgs. 209/2005 e le relative tabelle, cui la disposizione fa rinvio, vigenti al momento della presente decisione (cfr. Cass. n. 7272/2012; le tabelle sono quelle da ultimo aggiornate con d.m. del 16 luglio 2024). In applicazione, dunque, delle tabelle, e considerati i giorni di invalidità riconosciuti dal c.t.u., il danno biologico da invalidità temporanea va quantificato in complessivi € 469,54 (di cui € 193,34 per i.t.p. al 50% per sette giorni ed € 276,20 per i.t.p. al 25% per venti giorni). Su tale somma devono essere applicati gli interessi al tasso nella misura legale quale nocumento finanziario (lucro cessante ex art. 1223 c.c.) subìto a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrare un vantaggio finanziario.
Considerato che
il danno è stato liquidato con riferimento al valore monetario attuale, gli interessi non possono essere pagina 5 di 8 calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata comprensiva della rivalutazione, ma con riferimento all'ammontare dei danni espressi nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT (Cass. civ., sez. 3, n. 5054 del 3/3/2009; Cass. civ. sez. 3, n. 5503 del 8/4/2003; Cass. s.u., n. 1712 del 17/2/1995). In merito all'applicabilità dell'art 1284 al caso in esame, deve rilevarsi che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sul punto, la citata disposizione deve essere ritenuta applicabile a obbligazioni di ogni natura (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 61 del 03/01/2023) e, dunque, anche al caso in esame.
Infine, sulla somma finale come risultante dai calcoli sopra esposti spetteranno, dalla data della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso da ultimo Cass. sez. 2, n. 11594/2004; Cass. sez. 3, n.
9711/2004).
Relativamente al danno patrimoniale devono essere risarcite le spese mediche, documentate in atti e riconosciute congrue dal c.t.u. per € 109,80. Su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla data dei singoli esborsi fino al saldo effettivo.
Quanto ai danni patrimoniali relativi all'automezzo, la c.t.u. disposta sul punto - le cui conclusioni devono, del pari, essere integralmente accolte poiché frutto di motivata analisi della documentazione versata in atti e nei confronti delle quali non sono pervenute osservazioni di alcun tipo da parte dei convenuti entro il termine all'uopo assegnato – ha stimato il costo per le riparazioni in complessivi €
51.732,88 e valutato il valore ante-sinistro del mezzo in € 10.500,00. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (Cass. sez. 6, ordinanza n. 10196/2022). Nel caso di specie, il costo delle riparazioni ammonta ad € 51.732,88 mentre il valore del veicolo ante sinistro è di soli € 10.500,00 e il prezzo pagato dall'attore per l'acquisto del veicolo alcuni anni prima era stato pari ad € 16.500,00 (all.
D della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice). Inoltre, l'attore non ha fornito alcuna valida deduzione o prova in ordine alle ragioni per cui dovrebbe procedersi al risarcimento in forma specifica, piuttosto che al risarcimento per equivalente. Solo in comparsa conclusionale (e dunque tardivamente) ha indicato genericamente di avere “svariate ragioni per preferire il risarcimento in forma specifica e quindi la riparazione del veicolo”, in quanto “il settantaduenne è Parte_1 abituato alla guida della propria auto” [….] “è affezionato al proprio veicolo” […] “ritiene difficile acquistarne una con gli stessi allestimenti” […] “non intende incorrere nei rischi di un usato che potrebbe rilevarsi non affidabile”. Tali deduzioni, contestate dalle controparti nelle memorie di replica, oltre che tardive e quindi inammissibili, sono del tutto generiche e comunque indimostrate. Pertanto, considerato che i costi di riparazione superano di quasi cinque volte il valore ante sinistro della macchina e sono pari a più del doppio dello prezzo di acquisto della medesima, nonché comunque superiori al costo di una nuova vettura equivalente (indicato dall'attore stesso come compreso tra
21.000,00 e 28.000,00 euro), si ritiene che la reintegrazione in forma specifica sia eccessivamente onerosa e dovrà procedersi al risarcimento per equivalente corrispondente al valore di mercato del bene pagina 6 di 8 danneggiato prima del sinistro;
dovrà, inoltre, essere rimborsato all'attore il danno accessorio del costo del recupero stradale di € 870,00 (fattura doc. 5 all. alla citazione), oltre interessi dall'esborso al saldo.
Non può, invece, essere accolta la domanda di risarcimento del danno (parcheggio, assicurazione e bollo) da fermo tecnico, in quanto l'attore non ha adeguatamente allegato e provato la pretesa avanzata.
Al riguardo si osserva che tale richiesta postula l'allegazione e prova non solo della indisponibilità del mezzo, ma anche della necessità di servirsene in assenza di mezzi alternativi, con conseguente prova della perdita patrimoniale subita. Sul punto deve premettersi, in diritto, che il danno da “fermo tecnico” del veicolo descrive il pregiudizio patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione. Si riscontrano, in seno alla giurisprudenza di legittimità, due diversi orientamenti quanto alla specifica prova che il proprietario del veicolo deve fornire per ottenere il riconoscimento di un simile pregiudizio: secondo l'indirizzo minoritario, sostenuto da Cass. 13215/2015, Cass. ordinanza n. 22687 del 04/10/2013, tale danno può essere liquidato anche in assenza di una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato;
secondo l'indirizzo maggioritario, al quale si aderisce, sostenuto da Cass. sentenza n. 20620/2015, poi confermata anche da Cass. 8 gennaio 2016, n. 124, Cass. 22 settembre 2017, n.
22201 e Cass. 28 febbraio 2020, n. 5447, il danno da fermo tecnico deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo. Nulla di tutto ciò è stato provato e, a monte, allegato dall'attore, con la conseguenza che la domanda andrà respinta. La scelta di continuare a pagarne assicurazione e bollo nonostante il mezzo fosse incidentato e non funzionante è, del resto, attribuibile in via esclusiva all'attore stesso e non può considerarsi necessitata. La misura dei danni come liquidati sarà integralmente risarcibile da parte dell'assicurazione del ai sensi dell'art. 149 cod. ass. priv., e dal responsabile civile nella misura del 50% considerato Pt_1 il sopra indicato concorso ex art. 2054, c. 2, c.c.
Le spese di giudizio (ivi incluse quelle documentate della c.t.p. – doc. 12 all. alla citazione - e quelle di c.t.u. come liquidate in corso di causa) seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex art. 5 d.m.
55/2014 e ss.mm., in base alla somma effettivamente attribuita alla parte vittoriosa piuttosto che a quella domandata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda attorea, così dispone:
condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle Controparte_1 seguenti somme: € 469,54 per risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data del fatto con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, fino alla data della sentenza, nonché gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
€ 979,80 per danni patrimoniali (spese mediche e recupero stradale), oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi al saldo;
€ 10.500,00 per danno patrimoniale (pari al valore ante sinistro del mezzo), oltre interessi legali dalla data del fatto al saldo;
condanna in solido il convenuto al risarcimento, in favore dell'attore, della metà delle Controparte_2 somme indicate;
pagina 7 di 8 condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., ed in €
2.286,00 per spese;
pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese di c.t.u. come liquidate in corso di giudizio.
Ascoli Piceno, 7 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2061/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIACOBETTI Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
[...] C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLORIZIO PAOLO Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTI oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni eventuale, contraria domanda eccezione ed argomentazione disattesa e respinta: 1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del veicolo targato EY539WJ con rimorchio targato AB30470 di proprietà della convenuta Società CP_2
nella causazione del sinistro stradale di cui in narrativa, verificatosi in data 3.11.2020, sulla
[...] Superstrada Ascoli Mare / RA11 Km 5 + 600 Est Maltignano (direzione mare, in prossimità dell'uscita di Maltignano), nonché accertare e dichiarare l'obbligo della convenuta Società
[...] a liquidare i danni subiti dall'attore, 2) di conseguenza Controparte_1 condannare, in solido tra loro, la convenuta Controparte_3 con sede legale in Siviglia (Spagna), Calle Albert Einstein, 10 e sede secondaria in Italia in Via della
Bufalotta, 374 – ROMA (codice fiscale e partita Iva: , in persona del NO P.IVA_1 [...]
rappresentante dell'impresa preposto alla sede secondaria anche in qualità di rappresentante CP_4 della mpresa assicuratrice del veicolo targato Controparte_5 FJ054LD di proprietà, alla data del sinistro, dell'attore NO , nonché la Parte_1 [...]
(codice fiscale e partita Iva ), in persona del suo legale Controparte_6 P.IVA_2 rappresentante, con sede in San Benedetto del Tronto (AP), Via dei Mille, 55 nella sua qualità di responsabile civile e proprietaria all'epoca del sinistro, del veicolo targato EY539WJ con rimorchio targato AB30470 al risarcimento di tutti i danni materiali e alla persona dal subiti dal NO e
(C.f.: , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Ascoli Piceno, Via Pietro Dini, come descritti nella superiore narrativa, e da quantificarsi pagina 1 di 8 in complessivi euro 53.611,70 (cinquantatremilaseicentoundici/70 euro), di cui euro 1.021,05 a titolo di danno biologico temporaneo subito dal NO , di cui euro 109,80 a titolo di spese Parte_1 mediche, di cui euro 49.378,85 per danni materiali al proprio veicolo targato FJ054LD, di cui euro
1.500,00 per la redazione della perizia di parte, di cui euro 1.602,00 a titolo recupero e parcheggio del veicolo targato FJ054LD fino al 23.08.2021, oltre alla somma dovuta per i giorni ulteriori di parcheggio del veicolo FJ054LD fino al 18.10.2024 pari a euro 4.390,00, oltre alla somma dovuta per i giorni successivi ulteriori fino al soddisfo della domanda dell'attore, oltre al fermo tecnico del veicolo FJ054LD e relativa spesa di euro 1.542,00 per bolli auto e di euro 1.726,38 per pagamento premi assicurativi, o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia o equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo. Condannandoli, pure in solido, al pagamento delle spese di euro 500,00 per osservazioni del CT di parte Ing. di euro 500,00 per l'acconto del Per_1 Fondo spese del CTU Ing. di euro 610,00 per l'acconto del Fondo spese del CTU dott. di Per_2 Per_3 euro 759,00 per contributo unificato, nonché al pagamento delle competenze legali”.
Per il convenuto “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più Controparte_2 opportuna declaratoria, respingere ogni avversa domanda promossa nei confronti della CP_2
in quanto infondata in fatto ed in diritto.
[...]
Con vittoria di spese e compenso.”.
Per il convenuto “PIACCIA Controparte_1 all'Ill.mo Sig. Giudice Istruttore adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così statuire:
- ritenere e dichiarare infondata la domanda attorea, indi rigettarla;
- in subordine, ridurre il risarcimento nei limiti del danno allegato e provato, tenuto conto della quota di corresponsabilità ascrivibile all'attore ai sensi degli artt. 1227 c.c. e/o 2054, comma 2, c.c.;
- in ogni caso, rigettare la domanda di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, ovvero fare applicazione dell'indicato criterio di calcolo;
”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la propria Parte_1 compagnia di assicurazione (d'ora in avanti Controparte_1
) nonché la al fine di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità CP_1 Controparte_2 del veicolo di proprietà della convenuta nella causazione del sinistro stradale Controparte_2 verificatosi in data 3.11.2020 e di condannare le convenute in solido al risarcimento dei danni subiti
(costi di riparazione della vettura, fermo tecnico, danno biologico temporaneo e spese mediche).
Allegava che: in data 3.11.2020, transitava a bordo del proprio veicolo Audi TT Parte_1 targato FJ054LD sulla superstrada Ascoli Mare / RA11 Km 5 + 600 Est Maltignano (direzione mare, in prossimità dell'uscita di Maltignano), quando un camion targato EY539WJ con rimorchio targato
AB30470 di proprietà della e condotto da improvvisamente si Controparte_2 Persona_4 immetteva sulla corsia di sorpasso in quel momento da lui percorsa;
l'urto tra i veicoli si concretizzava tra la ruota anteriore destra del veicolo dell'attore e la parte posteriore sinistra del rimorchio della gli agenti della Polizia Stradale di Ascoli Piceno intervenuti sul posto multavano ex Controparte_2 art. 148 c.
