CA
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/10/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 643/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'8.1.2024 e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Taurianova , via A.De Gasperi, 63, nello studio dell'avv, NAPOLI ANTONINO che lo rappresenta e difende, congiuntamente e/o disgiuntamente, con l'avv. PILEIO MARIA STELLA giusta procura in atti,
APPELLANTE E
, nata a Vibo Valentia il [...], in [...] e nella Controparte_1 qualità di procuratrice generale di , nata a [...] il [...], CP_2
, nata a [...], il [...], Controparte_3
, nata a [...] il [...], Controparte_4
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliate in CP_5
Reggio Calabria, via Castello ,5, nello studio dell'avv. M.D.Grillo, rappresentate e difese dagli avv.ti NAPOLI FRANCESCO, NAPOLI ANNAMARIA e NAPOLI FILIPPO giusta procura in atti,
APPELLATE
OGGETTO: Usucapione - Appello avverso la sentenza del Tribunale Palmi n.664/2019, pubblicata il 28.6.2019 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in proprio e quale procuratrice generale della madre Controparte_1 CP_2
, e Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 proponevano, davanti al Tribunale di Palmi, nei confronti di ,azione Parte_1 di rivendica e di restituzione delle porzioni di terreno di loro proprietà da questi illegittimamente occupate . Esponevano;
di essere proprietarie, per averli ereditati da , di Controparte_6 immobili siti nella frazione Amato di Taurianova, in Catasto al foglio 2, particella n.8 , e al foglio 9, particella n.5; che il terreno era adiacente ad altro immobile di loro proprietà , in Catasto al foglio 9, particella 83, sub 1, adibito ad abitazione;
che il terreno e la casa erano stati concessi in uso, perché dipendente dell'azienda agricola di proprietà di , a , padre del convenuto, ed erano Controparte_6 Persona_1 stati oggetto di un'azione di usucapione intrapresa da nei confronti Persona_1 di conclusasi con la sentenza n.157/2011 di rigetto della domanda;
Controparte_6 che eseguito coattivamente quanto disposto dalla sentenza citata , successivamente alla remissione delle attrici nel possesso , queste subivano molestie e turbative da parte di su una porzione di circa 1850 mq. della particella n.8 e di circa 80 Parte_1 mq della particella n.5, molestie poi sfociate in usurpazione quando il ,prima Pt_1 impediva l'ingresso al fondo agli operai inviati per l'esecuzione di lavori agrari e, poi, recintava le porzioni di fondo con paletti e filo di ferro.
si costituiva contestando i fatti esposti dalle attrici con riferimento Parte_1 all'azione di usucapione proposta dal genitore che asseriva riguardasse altro immobile e, in riconvenzionale, proponeva domanda di usucapione delle porzioni di terreno in contestazione sostenendo di averli posseduti e gestiti autonomamente per oltre trent'anni. Il giudizio , istruito con prova orale, si concludeva con la sentenza n. 664/2019 con cui il Tribunale dichiarava che il convenuto possedeva senza titolo la porzione di fondo rivendicata dalle attrici;
rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione e lo condannava all'immediato rilascio del bene , nonchè al pagamento delle spese di lite.
Con citazione notificata con PEC del 26.7.2019 impugna la Parte_1 decisione e rileva che : 1)Risulta irragionevole, infondato e frutto di violazione di legge il capo I della sentenza nella parte in cui il giudicante ritiene fondata l'azione ex art.948 c.c. e provato il diritto di proprietà delle attrici sui terreni in contesa “ per averi ereditati dal loro genitore e marito “. L'errore che vizia tale conclusione si coglie in tutta la sua evidenza se solo si considera che la tipica funzione recuperatoria della domanda di rivendica presuppone che l'attore fornisca una prova inoppugnabile del diritto e del titolo dedotto in giudizio per come ritenuto costantemente dalla Corte di Cassazione. Deve anche obiettarsi al primo giudice - secondo il quale il non avrebbe Pt_1 contestato le allegazioni attoree - che il convenuto costituendosi ha opposto al diritto di proprietà rivendicato dalle eredi una propria autonoma posizione giuridica CP_6 sostenendo di avere acquistato per usucapione la proprietà della “res” contesa in possesso della sua famiglia sin dal 1954. Proprio questo dato processuale smentisce le asserzioni contenute in sentenza anche in merito alla mancanza in capo al convenuto di un titolo legittimante il possesso. Indipendentemente da quanto sin qui dedotto, va ribadito come la Suprema Corte continua a richiedere in tema di azione di rivendica la c.d. probatio diabolica della proprietà a carico dell'attore, onere non affievolito nemmeno nel caso in cui il convenuto eccepisca o domandi l'usucapione del bene . Tale prova non risulta data dalle eredi , né si può ritenere che la domanda CP_6 riconvenzionale abbia prodotto un'inversione dell'onere della prova per cui, in definitiva, poiché le attrici non hanno soddisfatto quanto disposto dall'art.2697 c.c., la sentenza va riformata rigettando la domanda di rivendica delle appellate. 2) Risulta irragionevole, infondato, non motivato, frutto di violazione di legge, di travisamento ed errata valutazione delle prove il capo II della sentenza nella parte in cui nel respingere la domanda di usucapione asserisce che il rapporto di fatto sulla
“res “ rivendicato dall'AP non può essere qualificato “ uti dominus “ ma di mera detenzione;
che egli nel corso del giudizio ha riconosciuto in maniera non equivoca il diritto delle attrici e che, infine, non è riuscito a fornire la prova di atti d'interversione del possesso che avrebbero legittimato la domanda. L'infondatezza di tali asserzioni è di lapalissiana evidenza nel momento in cui si prende atto della differente ricostruzione dei fatti proposta dall'AP nel corso del giudizio. In effetti, già nella comparsa di risposta con domanda riconvenzionale ha affermato che il fondo era nella disponibilità della sua famiglia sin dal 1954, anno in cui suo nonno aveva cominciato a coltivarlo senza che gli fosse stato consegnato , o concesso, da alcuno. Da quel momento in poi i ( nonno, padre, figlio )hanno Pt_1 esercitato il potere continuo ed incontestato dei terreni coltivandoli , disponendo del raccolto, senza doverne rendere conto o consegnarne parte a nessuno . Di conseguenza i hanno esercitato sui terreni per quasi mezzo secolo una totale Pt_1 signoria creando così i presupposti per l'acquisto della proprietà a titolo originario a norma dell'art.1158 c.c. Quanto detto trova riscontro nelle dichiarazioni dei testi , Testimone_1 Tes_2
, , , , che
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 riferiscono del possesso della “res” da oltre 40 anni e della recinzione con rete metallica, recinzione che già da sola è indice rivelatore della volontà di colui che esercita il potere di fatto di rivendicare la proprietà per usucapione. Dalle condotte descritte dai testi traspare evidente l'animus rem sibi habendi con cui l'AP e i suoi danti causa hanno gestito i terreni oggetto di giudizio . La semplice detenzione asserita dal giudicante non è dimostrata nemmeno dal fatto riferito da alcuni testi secondo cui era uso dell'azienda agricola concedere ai dipendenti CP_6 che ne facevano richiesta un pezzo di terreno e anche una casa all'interno dell'azienda. Far discendere dalla concessione ai dipendenti dell'azienda di case e pezzi di terreno, nonché dalla perdita della disponibilità della casa da parte di , la Controparte_7 perdita del possesso del terreno , dimostra come il primo giudice ha confuso il terreno oggetto di causa con quello oggetto della sentenza n. 157/2011 del Tribunale di Palmi. Per capire l'errore del giudicante è indispensabile precisare che i terreni del giudizio di primo grado sono ubicati nella frazione Amato del Comune di Taurianova , in una zona a ridosso di alcuni fabbricati esistenti ed in prossimità della SS 111 Gioia Tauro- Locri, ricadente su due distinti fogli di mappa . Un fondo dunque di circa 2000 metri quadrati posto alle spalle del fabbricato di via Gagliardi in cui risiedeva la famiglia . Pt_1
Il giudicante, invece, nel respingere la domanda riconvenzionale, fa riferimento alla mera detenzione del piccolo orto di circa 42 mq. adiacente alla casa rimasto Pt_1 nella disponibilità di anche dopo la pensione quale dipendente Persona_1 dell'azienda agricola e da questi rilasciato a seguito del giudizio di usucapione della casa che lo vedeva perdente. Quindi, solo il fondo di cui si è ora detto , non anche il più grande di circa 2000 mq, è stato oggetto di restituzione a seguito della sentenza n.157/2011. Su tale punto non lasciano dubbi quanto scritto dal Tribunale di Palmi in detta sentenza e nell'ordinanza emessa dallo stesso Tribunale nell'ambito di un procedimento possessorio esperito dai nei confronti di . CP_6 Parte_1
Sulla scorta di quanto dedotto il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere la diversità dei terreni e, quindi, riconoscendo il possesso uti domini dei dagli anni '50- '60 Pt_1 sui circa 2000 mq di terreno , accogliere la domanda riconvenzionale di acquisto della proprietà a titolo originario. Va confutata anche l'affermazione contenuta a pagina 6 della sentenza con cui il giudicante contesta il mancato compimento di atti d'interversione della detenzione in possesso . In merito va ribadito che, affermato e dimostrato il possesso del terreno in questione da ben più di vent'anni, la prova dell'interversione è inutile in quanto, ai sensi dell'art.1141 c.c. e dell'ordinanza della Corte Suprema n. 14593/2011, non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario d'apprensione , ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore . 3) Il capo III , relativo all'accoglimento della domanda di rivendica e di rilascio del bene alle attrici , e al rigetto della riconvenzionale dell'AP, nonché il capo IV , relativo alle spese di lite, rappresentano una mera conseguenza della irragionevole , inadeguata e contraddittoria motivazione della sentenza per come specificato ed argomentato nei due precedenti motivi . Propone istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c. e conclude chiedendo , in via pregiudiziale e cautelare, di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della decisione;
in via principale e nel merito, di accogliere l'appello e , quindi, di rigettare la domanda di parte attrice perché infondata;
di accogliere la domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della zona di terreno a ridosso dei fabbricati esistenti in prossimità della SS 111 Gioia Tauro-Locri , e, precisamente in frazione Amato del Comune di Taurianova, porzione della particella 8 del foglio 2 per mq 2.019, porzione della particella 5 del foglio 9 per mq 88, porzione della particella n.83 del foglio 9 per 55 mq , il tutto per una superficie complessiva di mq. 2162; di ordinare , previo frazionamento delle particelle, all'Ufficio del Territorio competente la trascrizione nei Pubblici Registri dell'acquisto a titolo originario di usucapione in favore di e di procedere alle variazioni Parte_1 catastali;
il tutto con la vittoria delle spese e dei compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
anche quale procuratrice generale di , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
e nella comparsa di costituzione osservano
[...] Controparte_4 CP_5 che l'appello è inammissibile atteso che non è più possibile proporre l'impugnazione come avveniva in passato, al solo fine di ottenere una seconda chance di esito del giudizio , ma solo qualora si abbiano precise dettagliate doglianze da denunciare ed esporre con metodo schematico che consenta di ritenere immediatamente intellegibile l'assolvimento dei requisiti di cui all'art.342 c.p.c. Nel merito del gravame deducono che :
-con il primo motivo il contesta il capo primo della sentenza nella misura in cui Pt_1 ha riconosciuto fondata la domanda di rivendicazione , senza considerare che le attrici non hanno fornito la prova rigorosa della proprietà. Secondo l'AP tale prova consisterebbe nella dimostrazione dell'acquisto del rivendicante , e di quello dei suoi antecessori, sino a giungere ad un atto di acquisto a titolo originario, prova che non può essere surrogata per mezzo di indizi, e nemmeno ricevere temperamento in ragione della posizione assunta dal convenuto che domanda declaratoria di usucapione. La contestazione è infondata in quanto la giurisprudenza del giudice di legittimità è costante nel ritenere che l'onere della cosiddetta “ probatio diabolica “ , incombente sull'attore in rivendicazione si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore e può ritenersi assolto nel fallimento della prova della prescrizione acquisitiva , con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale quel bene è stato trasmesso dal dominus originario. Applicando al caso di specie questi precetti , risulta che la prova dovuta dalle appellate sia insita nel proprio titolo d'acquisto e, per converso, nelle Parte_3 ammissioni dell'AP che non solo non ha disconosciuto l'appartenenza documentale del bene, ma ha espressamente riconosciuto la circostanza affermando, nei loro confronti di esercitare il possesso “ uti dominus “ sul fondo e di averlo acquistato a titolo originario. In concreto, anche a ritenere che le difese del convenuto non incidano sulla prova incombente sull'attore , è stata accertata la conduzione del bene da parte dei Pt_1 per oltre un ventennio “ nomine alieno “, il che implica la maturazione dell''usucapione in favore di coloro per conto dei quali i detenevano la res;
id Per_2 est , e appunto , delle signore . CP_6
Ergo , l'affermazione giudiziale di dimostrazione dell'azine di rivendicazione merita conferma;
-l'AP contesta pure la parte della sentenza con la quale è stato negato il riconoscimento del suo acquisto a titolo originario , valorizzando stralci delle deposizioni dei propri testi;
sostenendo che la concessione a titolo di comodato riguardava l'appartamento e l'orto adiacente di circa 42 metri quadrati, entrambi rilasciati in conseguenza della sentenza n. 157/2011 della sezione distaccata di Cinquefrondi del Tribunale di Palmi , e non la res litigiosa , da sempre da lui posseduta e prima di lui dal nonno e dal padre, con conseguente non dovutezza dell'interversione del possesso. Ammette che taluno dei testi abbia confermato che il fondo concesso a
[...] [...]
fosse proprio quello per cui è causa, ma sostiene che, non essendo presenti i Per_1 testi medesimi alla relativa concessione da parte di , il loro apporto dichiarativo CP_6 andava valutato come testimonianza de relato e, come tale, ritenuto secondario rispetto ad altri elementi probatori di segno antitetico. Cominciando la disamina delle censure avversarie proprio da queste ultime, costituisce un falso problema quello della ricomprensione, o meno, del terreno oggetto di causa tra le pertinenze della casa trattata dalla sentenza 157/2011 atteso che , rispetto alle contrapposte posizioni difensive, le ammissioni dei testi che riferiscono circostanze conformi alle allegazioni del contraddittore , non possono essere ritenute marginali secondo i desiderata dell'AP , bensì maggiormente veritiere e credibili delle altre poiché corrispondenti al canone presuntivo secondo cui ogni teste riferisce circostanze plausibili per il contraddittore che lo ha chiamato a deporre e, se tanto non avviene, la relativa giustificazione deve ravvisarsi nella mancanza di rispondenza alla verità del dato non confermato dal dichiarante. Ne consegue che nel momento in cui il teste , indicato dall'AP , in Tes_1 assonanza con altre dichiarazioni testimoniali, riferisce che per quanto a lui consta sia il terreno che la casa erano state concesse dall'azienda a perchè era il Persona_1 guardiano , che se i lavoratori lo volevano l'azienda dava parti del terreno e lui stesso ne aveva ancora una parte anche se proprietaria continuava ad essere l'azienda, nonché che il terreno era coltivato da assieme al figlio da oltre trent'anni e Controparte_8 dopo la morte di dal solo figlio aiutato dalla moglie, attesta un fatto Per_1 sfavorevole a chi lo ha chiamato a deporre , ma proprio per questo – in assenza di elementi contrari - la testimonianza è più credibile , per nulla minata dalle elucubrazioni volte a detrarre il valore probatorio qualificandola come testimonianza indiretta. Accertato per questa via che il terreno era stato concesso in comodato al dante causa dell'AP , per il principio secondo cui il titolo della detenzione si trasmette ai familiari di colui che dispone del bene, appare conseguenziale che all'AP è stato trasmesso un comodato per cui non ha mai potuto iniziare un possesso “ uti dominus” senza operare quell'interversione della quale senza alcun fondamento afferma l'irrilevanza. Ne consegue, in definitiva , che il motivo di gravame si risolve nell'essere una vacua invocazione di una rilettura delle emergenze istruttorie, di tal che non merita ricezione;
-anche l'istanza di inibitoria è infondata non risultando dai motivi di impugnazione la fondatezza degli stessi e il danno economico che l'esecuzione della sentenza comporterebbe per l'AP. Concludono chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello e, comunque, di rigettarlo condannando l'AP alla refusione delle spese e dei compensi del grado di giudizio.
Sospesa con ordinanza del 16.3.2020 l'esecutività della sentenza , il procedimento subiva più rinvii. Da ultimo, stabilito con decreto lo svolgimento dell'udienza dell'8 gennaio 2024 a norma dell'art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 31gennaio 2024 la causa veniva posta in decisione con i termini previsti dall'art.190 c.p.c. MOTIVIVI DELLA DECISIONE Con l'appello sostiene che la sentenza va totalmente riformata in Parte_1 quanto ha accolto la domanda di rivendicazione del terreno oggetto di giudizio avanzata dalle nonostante queste non avessero fornito prova della Parte_3 titolarità della res e, di contra, rigettato la sua domanda riconvenzionale , di acquisto per usucapione ultraventennale della medesima res , nonostante dagli atti di causa e, più in particolare, dalle dichiarazioni dei testi risultase provato il possesso uti dominini da parte sua, e prima ancora da parte di suo nonno e di suo padre. Orbene, in tema di azione di rivendicazione grava sul rivendicante l'onere di fornire la prova rigorosa del vantato dominio risalendo , anche attraverso i propri danti causa , ad un acquisto a titolo originario , ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione anche in virtù di una successione nel possesso. Tuttavia il rigore probatorio tipico dell'azione di rivendica secondo il giudice di legittimità rimane attenuato quando il convenuto abbia riconosciuto o, comunque, non abbia specificatamente contestato l'appartenenza del bene al dante causa del rivendicante ( in termini ad es. v. Cass.civ. n.28865/2021; Cass. civi, Ord.18395/2023) . Nel caso in esame le appellate hanno depositato il proprio titolo d'acquisto dell'intero fondo , ossia la dichiarazione di successione n.663, Vol. 305, presentata all'Ufficio del
Registro di Vibo Valentia il 7.8.2003, per trasferimento mortis causa da CP_6
, coniuge di e padre di , e
[...] CP_2 Controparte_1 CP_4 CP_5
non contesta che le appellate sono le legittime eredi di Parte_1 CP_6
, né tantomeno contesta che proprietario del fondo era quest'ultimo ma
[...] afferma che parte del terreno era stato curato dalla sua famiglia ( suo nonno, suo padre , lui stesso) sin dal 1954, nonchè che coltivando quelle porzioni, senza Per_1 opposizione del proprietario e percependone i frutti, avevano esercitato un possesso valido ai fini dell'acquisto a titolo originario. Così riconosciuta dal la proprietà del terreno in capo alle eredi di Pt_1 CP_6
, al fine dell'accoglimento della domanda di acquisto per usucapione delle
[...] parti di terreno specificate nella domanda, avrebbe dovuto
CP_6 Parte_1 dare prova di quanto afferma, ossia che il possesso ultraventennale era stato esercitato prima dai suoi ascendenti e, poi, da lui uti domini . Dalle planimetrie allegate e dal testimoniale – in disparte la sentenza n.157/2011 del Tribunale di Palmi di rigetto della domanda di di usucapione della Persona_1 casa di proprietà ( in Catasto, foglio 9, particella 83 sub 1) dallo stesso abitata e
CP_6 di restituzione da parte degli eredi di alle eredi di – tanto Persona_1 CP_6 non risulta in quanto le planimetrie posizionano il terreno alle spalle della casa restituita alle , contornato da altre case e terreni , nonché dal muro della
CP_6 scuola elementare e dalla via , o vicolo Gagliardi;
tutti i testi dichiarano che era uso dell'azienda agricola concedere ai dipendenti un pezzo di terreno da coltivare
CP_6
e gestire in autonomia , che aveva avuto concessa anche una casa Persona_1 perché era il guardiano dell'azienda ma che tutti erano consapevoli che la proprietà continuava ad appartenersi all'azienda e, quindi , ai che la gestivano CP_6 mantenendone la signoria . Lo stesso teste che secondo l'AP è Testimone_1 il più anziano ed attendibile, conferma quanto riferito dagli altri testi , ovvero : “ per quanto mi consta sia il terreno che la casa sono state concesse dall'azienda Per_1
perché lui era il guardiano. L'azienda se i lavoratori volevano dava delle parti di
[...] terreno, ed io lo ho ancora ma proprietario è dell'azienda “ e ribadisce :” come ho detto il terreno era coltivato da insieme al figlio da oltre trent'anni e poi Per_1 dopo la morte solo dal figlio che viene aiutato dalla moglie “. Dunque, non c'è dubbio che si è in presenza di una concessione di terreno da parte del proprietario , durata più di vent'anni da parte di , prima assieme Parte_1 al padre perché dipendente dell'azienda agricola e poi da solo, ma quel che Per_1 manca perché escluso dalle dichiarazioni dei testi , è l'animus possidendi , ossia la convinzione di possedere il bene come proprietario , non per concessione, o cortesia,
o tolleranza di questi . A tanto va aggiunto che nessuno dei testi indica la grandezza del pezzo di terreno concesso ad ogni dipendente dell'azienda che lo richiedeva , per cui non è dato sapere se il “pezzo” in questione possa essere ragguagliato al piccolo orto posto vicino all'abitazione di (che l'AP indica in circa 42 metri quadrati) o Persona_1 possa essere stato di ben maggiori dimensioni. Inoltre quanto alla recinzione, che secondo l'AP è manifestazione di possesso contro il volere del proprietario, i testi confermano che è stata realizzata in epoca recente dall'AP e non dal padre e poiché le appellate affermano non contraddette che è deceduto nell'anno 2008, deve ritenersi non Persona_1 provato nemmeno un possesso autonomo ventennale di maturato Parte_1 alla data di instaurazione di questo giudizio avvenuta in primo grado nell'anno 2015. Per quanto attiene il regolamento delle spese del giudizio, queste seguono la soccombenza e si liquidano , in favore delle appellate ,secondo le previsioni del D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminato di bassa complessità, in complessivi euro 4.996,00, di cui euro 1.029,00 per fase di studio, euro 709,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione ed euro 1.735,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002 , so dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione notificato con PEC il 26.7.2019 nei
[...]
, in proprio e quale procuratrice generale di Controparte_1 CP_2
, , e
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
[...]
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_1 proprio e quale pr le di CP_2 Controparte_3 [...]
e , delle spese del giudizio che liquida in complessivi CP_4 CP_5 euro 4.996,00, oltre rimborso forfetario spese generali , IVA e CPA come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.147/2022, di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria , 08/09/2025.
La Giud.Aus. est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 643/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'8.1.2024 e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Taurianova , via A.De Gasperi, 63, nello studio dell'avv, NAPOLI ANTONINO che lo rappresenta e difende, congiuntamente e/o disgiuntamente, con l'avv. PILEIO MARIA STELLA giusta procura in atti,
APPELLANTE E
, nata a Vibo Valentia il [...], in [...] e nella Controparte_1 qualità di procuratrice generale di , nata a [...] il [...], CP_2
, nata a [...], il [...], Controparte_3
, nata a [...] il [...], Controparte_4
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliate in CP_5
Reggio Calabria, via Castello ,5, nello studio dell'avv. M.D.Grillo, rappresentate e difese dagli avv.ti NAPOLI FRANCESCO, NAPOLI ANNAMARIA e NAPOLI FILIPPO giusta procura in atti,
APPELLATE
OGGETTO: Usucapione - Appello avverso la sentenza del Tribunale Palmi n.664/2019, pubblicata il 28.6.2019 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in proprio e quale procuratrice generale della madre Controparte_1 CP_2
, e Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 proponevano, davanti al Tribunale di Palmi, nei confronti di ,azione Parte_1 di rivendica e di restituzione delle porzioni di terreno di loro proprietà da questi illegittimamente occupate . Esponevano;
di essere proprietarie, per averli ereditati da , di Controparte_6 immobili siti nella frazione Amato di Taurianova, in Catasto al foglio 2, particella n.8 , e al foglio 9, particella n.5; che il terreno era adiacente ad altro immobile di loro proprietà , in Catasto al foglio 9, particella 83, sub 1, adibito ad abitazione;
che il terreno e la casa erano stati concessi in uso, perché dipendente dell'azienda agricola di proprietà di , a , padre del convenuto, ed erano Controparte_6 Persona_1 stati oggetto di un'azione di usucapione intrapresa da nei confronti Persona_1 di conclusasi con la sentenza n.157/2011 di rigetto della domanda;
Controparte_6 che eseguito coattivamente quanto disposto dalla sentenza citata , successivamente alla remissione delle attrici nel possesso , queste subivano molestie e turbative da parte di su una porzione di circa 1850 mq. della particella n.8 e di circa 80 Parte_1 mq della particella n.5, molestie poi sfociate in usurpazione quando il ,prima Pt_1 impediva l'ingresso al fondo agli operai inviati per l'esecuzione di lavori agrari e, poi, recintava le porzioni di fondo con paletti e filo di ferro.
si costituiva contestando i fatti esposti dalle attrici con riferimento Parte_1 all'azione di usucapione proposta dal genitore che asseriva riguardasse altro immobile e, in riconvenzionale, proponeva domanda di usucapione delle porzioni di terreno in contestazione sostenendo di averli posseduti e gestiti autonomamente per oltre trent'anni. Il giudizio , istruito con prova orale, si concludeva con la sentenza n. 664/2019 con cui il Tribunale dichiarava che il convenuto possedeva senza titolo la porzione di fondo rivendicata dalle attrici;
rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione e lo condannava all'immediato rilascio del bene , nonchè al pagamento delle spese di lite.
Con citazione notificata con PEC del 26.7.2019 impugna la Parte_1 decisione e rileva che : 1)Risulta irragionevole, infondato e frutto di violazione di legge il capo I della sentenza nella parte in cui il giudicante ritiene fondata l'azione ex art.948 c.c. e provato il diritto di proprietà delle attrici sui terreni in contesa “ per averi ereditati dal loro genitore e marito “. L'errore che vizia tale conclusione si coglie in tutta la sua evidenza se solo si considera che la tipica funzione recuperatoria della domanda di rivendica presuppone che l'attore fornisca una prova inoppugnabile del diritto e del titolo dedotto in giudizio per come ritenuto costantemente dalla Corte di Cassazione. Deve anche obiettarsi al primo giudice - secondo il quale il non avrebbe Pt_1 contestato le allegazioni attoree - che il convenuto costituendosi ha opposto al diritto di proprietà rivendicato dalle eredi una propria autonoma posizione giuridica CP_6 sostenendo di avere acquistato per usucapione la proprietà della “res” contesa in possesso della sua famiglia sin dal 1954. Proprio questo dato processuale smentisce le asserzioni contenute in sentenza anche in merito alla mancanza in capo al convenuto di un titolo legittimante il possesso. Indipendentemente da quanto sin qui dedotto, va ribadito come la Suprema Corte continua a richiedere in tema di azione di rivendica la c.d. probatio diabolica della proprietà a carico dell'attore, onere non affievolito nemmeno nel caso in cui il convenuto eccepisca o domandi l'usucapione del bene . Tale prova non risulta data dalle eredi , né si può ritenere che la domanda CP_6 riconvenzionale abbia prodotto un'inversione dell'onere della prova per cui, in definitiva, poiché le attrici non hanno soddisfatto quanto disposto dall'art.2697 c.c., la sentenza va riformata rigettando la domanda di rivendica delle appellate. 2) Risulta irragionevole, infondato, non motivato, frutto di violazione di legge, di travisamento ed errata valutazione delle prove il capo II della sentenza nella parte in cui nel respingere la domanda di usucapione asserisce che il rapporto di fatto sulla
“res “ rivendicato dall'AP non può essere qualificato “ uti dominus “ ma di mera detenzione;
che egli nel corso del giudizio ha riconosciuto in maniera non equivoca il diritto delle attrici e che, infine, non è riuscito a fornire la prova di atti d'interversione del possesso che avrebbero legittimato la domanda. L'infondatezza di tali asserzioni è di lapalissiana evidenza nel momento in cui si prende atto della differente ricostruzione dei fatti proposta dall'AP nel corso del giudizio. In effetti, già nella comparsa di risposta con domanda riconvenzionale ha affermato che il fondo era nella disponibilità della sua famiglia sin dal 1954, anno in cui suo nonno aveva cominciato a coltivarlo senza che gli fosse stato consegnato , o concesso, da alcuno. Da quel momento in poi i ( nonno, padre, figlio )hanno Pt_1 esercitato il potere continuo ed incontestato dei terreni coltivandoli , disponendo del raccolto, senza doverne rendere conto o consegnarne parte a nessuno . Di conseguenza i hanno esercitato sui terreni per quasi mezzo secolo una totale Pt_1 signoria creando così i presupposti per l'acquisto della proprietà a titolo originario a norma dell'art.1158 c.c. Quanto detto trova riscontro nelle dichiarazioni dei testi , Testimone_1 Tes_2
, , , , che
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 riferiscono del possesso della “res” da oltre 40 anni e della recinzione con rete metallica, recinzione che già da sola è indice rivelatore della volontà di colui che esercita il potere di fatto di rivendicare la proprietà per usucapione. Dalle condotte descritte dai testi traspare evidente l'animus rem sibi habendi con cui l'AP e i suoi danti causa hanno gestito i terreni oggetto di giudizio . La semplice detenzione asserita dal giudicante non è dimostrata nemmeno dal fatto riferito da alcuni testi secondo cui era uso dell'azienda agricola concedere ai dipendenti CP_6 che ne facevano richiesta un pezzo di terreno e anche una casa all'interno dell'azienda. Far discendere dalla concessione ai dipendenti dell'azienda di case e pezzi di terreno, nonché dalla perdita della disponibilità della casa da parte di , la Controparte_7 perdita del possesso del terreno , dimostra come il primo giudice ha confuso il terreno oggetto di causa con quello oggetto della sentenza n. 157/2011 del Tribunale di Palmi. Per capire l'errore del giudicante è indispensabile precisare che i terreni del giudizio di primo grado sono ubicati nella frazione Amato del Comune di Taurianova , in una zona a ridosso di alcuni fabbricati esistenti ed in prossimità della SS 111 Gioia Tauro- Locri, ricadente su due distinti fogli di mappa . Un fondo dunque di circa 2000 metri quadrati posto alle spalle del fabbricato di via Gagliardi in cui risiedeva la famiglia . Pt_1
Il giudicante, invece, nel respingere la domanda riconvenzionale, fa riferimento alla mera detenzione del piccolo orto di circa 42 mq. adiacente alla casa rimasto Pt_1 nella disponibilità di anche dopo la pensione quale dipendente Persona_1 dell'azienda agricola e da questi rilasciato a seguito del giudizio di usucapione della casa che lo vedeva perdente. Quindi, solo il fondo di cui si è ora detto , non anche il più grande di circa 2000 mq, è stato oggetto di restituzione a seguito della sentenza n.157/2011. Su tale punto non lasciano dubbi quanto scritto dal Tribunale di Palmi in detta sentenza e nell'ordinanza emessa dallo stesso Tribunale nell'ambito di un procedimento possessorio esperito dai nei confronti di . CP_6 Parte_1
Sulla scorta di quanto dedotto il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere la diversità dei terreni e, quindi, riconoscendo il possesso uti domini dei dagli anni '50- '60 Pt_1 sui circa 2000 mq di terreno , accogliere la domanda riconvenzionale di acquisto della proprietà a titolo originario. Va confutata anche l'affermazione contenuta a pagina 6 della sentenza con cui il giudicante contesta il mancato compimento di atti d'interversione della detenzione in possesso . In merito va ribadito che, affermato e dimostrato il possesso del terreno in questione da ben più di vent'anni, la prova dell'interversione è inutile in quanto, ai sensi dell'art.1141 c.c. e dell'ordinanza della Corte Suprema n. 14593/2011, non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario d'apprensione , ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore . 3) Il capo III , relativo all'accoglimento della domanda di rivendica e di rilascio del bene alle attrici , e al rigetto della riconvenzionale dell'AP, nonché il capo IV , relativo alle spese di lite, rappresentano una mera conseguenza della irragionevole , inadeguata e contraddittoria motivazione della sentenza per come specificato ed argomentato nei due precedenti motivi . Propone istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c. e conclude chiedendo , in via pregiudiziale e cautelare, di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della decisione;
in via principale e nel merito, di accogliere l'appello e , quindi, di rigettare la domanda di parte attrice perché infondata;
di accogliere la domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della zona di terreno a ridosso dei fabbricati esistenti in prossimità della SS 111 Gioia Tauro-Locri , e, precisamente in frazione Amato del Comune di Taurianova, porzione della particella 8 del foglio 2 per mq 2.019, porzione della particella 5 del foglio 9 per mq 88, porzione della particella n.83 del foglio 9 per 55 mq , il tutto per una superficie complessiva di mq. 2162; di ordinare , previo frazionamento delle particelle, all'Ufficio del Territorio competente la trascrizione nei Pubblici Registri dell'acquisto a titolo originario di usucapione in favore di e di procedere alle variazioni Parte_1 catastali;
il tutto con la vittoria delle spese e dei compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
anche quale procuratrice generale di , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
e nella comparsa di costituzione osservano
[...] Controparte_4 CP_5 che l'appello è inammissibile atteso che non è più possibile proporre l'impugnazione come avveniva in passato, al solo fine di ottenere una seconda chance di esito del giudizio , ma solo qualora si abbiano precise dettagliate doglianze da denunciare ed esporre con metodo schematico che consenta di ritenere immediatamente intellegibile l'assolvimento dei requisiti di cui all'art.342 c.p.c. Nel merito del gravame deducono che :
-con il primo motivo il contesta il capo primo della sentenza nella misura in cui Pt_1 ha riconosciuto fondata la domanda di rivendicazione , senza considerare che le attrici non hanno fornito la prova rigorosa della proprietà. Secondo l'AP tale prova consisterebbe nella dimostrazione dell'acquisto del rivendicante , e di quello dei suoi antecessori, sino a giungere ad un atto di acquisto a titolo originario, prova che non può essere surrogata per mezzo di indizi, e nemmeno ricevere temperamento in ragione della posizione assunta dal convenuto che domanda declaratoria di usucapione. La contestazione è infondata in quanto la giurisprudenza del giudice di legittimità è costante nel ritenere che l'onere della cosiddetta “ probatio diabolica “ , incombente sull'attore in rivendicazione si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore e può ritenersi assolto nel fallimento della prova della prescrizione acquisitiva , con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale quel bene è stato trasmesso dal dominus originario. Applicando al caso di specie questi precetti , risulta che la prova dovuta dalle appellate sia insita nel proprio titolo d'acquisto e, per converso, nelle Parte_3 ammissioni dell'AP che non solo non ha disconosciuto l'appartenenza documentale del bene, ma ha espressamente riconosciuto la circostanza affermando, nei loro confronti di esercitare il possesso “ uti dominus “ sul fondo e di averlo acquistato a titolo originario. In concreto, anche a ritenere che le difese del convenuto non incidano sulla prova incombente sull'attore , è stata accertata la conduzione del bene da parte dei Pt_1 per oltre un ventennio “ nomine alieno “, il che implica la maturazione dell''usucapione in favore di coloro per conto dei quali i detenevano la res;
id Per_2 est , e appunto , delle signore . CP_6
Ergo , l'affermazione giudiziale di dimostrazione dell'azine di rivendicazione merita conferma;
-l'AP contesta pure la parte della sentenza con la quale è stato negato il riconoscimento del suo acquisto a titolo originario , valorizzando stralci delle deposizioni dei propri testi;
sostenendo che la concessione a titolo di comodato riguardava l'appartamento e l'orto adiacente di circa 42 metri quadrati, entrambi rilasciati in conseguenza della sentenza n. 157/2011 della sezione distaccata di Cinquefrondi del Tribunale di Palmi , e non la res litigiosa , da sempre da lui posseduta e prima di lui dal nonno e dal padre, con conseguente non dovutezza dell'interversione del possesso. Ammette che taluno dei testi abbia confermato che il fondo concesso a
[...] [...]
fosse proprio quello per cui è causa, ma sostiene che, non essendo presenti i Per_1 testi medesimi alla relativa concessione da parte di , il loro apporto dichiarativo CP_6 andava valutato come testimonianza de relato e, come tale, ritenuto secondario rispetto ad altri elementi probatori di segno antitetico. Cominciando la disamina delle censure avversarie proprio da queste ultime, costituisce un falso problema quello della ricomprensione, o meno, del terreno oggetto di causa tra le pertinenze della casa trattata dalla sentenza 157/2011 atteso che , rispetto alle contrapposte posizioni difensive, le ammissioni dei testi che riferiscono circostanze conformi alle allegazioni del contraddittore , non possono essere ritenute marginali secondo i desiderata dell'AP , bensì maggiormente veritiere e credibili delle altre poiché corrispondenti al canone presuntivo secondo cui ogni teste riferisce circostanze plausibili per il contraddittore che lo ha chiamato a deporre e, se tanto non avviene, la relativa giustificazione deve ravvisarsi nella mancanza di rispondenza alla verità del dato non confermato dal dichiarante. Ne consegue che nel momento in cui il teste , indicato dall'AP , in Tes_1 assonanza con altre dichiarazioni testimoniali, riferisce che per quanto a lui consta sia il terreno che la casa erano state concesse dall'azienda a perchè era il Persona_1 guardiano , che se i lavoratori lo volevano l'azienda dava parti del terreno e lui stesso ne aveva ancora una parte anche se proprietaria continuava ad essere l'azienda, nonché che il terreno era coltivato da assieme al figlio da oltre trent'anni e Controparte_8 dopo la morte di dal solo figlio aiutato dalla moglie, attesta un fatto Per_1 sfavorevole a chi lo ha chiamato a deporre , ma proprio per questo – in assenza di elementi contrari - la testimonianza è più credibile , per nulla minata dalle elucubrazioni volte a detrarre il valore probatorio qualificandola come testimonianza indiretta. Accertato per questa via che il terreno era stato concesso in comodato al dante causa dell'AP , per il principio secondo cui il titolo della detenzione si trasmette ai familiari di colui che dispone del bene, appare conseguenziale che all'AP è stato trasmesso un comodato per cui non ha mai potuto iniziare un possesso “ uti dominus” senza operare quell'interversione della quale senza alcun fondamento afferma l'irrilevanza. Ne consegue, in definitiva , che il motivo di gravame si risolve nell'essere una vacua invocazione di una rilettura delle emergenze istruttorie, di tal che non merita ricezione;
-anche l'istanza di inibitoria è infondata non risultando dai motivi di impugnazione la fondatezza degli stessi e il danno economico che l'esecuzione della sentenza comporterebbe per l'AP. Concludono chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello e, comunque, di rigettarlo condannando l'AP alla refusione delle spese e dei compensi del grado di giudizio.
Sospesa con ordinanza del 16.3.2020 l'esecutività della sentenza , il procedimento subiva più rinvii. Da ultimo, stabilito con decreto lo svolgimento dell'udienza dell'8 gennaio 2024 a norma dell'art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 31gennaio 2024 la causa veniva posta in decisione con i termini previsti dall'art.190 c.p.c. MOTIVIVI DELLA DECISIONE Con l'appello sostiene che la sentenza va totalmente riformata in Parte_1 quanto ha accolto la domanda di rivendicazione del terreno oggetto di giudizio avanzata dalle nonostante queste non avessero fornito prova della Parte_3 titolarità della res e, di contra, rigettato la sua domanda riconvenzionale , di acquisto per usucapione ultraventennale della medesima res , nonostante dagli atti di causa e, più in particolare, dalle dichiarazioni dei testi risultase provato il possesso uti dominini da parte sua, e prima ancora da parte di suo nonno e di suo padre. Orbene, in tema di azione di rivendicazione grava sul rivendicante l'onere di fornire la prova rigorosa del vantato dominio risalendo , anche attraverso i propri danti causa , ad un acquisto a titolo originario , ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione anche in virtù di una successione nel possesso. Tuttavia il rigore probatorio tipico dell'azione di rivendica secondo il giudice di legittimità rimane attenuato quando il convenuto abbia riconosciuto o, comunque, non abbia specificatamente contestato l'appartenenza del bene al dante causa del rivendicante ( in termini ad es. v. Cass.civ. n.28865/2021; Cass. civi, Ord.18395/2023) . Nel caso in esame le appellate hanno depositato il proprio titolo d'acquisto dell'intero fondo , ossia la dichiarazione di successione n.663, Vol. 305, presentata all'Ufficio del
Registro di Vibo Valentia il 7.8.2003, per trasferimento mortis causa da CP_6
, coniuge di e padre di , e
[...] CP_2 Controparte_1 CP_4 CP_5
non contesta che le appellate sono le legittime eredi di Parte_1 CP_6
, né tantomeno contesta che proprietario del fondo era quest'ultimo ma
[...] afferma che parte del terreno era stato curato dalla sua famiglia ( suo nonno, suo padre , lui stesso) sin dal 1954, nonchè che coltivando quelle porzioni, senza Per_1 opposizione del proprietario e percependone i frutti, avevano esercitato un possesso valido ai fini dell'acquisto a titolo originario. Così riconosciuta dal la proprietà del terreno in capo alle eredi di Pt_1 CP_6
, al fine dell'accoglimento della domanda di acquisto per usucapione delle
[...] parti di terreno specificate nella domanda, avrebbe dovuto
CP_6 Parte_1 dare prova di quanto afferma, ossia che il possesso ultraventennale era stato esercitato prima dai suoi ascendenti e, poi, da lui uti domini . Dalle planimetrie allegate e dal testimoniale – in disparte la sentenza n.157/2011 del Tribunale di Palmi di rigetto della domanda di di usucapione della Persona_1 casa di proprietà ( in Catasto, foglio 9, particella 83 sub 1) dallo stesso abitata e
CP_6 di restituzione da parte degli eredi di alle eredi di – tanto Persona_1 CP_6 non risulta in quanto le planimetrie posizionano il terreno alle spalle della casa restituita alle , contornato da altre case e terreni , nonché dal muro della
CP_6 scuola elementare e dalla via , o vicolo Gagliardi;
tutti i testi dichiarano che era uso dell'azienda agricola concedere ai dipendenti un pezzo di terreno da coltivare
CP_6
e gestire in autonomia , che aveva avuto concessa anche una casa Persona_1 perché era il guardiano dell'azienda ma che tutti erano consapevoli che la proprietà continuava ad appartenersi all'azienda e, quindi , ai che la gestivano CP_6 mantenendone la signoria . Lo stesso teste che secondo l'AP è Testimone_1 il più anziano ed attendibile, conferma quanto riferito dagli altri testi , ovvero : “ per quanto mi consta sia il terreno che la casa sono state concesse dall'azienda Per_1
perché lui era il guardiano. L'azienda se i lavoratori volevano dava delle parti di
[...] terreno, ed io lo ho ancora ma proprietario è dell'azienda “ e ribadisce :” come ho detto il terreno era coltivato da insieme al figlio da oltre trent'anni e poi Per_1 dopo la morte solo dal figlio che viene aiutato dalla moglie “. Dunque, non c'è dubbio che si è in presenza di una concessione di terreno da parte del proprietario , durata più di vent'anni da parte di , prima assieme Parte_1 al padre perché dipendente dell'azienda agricola e poi da solo, ma quel che Per_1 manca perché escluso dalle dichiarazioni dei testi , è l'animus possidendi , ossia la convinzione di possedere il bene come proprietario , non per concessione, o cortesia,
o tolleranza di questi . A tanto va aggiunto che nessuno dei testi indica la grandezza del pezzo di terreno concesso ad ogni dipendente dell'azienda che lo richiedeva , per cui non è dato sapere se il “pezzo” in questione possa essere ragguagliato al piccolo orto posto vicino all'abitazione di (che l'AP indica in circa 42 metri quadrati) o Persona_1 possa essere stato di ben maggiori dimensioni. Inoltre quanto alla recinzione, che secondo l'AP è manifestazione di possesso contro il volere del proprietario, i testi confermano che è stata realizzata in epoca recente dall'AP e non dal padre e poiché le appellate affermano non contraddette che è deceduto nell'anno 2008, deve ritenersi non Persona_1 provato nemmeno un possesso autonomo ventennale di maturato Parte_1 alla data di instaurazione di questo giudizio avvenuta in primo grado nell'anno 2015. Per quanto attiene il regolamento delle spese del giudizio, queste seguono la soccombenza e si liquidano , in favore delle appellate ,secondo le previsioni del D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminato di bassa complessità, in complessivi euro 4.996,00, di cui euro 1.029,00 per fase di studio, euro 709,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione ed euro 1.735,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002 , so dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione notificato con PEC il 26.7.2019 nei
[...]
, in proprio e quale procuratrice generale di Controparte_1 CP_2
, , e
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
[...]
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_1 proprio e quale pr le di CP_2 Controparte_3 [...]
e , delle spese del giudizio che liquida in complessivi CP_4 CP_5 euro 4.996,00, oltre rimborso forfetario spese generali , IVA e CPA come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.147/2022, di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria , 08/09/2025.
La Giud.Aus. est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)