Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 23/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00059/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00265/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 265 del 2024, proposto da JI PA, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall’avv. Nino Rocco Venece, PEC venece.nino@cert.ordineavvocatipotenza.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., e Questura di Potenza, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliati ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 7148 dell’8.4.2024, notificato nella stessa data dell’8.4.2024, con la quale il Questore di Potenza ha respinto l’istanza del sig. JI PA del 22.1.2024, volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno, rilasciato il 25.3.2022 per motivi di protezione speciale ed avente la scadenza del 28.9.2023, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Potenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento prot. n. 7148 dell’8.4.2024, notificato nella stessa data dell’8.4.2024, il Questore di Potenza ha respinto l’istanza del sig. JI PA del 22.1.2024, volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno, rilasciato il 25.3.2022 per motivi di protezione speciale ed avente la scadenza del 28.9.2023, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, in quanto ai sensi dell’art. 22, comma 2, D.Lg.vo n. 142/2015 il permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, specificando che era stato omesso il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241/1990, “stante la natura vincolata del presente provvedimento, atteso che il contenuto medesimo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, in relazione all’esame dei requisiti soggettivi per il rilascio del titolo autorizzatorio richiesto”.
Il sig. JI PA con il presente ricorso, notificato il 10.5.2024 e depositato il 3.6.2024, ha impugnato il predetto provvedimento prot. n. 7148 dell’8.4.2024, deducendo: 1) la violazione dell’art. 7 (rectius 10 bis) L. n. 241/1990; 2) la violazione dell’art. 7, comma 2, D.L. n. 20/2023 conv. nella L. n. 50/2023, ai sensi del quale alle istanze di conversione dei permessi di soggiorno per motivi di protezione speciale, “presentate fino alla data di entrata in vigore” del D.L. n. 20/2023, “continua ad applicarsi la disciplina previgente”, richiamando le Sentenze TAR Milano Sez. III n. 793 del 15.3.2024 e TAR Marche Sez. II n. 914 del 28.12.2023, in quanto il permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale del 29.9.2021, ottenuto dal ricorrente, scadeva il 28.9.2023, dopo dell’entrata in vigore in data 11.3.2023 del D.L. n. 20/2023 conv. nella L. n. 50/2023.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Potenza, i quali hanno chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto il Questore di Potenza con successivo provvedimento prot. n. 13081 del 2.7.2024 ha annullato l’impugnato provvedimento prot. n. 7148 dell’8.4.2024, riconoscendo che la predetta disposizione transitoria dell’art. 7, comma 2, D.L. n. 20/2023 conv. nella L. n. 50/2023, si applica anche ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale in corso di validità, al momento, come nella specie, della presentazione dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 20/2023 della domanda di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Con memoria del 13.1.2025 il ricorrente ha riconosciuto la cessazione della materia del contendere, ma ha insistito per la condanna del Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio, in quanto il predetto provvedimento prot. n. 13081 del 2.7.2024 è stato emanato dopo il deposito del ricorso in esame del 3.6.2024.
All’Udienza Pubblica del 22.1.2025 il ricorso è passato in decisione, dopo che il difensore del ricorrente ha chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, negato dalla Commissione ex art. 14 delle Norme di Attuazione del Codice del Processo Amministrativo ex Allegato 2 al cod. proc. amm. con Decreto n. 6 del 7/10/12.7.2024.
Ciò stante, al Collegio non rimane altro che dichiarare, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere.
La resistente Amministrazione statale va condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, tenendo conto del comportamento di ravvedimento operoso (cfr. ex multis Sentenze TAR Basilicata n. 321 del 14.6.2024, n. 192 del 10.3.2022, n. 711 del 9.11.2021, n. 434 del 14.6.2021, n. 186 del 26.2.2021, n. 2 del 3.1.2020, n. 814 del 7.11.2019 e n. 74 del 7.2.2013).
Invece, va disattesa l’istanza di revoca del suddetto Decreto n. 6 del 7/10/12.7.2024, di diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Al riguardo, va rilevato che l’Adunanza Generale del Consiglio di Stato con parere del 15.4.2010 ha stabilito che nella Sentenza conclusiva del giudizio può essere modificata la decisione della Commissione ex art. 14 Allegato 2 al Codice del Processo Amministrativo, di diniego o ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L’istanza di revoca del suddetto Decreto n. 6 del 7/10/12.7.2024, di diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, va respinta, perché tale diniego è stato motivato per l’omessa allegazione della domanda all’Ambasciata e/o all’Autorità consolare competente, volta ad ottenere la certificazione ex art. 79, comma 2, DPR n. 115/2002, ai sensi del quale “per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato”, attestante di non essere titolare di altri redditi prodotti all’estero e di non possedere né beni mobili, né beni immobili (recante l’espressa richiesta di inoltrare la predetta certificazione a questo Tribunale), oppure altra documentazione attestante l’impossibilità di produrre la predetta certificazione, tenuto conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 157 del 20.7.2021.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese relative al presente giudizio, liquidandole nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato, prenotate a debito ai sensi dell’art. 11 DPR n. 115/2002.
Conferma il diniego del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pasquale Mastrantuono, Presidente FF, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
Paolo Mariano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pasquale Mastrantuono |
IL SEGRETARIO