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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 06/10/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 316/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 316/2024 R.G. promossa da
nata a [...] il [...] e residente a [...], C.F. Parte_1 [...]
C.F._1
nato a [...] il [...], ivi residente, C.F. Parte_2 [...]
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Siro Centofanti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, via Cesare Fani n.14, in forza di delega apposta in calce ai ricorsi di primo grado;
-Appellanti=
nei confronti di
di Perugia, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante, C. F. , organicamente patrocinato dall'Avvocatura P.IVA_1
pagina 1 di 22 Distrettuale dello Stato di Perugia, presso la cui sede in via degli Offici n.12 è
domiciliato ex lege;
-Appellato=
OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art.22 e ss. L.689/81
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come al ricorso in appello, e cioè: “Voglia la Corte di Appello di
Perugia – sezione civile, in tesi in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di
Perugia – sez. civile, 20.11.2023 n.1761, 1) annullare l'ordinanza-ingiunzione del
di Perugia 7.10.2020 n.333, emessa nei confronti di;
Parte_3 Parte_1
2) condannare il Direttore dell' di Perugia al pagamento del compenso CP_1
professionale per i due gradi di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto
difensore avv. Siro Centofanti antistante;
3) annullare l'ordinanza-ingiunzione del
dell' di Perugia 7.10.2020 n.334, emessa nei confronti di Parte_3 CP_1 Parte_2
; 4) condannare il Direttore dell' di Perugia al pagamento del compenso
[...] CP_1
professionale per il giudizio di primo grado in favore dell'Avv. Siro Centofanti e
dell'Avv. Giulietta Centofanti già dichiaratisi antistanti, e per il giudizio di appello in
favore del sottoscritto difensore avv. Siro Centofanti antistante;
in linea eventuale
subordinata dichiarare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art.18 L. 24.11.1981 n.689, nella parte in cui non prevede un termine
specifico per l'adozione della decisione amministrativa analogo in particolare a quello
di 180 giorni previsto dall'art.2, 4° comma, L.
7.8.1990 n.241, per violazione degli artt.
3, 1° comma, 24 e 97 Cost. e disporre la trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale, con sospensione del presente giudizio;
in linea istruttoria subordinata
ammettere prova testimoniale su tutti i capitoli formulati nei ricorso introduttivi e in
pagina 2 di 22 riprova sui capitoli dell' ammessi con ordinanza 30.11.2021, con i testi CP_1
e ”; Testimone_1 Testimone_2
per l'appellata come alla comparsa di risposta, e cioè: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in
totale conferma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare l'inammissibilità e
l'infondatezza dell'appello avversario e, per l'effetto, rigettarlo, confermando
l'ordinanza ingiunzione opposta;
con rifusione delle spese di lite anche del presente
grado del giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con sentenza n.1761/2023, pubblicata il 20.11.2023, il Tribunale di Perugia rigettava i distinti ricorsi (successivamente riuniti) proposti da e Parte_2 Parte_1
che avevano proposto opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione n.333/2020, Prot.
N. 17847 del 7.10.2020 e n. n.334/2020, Prot. N. 17848 del 7.10.2020 – emesse dall' di Perugia – rispettivamente nei confronti di Controparte_1
e , per la violazione di svariate disposizioni di legge Parte_1 Parte_2
attinenti alla disciplina in materia di tutela dei lavoratori e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare.
Riteneva il giudice di prime cure che fossero infondate tutte le censure formali avanzate nei confronti dei provvedimenti impugnati e che l'istruttoria espletata avesse confermato la sussistenza delle violazioni contestate e la personale responsabilità dei ricorrenti, di qui il rigetto delle rispettive opposizioni.
Avverso la citata sentenza del Tribunale di Perugia hanno proposto appello gli opponenti con una articolata serie di motivi ed in particolare:
1) “nullità della sentenza per mancata produzione del rapporto a base delle ordinanze-
ingiunzioni emesse”; pagina 3 di 22 la copia del rapporto con la quale gli agenti hanno accertato le presunte violazioni non risulta essere mai stata prodotta in giudizio, contro il dettato dell'art. 6 c.8 del D. Lgs.
n.150/2011, da tale omissione non può che discendere la nullità della sentenza gravata,
in quanto emessa senza che il giudice e le parti abbiano potuto conoscere il contenuto del citato rapporto.
2) “superamento del termine, a pena decadenza, di 90 giorni, per la notificazione della
violazione previsto dall'art. 14 L. 24.11.1981 n.689”;
ai fini dell'individuazione del momento da cui decorre il termine di decadenza di 90
giorni (che determina l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio) non può incidere la condotta negligente o arbitraria della P.A.;
3) “superamento del termine di giustizia per la notificazione delle ordinanze
ingiunzioni”;
le ordinanze opposte sono state emesse oltre 4 anni dopo le violazioni contestate, con violazione del principio di legalità che impone la predeterminazione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere, motivo per cui l'art. 18 della legge n.689/81 risulta costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost.;
4) “illegittimità dell'ammissione e dell'audizione, come testi, di Controparte_2
e ”; Testimone_3 Controparte_3
per tutti e tre i casi si tratta di testimoni, indicati dall' , delle cui prestazioni CP_1
lavorative si discute e che sono stati sentiti dal primo giudice nonostante gli stessi avessero un interesse specifico all'esito del giudizio, in quanto la sentenza potrebbe incidere sulla loro posizione retributiva e previdenziale;
5) “illegittimità della dichiarazione di decadenza dei ricorrenti dalla possibilità di
sentire come testi e ”; Testimone_1 Testimone_2
pagina 4 di 22 il primo giudice ha ritenuto la nullità delle intimazioni testimoniali, effettuate dagli opponenti con e-mail, senza contare che lo scopo dell'atto era stato raggiunto, onde avrebbe dovuto operare la sanatoria di cui all'art. 156 c.3 cpc;
6) “nullità del punto 1 e della lettera a) delle ordinanze-ingiunzioni 7.10.2020”;
non vi è prova dell'assunzione di per il periodo dal 28.3.2015 al Controparte_3
22.2.2016, per n.210 giornate lavorative, anche per il fatto che si tratta di 332 giornate di calendario e non sono stati identificati i criteri per identificare le giornate di lavoro;
7) “nullità del punto 2 e della lettera b) delle ordinanze-ingiunzioni 7.10.2020”;
la sanzione fissata al punto 2 e alla lettera b), pari ad €.3.190,00, non specifica a quale lavoratore si riferisca. Inoltre, quanto alle giornate di lavoro effettuate da
[...]
, pari a 10, occorre applicare la legge successiva più favorevole;
in realtà non vi Tes_3
è alcuna prova che la stessa abbia lavorato prima del 5.4.2014, data della sua formale assunzione. Quanto ai 13 giorni di occupazione irregolare relativi a non Parte_4
si comprende che tipo di conteggio avesse effettuato l' , visto che era stato CP_1
scritto che lo stesso era stato occupato irregolarmente dal 19.3.2016 al 25.3.2016;
8) “nullità del punto 3 e della lettera c) delle ordinanze-ingiunzioni 7.10.2020”;
la sanzione irrogata a norma dell'art. 50 del DPR n.1124 del 1965 deve essere annullata in ragione del fatto che l'impresa ha regolarmente comunicato l'inizio Parte_1
Pt_ della sua attività di macelleria nei due punti vendita di via Pergolesi n.16 e di;
inoltre non vi erano i presupposti oggettivi per le contestazioni in oggetto, dato che e non hanno mai svolto attività di macellaio. Infine Parte_2 Testimone_1
la sanzione applicata doveva essere contenuta in €.154,94, visto che le persone non erano superiori a dieci.
9) “nullità del punto 4 e della lettera d) delle ordinanze-ingiunzioni 7.10.2020”;
pagina 5 di 22 in relazione al punto n.4 è stato ignorato il dato normativo, in quanto la sanzione prevede un importo da €.150,00 ad €.1.500,00 e non da €.1.000,00 ad €.6.000,00, dato che l'art. 22 del D.Lgs. n.151/2015 aveva già all'epoca dei fatti sostituito l'art. 39, c.7, del
D.L.n.112/2008, convertito nella legge n.132/2008;
10) “nullità del punto 5 e della lettera e) delle ordinanze-ingiunzioni 7.10.2020”;
il punto 5 si riferisce a due distinti soggetti, e;
Controparte_2 Persona_1
quanto al primo non può fondatamente affermarsi che nella mattina del 23.2.2016 fosse già sorto un rapporto di lavoro e, quanto allo lo stesso aveva dichiarato che il Persona_1
23.2.16 era disoccupato da 2-3 mesi, quindi era ancora in attesa di firmare il contratto di lavoro;
11) “nullità del punto 6 e della lettera f) delle ordinanze-ingiunzioni 7.10.2020”;
l'oggettivo stato di necessità che ha giustificato l'assunzione di non è stato CP_4
riconosciuto dal primo giudice, nonostante che gli stessi Ispettori non abbiano proceduto a sospendere l'attività del lavoratore, tenuto conto che l'allevamento di animali (suini e bovini) comporta una quotidiana attività di assistenza e di somministrazione cibo;
12) “nullità dell'attribuzione contemporanea di responsabilità a e a Parte_1
. Nullità, in ogni caso, dell'attribuzione di responsabilità a Parte_2 Parte_1
per l'infrazione di cui al punto 6 per sua precedente assoluzione in sede penale
[...]
per lo stesso fatto”;
premesso che nel sistema della legge n.689/81 le figure del trasgressore e dell'obbligato in solido sono distinte, è d'uopo rilevare che nell'ordinanza-ingiunzione relativa alla la stessa è indicata sia come persona che ha direttamente effettuato le Parte_1
violazioni, sia come titolare firmatario della ditta individuale omonima, mentre
è indicato nell'ordinanza-ingiunzione n.334 “nella sua qualità di Parte_2
corresponsabile della ditta individuale ”. Posto che dagli atti di causa non Parte_1
pagina 6 di 22 si ricava che la sia autrice delle violazioni a lei contestate e che la stessa non è Parte_1
indicata quale imprenditore obbligato in solido, nessuna sanzione può esserle addebitata.
A ciò si aggiunga che la è stata assolta in sede penale per la contestata Parte_1
violazione dell'art. 22, comma 12 del D. Lgs. n.286/1998 e tale assoluzione non può che fare stato anche in sede amministrativa.
Sulla base dei motivi di appello proposti e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto che, in riforma dell'impugnata sentenza, fossero accolti i ricorsi in opposizione proposti e annullate le ordinanze-ingiunzioni impugnate, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
in subordine gli appellanti hanno chiesto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, data la non manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 18 della legge n.689/81, e, in via subordinata istruttoria, l'esame dei testimoni non ammessi dal primo giudice.
Si è costituito in giudizio l' che ha dedotto l'infondatezza di tutti i motivi Controparte_5
di appello e concluso per il rigetto dell'impugnazione, con conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna degli appellanti al rimborso delle spese di lite.
La causa, istruita solo in base alle prove acquisite nel primo grado di giudizio, è stata trattenuta in decisione dal Collegio all'udienza dell'8.5.2025.
*****
Col primo motivo di appello e hanno censurato il Parte_1 Parte_2
mancato ordine (da parte del giudice, ex art.6 c.8 del D. Lgs. n.150/2011) all' di CP_1
Perugia di produzione del rapporto redatto dal funzionario Ispettivo Brig. CP_6
n.61/2017, la mancata produzione dello stesso e la conseguente “nullità della
[...]
sentenza” (cfr. pagg.
4-5 del ricorso in appello).
Ritiene questa Corte che la dedotta nullità non sia ravvisabile.
pagina 7 di 22 Il “rapporto”, che a norma dell'art. 17 L.689/81 il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare all'ufficio periferico cui sono demandate le attribuzioni nella materia cui si riferisce la violazione, costituisce una sorta di anello di congiunzione o trait d'union fra l'organo che ha eseguito l'accertamento ed effettuato la contestazione dell'illecito ipotizzato e l'autorità competente a verificare la fondatezza dell'attività
accertativa svolta.
Detto questo, è agevole rilevare che per la mancata produzione di tale rapporto, così
come per il mancato ordine impartito dal giudice, non sono previste sanzioni di nullità,
visto che una volta instauratosi il procedimento civile la produzione documentale –
effettuata o meno – sarà da valutare esclusivamente sul piano probatorio relativo alla responsabilità dell'opponente.
Del resto la prova dei fatti costitutivi dell'illecito è sempre a carico della P.A. (tra le tante vedi Cass. Ord. n.1921/2019), che ha l'onere di provare l'esistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo che si assume essere stato commesso, quindi la sanzione della mancata produzione documentale si risolve sul piano dell'onere di allegazione e/o di prova.
Ne deriva che non può essere invocata alcuna nullità per la mancata produzione del rapporto in discorso, non essendovi alcuna previsione di legge in tal senso.
*****
Col secondo motivo di impugnazione gli appellanti hanno censurato la decisione del
Tribunale di Perugia che non ha ritenuto estinta l'obbligazione, a norma dell'ultimo comma dell'art. 14 L.689/81, dal momento che non era stata effettuata la notifica degli estremi della violazione entro il termine di gg.90.
Orbene, osserva al riguardo questa Corte che per effettuare la notifica degli estremi della violazione non sia sufficiente una semplice notizia, ma la piena conoscenza dell'illecito, pagina 8 di 22 sicché oltre alla acquisizione degli elementi di fatto occorre la valutazione dei dati acquisiti, anche in relazione agli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito (Cass. Sent.
n.9357/03) ed alle disposizioni sanzionatorie applicabili (Cass. Sent. n.9456/04).
Premesso questo, nella fattispecie occorre rilevare che l'organo ispettivo ha redatto un unico verbale di accertamento, in relazione a tutti i lavoratori ( , Controparte_3
, , , , Testimone_3 Parte_4 Persona_2 Persona_3 Controparte_2
e Sigh ), quindi la relazione ispettiva non può essere disarticolata Persona_1 Pt_6
facendo decorrere il termine ex art. 14 da ogni singolo atto di accertamento, dato che la funzione del verbale unico è proprio quella di racchiudere in un unico atto di natura provvedimentale la constatazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza.
In ogni caso non è superfluo rilevare che gli accertamenti compiuti sono risultati particolarmente complessi, avendo investito profili lavoristici, previdenziali e penali, ciò
che giustifica il significativo -ma non illegittimo- lasso di tempo trascorso tra l'inizio degli accertamenti (avvenuto il 23.2.2016) e la notifica del verbale (unico) avvenuta il
12.9.2016.
Ne deriva che anche il secondo motivo di impugnazione va respinto.
*****
Per quello che riguarda i motivi di appello indicati ai numeri 3-6 (prima parte)-12 ritiene questo Collegio che, in conformità dell'eccezione sollevata dall'appellata (cfr. pagg.11,
15, 25 e 26 della memoria di costituzione), se ne debba affermare l'inammissibilità.
In effetti si tratta di motivi di impugnazione aventi ad oggetto censure mai in precedenza formulate coi ricorsi introduttivi.
In proposito occorre rilevare che la legge n.689/1981 configura un modello procedimentale di tipo impugnatorio nel quale le ragioni poste alla base della richiesta di annullamento dell'atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo, con la pagina 9 di 22 conseguenza che non è consentito al ricorrente di integrare in corso di causa o, a maggior ragione, in secondo grado, i motivi originariamente addotti con motivi del tutto nuovi e diversi (Cass. Ord. 22.92021 n.25702; Cass. Sent. n.18158/2020).
Nella fattispecie le questioni sollevate con i citati motivi di impugnazione 3-6 (prima parte)-12 (superamento del termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori,
mancata indicazione delle modalità di calcolo delle 210 giornate lavorative sanzionate,
contestazione della responsabilità della sono state completamente ignorate nei Parte_1
ricorsi in opposizione, anzi nel ricorso proposto dal si sosteneva la tesi Parte_2
opposta, vale a dire che la titolare dell'impresa fosse proprio la che proprio in Parte_1
qualità di imprenditrice era certamente obbligata in solido, ex art. 6 L.689/81.
Ne deriva che i motivi di appello indicati ai numeri 3-6 (prima parte)-12 devono ritenersi inammissibili poiché attinenti a motivi di opposizione del tutto nuovi.
*****
Col quarto motivo d'impugnazione è stata dedotta l'illegittimità dell'ammissione – e conseguente audizione – dei testimoni e Controparte_2 Testimone_3 CP_3
, nonostante gli stessi, a detta degli appellanti, avessero un interesse specifico
[...]
all'esito del giudizio, in quanto la sentenza potrebbe incidere sulla loro posizione retributiva e previdenziale.
Orbene, costituisce un arresto giurisprudenziale consolidato che le dichiarazioni del lavoratore rese agli Ispettori nei procedimenti instaurati dall' a carico dei CP_1
datori di lavoro per violazioni di legge relative alla posizione lavorativa del collaboratore risultano ammissibili (Cass. Ord. n.7801 del 22.3.2024), seppure non siano assistite da efficacia probatoria privilegiata (cd. “fidefacienza”; Cass. Sez. lav. Sent.
8.1.2014 n.166); in pratica le stesse possono essere poste alla base della decisione,
pagina 10 di 22 soprattutto se vi sono dei riscontri probatori e non vi sono allegazioni o prove contrarie ritenute attendibili.
In altri termini, il testimone nel processo civile è incapace di testimoniare solo quando è
portatore di un interesse personale, attuale e concreto, cosa che non è data nei casi come quello in esame;
quindi il focus relativo alle dichiarazioni dei lavoratori rese agli
Ispettori nei procedimenti instaurati dall' a carico dei datori di lavoro per CP_1
violazioni di legge relative alla loro posizione lavorativa riguarda la loro attendibilità e non la relativa capacità di testimoniare.
Nella fattispecie le dichiarazioni dei testimoni e Controparte_2 Testimone_3
sono intrinsecamente attendibili, convergono tra loro e non sono Controparte_3
smentite da altre deposizioni testimoniali, sicché possono fondare la prova delle contestazioni di cui si discute.
*****
Il quinto motivo d'impugnazione riguarda la decadenza dalla prova testimoniale degli opponenti, con testi e , disposta con ordinanza dal Testimone_2 Testimone_1
primo giudice (ex art.104 disp. Att. Cpc) e poi ribadita in sentenza (cfr. pag.20).
Al proposito occorre rilevare che l'intimazione non è avvenuta secondo le modalità
previste dall'art. 250 cpc ed i testimoni non si sono presentati all'udienza fissata per l'assunzione della prova.
Sostengono gli appellanti che l'intimazione (effettuata con e-mail) sarebbe andata a buon fine e che, pertanto, l'atto avrebbe raggiunto lo scopo a cui era destinato, con conseguente sanatoria ex art. 156 c.3 cpc.
Invero i testi non sono affatto comparsi in udienza e lo scopo dell'intimazione non è
stato raggiunto;
ma a ben vedere non è stata fornita una prova certa della ricezione dell'intimazione via email e, data la forma utilizzata, il giudice non ha potuto disporre pagina 11 di 22 l'accompagnamento coattivo o sanzionarne la mancata comparizione a norma dell'art. 255 cpc.
In buona sostanza il mezzo di intimazione alternativo si è rivelato del tutto disfunzionale, risultando di ostacolo alla celerità del processo ed al rispetto delle scansioni temporali.
Ne deriva che la spiegata censura riguardante la decadenza dalla prova testimoniale e l'operato del giudice di prime cure non può trovare accoglimento.
*****
Il sesto motivo di appello, nella sua seconda parte, riguarda le sanzioni irrogate in relazione al lavoratore ed in particolare la durata del suo impiego, Controparte_3
indicata in modo assai generico dallo stesso all'udienza del 27.3.2023 (“sono CP_3
stato dipendente della ditta della sig. dal 2013 al 2015...non sono sicuro Parte_1
delle date della mia occupazione presso la ditta non ricordo”). Parte_1
Sostengono gli appellanti che la “discrasia” fra il periodo indicato dal teste in modo generico e la precisa contestazione (periodo dal 28.3.2015 al 22.2.2016) rendano evidente la mancanza di prove sufficienti della responsabilità degli ingiunti sotto tale profilo.
Orbene, effettivamente le dichiarazioni rilasciate dal agli Ispettori e CP_3
successivamente in udienza non sono perfettamente corrispondenti, ma è un fatto indiscutibile che l'esame testimoniale si sia svolto a distanza di anni dai fatti ed è
comprensibile che i ricordi del testimone siano risultati molto più sfumati, ragione per cui si ritiene di dare più attendibilità alle dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza,
anche perché verosimilmente più genuine (sul punto, tra le tante, vedi Cass. Civ. Sez.
lav. n.13910/2001; Cass. Civ. Sez. lav. n.17774/2015; Cass. Civ. Sez. lav. n.18551/2012).
pagina 12 di 22 In ogni caso, le dichiarazioni della teste e del teste Testimone_3 Controparte_2
convergono in ordine alla data di inizio di cui alla contestazione, come pure costituiscono un sicuro riscontro le dichiarazioni di , che svolgendo lo Persona_2
stesso orario di lavoro del non poteva non essere informato sui fatti, sicché CP_3
deve ritenersi fondatamente provato l'illecito amministrativo così come contestato.
*****
Il settimo motivo di appello censura sia l'entità della sanzione, fissata al punto 2 e alla lettera b), pari ad €.3.190,00, senza specificare a quale lavoratore si riferisca, sia il numero delle giornate di occupazione irregolare effettuate da , pari a 10, Testimone_3
e da , per il quale erano stati indicati 13 giorni di occupazione irregolare Parte_4
nonostante il periodo preso in considerazione -dal 19.3.2016 al 25.3.2016 (il era Pt_4
stato formalmente assunto il 26.3.16)- non coincidesse.
Ha sostenuto il primo giudice (cfr. pag.15 della sentenza gravata) che la data di inizio dell'occupazione irregolare del fosse stata erroneamente indicata al 19.3.2016 Pt_4
invece che al 21.3.2016, onde le 13 giornate complessivo di lavoro al nero risulterebbero effettivamente tredici (le dieci di e le tre di Tes_3 Pt_4
Osserva questa Corte che, ricostruita la vicenda con i contorni delineati dal giudice di prime cure, il quadro risulta coerente.
Innanzitutto per il numero delle giornate irregolari (13), inoltre per la sanzione, laddove
€.1.690,00 costituiscono la sommatoria della sanzione irrogata per la posizione della
Mancia (€.1.300,00 oltre €.39,00 per ogni giornata irregolare, pari ad €.390,00, e così
€.1.690) con la sanzione prevista per il AN (minimo €.1.500,00) e così per un totale di €.3.190,00.
Quanto alle date di inizio dei rapporti irregolari è agevole rilevare che, in ordine alla lavoratrice è la stessa ad aver indicato la data di inizio con l'apertura del Tes_3
pagina 13 di 22 Pt_ negozio di (22.3.14) e, come sopra detto in relazione al quarto motivo di appello, le dichiarazioni dei lavoratori rese agli Ispettori nei procedimenti instaurati dall' CP_1
a carico dei datori di lavoro per violazioni di legge relative alla posizione lavorativa del collaboratore risultano ammissibili.
Inoltre la circostanza trova un riscontro nelle dichiarazioni rese da , Testimone_1
figlio della (vedi il verbale del 23.3.16, dove il dichiara che la Parte_1 Parte_2
lavoratrice aveva iniziato a lavorare due anni prima), ed anche in un'argomentazione di carattere logico, nel senso che è logicamente presumibile che la banconiera (la Tes_3
rivestiva tali mansioni) avesse iniziato a lavorare al momento dell'apertura del punto vendita.
Quanto alla data di inizio del rapporto di lavoro del è agevole il rilievo che le Pt_4
sue dichiarazioni sono riscontrate da quelle di e mentre non CP_2 CP_3 Tes_3
si ha nessuna prova effettiva che all'inizio il lavoratore non prestasse la propria opera ma, semplicemente, prendesse contatto col posto di lavoro (come sostenuto dagli appellanti).
Un ultimo rilievo ha ad oggetto la richiesta di applicazione della legge successiva più
favorevole in relazione all'illecito riguardante . Testimone_3
In effetti l'art. 22 del D.Lgs. n.151 /2015 prevede una sanzione amministrativa di
€.1.500,00 per ciascun lavoratore irregolare (in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni) e, considerando che l'impiego irregolare contestato in relazione alla
Mancia è di sole dieci giornate, la normativa in vigore prevede nella fattispecie concreta un trattamento sanzionatorio meno afflittivo (€.1.500,00 invece che €.1.690,00).
In buona sostanza, data la natura punitiva delle sanzioni amministrative, si potrebbe ipotizzare che viga il principio di retroattività della cd. Lex OR (in termini vedi l'obiter dictum di Corte Cost. Sent. n.198/2022, che richiama Corte Cost. n.63/2019 ed i pagina 14 di 22 principi di cui agli artt. 3 e 117 Cost, nonché la norma sovranazionale di cui all'art. 7
CEDU) ed il trattamento sanzionatorio più favorevole si debba applicare anche d'ufficio,
quindi pure se l'interessato non abbia inizialmente formulato uno specifico motivo di opposizione.
Invero ritiene questa Corte che la tesi dell'appellante non possa trovare accoglimento.
Secondo l'autorevole insegnamento della Suprema Corte in tema di sanzioni amministrative vige il principio di legalità e non il principio penalistico di retroattività
delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli (Cass. Ord. n. 27443 del 23.10.2024).
In altri termini il principio generale del favor rei non si estende in maniera generalizzata alla materia delle sanzioni amministrative, a meno che una specifica disposizione non lo preveda, posto che in ambito amministrativo vale il principio tempus regit actum.
Nel caso di specie è da rilevare che la norma invocata (art. 22 del D.Lgs. n.151/2015)
non prevede una deroga al principio tempus regit actum, anzi l'incipit dell'articolo citato
(”Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in
vigore…”) sembra avallare la conferma dell'applicabilità delle sanzioni previste al momento della commissione dei fatti.
Né è sostenibile che la sanzione più mite sia da applicare per il mutato apprezzamento della gravità dell'illecito da parte dell'ordinamento (ragione per cui si ritiene in genere applicabile la lex OR; in termini vedi Corte Cost. sentenza n.198/2022), dato che la tutela del lavoro rappresenta un'esigenza vivissima ed attuale e non sembra proprio opportuno intaccarne i presidi.
In ultimo è il caso di rilevare che la sanzione di cui si discute non ha solo natura punitiva, ma anche natura preventiva, dato che tende a scongiurare condotte socialmente riprovevoli di parte datoriale, illegittime sotto vari profili (fiscali, assistenziali, di pagina 15 di 22 sicurezza ecc.), sicché si ritiene che il principio di legalità debba prevalere nel caso in esame.
In definitiva non è che qui si intende sostenere una generalizzata irretroattività delle sanzioni amministrative più favorevoli, sibbene ritiene questa Corte che la lex OR
non sia applicabile alla fattispecie in disamina.
Da quanto esposto deriva che anche il settimo motivo di appello non può trovare accoglimento.
*****
Il motivo di appello n.8) “nullità del punto 3 e della lettera c) delle ordinanze-
ingiunzioni 7.10.2020” si articola in diverse censure, vale a dire:
8-a la sanzione irrogata a norma dell'art. 50 del DPR n.1124 del 1965 deve essere annullata in ragione del fatto che l'impresa ha regolarmente comunicato l'inizio della sua attività di Parte_1
macelleria nei due punti vendita di via Pergolesi n.16 (nella frazione di San Sisto) e di
Pt_ ;
8-b non vi erano i presupposti oggettivi per le contestazioni in oggetto, dato che i familiari e non hanno mai svolto attività di Parte_2 Testimone_1
macellaio;
8-c la sanzione applicata doveva essere contenuta in €.154,94, visto che le persone non erano superiori a dieci.
Osserva questa Corte che:
punto 8-a) gli ispettori hanno verificato l'omessa denuncia contestuale alla sede di CP_7
Pt_ Perugia dell'inizio di attività di macelleria nei punti vendita di e di Perugia, fraz.
San Sisto, via G.B. Pergolesi e tale accertamento fa fede fino a querela di falso, ex art. 2700 cod. civile, sicché l'illecito in discorso deve ritenersi dimostrato;
punto 8-b) in ordine alla collaborazione familiare di e Parte_2 [...]
è d'uopo rilevare che sono loro stessi che hanno dichiarato di essere Tes_1
collaboratori familiari dell'impresa e che è pacifica in causa la Parte_1
pagina 16 di 22 circostanza che non è mai stata comunicata la presenza dei collaboratori familiari all' , come previsto dall'art. 23 T.U. CP_7 CP_7
punto 8-c) l'art. 50 c.1 DPR 30.6.1965 n.1124 prevede per i datori di lavoro sanzioni amministrative differenziate a seconda che l'omessa denuncia del lavoro riguardi meno di dieci lavoratori, un numero di lavoratori tra 10 e 100 e più di 100 lavoratori (compresi nell'obbligo dell'assicurazione). Nella fattispecie il numero di lavoratori di cui all'omessa denuncia risulta inferiore a dieci, onde la sanzione amministrativa prevista è
quella di €.154,94 (nelle ordinanze opposte €.154,75).
In ordine al punto che precede, indicato con il n.8)-c, non è superfluo osservare l'art. 35
legge n.689/81 ha depenalizzato la fattispecie, e che l'originario importo previsto dalla norma (ammenda di £.20.000) è stato aumentato nella sanzione amministrativa di
£.60.000. Orbene, a norma dell'art. 1 comma 1177 legge n.296/2006 gli importi delle sanzioni amministrative previste per le violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute entrate in vigore prima del 1 gennaio
1999 sono stati quintuplicati, sì che nel caso di omessa denuncia per un numero inferiore a dieci di lavoratori la sanzione risulterebbe pari ad €.154,75, come indicato nelle O.I.
impugnate.
Gli appellanti sostengono che la sanzione di €.619,75 sia prevista nel caso di omissione riguardante un numero di lavoratori compreso tra 10 e 100 e, a fronte del rilievo mosso
(pag.23 dell'atto di appello), l'amministrazione appellata non ha svolto difese.
Posto che, come sopra ricordato, l'onere di provare l'illecito (ed il corretto ammontare della sanzione irrogata) fa capo alla P.A., in assenza di argomentazioni dirette a contrastare la censura degli appellanti ritiene questa Corte che debba ritenersi non dovuta la sanzione ulteriore di €.619,00, indicata nell'O.I. al punto “c)” -in aggiunta a quella di €.154,75- e non giustificata dall' di Perugia. CP_1
pagina 17 di 22 Ne deriva che il motivo di appello n.8) deve trovare parziale accoglimento nel senso sopra indicato.
*****
Col motivo di appello n.9 e hanno censurato la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Perugia in relazione al punto n.4 delle O.I. impugnate.
In proposito gli appellanti hanno rilevato che l'art. 22 del D.Lgs. n.151/2015 aveva già
all'epoca dei fatti sostituito l'art. 39, c.7, del D.L.n.112/2008, convertito nella legge n.132/2008, quindi la sanzione applicabile avrebbe dovuto prevedere un importo da
€.150,00 ad €.1.500,00 e non da €.1.000,00 ad €.6.000,00.
Ritiene questa Corte che il motivo di impugnazione sia fondato.
Effettivamente il D.Lgs. n.151/2015 è in vigore dal 24.9.2015 e alcune delle violazioni contestate al punto 4) sono successive all'entrata in vigore del detto D. Lgs.; è poi di rilievo, ai fini di cui qui ci si occupa, considerare che l'art.22 c.5 del citato D.Lgs.
disciplina l'omessa denuncia prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da
€.150,00 ad €.1.500,00.
Ciò posto, applicando il criterio del doppio del minimo edittale (irrogato dall' ed CP_1
implicitamente ritenuto congruo dal primo giudice), la sanzione che risulta applicabile è
quella di €.300,00 e non quella di €.2.000,00.
Sul punto la difesa di parte appellata si è limitata a rilevare che la relativa contestazione non era stata sollevata col ricorso in opposizione (cfr. pag.23 della memoria di costituzione in appello), ma trattandosi semplicemente di applicare una norma di legge ritiene questa Corte che la questione sfugga al regime delle preclusioni.
Il motivo di appello va pertanto accolto nei termini sopra indicati.
*****
pagina 18 di 22 Il n.10 dei motivi di appello ha ad oggetto la dedotta “nullità del punto 5 e della lettera
e) delle ordinanze-ingiunzioni 7.10.2020”, diretta a contestare sotto un profilo di merito le sanzioni irrogate in relazione a e . Controparte_2 Persona_1
Sostengono gli appellanti che, quanto al non possa fondatamente affermarsi CP_2
che nella mattina del 23.2.2016 fosse già sorto un rapporto di lavoro, dato che lo stesso
“era in una fase temporale di conoscenza e di ambientamento” (cfr. pag. 25 dell'atto di appello).
La tesi di parte appellante non coglie nel segno.
Al momento dell'accesso ispettivo del 23.2.2016 il era intento a pulire la CP_2
carne, sicché i pubblici ufficiali hanno personalmente verificato l'attività lavorativa in corso.
Lo stesso ha poi dichiarato di aver intrapreso l'attività lavorativa presso la CP_2
ditta ispezionata il 18.2.2016 e non vede questa Corte come si possano sovvertire tali risultanze istruttorie sulla base di tesi suggestive (la non meglio precisata attività di
“conoscenza e di ambientamento” sul luogo di lavoro).
Ad analoghe conclusioni si perviene per quello che riguarda lo che, al Persona_1
momento dell'accesso, il 23.2.16, era occupato a tagliare la carne per rifornire il banco e che il giorno prima aveva lavorato nel punto vendita di San Sisto, come riferito dallo stesso Parte_2
Ovvia la considerazione che, anche per il lavoratore la tesi della mera Persona_1
frequentazione di natura esplorativa del luogo di lavoro risulti priva di riscontri, oltre che poco probabile, mentre del tutto convincenti risultano le contestazioni operate dall' di Perugia, anche perché fondate su quanto accertato in prima persona dagli CP_1
ispettori.
Ne deriva che il motivo di appello n.10 va respinto. pagina 19 di 22 *****
Il motivo di appello n.11 riguarda la contestazione sotto il profilo del merito dell'occupazione irregolare del lavoratore clandestino . Per_4
Sostengono gli appellanti che l'occupazione irregolare -del tutto incontestata, poiché
ammessa anche dagli ingiunti- trovasse la sua ragion d'essere nella necessità
inderogabile di assistere gli animali dell'azienda (suini e bovini), la cui salute sarebbe stata altrimenti messa a rischio, dato che l'addetto dell'azienda agraria che si occupava di tali mansioni, vale a dire il lavoratore aveva comunicato che Persona_5
doveva immediatamente ritornare al paese d'origine (cfr. pagg. 26 e 27 del ricorso in appello).
Sotto un profilo giuridico gli appellanti hanno invocato lo stato di necessità, previsto dall'art. 4 c.1 della legge n.689/81, che -a loro dire- sarebbe stato in concreto riconosciuto anche dagli ispettori, che non hanno sospeso l'attività di proprio Per_4
per non privare gli animali della necessaria assistenza e della somministrazione del cibo.
La tesi degli appellanti non è condivisibile.
Innanzitutto perché, per costante e consolidata giurisprudenza, l'esimente dello stato di necessità presuppone il pericolo di un danno grave alla persona e non al suo patrimonio o alla salute di animali.
Inoltre perché l'azienda non ha fornito la prova che l'esigenza di accudire gli animali potesse essere soddisfatta solo prevedendo l'assunzione irregolare di , vieppiù Per_4
considerando che l'addetto dell'azienda aveva comunicato per tempo di Persona_5
doversi assentare, quindi alla cura degli animali potevano provvedere anche altri addetti o comunque poteva ovviarsi nel pieno rispetto della normativa vigente.
Da quanto esposto deriva che l'undicesimo motivo di appello va respinto.
***** pagina 20 di 22 Da tutto quanto sopra argomentato deriva che l'appello proposto può trovare accoglimento solo con riferimento ai motivi n.8 e n.9, secondo quanto analiticamente indicato.
L'accoglimento solo parziale, ed in limitata misura, dell'appello comporta la compensazione di ¼ delle spese di lite sostenute dall' sia in primo che in secondo CP_1
grado, spese che per il resto seguono la soccombenza sostanziale (art. 91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
e nei confronti dell'
[...] Parte_1 Controparte_8
, in persona del suo legale rappresentante, respinta ogni diversa domanda,
[...]
istanza ed eccezione, così decide:
- in parziale accoglimento dell'appello e delle opposizioni alle ordinanze-ingiunzione n.333/2020, Prot. N. 17847 del 7.10.2020 e n. n.334/2020, Prot. N. 17848 del 7.10.2020
dichiara che la sanzione amministrativa di cui alla lettera c), riferita al punto n.3), è
pari ad €.154,75 e che quella di cui alla lettera d), riferita al punto n.4, va
determinata in €.300,00 invece che in €.2.000,00;
- dichiara compensate tra le parti ¼ delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio;
- condanna e alla refusione dei ¾ delle spese Parte_2 Parte_1
sostenute dall' di Perugia che, quanto al primo grado di giudizio, liquida nel totale CP_1
(100%) in €.2.500,00 per compensi per ciascun opponente e, quanto al presente grado di giudizio, liquida nel totale (100%) in €.6.946,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Perugia, lì 8 maggio 2025 pagina 21 di 22 Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 316/2024 R.G. promossa da
nata a [...] il [...] e residente a [...], C.F. Parte_1 [...]
