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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/01/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 51051 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell' anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 06.12.2024, vertente
T R A
(C.F. Parte_1
), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv. Luca Lentini
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
(C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Tetti C.F._2
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale
CONCLUSIONI
Per l'appellante principale – appellato incidentale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso e in riforma della sentenza impugnata: - in via principale, confermare la sanzione della sospensione comminata dal Consiglio dell' alla Dott.ssa Parte_1 Controparte_1
r.g. n. 51051/2024 1 - per l'effetto, condannare la stessa alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi sproporzionata l'entità della sanzione irrogata, rideterminare la sanzione in una meno afflittiva tra quelle previste dall'art.26 della legge n.56/1989”.
Per l'appellata – appellante incidentale:
“Voglia la Corte adita, per tutti i motivi dedotti, in via preliminare dichiarare
l'inammissibilità del doc. n. 6 prodotto tardivamente dall'appellante principale, e delle domande nuove formulate, in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c. e, nel merito, rigettare il ricorso principale e tutte le conclusioni rassegnate, confermando la sentenza di primo grado quanto alle statuizioni non oggetto dello svolto appello incidentale.
In via incidentale, ed in accoglimento del proposto appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, liquidare le spese di lite del procedimento cautelare in corso di causa, nella misura indicata nello svolto gravame o in quella diversa misura che risulterà di giustizia, in ogni caso in misura non inferiore ai minimi tabellari, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, da liquidarsi e distrarsi, conformemente alle tariffe professionali in uso e tenendo conto del valore della causa, a favore del sottoscritto procuratore che ne dichiara antistatario”.
Il Sostituto Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
La dott.ssa impugnava dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Roma la Delibera n. 358 del 27.11.2023, a lei comunicata il
09.02.2024, con la quale il Consiglio dell' le Parte_1
aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione per 90 giorni per le seguenti violazioni del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani: (i) art. 2, per aver svolto attività psicologico – clinica in favore del dott. CP_2
r.g. n. 51051/2024 2 in violazione delle disposizioni del Codice Deontologico e Controparte_3
comunque contrario al corretto esercizio della professione psicologica;
(ii) art.5, per aver svolto un percorso di intervento psicologico-clinico in modo illecito perché priva dei requisiti e dei necessari riferimenti scientifici e professionali, essendo iscritta alla Sezione B dell'Albo, suscitando nel paziente aspettative infondate;
(iii) art.8 ultimo comma, per aver esercitato un'attività non pertinente al titolo professionale posseduto;
(iv) art. 39, per aver presentato in modo scorretto la propria formazione, esperienza e competenza, non aiutando gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.
La presentava contestualmente istanza cautelare ex Controparte_1
art. 700 c.p.c. di sospensione del provvedimento disciplinare inaudita altera parte, che veniva accolta dal Presidente e veniva poi confermata dal collegio decidente nel contraddittorio delle parti.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 9714/2024, accoglieva l'impugnazione, annullando il provvedimento disciplinare e condannando il Consiglio dell' a rifondere all'impugnante le spese di lite Parte_1
da questa anticipate, sul rilievo che, sulla base delle dichiarazioni rese dal destinatario dell'attività incriminata, il dott. Parte_2
il quale svolge la professione di psicologo ed è iscritto alla Sezione A
[...]
dell'Albo degli Psicologi, non sarebbe stato svolto un percorso di psicoterapia, ma l'attività della si sarebbe risolta in una serie di Controparte_1
incontri improntati all'ascolto attivo volti a risolvere specifiche e circoscritte problematiche senza alcuna indagine retrospettiva e si sarebbe dunque mantenuta nel perimetro del counseling, attività consentita agli iscritti alla
Sezione B dell'Albo, e non vi sarebbe stata alcuna lesione dell'affidamento dell' , essendo stato specificato nei tre contratti da lui sottoscritti CP_3
che la operava come “consulente familiare”. Controparte_1
Avverso l'indicata sentenza, pubblicata il 06.06.2024 e notificata il
07.06.2024, ha interposto tempestivo appello il Consiglio dell'
[...]
, che ha formulato le conclusioni indicate in epigrafe, ha Parte_1
riproposto ex art. 346 c.p.c. le domande, deduzioni, eccezioni e istanze non accolte dal Tribunale ed ha articolato i seguenti motivi di gravame:
1) mancato esame di elementi essenziali ai fini della decisione, per aver confuso il counselor non psicologo con il consulente familiare, attività che la ha riferito di avere svolto nei confronti Controparte_1
r.g. n. 51051/2024 3 dell' e per i non pertinenti riferimenti alla libertà di CP_3
iniziativa economica privata in ambito sanitario, senza considerare il rango superiore che la Carta Costituzionale riconosce al diritto alla salute;
2) erronea valutazione degli elementi istruttori emersi nel corso del procedimento disciplinare, che evidenziano come l'odierna appellata avesse compiuto una valutazione diagnostica, in violazione dell'art. 5 del Codice Deontologico, come il rapporto professionale fosse stato continuo e di lunga durata, con una cadenzata organizzazione degli incontri, come le prestazioni fossero state rese a titolo oneroso e pagate al costo di una psicoterapia, senza peraltro emissione di fatture per il periodo 2017 – 2020, e come nel corso di detti incontri fossero state trattate criticità di rilevanza psicologica da risolvere mediante attività di sostegno alla persona riservate agli psicologi;
3) erronea prospettazione della sentenza appellata, secondo la quale la non avrebbe mai dichiarato di operare Controparte_1
diagnosi ai propri assistiti, mentre lei stessa lo ha ammesso allorché è stata audita in sede disciplinare, si sarebbe limitata ad indirizzare il cliente verso altri professionisti qualora avesse rilevato l'inadeguatezza della propria competenza professionale, mentre la stessa incolpata ha ammesso di operare in tal modo non per acquisire una preventiva valutazione diagnostica, che ella stessa effettua in violazione dell'art. 8
Codice Deontologico, ma per svolgere il trattamento terapeutico che ella ritiene più opportuno;
4) erronea valutazione del Tribunale, fondata sui riferimenti testuali dei contratti all'attività di consulente familiare e alla legge n. 4/2013, che hanno invece carattere meramente formale, avendo l'appellata ammesso di svolgere diagnosi sui propri clienti, incluso l' così CP_3
ingenerando nei propri assistiti aspettative circa la sua idoneità a svolgere un'attività che le era preclusa, incorrendo in tal modo nella violazione dell'art. 39 Codice Deontologico;
5) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 Codice Deontologico, che sanziona ogni inosservanza dei precetti stabiliti nel medesimo Codice.
In data 25.11.2024 si è costituita la dott.ssa Controparte_1
la quale ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe chiedendo
[...]
r.g. n. 51051/2024 4 il rigetto dell'appello perché infondato e proponendo appello incidentale avverso la sentenza n. 9714/2024 Tribunale di Roma nella parte in cui aveva omesso di statuire sulle spese di lite sostenute per la fase cautelare.
L'appello principale è infondato e deve essere respinto, mentre deve essere dichiarato inammissibile l'appello incidentale spiegato dalla dott.ssa
. Controparte_1
Le argomentazioni dedotte da parte appellante nel primo motivo di appello non appaiono centrate in relazione alla corretta premessa metodologica del primo Giudice, secondo cui il thema disputandum si risolve nella verifica della riconducibilità o meno dell'attività svolta dalla Controparte_1
nei confronti di all'attività psicologico – Parte_2
clinica riservata agli iscritti alla Sezione A dell'Albo degli psicologi.
In merito, appare opportuno rilevare che, secondo l'art. 1 legge 56/1989,
“la professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione- riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”. Dal canto suo, l'art. 51 DPR
328/2001 stabilisce che formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla Sezione A dell'Albo “le attività che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali: a) l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità; b) le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito;
c) il coordinamento e la supervisione dell'attività degli psicologi iuniores”. Il DL 105/2003 conv. con modif. dalla legge 170/2003, oltre a modificare la denominazione riservata agli iscritti alla Sezione B dell'Albo
(dottori in tecniche psicologiche in luogo di psicologi iuniores), ha previsto con riferimento al settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità di detti iscritti che le attività professionali che formano oggetto della professione sono le seguenti: “1) partecipazione all'equipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, del bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste a delle risorse dell'ambiente; 2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con deficit r.g. n. 51051/2024 5 neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, e sviluppare reti di sostegno a di aiuto nelle situazioni di disabilità: 4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti a condizioni;
6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore”.
Ciò che rileva dunque non è se l'attività dell'odierna appellata possa essere qualificata come di mero counseling o di consulenza familiare, ma se detta attività sia riferibile ai paradigmi normativi appena indicati e si sia concretata nel compimento di atti professionali tipici riservati agli psicologi iscritti alla
Sezione A dell'Albo.
E, d'altro canto, i molteplici richiami giurisprudenziali in tema di concorrenza e liberalizzazione contenuti nella sentenza appellata sono funzionali non già a sovvertire la gerarchia dei diritti costituzionalmente tutelati, affermando un' (inesistente) primazia della libertà di iniziativa economica rispetto al diritto alla salute, ma ad affermare la necessità che le disposizioni che recano divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche vadano “interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale (…)” (così, l'art. 1, comma 2, d.l. 24 gennaio 2012, n.
1 convertito nella l. 24 marzo 2012, n. 27).
Venendo ora ai restanti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, attenendo tutti ad un'asserita erronea valutazione del materiale probatorio raccolto, occorre innanzitutto confermare la centralità delle dichiarazioni che nell'ambito del procedimento disciplinare promosso dal
Consiglio dell' ha reso il destinatario Parte_1
dell'attività incriminata, il dott. Dichiarazioni che, come ha CP_3
r.g. n. 51051/2024 6 correttamente evidenziato il Tribunale, non sono state minimamente valorizzate dall'organo disciplinare e che invece assumono rilievo dirimente ai fini del presente accertamento, perché provengono non solo da una fonte diretta di conoscenza dell'attività per la quale all'appellata è stata comminata la sanzione disciplinare ma da un soggetto particolarmente competente e qualificato, essendosi l' laureato in Psicologia e successivamente iscritto alla CP_3
Sezione A dell'Albo degli Psicologi.
L' ha intanto fornito l'indicazione delle ragioni per le quali CP_3
si era rivolto in diversi momenti nell'arco di un quinquennio, tra il marzo 2017 e il febbraio 2022, alla dott.ssa : “Mi ero lasciato con la Controparte_1
ragazza storica dell'epoca e avevo difficoltà a concentrarmi e a studiare e volevo qualcuno che mi desse una mano a riprendere gli studi e la concentrazione (…) la prima volta sono andato per lo studio, dopo essermi lasciato non trovavo neanche la concentrazione, la seconda volta sono tornato sempre per lo stesso motivo, per il supporto allo studio, questi sono i temi dei primi due anni (n.d.r. rientranti nel primo contratto), il terzo anno ho avuto problemi con la ragazza (n.d.r. oggetto del secondo contratto), mentre l'ultimo anno (n.d.r. il riferimento è al terzo e ultimo contratto stipulato dal giovane) sono tornato perché avevo problemi con l'adozione e mi sono confrontato con la dottoressa su questo tema”. Il ricorso alle sedute con la dott.ssa
è stato dunque, per ammissione dello stesso paziente, Controparte_1
limitato a temi ben precisi e delimitati, che, per quanto possano avere un rilievo psicologico, non costituiscono né disturbi né criticità e che non necessitavano, come tra breve si dirà, di un'indagine introspettiva e sul passato della persona.
La rilevanza psicologica dei temi oggetto degli incontri non comporta, infatti, automaticamente, la riconducibilità dell'attività professionale alla sfera degli atti riservati agli psicologi iscritti alla Sezione A dell'Albo, assumendo rilievo a tal fine la loro criticità ed eventualmente la loro connotazione patologica unitamente agli interventi terapeutici da adottare, che nel caso di specie non risultano essere stati mai adottati.
Sulle modalità di svolgimento degli incontri, occorre sempre prestare attenzione alle informazioni fornite dall' il quale, in risposta CP_3
alla domanda se dalla riceveva interpretazioni, Controparte_1
consigli, valutazioni sulle sue reazioni emotive, sulla congruenza del suo stato mentale rispetto agli eventi che si verificavano durante la relazione con la ragazza, affermava: “No, mi ricordo che era incentrata sull'ascolto attivo, su cosa
r.g. n. 51051/2024 7 succede, proprio tecniche di consulenza basate sulla comunicazione, non ricordo che abbia mai interpretato un mio gesto o i miei pensieri, per le tecniche che conosco adesso posso dire che si trattava di ascolto attivo”. Richiesto da altro componente della
Commissione disciplinare di essere ancora più specifico (“Lei quando parla di ascolto attivo ha in mente il modello di terapia di Rogers?”), il giovane psicologo rispondeva: “No, il modello a cinque stadi di Ivey in cui c'è l'empatia, l'alleanza rispetto a tutta la sfera emotiva, il luogo, le risorse, i punti di forza e di debolezza, gli obiettivi e l'azione”. E alla domanda ancora più diretta (“In buona sostanza, se dovessi definire il percorso che hai fatto con la dottoressa di lo CP_1 CP_1
definiresti un percorso di terapia? Il contenuto del lavoro che hai fatto era incentrato sui tuoi problemi e le difficoltà, lo definiresti un percorso di terapia leggera breve, chi ti ha cambiato come assistito o meno?”), la risposta dell' era netta: “Non lo CP_3
definisco un percorso di psicoterapia, anche perché ne ho iniziato uno da poco e vedo le differenze su dove si va ad indagare, con la dottoressa in questi anni non ho mai tendenzialmente effettuato un qualcosa che assomigliasse alla terapia, non siamo mai andati nel passato, siamo sempre rimasti nel presente ed era un po' un orientamento rispetto a quello che mi succedeva, molto circoscritto. E più avanti non è mai andata ad indagare il passato, io ero semplicemente confuso perché non sapevo proprio se potevo chiederlo a mio padre e abbiamo parlato un po' di questo mettendo le carte in tavola e poi da lì mi sono mosso”.