2-16 C.d.S. , conducente del camion;
la dinamica era confermata da Persona_4 una consulenza tecnica di parte attrice contenente anche le foto relative ai luoghi e ai danni subiti dal veicolo di (all. 11 dell'atto di citazione); a seguito del sinistro, il veicolo dell'attore Parte_1 riportava ingenti danni e lo stesso riportava lesioni personali temporanee. Parte_1
Si costituiva in giudizio la convenuta che domandava il rigetto della domanda in quanto Controparte_2
pagina 2 di 8 infondata. Sull'an, sosteneva che il conducente del camion, allo scopo di sorpassare un veicolo che lo precedeva, dopo essersi sincerato dell'assenza di veicoli in arrivo, regolarmente aveva azionato l'indicatore di direzione sinistro ed occupato la corsia, allorquando era stato improvvisamente tamponato dal veicolo condotto dall'attore che sopraggiungeva ad elevata velocità. Ciò come confermato dai valor di velocità rilevati dalla compagnia assicurativa dell'attore tramite il dispositivo satellitare, dall'assenza di tracce di frenata e dalla violenza dell'impatto. Sul quantum, la società convenuta contestava il preventivo per la riparazione allegato dall'attore e ammontante ad € 49.378,95, non solo perché non aderente ai danni effettivamente riportati dall'autovettura, ma anche in quanto di ammontare ben superiore al valore commerciale del veicolo. Contestava, altresì, ogni possibilità di ripetizione degli esborsi per il recupero del mezzo dalla sede stradale e per il ricovero del medesimo in aree private. Contestava, infine, il danno biologico.
Si costituiva in giudizio anche che sosteneva, in via principale, che Controparte_1 il sinistro fosse addebitabile in via esclusiva al tamponamento operato dallo stesso per come Pt_1 evidenziato dalla convenuta alle cui difese si associava, ed in subordine che dovesse Controparte_2 essere riconosciuto un concorso di colpa in capo al ex art. 1227 c.c. e/o il mancato Pt_1 superamento della presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. dato che se l'attore avesse percorso la strada ad una velocità congrua, avrebbe avuto il tempo di porre in essere le opportune manovre di emergenza, indi evitare l'impatto o comunque ridurre i danni. Sul quantum, contestava il preventivo circa i costi di riparazione associandosi ai rilievi fatti da nonché le ulteriori voci di Controparte_2 danno.
All'udienza di prima trattazione, il Giudice concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e fissava per la decisione sulle istanze istruttorie delle parti l'udienza del 28.10.2022. Con ordinanza del
29.10.2022 ammetteva alcune prove orali.
In data 21.02.2023, il procedimento veniva assegnato all'odierno Giudice, il quale all'udienza dell'8.06.2023 sentiva il teste di parte attrice, , e il teste di parte convenuta Testimone_1 CP_2
.
[...] Persona_4
Con ordinanza del 12.06.2023 – da intendersi qui richiamata e trascritta – venivano rigettate le ulteriori richieste di prova orale e disposte c.t.u medico legale e c.t.u. per la verifica dei danni al mezzo e del valore ante-sinistro della vettura.
Depositate ed esaminate le relazioni, e fissata l'udienza del 24.10.2024 per la precisazione delle conclusioni in trattazione scritta, entro il termine perentorio assegnato entrambe le parti depositavano le rispettive note e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
Nel merito, la domanda attorea è in parte fondata e dovrà parzialmente essere accolta.
Preliminarmente si pone la questione dell'ammissibilità della domanda di risarcimento dei danni unitamente all'azione diretta verso la compagnia assicuratrice del danneggiato (ex art. 149 d.lgs. 209/2005 “Codice delle assicurazioni private”). La Corte Costituzionale nella sentenza n. 180/2009 ha indicato come la voluntas legis sottesa alla possibilità di esperire l'azione di indennizzo diretto sia quella di rafforzare la posizione del danneggiato, dandogli la possibilità di agire direttamente contro la propria compagnia assicurativa senza, tuttavia, privarlo della possibilità di esperire l'ordinario rimedio dell'azione di responsabilità civile verso l'autore del fatto, restando immutati gli ordinari principi in tema di responsabilità civile. Anche la Corte di Cassazione è di recente intervenuta sull'argomento (cfr.
pagina 3 di 8 ordinanza n. 21896 del 20.09.17), ritenendo che, nel giudizio introdotto dal danneggiato ai sensi dell'art. 149 contro la propria compagnia assicuratrice, il danneggiante sarebbe addirittura litisconsorte necessario, analogamente a quanto avviene nella procedura di cui all'art. 144 del medesimo codice.
Entrambe le azioni proposte sono, dunque, ammissibili.
Nel merito deve premettersi, quanto alla valutazione del materiale istruttorio, che nessun valore può attribuirsi alla testimonianza del conducente del camion coinvolto nel sinistro, sig.
[...]
. Infatti, come tempestivamente eccepito dall'attore, nella materia del risarcimento del Tes_2 danno da circolazione stradale, il soggetto coinvolto nel sinistro, anche ove già risarcito, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima ed il responsabile (sentenza Cass. civ. 14468/2021; nello stesso senso Cass. sez. 3, sentenza n. 16541/2012 secondo cui la vittima di un sinistro stradale è incapace ex art. 246 cod. proc. civ. a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando né che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento, né che il relativo credito si sia prescritto). Dunque, deve ritenersi che non avesse la capacità a testimoniare e Persona_4 la sua deposizione (contestata dall'attore anche in sede di comparsa conclusionale, in sostanziale conformità con quanto statuito da Cass., Sez. U., sentenza n. 9456/2023) non potrà essere utilizzata ai fini del decidere. Priva di effettiva utilità è, poi, la testimonianza del che, quale consulente Per_1 tecnico di parte attrice, si è limitato ad esprimere una mera valutazione sulla base dei dati di fatto disponibili.
Sulla base, dunque, dei dati oggettivi documentati in causa deve ritenersi quanto segue. Dal verbale redatto dalla Polizia stradale accorsa sul luogo dopo il fatto risulta che l'urto è avvenuto, sulla corsia di sorpasso della superstrada, tra la parte anteriore destra del veicolo Audi TT e lo spigolo posteriore sinistro del rimorchio condotto dall' Ciò è confermato dalle fotografie, allegate alla perizia di Per_4 parte attrice e non contestate (all. 11 alla citazione, foto 1 di pag. 33 e foto 15 di pag. 40), dei mezzi incidentati, nonché dalla posizione di quiete dei veicoli rilevata dagli operanti stessi. La ricostruzione più verosimile del sinistro sulla base di tali dati oggettivi è certamente quella per cui il conducente del camion con rimorchio – che agli operanti ha dichiarato di aver rallentato ed essersi spostato nella corsia di sorpasso perché improvvisamente un'auto bianca davanti a lui aveva rallentato per uscire allo svincolo per Maltignano - non abbia in alcun modo previamente guardato nello specchietto retrovisore onde verificare se qualcuno sopraggiungesse da dietro, prima di compiere detta manovra di spostamento, necessariamente abbastanza repentina. Dal danno riportato dal rimorchio (spigolo posteriore sinistro), infatti, si evince chiaramente che, al momento dell'urto, il rimorchio non aveva ancora occupato integralmente la corsia di sorpasso: se l'avesse integralmente occupata, infatti, l'urto sarebbe avvenuto nella piena parte posteriore del rimorchio e non sul suo spigolo sinistro. D'altro canto, anche l'Audi non è stata attinta nella piena parte anteriore ma sulla parte anteriore destra, ad ulteriore conferma del fatto che essa fosse già presente sulla corsia di sorpasso allorquando il camion vi si è immesso e che, quindi, non si è trattato (come proposto nella ricostruzione causale fornita dalle società convenute) di un mero tamponamento bensì di un effettivo scontro tra veicoli.
Orbene, ai sensi dell'art. 2054 c.c. nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Quanto ai presupposti di operatività della previsione, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo pagina 4 di 8 l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 15736 del 17/05/2022).
Dal punto di vista dell'onere probatorio necessario al superamento della presunzione di pari responsabilità in esame, a fronte del carattere relativo della citata presunzione, deve ritenersi che l'onere probatorio in capo alla parte che voglia vedersi esclusa da qualsivoglia profilo di responsabilità sia particolarmente gravoso in quanto nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cassazione, sez. 3, sentenza n. 7479 del 20/03/2020).
L'indicata prova, che gravava sull'attore, è tuttavia mancata. Al riguardo, infatti, non è sufficiente l'allegazione di non essere stato multato per alcuna infrazione da parte della Polizia stradale, e del tutto generico era il capitolo n. 5) di prova testimoniale articolato nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c.
(“Vero che il NO ha fatto tutto il possibile per evitare l'impatto con il veicolo di Parte_1 proprietà della Società che lo stringeva contro il guard rail”, capitolo peraltro demandato Controparte_2 agli agenti di Polizia che non erano testimoni oculari del sinistro), nulla dimostrandosi né comunque provandosi, ad es., quanto alla velocità tenuta dall'Audi in quel momento (è lo stesso attore a giudicare come inutilizzabili le risultanze del proprio sistema satellitare estrapolate dalla compagnia assicurativa) né quanto a possibili manovre di emergenza messe in atto;
né nel verbale redatto dalla Polizia risulta la rilevazione, sul fondo stradale, di alcuna traccia di frenata.
Non essendo superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, c. 2, c.c., deve ritenersi che entrambi i veicoli coinvolti abbiano concorso in egual misura a causare il danno.
Passando, dunque, all'esame dei danni conseguenza, la c.t.u. medico legale – le cui conclusioni devono essere integralmente accolte poiché frutto di motivata analisi della documentazione sanitaria versata in atti e nei confronti delle quali non sono pervenute osservazioni di alcun tipo da parte dei convenuti entro il termine all'uopo assegnato – ha verificato quale diretta conseguenza del sinistro (all'accesso al pronto soccorso nell'immediatezza del fatto veniva posta diagnosi di politrauma, contusione ginocchio sinistro, ferita escoriata parietale;
il 4.11.2020 si poneva diagnosi di “congiuntivite posttraumatica”, lesione poi tutte guarite senza postumi permanenti) un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di 7 giorni ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di 20 giorni. Trattandosi di danno derivante dalla circolazione di veicoli, per la quantificazione monetaria del danno biologico sono applicabili i criteri previsti dall'art. 139 del d.lgs. 209/2005 e le relative tabelle, cui la disposizione fa rinvio, vigenti al momento della presente decisione (cfr. Cass. n. 7272/2012; le tabelle sono quelle da ultimo aggiornate con d.m. del 16 luglio 2024). In applicazione, dunque, delle tabelle, e considerati i giorni di invalidità riconosciuti dal c.t.u., il danno biologico da invalidità temporanea va quantificato in complessivi € 469,54 (di cui € 193,34 per i.t.p. al 50% per sette giorni ed € 276,20 per i.t.p. al 25% per venti giorni). Su tale somma devono essere applicati gli interessi al tasso nella misura legale quale nocumento finanziario (lucro cessante ex art. 1223 c.c.) subìto a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrare un vantaggio finanziario.
Considerato che
il danno è stato liquidato con riferimento al valore monetario attuale, gli interessi non possono essere pagina 5 di 8 calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata comprensiva della rivalutazione, ma con riferimento all'ammontare dei danni espressi nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT (Cass. civ., sez. 3, n. 5054 del 3/3/2009; Cass. civ. sez. 3, n. 5503 del 8/4/2003; Cass. s.u., n. 1712 del 17/2/1995). In merito all'applicabilità dell'art 1284 al caso in esame, deve rilevarsi che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sul punto, la citata disposizione deve essere ritenuta applicabile a obbligazioni di ogni natura (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 61 del 03/01/2023) e, dunque, anche al caso in esame.
Infine, sulla somma finale come risultante dai calcoli sopra esposti spetteranno, dalla data della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso da ultimo Cass. sez. 2, n. 11594/2004; Cass. sez. 3, n.
9711/2004).
Relativamente al danno patrimoniale devono essere risarcite le spese mediche, documentate in atti e riconosciute congrue dal c.t.u. per € 109,80. Su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla data dei singoli esborsi fino al saldo effettivo.
Quanto ai danni patrimoniali relativi all'automezzo, la c.t.u. disposta sul punto - le cui conclusioni devono, del pari, essere integralmente accolte poiché frutto di motivata analisi della documentazione versata in atti e nei confronti delle quali non sono pervenute osservazioni di alcun tipo da parte dei convenuti entro il termine all'uopo assegnato – ha stimato il costo per le riparazioni in complessivi €
51.732,88 e valutato il valore ante-sinistro del mezzo in € 10.500,00. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (Cass. sez. 6, ordinanza n. 10196/2022). Nel caso di specie, il costo delle riparazioni ammonta ad € 51.732,88 mentre il valore del veicolo ante sinistro è di soli € 10.500,00 e il prezzo pagato dall'attore per l'acquisto del veicolo alcuni anni prima era stato pari ad € 16.500,00 (all.
D della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice). Inoltre, l'attore non ha fornito alcuna valida deduzione o prova in ordine alle ragioni per cui dovrebbe procedersi al risarcimento in forma specifica, piuttosto che al risarcimento per equivalente. Solo in comparsa conclusionale (e dunque tardivamente) ha indicato genericamente di avere “svariate ragioni per preferire il risarcimento in forma specifica e quindi la riparazione del veicolo”, in quanto “il settantaduenne è Parte_1 abituato alla guida della propria auto” [….] “è affezionato al proprio veicolo” […] “ritiene difficile acquistarne una con gli stessi allestimenti” […] “non intende incorrere nei rischi di un usato che potrebbe rilevarsi non affidabile”. Tali deduzioni, contestate dalle controparti nelle memorie di replica, oltre che tardive e quindi inammissibili, sono del tutto generiche e comunque indimostrate. Pertanto, considerato che i costi di riparazione superano di quasi cinque volte il valore ante sinistro della macchina e sono pari a più del doppio dello prezzo di acquisto della medesima, nonché comunque superiori al costo di una nuova vettura equivalente (indicato dall'attore stesso come compreso tra
21.000,00 e 28.000,00 euro), si ritiene che la reintegrazione in forma specifica sia eccessivamente onerosa e dovrà procedersi al risarcimento per equivalente corrispondente al valore di mercato del bene pagina 6 di 8 danneggiato prima del sinistro;
dovrà, inoltre, essere rimborsato all'attore il danno accessorio del costo del recupero stradale di € 870,00 (fattura doc. 5 all. alla citazione), oltre interessi dall'esborso al saldo.
Non può, invece, essere accolta la domanda di risarcimento del danno (parcheggio, assicurazione e bollo) da fermo tecnico, in quanto l'attore non ha adeguatamente allegato e provato la pretesa avanzata.
Al riguardo si osserva che tale richiesta postula l'allegazione e prova non solo della indisponibilità del mezzo, ma anche della necessità di servirsene in assenza di mezzi alternativi, con conseguente prova della perdita patrimoniale subita. Sul punto deve premettersi, in diritto, che il danno da “fermo tecnico” del veicolo descrive il pregiudizio patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione. Si riscontrano, in seno alla giurisprudenza di legittimità, due diversi orientamenti quanto alla specifica prova che il proprietario del veicolo deve fornire per ottenere il riconoscimento di un simile pregiudizio: secondo l'indirizzo minoritario, sostenuto da Cass. 13215/2015, Cass. ordinanza n. 22687 del 04/10/2013, tale danno può essere liquidato anche in assenza di una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato;
secondo l'indirizzo maggioritario, al quale si aderisce, sostenuto da Cass. sentenza n. 20620/2015, poi confermata anche da Cass. 8 gennaio 2016, n. 124, Cass. 22 settembre 2017, n.
22201 e Cass. 28 febbraio 2020, n. 5447, il danno da fermo tecnico deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo. Nulla di tutto ciò è stato provato e, a monte, allegato dall'attore, con la conseguenza che la domanda andrà respinta. La scelta di continuare a pagarne assicurazione e bollo nonostante il mezzo fosse incidentato e non funzionante è, del resto, attribuibile in via esclusiva all'attore stesso e non può considerarsi necessitata. La misura dei danni come liquidati sarà integralmente risarcibile da parte dell'assicurazione del ai sensi dell'art. 149 cod. ass. priv., e dal responsabile civile nella misura del 50% considerato Pt_1 il sopra indicato concorso ex art. 2054, c. 2, c.c.
Le spese di giudizio (ivi incluse quelle documentate della c.t.p. – doc. 12 all. alla citazione - e quelle di c.t.u. come liquidate in corso di causa) seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex art. 5 d.m.
55/2014 e ss.mm., in base alla somma effettivamente attribuita alla parte vittoriosa piuttosto che a quella domandata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda attorea, così dispone:
condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle Controparte_1 seguenti somme: € 469,54 per risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data del fatto con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, fino alla data della sentenza, nonché gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
€ 979,80 per danni patrimoniali (spese mediche e recupero stradale), oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi al saldo;
€ 10.500,00 per danno patrimoniale (pari al valore ante sinistro del mezzo), oltre interessi legali dalla data del fatto al saldo;
condanna in solido il convenuto al risarcimento, in favore dell'attore, della metà delle Controparte_2 somme indicate;
pagina 7 di 8 condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., ed in €
2.286,00 per spese;
pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese di c.t.u. come liquidate in corso di giudizio.
Ascoli Piceno, 7 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
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