TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/04/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4144/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice monocratico, Sezione Lavoro, in persona della dott.ssa Maria Ida Scotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da , rappresentata e difesa dall'avv. Anna Parte_1
Fusco, in forza di mandato depositato nel fascicolo informatico ricorrente
CONTRO
- Sede di Controparte_1
Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Claudia Consorte, in forza di procura generale alle liti notaio ep. 91537, Persona_1
raccolta n. 6036
convenuto dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25 settembre 2024 la sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio l' al fine di ottenere il riconoscimento giudiziale della malattia CP_1
professionale “lombosciatalgia in discopatie”, contratta a causa dell'attività lavorativa svolta, con postumi invalidanti pari al 10% e condanna alla relativa prestazione.
La ricorrente ha pertanto formulato le seguenti conclusioni:
1) “Dichiarare la natura professionale della malattia di cui è causa riconoscendo il diritto alla tutela assicurativa nella misura del 10% di invalidità permanente o nella misura meglio vista;
2) Condannare a corrispondere alla ricorrente la relativa prestazione economica con accessori CP_1
di legge dalla domanda (29.04.22) alla data di effettivo pagamento;
3) Con vittoria di spese da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario”
L' si è costituito ritualmente in giudizio contestando l'idoneità del rischio e la CP_1
fondatezza delle domande e chiedendo pertanto la reiezione delle domande stesse.
Espletata CTU medico legale, all'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata nei termini e per le ragioni che seguono.
Espletata CTU medico legale, il consulente, dopo aver esaminato e valutato approfonditamente tutte le risultanze di causa, nonché le considerazioni critiche svolte dal consulente di parte convenuta, ha condivisibilmente concluso che:
“Dal punto di vista della patologia, la ricorrente presenta un quadro di spondilodi-scoartrosi più evidente al tratto lombare del rachide. Anche il tratto cervicale è interessato, in minor misura, dall'artrosi, e in misura ancora minore anche il tratto dorsale.
Le alterazioni più significative comprendono protrusioni posteriori dei dischi L2-L3, L3-L4, L4-L5 e
L5-S1, con iniziale impegno foraminale e contiguità con le radici nervose. Sul piano clinico, sono state caratterizzate soprattutto da lombosciatalgia destra.
Dal punto di vista cronologico, il disturbo è insorto in modo lieve a partire dal 2019, quando lavorava
come infermiera nel reparto di Ortopedia dell'ospedale Villa Scassi, e si è acutizzato nel 03/2021, quando era passata alle Cure Domiciliari.
2 Dopo i diversi interventi terapeutici (FANS, ossigeno-ozonoterapia, massoterapia, ginnastica posturale) e lo spostamento ad attività di impegno fisico leggero, la sintomatologia soggettiva è molto migliorata.
In sintesi, sulla base di un quadro artrosico preesistente che interessava tutto il rachide, è ragionevole
ritenere che i quasi 14 anni di lavoro con le modalità descritte più sopra abbiano determinato un sovraccarico biomeccanico a livello – tipicamente – del tratto lombare, che ha favorito l'aggravamento della sofferenza discale e l'emersione della sintomatologia lombo-sciatalgica. Ciò è avvenuto, paradossalmente, quando le condizioni lavorative stavano almeno parzialmente migliorando, mentre
la regressione dei disturbi più importanti ha richiesto, insieme con le terapie, lo spostamento a mansioni sicuramente prive di rischi di questo tipo.
Pertanto, si ritiene che la patologia dalla quale la sig.ra è risultata affetta sia stata Parte_1
concausata dall'attività lavorativa svolta…
Con riferimento alla Tabella delle menomazioni allegata al Decreto 2 luglio 2000, e in particolare alla voce:..
213 - Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti - fino a 12%
in ragione della modesta entità dei disturbi funzionali residui, dell'assenza di alterazioni tro-fico- sensitive persistenti e delle preesistenze costituite dal quadro spondiloartrosico diffuso, la menomazione permanente dell'integrità psicofisica conseguita alla M.P. può essere valutata nella
misura del 6% a partire dall'epoca della domanda amministrativa e attualmente…
Il sottoscritto, esaminati gli atti, visitata la ricorrente e sentite le parti, conclude che la patologia dalla quale la sig.ra è risultata affetta (spondilodiscoartrosi lombare con lombosciatalgia) Parte_1
è stata concausata dall'attività lavorativa svolta.
La menomazione permanente dell'integrità psicofisica conseguita alla M.P. può essere valutata nella misura del 6% a partire dall'epoca della domanda amministrativa e attualmente”.
Le valutazioni e conclusioni del CTU – alle cui argomentazioni comunque si rimanda
- meritano di essere condivise, in quanto fondate e sorrette da corretta e convincente motivazione, avendo il CTU, anche, dato conto e motivatamente replicato alle osservazioni critiche del CTP di parte convenuta.
3 Richiamate e condivise le conclusioni del CTU, l' deve conseguentemente CP_1
essere condannato a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo in capitale nella misura prevista per un danno biologico pari al 6%.
Quanto agli accessori, trova applicazione, nella fattispecie, la disciplina prevista per le prestazioni previdenziali dall'art. 16 co. 6° legge n. 412/91, con riferimento sia alla decorrenza degli interessi, sia al cumulo con gli interessi legali della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(opportunamente diminuite ai limiti inferiori dei parametri normativi, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della minima attività processuale svolta e delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, antistatario.
P.Q.M
.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione:
- dichiara tenuto e conseguentemente condanna , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo in capitale nella misura spettante per un danno biologico del 6%, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda sino al saldo;
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
2.700,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Fusco;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU;
Genova, 15 aprile 2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice monocratico, Sezione Lavoro, in persona della dott.ssa Maria Ida Scotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da , rappresentata e difesa dall'avv. Anna Parte_1
Fusco, in forza di mandato depositato nel fascicolo informatico ricorrente
CONTRO
- Sede di Controparte_1
Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Claudia Consorte, in forza di procura generale alle liti notaio ep. 91537, Persona_1
raccolta n. 6036
convenuto dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25 settembre 2024 la sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio l' al fine di ottenere il riconoscimento giudiziale della malattia CP_1
professionale “lombosciatalgia in discopatie”, contratta a causa dell'attività lavorativa svolta, con postumi invalidanti pari al 10% e condanna alla relativa prestazione.
La ricorrente ha pertanto formulato le seguenti conclusioni:
1) “Dichiarare la natura professionale della malattia di cui è causa riconoscendo il diritto alla tutela assicurativa nella misura del 10% di invalidità permanente o nella misura meglio vista;
2) Condannare a corrispondere alla ricorrente la relativa prestazione economica con accessori CP_1
di legge dalla domanda (29.04.22) alla data di effettivo pagamento;
3) Con vittoria di spese da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario”
L' si è costituito ritualmente in giudizio contestando l'idoneità del rischio e la CP_1
fondatezza delle domande e chiedendo pertanto la reiezione delle domande stesse.
Espletata CTU medico legale, all'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata nei termini e per le ragioni che seguono.
Espletata CTU medico legale, il consulente, dopo aver esaminato e valutato approfonditamente tutte le risultanze di causa, nonché le considerazioni critiche svolte dal consulente di parte convenuta, ha condivisibilmente concluso che:
“Dal punto di vista della patologia, la ricorrente presenta un quadro di spondilodi-scoartrosi più evidente al tratto lombare del rachide. Anche il tratto cervicale è interessato, in minor misura, dall'artrosi, e in misura ancora minore anche il tratto dorsale.
Le alterazioni più significative comprendono protrusioni posteriori dei dischi L2-L3, L3-L4, L4-L5 e
L5-S1, con iniziale impegno foraminale e contiguità con le radici nervose. Sul piano clinico, sono state caratterizzate soprattutto da lombosciatalgia destra.
Dal punto di vista cronologico, il disturbo è insorto in modo lieve a partire dal 2019, quando lavorava
come infermiera nel reparto di Ortopedia dell'ospedale Villa Scassi, e si è acutizzato nel 03/2021, quando era passata alle Cure Domiciliari.
2 Dopo i diversi interventi terapeutici (FANS, ossigeno-ozonoterapia, massoterapia, ginnastica posturale) e lo spostamento ad attività di impegno fisico leggero, la sintomatologia soggettiva è molto migliorata.
In sintesi, sulla base di un quadro artrosico preesistente che interessava tutto il rachide, è ragionevole
ritenere che i quasi 14 anni di lavoro con le modalità descritte più sopra abbiano determinato un sovraccarico biomeccanico a livello – tipicamente – del tratto lombare, che ha favorito l'aggravamento della sofferenza discale e l'emersione della sintomatologia lombo-sciatalgica. Ciò è avvenuto, paradossalmente, quando le condizioni lavorative stavano almeno parzialmente migliorando, mentre
la regressione dei disturbi più importanti ha richiesto, insieme con le terapie, lo spostamento a mansioni sicuramente prive di rischi di questo tipo.
Pertanto, si ritiene che la patologia dalla quale la sig.ra è risultata affetta sia stata Parte_1
concausata dall'attività lavorativa svolta…
Con riferimento alla Tabella delle menomazioni allegata al Decreto 2 luglio 2000, e in particolare alla voce:..
213 - Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti - fino a 12%
in ragione della modesta entità dei disturbi funzionali residui, dell'assenza di alterazioni tro-fico- sensitive persistenti e delle preesistenze costituite dal quadro spondiloartrosico diffuso, la menomazione permanente dell'integrità psicofisica conseguita alla M.P. può essere valutata nella
misura del 6% a partire dall'epoca della domanda amministrativa e attualmente…
Il sottoscritto, esaminati gli atti, visitata la ricorrente e sentite le parti, conclude che la patologia dalla quale la sig.ra è risultata affetta (spondilodiscoartrosi lombare con lombosciatalgia) Parte_1
è stata concausata dall'attività lavorativa svolta.
La menomazione permanente dell'integrità psicofisica conseguita alla M.P. può essere valutata nella misura del 6% a partire dall'epoca della domanda amministrativa e attualmente”.
Le valutazioni e conclusioni del CTU – alle cui argomentazioni comunque si rimanda
- meritano di essere condivise, in quanto fondate e sorrette da corretta e convincente motivazione, avendo il CTU, anche, dato conto e motivatamente replicato alle osservazioni critiche del CTP di parte convenuta.
3 Richiamate e condivise le conclusioni del CTU, l' deve conseguentemente CP_1
essere condannato a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo in capitale nella misura prevista per un danno biologico pari al 6%.
Quanto agli accessori, trova applicazione, nella fattispecie, la disciplina prevista per le prestazioni previdenziali dall'art. 16 co. 6° legge n. 412/91, con riferimento sia alla decorrenza degli interessi, sia al cumulo con gli interessi legali della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(opportunamente diminuite ai limiti inferiori dei parametri normativi, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della minima attività processuale svolta e delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, antistatario.
P.Q.M
.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione:
- dichiara tenuto e conseguentemente condanna , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo in capitale nella misura spettante per un danno biologico del 6%, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda sino al saldo;
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
2.700,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Fusco;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU;
Genova, 15 aprile 2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto
4