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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/10/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1925/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1925/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] con il patrocinio dell'avv. SAGLIOCCA LUIGIA elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...] con il patrocinio dell'avv. ZAVATTA DILETTA elettivamente domiciliata presso il difensore RESISTENTE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti, all'udienza sostituita da trattazione scritta del giorno 8.5.2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo la separazione personale alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 7.5.2025 di seguito integralmente trascritte: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Forlì - disporre l'affidamento condiviso dei figli a ciascun genitore, con allocazione prevalente presso la madre;
- disporre che la casa familiare sita nel Comune di TT (FC), via
Delle Margherite n.17, come pure le pertinenze e gli arredi venga assegnata alla sig.ra CP_1
quale genitore collocatario dei figli minori;
- determinare a carico del sig.
[...] Parte_1 quale contributo al mantenimento dei tre figli minori la somma mensile di € 200,00 per ciascun figlio per una somma complessiva di € 600,00 mensili, oltre il 50% delle spese sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale, delle spese scolastiche e sportive come da Protocollo
d'intesa del Tribunale di Forlì - determinare che dette somme saranno versate dal sig.
[...] entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza con accredito diretto SU Pt_1 conto corrente intestato alla sig.ra e che dovranno rivalutarsi annualmente secondo CP_1 gli indici ISTAT al consumo;
- la sig.ra rinuncia al proprio assegno di CP_1 mantenimento;
- determinare che l'assegno unico per i figli sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- regolare come segue il diritto di visita in favore dell'altro genitore: il padre terrà con sé i figli alternando le settimane una dal venerdì all'uscita di scuola fino al Lunedì mattina e l'altra dal Giovedì all'uscita di scuola fino al Sabato alle ore 10.00.
Questi orari andranno rispettati anche nei mesi estivi. Per quanto riguarda le vacanze estive il padre ha facoltà di avere con sé i minori per 15 giorni durante il mese di agosto, periodo da concordare con la madre entro il 30 giugno di ogni anno. Durante le vacanze Natalizie: un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito. I minori trascorreranno con il padre ad anni alterni il giorno di Pasqua. Il padre, inoltre, potrà vedere e tenere con sé i minori anche separatamente, qualora ciò coincida con gli impegni dei minori stessi. - disporre che i coniugi si rilascino reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio. Spese di lite compensate”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 6 Con ricorso depositato in data 7.7.2022, ha adito il Tribunale di Forlì chiedendo Parte_1
la separazione personale dalla moglie, sig.ra , con la quale aveva contratto CP_1
matrimonio concordatario in data 3 maggio 2014. Dall'unione sono nati tre figli: (2013), Per_1
PE
(2015) e (2018). Per_2
Il ricorrente ha riferito che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile per ragioni non dipendenti dalla sua volontà, nonostante i tentativi di recuperare il rapporto anche attraverso un percorso psicoterapeutico. Ha evidenziato che la resistente sin dall'inizio della relazione, ha manifestato la volontà di non lavorare, rifiutando ogni forma di occupazione, e che la gestione economica familiare è sempre stata fonte di conflitto. Il ricorrente ha dichiarato di essere socio-
lavoratore presso un ristorante e di percepire un reddito mensile insufficiente a coprire tutte le spese familiari, tra cui il mutuo della casa coniugale, le utenze e le necessità dei figli. Ha inoltre lamentato un atteggiamento ostile della moglie, che avrebbe ostacolato il suo rapporto con i figli e denigrato la sua figura genitoriale.
Con comparsa depositata in data 12 ottobre 2022, si è costituita , contestando CP_1
integralmente le affermazioni del marito e proponendo domanda riconvenzionale di separazione con addebito a carico del ricorrente. Ha riferito che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha sempre collaborato nell'attività lavorativa del marito e si è occupata in via esclusiva della cura della casa e dei figli, in accordo con lo stesso. Ha inoltre denunciato episodi di violenza domestica e verbale, anche in presenza dei minori, che l'avrebbero costretta a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine.
La resistente ha evidenziato che, a seguito dell'abbandono del tetto coniugale da parte del marito nel gennaio 2022, si è trovata in condizioni economiche precarie, senza ricevere un adeguato pagina 3 di 6 contributo al mantenimento dei figli, tanto da dover sporgere denuncia per violazione degli obblighi familiari. Ha chiesto, pertanto, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso di sé, un assegno di mantenimento per ciascun figlio e per sé stessa,
l'assegnazione della casa familiare e dell'autovettura.
A seguito dell'udienza del 18.10.2022 il Presidente con ordinanza del 19.11.2022 ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti e fissato udienza per la comparizione delle parti e trattazione della causa davanti al Giudice istruttore. Nelle more dell'udienza fissata per l'ammissione dei mezzi di prova, le parti hanno riferito di aver raggiunto un accordo.
Con note di trattazione scritta depositate in data 7.5.2025 le parti hanno rappresentato al nuovo
Giudice istruttore di aver raggiunto un accordo e pertanto ritenuta la causa matura per la decisione,
il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero era stato ritualmente avvisato (“Nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., il disposto della legge è osservato, a norma dell'art 71 c.p.c.,
con la comunicazione degli atti all'ufficio competente del P.M., per consentirgli d'intervenire in giudizio con un proprio rappresentante;
nessun'altra comunicazione deve essere fatta a quell'ufficio, che, nell'esercizio delle facoltà e dei poteri di cui all'art 72 c.p.c., può intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato esercizio di tali poteri implichi la nullità delle udienze disertate dal PM o degli atti ai quali il medesimo non è intervenuto e delle sentenze pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni. Cass. Sez. 1, 16/12/2021, n. 40377, Rv. 663430 - 01).
pagina 4 di 6 Il Collegio ritiene che le riSUtanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro sia divenuta intollerabile e che ne sia impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
Ritenuto che le spese di lite possano interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, nella causa civile iscritta in primo grado al n. 1925/2022 RG, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...], il Parte_1
30/09/1987, e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio il CP_1
03/05/2014 IG SU ON (FC),
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di IG SU ON (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza (anno 2014 parte II, serie A, n. 2),
- recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui trascritte e dispone in conformità;
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
pagina 5 di 6 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune
successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 10.9.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice est.
dott.ssa Serena Chimichi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1925/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] con il patrocinio dell'avv. SAGLIOCCA LUIGIA elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...] con il patrocinio dell'avv. ZAVATTA DILETTA elettivamente domiciliata presso il difensore RESISTENTE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti, all'udienza sostituita da trattazione scritta del giorno 8.5.2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo la separazione personale alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 7.5.2025 di seguito integralmente trascritte: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Forlì - disporre l'affidamento condiviso dei figli a ciascun genitore, con allocazione prevalente presso la madre;
- disporre che la casa familiare sita nel Comune di TT (FC), via
Delle Margherite n.17, come pure le pertinenze e gli arredi venga assegnata alla sig.ra CP_1
quale genitore collocatario dei figli minori;
- determinare a carico del sig.
[...] Parte_1 quale contributo al mantenimento dei tre figli minori la somma mensile di € 200,00 per ciascun figlio per una somma complessiva di € 600,00 mensili, oltre il 50% delle spese sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale, delle spese scolastiche e sportive come da Protocollo
d'intesa del Tribunale di Forlì - determinare che dette somme saranno versate dal sig.
[...] entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza con accredito diretto SU Pt_1 conto corrente intestato alla sig.ra e che dovranno rivalutarsi annualmente secondo CP_1 gli indici ISTAT al consumo;
- la sig.ra rinuncia al proprio assegno di CP_1 mantenimento;
- determinare che l'assegno unico per i figli sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- regolare come segue il diritto di visita in favore dell'altro genitore: il padre terrà con sé i figli alternando le settimane una dal venerdì all'uscita di scuola fino al Lunedì mattina e l'altra dal Giovedì all'uscita di scuola fino al Sabato alle ore 10.00.
Questi orari andranno rispettati anche nei mesi estivi. Per quanto riguarda le vacanze estive il padre ha facoltà di avere con sé i minori per 15 giorni durante il mese di agosto, periodo da concordare con la madre entro il 30 giugno di ogni anno. Durante le vacanze Natalizie: un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito. I minori trascorreranno con il padre ad anni alterni il giorno di Pasqua. Il padre, inoltre, potrà vedere e tenere con sé i minori anche separatamente, qualora ciò coincida con gli impegni dei minori stessi. - disporre che i coniugi si rilascino reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio. Spese di lite compensate”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 6 Con ricorso depositato in data 7.7.2022, ha adito il Tribunale di Forlì chiedendo Parte_1
la separazione personale dalla moglie, sig.ra , con la quale aveva contratto CP_1
matrimonio concordatario in data 3 maggio 2014. Dall'unione sono nati tre figli: (2013), Per_1
PE
(2015) e (2018). Per_2
Il ricorrente ha riferito che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile per ragioni non dipendenti dalla sua volontà, nonostante i tentativi di recuperare il rapporto anche attraverso un percorso psicoterapeutico. Ha evidenziato che la resistente sin dall'inizio della relazione, ha manifestato la volontà di non lavorare, rifiutando ogni forma di occupazione, e che la gestione economica familiare è sempre stata fonte di conflitto. Il ricorrente ha dichiarato di essere socio-
lavoratore presso un ristorante e di percepire un reddito mensile insufficiente a coprire tutte le spese familiari, tra cui il mutuo della casa coniugale, le utenze e le necessità dei figli. Ha inoltre lamentato un atteggiamento ostile della moglie, che avrebbe ostacolato il suo rapporto con i figli e denigrato la sua figura genitoriale.
Con comparsa depositata in data 12 ottobre 2022, si è costituita , contestando CP_1
integralmente le affermazioni del marito e proponendo domanda riconvenzionale di separazione con addebito a carico del ricorrente. Ha riferito che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha sempre collaborato nell'attività lavorativa del marito e si è occupata in via esclusiva della cura della casa e dei figli, in accordo con lo stesso. Ha inoltre denunciato episodi di violenza domestica e verbale, anche in presenza dei minori, che l'avrebbero costretta a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine.
La resistente ha evidenziato che, a seguito dell'abbandono del tetto coniugale da parte del marito nel gennaio 2022, si è trovata in condizioni economiche precarie, senza ricevere un adeguato pagina 3 di 6 contributo al mantenimento dei figli, tanto da dover sporgere denuncia per violazione degli obblighi familiari. Ha chiesto, pertanto, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso di sé, un assegno di mantenimento per ciascun figlio e per sé stessa,
l'assegnazione della casa familiare e dell'autovettura.
A seguito dell'udienza del 18.10.2022 il Presidente con ordinanza del 19.11.2022 ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti e fissato udienza per la comparizione delle parti e trattazione della causa davanti al Giudice istruttore. Nelle more dell'udienza fissata per l'ammissione dei mezzi di prova, le parti hanno riferito di aver raggiunto un accordo.
Con note di trattazione scritta depositate in data 7.5.2025 le parti hanno rappresentato al nuovo
Giudice istruttore di aver raggiunto un accordo e pertanto ritenuta la causa matura per la decisione,
il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero era stato ritualmente avvisato (“Nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., il disposto della legge è osservato, a norma dell'art 71 c.p.c.,
con la comunicazione degli atti all'ufficio competente del P.M., per consentirgli d'intervenire in giudizio con un proprio rappresentante;
nessun'altra comunicazione deve essere fatta a quell'ufficio, che, nell'esercizio delle facoltà e dei poteri di cui all'art 72 c.p.c., può intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato esercizio di tali poteri implichi la nullità delle udienze disertate dal PM o degli atti ai quali il medesimo non è intervenuto e delle sentenze pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni. Cass. Sez. 1, 16/12/2021, n. 40377, Rv. 663430 - 01).
pagina 4 di 6 Il Collegio ritiene che le riSUtanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro sia divenuta intollerabile e che ne sia impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
Ritenuto che le spese di lite possano interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, nella causa civile iscritta in primo grado al n. 1925/2022 RG, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...], il Parte_1
30/09/1987, e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio il CP_1
03/05/2014 IG SU ON (FC),
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di IG SU ON (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza (anno 2014 parte II, serie A, n. 2),
- recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui trascritte e dispone in conformità;
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
pagina 5 di 6 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune
successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 10.9.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice est.
dott.ssa Serena Chimichi
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