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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3593/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 20/03/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato in [...] il [...] cittadino: albanese
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
entrambi con l'Avv. Lorenzo Bonomo, del Foro di Milano presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali in hanno contratto matrimonio con rito civile a Rozzano (MI) in data 27/05/2020 atto n. 14 parte 1 - anno 2020 - Comune di Rozzano (MI)
In separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto.
2) Il sig. si impegna a lasciare la casa coniugale e a trasferire altrove la Pt_2
propria residenza entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
3) Dal punto di vista economico le parti dichiarano di essere indipendenti e capaci di
provvedere a sé stessi. Nessun assegno di mantenimento dovrà essere quindi disposto
a favore delle parti.
4) Spese di lite integralmente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Rozzano (MI) in data 27/05/2020.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese di lite.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rozzano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 16.04.2025 Il Presidente, Rel.Est.
Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG