TAR Palermo, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 1090
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Ordinanza cautelare 20 novembre 2025
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Sentenza 20 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023; erronea interpretazione della nozione di “disciplina previgente”

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo, affermando che la disciplina transitoria consente la conversione del titolo di soggiorno se l'istanza originaria di protezione speciale o internazionale è stata presentata prima del 6 maggio 2023. Ha inoltre chiarito che la conversione è possibile indipendentemente dalla procedura attraverso cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 19 T.U.I. o art. 32 comma 3 d.lgs. n. 25/2008).

  • Accolto
    Violazione del principio di buona amministrazione e di ragionevolezza ex art. 97 Cost.; eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta

    Il Tribunale ha accolto il motivo, ritenendo che un'interpretazione che faccia dipendere la facoltà di conversione dai tempi amministrativi violerebbe i principi di buon andamento e ragionevolezza dell'azione amministrativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 1090
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 1090
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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