Ordinanza cautelare 20 novembre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01090/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01998/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1998 del 2025, proposto da
-OMISSIS-il 12.04.2003, alias -OMISSIS- nato in -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Majorini, con domicilio digitale come da REGINDE;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Agrigento, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia,
- del provvedimento emesso dal Questore di Agrigento in data 12.08.2025 Prot nr -OMISSIS- -L.P., notificato all’interessato il 22.08.2025, di rigetto della domanda di conversione del Permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 17.02.2025;
- nonché di ogni ed ulteriore atto e/o “comportamento” precedente, susseguente o comunque richiamato o connesso;
- nonché di quelli adottati in esecuzione del suddetto provvedimento, anche se allo stato ignoti negli estremi e nell’esatto contenuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Vista l’ordinanza cautelare n.-OMISSIS-2025;
Visto il decreto-OMISSIS-2025 di ammissione in via provvisoria del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, adottato dalla competente Commissione presso questo Tribunale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. IO NF e udito per l’Amministrazione intimata il difensore, avvocato Florio, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1) Mercé atto di gravame incardinato ritualmente dinanzi questo Tribunale parte ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione in via cautelare degli effetti, delle determinazioni questorili specificate in epigrafe, prospettandone l’illegittimità per i motivi seguenti:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023; erronea interpretazione della nozione di “disciplina previgente” ;
II) Violazione del principio di buona amministrazione e di ragionevolezza ex art. 97 Cost.; eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta .
In punto di fatto ha esposto di essere presente in Italia dal 04.05.2022 e di aver presentato in data 05.07.2022 istanza per il riconoscimento della protezione internazionale alla competente Commissione Territoriale Protezione Internazionale, la quale, con deliberazione del 22.11.2023, pur rigettando la domanda di protezione internazionale, gli ha accordato nondimeno la protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008.
In seguito, esattamente il 17.02.2025, il ricorrente ha presentato richiesta di conversione di tale titolo di soggiorno in Permesso di soggiorno per lavoro subordinato; richiesta rigettata tuttavia dall’Amministrazione intimata (mercé le determinazioni gravate) in considerazione del fatto che il suddetto titolo era stato rilasciato dalla C.T.P.I. in data successiva all’abrogazione delle disposizioni, di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 286/1998, recante il T.U. Immigrazione, che disciplinavano detta possibilità di conversione.
2) Costituitasi in giudizio l’Amministrazione intimata, ad esito della camera di consiglio del 18.11.2025 è stata pronunziata l’ordinanza cautelare n.-OMISSIS-2025, di accoglimento dell’istanza cautelare di parte ricorrente.
Infine, all’udienza pubblica del 03.03.2026, ascoltati i difensori delle parti presenti, il ricorso è stato trattenuto in decisone.
3) Le deduzioni di parte ricorrente, che per la loro intima connessione possono essere esaminate congiuntamente, si dimostrano fondate per le motivazioni, che seguono.
Con il primo motivo di gravame è stato prospettato che l’Amministrazione sarebbe incorsa in errore nell’interpretare la disciplina transitoria, di cui all’ art. 7, commi 2 e 3, d.l. n. 20/2023, cd. decreto Cutro , dal momento che la facoltà di conversione del titolo di soggiorno per protezione speciale in Permesso di soggiorno per lavoro subordinato, di cui al previgente art. 6 d.lgs. n. 286/1998, avrebbe dovuto essere riconosciuta, proprio in forza di tale disciplina transitoria, come ancora vigente in tutte le fattispecie (tra cui quella oggetto del decidere), in cui l’istanza originariamente presentata di protezione speciale ovvero di protezione internazionale era stata incardinata presso la P.A. prima del 06.05.2023 (data di entrata in vigore della legge n. 50/2023, di conv. d.l. n. 20/2023 nella parte in cui ha abrogato in parte qua l’art. 6 cit.).
Con il secondo motivo è stato altresì prospettato che un’interpretazione di segno contrario, in base alla quale il discrimine tra proponibilità o meno della richiesta di conversione del titolo di soggiorno sia ancorato alla data di rilascio del titolo da novare, piuttosto che a quella d’inoltro della relativa istanza, finirebbe per far dipendere dai tempi amministrativi di esame della pratica il riconoscimento o meno della facoltà in discorso, in palese violazione dei principi generali di buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa.
Orbene, questo Tribunale non vede ragione per discostarsi, nel decidere la fattispecie di causa, dal suo consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui, se è pur vero che con il d.l. n. 20/2023 il legislatore è intervenuto, apportando alcune significative modifiche alla disciplina riguardante i Permessi di soggiorno per “casi speciali” , di fatto non più operante; è altrettanto vero che con lo stesso decreto legge, all’art. 7, ha previsto altresì un peculiare regime transitorio.
Segnatamente, sul piano normativo, si è stabilito:
a ) al comma 2, che “ Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente ”;
b ) al comma 2 bis , introdotto in sede di conversione, che “ Ai procedimenti di competenza della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente ”;
c ) al comma 3, che “ I Permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in Permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge ”.
Con successiva circolare del 29.05.2024 (prot. 0049449 del 31 maggio 2024), in adesione al parere reso sul punto dall’Avvocatura Generale dello Stato ( affare n. 4467/2023), l’Amministrazione per gli Affari Interni ha chiarito inoltre che, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 50/2023 (di conversione del d.l. n. 20/2023), i Permessi di soggiorno per casi speciali possono essere convertiti: a ) se le istanze di conversione sono state presentate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina; b ) se essi sono stati rilasciati prima della data del 05.05.2023 e se sono in corso di validità; c ) se gli stessi sono stati rilasciati in data successiva in forza di provvedimenti giurisdizionali, con cui è stata dichiarata l’illegittimità del diniego dell’Amministrazione avverso l’istanza di protezione speciale presentata dal privato prima del 05.05.2023.
Difatti, “ la legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente quello della data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, e non altri, sicché il dato letterale del citato comma 2 non consente di inserire un’ulteriore condizione ostativa (implicita), limitativa di un così rilevante diritto ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sent. 02.09.2024, n. 3314). A quanto testé esposto è necessario aggiungere che non può ritenersi ostativa, nella fattispecie oggetto del decidere, alla persistente operatività del meccanismo di conversione del Permesso di soggiorno appena descritto la circostanza che l’originaria richiesta di parte ricorrente era rivolta al rilascio di un titolo di soggiorno per protezione internazionale, piuttosto che per protezione speciale.
Infatti, come altresì chiarito dall’Avvocatura Generale dello Stato con il citato parere, è possibile la conversione, di cui alla disciplina intertemporale de qua , “… per tutti i Permessi di soggiorno per protezione speciale, indipendentemente dalla procedura attraverso la quale gli stessi furono rilasciati (quindi, sia per i Permessi di soggiorno rilasciati ex art. 19 T.U.I., sia per quelli rilasciati ex art. 32 comma 3 d.lgs. n. 25/2008) ”.
Sempre ad avviso dell’Avvocatura Generale “ Opinare diversamente, d’altronde, significherebbe trattare le stesse posizioni – cioè la titolarità del Permesso di soggiorno per protezione speciale – in modo ingiustificatamente diverso, con evidenti riflessi in punto di violazione dell’art. 3 Cost .”.
Sotto tale profilo, appare corretto il richiamo nel predetto parere, da parte della stessa Avvocatura Generale dello Stato, alla giurisprudenza amministrativa secondo cui non può sussistere dubbio alcuno “… che possano esistere due tipi di Permesso di soggiorno per protezione speciale, in quanto (…) i presupposti sono sempre e soltanto quelli di cui ai punti 1 e 1.1 dell’art. 19 T.U.I. (cfr. TAR Emilia Romagna, nn. 246/2024, 225/2024) ” (cfr. T.A.R.S. Palermo, Sez. III, sent. 29.04.2025, n. 908).
Men che meno tale effetto ostativo potrebbe scaturire dalla circostanza che, nel caso a mani, il titolo di soggiorno sia stato rilasciato dalla competente C.T.P.I. piuttosto che dall’A.G.O. Una diversa interpretazione causerebbe infatti un’evidente illegittima disparità di trattamento tra coloro, i quali hanno presentato la medesima domanda di riconoscimento della protezione speciale prima della riforma introdotta con il d.l. n. 20/2023; domanda esitata in modo diverso soltanto per le peculiarità della singola vicenda procedimentale.
4) Le spese di lite possono essere compensate tra le parti avendo riguardo alla natura della controversia.
Inoltre, in considerazione della fondatezza del gravame, il ricorrente viene ammesso in via definitiva al benefico del patrocinio a spese dello Stato.
Non può essere, invece, accolta la domanda, formulata con il ricorso introduttivo del giudizio, di distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario, dal momento che l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è causa d’inefficacia di tal genere di richiesta (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sent. 27.07.2023, n. 4545).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le determinazioni gravate.
Spese di lite compensate.
Ammette in via definitiva il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO AL, Presidente
IO NF, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO NF | TO AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.