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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 29/10/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 1765 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA Il Tribunale di Ferrara, composto da: dott. LO LO Presidente rel. ed est. dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. PAZI LAURA Controparte_1 CH LL con il patrocinio dell'Avv. MERLO VALENTINA
RICORRENTI e PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio Conclusioni delle parti: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dai signori AR AR e in data 05/08/2000 in Napoli (NA), con rito concordatario, Controparte_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli dell'anno 2000, atto n. 154, Parte II, S.A. Sez. W, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alla relativa trascrizione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni tra gli stessi concordate:
1) la casa famigliare, sita in Poggio Renatico (FE), via LO Borsellino n. 20, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà assegnata alla signora AR AR, che vi risiede unitamente ai figli e , maggiorenni, ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti;
2) il signor corrisponderà, a titolo di contributo fisso al mantenimento Controparte_1 ordinario dei figli e la somma mensile di Euro 200,00 ciascuno (per un Per_2 Per_1 importo complessivo mensile di Euro 400,00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
il contributo mensile verrà dal signor corrisposto direttamente CP_1 ai figli e per l'importo di rispettiva spettanza, mediante bonifico bancario Per_2 Per_1
pagina 1 di 3 da eseguirsi entro il giorno 20 di ogni mese sui rispettivi conti correnti intestati a e Per_2
Per_1
− i signori AR e concorreranno, in ragione del 50%, al pagamento delle CP_1 spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, con le modalità conformi al Protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara e di seguito trascritte: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1)visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e/o artistiche fino al tetto massimo complessivo di Euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) viaggi e vacanze dei figli;
3) scuola guida. Entro la fine di ogni mese, ciascun genitore consegnerà all'altro l'elenco delle spese straordinarie - con relativa documentazione attestante le spese sostenute per i figli - e, salva compensazione solo con altre spese straordinarie dovute e mai con l'importo del contributo al mantenimento mensile - provvederà al rimborso della quota di sua competenza entro il giorno 20 (venti) del mese successivo;
3) Le somme erogate da INPS a titolo di Assegno Unico Universale continueranno ad essere percepite interamente dalla signora AR, impegnandosi il signor a CP_1 curare ogni eventuale incombente di sua competenza ai fini della relativa erogazione;
4) Spese legali del procedimento interamente compensate tra le parti. Conclusioni del PM: V.to conclude perché il Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con adozione dei provvedimenti conformi all'interesse della prole.
pagina 2 di 3 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 08/08/2025 i sigg.ri e Controparte_1 LL CH chiedevano che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 04/08/2000. Esponevano che dal matrimonio erano nati i figli e maggiorenni ma non Per_2 Per_1 autosufficienti.
Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedevano l'accoglimento delle domande riportate in ricorso. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di divorziare. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio. Con decreto emesso in data 17.4.2023 è stata omologata la separazione dei coniugi. E' ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Può dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate. Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 04/08/2000 in Napoli da , e CH LL e Controparte_1 trascritto al n. 154 parte II , serie A sez. W del Registro degli atti di matrimonio alle condizioni concordate fra le parti. Spese compensate. Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile di Napoli di procedere all' annotazione della presente sentenza. Ferrara, 29.10.2025
Il presidente est.
LO LO
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REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA Il Tribunale di Ferrara, composto da: dott. LO LO Presidente rel. ed est. dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. PAZI LAURA Controparte_1 CH LL con il patrocinio dell'Avv. MERLO VALENTINA
RICORRENTI e PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio Conclusioni delle parti: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dai signori AR AR e in data 05/08/2000 in Napoli (NA), con rito concordatario, Controparte_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli dell'anno 2000, atto n. 154, Parte II, S.A. Sez. W, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alla relativa trascrizione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni tra gli stessi concordate:
1) la casa famigliare, sita in Poggio Renatico (FE), via LO Borsellino n. 20, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà assegnata alla signora AR AR, che vi risiede unitamente ai figli e , maggiorenni, ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti;
2) il signor corrisponderà, a titolo di contributo fisso al mantenimento Controparte_1 ordinario dei figli e la somma mensile di Euro 200,00 ciascuno (per un Per_2 Per_1 importo complessivo mensile di Euro 400,00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
il contributo mensile verrà dal signor corrisposto direttamente CP_1 ai figli e per l'importo di rispettiva spettanza, mediante bonifico bancario Per_2 Per_1
pagina 1 di 3 da eseguirsi entro il giorno 20 di ogni mese sui rispettivi conti correnti intestati a e Per_2
Per_1
− i signori AR e concorreranno, in ragione del 50%, al pagamento delle CP_1 spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, con le modalità conformi al Protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara e di seguito trascritte: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1)visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e/o artistiche fino al tetto massimo complessivo di Euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) viaggi e vacanze dei figli;
3) scuola guida. Entro la fine di ogni mese, ciascun genitore consegnerà all'altro l'elenco delle spese straordinarie - con relativa documentazione attestante le spese sostenute per i figli - e, salva compensazione solo con altre spese straordinarie dovute e mai con l'importo del contributo al mantenimento mensile - provvederà al rimborso della quota di sua competenza entro il giorno 20 (venti) del mese successivo;
3) Le somme erogate da INPS a titolo di Assegno Unico Universale continueranno ad essere percepite interamente dalla signora AR, impegnandosi il signor a CP_1 curare ogni eventuale incombente di sua competenza ai fini della relativa erogazione;
4) Spese legali del procedimento interamente compensate tra le parti. Conclusioni del PM: V.to conclude perché il Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con adozione dei provvedimenti conformi all'interesse della prole.
pagina 2 di 3 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 08/08/2025 i sigg.ri e Controparte_1 LL CH chiedevano che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 04/08/2000. Esponevano che dal matrimonio erano nati i figli e maggiorenni ma non Per_2 Per_1 autosufficienti.
Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedevano l'accoglimento delle domande riportate in ricorso. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di divorziare. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio. Con decreto emesso in data 17.4.2023 è stata omologata la separazione dei coniugi. E' ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Può dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate. Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 04/08/2000 in Napoli da , e CH LL e Controparte_1 trascritto al n. 154 parte II , serie A sez. W del Registro degli atti di matrimonio alle condizioni concordate fra le parti. Spese compensate. Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile di Napoli di procedere all' annotazione della presente sentenza. Ferrara, 29.10.2025
Il presidente est.
LO LO
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