Appare francamente privo di ogni ragionevole giustificazione che il
Consiglio dell' non abbia riconosciuto alcuna Controparte_4
importanza a dichiarazioni tanto precise, circostanziate e promananti da soggetto competente e qualificato e direttamente a conoscenza dei fatti controversi ed abbia invece posto a fondamento dell'esercizio del potere disciplinare le dichiarazioni generiche e atecniche rese da persona (la zia dell' non competente e soprattutto non a conoscenza diretta CP_3
delle vicende narrate.
Dalle dichiarazioni dell' non emerge inoltre che la dott.ssa CP_3
abbia mai compiuto nei suoi confronti valutazioni Controparte_1
diagnostiche, né tale dato può evincersi dalle affermazioni rese sempre in sede disciplinare dall'incolpata, come invece ritiene di poter fare parte appellante. Il riferimento è alle risposte fornite dall'appellata alle seguenti domande: “Lei quindi con questo ragazzo non ha lavorato in équipe?”; e: “Con quali strumenti e come valuta la necessità di un trattamento piuttosto che un altro, l'invio ad uno psichiatra
r.g. n. 51051/2024 8 piuttosto che ad uno psicologo?”. Le risposte della (“Io Controparte_1
vedo individualmente le persone, poi se serve mi confronto, ma con lui non è successo”;
e: “Innanzi tutto la nostra formazione, oltre i 4 anni + 2 di scuola di consulenti familiari, richiede una formazione personale, direi obbligatoria, su noi stessi, una formazione propria per cui io ho fatto anche 9 anni di scuola di analisi transazionale.
Noi siamo chiamati a studiare per essere consapevoli di quello che possiamo trovarci di fronte quando incontriamo una persona, saper valutare un disturbo di personalità per poi effettuare l'invio ad un altro professionista”) non rivelano affatto, ad avviso della Corte, l'effettuazione di una valutazione diagnostica, peraltro nemmeno esplicitata, né il compimento di attività finalizzate a tale valutazione, anch'esse minimamente enucleate, né il compimento di atti vietati al dottore in tecniche psicologiche. Costituisce infatti un preciso dovere per il professionista iscritto alla Sezione B dell'Albo indirizzare un proprio paziente ad uno psicologo iscritto alla Sezione A laddove emergano situazioni critiche o patologiche che richiedano un intervento terapeutico. Situazioni che nel caso di specie non si sono concretizzate, secondo quanto chiaramente emerso dalla deposizione dell' e dalle dichiarazioni dell'incolpata. CP_3
Laddove poi l'appellante desume la sussistenza di necessità terapeutiche dalla circostanza che il giovane psicologo, dopo l'ultimo ciclo di sedute con la
, si era rivolto ad uno psicoterapeuta omette di Controparte_1
considerare che tale percorso era stato intrapreso in ottemperanza a precise direttive del Consiglio dell' che impone agli studenti di Parte_1
Psicologia, come l' di seguire a proprie spese un percorso di CP_3
psicoterapia con uno psicoterapeuta della Scuola di Specializzazione che frequentano.
Né lo svolgimento di un percorso psicoterapeutico può desumersi dalla durata del rapporto. Dalle dichiarazioni rese dall'Astorga Quieroz, della cui veridicità non si ha motivo di dubitare, è emerso lo svolgimento di un ciclo di dieci incontri per ognuno dei tre contratti, che risultano essere stati stipulati nel marzo 2017, nell'ottobre 2019 e nell'ottobre 2021. Incontri che, dall'esame di detti contratti, avrebbero avuto luogo tra il marzo e il giugno 2017, tra l'ottobre
2019 e il gennaio 2020 e tra l'ottobre 2021 e il 1 febbraio 2022. Non può dunque sostenersi che il rapporto si fosse dipanato per oltre cinque anni e in maniera ininterrotta, con una cadenzata organizzazione di incontri, risultando invece corretta l'affermazione del Tribunale secondo il quale “la ricorrente non ha r.g. n. 51051/2024 9 svolto nei confronti dell' un intervento della durata di cinque CP_3
anni, ma, in tale lasso temporale, ha incontrato il suo cliente saltuariamente. In particolare, sono stati svolti tre cicli di intervento, per dieci sedute ciascuno, e, quindi, trenta incontri, in tutto, diluiti in cinque anni”.
Il dato temporale non assume dunque una valenza indiziante il compimento di attività vietata, se si considera che di regola un percorso di psicoterapia si sviluppa per un arco temporale assai più ampio di tre mesi e con una frequenza ed assiduità di incontri, che nel caso di specie non è dato ravvisare.
Nemmeno l'onerosità delle sedute ed il luogo di svolgimento degli incontri hanno valenza indiziante la sussistenza degli illeciti disciplinari contestati. Come ha correttamente rilevato parte appellata, le tariffe professionali sono libere e nello specifico sono state concordate con il cliente, mentre lo svolgimento degli incontri nello studio della dott.ssa CP_1
rappresenta una modalità normale e tutt'altro che inusuale di
[...]
esecuzione di un rapporto professionale con un dottore in tecniche psicologiche. Né può desumersi con certezza il compimento da parte dell'appellata di atti riservati agli iscritti alla Sezione A dell'Albo dalla sospetta evasione fiscale, per la quale il Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti alla Guardia di Finanza: la presunta irregolarità tributaria può inerire anche ad attività che rimane nel perimetro delineato dal DL 105/2003. Analoga inconcludenza dimostrativa ha l'effettuazione di prestazioni nei confronti di pazienti diversi dall'Astorga giacché è ben possibile che un dottore in CP_3
tecniche psicologiche intrattenga rapporti con differenti clienti inerenti le proprie specifiche competenze e senza debordare da esse.
L'infondatezza del secondo, terzo e quinto motivo dell'appello si riflette necessariamente anche sul quarto motivo, non potendosi sostenere che la dottoressa non avesse presentato in modo corretto e Controparte_1
accurato la propria formazione, esperienza e competenza professionale nei tre contratti stipulati dall' L'assunto dello svolgimento di attività CP_3
preclusa al dottore in tecniche psicologiche e riservata allo psicologo iscritto alla
Sezione A dell'Albo è rimasto, infatti, indimostrato alla luce di quanto precedentemente sostenuto.
L'appello principale deve essere quindi respinto.
Parte appellata ha, come detto, proposto appello incidentale avverso la r.g. n. 51051/2024 10 sentenza di primo grado nella parte in cui aveva omesso di statuire sulle spese di lite da ella anticipate per il subprocedimento cautelare. Nel primo giudizio la dott.ssa aveva richiesto dapprima ex art. 700 c.p.c. Controparte_1 anche inaudita altera parte la sospensione del provvedimento disciplinare, che le era stata accordata con decreto del Presidente della Sezione designata del
29.03.2024 ed era stata confermata dal collegio decidente sino al deposito della decisione di merito con ordinanza resa all'udienza del 13.05.2024.
Senonché l'appello incidentale è stato proposto con la comparsa di costituzione e risposta, depositata il 25.11.2024, ben oltre il termine stabilito a pena di decadenza all'art. 343 c.p.c., e va pertanto dichiarato inammissibile.
In ragione della prevalente soccombenza dell'appellante principale, le spese di lite del presente grado vanno compensate nei limiti di un terzo, con condanna del Consiglio dell' a rifondere Parte_1
all'appellata i restanti due terzi, che liquida come in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Respinge l'appello principale;
2) Dichiara inammissibile l'appello incidentale;
3) Dichiara compensate nei limiti di un terzo le spese di lite del presente grado di giudizio e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata dei restanti due terzi, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
16.01.2025.
r.g. n. 51051/2024 11 Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 51051/2024 12