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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 06/10/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 187/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa AR LU AR Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. IO UR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 187 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
nato a [...] il [...], ivi residente, rappresentato e difeso Parte_1
dagli avvocati Giuliana Murino, Fabrizio Rodin e IO Rodin presso il cui studio in Cagliari
è elettivamente domiciliato in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
con sede legale Controparte_1
in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato a Cagliari in Via
Delitala n. 2 presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Marina Olla e Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 24 settembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse dell'appellante: la Corte ecc.ma adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata, voglia:
1)- condannare l'Istituito appellato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio nella misura complessiva di € 3.366,41, oltre spese generali ed accessori di legge o in quella maggiore dopo l'aumento che riterrà di giustizia;
2) - regolare le spese di questo grado del giudizio secondo giustizia, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari;
3)- nella denegata ipotesi di soccombenza, esonerare l'appellante dall'eventuale condanna alle spese e compensi di giudizio, in quanto il reddito complessivo del proprio nucleo familiare nell'anno precedente l'instaurazione del giudizio, determinato secondo le modalità indicate nell'76 D.P.R. 30.05.2002 n° 115, risulta non superiore al limite fissato per la concessione del beneficio.
Nell'interesse dell'appellato:
La Corte di Appello adita
Voglia rigettare l'avverso appello, perché infondato, e per l'effetto confermare la pronuncia di primo grado.
- con vittoria di spese e competenze legali come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro l'8 settembre 2022 ha convenuto in giudizio l' deducendo di aver Parte_1 CP_1
presentato domanda amministrativa onde ottenere il riconoscimento del diritto alla percezione della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971.
Ha proseguito esponendo di esser stato sottoposto, il 14 gennaio 2022, a visita medica dalla competente Commissione della ASL di Cagliari che lo ha riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa in ragione di una misura pari al 100 %.
La prestazione in parola, benchè riconosciuta nei termini anzidetti, non gli era stata materialmente corrisposta nonostante la completezza della documentazione a tal fine richiesta
2 dall' onde procedere alla liquidazione dei ratei correnti e di quelli arretrati incrementati CP_1
con gli accessori di legge.
Sulla scorta di tali premesse aveva quindi chiesto che venisse dichiarato che egli aveva il diritto alla percezione della pensione di inabilità decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' al CP_1
pagamento in suo favore dei ratei maturati oltre accessori di legge e rifusione delle spese di lite.
L' si è costituito in giudizio per dare atto che la relativa procedura di liquidazione era CP_1
in corso di perfezionamento ed ha domandato un breve rinvio onde dar conto dell'effettiva erogazione delle somme spettanti all'Augusti.
Il giudice designato, disposto il rinvio ad altra udienza ove ha constatato, sulla scorta della documentazione prodotta dall' convenuto tale ultima circostanza, ha quindi definito la CP_1
lite con sentenza n. 362/2023 del 14 marzo 2023.
In particolare in coerenza con le concordi conclusioni rassegnate dalle pari ha dichiarato cessata la materia del contendere ed ha condannato l' utilizzando il criterio della cd. CP_1
soccombenza virtuale, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente quantificandole in complessivi € 1.865,00, oltre rimborso forfettario del 15 %, rimborso del contributo unificato ed accessori di legge.
Il giudice di prime cure a tale riguardo ha applicato i valori minimi previsti dal D.M. n.
55/2014 e successive modifiche per lo scaglione di valore fino a 26.000,00 euro relativamente alle cause previdenziali, escludendo il compenso per la fase istruttoria/trattazione nella sostanza non svoltasi.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il Parte_1
4 luglio 2023, rassegnando le sovrascritte conclusioni.
L' si è costituito in giudizio ed ha resistito concludendo nei termini sopra esposti. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La difesa appellante con un unico articolato motivo di doglianza ha censurato la decisione del giudice di prime cure sotto tre distinti profili.
3 2. Quanto al primo di essi il Tribunale avrebbe erroneamente liquidato le spese di lite in misura onnicomprensiva ed unitaria omettendo di indicare i compensi riconoscibili per le singole fasi nelle quali si era articolato il giudizio né avrebbe tenuto conto della nota spese presentata dalla difesa appellante ove era menzionato lo scaglione di riferimento ed il compenso previsto per ogni fase oltre al dovuto incremento previsto dall'art. 4 comma 8 del
D.M. n. 55/2014.
Ritiene il collegio che tale primo motivo di appello non meriti di essere accolto in quanto infondato.
Va osservato che non corrisponde al vero che il Tribunale abbia liquidato le spese in misura onnicomprensiva, senza indicare i compensi relativi a ciascuna fase del giudizio e senza tenere conto della parcella depositata dall'appellante nel giudizio di primo grado con le note di trattazione scritta.
Dall'esame della sentenza oggetto di gravame emerge, infatti, che diversamente da quanto sostiene l'appellante il primo giudice al momento di statuire sulla liquidazione delle spese di lite, ha chiaramente indicato i criteri utilizzati, e cioè la tabella (materia previdenziale) e lo scaglione di valore (da 5.200,01 fino a 26.000,00 euro) con esclusione del compenso per la fase istruttoria oltre le spese generali nella misura del 15%, quelle per il contributo unificato e gli accessori di legge.
Risulta pertanto agevolmente determinabile il compenso liquidato per ciascuna delle restanti fasi (€. 929,00: 2 = €. 464,50 per la fase di studio;
€. 777,00: 2 = €. 388,50 per la fase introduttiva;
€. 2.021,00:2 = €. 1.010,50 per la fase decisoria per un totale di €. 1.863,50, arrotondati in sentenza di circa una unità (1.865,00 €), oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA e contributo unificato.
In definitiva il giudice di prime cure ha compiutamente esposto i criteri seguiti per la liquidazione delle spese di lite in coerenza con le previsioni contenute nelle tabelle di cui al richiamato D.M. n. 55/2014, ponendo di conseguenza le parti in condizione di comprendere agevolmente il percorso motivazionale concretamente osservato anche con riguardo alle ragioni alla base del mancato riconoscimento del compenso per la fase istruttoria su cui si dirà oltre.
4 3. Con il secondo motivo di doglianza l'appellante lamenta il mancato riconoscimento del compenso dovuto relativamente alla fase istruttoria che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, si sarebbe effettivamente svolta.
In particolare deduce l'appellante, previo richiamo a sostegno di tale prospettazione di vari precedenti resi da questa Corte e dalla Corte di Cassazione, che già con le note di trattazione scritta depositate il 10 febbraio 2023 era stato fatto presente che la fase istruttoria è comunque ineludibile e che nella dettagliata nota spese prodotta in causa vengono specificamente indicate le varie attività (partecipazione alle udienze nelle forme della trattazione scritta con le relative verbalizzazioni) che debbono essere ricondotte alla fase di trattazione/istruzione avendo il
Tribunale disposto numerose udienze prima di arrivare alla decisione della causa.
D'altronde il Tribunale avrebbe errato ove ha ritenuto che nella fase introduttiva, per la quale il compenso è stato effettivamente riconosciuto, rientri anche l'esame degli avversi atti difensivi, incombente che invece deve essere propriamente ricondotto alla trattazione della causa, al pari delle deduzioni a verbale e delle consultazioni col cliente, espressamente contemplate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n. 55/2014.
Anche tale motivo di gravame non appare condivisibile e deve pertanto essere rigettato.
Merita di essere evidenziato a tal proposito che il procedimento di primo grado non si è articolato, diversamente da quanto opinato dall'appellante, in numerose udienze prima di arrivare alla decisione della causa.
Il primo giudizio, infatti, ha visto la celebrazione di due sole udienze virtuali che si sono tenute nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. rispettivamente, il 13 dicembre 2022 ed il 14 febbraio 2023.
Le parti in vista di tali udienze sono state autorizzate a depositare note sostitutive.
La difesa dell' con le prime, depositate il 5 dicembre 2022, ha dato atto del mancato Pt_1
pagamento del beneficio come già esposto in ricorso e, contestate genericamente le avverse difese, ha confermato le conclusioni in precedenza già rassegnate invece con le seconde, depositate il 10 febbraio 2023 ha dato atto dell'avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto per poi soffermarsi, con dettagliate argomentazioni, sulle modalità di calcolo del compenso spettantegli a titolo di rifusione delle spese di lite, come quantificato nella allegata nota spese.
5 In particolare ha sostenuto di aver maturato il relativo diritto per tutte le 4 fasi contemplate dalle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014, con l'incremento previsto dall'art. 4 comma 8 del D.M.
n. 55/2014 per il caso in cui le difese della parte vittoriosa risultino manifestamente fondate.
Il giudice all'esito della trattazione virtuale della causa con verbale del 5 dicembre 2022 ha invitato l ad integrare la documentazione in atti posto che l'Istituto pur avendo CP_1
dichiarato di aver corrisposto quanto dovuto all' non aveva documentato tale Pt_1
circostanza.
Ha quindi rinviato, al solo fine di consentire tale integrazione documentale, alla udienza del
14 febbraio 2023 in vista della quale le parti hanno depositato brevi note sostitutive cui è seguito il deposito della sentenza.
3.1. Non emerge ad avviso della Corte lo svolgimento di alcuna attività istruttoria o finalizzata all'istruttoria, né di altre attività che il D.M. n. 55/2014 ricomprende in tale fase, neppure in termini di trattazione della causa (si vedano gli artt. 183 e 420 c.p.c. per il giudizio di primo grado e l'art. 350 c.p.c. per il giudizio di appello).
A ben vedere la parte ricorrente si è limitata ad esaminare la memoria dell' (le cui CP_1
uniche stringate argomentazioni sono le seguenti: Con la presente memoria l' si CP_1
costituisce in giudizio a mezzo dei sottoscritti procuratori per precisare che la procedura di liquidazione è in via di perfezionamento e chiede, quindi, fin da ora termine per attestare la liquidazione e il successivo accredito) cui non era inizialmente allegata alcuna documentazione di supporto.
Nella seconda ed ultima udienza ove il Tribunale, lette le note sostitutive recanti le conclusioni delle parti, ha deciso la causa, la difesa odierna appellante ha semplicemente dato atto dell'avvenuta ritardata liquidazione delle somme dovute all' Pt_1
Peraltro la documentazione prodotta dall' in vista della udienza virtuale del 14 febbraio CP_1
2023 altro non era se non quella risalente al 2022, analoga a quella già trasmessa all'Augusti onde renderlo edotto della pregressa definizione del procedimento amministrativo (ossia la
Comunicazione mensile al pensionato per la mensilità dicembre 2022 e la Comunicazione di liquidazione del 22 novembre 2022) sulla quale la difesa appellante non ha speso alcun tipo di argomentazione.
6 Le ulteriori attività curate dalla difesa appellante in tal sede, ossia la precisazione delle conclusioni ed il deposito nota spese, sono entrambe ricomprese dall'art. 4, c. 5, lett. d) del
D.M. 55/2014 nella fase decisionale, debitamente ristorata e rispetto alla quale non sono state avanzate contestazioni.
Va evidenziato che il più recente orientamento della Suprema Corte, che questa Corte di
Appello ha più volte richiamato (cfr., tra le varie, sentenza n. 81/2025 est. AR e sentenza n.
60/2025 est. Coinu) è nel senso che In tema di liquidazione delle spese processuali in base al
d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine
o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali (cfr. Cass. ord. n. 7343/2025).
Si tratta di un principio enunciato con riferimento al giudizio di appello e che, tuttavia, ben può essere recepito anche con riguardo ai giudizi di primo grado con riguardo a quelle produzioni effettuate dopo la costituzione in giudizio al solo fine di documentare circostanze già precedentemente allegate e non contestate dalla controparte per le quali, pertanto, non emerge alcun effettivo ulteriore apporto conoscitivo di tipo istruttorio.
Va poi soggiunto che se è vero che, come rilevato dalla Suprema Corte anche di recente, con le pronunzie n. 8561/2023 e 28627/2023, il D.M. 55 del 2014 , con le successive modifiche, ha previsto “un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l'eventuale attività istruttoria”, dando quindi rilievo non solo allo svolgimento di attività a contenuto istruttorio, quale l'espletamento di prove orali o di una consulenza tecnica d'ufficio, ma anche di trattazione della causa, è anche vero che ai fini della liquidazione del compenso spettante al
7 difensore per la fase istruttoria/di trattazione, ai sensi del citato art. 4, comma quinto, lettera c, del DM 55 del 2014, ciò che rileva è comunque lo svolgimento effettivo dell'attività di trattazione, effettività dalla quale non si può comunque prescindere e che nella specie non è affatto dimostrata.
D'altra parte anche il richiamo operato dall'appellante alle consultazioni con il cliente, siccome opera difensiva da ricondurre alla fase di trattazione e/o istruttoria, non appare persuasivo.
Si è in presenza, difatti, di attività riferibili indistintamente alla fase introduttiva del giudizio o alla fase decisionale, e tuttavia non è affatto dimostrato che le stesse si siano effettivamente svolte, come richiesto dalla previsione invocata, in occasione ed in funzione dell'istruttoria.
Da ultimo va osservato che se è vero che il riferimento operato dal giudice di prime cure all'esame degli avversi atti difensivi quale attività ricompresa nella fase introduttiva del giudizio appare non propriamente corretta giacchè l'art. 4 comma 4 lett. b) del D.M. n. 55/2014 si riferisce ai soli atti iniziali del giudizio (ricorso e memorie difensive) è pure vero che tale censura non assume in questo giudizio rilevanza dirimente ai fini decisori.
In proposito deve rilevarsi che le note sostitutive successive ai primi atti difensivi, come tali non ricomprese tra gli atti riconducibili alla fase introduttiva, nel caso di specie non rivestono, come già visto, la natura di atti istruttori ovvero riconducibili ad una effettiva trattazione della causa.
Conseguentemente le deduzioni dell'appellante sul punto, pur pertinenti in termini generali, non valgono in questa sede a mutate i termini del discorso.
La sentenza appellata, concludendo sul punto, appare quindi rispettosa dell'art. 4, comma 5,
e in particolare della lettera c), ultimo capoverso del D.M. 55/2014 vigente che, significativamente, prevede che “la fase istruttoria”, al pari peraltro di quella di trattazione,
“rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
4. Del pari infondato il terzo ed ultimo profilo di censura che riguarda il mancato incremento dei compensi stante la manifesta fondatezza della domanda.
Osserva la Corte come nella specie non emergano i presupposti per riconoscere l'aumento di cui al comma 8 dell'art. 4 del DM 55 del 2014, con le successive modifiche, fino ad un terzo
8 del compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito rispetto a quello altrimenti liquidabile nell'ipotesi in cui le difese della parte vittoriosa siano risultate manifestamente fondate richiesto dall'appellante.
Infatti il riferimento alla manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa presuppone per un verso che la parte soccombente, diversamente dal contegno assunto dall' nel CP_1
presente giudizio ove l' ha riconosciuto il ritardo nella erogazione della prestazione ha CP_1
poi dato atto della positiva definizione del relativo iter, abbia resistito alle avverse rivendicazioni.
Per altro verso, ed è questo l'ulteriore presupposto per il riconoscimento della voce premiale in questione mancante nella vicenda in esame, è necessario che la pronta definizione della controversia sia il frutto dell'abilità tecnica dell'avvocato, che attraverso le proprie difese sia riuscito a far emergere come la prestazione del suo assistito fosse chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese avversarie (si veda la relazione ministeriale che ha accompagnato il DM 55/2014, peraltro in conformità all'orientamento del Consiglio di Stato, con parere 161 del 18/01/2013 sulla bozza di revisione dei parametri predisposta all'epoca dal ). CP_2
Ciò accade laddove il difensore di una parte riesca a far emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti, e l'infondatezza degli assunti di controparte, solo grazie al proprio apporto argomentativo, tutte circostanze, come detto, non ravvisabili nel caso di specie, in cui il difensore si è limitato a dedurre il ritardo nel pagamento della prestazione richiesta, peraltro ammesso dall' fin dal principio. CP_1
5. Ritiene, pertanto, in conclusione questa Corte che i richiamati motivi di appello non meritino condivisione in quanto infondati alle luce delle esposte argomentazioni.
6. Quanto alle spese del giudizio di appello nulla deve disporsi posto che l'appellante risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. doc. 2 produzioni fascicolo parte appellante).
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
9 1. Rigetta in quanto infondato l'appello proposto da in confronto Parte_2
dell' CP_1
2. Nulla dispone sulle spese di lite relative al presente giudizio.
3. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare tenuto l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma della legge n. 228/2012.
Così deciso in Cagliari il 4 ottobre 2025.
L'Estensore La Presidente
IO UR AR LU AR
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa AR LU AR Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. IO UR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 187 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
nato a [...] il [...], ivi residente, rappresentato e difeso Parte_1
dagli avvocati Giuliana Murino, Fabrizio Rodin e IO Rodin presso il cui studio in Cagliari
è elettivamente domiciliato in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
con sede legale Controparte_1
in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato a Cagliari in Via
Delitala n. 2 presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Marina Olla e Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 24 settembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse dell'appellante: la Corte ecc.ma adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata, voglia:
1)- condannare l'Istituito appellato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio nella misura complessiva di € 3.366,41, oltre spese generali ed accessori di legge o in quella maggiore dopo l'aumento che riterrà di giustizia;
2) - regolare le spese di questo grado del giudizio secondo giustizia, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari;
3)- nella denegata ipotesi di soccombenza, esonerare l'appellante dall'eventuale condanna alle spese e compensi di giudizio, in quanto il reddito complessivo del proprio nucleo familiare nell'anno precedente l'instaurazione del giudizio, determinato secondo le modalità indicate nell'76 D.P.R. 30.05.2002 n° 115, risulta non superiore al limite fissato per la concessione del beneficio.
Nell'interesse dell'appellato:
La Corte di Appello adita
Voglia rigettare l'avverso appello, perché infondato, e per l'effetto confermare la pronuncia di primo grado.
- con vittoria di spese e competenze legali come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro l'8 settembre 2022 ha convenuto in giudizio l' deducendo di aver Parte_1 CP_1
presentato domanda amministrativa onde ottenere il riconoscimento del diritto alla percezione della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971.
Ha proseguito esponendo di esser stato sottoposto, il 14 gennaio 2022, a visita medica dalla competente Commissione della ASL di Cagliari che lo ha riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa in ragione di una misura pari al 100 %.
La prestazione in parola, benchè riconosciuta nei termini anzidetti, non gli era stata materialmente corrisposta nonostante la completezza della documentazione a tal fine richiesta
2 dall' onde procedere alla liquidazione dei ratei correnti e di quelli arretrati incrementati CP_1
con gli accessori di legge.
Sulla scorta di tali premesse aveva quindi chiesto che venisse dichiarato che egli aveva il diritto alla percezione della pensione di inabilità decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' al CP_1
pagamento in suo favore dei ratei maturati oltre accessori di legge e rifusione delle spese di lite.
L' si è costituito in giudizio per dare atto che la relativa procedura di liquidazione era CP_1
in corso di perfezionamento ed ha domandato un breve rinvio onde dar conto dell'effettiva erogazione delle somme spettanti all'Augusti.
Il giudice designato, disposto il rinvio ad altra udienza ove ha constatato, sulla scorta della documentazione prodotta dall' convenuto tale ultima circostanza, ha quindi definito la CP_1
lite con sentenza n. 362/2023 del 14 marzo 2023.
In particolare in coerenza con le concordi conclusioni rassegnate dalle pari ha dichiarato cessata la materia del contendere ed ha condannato l' utilizzando il criterio della cd. CP_1
soccombenza virtuale, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente quantificandole in complessivi € 1.865,00, oltre rimborso forfettario del 15 %, rimborso del contributo unificato ed accessori di legge.
Il giudice di prime cure a tale riguardo ha applicato i valori minimi previsti dal D.M. n.
55/2014 e successive modifiche per lo scaglione di valore fino a 26.000,00 euro relativamente alle cause previdenziali, escludendo il compenso per la fase istruttoria/trattazione nella sostanza non svoltasi.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il Parte_1
4 luglio 2023, rassegnando le sovrascritte conclusioni.
L' si è costituito in giudizio ed ha resistito concludendo nei termini sopra esposti. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La difesa appellante con un unico articolato motivo di doglianza ha censurato la decisione del giudice di prime cure sotto tre distinti profili.
3 2. Quanto al primo di essi il Tribunale avrebbe erroneamente liquidato le spese di lite in misura onnicomprensiva ed unitaria omettendo di indicare i compensi riconoscibili per le singole fasi nelle quali si era articolato il giudizio né avrebbe tenuto conto della nota spese presentata dalla difesa appellante ove era menzionato lo scaglione di riferimento ed il compenso previsto per ogni fase oltre al dovuto incremento previsto dall'art. 4 comma 8 del
D.M. n. 55/2014.
Ritiene il collegio che tale primo motivo di appello non meriti di essere accolto in quanto infondato.
Va osservato che non corrisponde al vero che il Tribunale abbia liquidato le spese in misura onnicomprensiva, senza indicare i compensi relativi a ciascuna fase del giudizio e senza tenere conto della parcella depositata dall'appellante nel giudizio di primo grado con le note di trattazione scritta.
Dall'esame della sentenza oggetto di gravame emerge, infatti, che diversamente da quanto sostiene l'appellante il primo giudice al momento di statuire sulla liquidazione delle spese di lite, ha chiaramente indicato i criteri utilizzati, e cioè la tabella (materia previdenziale) e lo scaglione di valore (da 5.200,01 fino a 26.000,00 euro) con esclusione del compenso per la fase istruttoria oltre le spese generali nella misura del 15%, quelle per il contributo unificato e gli accessori di legge.
Risulta pertanto agevolmente determinabile il compenso liquidato per ciascuna delle restanti fasi (€. 929,00: 2 = €. 464,50 per la fase di studio;
€. 777,00: 2 = €. 388,50 per la fase introduttiva;
€. 2.021,00:2 = €. 1.010,50 per la fase decisoria per un totale di €. 1.863,50, arrotondati in sentenza di circa una unità (1.865,00 €), oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA e contributo unificato.
In definitiva il giudice di prime cure ha compiutamente esposto i criteri seguiti per la liquidazione delle spese di lite in coerenza con le previsioni contenute nelle tabelle di cui al richiamato D.M. n. 55/2014, ponendo di conseguenza le parti in condizione di comprendere agevolmente il percorso motivazionale concretamente osservato anche con riguardo alle ragioni alla base del mancato riconoscimento del compenso per la fase istruttoria su cui si dirà oltre.
4 3. Con il secondo motivo di doglianza l'appellante lamenta il mancato riconoscimento del compenso dovuto relativamente alla fase istruttoria che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, si sarebbe effettivamente svolta.
In particolare deduce l'appellante, previo richiamo a sostegno di tale prospettazione di vari precedenti resi da questa Corte e dalla Corte di Cassazione, che già con le note di trattazione scritta depositate il 10 febbraio 2023 era stato fatto presente che la fase istruttoria è comunque ineludibile e che nella dettagliata nota spese prodotta in causa vengono specificamente indicate le varie attività (partecipazione alle udienze nelle forme della trattazione scritta con le relative verbalizzazioni) che debbono essere ricondotte alla fase di trattazione/istruzione avendo il
Tribunale disposto numerose udienze prima di arrivare alla decisione della causa.
D'altronde il Tribunale avrebbe errato ove ha ritenuto che nella fase introduttiva, per la quale il compenso è stato effettivamente riconosciuto, rientri anche l'esame degli avversi atti difensivi, incombente che invece deve essere propriamente ricondotto alla trattazione della causa, al pari delle deduzioni a verbale e delle consultazioni col cliente, espressamente contemplate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n. 55/2014.
Anche tale motivo di gravame non appare condivisibile e deve pertanto essere rigettato.
Merita di essere evidenziato a tal proposito che il procedimento di primo grado non si è articolato, diversamente da quanto opinato dall'appellante, in numerose udienze prima di arrivare alla decisione della causa.
Il primo giudizio, infatti, ha visto la celebrazione di due sole udienze virtuali che si sono tenute nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. rispettivamente, il 13 dicembre 2022 ed il 14 febbraio 2023.
Le parti in vista di tali udienze sono state autorizzate a depositare note sostitutive.
La difesa dell' con le prime, depositate il 5 dicembre 2022, ha dato atto del mancato Pt_1
pagamento del beneficio come già esposto in ricorso e, contestate genericamente le avverse difese, ha confermato le conclusioni in precedenza già rassegnate invece con le seconde, depositate il 10 febbraio 2023 ha dato atto dell'avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto per poi soffermarsi, con dettagliate argomentazioni, sulle modalità di calcolo del compenso spettantegli a titolo di rifusione delle spese di lite, come quantificato nella allegata nota spese.
5 In particolare ha sostenuto di aver maturato il relativo diritto per tutte le 4 fasi contemplate dalle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014, con l'incremento previsto dall'art. 4 comma 8 del D.M.
n. 55/2014 per il caso in cui le difese della parte vittoriosa risultino manifestamente fondate.
Il giudice all'esito della trattazione virtuale della causa con verbale del 5 dicembre 2022 ha invitato l ad integrare la documentazione in atti posto che l'Istituto pur avendo CP_1
dichiarato di aver corrisposto quanto dovuto all' non aveva documentato tale Pt_1
circostanza.
Ha quindi rinviato, al solo fine di consentire tale integrazione documentale, alla udienza del
14 febbraio 2023 in vista della quale le parti hanno depositato brevi note sostitutive cui è seguito il deposito della sentenza.
3.1. Non emerge ad avviso della Corte lo svolgimento di alcuna attività istruttoria o finalizzata all'istruttoria, né di altre attività che il D.M. n. 55/2014 ricomprende in tale fase, neppure in termini di trattazione della causa (si vedano gli artt. 183 e 420 c.p.c. per il giudizio di primo grado e l'art. 350 c.p.c. per il giudizio di appello).
A ben vedere la parte ricorrente si è limitata ad esaminare la memoria dell' (le cui CP_1
uniche stringate argomentazioni sono le seguenti: Con la presente memoria l' si CP_1
costituisce in giudizio a mezzo dei sottoscritti procuratori per precisare che la procedura di liquidazione è in via di perfezionamento e chiede, quindi, fin da ora termine per attestare la liquidazione e il successivo accredito) cui non era inizialmente allegata alcuna documentazione di supporto.
Nella seconda ed ultima udienza ove il Tribunale, lette le note sostitutive recanti le conclusioni delle parti, ha deciso la causa, la difesa odierna appellante ha semplicemente dato atto dell'avvenuta ritardata liquidazione delle somme dovute all' Pt_1
Peraltro la documentazione prodotta dall' in vista della udienza virtuale del 14 febbraio CP_1
2023 altro non era se non quella risalente al 2022, analoga a quella già trasmessa all'Augusti onde renderlo edotto della pregressa definizione del procedimento amministrativo (ossia la
Comunicazione mensile al pensionato per la mensilità dicembre 2022 e la Comunicazione di liquidazione del 22 novembre 2022) sulla quale la difesa appellante non ha speso alcun tipo di argomentazione.
6 Le ulteriori attività curate dalla difesa appellante in tal sede, ossia la precisazione delle conclusioni ed il deposito nota spese, sono entrambe ricomprese dall'art. 4, c. 5, lett. d) del
D.M. 55/2014 nella fase decisionale, debitamente ristorata e rispetto alla quale non sono state avanzate contestazioni.
Va evidenziato che il più recente orientamento della Suprema Corte, che questa Corte di
Appello ha più volte richiamato (cfr., tra le varie, sentenza n. 81/2025 est. AR e sentenza n.
60/2025 est. Coinu) è nel senso che In tema di liquidazione delle spese processuali in base al
d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine
o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali (cfr. Cass. ord. n. 7343/2025).
Si tratta di un principio enunciato con riferimento al giudizio di appello e che, tuttavia, ben può essere recepito anche con riguardo ai giudizi di primo grado con riguardo a quelle produzioni effettuate dopo la costituzione in giudizio al solo fine di documentare circostanze già precedentemente allegate e non contestate dalla controparte per le quali, pertanto, non emerge alcun effettivo ulteriore apporto conoscitivo di tipo istruttorio.
Va poi soggiunto che se è vero che, come rilevato dalla Suprema Corte anche di recente, con le pronunzie n. 8561/2023 e 28627/2023, il D.M. 55 del 2014 , con le successive modifiche, ha previsto “un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l'eventuale attività istruttoria”, dando quindi rilievo non solo allo svolgimento di attività a contenuto istruttorio, quale l'espletamento di prove orali o di una consulenza tecnica d'ufficio, ma anche di trattazione della causa, è anche vero che ai fini della liquidazione del compenso spettante al
7 difensore per la fase istruttoria/di trattazione, ai sensi del citato art. 4, comma quinto, lettera c, del DM 55 del 2014, ciò che rileva è comunque lo svolgimento effettivo dell'attività di trattazione, effettività dalla quale non si può comunque prescindere e che nella specie non è affatto dimostrata.
D'altra parte anche il richiamo operato dall'appellante alle consultazioni con il cliente, siccome opera difensiva da ricondurre alla fase di trattazione e/o istruttoria, non appare persuasivo.
Si è in presenza, difatti, di attività riferibili indistintamente alla fase introduttiva del giudizio o alla fase decisionale, e tuttavia non è affatto dimostrato che le stesse si siano effettivamente svolte, come richiesto dalla previsione invocata, in occasione ed in funzione dell'istruttoria.
Da ultimo va osservato che se è vero che il riferimento operato dal giudice di prime cure all'esame degli avversi atti difensivi quale attività ricompresa nella fase introduttiva del giudizio appare non propriamente corretta giacchè l'art. 4 comma 4 lett. b) del D.M. n. 55/2014 si riferisce ai soli atti iniziali del giudizio (ricorso e memorie difensive) è pure vero che tale censura non assume in questo giudizio rilevanza dirimente ai fini decisori.
In proposito deve rilevarsi che le note sostitutive successive ai primi atti difensivi, come tali non ricomprese tra gli atti riconducibili alla fase introduttiva, nel caso di specie non rivestono, come già visto, la natura di atti istruttori ovvero riconducibili ad una effettiva trattazione della causa.
Conseguentemente le deduzioni dell'appellante sul punto, pur pertinenti in termini generali, non valgono in questa sede a mutate i termini del discorso.
La sentenza appellata, concludendo sul punto, appare quindi rispettosa dell'art. 4, comma 5,
e in particolare della lettera c), ultimo capoverso del D.M. 55/2014 vigente che, significativamente, prevede che “la fase istruttoria”, al pari peraltro di quella di trattazione,
“rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
4. Del pari infondato il terzo ed ultimo profilo di censura che riguarda il mancato incremento dei compensi stante la manifesta fondatezza della domanda.
Osserva la Corte come nella specie non emergano i presupposti per riconoscere l'aumento di cui al comma 8 dell'art. 4 del DM 55 del 2014, con le successive modifiche, fino ad un terzo
8 del compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito rispetto a quello altrimenti liquidabile nell'ipotesi in cui le difese della parte vittoriosa siano risultate manifestamente fondate richiesto dall'appellante.
Infatti il riferimento alla manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa presuppone per un verso che la parte soccombente, diversamente dal contegno assunto dall' nel CP_1
presente giudizio ove l' ha riconosciuto il ritardo nella erogazione della prestazione ha CP_1
poi dato atto della positiva definizione del relativo iter, abbia resistito alle avverse rivendicazioni.
Per altro verso, ed è questo l'ulteriore presupposto per il riconoscimento della voce premiale in questione mancante nella vicenda in esame, è necessario che la pronta definizione della controversia sia il frutto dell'abilità tecnica dell'avvocato, che attraverso le proprie difese sia riuscito a far emergere come la prestazione del suo assistito fosse chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese avversarie (si veda la relazione ministeriale che ha accompagnato il DM 55/2014, peraltro in conformità all'orientamento del Consiglio di Stato, con parere 161 del 18/01/2013 sulla bozza di revisione dei parametri predisposta all'epoca dal ). CP_2
Ciò accade laddove il difensore di una parte riesca a far emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti, e l'infondatezza degli assunti di controparte, solo grazie al proprio apporto argomentativo, tutte circostanze, come detto, non ravvisabili nel caso di specie, in cui il difensore si è limitato a dedurre il ritardo nel pagamento della prestazione richiesta, peraltro ammesso dall' fin dal principio. CP_1
5. Ritiene, pertanto, in conclusione questa Corte che i richiamati motivi di appello non meritino condivisione in quanto infondati alle luce delle esposte argomentazioni.
6. Quanto alle spese del giudizio di appello nulla deve disporsi posto che l'appellante risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. doc. 2 produzioni fascicolo parte appellante).
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
9 1. Rigetta in quanto infondato l'appello proposto da in confronto Parte_2
dell' CP_1
2. Nulla dispone sulle spese di lite relative al presente giudizio.
3. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare tenuto l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma della legge n. 228/2012.
Così deciso in Cagliari il 4 ottobre 2025.
L'Estensore La Presidente
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