C.F._1
nato a [...] il [...], ivi residente, C.F. Parte_2 [...]
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Siro Centofanti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, via Cesare Fani n.14, in forza di delega apposta in calce ai ricorsi di primo grado;
-Appellanti=
nei confronti di
di Perugia, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante, C. F. , organicamente patrocinato dall'Avvocatura P.IVA_1
pagina 1 di 22 Distrettuale dello Stato di Perugia, presso la cui sede in via degli Offici n.12 è
domiciliato ex lege;
-Appellato=
OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art.22 e ss. L.689/81
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come al ricorso in appello, e cioè: “Voglia la Corte di Appello di
Perugia – sezione civile, in tesi in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di
Perugia – sez. civile, 20.11.2023 n.1761, 1) annullare l'ordinanza-ingiunzione del
di Perugia 7.10.2020 n.333, emessa nei confronti di;
Parte_3 Parte_1
2) condannare il Direttore dell' di Perugia al pagamento del compenso CP_1
professionale per i due gradi di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto
difensore avv. Siro Centofanti antistante;
3) annullare l'ordinanza-ingiunzione del
dell' di Perugia 7.10.2020 n.334, emessa nei confronti di Parte_3 CP_1 Parte_2
; 4) condannare il Direttore dell' di Perugia al pagamento del compenso
[...] CP_1
professionale per il giudizio di primo grado in favore dell'Avv. Siro Centofanti e
dell'Avv. Giulietta Centofanti già dichiaratisi antistanti, e per il giudizio di appello in
favore del sottoscritto difensore avv. Siro Centofanti antistante;
in linea eventuale
subordinata dichiarare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art.18 L. 24.11.1981 n.689, nella parte in cui non prevede un termine
specifico per l'adozione della decisione amministrativa analogo in particolare a quello
di 180 giorni previsto dall'art.2, 4° comma, L.
7.8.1990 n.241, per violazione degli artt.
3, 1° comma, 24 e 97 Cost. e disporre la trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale, con sospensione del presente giudizio;
in linea istruttoria subordinata
ammettere prova testimoniale su tutti i capitoli formulati nei ricorso introduttivi e in
pagina 2 di 22 riprova sui capitoli dell' ammessi con ordinanza 30.11.2021, con i testi CP_1
e ”; Testimone_1 Testimone_2
per l'appellata come alla comparsa di risposta, e cioè: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in
totale conferma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare l'inammissibilità e
l'infondatezza dell'appello avversario e, per l'effetto, rigettarlo, confermando
l'ordinanza ingiunzione opposta;
con rifusione delle spese di lite anche del presente
grado del giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con sentenza n.1761/2023, pubblicata il 20.11.2023, il Tribunale di Perugia rigettava i distinti ricorsi (successivamente riuniti) proposti da e Parte_2 Parte_1
che avevano proposto opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione n.333/2020, Prot.
N. 17847 del 7.10.2020 e n. n.334/2020, Prot. N. 17848 del 7.10.2020 – emesse dall' di Perugia – rispettivamente nei confronti di Controparte_1
e , per la violazione di svariate disposizioni di legge Parte_1 Parte_2
attinenti alla disciplina in materia di tutela dei lavoratori e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare.
Riteneva il giudice di prime cure che fossero infondate tutte le censure formali avanzate nei confronti dei provvedimenti impugnati e che l'istruttoria espletata avesse confermato la sussistenza delle violazioni contestate e la personale responsabilità dei ricorrenti, di qui il rigetto delle rispettive opposizioni.
Avverso la citata sentenza del Tribunale di Perugia hanno proposto appello gli opponenti con una articolata serie di motivi ed in particolare:
1) “nullità della sentenza per mancata produzione del rapporto a base delle ordinanze-
ingiunzioni emesse”; pagina 3 di 22 la copia del rapporto con la quale gli agenti hanno accertato le presunte violazioni non risulta essere mai stata prodotta in giudizio, contro il dettato dell'art. 6 c.8 del D. Lgs.
n.150/2011, da tale omissione non può che discendere la nullità della sentenza gravata,
in quanto emessa senza che il giudice e le parti abbiano potuto conoscere il contenuto del citato rapporto.
2) “superamento del termine, a pena decadenza, di 90 giorni, per la notificazione della
violazione previsto dall'art. 14 L. 24.11.1981 n.689”;
ai fini dell'individuazione del momento da cui decorre il termine di decadenza di 90
giorni (che determina l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio) non può incidere la condotta negligente o arbitraria della P.A.;
3) “superamento del termine di giustizia per la notificazione delle ordinanze
ingiunzioni”;
le ordinanze opposte sono state emesse oltre 4 anni dopo le violazioni contestate, con violazione del principio di legalità che impone la predeterminazione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere, motivo per cui l'art. 18 della legge n.689/81 risulta costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost.;
4) “illegittimità dell'ammissione e dell'audizione, come testi, di Controparte_2
e ”; Testimone_3 Controparte_3
per tutti e tre i casi si tratta di testimoni, indicati dall' , delle cui prestazioni CP_1
lavorative si discute e che sono stati sentiti dal primo giudice nonostante gli stessi avessero un interesse specifico all'esito del giudizio, in quanto la sentenza potrebbe incidere sulla loro posizione retributiva e previdenziale;
5) “illegittimità della dichiarazione di decadenza dei ricorrenti dalla possibilità di
sentire come testi e ”; Testimone_1 Testimone_2
pagina 4 di 22 il primo giudice ha ritenuto la nullità delle intimazioni testimoniali, effettuate dagli opponenti con e-mail, senza contare che lo scopo dell'atto era stato raggiunto, onde avrebbe dovuto operare la sanatoria di cui all'art. 156 c.3 cpc;
6) “nullità del punto 1 e della lettera a) delle ordinanze-ingiunzioni 7.10.2020”;
non vi è prova dell'assunzione di per il periodo dal 28.3.2015 al Controparte_3
22.2.2016, per n.210 giornate lavorative, anche per il fatto che si tratta di 332 giornate di calendario e non sono stati identificati i criteri per identificare le giornate di lavoro;
7) “nullità del punto 2 e della lettera b) delle ordinanze-ingiunzioni 7.10.2020”;
la sanzione fissata al punto 2 e alla lettera b), pari ad €.3.190,00, non specifica a quale lavoratore si riferisca. Inoltre, quanto alle giornate di lavoro effettuate da
[...]
, pari a 10, occorre applicare la legge successiva più favorevole;
in realtà non vi Tes_3
è alcuna prova che la stessa abbia lavorato prima del 5.4.2014, data della sua formale assunzione. Quanto ai 13 giorni di occupazione irregolare relativi a non Parte_4
si comprende che tipo di conteggio avesse effettuato l' , visto che era stato CP_1
scritto che lo stesso era stato occupato irregolarmente dal 19.3.2016 al 25.3.2016;
8) “nullità del punto 3 e della lettera c) delle ordinanze-ingiunzioni 7.10.2020”;
la sanzione irrogata a norma dell'art. 50 del DPR n.1124 del 1965 deve essere annullata in ragione del fatto che l'impresa ha regolarmente comunicato l'inizio Parte_1
Pt_ della sua attività di macelleria nei due punti vendita di via Pergolesi n.16 e di;
inoltre non vi erano i presupposti oggettivi per le contestazioni in oggetto, dato che e non hanno mai svolto attività di macellaio. Infine Parte_2 Testimone_1
la sanzione applicata doveva essere contenuta in €.154,94, visto che le persone non erano superiori a dieci.
9) “nullità del punto 4 e della lettera d) delle ordinanze-ingiunzioni 7.10.2020”;
pagina 5 di 22 in relazione al punto n.4 è stato ignorato il dato normativo, in quanto la sanzione prevede un importo da €.150,00 ad €.1.500,00 e non da €.1.000,00 ad €.6.000,00, dato che l'art. 22 del D.Lgs. n.151/2015 aveva già all'epoca dei fatti sostituito l'art. 39, c.7, del
D.L.n.112/2008, convertito nella legge n.132/2008;
10) “nullità del punto 5 e della lettera e) delle ordinanze-ingiunzioni 7.10.2020”;
il punto 5 si riferisce a due distinti soggetti, e;
Controparte_2 Persona_1
quanto al primo non può fondatamente affermarsi che nella mattina del 23.2.2016 fosse già sorto un rapporto di lavoro e, quanto allo lo stesso aveva dichiarato che il Persona_1
23.2.16 era disoccupato da 2-3 mesi, quindi era ancora in attesa di firmare il contratto di lavoro;
11) “nullità del punto 6 e della lettera f) delle ordinanze-ingiunzioni 7.10.2020”;
l'oggettivo stato di necessità che ha giustificato l'assunzione di non è stato CP_4
riconosciuto dal primo giudice, nonostante che gli stessi Ispettori non abbiano proceduto a sospendere l'attività del lavoratore, tenuto conto che l'allevamento di animali (suini e bovini) comporta una quotidiana attività di assistenza e di somministrazione cibo;
12) “nullità dell'attribuzione contemporanea di responsabilità a e a Parte_1
. Nullità, in ogni caso, dell'attribuzione di responsabilità a Parte_2 Parte_1
per l'infrazione di cui al punto 6 per sua precedente assoluzione in sede penale
[...]
per lo stesso fatto”;
premesso che nel sistema della legge n.689/81 le figure del trasgressore e dell'obbligato in solido sono distinte, è d'uopo rilevare che nell'ordinanza-ingiunzione relativa alla la stessa è indicata sia come persona che ha direttamente effettuato le Parte_1
violazioni, sia come titolare firmatario della ditta individuale omonima, mentre
è indicato nell'ordinanza-ingiunzione n.334 “nella sua qualità di Parte_2
corresponsabile della ditta individuale ”. Posto che dagli atti di causa non Parte_1
pagina 6 di 22 si ricava che la sia autrice delle violazioni a lei contestate e che la stessa non è Parte_1
indicata quale imprenditore obbligato in solido, nessuna sanzione può esserle addebitata.
A ciò si aggiunga che la è stata assolta in sede penale per la contestata Parte_1
violazione dell'art. 22, comma 12 del D. Lgs. n.286/1998 e tale assoluzione non può che fare stato anche in sede amministrativa.
Sulla base dei motivi di appello proposti e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto che, in riforma dell'impugnata sentenza, fossero accolti i ricorsi in opposizione proposti e annullate le ordinanze-ingiunzioni impugnate, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
in subordine gli appellanti hanno chiesto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, data la non manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 18 della legge n.689/81, e, in via subordinata istruttoria, l'esame dei testimoni non ammessi dal primo giudice.
Si è costituito in giudizio l' che ha dedotto l'infondatezza di tutti i motivi Controparte_5
di appello e concluso per il rigetto dell'impugnazione, con conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna degli appellanti al rimborso delle spese di lite.
La causa, istruita solo in base alle prove acquisite nel primo grado di giudizio, è stata trattenuta in decisione dal Collegio all'udienza dell'8.5.2025.
*****
Col primo motivo di appello e hanno censurato il Parte_1 Parte_2
mancato ordine (da parte del giudice, ex art.6 c.8 del D. Lgs. n.150/2011) all' di CP_1
Perugia di produzione del rapporto redatto dal funzionario Ispettivo Brig. CP_6
n.61/2017, la mancata produzione dello stesso e la conseguente “nullità della
[...]
sentenza” (cfr. pagg.
4-5 del ricorso in appello).
Ritiene questa Corte che la dedotta nullità non sia ravvisabile.
pagina 7 di 22 Il “rapporto”, che a norma dell'art. 17 L.689/81 il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare all'ufficio periferico cui sono demandate le attribuzioni nella materia cui si riferisce la violazione, costituisce una sorta di anello di congiunzione o trait d'union fra l'organo che ha eseguito l'accertamento ed effettuato la contestazione dell'illecito ipotizzato e l'autorità competente a verificare la fondatezza dell'attività
accertativa svolta.
Detto questo, è agevole rilevare che per la mancata produzione di tale rapporto, così
come per il mancato ordine impartito dal giudice, non sono previste sanzioni di nullità,
visto che una volta instauratosi il procedimento civile la produzione documentale –
effettuata o meno – sarà da valutare esclusivamente sul piano probatorio relativo alla responsabilità dell'opponente.
Del resto la prova dei fatti costitutivi dell'illecito è sempre a carico della P.A. (tra le tante vedi Cass. Ord. n.1921/2019), che ha l'onere di provare l'esistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo che si assume essere stato commesso, quindi la sanzione della mancata produzione documentale si risolve sul piano dell'onere di allegazione e/o di prova.
Ne deriva che non può essere invocata alcuna nullità per la mancata produzione del rapporto in discorso, non essendovi alcuna previsione di legge in tal senso.
*****
Col secondo motivo di impugnazione gli appellanti hanno censurato la decisione del
Tribunale di Perugia che non ha ritenuto estinta l'obbligazione, a norma dell'ultimo comma dell'art. 14 L.689/81, dal momento che non era stata effettuata la notifica degli estremi della violazione entro il termine di gg.90.
Orbene, osserva al riguardo questa Corte che per effettuare la notifica degli estremi della violazione non sia sufficiente una semplice notizia, ma la piena conoscenza dell'illecito, pagina 8 di 22 sicché oltre alla acquisizione degli elementi di fatto occorre la valutazione dei dati acquisiti, anche in relazione agli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito (Cass. Sent.
n.9357/03) ed alle disposizioni sanzionatorie applicabili (Cass. Sent. n.9456/04).
Premesso questo, nella fattispecie occorre rilevare che l'organo ispettivo ha redatto un unico verbale di accertamento, in relazione a tutti i lavoratori ( , Controparte_3
, , , , Testimone_3 Parte_4 Persona_2 Persona_3 Controparte_2
e Sigh ), quindi la relazione ispettiva non può essere disarticolata Persona_1 Pt_6
facendo decorrere il termine ex art. 14 da ogni singolo atto di accertamento, dato che la funzione del verbale unico è proprio quella di racchiudere in un unico atto di natura provvedimentale la constatazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza.
In ogni caso non è superfluo rilevare che gli accertamenti compiuti sono risultati particolarmente complessi, avendo investito profili lavoristici, previdenziali e penali, ciò
che giustifica il significativo -ma non illegittimo- lasso di tempo trascorso tra l'inizio degli accertamenti (avvenuto il 23.2.2016) e la notifica del verbale (unico) avvenuta il
12.9.2016.
Ne deriva che anche il secondo motivo di impugnazione va respinto.
*****
Per quello che riguarda i motivi di appello indicati ai numeri 3-6 (prima parte)-12 ritiene questo Collegio che, in conformità dell'eccezione sollevata dall'appellata (cfr. pagg.11,
15, 25 e 26 della memoria di costituzione), se ne debba affermare l'inammissibilità.
In effetti si tratta di motivi di impugnazione aventi ad oggetto censure mai in precedenza formulate coi ricorsi introduttivi.
In proposito occorre rilevare che la legge n.689/1981 configura un modello procedimentale di tipo impugnatorio nel quale le ragioni poste alla base della richiesta di annullamento dell'atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo, con la pagina 9 di 22 conseguenza che non è consentito al ricorrente di integrare in corso di causa o, a maggior ragione, in secondo grado, i motivi originariamente addotti con motivi del tutto nuovi e diversi (Cass. Ord. 22.92021 n.25702; Cass. Sent. n.18158/2020).
Nella fattispecie le questioni sollevate con i citati motivi di impugnazione 3-6 (prima parte)-12 (superamento del termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori,
mancata indicazione delle modalità di calcolo delle 210 giornate lavorative sanzionate,
contestazione della responsabilità della sono state completamente ignorate nei Parte_1
ricorsi in opposizione, anzi nel ricorso proposto dal si sosteneva la tesi Parte_2
opposta, vale a dire che la titolare dell'impresa fosse proprio la che proprio in Parte_1
qualità di imprenditrice era certamente obbligata in solido, ex art. 6 L.689/81.
Ne deriva che i motivi di appello indicati ai numeri 3-6 (prima parte)-12 devono ritenersi inammissibili poiché attinenti a motivi di opposizione del tutto nuovi.
*****
Col quarto motivo d'impugnazione è stata dedotta l'illegittimità dell'ammissione – e conseguente audizione – dei testimoni e Controparte_2 Testimone_3 CP_3
, nonostante gli stessi, a detta degli appellanti, avessero un interesse specifico
[...]
all'esito del giudizio, in quanto la sentenza potrebbe incidere sulla loro posizione retributiva e previdenziale.
Orbene, costituisce un arresto giurisprudenziale consolidato che le dichiarazioni del lavoratore rese agli Ispettori nei procedimenti instaurati dall' a carico dei CP_1
datori di lavoro per violazioni di legge relative alla posizione lavorativa del collaboratore risultano ammissibili (Cass. Ord. n.7801 del 22.3.2024), seppure non siano assistite da efficacia probatoria privilegiata (cd. “fidefacienza”; Cass. Sez. lav. Sent.
8.1.2014 n.166); in pratica le stesse possono essere poste alla base della decisione,
pagina 10 di 22 soprattutto se vi sono dei riscontri probatori e non vi sono allegazioni o prove contrarie ritenute attendibili.
In altri termini, il testimone nel processo civile è incapace di testimoniare solo quando è
portatore di un interesse personale, attuale e concreto, cosa che non è data nei casi come quello in esame;
quindi il focus relativo alle dichiarazioni dei lavoratori rese agli
Ispettori nei procedimenti instaurati dall' a carico dei datori di lavoro per CP_1
violazioni di legge relative alla loro posizione lavorativa riguarda la loro attendibilità e non la relativa capacità di testimoniare.
Nella fattispecie le dichiarazioni dei testimoni e Controparte_2 Testimone_3
sono intrinsecamente attendibili, convergono tra loro e non sono Controparte_3
smentite da altre deposizioni testimoniali, sicché possono fondare la prova delle contestazioni di cui si discute.
*****
Il quinto motivo d'impugnazione riguarda la decadenza dalla prova testimoniale degli opponenti, con testi e , disposta con ordinanza dal Testimone_2 Testimone_1
primo giudice (ex art.104 disp. Att. Cpc) e poi ribadita in sentenza (cfr. pag.20).
Al proposito occorre rilevare che l'intimazione non è avvenuta secondo le modalità
previste dall'art. 250 cpc ed i testimoni non si sono presentati all'udienza fissata per l'assunzione della prova.
Sostengono gli appellanti che l'intimazione (effettuata con e-mail) sarebbe andata a buon fine e che, pertanto, l'atto avrebbe raggiunto lo scopo a cui era destinato, con conseguente sanatoria ex art. 156 c.3 cpc.
Invero i testi non sono affatto comparsi in udienza e lo scopo dell'intimazione non è
stato raggiunto;
ma a ben vedere non è stata fornita una prova certa della ricezione dell'intimazione via email e, data la forma utilizzata, il giudice non ha potuto disporre pagina 11 di 22 l'accompagnamento coattivo o sanzionarne la mancata comparizione a norma dell'art. 255 cpc.
In buona sostanza il mezzo di intimazione alternativo si è rivelato del tutto disfunzionale, risultando di ostacolo alla celerità del processo ed al rispetto delle scansioni temporali.
Ne deriva che la spiegata censura riguardante la decadenza dalla prova testimoniale e l'operato del giudice di prime cure non può trovare accoglimento.
*****
Il sesto motivo di appello, nella sua seconda parte, riguarda le sanzioni irrogate in relazione al lavoratore ed in particolare la durata del suo impiego, Controparte_3
indicata in modo assai generico dallo stesso all'udienza del 27.3.2023 (“sono CP_3
stato dipendente della ditta della sig. dal 2013 al 2015...non sono sicuro Parte_1
delle date della mia occupazione presso la ditta non ricordo”). Parte_1
Sostengono gli appellanti che la “discrasia” fra il periodo indicato dal teste in modo generico e la precisa contestazione (periodo dal 28.3.2015 al 22.2.2016) rendano evidente la mancanza di prove sufficienti della responsabilità degli ingiunti sotto tale profilo.
Orbene, effettivamente le dichiarazioni rilasciate dal agli Ispettori e CP_3
successivamente in udienza non sono perfettamente corrispondenti, ma è un fatto indiscutibile che l'esame testimoniale si sia svolto a distanza di anni dai fatti ed è
comprensibile che i ricordi del testimone siano risultati molto più sfumati, ragione per cui si ritiene di dare più attendibilità alle dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza,
anche perché verosimilmente più genuine (sul punto, tra le tante, vedi Cass. Civ. Sez.
lav. n.13910/2001; Cass. Civ. Sez. lav. n.17774/2015; Cass. Civ. Sez. lav. n.18551/2012).
pagina 12 di 22 In ogni caso, le dichiarazioni della teste e del teste Testimone_3 Controparte_2
convergono in ordine alla data di inizio di cui alla contestazione, come pure costituiscono un sicuro riscontro le dichiarazioni di , che svolgendo lo Persona_2
stesso orario di lavoro del non poteva non essere informato sui fatti, sicché CP_3
deve ritenersi fondatamente provato l'illecito amministrativo così come contestato.
*****
Il settimo motivo di appello censura sia l'entità della sanzione, fissata al punto 2 e alla lettera b), pari ad €.3.190,00, senza specificare a quale lavoratore si riferisca, sia il numero delle giornate di occupazione irregolare effettuate da , pari a 10, Testimone_3
e da , per il quale erano stati indicati 13 giorni di occupazione irregolare Parte_4
nonostante il periodo preso in considerazione -dal 19.3.2016 al 25.3.2016 (il era Pt_4
stato formalmente assunto il 26.3.16)- non coincidesse.
Ha sostenuto il primo giudice (cfr. pag.15 della sentenza gravata) che la data di inizio dell'occupazione irregolare del fosse stata erroneamente indicata al 19.3.2016 Pt_4
invece che al 21.3.2016, onde le 13 giornate complessivo di lavoro al nero risulterebbero effettivamente tredici (le dieci di e le tre di Tes_3 Pt_4
Osserva questa Corte che, ricostruita la vicenda con i contorni delineati dal giudice di prime cure, il quadro risulta coerente.
Innanzitutto per il numero delle giornate irregolari (13), inoltre per la sanzione, laddove
€.1.690,00 costituiscono la sommatoria della sanzione irrogata per la posizione della
Mancia (€.1.300,00 oltre €.39,00 per ogni giornata irregolare, pari ad €.390,00, e così
€.1.690) con la sanzione prevista per il AN (minimo €.1.500,00) e così per un totale di €.3.190,00.
Quanto alle date di inizio dei rapporti irregolari è agevole rilevare che, in ordine alla lavoratrice è la stessa ad aver indicato la data di inizio con l'apertura del Tes_3
pagina 13 di 22 Pt_ negozio di (22.3.14) e, come sopra detto in relazione al quarto motivo di appello, le dichiarazioni dei lavoratori rese agli Ispettori nei procedimenti instaurati dall' CP_1
a carico dei datori di lavoro per violazioni di legge relative alla posizione lavorativa del collaboratore risultano ammissibili.
Inoltre la circostanza trova un riscontro nelle dichiarazioni rese da , Testimone_1
figlio della (vedi il verbale del 23.3.16, dove il dichiara che la Parte_1 Parte_2
lavoratrice aveva iniziato a lavorare due anni prima), ed anche in un'argomentazione di carattere logico, nel senso che è logicamente presumibile che la banconiera (la Tes_3
rivestiva tali mansioni) avesse iniziato a lavorare al momento dell'apertura del punto vendita.
Quanto alla data di inizio del rapporto di lavoro del è agevole il rilievo che le Pt_4
sue dichiarazioni sono riscontrate da quelle di e mentre non CP_2 CP_3 Tes_3
si ha nessuna prova effettiva che all'inizio il lavoratore non prestasse la propria opera ma, semplicemente, prendesse contatto col posto di lavoro (come sostenuto dagli appellanti).
Un ultimo rilievo ha ad oggetto la richiesta di applicazione della legge successiva più
favorevole in relazione all'illecito riguardante . Testimone_3
In effetti l'art. 22 del D.Lgs. n.151 /2015 prevede una sanzione amministrativa di
€.1.500,00 per ciascun lavoratore irregolare (in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni) e, considerando che l'impiego irregolare contestato in relazione alla
Mancia è di sole dieci giornate, la normativa in vigore prevede nella fattispecie concreta un trattamento sanzionatorio meno afflittivo (€.1.500,00 invece che €.1.690,00).
In buona sostanza, data la natura punitiva delle sanzioni amministrative, si potrebbe ipotizzare che viga il principio di retroattività della cd. Lex OR (in termini vedi l'obiter dictum di Corte Cost. Sent. n.198/2022, che richiama Corte Cost. n.63/2019 ed i pagina 14 di 22 principi di cui agli artt. 3 e 117 Cost, nonché la norma sovranazionale di cui all'art. 7
CEDU) ed il trattamento sanzionatorio più favorevole si debba applicare anche d'ufficio,
quindi pure se l'interessato non abbia inizialmente formulato uno specifico motivo di opposizione.
Invero ritiene questa Corte che la tesi dell'appellante non possa trovare accoglimento.
Secondo l'autorevole insegnamento della Suprema Corte in tema di sanzioni amministrative vige il principio di legalità e non il principio penalistico di retroattività
delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli (Cass. Ord. n. 27443 del 23.10.2024).
In altri termini il principio generale del favor rei non si estende in maniera generalizzata alla materia delle sanzioni amministrative, a meno che una specifica disposizione non lo preveda, posto che in ambito amministrativo vale il principio tempus regit actum.
Nel caso di specie è da rilevare che la norma invocata (art. 22 del D.Lgs. n.151/2015)
non prevede una deroga al principio tempus regit actum, anzi l'incipit dell'articolo citato
(”Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in
vigore…”) sembra avallare la conferma dell'applicabilità delle sanzioni previste al momento della commissione dei fatti.
Né è sostenibile che la sanzione più mite sia da applicare per il mutato apprezzamento della gravità dell'illecito da parte dell'ordinamento (ragione per cui si ritiene in genere applicabile la lex OR; in termini vedi Corte Cost. sentenza n.198/2022), dato che la tutela del lavoro rappresenta un'esigenza vivissima ed attuale e non sembra proprio opportuno intaccarne i presidi.
In ultimo è il caso di rilevare che la sanzione di cui si discute non ha solo natura punitiva, ma anche natura preventiva, dato che tende a scongiurare condotte socialmente riprovevoli di parte datoriale, illegittime sotto vari profili (fiscali, assistenziali, di pagina 15 di 22 sicurezza ecc.), sicché si ritiene che il principio di legalità debba prevalere nel caso in esame.
In definitiva non è che qui si intende sostenere una generalizzata irretroattività delle sanzioni amministrative più favorevoli, sibbene ritiene questa Corte che la lex OR
non sia applicabile alla fattispecie in disamina.
Da quanto esposto deriva che anche il settimo motivo di appello non può trovare accoglimento.
*****
Il motivo di appello n.8) “nullità del punto 3 e della lettera c) delle ordinanze-
ingiunzioni 7.10.2020” si articola in diverse censure, vale a dire:
8-a la sanzione irrogata a norma dell'art. 50 del DPR n.1124 del 1965 deve essere annullata in ragione del fatto che l'impresa ha regolarmente comunicato l'inizio della sua attività di Parte_1
macelleria nei due punti vendita di via Pergolesi n.16 (nella frazione di San Sisto) e di
Pt_ ;
8-b non vi erano i presupposti oggettivi per le contestazioni in oggetto, dato che i familiari e non hanno mai svolto attività di Parte_2 Testimone_1
macellaio;
8-c la sanzione applicata doveva essere contenuta in €.154,94, visto che le persone non erano superiori a dieci.
Osserva questa Corte che:
punto 8-a) gli ispettori hanno verificato l'omessa denuncia contestuale alla sede di CP_7
Pt_ Perugia dell'inizio di attività di macelleria nei punti vendita di e di Perugia, fraz.
