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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 28/05/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, Sezione Concorsuale, composto dai magistrati
Dott. Riccardo GRECO - Presidente
Dott. Gaetano CATALANI - Giudice
Dott. Tiziana CARADONIO - Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 16-1/2025 r.g. promosso da
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/3/1980 ed ivi residente a[...];
(C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
4/11/1952 ed ivi residente a[...];
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
28/5/1977 ed ivi residente a[...];
(C.F. ) nato a [...] Parte_2 C.F._4
(Romania) il 27/7/1992 e residente in [...]a Jud NT Sat Giulesti alla Str. Codrului
n.1; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Nunzio Calicchio;
nei confronti di
(C.F. – Controparte_3 P.IVA_1
REA n. MT – 79318) con sede in Matera alla via della Scienza n. 23 in persona della
Liquidatrice e legale rappresentante residente in [...]
5M; **********
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato il
3/4/2025 nei confronti della Controparte_3
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1,2 e 121 CCII per quanto si dirà in seguito;
premesso che i creditori istanti vantano crediti per mancata corresponsione delle retribuzioni e del trattamento di fine rapporto tutti rinvenienti da titolo esecutivo. In particolare:
a) per - in data 26/10/2024 veniva emesso dal Tribunale di Matera, Parte_1
sezione Lavoro, decreto ingiuntivo n. 145/2024, dichiarato esecutivo il 18/12/2024 ed in pari data veniva notificato atto di precetto per un importo complessivo di euro 6.020,46, comprensivo di spese e competenze del D.I., interessi legali e spese e competenze di precetto. La notifica dell'atto di precetto è rimasta priva di esito e il pignoramento presso terzi non ha avuto esito positivo, stante la dichiarazione di terzo negativa versata in atti;
b) per in data 26/10/2024 veniva emesso dal Tribunale di Matera Controparte_1
sezione Lavoro, decreto ingiuntivo n. 146/2024, dichiarato esecutivo il 16/12/2024 ed in data 18/12/2024 veniva notificato atto di precetto per un importo complessivo di euro
15.873,09 comprensivo di spese e competenze del D.I., interessi legali e spese e competenze di precetto. La notifica dell'atto di precetto è rimasta priva di esito e il pignoramento presso terzi non ha avuto esito positivo, stante la dichiarazione di terzo negativa versata in atti;
c) per in data 02/11/2024 veniva emesso dal Tribunale di Matera Controparte_2
sezione Lavoro, decreto ingiuntivo n. 149/2024 dichiarato esecutivo il 18/12/2024 ed in pari data veniva notificato atto di precetto per un importo complessivo di euro 12.879,93 comprensivo di spese e competenze del D.I., interessi legali e spese e competenze di precetto. La notifica dell'atto di precetto è rimasta priva di esito e il pignoramento presso terzi non ha avuto esito positivo, stante la dichiarazione di terzo negativa versata in atti;
d) Per in data 24/11/2020 veniva emesso dal Tribunale di Matera Parte_2
sezione Lavoro, decreto ingiuntivo n. 459/2020 munito di formula esecutiva il
26/11/2020 e in data 29/10/2024 veniva notificato atto di precetto per l'importo complessivo di euro 17.774,40. La notifica dell'atto di precetto è rimasta priva di esito e il pignoramento presso terzi non ha avuto esito positivo, stante la dichiarazione di terzo negativa versata in atti;
rilevato, preliminarmente, che i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posti dall'art. 33 D.lgs. 14/2019 sono stati rispettati, in quanto l'impresa è stata cancellata in data 20/11/2024, come risulta dalle iscrizioni riportate nella visura camerale pubblicata al Registro delle Imprese. In base all'art. 33 D.lgs. 14/2019, ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale può essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di un'impresa svolta in forma societaria, occorre fare riferimento alla data della sua effettiva cancellazione dal registro delle imprese, perché solo da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente (Sez. I
Ord., 13/07/2018, n. 18731; Sez. VI - 1 Ord., 07/03/2016, n. 4409 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza); rilevato quanto al presupposto soggettivo, che dal combinato disposto degli artt. 2 e 121
C.C.I.I. si evince che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) e che siano in stato di insolvenza, sicché non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale le c.d. “imprese minori” ovvero quelle che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) avere realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”; rilevato che parte resistente non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del C.C.I.I. trattandosi, di onere della prova che, ai sensi dell'art. 121, incombe sull'imprenditore; ritenuto, peraltro, che la mancata produzione dei bilanci degli ultimi tre esercizi commerciali o di altra documentazione contabile alternativa impedisce di qualificare la alla stregua di impresa minore;
Controparte_3
considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, desumibile dall'importo del credito recato dall'istanza di apertura della liquidazione giudiziale supera la soglia minima di indebitamento prevista dall'art. all'art. 49, co.5, CCII (€ 30.000,00). E' pacifico, comunque, che per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale prevista dall'art. 49 comma 5 CCII, non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad € 30.000,00 (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26926 del 14/11/2017 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza); rilevato che l'art. 33 CCII prevede che la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo e che per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese;
rilevato, quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, che ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett.
