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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel.
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 222/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Botto per
[...] P.IVA_1
procura allegata al ricorso in appello.
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dai funzionari, dott. P.IVA_2 Controparte_2
dott.ssa , dott.ssa dott.ssa Agnese Querci, Controparte_3 CP_4
come da delega allegata alla comparsa di costituzione.
APPELLATO
Oggetto: Opposizione a ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 5.2.2025
Per l'appellato: come da note depositate il 28.1.2025
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Genova, in data 1.8.2020, , in Parte_2
proprio ed in qualità di legale rappresentante della ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione con cui, a seguito di precedente verbale unico di accertamento e notificazione, era ingiunto il pagamento di sanzioni amministrative nell'importo di euro 5.200,00 per violazioni commesse in periodi compresi tra maggio 2014 e maggio 2015, in relazione ai rapporti di lavoro subordinato non regolarizzati intercorsi con
, e che i Persona_1 Controparte_5 Controparte_6
ricorrenti eccepivano essere lavoratori autonomi regolarmente iscritti come artigiani presso la Camera di Commercio.
L' di si è costituito in giudizio Controparte_1 CP_1
contestando i motivi di opposizione e deducendo la fondatezza della pretesa sanzionatoria.
Il Tribunale, all'esito LListruttoria testimoniale, ha respinto il ricorso con sentenza n. 708/2023 pubblicata il 26.1.2024.
Con La società propone appello e resiste. Pt_1
La causa è stata discussa mediante il deposito di note scritte, ai sensi LLart. 127 ter c.p.c., e decisa nella camera di consiglio del 11.2.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale, disattesa l'eccezione di inammissibilità LLingiunzione, ha nel merito ritenuto legittime le sanzioni irrogate con l'ordinanza opposta, in quanto la prova della natura subordinata del rapporto con i tre lavoratori oggetto di addebito emergeva:
- dalle dichiarazioni che questi ultimi avevano rilasciato agli ispettori circa lo svolgimento di prestazioni edili di mera manodopera a tempo pieno e compenso fisso orario (o a giornata), con l'impiego di materiali e strumenti forniti dalla società, in base ad accordi verbali con , socio Testimone_1
della presente in cantiere che ne dirigeva il lavoro;
Pt_1
- dalle dichiarazioni rese agli ispettori dallo stesso , il quale Testimone_1 aveva confermato l'impiego dei tre lavoratori nell'assistenza edile agli
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impianti, ai getti e alle tramezzature e la corresponsione di un compenso orario fisso con cadenza mensile, o al più ogni due mesi, senza alcun contratto scritto;
- dalle risultanze LListruttoria testimoniale, atteso che i testi indicati dai ricorrenti si erano rivelati irrilevanti ( ) o avevano fornito elementi Tes_2
di riscontro alla natura subordinata delle prestazioni ( mentre la Per_2
successiva ritrattazione da parte dei due lavoratori escussi come testi non era credibile nè verosimile;
- dalla scarsa rilevanza, sul piano documentale, sia dei tre contratti di appalto prodotti in giudizio dalla società - riferiti a lavorazioni in gran parte diverse da quelle descritte dai lavoratori e la cui esistenza era stata negata in sede ispettiva dai tre lavoratori e dal socio - sia delle Testimone_1
fatture emesse dai tre artigiani, aventi peraltro ad oggetto prestazioni di
“sola manodopera” o “assistenza”.
Il Tribunale ha infine escluso l'esistenza dei presupposti per la riduzione LLammontare delle sanzioni, che risultavano conformi alle previsioni LLart. 11 della legge n. 689/1981.
2. Preliminarmente si dà atto che la sentenza è stata impugnata solo dalla società e non anche dall'altro ricorrente, Parte_1 Parte_2
in proprio, nei confronti del quale la decisione è pertanto passata in giudicato.
3. Con due motivi di impugnazione, la società critica la decisione del
Tribunale per l'erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie, lamentando che il giudice da un lato ha ritenuto irrilevanti i documenti prodotti con il ricorso - ossia i contratti di appalto stipulati con i tre lavoratori in data antecedente l'inizio delle lavorazioni, risultante da apposita bollatura postale, i certificati di iscrizione quali artigiani alla
Camera di Commercio, le fatture emesse nei confronti della società - e dall'altro ha attribuito valore dirimente alle dichiarazioni raccolte dagli ispettori anziché alle deposizioni testimoniali dei due lavoratori ( e _1
) e LLDR , aventi valore di “vera prova CP_6 Testimone_3
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assistita dalle garanzie tipiche della presenza e verbalizzazione del giudice, del contraddittorio tra le parti e della responsabilità per falsa testimonianza”, dalle quali si traeva conferma della natura autonoma delle prestazioni lavorative.
4. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondate.
In merito all'efficacia probatoria delle dichiarazioni acquisite dai funzionari in sede ispettiva, valgono i principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza secondo cui “i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale, mentre, per le altre circostanze di fatto che
i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori» (v., fra le tante,
Cass. nr.4182 del 2021; Cass. nr. 11934 del 2019)” con l'ulteriore precisazione che “l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (Cass. 12618/2022).
4.1 In applicazione dei principi richiamati, il complesso delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori al momento LLaccesso in cantiere costituisce un compendio univoco e convergente, idoneo a provare la natura subordinata delle prestazioni dei tre lavoratori indicati nel verbale e non scalfito dalle ulteriori risultanze.
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I tre lavoratori hanno riferito agli ispettori di lavorare nel cantiere della a tempo pieno, con orario fisso di otto ore al giorno dal lunedì al Pt_1
venerdì, svolgendo prestazioni di manodopera edile, ossia lavori di muratura e assistenza idraulica ed elettrica, utilizzando materiali e attrezzatura della società salvo la minuteria, sulla base delle indicazioni ricevute da Tes_1
impegnato insieme a loro nel cantiere e con il quale avevano
[...]
preso accordi solo verbali, anche in merito al compenso orario fisso e predeterminato (15 o 20 euro all'ora o 100 euro a giornata).
Lo stesso ha confermato che i tre “artigiani” svolgevano lavori di Tes_1
assistenza agli impianti, ai getti ed alle tramezzature, in base ad accordi verbali, ricevendo un compenso orario di euro 15,00 corrisposto con cadenza mensile (o a volte bimestrale) per il quale emettevano fattura.
Si tratta di dichiarazioni obiettivamente verosimili e circostanziate, che risultano particolarmente credibili anche sotto il profilo soggettivo in quanto, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, rese in via separata dai tre lavoratori e dallo stesso socio Testimone_1 nell'immediatezza dei fatti, dunque sulla base di un ricordo più vivido e genuino rispetto a quello delle successive ritrattazioni rese in giudizio a distanza di anni.
Il quadro delineato integra gli indici sintomatici della subordinazione - quali l'esecuzione di prestazioni di manodopera conformate alle istruzioni ricevute, l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, il compenso orario fisso, l'impiego di mezzi e materiali della società, l'assenza di rischio
(cfr. tra molte Cass. 22846/2022) - e non è efficacemente contraddetto dai documenti richiamati dall'appellante.
4.2 I contratti di appalto sottoscritti dai tre lavoratori attengono alle eventuali pattuizioni originarie e, comunque, alla veste formale dei rapporti di lavoro: come tali non sono vincolanti ai fini della qualificazione giuridica della natura della prestazione lavorativa, basata sulle concrete ed effettive modalità di svolgimento delle prestazioni, che, qualora integrino, come nella specie, gli elementi della fattispecie prevista dall'art. 2094 c.c.,
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prevalgono sugli indici esteriori, inclusa l'iscrizione del soggetto nel registro delle imprese artigiane.
In tal senso è significativo che nel corso LLaudizione ispettiva, a fronte di una puntuale descrizione LLattività caratterizzata dalla presenza degli elementi sintomatici di un assoggettamento dei lavoratori al potere direttivo altrui, sia i lavoratori sia il socio della società abbiano espressamente negato l'esistenza di contratti di appalto in forma scritta, in tal modo confermando l'irrilevanza di detti contratti nel concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro.
Quanto alle fatture emesse dai tre lavoratori nella qualità di titolari di impresa artigiana, le stesse paiono adempimenti necessari per la formale regolarizzazione LLattività ai fini fiscali, in regime di esenzione Iva, e, oltre a non costituire prova LLeffettivo pagamento degli importi indicati
(in quanto prive di quietanza), contengono elementi dissonanti dove nell', oggetto indicano prestazioni estranee allo schema LLappalto quali “sola manodopera” o “assistenza”.
4.2 Né può ritenersi che le deposizioni testimoniali abbiano offerto convincenti e decisivi elementi a favore della natura autonoma del rapporto.
I due lavoratori escussi hanno rilasciato in giudizio dichiarazioni contrastanti con quanto a suo tempo riferito agli ispettori, negando in un caso (teste ) la stessa veridicità della verbalizzazione e nell'altro _1
(teste la comprensione della lingua italiana risultante dal verbale. Tes_4
Come chiarito dalla giurisprudenza sopra citata, i verbali degli ispettori hanno efficacia probatoria privilegiata, ai sensi LLart. 2700 c.c., in merito alle dichiarazioni che il funzionario attesta di avere ricevuto, inclusa quella relativa alla comprensione della lingua, e, sul punto, in assenza di querela di falso, non può esserne messa in dubbio la corrispondenza con quanto precisamente loro riferito, a prescindere dal loro contenuto.
Sotto quest'ultimo profilo, è condivisibile la valutazione del Tribunale di complessiva inattendibilità e inverosimiglianza delle ritrattazioni dei due lavoratori, in contrasto con il quadro univoco e sicuramente più genuino
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emergente dalle dichiarazioni rilasciate contestualmente ai fatti anche dal socio della società, in un contesto alieno da successivi condizionamenti
(quali quelli riportati nella sentenza) che possono avere influito sulla corretta rievocazione LLaccaduto a distanza di tempo.
La conclusione è avvalorata anche dalla deposizione del teste indicato dalla società, titolare di impresa artigiana impegnato nel cantiere Per_2 per l'effettuazione di opere idrauliche, atteso che questi non ha fornito elementi idonei ad avallare la natura autonoma delle attività, avendo anzi riferito che due dei tre lavoratori gli prestavano assistenza muraria per qualunque necessità e provvedevano a smaltire gli imballaggi dei suoi materiali, vale a dire attività di mera manodopera estranee alle opere indicate nei contratti di appalto in atti.
5. Per tutte le ragioni esposte l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico LLappellante, come liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, del numero e della natura non particolarmente complessa delle questioni e LLattività difensiva in concreto espletata, con applicazione della riduzione del 20% prevista dall'art. 9 d. lgs. 149/2015.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per l'ulteriore pagamento, a carico LLappellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, liquidate in euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario 15% e oneri di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore pagamento, a carico LLappellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
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Così deciso nella camera di consiglio del 11.2.2025
LA CONSIGLIERA est. IL PRESIDENTE
Caterina Baisi Federico Grillo Pasquarelli
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