San Sisto, via G.B. Pergolesi e tale accertamento fa fede fino a querela di falso, ex art. 2700 cod. civile, sicché l'illecito in discorso deve ritenersi dimostrato;
punto 8-b) in ordine alla collaborazione familiare di e Parte_2 [...]
è d'uopo rilevare che sono loro stessi che hanno dichiarato di essere Tes_1
collaboratori familiari dell'impresa e che è pacifica in causa la Parte_1
pagina 16 di 22 circostanza che non è mai stata comunicata la presenza dei collaboratori familiari all' , come previsto dall'art. 23 T.U. CP_7 CP_7
punto 8-c) l'art. 50 c.1 DPR 30.6.1965 n.1124 prevede per i datori di lavoro sanzioni amministrative differenziate a seconda che l'omessa denuncia del lavoro riguardi meno di dieci lavoratori, un numero di lavoratori tra 10 e 100 e più di 100 lavoratori (compresi nell'obbligo dell'assicurazione). Nella fattispecie il numero di lavoratori di cui all'omessa denuncia risulta inferiore a dieci, onde la sanzione amministrativa prevista è
quella di €.154,94 (nelle ordinanze opposte €.154,75).
In ordine al punto che precede, indicato con il n.8)-c, non è superfluo osservare l'art. 35
legge n.689/81 ha depenalizzato la fattispecie, e che l'originario importo previsto dalla norma (ammenda di £.20.000) è stato aumentato nella sanzione amministrativa di
£.60.000. Orbene, a norma dell'art. 1 comma 1177 legge n.296/2006 gli importi delle sanzioni amministrative previste per le violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute entrate in vigore prima del 1 gennaio
1999 sono stati quintuplicati, sì che nel caso di omessa denuncia per un numero inferiore a dieci di lavoratori la sanzione risulterebbe pari ad €.154,75, come indicato nelle O.I.
impugnate.
Gli appellanti sostengono che la sanzione di €.619,75 sia prevista nel caso di omissione riguardante un numero di lavoratori compreso tra 10 e 100 e, a fronte del rilievo mosso
(pag.23 dell'atto di appello), l'amministrazione appellata non ha svolto difese.
Posto che, come sopra ricordato, l'onere di provare l'illecito (ed il corretto ammontare della sanzione irrogata) fa capo alla P.A., in assenza di argomentazioni dirette a contrastare la censura degli appellanti ritiene questa Corte che debba ritenersi non dovuta la sanzione ulteriore di €.619,00, indicata nell'O.I. al punto “c)” -in aggiunta a quella di €.154,75- e non giustificata dall' di Perugia. CP_1
pagina 17 di 22 Ne deriva che il motivo di appello n.8) deve trovare parziale accoglimento nel senso sopra indicato.
*****
Col motivo di appello n.9 e hanno censurato la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Perugia in relazione al punto n.4 delle O.I. impugnate.
In proposito gli appellanti hanno rilevato che l'art. 22 del D.Lgs. n.151/2015 aveva già
all'epoca dei fatti sostituito l'art. 39, c.7, del D.L.n.112/2008, convertito nella legge n.132/2008, quindi la sanzione applicabile avrebbe dovuto prevedere un importo da
€.150,00 ad €.1.500,00 e non da €.1.000,00 ad €.6.000,00.
Ritiene questa Corte che il motivo di impugnazione sia fondato.
Effettivamente il D.Lgs. n.151/2015 è in vigore dal 24.9.2015 e alcune delle violazioni contestate al punto 4) sono successive all'entrata in vigore del detto D. Lgs.; è poi di rilievo, ai fini di cui qui ci si occupa, considerare che l'art.22 c.5 del citato D.Lgs.
disciplina l'omessa denuncia prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da
€.150,00 ad €.1.500,00.
Ciò posto, applicando il criterio del doppio del minimo edittale (irrogato dall' ed CP_1
implicitamente ritenuto congruo dal primo giudice), la sanzione che risulta applicabile è
quella di €.300,00 e non quella di €.2.000,00.
Sul punto la difesa di parte appellata si è limitata a rilevare che la relativa contestazione non era stata sollevata col ricorso in opposizione (cfr. pag.23 della memoria di costituzione in appello), ma trattandosi semplicemente di applicare una norma di legge ritiene questa Corte che la questione sfugga al regime delle preclusioni.
Il motivo di appello va pertanto accolto nei termini sopra indicati.
*****
pagina 18 di 22 Il n.10 dei motivi di appello ha ad oggetto la dedotta “nullità del punto 5 e della lettera
e) delle ordinanze-ingiunzioni 7.10.2020”, diretta a contestare sotto un profilo di merito le sanzioni irrogate in relazione a e . Controparte_2 Persona_1
Sostengono gli appellanti che, quanto al non possa fondatamente affermarsi CP_2
che nella mattina del 23.2.2016 fosse già sorto un rapporto di lavoro, dato che lo stesso
“era in una fase temporale di conoscenza e di ambientamento” (cfr. pag. 25 dell'atto di appello).
La tesi di parte appellante non coglie nel segno.
Al momento dell'accesso ispettivo del 23.2.2016 il era intento a pulire la CP_2
carne, sicché i pubblici ufficiali hanno personalmente verificato l'attività lavorativa in corso.
Lo stesso ha poi dichiarato di aver intrapreso l'attività lavorativa presso la CP_2
ditta ispezionata il 18.2.2016 e non vede questa Corte come si possano sovvertire tali risultanze istruttorie sulla base di tesi suggestive (la non meglio precisata attività di
“conoscenza e di ambientamento” sul luogo di lavoro).
Ad analoghe conclusioni si perviene per quello che riguarda lo che, al Persona_1
momento dell'accesso, il 23.2.16, era occupato a tagliare la carne per rifornire il banco e che il giorno prima aveva lavorato nel punto vendita di San Sisto, come riferito dallo stesso Parte_2
Ovvia la considerazione che, anche per il lavoratore la tesi della mera Persona_1
frequentazione di natura esplorativa del luogo di lavoro risulti priva di riscontri, oltre che poco probabile, mentre del tutto convincenti risultano le contestazioni operate dall' di Perugia, anche perché fondate su quanto accertato in prima persona dagli CP_1
ispettori.
Ne deriva che il motivo di appello n.10 va respinto. pagina 19 di 22 *****
Il motivo di appello n.11 riguarda la contestazione sotto il profilo del merito dell'occupazione irregolare del lavoratore clandestino . Per_4
Sostengono gli appellanti che l'occupazione irregolare -del tutto incontestata, poiché
ammessa anche dagli ingiunti- trovasse la sua ragion d'essere nella necessità
inderogabile di assistere gli animali dell'azienda (suini e bovini), la cui salute sarebbe stata altrimenti messa a rischio, dato che l'addetto dell'azienda agraria che si occupava di tali mansioni, vale a dire il lavoratore aveva comunicato che Persona_5
doveva immediatamente ritornare al paese d'origine (cfr. pagg. 26 e 27 del ricorso in appello).
Sotto un profilo giuridico gli appellanti hanno invocato lo stato di necessità, previsto dall'art. 4 c.1 della legge n.689/81, che -a loro dire- sarebbe stato in concreto riconosciuto anche dagli ispettori, che non hanno sospeso l'attività di proprio Per_4
per non privare gli animali della necessaria assistenza e della somministrazione del cibo.
La tesi degli appellanti non è condivisibile.
Innanzitutto perché, per costante e consolidata giurisprudenza, l'esimente dello stato di necessità presuppone il pericolo di un danno grave alla persona e non al suo patrimonio o alla salute di animali.
Inoltre perché l'azienda non ha fornito la prova che l'esigenza di accudire gli animali potesse essere soddisfatta solo prevedendo l'assunzione irregolare di , vieppiù Per_4
considerando che l'addetto dell'azienda aveva comunicato per tempo di Persona_5
doversi assentare, quindi alla cura degli animali potevano provvedere anche altri addetti o comunque poteva ovviarsi nel pieno rispetto della normativa vigente.
Da quanto esposto deriva che l'undicesimo motivo di appello va respinto.
***** pagina 20 di 22 Da tutto quanto sopra argomentato deriva che l'appello proposto può trovare accoglimento solo con riferimento ai motivi n.8 e n.9, secondo quanto analiticamente indicato.
L'accoglimento solo parziale, ed in limitata misura, dell'appello comporta la compensazione di ¼ delle spese di lite sostenute dall' sia in primo che in secondo CP_1
grado, spese che per il resto seguono la soccombenza sostanziale (art. 91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
e nei confronti dell'
[...] Parte_1 Controparte_8
, in persona del suo legale rappresentante, respinta ogni diversa domanda,
[...]
istanza ed eccezione, così decide:
- in parziale accoglimento dell'appello e delle opposizioni alle ordinanze-ingiunzione n.333/2020, Prot. N. 17847 del 7.10.2020 e n. n.334/2020, Prot. N. 17848 del 7.10.2020
dichiara che la sanzione amministrativa di cui alla lettera c), riferita al punto n.3), è
pari ad €.154,75 e che quella di cui alla lettera d), riferita al punto n.4, va
determinata in €.300,00 invece che in €.2.000,00;
- dichiara compensate tra le parti ¼ delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio;
- condanna e alla refusione dei ¾ delle spese Parte_2 Parte_1
sostenute dall' di Perugia che, quanto al primo grado di giudizio, liquida nel totale CP_1
(100%) in €.2.500,00 per compensi per ciascun opponente e, quanto al presente grado di giudizio, liquida nel totale (100%) in €.6.946,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Perugia, lì 8 maggio 2025 pagina 21 di 22 Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 22 di 22