b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza della legge fallimentare, lo stato di insolvenza va inteso come non transitoria situazione di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374); osservato che, in caso di società posta in liquidazione, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza, la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
24660 del 05/11/2020); osservato, tuttavia, che non possano applicarsi all'impresa cessata i principi di accertamento dello stato di insolvenza dell'impresa in stato di liquidazione, dovendosi viceversa presumere che, con la cancellazione dal registro delle imprese della società/cessazione dell'impresa, siano concluse le operazioni di liquidazione dell'attivo
(cfr. Tribunale di Siena sent. del 27/9/2024 – P.U. 44-1/2024). D'altronde, il debitore rimasto contumace non ha offerto alcun elemento a sostegno della prosecuzione dell'attività di impresa formalmente cessata, non ha fornito precise indicazioni di eventuali beni utilmente liquidabili, dei relativi tempi e dei presumibili valori di realizzo rispetto all'ammontare dei debiti rimasti insoddisfatti, né ha prodotto il bilancio finale di liquidazione;
ritenuto, in ogni caso, che la sussistenza dello stato di insolvenza risulta antecedente alla cancellazione della società e congruamente dimostrata, secondo la definizione offerta dal legislatore all'art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 14/2019, dal mancato pagamento dei crediti dei ricorrenti risultanti da titoli esecutivi di formazione giudiziale e sorti anteriormente alla cessazione dell'attività, dalla natura della debitoria (esposizioni debitorie nei confronti dei lavoratori dipendenti), dall'importo della stessa, dall'omesso deposito dei bilanci di esercizio precedenti (considerato che l'ultimo bilancio pubblicato è quello chiuso al
31/12/2016), dalle dichiarazioni negative rese dagli istituti di credito, prodotte da parte ricorrente, che testimoniano l'assenza di disponibilità finanziarie in capo al resistente, dalla mancanza di cespiti utilmente aggredibili in capo al debitore come risultante da visura catastale e ipocatastale versata in atti, dalla presenza di poco meno di 100mila euro di debiti verso l'Erario come risultante dalla nota integrativa al bilancio di esercizio chiuso al
31/12/2016 nonché dall'intervenuta cancellazione dal R.I. dopo essere stata posta in liquidazione;
ritenuto che
alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro ritenere che l'impresa resistente versi oramai in una situazione di irreversibile e insanabile dissesto, attestante uno stato di definitiva incapacità di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I., dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(C.F. – REA n. MT – 79318) con Controparte_3 P.IVA_1
sede in Matera alla via della Scienza n. 23 in persona della Liquidatrice e legale rappresentante residente in [...]M; Controparte_4
nomina la dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice Delegato per la procedura;
nomina
l'avv. Gaetano Mauro Danzi, del foro di Matera, Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 12/9/2025, ore 12,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.I.; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR
115/2002; dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII, previo rinvio dell'art. 49, comma 4, CCII, ossia che entro il giorno successivo al suo deposito, sia comunicata al debitore, al pubblico ministero e al ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché trasmessa per estratto, contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Matera nella camera di consiglio del 21/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, Sezione Concorsuale, composto dai magistrati
Dott. Riccardo GRECO - Presidente
Dott. Gaetano CATALANI - Giudice
Dott. Tiziana CARADONIO - Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 16-1/2025 r.g. promosso da
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/3/1980 ed ivi residente a[...];
(C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
4/11/1952 ed ivi residente a[...];
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
28/5/1977 ed ivi residente a[...];
(C.F. ) nato a [...] Parte_2 C.F._4
(Romania) il 27/7/1992 e residente in [...]a Jud NT Sat Giulesti alla Str. Codrului
n.1; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Nunzio Calicchio;
nei confronti di
(C.F. – Controparte_3 P.IVA_1
REA n. MT – 79318) con sede in Matera alla via della Scienza n. 23 in persona della
Liquidatrice e legale rappresentante residente in [...]
5M; **********
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato il
3/4/2025 nei confronti della Controparte_3
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1,2 e 121 CCII per quanto si dirà in seguito;
premesso che i creditori istanti vantano crediti per mancata corresponsione delle retribuzioni e del trattamento di fine rapporto tutti rinvenienti da titolo esecutivo. In particolare:
a) per - in data 26/10/2024 veniva emesso dal Tribunale di Matera, Parte_1
sezione Lavoro, decreto ingiuntivo n. 145/2024, dichiarato esecutivo il 18/12/2024 ed in pari data veniva notificato atto di precetto per un importo complessivo di euro 6.020,46, comprensivo di spese e competenze del D.I., interessi legali e spese e competenze di precetto. La notifica dell'atto di precetto è rimasta priva di esito e il pignoramento presso terzi non ha avuto esito positivo, stante la dichiarazione di terzo negativa versata in atti;
b) per in data 26/10/2024 veniva emesso dal Tribunale di Matera Controparte_1
sezione Lavoro, decreto ingiuntivo n. 146/2024, dichiarato esecutivo il 16/12/2024 ed in data 18/12/2024 veniva notificato atto di precetto per un importo complessivo di euro
15.873,09 comprensivo di spese e competenze del D.I., interessi legali e spese e competenze di precetto. La notifica dell'atto di precetto è rimasta priva di esito e il pignoramento presso terzi non ha avuto esito positivo, stante la dichiarazione di terzo negativa versata in atti;
c) per in data 02/11/2024 veniva emesso dal Tribunale di Matera Controparte_2
sezione Lavoro, decreto ingiuntivo n. 149/2024 dichiarato esecutivo il 18/12/2024 ed in pari data veniva notificato atto di precetto per un importo complessivo di euro 12.879,93 comprensivo di spese e competenze del D.I., interessi legali e spese e competenze di precetto. La notifica dell'atto di precetto è rimasta priva di esito e il pignoramento presso terzi non ha avuto esito positivo, stante la dichiarazione di terzo negativa versata in atti;
d) Per in data 24/11/2020 veniva emesso dal Tribunale di Matera Parte_2
sezione Lavoro, decreto ingiuntivo n. 459/2020 munito di formula esecutiva il
26/11/2020 e in data 29/10/2024 veniva notificato atto di precetto per l'importo complessivo di euro 17.774,40. La notifica dell'atto di precetto è rimasta priva di esito e il pignoramento presso terzi non ha avuto esito positivo, stante la dichiarazione di terzo negativa versata in atti;
rilevato, preliminarmente, che i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posti dall'art. 33 D.lgs. 14/2019 sono stati rispettati, in quanto l'impresa è stata cancellata in data 20/11/2024, come risulta dalle iscrizioni riportate nella visura camerale pubblicata al Registro delle Imprese. In base all'art. 33 D.lgs. 14/2019, ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale può essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di un'impresa svolta in forma societaria, occorre fare riferimento alla data della sua effettiva cancellazione dal registro delle imprese, perché solo da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente (Sez. I
Ord., 13/07/2018, n. 18731; Sez. VI - 1 Ord., 07/03/2016, n. 4409 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza); rilevato quanto al presupposto soggettivo, che dal combinato disposto degli artt. 2 e 121
C.C.I.I. si evince che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) e che siano in stato di insolvenza, sicché non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale le c.d. “imprese minori” ovvero quelle che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) avere realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”; rilevato che parte resistente non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del C.C.I.I. trattandosi, di onere della prova che, ai sensi dell'art. 121, incombe sull'imprenditore; ritenuto, peraltro, che la mancata produzione dei bilanci degli ultimi tre esercizi commerciali o di altra documentazione contabile alternativa impedisce di qualificare la alla stregua di impresa minore;
Controparte_3
considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, desumibile dall'importo del credito recato dall'istanza di apertura della liquidazione giudiziale supera la soglia minima di indebitamento prevista dall'art. all'art. 49, co.5, CCII (€ 30.000,00). E' pacifico, comunque, che per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale prevista dall'art. 49 comma 5 CCII, non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad € 30.000,00 (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26926 del 14/11/2017 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza); rilevato che l'art. 33 CCII prevede che la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo e che per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese;
rilevato, quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, che ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett.
b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza della legge fallimentare, lo stato di insolvenza va inteso come non transitoria situazione di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374); osservato che, in caso di società posta in liquidazione, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza, la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
24660 del 05/11/2020); osservato, tuttavia, che non possano applicarsi all'impresa cessata i principi di accertamento dello stato di insolvenza dell'impresa in stato di liquidazione, dovendosi viceversa presumere che, con la cancellazione dal registro delle imprese della società/cessazione dell'impresa, siano concluse le operazioni di liquidazione dell'attivo
(cfr. Tribunale di Siena sent. del 27/9/2024 – P.U. 44-1/2024). D'altronde, il debitore rimasto contumace non ha offerto alcun elemento a sostegno della prosecuzione dell'attività di impresa formalmente cessata, non ha fornito precise indicazioni di eventuali beni utilmente liquidabili, dei relativi tempi e dei presumibili valori di realizzo rispetto all'ammontare dei debiti rimasti insoddisfatti, né ha prodotto il bilancio finale di liquidazione;
ritenuto, in ogni caso, che la sussistenza dello stato di insolvenza risulta antecedente alla cancellazione della società e congruamente dimostrata, secondo la definizione offerta dal legislatore all'art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 14/2019, dal mancato pagamento dei crediti dei ricorrenti risultanti da titoli esecutivi di formazione giudiziale e sorti anteriormente alla cessazione dell'attività, dalla natura della debitoria (esposizioni debitorie nei confronti dei lavoratori dipendenti), dall'importo della stessa, dall'omesso deposito dei bilanci di esercizio precedenti (considerato che l'ultimo bilancio pubblicato è quello chiuso al
31/12/2016), dalle dichiarazioni negative rese dagli istituti di credito, prodotte da parte ricorrente, che testimoniano l'assenza di disponibilità finanziarie in capo al resistente, dalla mancanza di cespiti utilmente aggredibili in capo al debitore come risultante da visura catastale e ipocatastale versata in atti, dalla presenza di poco meno di 100mila euro di debiti verso l'Erario come risultante dalla nota integrativa al bilancio di esercizio chiuso al
31/12/2016 nonché dall'intervenuta cancellazione dal R.I. dopo essere stata posta in liquidazione;
ritenuto che
alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro ritenere che l'impresa resistente versi oramai in una situazione di irreversibile e insanabile dissesto, attestante uno stato di definitiva incapacità di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I., dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(C.F. – REA n. MT – 79318) con Controparte_3 P.IVA_1
sede in Matera alla via della Scienza n. 23 in persona della Liquidatrice e legale rappresentante residente in [...]M; Controparte_4
nomina la dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice Delegato per la procedura;
nomina
l'avv. Gaetano Mauro Danzi, del foro di Matera, Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 12/9/2025, ore 12,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.I.; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR
115/2002; dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII, previo rinvio dell'art. 49, comma 4, CCII, ossia che entro il giorno successivo al suo deposito, sia comunicata al debitore, al pubblico ministero e al ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché trasmessa per estratto, contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Matera nella camera di consiglio del 21/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco