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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/05/2024, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 13/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1376/2023 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.COCCIOLI ALBERTO e Parte_1
M.Coccioli giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv CAZZOLLA Controparte_1
CLAUDIO giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: indennità ferie
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 3.2.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di Part essere stato dipendente della esponeva che non aveva potuto godere di tutti i giorni di ferie allorquando era andato in quiescenza in data 1.6.2021.
Lamentava che la successiva richiesta di monetizzare le giornate di ferie residue
- pari a 18 giorni -, era stata rigettata.
Chiedeva pertanto che l'amministrazione convenuta fosse condannata al pagamento dell'indennità sostitutiva per un ammontare pari a €6.637,66 (così rider minata nelle note conclusive) con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto quanto CP_2 sostenuto dal ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso. Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
La richiesta del ricorrente attiene al godimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari a 18 giorni.
Il tema in esame è stato oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali.
Il diritto alle ferie deve ritenersi irrinunciabile e, in linea generale, non monetizzabile giacché funzionale al ristoro psicofisico del lavoratore, in connessione con i principi costituzionali in materia di salvaguardia della salute.
La legge e la contrattazione collettiva possono peraltro stabilire che in casi eccezionali, correlati all'impossibilità di godere delle ferie per motivi di servizio, le ferie non fruite entro l'anno di riferimento o in periodi a questo successivi, sovente precisati dalla contrattazione collettiva, possano essere sostituite da un compenso in denaro (c.d. indennità sostitutiva). Si tratta, all'evidenza, di fattispecie eccezionali che presuppongono, per la loro integrazione, la prova dell'impedimento a godere delle ferie;
impedimento costituito, appunto, dal diniego dell'Amministrazione di appartenenza in relazione ad improrogabili esigenze operative.
La giurisprudenza di legittimità ha da ultimo stabilito alcuni punti fermi in tema di diritto alle ferie, mancato godimento e indennità sostitutiva con particolare riferimento alla ripartizione degli oneri probatori tra il lavoratore e il datore di lavoro.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria della Corte di cassazione, il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento
(cfr. tra le altre, Cassazione civile sez. lav., n.9791/20; n.7696/20 e da ultimo
Cass. n.6493/21).
La Corte ha infine ribadito che: “il motivo è infondato, in quanto esso trascura che il principio, in tema di ferie è quello, enunciato dalla Costituzione (art.
36 Cost., comma 3), della loro irrinunciabilità, sicché non possono avere evidentemente rilievo, rispetto al mancato godimento, eventuali comportamenti del lavoratore di mancata richiesta o simili, quand'anche essi fossero previsti dalla contrattazione, rimanendo comunque l'obbligo ultimo del datore di lavoro di curare la tempestiva fruizione dei predetti riposi da parte dei propri dipendenti (v. sul tema, pur se da angolazione particolare, Cass., S.U., n. 9146 del 2009 poi seguita da Cass. n. 2000 del 2017 e Cass. n. 6493 del 2021) (cfr. Cass. n.1733/22).
Ciò detto, va rilevato che nel caso in esame è pacifico e non in contestazione tra le parti che il ricorrente sia andato in quiescenza dovendo ancora beneficiare di
18 giorni di ferie.
Del pari pacifico è che il ricorrente non ha potuto usufruire di tali giorni di ferie perché nel periodo dal 5.3. al 2.4.2021 è stato assente dal lavoro per malattia e dunque al suo rientro non ha potuto godere di tutte le ferie accumulate e godute sino al momento della quiescenza (1.6.21), residuando così i 18 giorni per cui è processo.
Va ricordato che la giurisprudenza, anche amministrativa, in casi analoghi ha sancito che : “Va riconosciuto al dipendente il diritto alla retribuzione del congedo ordinario non usufruito e di cui avrebbe potuto legittimamente fruire se non fosse intervenuta la malattia protrattasi senza soluzione di continuità fino alla cessazione del rapporto di lavoro, vale a dire un evento di fatto a lui non imputabile che ha reso impossibile la fruizione delle ferie già maturate e di quelle che via via andavano maturando man mano che perdurava lo stato di malattia.”
(cfr. C.d.S n. 9417/23).
E' stato quindi ribadito il principio che il mancato godimento delle ferie non comporta un divieto assoluto alla monetizzazione, ma tale divieto opera solo se il dipendente, pur essendo nelle condizioni di programmare le ferie in vista della cessazione volontaria del rapporto di lavoro, non vi abbia provveduto per cause non imputabili al datore di lavoro. Ciò comporta che il lavoratore ha diritto alla monetizzazione delle ferie non godute tutte le volte in cui il godimento delle ferie sia stato compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 del 6/07/2012, convertito in legge
135/2012 del 7/08/2012, prevede che: “ le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall' ai sensi dell'art. 1, Organizzazione_1 comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la nazionale per le società e la borsa Org_2
( ), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi Org_3 ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate,
è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa.
La Cassazione civile, sez. lav., con l'arresto n. 14268/2022, è intervenuta a chiarimento della norma ricostruendo la disciplina del mancato godimento delle ferie (in quel caso del personale scolastico), soffermandosi in particolare sui principi delineati in materia dalla Consulta e dalla Corte di Giustizia
Europea.
L'orientamento giurisprudenziale in relazione all'onere della prova in capo al dipendente relativamente alla dimostrazione della sussistenza di esigenze indifferibili di servizio ha subito un mutamento di indirizzo sulla base della giurisprudenza comunitaria e del diritto europeo.
In sintesi, la interpretazione del diritto dell'Unione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con le tre sentenze della grande sezione del 6 novembre
2018 (in cause riunite C-569 e C-570/2016 STADT WUPPERTAL;
in causa C-
619/2016 ; in causa C- 684/2016 ), è Parte_3 CP_3 nel senso che:
- L'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce;
- E' necessario assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitarli;
- Sebbene il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'art. 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo ad imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite, resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (sent. cit. punto 44);
- A tal fine, il datore di lavoro è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. cit., punto 45 e sentenza , punto 52); Parte_3
- L'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro;
ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (sent. , punto 46); Org_4
- Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (sent.
[...]
, punto 47); CP_3
- Il diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite trova origine non già nell'art. 7 della direttiva 2003/88 (e nell'art. 7 della direttiva 93/104) ma in vari atti internazionali e riveste natura imperativa, in quanto principio essenziale del diritto sociale dell'Unione; tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali retribuite ed il diritto, intrinsecamente collegato al primo, ad una indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sent. , punto 72); CP_3
- L'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali della Unione
Europea, disponendo che ogni lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite riflette il principio essenziale del diritto sociale dell'Unione e riveste carattere allo stesso tempo imperativo e incondizionato (sentenza cit., punto 74);
- L'art. 31, paragrafo 2, della Carta comporta quindi, in particolare, la conseguenza- in relazione alle situazioni che rientrano nel campo di applicazione della medesima- che il giudice nazionale deve disapplicare (anche nei confronti dei datori di lavoro che hanno la qualità di privati) una normativa nazionale contrastante con il principio secondo cui il lavoratore non può essere privato di un diritto maturato alle ferie annuali retribuite allo scadere dell'anno di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale se detto lavoratore non è stato in condizione di fruire delle proprie ferie, o, correlativamente, essere privato del beneficio dell'indennità finanziaria sostitutiva al termine del rapporto di lavoro, in quanto diritto intrinsecamente collegato a detto diritto alle ferie annuali "retribuite". Ai sensi della medesima disposizione, non è neppure consentito ai datori di lavoro appellarsi all'esistenza di una normativa nazionale siffatta al fine di sottrarsi al pagamento di tale indennità finanziaria, pagamento al quale sono tenuti in forza del diritto fondamentale garantito dalla suddetta disposizione (punto 75 sent. cit.);
- Il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite implica, per sua stessa natura, un corrispondente obbligo in capo al datore di lavoro, ossia quello di concedere tali ferie retribuite o un'indennità per le ferie annuali retribuite non godute alla cessazione del rapporto di lavoro (punto 79, sent. cit).
Anche la Corte di cassazione, nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti a termine della scuola, ha affermato che in nessun caso il docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva cfr. l'ordinanza Cass. sez. lav. n.14268/22).
Ne deriva che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite.
Deriva, inoltre, da tale ricostruzione che conformemente all'art. 7, par. 2, dir.
2003/88/CE, la condizione di malattia, configura un'ipotesi di impossibilità di fruizione del diritto per causa non imputabile al dipendente, cui deve far fronte il riconoscimento di un'indennità monetaria sostitutiva.
Per quanto attiene in particolare al citato onere probatorio è ormai ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità che è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite (cfr. Cassazione civile sez. lav. n. 15652/18). E difatti la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie- se necessario formalmente-; di averlo nel contempo avvisato- in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire-del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (cfr.Cass. n.21780/22; n.6262/22).
Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che nel caso in esame non vi è prova che l'amministrazione abbia informato il ricorrente della necessità di godere delle ferie residue, né che lo abbia invitato formalmente al godimento delle stesse. Ma vi è di più. Risulta dalla documentazione e la circostanza non è in contestazione tra le parti che il ricorrente non ha goduto di tutte le ferie in quanto in malattia in periodo immediatamente antecedente ala cessazione dal servizio.
Ne deriva che il ricorrente ha diritto alla monetizzazione dei restanti 18 giorni di ferie accumulati e non goduti per causa indipendente dalla propria volontà.
Quanto all'ammontare della somma si ritiene di aderire ai calcoli effettuati dal ricorrente in quanto nei due giorni di festività soppresse del 2021 il ricorrente era assente per malattia e per ferie (cfr. documentazione in atti) e, in ogni caso le festività soppresse sono equiparate alle assenze per congedo ordinario per ferie.
Al ricorrente pertanto spetta la somma al lordo di €6.637,66 oltre accessori come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto AL , nei Pt_1 confronti , così provvede: Controparte_4
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto condanna l' al pagamento in CP_5 favore di della somma di €6.637,66 oltre accessori Parte_1 come per legge
2) Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi €2.500,00 con distrazione.
Bari,13/05/2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 13/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1376/2023 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.COCCIOLI ALBERTO e Parte_1
M.Coccioli giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv CAZZOLLA Controparte_1
CLAUDIO giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: indennità ferie
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 3.2.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di Part essere stato dipendente della esponeva che non aveva potuto godere di tutti i giorni di ferie allorquando era andato in quiescenza in data 1.6.2021.
Lamentava che la successiva richiesta di monetizzare le giornate di ferie residue
- pari a 18 giorni -, era stata rigettata.
Chiedeva pertanto che l'amministrazione convenuta fosse condannata al pagamento dell'indennità sostitutiva per un ammontare pari a €6.637,66 (così rider minata nelle note conclusive) con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto quanto CP_2 sostenuto dal ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso. Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
La richiesta del ricorrente attiene al godimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari a 18 giorni.
Il tema in esame è stato oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali.
Il diritto alle ferie deve ritenersi irrinunciabile e, in linea generale, non monetizzabile giacché funzionale al ristoro psicofisico del lavoratore, in connessione con i principi costituzionali in materia di salvaguardia della salute.
La legge e la contrattazione collettiva possono peraltro stabilire che in casi eccezionali, correlati all'impossibilità di godere delle ferie per motivi di servizio, le ferie non fruite entro l'anno di riferimento o in periodi a questo successivi, sovente precisati dalla contrattazione collettiva, possano essere sostituite da un compenso in denaro (c.d. indennità sostitutiva). Si tratta, all'evidenza, di fattispecie eccezionali che presuppongono, per la loro integrazione, la prova dell'impedimento a godere delle ferie;
impedimento costituito, appunto, dal diniego dell'Amministrazione di appartenenza in relazione ad improrogabili esigenze operative.
La giurisprudenza di legittimità ha da ultimo stabilito alcuni punti fermi in tema di diritto alle ferie, mancato godimento e indennità sostitutiva con particolare riferimento alla ripartizione degli oneri probatori tra il lavoratore e il datore di lavoro.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria della Corte di cassazione, il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento
(cfr. tra le altre, Cassazione civile sez. lav., n.9791/20; n.7696/20 e da ultimo
Cass. n.6493/21).
La Corte ha infine ribadito che: “il motivo è infondato, in quanto esso trascura che il principio, in tema di ferie è quello, enunciato dalla Costituzione (art.
36 Cost., comma 3), della loro irrinunciabilità, sicché non possono avere evidentemente rilievo, rispetto al mancato godimento, eventuali comportamenti del lavoratore di mancata richiesta o simili, quand'anche essi fossero previsti dalla contrattazione, rimanendo comunque l'obbligo ultimo del datore di lavoro di curare la tempestiva fruizione dei predetti riposi da parte dei propri dipendenti (v. sul tema, pur se da angolazione particolare, Cass., S.U., n. 9146 del 2009 poi seguita da Cass. n. 2000 del 2017 e Cass. n. 6493 del 2021) (cfr. Cass. n.1733/22).
Ciò detto, va rilevato che nel caso in esame è pacifico e non in contestazione tra le parti che il ricorrente sia andato in quiescenza dovendo ancora beneficiare di
18 giorni di ferie.
Del pari pacifico è che il ricorrente non ha potuto usufruire di tali giorni di ferie perché nel periodo dal 5.3. al 2.4.2021 è stato assente dal lavoro per malattia e dunque al suo rientro non ha potuto godere di tutte le ferie accumulate e godute sino al momento della quiescenza (1.6.21), residuando così i 18 giorni per cui è processo.
Va ricordato che la giurisprudenza, anche amministrativa, in casi analoghi ha sancito che : “Va riconosciuto al dipendente il diritto alla retribuzione del congedo ordinario non usufruito e di cui avrebbe potuto legittimamente fruire se non fosse intervenuta la malattia protrattasi senza soluzione di continuità fino alla cessazione del rapporto di lavoro, vale a dire un evento di fatto a lui non imputabile che ha reso impossibile la fruizione delle ferie già maturate e di quelle che via via andavano maturando man mano che perdurava lo stato di malattia.”
(cfr. C.d.S n. 9417/23).
E' stato quindi ribadito il principio che il mancato godimento delle ferie non comporta un divieto assoluto alla monetizzazione, ma tale divieto opera solo se il dipendente, pur essendo nelle condizioni di programmare le ferie in vista della cessazione volontaria del rapporto di lavoro, non vi abbia provveduto per cause non imputabili al datore di lavoro. Ciò comporta che il lavoratore ha diritto alla monetizzazione delle ferie non godute tutte le volte in cui il godimento delle ferie sia stato compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 del 6/07/2012, convertito in legge
135/2012 del 7/08/2012, prevede che: “ le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall' ai sensi dell'art. 1, Organizzazione_1 comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la nazionale per le società e la borsa Org_2
( ), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi Org_3 ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate,
è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa.
La Cassazione civile, sez. lav., con l'arresto n. 14268/2022, è intervenuta a chiarimento della norma ricostruendo la disciplina del mancato godimento delle ferie (in quel caso del personale scolastico), soffermandosi in particolare sui principi delineati in materia dalla Consulta e dalla Corte di Giustizia
Europea.
L'orientamento giurisprudenziale in relazione all'onere della prova in capo al dipendente relativamente alla dimostrazione della sussistenza di esigenze indifferibili di servizio ha subito un mutamento di indirizzo sulla base della giurisprudenza comunitaria e del diritto europeo.
In sintesi, la interpretazione del diritto dell'Unione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con le tre sentenze della grande sezione del 6 novembre
2018 (in cause riunite C-569 e C-570/2016 STADT WUPPERTAL;
in causa C-
619/2016 ; in causa C- 684/2016 ), è Parte_3 CP_3 nel senso che:
- L'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce;
- E' necessario assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitarli;
- Sebbene il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'art. 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo ad imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite, resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (sent. cit. punto 44);
- A tal fine, il datore di lavoro è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. cit., punto 45 e sentenza , punto 52); Parte_3
- L'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro;
ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (sent. , punto 46); Org_4
- Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (sent.
[...]
, punto 47); CP_3
- Il diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite trova origine non già nell'art. 7 della direttiva 2003/88 (e nell'art. 7 della direttiva 93/104) ma in vari atti internazionali e riveste natura imperativa, in quanto principio essenziale del diritto sociale dell'Unione; tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali retribuite ed il diritto, intrinsecamente collegato al primo, ad una indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sent. , punto 72); CP_3
- L'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali della Unione
Europea, disponendo che ogni lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite riflette il principio essenziale del diritto sociale dell'Unione e riveste carattere allo stesso tempo imperativo e incondizionato (sentenza cit., punto 74);
- L'art. 31, paragrafo 2, della Carta comporta quindi, in particolare, la conseguenza- in relazione alle situazioni che rientrano nel campo di applicazione della medesima- che il giudice nazionale deve disapplicare (anche nei confronti dei datori di lavoro che hanno la qualità di privati) una normativa nazionale contrastante con il principio secondo cui il lavoratore non può essere privato di un diritto maturato alle ferie annuali retribuite allo scadere dell'anno di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale se detto lavoratore non è stato in condizione di fruire delle proprie ferie, o, correlativamente, essere privato del beneficio dell'indennità finanziaria sostitutiva al termine del rapporto di lavoro, in quanto diritto intrinsecamente collegato a detto diritto alle ferie annuali "retribuite". Ai sensi della medesima disposizione, non è neppure consentito ai datori di lavoro appellarsi all'esistenza di una normativa nazionale siffatta al fine di sottrarsi al pagamento di tale indennità finanziaria, pagamento al quale sono tenuti in forza del diritto fondamentale garantito dalla suddetta disposizione (punto 75 sent. cit.);
- Il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite implica, per sua stessa natura, un corrispondente obbligo in capo al datore di lavoro, ossia quello di concedere tali ferie retribuite o un'indennità per le ferie annuali retribuite non godute alla cessazione del rapporto di lavoro (punto 79, sent. cit).
Anche la Corte di cassazione, nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti a termine della scuola, ha affermato che in nessun caso il docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva cfr. l'ordinanza Cass. sez. lav. n.14268/22).
Ne deriva che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite.
Deriva, inoltre, da tale ricostruzione che conformemente all'art. 7, par. 2, dir.
2003/88/CE, la condizione di malattia, configura un'ipotesi di impossibilità di fruizione del diritto per causa non imputabile al dipendente, cui deve far fronte il riconoscimento di un'indennità monetaria sostitutiva.
Per quanto attiene in particolare al citato onere probatorio è ormai ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità che è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite (cfr. Cassazione civile sez. lav. n. 15652/18). E difatti la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie- se necessario formalmente-; di averlo nel contempo avvisato- in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire-del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (cfr.Cass. n.21780/22; n.6262/22).
Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che nel caso in esame non vi è prova che l'amministrazione abbia informato il ricorrente della necessità di godere delle ferie residue, né che lo abbia invitato formalmente al godimento delle stesse. Ma vi è di più. Risulta dalla documentazione e la circostanza non è in contestazione tra le parti che il ricorrente non ha goduto di tutte le ferie in quanto in malattia in periodo immediatamente antecedente ala cessazione dal servizio.
Ne deriva che il ricorrente ha diritto alla monetizzazione dei restanti 18 giorni di ferie accumulati e non goduti per causa indipendente dalla propria volontà.
Quanto all'ammontare della somma si ritiene di aderire ai calcoli effettuati dal ricorrente in quanto nei due giorni di festività soppresse del 2021 il ricorrente era assente per malattia e per ferie (cfr. documentazione in atti) e, in ogni caso le festività soppresse sono equiparate alle assenze per congedo ordinario per ferie.
Al ricorrente pertanto spetta la somma al lordo di €6.637,66 oltre accessori come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto AL , nei Pt_1 confronti , così provvede: Controparte_4
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto condanna l' al pagamento in CP_5 favore di della somma di €6.637,66 oltre accessori Parte_1 come per legge
2) Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi €2.500,00 con distrazione.
Bari,13/05/2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi