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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 04/02/2026, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1786/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AMORE ASSUNTA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18846/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002025901185566000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1817/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atti di causa
Resistente: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 10.10.2025 Ricorrente_1 impugna il sollecito di pagamento n. 100.2025.9011835566000 per omesso pagamento della tassa di circolazione relativa all'anno 2017, presumibilmente notificata alla ricorrente in data 31/10/2024, per l'importo complessivo pari ad € 218,07 eccependo l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito, oltre che la decadenza e il difetto di motivazione dell'atto impugnato in quanto l'importo dovuto risulterebbe essere stato “determinato senza alcuna spiegazione circa la base di calcolo, il tasso e il periodo di mora applicati”.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – Riscossione deducendo che la cartella n. 0020240025808338000 è stata notificata a mezzo posta in data 31.10.2024 a mani della destinataria che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento: pertanto al fine di fare valere vizi di contenuto del documento ovvero la mancata notifica degli avvisi prodromici da parte dell'ente impositore Regione Campania la stessa avrebbe dovuto essere impugnata entro il termine ex art. 21 D.Lgs. n. 546/92 scaduto il 30.12.24; aggiunge che l'eccezione di mancata notifica degli avvisi di accertamento prodromici da parte della Regione Campania risulta altresì inammissibile in quanto sarebbe stato un preciso onere della ricorrente in applicazione dell'art. 14 comma
VI bis D.P.R. n. 602/73 evocare in giudizio anche l'ente impositore che ha notificato gli atti stessi. Per quanto attiene al suo operato l'Agenzia delle entrate-Riscossione ne rileva la tempestività e regolarità in quanto, ricevuto il ruolo dall'ente impositore in data 10.6.2024, ha curato la tempestiva notifica della cartella n.
10020240025808338000 il 31.10.24, da ritenersi assolutamente tempestivo ai fini del rispetto del termine di prescrizione triennale dato che da quanto risultante dal ruolo l'ente impositore ha notificato un primo avviso di accertamento – contrassegnato con il n. 734186592138 – il 2.2.21 e un successivo atto – contraddistinto dal n. 734369237377 – il 10.6.23.
La ricorrente deposita memorie con cui eccepisce, preliminarmente, che l'avviso di accertamento, presumibilmente notificato alla ricorrente in data 02/02/2021 è stato notificato ad un indirizzo errato posto che come da certificato storico di residenza che allega aveva la sua residenza in Indirizzo_1 in San Cipriano Picentino (SA) solo dal 15/03/2021.
All'esito dell'udienza del 3.2.2026 la Corte decide coma da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare infondato e non meritevole di accoglimento.
Ebbene, il sollecito di pagamento è stato impugnato con riferimento alla cartella di pagamento n.
0020240025808338000 che è stata notificata a mezzo posta in data 31.10.2024 a mani della destinataria che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, come documentato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Dette risultanze non sono superabili con la documentazione depositata in atti, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto, per il prevalente rilievo che l'avviso risulta ritirato personalmente dalla destinataria presso l'Ufficio Postale.
Qualsiasi disconoscimento, peraltro nemmeno effettuato, della sottoscrizione va ritenuto irrilevante posto che la Suprema Corte (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4556 del 21/02/2020) ha, invero, affermato che “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.”.
Ebbene, l'omessa impugnativa di detta cartella determina il cristallizzarsi della pretesa per tutti i fatti verificatisi anteriormente ad essa. Invero, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
E l'eccezione di prescrizione appare destituita di fondamento posto che in materia di bollo auto (tassa automobilistica), la cartella esattoriale deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Invero, il relativo procedimento di riscossione (formazione e notificazione della cartella di pagamento) è regolato dall'articolo 163, primo comma, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007).
Secondo tale norma, il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, trattandosi di un tributo locale.
E nella fattispecie in esame la notifica della cartella di pagamento avvenuta il 31.10.2024 rispetto alla data di notifica del sollecito impugnato rende evidente l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione essendo trascorsi meno di due anni tra dette date.
Andando ad analizzare le eccezioni avanzate avverso il sollecito di pagamento sotto il profilo motivazionale osserva la Corte che sono richiamati nell'atto impugnato i presupposti impositivi ovvero il tributo preteso e l'anno di riferimento, nonché tutte le ulteriori voci aggiuntive, con indicazione per gli interessi dovuti del tasso di interesse per ogni singolo anno di riferimento.
L'obbligo di allegazione all'atto impositivo notificato al contribuente degli eventuali documenti od atti amministrativi richiamati "per relationem" (L. n. 212 del 2000, art. 7) è disposto in funzione di garanzia dell'esercizio del diritto difesa (id est alla possibilità di valutare compiutamente i fatti costitutivi della pretesa tributaria ai fini della eventuale opposizione), con la conseguenza che detta violazione inficia la legittimità dell'atto impositivo laddove venga a tradursi nella effettiva mancata conoscenza di elementi di valutazione essenziali della pretesa tributaria.
Tale pregiudizio non può ritenersi "in re ipsa" per il mero fatto della mancata allegazione dell'atto prodromico ivi richiamato, vieppiù, in considerazione della sua certa conoscenza che ne ha avuto la ricorrente.
In questo senso si è espressa, infatti, la Cassazione (sentenza n. 6980/2024), secondo cui “il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa (Cass. 17 dicembre 2021, n. 40618; Cass. 22 giugno 2017, n. 15580;
Cass., sez. U., 14 maggio 2010, n. 11722)”. Con sentenza n. 16812/2024, la Suprema Corte ha ribadito che “La cartella di pagamento, che fa seguito ad un atto impositivo regolarmente notificato al contribuente, è sufficientemente motivata con la semplice indicazione degli estremi di tale atto. Invero, il contribuente è messo in grado di conoscere le ragioni della pretesa proprio in virtù di quanto indicato nell'atto impositivo, da lui già conosciuto. ”.
Quanto alla mancata indicazione dei criteri per il calcolo degli interessi va ricordato l'insegnamento del
Supremo Collegio (Sez. U - , Sentenza n. 22281 del 14/07/2022), applicabile nella fattispecie in esame in cui l'atto impugnato ha fatto seguito a un avviso di accertamento regolarmente notificato, secondo cui la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.
E' stato, di seguito, precisato che l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 28742 del
16/10/2023).
Il ricorso va, pertanto, respinto e la regolamentazione delle spese di giudizio segue la soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, liquidandole in 278,00 € per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva.
Così deciso in Napoli il 3 febbraio 2026.
Il Giudice
dr.ssa Assunta d'Amore
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AMORE ASSUNTA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18846/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002025901185566000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1817/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atti di causa
Resistente: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 10.10.2025 Ricorrente_1 impugna il sollecito di pagamento n. 100.2025.9011835566000 per omesso pagamento della tassa di circolazione relativa all'anno 2017, presumibilmente notificata alla ricorrente in data 31/10/2024, per l'importo complessivo pari ad € 218,07 eccependo l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito, oltre che la decadenza e il difetto di motivazione dell'atto impugnato in quanto l'importo dovuto risulterebbe essere stato “determinato senza alcuna spiegazione circa la base di calcolo, il tasso e il periodo di mora applicati”.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – Riscossione deducendo che la cartella n. 0020240025808338000 è stata notificata a mezzo posta in data 31.10.2024 a mani della destinataria che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento: pertanto al fine di fare valere vizi di contenuto del documento ovvero la mancata notifica degli avvisi prodromici da parte dell'ente impositore Regione Campania la stessa avrebbe dovuto essere impugnata entro il termine ex art. 21 D.Lgs. n. 546/92 scaduto il 30.12.24; aggiunge che l'eccezione di mancata notifica degli avvisi di accertamento prodromici da parte della Regione Campania risulta altresì inammissibile in quanto sarebbe stato un preciso onere della ricorrente in applicazione dell'art. 14 comma
VI bis D.P.R. n. 602/73 evocare in giudizio anche l'ente impositore che ha notificato gli atti stessi. Per quanto attiene al suo operato l'Agenzia delle entrate-Riscossione ne rileva la tempestività e regolarità in quanto, ricevuto il ruolo dall'ente impositore in data 10.6.2024, ha curato la tempestiva notifica della cartella n.
10020240025808338000 il 31.10.24, da ritenersi assolutamente tempestivo ai fini del rispetto del termine di prescrizione triennale dato che da quanto risultante dal ruolo l'ente impositore ha notificato un primo avviso di accertamento – contrassegnato con il n. 734186592138 – il 2.2.21 e un successivo atto – contraddistinto dal n. 734369237377 – il 10.6.23.
