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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1549/2021
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, il giorno 3 aprile 2024, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, ex art. 429 c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 1549 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in qualità di eredi di , rappresentati e difesi come in atti C.F._2 Persona_1 NLUCA con domicilio e n G. Minzoni n. 54 - FIRENZE
RICORRENTI
E
( c.f. ), rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. GIOVANNONI CP_1 P.IVA_1
EMANUELA e dall'Avv. SIMONI SARA, con domicilio eletto in VIA BERCHET 5 - FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: Contratto di agenzia – Domanda diretta al conseguimento delle provvigioni, dell'indennità di preavviso e suppletiva di clientela – Firr – altre indennità
Conclusioni – PARTE RICORRENTE: I. accertare e dichiarare che tra e è intercorso Persona_1 CP_1 rapporto di agenzia in regime di plurimandato dall'1/2/2016 al 9/3/2021 r o ad iniziativa dell'azienda preponente;
II. condannare al pagamento in favore di e CP_1 Parte_1 Parte_2 quali eredi di dell'import ,60 o del diverso ritenuto di Persona_1 maturate su l I trimestre 2021 con i clienti ricompresi nella zona di cui al contratto d'agenzia inter partes; III. accertare e dichiarare la illegittimità della risoluzione dal contratto di agenzia a tempo indeterminato posta in essere con effetto immediato da nei confronti di con lettera 9/3/2021 e condannare, CP_1 Persona_1 conseguentemente, la società conve mento in favor lla loro qualità di eredi del predetto: dell'importo di € 12.247,77 od il diverso ritenuto di giustizia a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
dell'importo di € 3.075,59 o del diverso ritenuto di giustizia a titolo di indennità suppletiva di clientela, dell'importo di euro 181,32
o del diverso ritenuto di giustizia a titolo di saldo indennità di risoluzione rapporto (firr) ed euro 6.276,97 a titolo di indennità meritocratica ex art. 1751 cc ed art. 10 Aec 30/7/2014; III. condannare al pagamento degli CP_1 interessi di legge ex art. 1284 primo e quarto comma cc sulle somme tutte dovute decorrere dal dì di cessazione del rapporto agenziale de quo al dì dell'effettivo soddisfo;
vittoria di spese di lite. PARTE RESISTENTE: in via preliminare ed assorbente accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di titolarità dell'azione da parte dei ricorrenti e per l'effetto dichiarare improcedibile e/o inammissibile la domanda giudiziale avanzata, con ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge;
- nel merito respingere in ogni caso tutte le domande ex adverso avanzate ed accertare l'avvenuta legittima risoluzione del rapporto di agenzia di cui trattasi e/o per giusta causa e per l'effetto dichiarare che nessuna somma a qualsivoglia titolo è dovuta dalla resistente in forza dello stesso a favore dei ricorrenti. In denegata ipotesi ridurre l'ammontare richiesto nella misura minore che risulterà di giustizia. In ogni caso, accertare e dichiarare indebitamente percepite dal sig. Persona_1 le provvigioni allo stesso corrisposte dal mese di ottobre 2020 e pari ad € 1.494,90 (o il diverso i superiore, ritenuto di giustizia).
Tribunale di Firenze
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1. - Con ricorso depositato in data 19/07/2021 gli odierni ricorrenti nella suindicata qualità hanno convenuto in giudizio la per ottenerne la CP_1 condanna a pagamento delle somme indicate in ricorso a titolo di differenze retributive e indennità dovute in relazione al rapporto di agenzia intercorso tra la stessa e il loro dante causa nel periodo dal 1° febbraio 2016 sino alla Persona_1 data della risoluzione del rapporto per giusta causa avvenuta il 9 marzo 2021. Il tutto come da conclusioni in epigrafe riportate.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, hanno esposto, in sintesi, i seguenti fatti:
- con contratto di agenzia concluso tra le parti in data 1° febbraio 2016 R_
si impegnava a promuovere la vendita dei prodotti ( che produce
[...] CP_1 vitreocompressi in calcestruzzo e prefabbricati per l'edilizia e l'arredamento) nelle province di Pistoia, Prato e Firenze (ad esclusione dei comuni di Barberino Val d'Elsa, Tavernelle Val di Pesa, Greve in Chianti e Figline Val d'Arno). Il contratto a tempo indeterminato, in regime di plurimandato con esclusiva in favore dell'agente salvo clienti direzionali e casistiche particolari, prevedeva una provvigione del 5% sugli affari conclusi nelle zone di competenza oltre ad un sistema di obiettivi minimi di vendita annuali, da rivalutarsi annualmente in modo automatico, salvo accordo delle parti;
- il rapporto di agenzia fu svolto regolarmente da coadiuvato dal Persona_1 figlio , quale suo collaboratore familiare, lavorando insieme per Parte_2 l'acquisizione degli ordini;
- riguardo alla gestione del rapporto, la inviava ad un CP_1 Persona_1 riepilogo annuale delle vendite, confrontandosi quest'ultimo con il direttore commerciale Nonostante il non avesse mai raggiunto gli Parte_3 R_ obiettivi minimi di vendita ( come del resto gli altri agenti operanti per la convenuta), la non aveva mai sollevato contestazioni formali, sino a quando data 9/3/2021, CP_1 la società gli comunicava la risoluzione del contratto per giusta causa, contestandogli il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di vendita, il mancato invio di rapporti sulla clientela, la mancata visita costante dei clienti e il mancato rispetto delle indicazioni nella compilazione degli ordini;
- il per mezzo del proprio legale, aveva opposto alla società convenuta, R_ che gli contestava altresì la mancata comunicazione del suo grave stato di salute che gli impediva di mantenere proficui contatti con la clientela, di aver sempre svolto regolarmente la sua attività, senza far gravare l'insorgere di una grave malattia ( che di lì a pochi mesi lo avrebbe portato alla morte) anzi conseguendo nell'ultimo quadrimestre del 2020 ordini superiori a quelli procurati nei primo anni di rapporto e pur operando in periodo pandemico nel quale i cantieri edili erano stati chiusi nei mesi di marzo, aprile e parte di dicembre 2020;
- in aggiunta all'improvviso e ingiustificato recesso, la società preponente ometteva di inviare l'estratto conto del I trimestre 2021 e di pagare le relative provvigioni;
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- decedeva il 10/4/2021, lasciando come eredi la moglie Persona_1 Pt_1
e il figlio .
[...] Parte_2
Questi ultimi, contestando la sussistenza di qualsivoglia comportamento del loro dante causa integrante grave violazione contrattuale e deducendo per contro l'assenza di una giusta causa di recesso, hanno chiesto dichiararsi l'illegittima risoluzione del contratto da parte di e hanno rivendicato iure hereditatis il CP_1 pagamento delle provvigioni ancora dovute nonché il diritto alla corresponsione delle indennità previste per legge e per contratto conseguenti a tale illegittimo recesso, segnatamente dell'indennità sostitutiva di preavviso, dell'indennità ex art. 1751 c.c e ex artt. 10 e 11 Aec settore Industria del 30 luglio 2014, del saldo FIRR, oltre accessori, commisurati agli interessi nella misura prevista ex d.lgs 231/2002.
2. - Radicato il contraddittorio si è costituita la società convenuta, opponendosi alla domanda attorea sulla base delle seguenti eccezioni e rilievi:
- si deduce infatti il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, in mancanza di prova della qualità di eredi da parte di questi ultimi;
- si contesta altresì l'esistenza di alcun rapporto contrattuale con Parte_2
così come si contesta la ricostruzione in fatto della vicenda lavorativa descritta
[...] dai ricorrenti, precisandosi al riguardo che, essendo la resistente un'azienda di piccole dimensioni senza un ufficio apposito per le referenze con gli agenti, l'unico referente per gli agenti, incluso il era l'amministratore delegato, l'architetto R_ mentre i dipendenti e erano semplici impiegati Persona_2 Pt_4 Per_3 senza alcun potere di controllo dell'attività degli agenti;
- si deduce altresì la legittima risoluzione del contratto per giusta causa posto che il si era reso responsabile di gravi inadempienze contrattuali consistenti nel R_ mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di vendita e nella circostanza di avere omesso di informare essa preponente del suo stato di malattia, così compromettendo irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra le parti, oltre a contravvenire ad un preciso obbligo contrattuale di informativa riguardo alla sussistenza di eventuali cause di impedimento di prosecuzione del rapporto;
sempre sul punto si lamenta a carico del un'irregolarità nella gestione degli ordini e delle informazioni, non avendo R_ fornito quest'ultimo un'adeguata reportistica sullo stato della clientela e compilando in modo incompleto gli ordini e creando disagi all'ufficio spedizioni;
- sotto altro profilo si contesta la circostanza che il mancato raggiungimento annuale degli obiettivi minimi fosse stato tacitamente accettato negli anni dalla preponente, sottolineando al contrario di aver più volte contestato al tali R_ inadempienze, conservando il pieno diritto a recedere per giusta causa dal rapporto di agenzia;
- quanto alle richieste economiche, si contesta che siano dovute nella specie, le indennità sostitutiva del preavviso, suppletiva di clientela, FIRR e meritocratica, stante l'inadempimento del tanto più che questi, a causa della malattia non R_ aveva più lavorato e non aveva maturato le provvigioni relative al primo trimestre
2021; così come l'indennità meritocratica non gli sarebbe spettata in assenza di un aumento del fatturato o di acquisizione di nuova clientela;
- si contesta in ogni caso la correttezza dei conteggi, chiedendo in subordine apposita ctu sul punto, tenuto altresì conto che la convenuta aveva diritto alla
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restituzione delle provvigioni indebitamente percepite dal suddetto agente sin dal mese di ottobre 2020, in assenza di attività lavorativa da parte dello stesso.
Istruita mediante l'acquisizione di documenti e l'escussione di testi, la causa all'odierna udienza è stata decisa come da dispositivo che segue.
3. - Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla difesa della società resistente circa l'assenza di prova della legittimazione passiva degli odierni ricorrenti, rispettivamente che agiscono, nella qualità di eredi di . Persona_1
3.1. - Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato indirizzo secondo cui non sussiste il difetto di legittimazione attiva del figlio che fa valere giudizialmente un credito del genitore defunto per il solo fatto che egli non se ne affermi anche erede, in quanto il chiamato all'eredità, qual è necessariamente il figlio del defunto ai sensi dell'art. 536 cod. civ., agendo giudizialmente nei confronti del debitore del "de cuius" per il pagamento di quanto dichiaratamente al medesimo dovuto, compie un atto che, nella consapevolezza della delazione dell'eredità, presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, così realizzando il paradigma normativo dell'accettazione tacita dell'eredità di cui all'art. 476 cod. civ. ( tale principio è espresso da Cass. 16002/2008, seguito da numerose pronunce tra le quali Cass. 17149/2019 e Cass. 7995/2024).
3.2. - Tale principio deve ritenersi applicabile al figlio quanto al coniuge del de ciuius poiché trattasi di soggetti chiamati all'eredità per legge.
3.3. - E' certamente vero che - come è stato più volte precisato - l'assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, né può evincersi dalla denuncia di successione, che è atto di natura meramente fiscale (Cass., n. 30761/2022; Cass., 11/05/2009, n. 10729; Cass., 28/02/2007, n. 4783), potendo tuttavia valere sul piano indiziario come elemento serio e grave di convincimento della sussistenza della qualità di erede (Cass., 16/01/2017, n. 868).
3.4. - Ma qui, pur in assenza di una siffatta documentazione unitamente alle correlate volture catastali, indicate da parte ricorrente ma non materialmente prodotte in atti, ha valore dirimente la circostanza che la proposizione del ricorso introduttivo può essere considerata senza dubbio quale tacita accettazione per facta concludentia, alla stregua della domanda giudiziale volta far valere un diritto ereditario già di spettanza del de cuius (in tal senso, Cass., 08/06/2007, n. 13384).
Ed invero, poiché l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità, essa può legittimamente reputarsi implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per lm mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., ma travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i diritti successori (Cass. 7995/2024 cit. e, ivi richiamate, Cass., 11/03/2019, n. 6907; Cass. 10060/2018; Cass., 13738/2005).
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4. - Tanto precisato, in punto di legittimazione attiva, passando al merito della controversia, giova osservare che la domanda attorea si muove essenzialmente lungo due direttrici.
5. - La prima vede i ricorrenti, nella suindicata qualità, reclamare la sussistenza di un credito da mancato pagamento delle provvigioni dovute dalla società proponente.
5.1. - Tale credito si basa sulle provvigioni maturate per gli affari conclusi nel primo trimestre del 2021, ovvero tra gennaio e marzo, con i clienti inclusi nella zona di competenza dell'agenzia.
Segnatamente, le provvigioni maturate e non riscosse sarebbero documentate dai riepiloghi mensili di gennaio e febbraio 2021 forniti da e in parte da CP_1 copie degli ordini conclusi dall'agente nei primi giorni di marzo 2021.
5.2. - La difesa ricorrente include in tale voce altresì le provvigioni su ordini indiretti acquisiti dalla società preponente, agli ordini acquisiti durante il rapporto e andati a buon fine nel primo trimestre 2021, o quelli con evasione successiva alla conclusione del rapporto.
5.3. Da un lato, infatti, la documentazione offerta in produzione ( vedi ordini contenuti nelle e-mail inviate nel detto periodo all'ufficio spedizioni, in all. 13, nonché prospetto riepilogativo delle provvigioni in all. 19 del fascicolo di parte ricorrente) attesterebbe la conclusione di ordini per un valore di almeno € 90.672,17, con una conseguente provvigione di € 4.533,60.
5.4. - Dall'altro lato, la società resistente si sarebbe resa inadempiente rispetto all'obbligo consegnare al loro dante causa l'estratto conto del primo trimestre 2021 ai fini del pagamento delle relative provvigioni, impedendo di fatto il conteggio di quanto dovuto a suddetto titolo.
6. - Sotto altro profilo, a contestazione della giusta causa di recesso imputabile all'agente, i ricorrenti rivendicano il diritto di credito relativo all'indennità sostitutiva del preavviso pari a € 12.247,77, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, calcolata sulla base di 6 mensilità di provvigioni;
a quello derivante dall'indennità suppletiva di clientela, prevista dall'art. 10 dell'AEC del settore industria, che viene calcolata applicando un'aliquota del 3% sulle provvigioni maturate nei primi tre anni del rapporto un'aliquota del 3,5% sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno del rapporto, per un ammontare complessivo di € 3.075,59; al saldo di indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), costituito da accantonamenti annuali versati ai preponenti al Fondo speciale Enasarco, sulla base delle provvigioni maturate e liquidate all'agente nel corso del rapporto, per un ammontare residuo di € 181,32; infine all'indennità meritocratica, prevista dall'art. 10, par. III e 11 dell'AEC del settore Industria, in quanto spettante all'agente nel caso in cui l'importo complessivo del FIRR e dell'indennità suppletiva di clientela non superi il massimale stabilito per l'indennità di fonte legale. I ricorrenti quantificano tale voce in € 6.276,97.
7. - Riguardo alle evidenze documentali, va considerato primariamente il contenuto del contratto di agenzia in atti.
7.1. - In esso, tra le clausole che richiamano la disciplina legale del rapporto di agenzia come regolate dal codice civile e dall'AEC settore Industria, è stata specificamente prevista altresì una serie di ipotesi integranti condizione risolutiva
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espressa del rapporto, in forza delle quali la società preponente ha comunicato in data 9 marzo 2021 il recesso per causa imputabile all'agente in forza delle previsioni contrattuali di cui al punto 6 e 14 del contratto di agenzia del 1° febbraio 2016.
7.2. - Orbene, se è pacifico che il recesso per giusta causa possa darsi in caso di grave inadempimento dell'agente, non sussistendo in questo caso né l'onere di rispettare il preavviso ( ovvero di pagare la relativa indennità sostitutiva) né l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. ( nella triplice voce che, a termini dell'AEC Industria, la compone vale a dire la cd FIRR, l'indennità suppletiva di clientela e la cosiddetta indennità meritocratica), non può dubitarsi altresì dell'ammissibilità dell'apposizione al contratto di una clausola risolutiva espressa in cui le parti possono predeterminare una (o più) ipotesi di cessazione immediata del rapporto operando ex ante una valutazione di gravità e rilevanza dell'inadempimento che dia luogo al venir meno del rapporto medesimo;
con la conseguenza che, ove le parti abbiano preventivamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento, facendone discendere la risoluzione del contratto senza preavviso, il giudice non può compiere alcuna indagine sull'entità dell'inadempimento stesso rispetto all'interesse della controparte, ma deve solo accertare se esso sia imputabile al soggetto obbligato quanto meno a titolo di colpa che, peraltro, si presume ai sensi dell'art. 1218 c.c. ( Cass. 25194/2021, che richiama Cass. 4659/1992).
7.3. - Nella specie, è agevole rilevare che la risoluzione del contratto è stata determinata dalla società preponente sulla base di due distinti ordini di contestazione, corrispondenti a altrettanto gravi inadempimenti dell'agente compresi nel novero delle ipotesi richiamate dalla clausola risolutiva espressa.
Con una necessaria precisazione.
Mentre per un verso la società preponente ha imputato al di avere violato R_ gli obblighi, espressamente previsti dalla clausola 6.6. e 6.7 del contratto, di tempestiva informazione riguardo al suo stato di malattia ovvero alla sussistenza di impedimenti personali – sia temporanei che duraturi - allo svolgimento dell'incarico affidatogli, si sensi e per gli effetti dell'art. 12 dell'AEC Industria;
per altro verso, si è contestato all'agente il suo grave inadempimento in relazione a) al mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di vendita negli anni 2019, 2020 ( art. 2,6); il mancato invito del rapporto sullo stato della clientela e di qualsiasi altra informazione ( art. 6.4.); c) la mancata costante visita dei clienti ( art. 6.1.) ed in particolare quelli diversi dai rivenditori di materiale edile fattore determinante nel mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di vendita;
d) il mancato rispetto delle indicazioni date sul riempimento delle proposte di commissione ( artt.
7.2. e 7.4.); e) le dichiarate circostanze che ostacolano lo svolgimento dell'attività ( all. 14).
7.4. - Alla luce delle suddette causali ne consegue che la giustificazione del recesso senza preavviso da parte della società preponente può discendere alternativamente da ciascuna delle suddette singole contestazioni, in quanto di per sé idonea a determinare la risoluzione del rapporto per causa imputabile all'agente.
7.5. - Sul piano probatorio, Le deposizioni testimoniali hanno offerto un quadro probatorio alquanto controverso e per certi versi contraddittorio.
Invero, tra i testi addotti da parte ricorrente rileva la testimonianza di Tes_1
il quale avendo prestato la sua attività come collaboratore di ha
[...] Persona_1
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dichiarato di aver accompagnato dai clienti fino a marzo 2021, in Parte_2 media una volta a settimana, senza incrementi nel periodo di malattia del padre. Ha anche specificato che in precedenza accompagnava il padre presso i clienti. R_ ex dipendente di , responsabile commerciale dal 2015 al Testimone_2 CP_1 2021, ha riferito di aver avuto frequenti rapporti con e meno frequenti Persona_1 con , che collaborava prevalentemente con Ha dichiarato di Parte_2 Testimone_1 aver accompagnato presso il cliente tra febbraio e marzo Parte_2 CP_2 2021, dopo i problemi di salute del padre ( “…Ho accompagnato Parte_2 presso il cliente della società ; non ricordo esattamente la data, Controparte_3 CP_2 dopo che il padre aveva manifestato problemi di salute, tra febbraio e marzo 2021. Dovevamo rinnovare il contratto con il gruppo GEF, di cui era all'epoca CP_3 Presidente e di cui faceva parte, rinnovo che veniva effettuato entro il mese CP_2 di marzo. … aveva promosso affari per il 30% circa del fatturato della Persona_1 quota mercato di ha introdotto quali nuovi clienti Tasselli CP_1 Persona_1 srl con sede in Prato, con sede in Prato, Edilarket srl con sede in Prato, Controparte_4
con sede in Firenze, con sede in Larciano, Controparte_5 Controparte_6
con sede in Firenze, con sede in Sesto Controparte_7 Controparte_8 Fiorentino, con sede in Scarperia e San Piero, Controparte_9 Controparte_10
con sede in Certaldo e con sede in Cerreto Guidi;
non
[...] Controparte_11 ricordo la società Beauty at Home srl con sede in Castelfiorentino. Non so se CP_12 e AR srl con sede in Firenze e Poli Strade spa con sede in Campi CP_13 Bisenzio fossero stati clienti in passato, certamente li ha CP_1 Persona_1 recuperati. … Per il covid i cantieri edili sono stati chiusi a marzo e aprile 2020; non abbiamo fatto consegne. Non ricordo la chiusura di dicembre 2020…”.
Quanto ai rapporti con l'azienda, il teste ha riferito: “…L'Amministratore delegato ha sottoscritto e concluso i contratti di agenzia;
su mia proposta decideva le collaborazioni. Era mio compito gestire gli agenti, che io effettuavo seguendo le indicazioni dell'Amministratore delegato. Abbiamo chiuso il mio rapporto di lavoro nel 2021 quando l'arch. a deciso di gestire personalmente gli agenti. … I target, Per_2 anche quelli aziendali, non erano stati raggiunti. Il sig. migliorò i Persona_1 risultati, ad eccezione del 2020; il fatturato della azienda e i minimi erano bassi. … frequentava i clienti regolarmente, non so indicare la frequenza. Ha Persona_1 riportato a me, quasi quotidianamente, in prevalenza verbalmente, sulle visite ai clienti e l'andamento commerciale. Preparava relazioni scritte per le riunioni commerciali, con cadenza ogni due o tre mesi…”. Nel periodo di allontanamento nel mese di ottobre 2020 “…Da quando ha cessato di rispondere al telefono, le Persona_1 comunicazioni verbali sono state interrotte. Non sapevamo cosa avesse. A ottobre o novembre 2020 mi mandò un whattsapp nel quale disse che non poteva rispondere verbalmente al telefono, lo aveva chiamato perché da un po' non lo sentivo al telefono. Non ho avuto con lui ulteriori comunicazioni mediante messaggi. So che
che gestiva alcuni clienti e collaborava con alcuni agenti, ha accompagnato il Pt_4 figlio presso alcuni clienti. Cap. 6) So che aveva tentato Parte_2 Persona_2 di contattare vedo per la prima volta il whatsapp di cui al doc. 5 che mi Persona_1 viene esibito. Ho riferito io a che non poteva parlare, in Per_2 Persona_1 prossimità alla comunicazione che ho riferito;
non sapevo quale fosse il suo problema di salute. Non sapevamo che la situazione di salute fosse così delicata. Ho appreso da quanto indicato nel whatsapp di cui al doc.
5. mi comunicò Per_2 Persona_1
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solo che aveva problemi di udito e non poteva parlare, fece riferimento a un problema temporaneo e che avremmo potuto avere contatti con il figlio . Ho avuto Parte_2 pochi contatti con che si rapportava a il quale riferiva a me…”. Parte_2 Pt_4
Il teste ha invece precisato che gli ordini incompleti di venivano Persona_1 accettati dall'azienda e che nessun agente aveva raggiunto i target minimi (“…Il target aziendale e gli obiettivi minimi non erano stati raggiunti da nessun agente. Il fatturato della azienda, durante tutto il mio periodo di lavoro è passato da 1.100.000,00 ad una proiezione di 1.800.000,00. L'ultimo fatturato del 2020 era di circa 1.500.000,00 o 1.550.000,00 se ben ricordo…So che gli ordini incompleti di sono stati Persona_1 accettati dalla azienda, penso che quelli fino a gennaio 2021 siano andati a buon fine;
i clienti erano tutti solvibili…”)
Dal canto suo, Amministratore delegato di dal 1996, Persona_2 CP_1 ha affermato di occuparsi anche della parte commerciale, inclusa la determinazione dei prezzi, i rapporti con i commerciali, la selezione degli agenti e la verifica degli ordini. Ha confermato di aver contestato verbalmente a il mancato
R_ raggiungimento dei target, ma di non aver avviato un contenzioso ( “…Il contratto prevedeva relazioni scritte che il sig. non ha mai fatto;
ho avuto colloqui
R_ periodici frequenti con il sig. che riferisca circa i clienti e sui prezzi;
preciso
R_ che sono io a decidere sulla applicazione degli sconti… Da ottobre 2020 non ho più ricevuto telefonate dal Sig. Non ha mai inviato relazioni scritte. L'ho cercato al
R_ telefono verso febbraio o marzo 2021. Normalmente non chiamo gli agenti. Non ricordo se l'ho sentito a Natale per gli auguri. A fine anno 2020 mi sono accorto del peggioramento del suo fatturato in relazione al fatturato aziendale, che l'azienda da ottobre 2020 stava recuperando in relazione al covid… Ho saputo dei problemi di salute del sig. verso marzo 2021, quando gli ho mandato un messaggio.
R_ Confermo che il messaggio del quale ho riferito è quello di cui al doc. 5 che mi viene esibito. Nessuno in azienda mi aveva riferito di problemi di salute del sig. né
R_
né che avevo interpellato affinché incalzassero il sig. nelle Pt_4 Per_3 R_ vendite…”). a inoltre specificato di non essere il legale rappresentante della Per_2 società e di essere colui che decide sugli sconti.
Lo stesso ha quindi negato di aver saputo della malattia di da Persona_1 Pt_4
o Inoltre, ha affermato che il contratto prevedeva relazioni scritte che Per_3 non ha mai fornito, mentre lo stesso aveva invece colloqui frequenti con R_ R_ che tuttavia si interrompevano sin dal mese di ottobre 2020. quale responsabile dell'ufficio spedizioni di , ha confermato Tes_3 CP_1 di aver ricevuto i risultati delle attività degli agenti e di averli inoltrati all'amministratore delegato e al commerciale. Ha riferito che i risultati di erano negativi. Ha anche R_ dichiarato di non essere in grado di sapere se gli agenti avevano raggiunto i target prefissati.
7.6. - Le dichiarazioni che precedono, richiamate nei punti più salienti, hanno confermato, da un lato, la circostanza che aveva sì proseguito in Persona_1 qualche modo la sua attività anche durante la malattia, sostituito dal figlio , Parte_2 quale suo collaboratore, coadiuvato dal , ma anche che sin dal mese di Testimone_1 ottobre, all'insorgere della sua malattia lo stesso smise di dare notizia di sé e dei suoi affari al quale referente commerciale degli agenti per la società convenuta, Parte_6 quanto all'amministratore alla stregua delle risultanze in atti è priva di rilievo Per_2
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la deduzione di parte resistente secondo cui il fosse un semplice Parte_6 dipendente amministrativo e che i rapporti con gli agenti fossero tenuti direttamente dall'amministratore circostanza documentalmente smentita dal contenuto Per_2 delle comunicazioni e-mail inviate dal al tra cui i solleciti prodotti Parte_6 R_ dalla stessa resistente in all. 8-10).
7.7. - A prescindere, dunque, dalla circostanza che nella particolare vicenda in esame il figlio dell'agente abbia assicurato una certa continuità aziendale, mantenendo, per quanto possibile, i rapporti con l'Ufficio spedizioni ( all. 13 di parte ricorrente), è emerso incontestabile l'inadempimento – sia pur umanamente comprensibile in considerazione del suo stato personale - di cui si è reso responsabile il omettendo di comunicare, come era suo preciso obbligo contrattuale, le R_ ragioni del suo impedimento, avente connotato di serietà e gravità tenuto conto dello stato di malattia, ma piuttosto decidendo di proseguire il rapporto senza rendere edotta la parte preponente del proprio – temporaneo o duraturo – impedimento anche al fine di consentire all'azienda preponente di attivare gli strumenti di garanzia ed operatività previsti dall'art. 12 dell'AEC Industria.
7.8. - Non rileva peraltro l'accertamento del ruolo avuto dal figlio dell'agente in seno all'attività di impresa del padre tenuto conto del rapporto di Parte_2 mandato costituito personalmente con quest'ultimo come si ricava in modo inequivocabile dalla scrittura privata del 1° febbraio 2016 (clausola 2.1. del contratto), e che in ogni caso sarebbe stato onere del medesimo agente informare il mandante di ogni modifica delle condizioni economico-sociali e operative stabilite all'origine del rapporto, così da consentire da parte del mandante il libero recesso (clausola 2.2. del contratto).
7.9. - Neppure rileva la circostanza, in qualche modo emersa dall'istruttoria, che i dipendenti della società resistente fossero a conoscenza dell'insorgere di problemi di salute del ( v. messagistica riportata in all. 10), accettando la trasmissione degli R_ ordini da parte del figlio , in quanta si tratta di aspetti non incidenti sul Parte_2 rapporto di mandato con il in assenza di formali comunicazioni mai pervenute R_ da parte di quest'ultimo.
7.10. - D'altra parte, non può sottacersi l'altrettanto indubbio riflesso negativo che ha comportato l'assenza di informativa riguardo agli adempimenti ai quali era pure tenuto l'agente, oggetto di puntuale sollecito e successiva contestazione (all.
8-10 della produzione di parte resistente).
7.11 - Il quadro di tali inadempienze, a termini della clausola risolutiva espressa che consentiva per ciò solo il recesso per giusta causa del rapporto di agenzia, rende ininfluente l'ulteriore accertamento sull'esistenza di un grave inadempimento imputabile all'agente circa il mancato raggiungimento dei risultati minimi fissati convenzionalmente con la società mandante.
7.12. - Sotto tale profilo, la causa non è bisognevole di ulteriore approfondimento istruttorio, pur essendo rimasta controversa la prova riguardo al mancato raggiungimento degli obiettivi minimi annuali di vendita, da intendersi come grave inadempimento dell'agente giustificativa del recesso per giusta causa a termini della clausola n. 14 del contratto di agenzia in atti;
invero, dagli estratti conto aziendali a consuntivo delle vendite effettuate ( all. 8 della produzione di parte ricorrente) si
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ricava che il volume delle vendite negli anni 2020, 2019 siano stati prossimi a cinquecento mila euro ( 2019) o comunque superiori a quattrocentocinquanta mila euro ( 2020), quindi non lontani dal target fissato di cinquecentotrentamila euro;
inoltre, dal testimoniale acquisito è emerso chiaramente che negli anni in considerazione nessuno degli agenti aveva raggiunto gli obiettivi minimi e la preponente non ha specificamente contestato un'anomala e significativa diminuzione degli affari con riferimento al né sono stati forniti dati di comparazione dei R_ risultati ottenuti dall'agente in questione rispetto al volume delle vendite conseguito dagli altri agenti della stessa preponente in altre zone, dovendosi pur sempre valutare la gravità di siffatto inadempimento, quale presupposto indefettibile per l'applicazione della clausola risolutiva espressa ( “… in caso di gravi infrazioni…”), in rapporto alla produttività dell'azienda e al complesso delle vendite degli agenti realizzate annualmente.
7.12. - Ciò nonostante, quanto sopra evidenziato, in punto di prova della grave violazione in cui è incorsa la parte mandataria rispetto agli obblighi informazione, è assorbente rispetto alle carenze probatorie relative al mancato raggiungimento dei target aziendali di vendite.
7.13. - La sussistenza di una legittima causa di recesso senza preavviso, per grave inadempimento dell'agente, è ostativa al riconoscimento altresì delle indennità ex art. 1751 c.p.c. senza che si indaghi oltre riguardo ai fatti costitutivi della domanda, in relazione ai quali la società resistente ha contestato che il avesse procurato R_ nuovi clienti ovvero incrementato in modo significativo gli affari ovvero che il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con i clienti dell'agente.
8. - Passando all'ulteriore domanda diretta a far valere il diritto al compenso provvigionale, pur non potendosi contestare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle provvigioni spettanti all'agente per l'attività svolta sino al momento del recesso ( non essendovi evidenza di obbligazioni che siano maturate successivamente alla cessazione del rapporto), secondo i principi di corrispettività delle prestazioni, trattandosi di un'attività comunque svolta e portata a termine nell'interesse della preponente, tuttavia l'entità di tali provvigioni deve essere commisurato agli affari conclusi, nei limiti della prova, gravante sull'agente, siccome fornita in giudizio.
La difesa ricorrente ha prodotto una serie di documenti attestanti gli ordini di vendita e, ad ogni buon fine, ha richiesto l'esibizione di tutta la documentazione contabile dell'azienda, segnatamente delle fatture di vendita rilasciate alla clientela e le bolle di consegna della merce per il periodo 1/1/2020-30/6/2021 relativamente alla zona riservata all'agente come da contratto.
8.1. - Tuttavia, la prova sul punto si è rivelata parzialmente carente.
A tal riguardo, vale richiamare il consolidato indirizzo seguito dal Giudice di legittimità (v. Cass. n. 8310/2002, con riferimento specifico proprio al rapporto di agenzia, e Cass. n. 20104/2009, sul piano generale), secondo cui nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento delle provvigioni, l'agente stesso ha l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, ovvero gli affari da lui promossi e la loro esecuzione, non potendosi
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supplire al mancato assolvimento di tale onere con la richiesta alla controparte di esibizione di documenti (che per poter essere presa in considerazione deve comunque essere specifica e concernere documenti individuati).
8.2. - A questa carenza deve tuttavia porsi rimedio attraverso l'ottemperanza della società preponente della presentazione del rendiconto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1749 c.c. art. 7 dell'AEC settore Industria, applicabile ratione temporis;
Infatti, a seguito dell'ordinanza con cui si onerava parte resistente a depositare riepilogativo aggiornato delle vendite realizzate nel primo semestre dell'anno di cessazione dell'incarico dall'agente , in uno alla documentazione ad Persona_1 esse relative ( fatture alla clientela), anche tenuto conto degli ordini completi lavorati dal medesimo agente per il medesimo periodo, è emerso che il volume di vendite ad esso afferente è pari a complessivi € 84.487,31, corrispondente ad un ammontare di provvigioni maturate su tali ordini e spettanti all'agente – aliquota 5% come da art.
9.1 ed all. 6 contratto di agenzia (doc. 6) – pari ad € 4.159,51.
8.3. - L'ammontare complessivo delle vendite è quello corretto da tenere in considerazione ai fini del riconoscimento del diritto a provvigione spettante, appunto, per tutti gli affari conclusi durante il contratto di agenzia, in misura percentuale ( art. 1748 c.c. e art. 6 primo comma Aec ). CP_14
Dal canto suo, parte resistente, ha detratto dal rendiconto depositato in atti una vendita ( fattura n. 93) non andata a buon fine ma non ha fornito alcuna prova di tale assunto e soprattutto della mancata conclusione di un contratto di vendita successivo all'attività prepositiva dell'agente.
8.4. - Pertanto, in assenza di ulteriore documentazione comprovante risultanze differenti, spetta a quest'ultimo ( rectius ai suoi eredi) il diritto al compenso provvigionale per il primo trimestre 2021 nella misura riconosciuta dalla preponente e come desumibile dall'estratto conto, senza le detrazioni operate su vendite incassate successivamente al 30.6.2021, o suppostamente non incassate, alla cui stregua risulta un imponibile provvigionale, corrispondente, quindi, ad un ammontare di provvigioni pari ad € 4.159,51 oltre agli interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo ( non agendo gli eredi come titolari o prosecutori dell'attività di impresa).
9. - Entro tali limiti, dunque, assorbita ogni altra questione, ivi compresa la richiesta di accertamento di un indebito a favore della società per le provvigioni corrisposte nel mese di ottobre 2020, in quanto non oggetto di specifica domanda riconvenzionale e in quanto nel giudizio è rimasto privo di riscontro fattuale un siffatto accertamento ( sia pure incidenter tantum) legato al dedotto inadempimento contrattuale dell'agente.
10. - Le spese seguono la soccombenza parziale soccombenza della società convenuta, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., in ragione del valore accertato della domanda ( decisum).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra richiesta o eccezione, così provvede:
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Tribunale di Firenze
I) Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna CP_1 al pagamento, in favore dei ricorrenti pro quota hereditatis, della somma di € 4.159,51 oltre agli interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
II) Condanna la società convenuta al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 oltre al rimborso delle spese generali forfetarie,
€ 259 per C.U., iva e cpa come per legge. Così deciso in Firenze, il 3 aprile /2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, il giorno 3 aprile 2024, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, ex art. 429 c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 1549 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in qualità di eredi di , rappresentati e difesi come in atti C.F._2 Persona_1 NLUCA con domicilio e n G. Minzoni n. 54 - FIRENZE
RICORRENTI
E
( c.f. ), rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. GIOVANNONI CP_1 P.IVA_1
EMANUELA e dall'Avv. SIMONI SARA, con domicilio eletto in VIA BERCHET 5 - FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: Contratto di agenzia – Domanda diretta al conseguimento delle provvigioni, dell'indennità di preavviso e suppletiva di clientela – Firr – altre indennità
Conclusioni – PARTE RICORRENTE: I. accertare e dichiarare che tra e è intercorso Persona_1 CP_1 rapporto di agenzia in regime di plurimandato dall'1/2/2016 al 9/3/2021 r o ad iniziativa dell'azienda preponente;
II. condannare al pagamento in favore di e CP_1 Parte_1 Parte_2 quali eredi di dell'import ,60 o del diverso ritenuto di Persona_1 maturate su l I trimestre 2021 con i clienti ricompresi nella zona di cui al contratto d'agenzia inter partes; III. accertare e dichiarare la illegittimità della risoluzione dal contratto di agenzia a tempo indeterminato posta in essere con effetto immediato da nei confronti di con lettera 9/3/2021 e condannare, CP_1 Persona_1 conseguentemente, la società conve mento in favor lla loro qualità di eredi del predetto: dell'importo di € 12.247,77 od il diverso ritenuto di giustizia a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
dell'importo di € 3.075,59 o del diverso ritenuto di giustizia a titolo di indennità suppletiva di clientela, dell'importo di euro 181,32
o del diverso ritenuto di giustizia a titolo di saldo indennità di risoluzione rapporto (firr) ed euro 6.276,97 a titolo di indennità meritocratica ex art. 1751 cc ed art. 10 Aec 30/7/2014; III. condannare al pagamento degli CP_1 interessi di legge ex art. 1284 primo e quarto comma cc sulle somme tutte dovute decorrere dal dì di cessazione del rapporto agenziale de quo al dì dell'effettivo soddisfo;
vittoria di spese di lite. PARTE RESISTENTE: in via preliminare ed assorbente accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di titolarità dell'azione da parte dei ricorrenti e per l'effetto dichiarare improcedibile e/o inammissibile la domanda giudiziale avanzata, con ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge;
- nel merito respingere in ogni caso tutte le domande ex adverso avanzate ed accertare l'avvenuta legittima risoluzione del rapporto di agenzia di cui trattasi e/o per giusta causa e per l'effetto dichiarare che nessuna somma a qualsivoglia titolo è dovuta dalla resistente in forza dello stesso a favore dei ricorrenti. In denegata ipotesi ridurre l'ammontare richiesto nella misura minore che risulterà di giustizia. In ogni caso, accertare e dichiarare indebitamente percepite dal sig. Persona_1 le provvigioni allo stesso corrisposte dal mese di ottobre 2020 e pari ad € 1.494,90 (o il diverso i superiore, ritenuto di giustizia).
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1. - Con ricorso depositato in data 19/07/2021 gli odierni ricorrenti nella suindicata qualità hanno convenuto in giudizio la per ottenerne la CP_1 condanna a pagamento delle somme indicate in ricorso a titolo di differenze retributive e indennità dovute in relazione al rapporto di agenzia intercorso tra la stessa e il loro dante causa nel periodo dal 1° febbraio 2016 sino alla Persona_1 data della risoluzione del rapporto per giusta causa avvenuta il 9 marzo 2021. Il tutto come da conclusioni in epigrafe riportate.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, hanno esposto, in sintesi, i seguenti fatti:
- con contratto di agenzia concluso tra le parti in data 1° febbraio 2016 R_
si impegnava a promuovere la vendita dei prodotti ( che produce
[...] CP_1 vitreocompressi in calcestruzzo e prefabbricati per l'edilizia e l'arredamento) nelle province di Pistoia, Prato e Firenze (ad esclusione dei comuni di Barberino Val d'Elsa, Tavernelle Val di Pesa, Greve in Chianti e Figline Val d'Arno). Il contratto a tempo indeterminato, in regime di plurimandato con esclusiva in favore dell'agente salvo clienti direzionali e casistiche particolari, prevedeva una provvigione del 5% sugli affari conclusi nelle zone di competenza oltre ad un sistema di obiettivi minimi di vendita annuali, da rivalutarsi annualmente in modo automatico, salvo accordo delle parti;
- il rapporto di agenzia fu svolto regolarmente da coadiuvato dal Persona_1 figlio , quale suo collaboratore familiare, lavorando insieme per Parte_2 l'acquisizione degli ordini;
- riguardo alla gestione del rapporto, la inviava ad un CP_1 Persona_1 riepilogo annuale delle vendite, confrontandosi quest'ultimo con il direttore commerciale Nonostante il non avesse mai raggiunto gli Parte_3 R_ obiettivi minimi di vendita ( come del resto gli altri agenti operanti per la convenuta), la non aveva mai sollevato contestazioni formali, sino a quando data 9/3/2021, CP_1 la società gli comunicava la risoluzione del contratto per giusta causa, contestandogli il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di vendita, il mancato invio di rapporti sulla clientela, la mancata visita costante dei clienti e il mancato rispetto delle indicazioni nella compilazione degli ordini;
- il per mezzo del proprio legale, aveva opposto alla società convenuta, R_ che gli contestava altresì la mancata comunicazione del suo grave stato di salute che gli impediva di mantenere proficui contatti con la clientela, di aver sempre svolto regolarmente la sua attività, senza far gravare l'insorgere di una grave malattia ( che di lì a pochi mesi lo avrebbe portato alla morte) anzi conseguendo nell'ultimo quadrimestre del 2020 ordini superiori a quelli procurati nei primo anni di rapporto e pur operando in periodo pandemico nel quale i cantieri edili erano stati chiusi nei mesi di marzo, aprile e parte di dicembre 2020;
- in aggiunta all'improvviso e ingiustificato recesso, la società preponente ometteva di inviare l'estratto conto del I trimestre 2021 e di pagare le relative provvigioni;
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- decedeva il 10/4/2021, lasciando come eredi la moglie Persona_1 Pt_1
e il figlio .
[...] Parte_2
Questi ultimi, contestando la sussistenza di qualsivoglia comportamento del loro dante causa integrante grave violazione contrattuale e deducendo per contro l'assenza di una giusta causa di recesso, hanno chiesto dichiararsi l'illegittima risoluzione del contratto da parte di e hanno rivendicato iure hereditatis il CP_1 pagamento delle provvigioni ancora dovute nonché il diritto alla corresponsione delle indennità previste per legge e per contratto conseguenti a tale illegittimo recesso, segnatamente dell'indennità sostitutiva di preavviso, dell'indennità ex art. 1751 c.c e ex artt. 10 e 11 Aec settore Industria del 30 luglio 2014, del saldo FIRR, oltre accessori, commisurati agli interessi nella misura prevista ex d.lgs 231/2002.
2. - Radicato il contraddittorio si è costituita la società convenuta, opponendosi alla domanda attorea sulla base delle seguenti eccezioni e rilievi:
- si deduce infatti il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, in mancanza di prova della qualità di eredi da parte di questi ultimi;
- si contesta altresì l'esistenza di alcun rapporto contrattuale con Parte_2
così come si contesta la ricostruzione in fatto della vicenda lavorativa descritta
[...] dai ricorrenti, precisandosi al riguardo che, essendo la resistente un'azienda di piccole dimensioni senza un ufficio apposito per le referenze con gli agenti, l'unico referente per gli agenti, incluso il era l'amministratore delegato, l'architetto R_ mentre i dipendenti e erano semplici impiegati Persona_2 Pt_4 Per_3 senza alcun potere di controllo dell'attività degli agenti;
- si deduce altresì la legittima risoluzione del contratto per giusta causa posto che il si era reso responsabile di gravi inadempienze contrattuali consistenti nel R_ mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di vendita e nella circostanza di avere omesso di informare essa preponente del suo stato di malattia, così compromettendo irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra le parti, oltre a contravvenire ad un preciso obbligo contrattuale di informativa riguardo alla sussistenza di eventuali cause di impedimento di prosecuzione del rapporto;
sempre sul punto si lamenta a carico del un'irregolarità nella gestione degli ordini e delle informazioni, non avendo R_ fornito quest'ultimo un'adeguata reportistica sullo stato della clientela e compilando in modo incompleto gli ordini e creando disagi all'ufficio spedizioni;
- sotto altro profilo si contesta la circostanza che il mancato raggiungimento annuale degli obiettivi minimi fosse stato tacitamente accettato negli anni dalla preponente, sottolineando al contrario di aver più volte contestato al tali R_ inadempienze, conservando il pieno diritto a recedere per giusta causa dal rapporto di agenzia;
- quanto alle richieste economiche, si contesta che siano dovute nella specie, le indennità sostitutiva del preavviso, suppletiva di clientela, FIRR e meritocratica, stante l'inadempimento del tanto più che questi, a causa della malattia non R_ aveva più lavorato e non aveva maturato le provvigioni relative al primo trimestre
2021; così come l'indennità meritocratica non gli sarebbe spettata in assenza di un aumento del fatturato o di acquisizione di nuova clientela;
- si contesta in ogni caso la correttezza dei conteggi, chiedendo in subordine apposita ctu sul punto, tenuto altresì conto che la convenuta aveva diritto alla
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restituzione delle provvigioni indebitamente percepite dal suddetto agente sin dal mese di ottobre 2020, in assenza di attività lavorativa da parte dello stesso.
Istruita mediante l'acquisizione di documenti e l'escussione di testi, la causa all'odierna udienza è stata decisa come da dispositivo che segue.
3. - Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla difesa della società resistente circa l'assenza di prova della legittimazione passiva degli odierni ricorrenti, rispettivamente che agiscono, nella qualità di eredi di . Persona_1
3.1. - Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato indirizzo secondo cui non sussiste il difetto di legittimazione attiva del figlio che fa valere giudizialmente un credito del genitore defunto per il solo fatto che egli non se ne affermi anche erede, in quanto il chiamato all'eredità, qual è necessariamente il figlio del defunto ai sensi dell'art. 536 cod. civ., agendo giudizialmente nei confronti del debitore del "de cuius" per il pagamento di quanto dichiaratamente al medesimo dovuto, compie un atto che, nella consapevolezza della delazione dell'eredità, presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, così realizzando il paradigma normativo dell'accettazione tacita dell'eredità di cui all'art. 476 cod. civ. ( tale principio è espresso da Cass. 16002/2008, seguito da numerose pronunce tra le quali Cass. 17149/2019 e Cass. 7995/2024).
3.2. - Tale principio deve ritenersi applicabile al figlio quanto al coniuge del de ciuius poiché trattasi di soggetti chiamati all'eredità per legge.
3.3. - E' certamente vero che - come è stato più volte precisato - l'assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, né può evincersi dalla denuncia di successione, che è atto di natura meramente fiscale (Cass., n. 30761/2022; Cass., 11/05/2009, n. 10729; Cass., 28/02/2007, n. 4783), potendo tuttavia valere sul piano indiziario come elemento serio e grave di convincimento della sussistenza della qualità di erede (Cass., 16/01/2017, n. 868).
3.4. - Ma qui, pur in assenza di una siffatta documentazione unitamente alle correlate volture catastali, indicate da parte ricorrente ma non materialmente prodotte in atti, ha valore dirimente la circostanza che la proposizione del ricorso introduttivo può essere considerata senza dubbio quale tacita accettazione per facta concludentia, alla stregua della domanda giudiziale volta far valere un diritto ereditario già di spettanza del de cuius (in tal senso, Cass., 08/06/2007, n. 13384).
Ed invero, poiché l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità, essa può legittimamente reputarsi implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per lm mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., ma travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i diritti successori (Cass. 7995/2024 cit. e, ivi richiamate, Cass., 11/03/2019, n. 6907; Cass. 10060/2018; Cass., 13738/2005).
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4. - Tanto precisato, in punto di legittimazione attiva, passando al merito della controversia, giova osservare che la domanda attorea si muove essenzialmente lungo due direttrici.
5. - La prima vede i ricorrenti, nella suindicata qualità, reclamare la sussistenza di un credito da mancato pagamento delle provvigioni dovute dalla società proponente.
5.1. - Tale credito si basa sulle provvigioni maturate per gli affari conclusi nel primo trimestre del 2021, ovvero tra gennaio e marzo, con i clienti inclusi nella zona di competenza dell'agenzia.
Segnatamente, le provvigioni maturate e non riscosse sarebbero documentate dai riepiloghi mensili di gennaio e febbraio 2021 forniti da e in parte da CP_1 copie degli ordini conclusi dall'agente nei primi giorni di marzo 2021.
5.2. - La difesa ricorrente include in tale voce altresì le provvigioni su ordini indiretti acquisiti dalla società preponente, agli ordini acquisiti durante il rapporto e andati a buon fine nel primo trimestre 2021, o quelli con evasione successiva alla conclusione del rapporto.
5.3. Da un lato, infatti, la documentazione offerta in produzione ( vedi ordini contenuti nelle e-mail inviate nel detto periodo all'ufficio spedizioni, in all. 13, nonché prospetto riepilogativo delle provvigioni in all. 19 del fascicolo di parte ricorrente) attesterebbe la conclusione di ordini per un valore di almeno € 90.672,17, con una conseguente provvigione di € 4.533,60.
5.4. - Dall'altro lato, la società resistente si sarebbe resa inadempiente rispetto all'obbligo consegnare al loro dante causa l'estratto conto del primo trimestre 2021 ai fini del pagamento delle relative provvigioni, impedendo di fatto il conteggio di quanto dovuto a suddetto titolo.
6. - Sotto altro profilo, a contestazione della giusta causa di recesso imputabile all'agente, i ricorrenti rivendicano il diritto di credito relativo all'indennità sostitutiva del preavviso pari a € 12.247,77, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, calcolata sulla base di 6 mensilità di provvigioni;
a quello derivante dall'indennità suppletiva di clientela, prevista dall'art. 10 dell'AEC del settore industria, che viene calcolata applicando un'aliquota del 3% sulle provvigioni maturate nei primi tre anni del rapporto un'aliquota del 3,5% sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno del rapporto, per un ammontare complessivo di € 3.075,59; al saldo di indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), costituito da accantonamenti annuali versati ai preponenti al Fondo speciale Enasarco, sulla base delle provvigioni maturate e liquidate all'agente nel corso del rapporto, per un ammontare residuo di € 181,32; infine all'indennità meritocratica, prevista dall'art. 10, par. III e 11 dell'AEC del settore Industria, in quanto spettante all'agente nel caso in cui l'importo complessivo del FIRR e dell'indennità suppletiva di clientela non superi il massimale stabilito per l'indennità di fonte legale. I ricorrenti quantificano tale voce in € 6.276,97.
7. - Riguardo alle evidenze documentali, va considerato primariamente il contenuto del contratto di agenzia in atti.
7.1. - In esso, tra le clausole che richiamano la disciplina legale del rapporto di agenzia come regolate dal codice civile e dall'AEC settore Industria, è stata specificamente prevista altresì una serie di ipotesi integranti condizione risolutiva
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espressa del rapporto, in forza delle quali la società preponente ha comunicato in data 9 marzo 2021 il recesso per causa imputabile all'agente in forza delle previsioni contrattuali di cui al punto 6 e 14 del contratto di agenzia del 1° febbraio 2016.
7.2. - Orbene, se è pacifico che il recesso per giusta causa possa darsi in caso di grave inadempimento dell'agente, non sussistendo in questo caso né l'onere di rispettare il preavviso ( ovvero di pagare la relativa indennità sostitutiva) né l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. ( nella triplice voce che, a termini dell'AEC Industria, la compone vale a dire la cd FIRR, l'indennità suppletiva di clientela e la cosiddetta indennità meritocratica), non può dubitarsi altresì dell'ammissibilità dell'apposizione al contratto di una clausola risolutiva espressa in cui le parti possono predeterminare una (o più) ipotesi di cessazione immediata del rapporto operando ex ante una valutazione di gravità e rilevanza dell'inadempimento che dia luogo al venir meno del rapporto medesimo;
con la conseguenza che, ove le parti abbiano preventivamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento, facendone discendere la risoluzione del contratto senza preavviso, il giudice non può compiere alcuna indagine sull'entità dell'inadempimento stesso rispetto all'interesse della controparte, ma deve solo accertare se esso sia imputabile al soggetto obbligato quanto meno a titolo di colpa che, peraltro, si presume ai sensi dell'art. 1218 c.c. ( Cass. 25194/2021, che richiama Cass. 4659/1992).
7.3. - Nella specie, è agevole rilevare che la risoluzione del contratto è stata determinata dalla società preponente sulla base di due distinti ordini di contestazione, corrispondenti a altrettanto gravi inadempimenti dell'agente compresi nel novero delle ipotesi richiamate dalla clausola risolutiva espressa.
Con una necessaria precisazione.
Mentre per un verso la società preponente ha imputato al di avere violato R_ gli obblighi, espressamente previsti dalla clausola 6.6. e 6.7 del contratto, di tempestiva informazione riguardo al suo stato di malattia ovvero alla sussistenza di impedimenti personali – sia temporanei che duraturi - allo svolgimento dell'incarico affidatogli, si sensi e per gli effetti dell'art. 12 dell'AEC Industria;
per altro verso, si è contestato all'agente il suo grave inadempimento in relazione a) al mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di vendita negli anni 2019, 2020 ( art. 2,6); il mancato invito del rapporto sullo stato della clientela e di qualsiasi altra informazione ( art. 6.4.); c) la mancata costante visita dei clienti ( art. 6.1.) ed in particolare quelli diversi dai rivenditori di materiale edile fattore determinante nel mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di vendita;
d) il mancato rispetto delle indicazioni date sul riempimento delle proposte di commissione ( artt.
7.2. e 7.4.); e) le dichiarate circostanze che ostacolano lo svolgimento dell'attività ( all. 14).
7.4. - Alla luce delle suddette causali ne consegue che la giustificazione del recesso senza preavviso da parte della società preponente può discendere alternativamente da ciascuna delle suddette singole contestazioni, in quanto di per sé idonea a determinare la risoluzione del rapporto per causa imputabile all'agente.
7.5. - Sul piano probatorio, Le deposizioni testimoniali hanno offerto un quadro probatorio alquanto controverso e per certi versi contraddittorio.
Invero, tra i testi addotti da parte ricorrente rileva la testimonianza di Tes_1
il quale avendo prestato la sua attività come collaboratore di ha
[...] Persona_1
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dichiarato di aver accompagnato dai clienti fino a marzo 2021, in Parte_2 media una volta a settimana, senza incrementi nel periodo di malattia del padre. Ha anche specificato che in precedenza accompagnava il padre presso i clienti. R_ ex dipendente di , responsabile commerciale dal 2015 al Testimone_2 CP_1 2021, ha riferito di aver avuto frequenti rapporti con e meno frequenti Persona_1 con , che collaborava prevalentemente con Ha dichiarato di Parte_2 Testimone_1 aver accompagnato presso il cliente tra febbraio e marzo Parte_2 CP_2 2021, dopo i problemi di salute del padre ( “…Ho accompagnato Parte_2 presso il cliente della società ; non ricordo esattamente la data, Controparte_3 CP_2 dopo che il padre aveva manifestato problemi di salute, tra febbraio e marzo 2021. Dovevamo rinnovare il contratto con il gruppo GEF, di cui era all'epoca CP_3 Presidente e di cui faceva parte, rinnovo che veniva effettuato entro il mese CP_2 di marzo. … aveva promosso affari per il 30% circa del fatturato della Persona_1 quota mercato di ha introdotto quali nuovi clienti Tasselli CP_1 Persona_1 srl con sede in Prato, con sede in Prato, Edilarket srl con sede in Prato, Controparte_4
con sede in Firenze, con sede in Larciano, Controparte_5 Controparte_6
con sede in Firenze, con sede in Sesto Controparte_7 Controparte_8 Fiorentino, con sede in Scarperia e San Piero, Controparte_9 Controparte_10
con sede in Certaldo e con sede in Cerreto Guidi;
non
[...] Controparte_11 ricordo la società Beauty at Home srl con sede in Castelfiorentino. Non so se CP_12 e AR srl con sede in Firenze e Poli Strade spa con sede in Campi CP_13 Bisenzio fossero stati clienti in passato, certamente li ha CP_1 Persona_1 recuperati. … Per il covid i cantieri edili sono stati chiusi a marzo e aprile 2020; non abbiamo fatto consegne. Non ricordo la chiusura di dicembre 2020…”.
Quanto ai rapporti con l'azienda, il teste ha riferito: “…L'Amministratore delegato ha sottoscritto e concluso i contratti di agenzia;
su mia proposta decideva le collaborazioni. Era mio compito gestire gli agenti, che io effettuavo seguendo le indicazioni dell'Amministratore delegato. Abbiamo chiuso il mio rapporto di lavoro nel 2021 quando l'arch. a deciso di gestire personalmente gli agenti. … I target, Per_2 anche quelli aziendali, non erano stati raggiunti. Il sig. migliorò i Persona_1 risultati, ad eccezione del 2020; il fatturato della azienda e i minimi erano bassi. … frequentava i clienti regolarmente, non so indicare la frequenza. Ha Persona_1 riportato a me, quasi quotidianamente, in prevalenza verbalmente, sulle visite ai clienti e l'andamento commerciale. Preparava relazioni scritte per le riunioni commerciali, con cadenza ogni due o tre mesi…”. Nel periodo di allontanamento nel mese di ottobre 2020 “…Da quando ha cessato di rispondere al telefono, le Persona_1 comunicazioni verbali sono state interrotte. Non sapevamo cosa avesse. A ottobre o novembre 2020 mi mandò un whattsapp nel quale disse che non poteva rispondere verbalmente al telefono, lo aveva chiamato perché da un po' non lo sentivo al telefono. Non ho avuto con lui ulteriori comunicazioni mediante messaggi. So che
che gestiva alcuni clienti e collaborava con alcuni agenti, ha accompagnato il Pt_4 figlio presso alcuni clienti. Cap. 6) So che aveva tentato Parte_2 Persona_2 di contattare vedo per la prima volta il whatsapp di cui al doc. 5 che mi Persona_1 viene esibito. Ho riferito io a che non poteva parlare, in Per_2 Persona_1 prossimità alla comunicazione che ho riferito;
non sapevo quale fosse il suo problema di salute. Non sapevamo che la situazione di salute fosse così delicata. Ho appreso da quanto indicato nel whatsapp di cui al doc.
5. mi comunicò Per_2 Persona_1
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solo che aveva problemi di udito e non poteva parlare, fece riferimento a un problema temporaneo e che avremmo potuto avere contatti con il figlio . Ho avuto Parte_2 pochi contatti con che si rapportava a il quale riferiva a me…”. Parte_2 Pt_4
Il teste ha invece precisato che gli ordini incompleti di venivano Persona_1 accettati dall'azienda e che nessun agente aveva raggiunto i target minimi (“…Il target aziendale e gli obiettivi minimi non erano stati raggiunti da nessun agente. Il fatturato della azienda, durante tutto il mio periodo di lavoro è passato da 1.100.000,00 ad una proiezione di 1.800.000,00. L'ultimo fatturato del 2020 era di circa 1.500.000,00 o 1.550.000,00 se ben ricordo…So che gli ordini incompleti di sono stati Persona_1 accettati dalla azienda, penso che quelli fino a gennaio 2021 siano andati a buon fine;
i clienti erano tutti solvibili…”)
Dal canto suo, Amministratore delegato di dal 1996, Persona_2 CP_1 ha affermato di occuparsi anche della parte commerciale, inclusa la determinazione dei prezzi, i rapporti con i commerciali, la selezione degli agenti e la verifica degli ordini. Ha confermato di aver contestato verbalmente a il mancato
R_ raggiungimento dei target, ma di non aver avviato un contenzioso ( “…Il contratto prevedeva relazioni scritte che il sig. non ha mai fatto;
ho avuto colloqui
R_ periodici frequenti con il sig. che riferisca circa i clienti e sui prezzi;
preciso
R_ che sono io a decidere sulla applicazione degli sconti… Da ottobre 2020 non ho più ricevuto telefonate dal Sig. Non ha mai inviato relazioni scritte. L'ho cercato al
R_ telefono verso febbraio o marzo 2021. Normalmente non chiamo gli agenti. Non ricordo se l'ho sentito a Natale per gli auguri. A fine anno 2020 mi sono accorto del peggioramento del suo fatturato in relazione al fatturato aziendale, che l'azienda da ottobre 2020 stava recuperando in relazione al covid… Ho saputo dei problemi di salute del sig. verso marzo 2021, quando gli ho mandato un messaggio.
R_ Confermo che il messaggio del quale ho riferito è quello di cui al doc. 5 che mi viene esibito. Nessuno in azienda mi aveva riferito di problemi di salute del sig. né
R_
né che avevo interpellato affinché incalzassero il sig. nelle Pt_4 Per_3 R_ vendite…”). a inoltre specificato di non essere il legale rappresentante della Per_2 società e di essere colui che decide sugli sconti.
Lo stesso ha quindi negato di aver saputo della malattia di da Persona_1 Pt_4
o Inoltre, ha affermato che il contratto prevedeva relazioni scritte che Per_3 non ha mai fornito, mentre lo stesso aveva invece colloqui frequenti con R_ R_ che tuttavia si interrompevano sin dal mese di ottobre 2020. quale responsabile dell'ufficio spedizioni di , ha confermato Tes_3 CP_1 di aver ricevuto i risultati delle attività degli agenti e di averli inoltrati all'amministratore delegato e al commerciale. Ha riferito che i risultati di erano negativi. Ha anche R_ dichiarato di non essere in grado di sapere se gli agenti avevano raggiunto i target prefissati.
7.6. - Le dichiarazioni che precedono, richiamate nei punti più salienti, hanno confermato, da un lato, la circostanza che aveva sì proseguito in Persona_1 qualche modo la sua attività anche durante la malattia, sostituito dal figlio , Parte_2 quale suo collaboratore, coadiuvato dal , ma anche che sin dal mese di Testimone_1 ottobre, all'insorgere della sua malattia lo stesso smise di dare notizia di sé e dei suoi affari al quale referente commerciale degli agenti per la società convenuta, Parte_6 quanto all'amministratore alla stregua delle risultanze in atti è priva di rilievo Per_2
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la deduzione di parte resistente secondo cui il fosse un semplice Parte_6 dipendente amministrativo e che i rapporti con gli agenti fossero tenuti direttamente dall'amministratore circostanza documentalmente smentita dal contenuto Per_2 delle comunicazioni e-mail inviate dal al tra cui i solleciti prodotti Parte_6 R_ dalla stessa resistente in all. 8-10).
7.7. - A prescindere, dunque, dalla circostanza che nella particolare vicenda in esame il figlio dell'agente abbia assicurato una certa continuità aziendale, mantenendo, per quanto possibile, i rapporti con l'Ufficio spedizioni ( all. 13 di parte ricorrente), è emerso incontestabile l'inadempimento – sia pur umanamente comprensibile in considerazione del suo stato personale - di cui si è reso responsabile il omettendo di comunicare, come era suo preciso obbligo contrattuale, le R_ ragioni del suo impedimento, avente connotato di serietà e gravità tenuto conto dello stato di malattia, ma piuttosto decidendo di proseguire il rapporto senza rendere edotta la parte preponente del proprio – temporaneo o duraturo – impedimento anche al fine di consentire all'azienda preponente di attivare gli strumenti di garanzia ed operatività previsti dall'art. 12 dell'AEC Industria.
7.8. - Non rileva peraltro l'accertamento del ruolo avuto dal figlio dell'agente in seno all'attività di impresa del padre tenuto conto del rapporto di Parte_2 mandato costituito personalmente con quest'ultimo come si ricava in modo inequivocabile dalla scrittura privata del 1° febbraio 2016 (clausola 2.1. del contratto), e che in ogni caso sarebbe stato onere del medesimo agente informare il mandante di ogni modifica delle condizioni economico-sociali e operative stabilite all'origine del rapporto, così da consentire da parte del mandante il libero recesso (clausola 2.2. del contratto).
7.9. - Neppure rileva la circostanza, in qualche modo emersa dall'istruttoria, che i dipendenti della società resistente fossero a conoscenza dell'insorgere di problemi di salute del ( v. messagistica riportata in all. 10), accettando la trasmissione degli R_ ordini da parte del figlio , in quanta si tratta di aspetti non incidenti sul Parte_2 rapporto di mandato con il in assenza di formali comunicazioni mai pervenute R_ da parte di quest'ultimo.
7.10. - D'altra parte, non può sottacersi l'altrettanto indubbio riflesso negativo che ha comportato l'assenza di informativa riguardo agli adempimenti ai quali era pure tenuto l'agente, oggetto di puntuale sollecito e successiva contestazione (all.
8-10 della produzione di parte resistente).
7.11 - Il quadro di tali inadempienze, a termini della clausola risolutiva espressa che consentiva per ciò solo il recesso per giusta causa del rapporto di agenzia, rende ininfluente l'ulteriore accertamento sull'esistenza di un grave inadempimento imputabile all'agente circa il mancato raggiungimento dei risultati minimi fissati convenzionalmente con la società mandante.
7.12. - Sotto tale profilo, la causa non è bisognevole di ulteriore approfondimento istruttorio, pur essendo rimasta controversa la prova riguardo al mancato raggiungimento degli obiettivi minimi annuali di vendita, da intendersi come grave inadempimento dell'agente giustificativa del recesso per giusta causa a termini della clausola n. 14 del contratto di agenzia in atti;
invero, dagli estratti conto aziendali a consuntivo delle vendite effettuate ( all. 8 della produzione di parte ricorrente) si
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ricava che il volume delle vendite negli anni 2020, 2019 siano stati prossimi a cinquecento mila euro ( 2019) o comunque superiori a quattrocentocinquanta mila euro ( 2020), quindi non lontani dal target fissato di cinquecentotrentamila euro;
inoltre, dal testimoniale acquisito è emerso chiaramente che negli anni in considerazione nessuno degli agenti aveva raggiunto gli obiettivi minimi e la preponente non ha specificamente contestato un'anomala e significativa diminuzione degli affari con riferimento al né sono stati forniti dati di comparazione dei R_ risultati ottenuti dall'agente in questione rispetto al volume delle vendite conseguito dagli altri agenti della stessa preponente in altre zone, dovendosi pur sempre valutare la gravità di siffatto inadempimento, quale presupposto indefettibile per l'applicazione della clausola risolutiva espressa ( “… in caso di gravi infrazioni…”), in rapporto alla produttività dell'azienda e al complesso delle vendite degli agenti realizzate annualmente.
7.12. - Ciò nonostante, quanto sopra evidenziato, in punto di prova della grave violazione in cui è incorsa la parte mandataria rispetto agli obblighi informazione, è assorbente rispetto alle carenze probatorie relative al mancato raggiungimento dei target aziendali di vendite.
7.13. - La sussistenza di una legittima causa di recesso senza preavviso, per grave inadempimento dell'agente, è ostativa al riconoscimento altresì delle indennità ex art. 1751 c.p.c. senza che si indaghi oltre riguardo ai fatti costitutivi della domanda, in relazione ai quali la società resistente ha contestato che il avesse procurato R_ nuovi clienti ovvero incrementato in modo significativo gli affari ovvero che il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con i clienti dell'agente.
8. - Passando all'ulteriore domanda diretta a far valere il diritto al compenso provvigionale, pur non potendosi contestare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle provvigioni spettanti all'agente per l'attività svolta sino al momento del recesso ( non essendovi evidenza di obbligazioni che siano maturate successivamente alla cessazione del rapporto), secondo i principi di corrispettività delle prestazioni, trattandosi di un'attività comunque svolta e portata a termine nell'interesse della preponente, tuttavia l'entità di tali provvigioni deve essere commisurato agli affari conclusi, nei limiti della prova, gravante sull'agente, siccome fornita in giudizio.
La difesa ricorrente ha prodotto una serie di documenti attestanti gli ordini di vendita e, ad ogni buon fine, ha richiesto l'esibizione di tutta la documentazione contabile dell'azienda, segnatamente delle fatture di vendita rilasciate alla clientela e le bolle di consegna della merce per il periodo 1/1/2020-30/6/2021 relativamente alla zona riservata all'agente come da contratto.
8.1. - Tuttavia, la prova sul punto si è rivelata parzialmente carente.
A tal riguardo, vale richiamare il consolidato indirizzo seguito dal Giudice di legittimità (v. Cass. n. 8310/2002, con riferimento specifico proprio al rapporto di agenzia, e Cass. n. 20104/2009, sul piano generale), secondo cui nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento delle provvigioni, l'agente stesso ha l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, ovvero gli affari da lui promossi e la loro esecuzione, non potendosi
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supplire al mancato assolvimento di tale onere con la richiesta alla controparte di esibizione di documenti (che per poter essere presa in considerazione deve comunque essere specifica e concernere documenti individuati).
8.2. - A questa carenza deve tuttavia porsi rimedio attraverso l'ottemperanza della società preponente della presentazione del rendiconto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1749 c.c. art. 7 dell'AEC settore Industria, applicabile ratione temporis;
Infatti, a seguito dell'ordinanza con cui si onerava parte resistente a depositare riepilogativo aggiornato delle vendite realizzate nel primo semestre dell'anno di cessazione dell'incarico dall'agente , in uno alla documentazione ad Persona_1 esse relative ( fatture alla clientela), anche tenuto conto degli ordini completi lavorati dal medesimo agente per il medesimo periodo, è emerso che il volume di vendite ad esso afferente è pari a complessivi € 84.487,31, corrispondente ad un ammontare di provvigioni maturate su tali ordini e spettanti all'agente – aliquota 5% come da art.
9.1 ed all. 6 contratto di agenzia (doc. 6) – pari ad € 4.159,51.
8.3. - L'ammontare complessivo delle vendite è quello corretto da tenere in considerazione ai fini del riconoscimento del diritto a provvigione spettante, appunto, per tutti gli affari conclusi durante il contratto di agenzia, in misura percentuale ( art. 1748 c.c. e art. 6 primo comma Aec ). CP_14
Dal canto suo, parte resistente, ha detratto dal rendiconto depositato in atti una vendita ( fattura n. 93) non andata a buon fine ma non ha fornito alcuna prova di tale assunto e soprattutto della mancata conclusione di un contratto di vendita successivo all'attività prepositiva dell'agente.
8.4. - Pertanto, in assenza di ulteriore documentazione comprovante risultanze differenti, spetta a quest'ultimo ( rectius ai suoi eredi) il diritto al compenso provvigionale per il primo trimestre 2021 nella misura riconosciuta dalla preponente e come desumibile dall'estratto conto, senza le detrazioni operate su vendite incassate successivamente al 30.6.2021, o suppostamente non incassate, alla cui stregua risulta un imponibile provvigionale, corrispondente, quindi, ad un ammontare di provvigioni pari ad € 4.159,51 oltre agli interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo ( non agendo gli eredi come titolari o prosecutori dell'attività di impresa).
9. - Entro tali limiti, dunque, assorbita ogni altra questione, ivi compresa la richiesta di accertamento di un indebito a favore della società per le provvigioni corrisposte nel mese di ottobre 2020, in quanto non oggetto di specifica domanda riconvenzionale e in quanto nel giudizio è rimasto privo di riscontro fattuale un siffatto accertamento ( sia pure incidenter tantum) legato al dedotto inadempimento contrattuale dell'agente.
10. - Le spese seguono la soccombenza parziale soccombenza della società convenuta, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., in ragione del valore accertato della domanda ( decisum).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra richiesta o eccezione, così provvede:
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I) Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna CP_1 al pagamento, in favore dei ricorrenti pro quota hereditatis, della somma di € 4.159,51 oltre agli interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
II) Condanna la società convenuta al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 oltre al rimborso delle spese generali forfetarie,
€ 259 per C.U., iva e cpa come per legge. Così deciso in Firenze, il 3 aprile /2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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