La ricorrente deposita memorie con cui eccepisce, preliminarmente, che l'avviso di accertamento, presumibilmente notificato alla ricorrente in data 02/02/2021 è stato notificato ad un indirizzo errato posto che come da certificato storico di residenza che allega aveva la sua residenza in Indirizzo_1 in San Cipriano Picentino (SA) solo dal 15/03/2021.
All'esito dell'udienza del 3.2.2026 la Corte decide coma da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare infondato e non meritevole di accoglimento.
Ebbene, il sollecito di pagamento è stato impugnato con riferimento alla cartella di pagamento n.
0020240025808338000 che è stata notificata a mezzo posta in data 31.10.2024 a mani della destinataria che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, come documentato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Dette risultanze non sono superabili con la documentazione depositata in atti, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto, per il prevalente rilievo che l'avviso risulta ritirato personalmente dalla destinataria presso l'Ufficio Postale.
Qualsiasi disconoscimento, peraltro nemmeno effettuato, della sottoscrizione va ritenuto irrilevante posto che la Suprema Corte (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4556 del 21/02/2020) ha, invero, affermato che “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.”.
Ebbene, l'omessa impugnativa di detta cartella determina il cristallizzarsi della pretesa per tutti i fatti verificatisi anteriormente ad essa. Invero, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
E l'eccezione di prescrizione appare destituita di fondamento posto che in materia di bollo auto (tassa automobilistica), la cartella esattoriale deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Invero, il relativo procedimento di riscossione (formazione e notificazione della cartella di pagamento) è regolato dall'articolo 163, primo comma, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007).
Secondo tale norma, il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, trattandosi di un tributo locale.
E nella fattispecie in esame la notifica della cartella di pagamento avvenuta il 31.10.2024 rispetto alla data di notifica del sollecito impugnato rende evidente l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione essendo trascorsi meno di due anni tra dette date.
Andando ad analizzare le eccezioni avanzate avverso il sollecito di pagamento sotto il profilo motivazionale osserva la Corte che sono richiamati nell'atto impugnato i presupposti impositivi ovvero il tributo preteso e l'anno di riferimento, nonché tutte le ulteriori voci aggiuntive, con indicazione per gli interessi dovuti del tasso di interesse per ogni singolo anno di riferimento.
L'obbligo di allegazione all'atto impositivo notificato al contribuente degli eventuali documenti od atti amministrativi richiamati "per relationem" (L. n. 212 del 2000, art. 7) è disposto in funzione di garanzia dell'esercizio del diritto difesa (id est alla possibilità di valutare compiutamente i fatti costitutivi della pretesa tributaria ai fini della eventuale opposizione), con la conseguenza che detta violazione inficia la legittimità dell'atto impositivo laddove venga a tradursi nella effettiva mancata conoscenza di elementi di valutazione essenziali della pretesa tributaria.
Tale pregiudizio non può ritenersi "in re ipsa" per il mero fatto della mancata allegazione dell'atto prodromico ivi richiamato, vieppiù, in considerazione della sua certa conoscenza che ne ha avuto la ricorrente.
In questo senso si è espressa, infatti, la Cassazione (sentenza n. 6980/2024), secondo cui “il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa (Cass. 17 dicembre 2021, n. 40618; Cass. 22 giugno 2017, n. 15580;
Cass., sez. U., 14 maggio 2010, n. 11722)”. Con sentenza n. 16812/2024, la Suprema Corte ha ribadito che “La cartella di pagamento, che fa seguito ad un atto impositivo regolarmente notificato al contribuente, è sufficientemente motivata con la semplice indicazione degli estremi di tale atto. Invero, il contribuente è messo in grado di conoscere le ragioni della pretesa proprio in virtù di quanto indicato nell'atto impositivo, da lui già conosciuto. ”.
Quanto alla mancata indicazione dei criteri per il calcolo degli interessi va ricordato l'insegnamento del
Supremo Collegio (Sez. U - , Sentenza n. 22281 del 14/07/2022), applicabile nella fattispecie in esame in cui l'atto impugnato ha fatto seguito a un avviso di accertamento regolarmente notificato, secondo cui la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.
E' stato, di seguito, precisato che l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 28742 del
16/10/2023).
Il ricorso va, pertanto, respinto e la regolamentazione delle spese di giudizio segue la soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, liquidandole in 278,00 € per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva.
Così deciso in Napoli il 3 febbraio 2026.
Il Giudice
dr.ssa Assunta d'Amore